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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3113/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Ettore Zagarese Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con Procuratore dello Stato Persona_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.7.2024 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio l' e, premesso di essere Controparte_1 stato assunto il 16.2.2009 con la qualifica di assistente amministrativo a seguito del superamento del concorso indetto con determinazione del Direttore
Generale n. 118 del 18/07/2008, esponeva: di essersi occupato in origine del servizio di protocollo, della posta in ingresso ed in uscita e dei relativi adempimenti, di tutti i procedimenti in capo all'ufficio e di aver ricevuto la nomina a membro di commissioni di gara, di sub consegnatario dell'Ente, di gestione di magazzino dei beni tipografici/personalizzati e cancelleria dell'Ente, di responsabile di procedimento per acquisizioni di beni e servizi afferenti l'Ufficio Protocollo;
che nel periodo dal 7.2.2018 al 29.4.2018 era stato accreditato quale responsabile dei procedimenti per gli adempimenti in capo
1 all'Ufficio Risorse Umane meglio indicati alla pag. 3 dell'atto introduttivo;
che in tale qualità si era occupato dei compiti descritti alle pagg.
3-4 del ricorso;
che nel periodo dal 30.4.2018 all'attualità aveva svolto le mansioni di addetto al
Servizio Amministrativo-Contabile provvedendo ai compiti indicati alle pagg. 4-
5 del ricorso;
che nel periodo compreso tra il 18.1.2021 ed il 22.1.2021 era stato destinatario di nomina temporanea quale responsabile ad interim dell'Ufficio Contabile, successivamente prorogata per il periodo compreso tra il
25.1.2021 ed il 27.1.2021, e di nuova analoga nomina nel periodo compreso tra l'11.8.2021 ed il 30.8.2021; di essersi occupato delle attività di lavoro indicate alle pagg.
6-7 del ricorso;
che nel periodo compreso tra il 15.3.2021 ed il 7.4.2022 era stato nominato economo dell'Ente disimpegnando i compiti indicati alle pagg.
7-8 del ricorso;
che le mansioni svolte era da ascriversi al superiore livello C anziché al livello B.
Tutto ciò premesso, assumeva il diritto a percepire la differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto delle mansioni rientranti nel livello superiore e, sulla scorta di consulenza di parte depositata, concludeva chiedendo “[..] accertare e riconoscere che il Sig. ha svolto per i periodi Pt_1 indicati in premessa tutte le funzioni ulteriori ed ultronee meglio ivi descritte e quindi in accoglimento della presente domanda, riconoscere che l'odierna parte ricorrente è creditrice dell' della somma di €. 14.262,52 Controparte_1 data dalla differenza stipendiale meglio descritta in atti e nella perizia sottoscritta dal c.t.p Dr. o nella cifra maggiore o minore ritenuta di Per_2 ragione e giustizia sempre nei limiti di competenza del Giudice adito, con ogni conseguenziale diritto ex lege [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso Controparte_1 di cui chiedeva il rigetto per infondatezza instando, in subordine, per la riduzione della pretesa eccependo la parziale prescrizione del diritto azionato e deducendo il difetto di prova in ordine all'asserito svolgimento di mansioni superiori e l'ascrivibilità all'inquadramento posseduto dei compiti e delle funzioni svolte.
2 Dopo aver evidenziato di aver liquidato al ricorrente la somma di € 3.540,55 a titolo di differenze retributive per l'incarico di economo svolto nel periodo da marzo 2021 ad aprile 2022, concludeva come innanzi indicato.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto al pagamento delle differenze retributive per le “funzioni ulteriori ed ultronee” (così nelle conclusioni) meglio indicate in ricorso che assume essere ascrivibili al superiore livello C rispetto all'inquadramento al livello B posseduto.
Nello specifico ha dedotto di esser occupato in origine “[..] Del servizio di protocollo “quale unica unità di personale assegnata all'Ufficio”
• Della posta in ingresso ed in uscita quindi della gestione postale dell'Ente sia in Entrata che in Uscita e relativi adempimenti annessi e connessi
• di tutti i procedimenti in capo all'ufficio [..]” e di avere “[..] ricevuto ulteriori ed ultronee nomine tra cui: nomina membro di commissioni di gara, nomina sub consegnatario dell'Ente, nomina gestione di magazzino dei beni tipografici/personalizzati e cancelleria dell'Ente, nomina Resp. di procedimento per acquisizioni di beni e servizi afferenti l'Ufficio Protocollo [..]”.
Ha quindi esposto che nel periodo compreso tra il 7.2.2018 ed il 29.4.2018 ha avuto la “[..] Nomina Resp. del Procedimento ai fini della Rilevazione
Governativa denominata Perla/Pa sulle assenze giustificate e rilevate del personale dipendente direttamente sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• Nomina Resp. Del Procedimento circa la procedura di richieste visite fiscali da perpetrare a carico dei Dipendenti Epns per periodi di malattia comunicati all'Ente” […]” e che si è occupato di “[..]
• Approfondire istituti normativi per chiarimenti e fruizione richiesti dai colleghi,
3 • gestione del database del personale in dotazione all' con CP_1 riferimento alla gestione delle richieste giornaliere effettuate sullo stesso;
• gestione-sistemazione cartellino Dipendenti, attraverso conteggio, integrazione dati relativi al lavoro straordinario dichiarato ed autorizzato dalla direzione f.f. con successiva implementazione delle ore effettivamente lavorate per ciascun Dipendente-nr.20,
• conteggio-attribuzione e consegna di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a cedenza mensile
• conteggio delle assenze e relative trattenute conteggiate-comunicate all'Ufficio Contabile da perpetrare su ciascun Dipendente ai fini del cedolare mensile,
• conteggio-chiusura ed invito al recupero di carenze orarie e permessi brevi fruiti nell'anno precedente ossia il 2017 con predisposizione su richiesta della Direzione f.f. di apposita bozza di circolare relativa al recupero coattivo entro un certo lasso temporale,
• avvio quale Responsabile del procedimento sul MEPA della procedura di
Restituzione/sostituzione buoni pasto scaduti al 31/12/2017 e contestuale avvio procedura di approvvigionamento per l'anno 2018 “atti reperibili al protocollo dell'Ente [..]”
Ha quindi dedotto che far data dal 30.4.2018 e fino a tutt'oggi ha svolto “[..] attività di supporto al Responsabile del Servizio Ammo. per la CP_2 predisposizione di atti e/o procedure Mepa per l'acquisizione di beni e servizi- assunzione impegni di spesa-liquidazioni-verbali di consegna, etc.,
• Attività di supporto giornaliero al Responsabile dell'Ufficio Contabile per il
Procedimento di gestione Profilo sulla Piattaforma MEF Controparte_1
Certificazione dei Crediti/Pcc/Adempimenti,
• gestione della posta protocollata ed assegnata all'Ufficio Contabile tramite
Piattaforma gestionale Sicraweb/Maggioli;
• gestione inventariale dei beni Mobili/Immobili del Pns-”aggiornamento su apposito registro”, tenuta registri ed archiviazione mandati e reversali
d'incasso CP_2
4 • utilizzo del software gestionale di Contabilità TINN dell'Ente e CP_1 trasmissione documenti contabili al Tesoriere tramite piattaforma on- CP_2 line nonché sostituzione dello Stesso in caso di assenza dal Servizio,
• rapporti con le diverse sigle sindacali
• Attività di Supporto e sostituzione della Responsabile dell'Ufficio Risorse
Umane in caso di assenza dal Servizio, Diretta collaborazione e supporto alla
Direzione dell'Ente [..]”
In relazione alle nomine di responsabile ad interim dell'Ufficio Contabile ha rappresentato di “[..]
• Caricare le consistenze di bilancio interfacciandosi con i diversi organi;
• Eseguire i mandati di pagamento a terzi e relative e conseguenti reversali di incasso all'ente
• Curare i rapporti ed eseguire tutto ciò che riguarda i rapporti con il
Ministero dell'economia e ministero della sicurezza energetica allora transizioni ecologica;
• Predisporre e seguire tutte le diverse istruttorie in capo all'Ufficio
• Occuparsi delle verifiche per equitalia in relazione ai pagamenti mancati superiori a €. 5.000,00
• Curare i rapporti con l 'Agenzia delle CP_3
• Effettuare tutte le verifiche necessarie in relazione all'attività da svolgere sui portali INPS E quali ad esempio verifica dei durc CP_4
• Gestione del magazzino dell'ente in relazione a tutto il materiale di cancelleria ed i relativi gadget
• Gestione dei registratori telematici di cassa
• Impostazione e cura del registro di cassa per lo svolgimento dell'attività di merchandising [..]”.
Infine, in relazione alla nomina quale economo dell'Ente, ha dedotto di occuparsi di “[..]
• del procedimento di gestione,
• tenuta registro
5 • predisposizione documentazione amministrativo-contabile nonché verifica dei giustificativi consegnati all'Ufficio dai richiedenti per spese contemplate nel relativo regolamento vigente di Economato Epns,
• sottoposizione atti per come previsto dal Codice di Giustizia Contabile ai
Revisori dei Conti e successiva trasmissione della Resa del Conto CP_2 giudiziale-Adempimento, tramite portale Si.Re.Co della Corte dei Conti-sez.
Regionale per la Calabria, esitato dalla stessa in modo positivo-Accettato agli atti prot. nr. 4429 del 14/07/2022
• curare i rapporti con il tesoriere per la gestione delle somme relative al fondo economato
• predisposizione dei sottoconti di spesa
• curare i rapporti con il collegio dei revisori dei conti [..]”
La domanda attorea è contrastata convenuto che ha, da un lato, eccepito CP_1 il difetto di prova in ordine allo svolgimento delle dedotte mansioni superiori e, dall'altro, sostenuto il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente, eccependo, altresì, la parziale prescrizione del diritto azionato e l'avvenuta liquidazione in suo favore di competenze in relazione all'incarico di economo svolto.
Ora, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato è necessario ricordare che il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 52, al comma 1 stabilisce il principio secondo cui "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione", al comma 5 regola l'ipotesi di assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti dal comma 2, e, mentre stabilisce da un lato la nullità di tale assegnazione, riconosce dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dunque, ove le mansioni superiori vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha
6 comunque diritto al corrispondente trattamento economico (cfr. Cass. Sez.
Lav. 12 aprile 2006, n. 8529).
Deve, però, tenersi conto che, ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 3, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni.
A tal fine è necessario, quindi, un accertamento di fatto che deve riguardare il contenuto delle mansioni svolte e l'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. Sez. Lav., 25 ottobre 2004, n. 20692; Cass. Sez.
Lav. 12 aprile 2006, n. 8529).
Tanto premesso, le allegazioni di parte ricorrente relative alle attività ed ai compiti disimpegnati nel periodo dal 18.4.2011 al 31.10.2017 – come analiticamente indicati - non vale a fondare il diritto al pagamento delle differenze retributive per il ritenuto svolgimento di mansioni superiori
Ed invero, si osserva al riguardo che dette allegazioni appaiono carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello al quale il ricorrente ascrive le mansioni svolte.
Sotto questo profilo la parte ricorrente, dopo aver indicato i compiti svolti e le attribuzioni delle quali deduce di essere stato destinatario, non ha neppure riportato la declaratoria contrattuale del profilo di appartenenza (il livello B) né quella del superiore livello (C), né ha indicato il CCNL applicabile alla fattispecie
(di cui vi è menzione soltanto nella consulenza di parte) limitandosi a depositarlo tra gli allegati al ricorso;
né, si osserva, ha operato alcun confronto comparativo tra le mansioni svolte ed il contenuto della declaratoria dei lavoratori inquadrati al superiore livello C.
Tanto meno la parte ricorrente ha, in alcun modo, dedotto sulle ragioni per cui le mansioni ed i compiti disimpegnati sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto e i tratti qualificanti l'appartenenza al superiore livello C.
Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Lav., n. 8025/2003) per cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per
7 ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che “[…] in breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato […]”.
Anche di recente la Suprema Corte ha ricordato che, in fattispecie quale quella che ci occupa, è onere a carico del lavoratore di allegare elementi utili alla comparazione, con indicazione degli elementi di differenziazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate ribadendo che “non è, evidentemente, sufficiente indicare i compiti svolti attraverso il richiamo ad una qualifica o categoria di riferimento ovvero limitarsi a citare la disposizione contrattuale dell'inquadramento preteso, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito” (così Cass. n. 815/2020).
Ora, nella specie, difetta il raffronto critico tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello cui queste sono state ascritte quali definite dalla normativa collettiva, essendosi l'istante limitato a prospettare lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia, allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare – già in astratto – la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore livello professionale.
Nel caso di specie, in sostanza, le carenze assertive riguardano, appunto,
l'assenza di comparazione fra il contenuto della declaratoria contrattuale del profilo di appartenenza (neppure indicata in ricorso) e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate.
8 Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto – che sia dotato di concretezza e specificità – tra le mansioni svolte e quelle proprie del superiore livello il cui riconoscimento del trattamento economico (in termini di differenza) la parte rivendica.
Anche sul piano contenutistico le mansioni ed i compiti che il ricorrente deduce di aver svolto non sono in alcun modo esplicitati, non avendo la parte specificato le concrete attività di lavoro disimpegnate e in cosa queste si siano, in concreto, atteggiate (in termini di attività materiali, di assunzione di responsabilità, ecc.).
Rimane, in sostanza, incomprensibile la ragione per cui le attività dedotte in ricorso esulino da quella proprie del lavoratore inquadrato nel libello B posseduto e debba, invece, essere considerata – come ritiene la parte – esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato al superiore livello C.
A ciò aggiungasi che l'Ente convenuto ha dedotto che, in base alla declaratoria contrattuale del CCNL applicabile alla fattispecie (funzioni centrali triennio
2019-2021), appartengono all'area assistenti (ex Area B) – nella quale è inquadrata parte ricorrente - i “lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche.
Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro. Specifiche professionali: conoscenze teoriche esaurienti;
capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro;
responsabilità di risultato su ambiti circoscritti
(fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di colleghi.”
Neppure all'esito della costituzione in giudizio della parte convenuta il ricorrente ha argomentato sui motivi per i quali, a fronte dell'inquadramento ricevuto, i compiti da lui espletati siano sussumibili nella superiore categoria C
(ora Area Funzionari).
9 Alle descritte carenze allegatorie non può che conseguire il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
10
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3113/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Ettore Zagarese Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con Procuratore dello Stato Persona_1 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.7.2024 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio l' e, premesso di essere Controparte_1 stato assunto il 16.2.2009 con la qualifica di assistente amministrativo a seguito del superamento del concorso indetto con determinazione del Direttore
Generale n. 118 del 18/07/2008, esponeva: di essersi occupato in origine del servizio di protocollo, della posta in ingresso ed in uscita e dei relativi adempimenti, di tutti i procedimenti in capo all'ufficio e di aver ricevuto la nomina a membro di commissioni di gara, di sub consegnatario dell'Ente, di gestione di magazzino dei beni tipografici/personalizzati e cancelleria dell'Ente, di responsabile di procedimento per acquisizioni di beni e servizi afferenti l'Ufficio Protocollo;
che nel periodo dal 7.2.2018 al 29.4.2018 era stato accreditato quale responsabile dei procedimenti per gli adempimenti in capo
1 all'Ufficio Risorse Umane meglio indicati alla pag. 3 dell'atto introduttivo;
che in tale qualità si era occupato dei compiti descritti alle pagg.
3-4 del ricorso;
che nel periodo dal 30.4.2018 all'attualità aveva svolto le mansioni di addetto al
Servizio Amministrativo-Contabile provvedendo ai compiti indicati alle pagg. 4-
5 del ricorso;
che nel periodo compreso tra il 18.1.2021 ed il 22.1.2021 era stato destinatario di nomina temporanea quale responsabile ad interim dell'Ufficio Contabile, successivamente prorogata per il periodo compreso tra il
25.1.2021 ed il 27.1.2021, e di nuova analoga nomina nel periodo compreso tra l'11.8.2021 ed il 30.8.2021; di essersi occupato delle attività di lavoro indicate alle pagg.
6-7 del ricorso;
che nel periodo compreso tra il 15.3.2021 ed il 7.4.2022 era stato nominato economo dell'Ente disimpegnando i compiti indicati alle pagg.
7-8 del ricorso;
che le mansioni svolte era da ascriversi al superiore livello C anziché al livello B.
Tutto ciò premesso, assumeva il diritto a percepire la differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto delle mansioni rientranti nel livello superiore e, sulla scorta di consulenza di parte depositata, concludeva chiedendo “[..] accertare e riconoscere che il Sig. ha svolto per i periodi Pt_1 indicati in premessa tutte le funzioni ulteriori ed ultronee meglio ivi descritte e quindi in accoglimento della presente domanda, riconoscere che l'odierna parte ricorrente è creditrice dell' della somma di €. 14.262,52 Controparte_1 data dalla differenza stipendiale meglio descritta in atti e nella perizia sottoscritta dal c.t.p Dr. o nella cifra maggiore o minore ritenuta di Per_2 ragione e giustizia sempre nei limiti di competenza del Giudice adito, con ogni conseguenziale diritto ex lege [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso Controparte_1 di cui chiedeva il rigetto per infondatezza instando, in subordine, per la riduzione della pretesa eccependo la parziale prescrizione del diritto azionato e deducendo il difetto di prova in ordine all'asserito svolgimento di mansioni superiori e l'ascrivibilità all'inquadramento posseduto dei compiti e delle funzioni svolte.
2 Dopo aver evidenziato di aver liquidato al ricorrente la somma di € 3.540,55 a titolo di differenze retributive per l'incarico di economo svolto nel periodo da marzo 2021 ad aprile 2022, concludeva come innanzi indicato.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto al pagamento delle differenze retributive per le “funzioni ulteriori ed ultronee” (così nelle conclusioni) meglio indicate in ricorso che assume essere ascrivibili al superiore livello C rispetto all'inquadramento al livello B posseduto.
Nello specifico ha dedotto di esser occupato in origine “[..] Del servizio di protocollo “quale unica unità di personale assegnata all'Ufficio”
• Della posta in ingresso ed in uscita quindi della gestione postale dell'Ente sia in Entrata che in Uscita e relativi adempimenti annessi e connessi
• di tutti i procedimenti in capo all'ufficio [..]” e di avere “[..] ricevuto ulteriori ed ultronee nomine tra cui: nomina membro di commissioni di gara, nomina sub consegnatario dell'Ente, nomina gestione di magazzino dei beni tipografici/personalizzati e cancelleria dell'Ente, nomina Resp. di procedimento per acquisizioni di beni e servizi afferenti l'Ufficio Protocollo [..]”.
Ha quindi esposto che nel periodo compreso tra il 7.2.2018 ed il 29.4.2018 ha avuto la “[..] Nomina Resp. del Procedimento ai fini della Rilevazione
Governativa denominata Perla/Pa sulle assenze giustificate e rilevate del personale dipendente direttamente sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• Nomina Resp. Del Procedimento circa la procedura di richieste visite fiscali da perpetrare a carico dei Dipendenti Epns per periodi di malattia comunicati all'Ente” […]” e che si è occupato di “[..]
• Approfondire istituti normativi per chiarimenti e fruizione richiesti dai colleghi,
3 • gestione del database del personale in dotazione all' con CP_1 riferimento alla gestione delle richieste giornaliere effettuate sullo stesso;
• gestione-sistemazione cartellino Dipendenti, attraverso conteggio, integrazione dati relativi al lavoro straordinario dichiarato ed autorizzato dalla direzione f.f. con successiva implementazione delle ore effettivamente lavorate per ciascun Dipendente-nr.20,
• conteggio-attribuzione e consegna di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa a cedenza mensile
• conteggio delle assenze e relative trattenute conteggiate-comunicate all'Ufficio Contabile da perpetrare su ciascun Dipendente ai fini del cedolare mensile,
• conteggio-chiusura ed invito al recupero di carenze orarie e permessi brevi fruiti nell'anno precedente ossia il 2017 con predisposizione su richiesta della Direzione f.f. di apposita bozza di circolare relativa al recupero coattivo entro un certo lasso temporale,
• avvio quale Responsabile del procedimento sul MEPA della procedura di
Restituzione/sostituzione buoni pasto scaduti al 31/12/2017 e contestuale avvio procedura di approvvigionamento per l'anno 2018 “atti reperibili al protocollo dell'Ente [..]”
Ha quindi dedotto che far data dal 30.4.2018 e fino a tutt'oggi ha svolto “[..] attività di supporto al Responsabile del Servizio Ammo. per la CP_2 predisposizione di atti e/o procedure Mepa per l'acquisizione di beni e servizi- assunzione impegni di spesa-liquidazioni-verbali di consegna, etc.,
• Attività di supporto giornaliero al Responsabile dell'Ufficio Contabile per il
Procedimento di gestione Profilo sulla Piattaforma MEF Controparte_1
Certificazione dei Crediti/Pcc/Adempimenti,
• gestione della posta protocollata ed assegnata all'Ufficio Contabile tramite
Piattaforma gestionale Sicraweb/Maggioli;
• gestione inventariale dei beni Mobili/Immobili del Pns-”aggiornamento su apposito registro”, tenuta registri ed archiviazione mandati e reversali
d'incasso CP_2
4 • utilizzo del software gestionale di Contabilità TINN dell'Ente e CP_1 trasmissione documenti contabili al Tesoriere tramite piattaforma on- CP_2 line nonché sostituzione dello Stesso in caso di assenza dal Servizio,
• rapporti con le diverse sigle sindacali
• Attività di Supporto e sostituzione della Responsabile dell'Ufficio Risorse
Umane in caso di assenza dal Servizio, Diretta collaborazione e supporto alla
Direzione dell'Ente [..]”
In relazione alle nomine di responsabile ad interim dell'Ufficio Contabile ha rappresentato di “[..]
• Caricare le consistenze di bilancio interfacciandosi con i diversi organi;
• Eseguire i mandati di pagamento a terzi e relative e conseguenti reversali di incasso all'ente
• Curare i rapporti ed eseguire tutto ciò che riguarda i rapporti con il
Ministero dell'economia e ministero della sicurezza energetica allora transizioni ecologica;
• Predisporre e seguire tutte le diverse istruttorie in capo all'Ufficio
• Occuparsi delle verifiche per equitalia in relazione ai pagamenti mancati superiori a €. 5.000,00
• Curare i rapporti con l 'Agenzia delle CP_3
• Effettuare tutte le verifiche necessarie in relazione all'attività da svolgere sui portali INPS E quali ad esempio verifica dei durc CP_4
• Gestione del magazzino dell'ente in relazione a tutto il materiale di cancelleria ed i relativi gadget
• Gestione dei registratori telematici di cassa
• Impostazione e cura del registro di cassa per lo svolgimento dell'attività di merchandising [..]”.
Infine, in relazione alla nomina quale economo dell'Ente, ha dedotto di occuparsi di “[..]
• del procedimento di gestione,
• tenuta registro
5 • predisposizione documentazione amministrativo-contabile nonché verifica dei giustificativi consegnati all'Ufficio dai richiedenti per spese contemplate nel relativo regolamento vigente di Economato Epns,
• sottoposizione atti per come previsto dal Codice di Giustizia Contabile ai
Revisori dei Conti e successiva trasmissione della Resa del Conto CP_2 giudiziale-Adempimento, tramite portale Si.Re.Co della Corte dei Conti-sez.
Regionale per la Calabria, esitato dalla stessa in modo positivo-Accettato agli atti prot. nr. 4429 del 14/07/2022
• curare i rapporti con il tesoriere per la gestione delle somme relative al fondo economato
• predisposizione dei sottoconti di spesa
• curare i rapporti con il collegio dei revisori dei conti [..]”
La domanda attorea è contrastata convenuto che ha, da un lato, eccepito CP_1 il difetto di prova in ordine allo svolgimento delle dedotte mansioni superiori e, dall'altro, sostenuto il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente, eccependo, altresì, la parziale prescrizione del diritto azionato e l'avvenuta liquidazione in suo favore di competenze in relazione all'incarico di economo svolto.
Ora, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato è necessario ricordare che il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 52, al comma 1 stabilisce il principio secondo cui "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione", al comma 5 regola l'ipotesi di assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti dal comma 2, e, mentre stabilisce da un lato la nullità di tale assegnazione, riconosce dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dunque, ove le mansioni superiori vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha
6 comunque diritto al corrispondente trattamento economico (cfr. Cass. Sez.
Lav. 12 aprile 2006, n. 8529).
Deve, però, tenersi conto che, ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 3, può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni.
A tal fine è necessario, quindi, un accertamento di fatto che deve riguardare il contenuto delle mansioni svolte e l'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. Sez. Lav., 25 ottobre 2004, n. 20692; Cass. Sez.
Lav. 12 aprile 2006, n. 8529).
Tanto premesso, le allegazioni di parte ricorrente relative alle attività ed ai compiti disimpegnati nel periodo dal 18.4.2011 al 31.10.2017 – come analiticamente indicati - non vale a fondare il diritto al pagamento delle differenze retributive per il ritenuto svolgimento di mansioni superiori
Ed invero, si osserva al riguardo che dette allegazioni appaiono carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello al quale il ricorrente ascrive le mansioni svolte.
Sotto questo profilo la parte ricorrente, dopo aver indicato i compiti svolti e le attribuzioni delle quali deduce di essere stato destinatario, non ha neppure riportato la declaratoria contrattuale del profilo di appartenenza (il livello B) né quella del superiore livello (C), né ha indicato il CCNL applicabile alla fattispecie
(di cui vi è menzione soltanto nella consulenza di parte) limitandosi a depositarlo tra gli allegati al ricorso;
né, si osserva, ha operato alcun confronto comparativo tra le mansioni svolte ed il contenuto della declaratoria dei lavoratori inquadrati al superiore livello C.
Tanto meno la parte ricorrente ha, in alcun modo, dedotto sulle ragioni per cui le mansioni ed i compiti disimpegnati sarebbero esorbitanti rispetto al livello di inquadramento posseduto e i tratti qualificanti l'appartenenza al superiore livello C.
Sul punto, si richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. Lav., n. 8025/2003) per cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per
7 ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
La Corte, in detta pronuncia, ha avuto modo di affermare che “[…] in breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato […]”.
Anche di recente la Suprema Corte ha ricordato che, in fattispecie quale quella che ci occupa, è onere a carico del lavoratore di allegare elementi utili alla comparazione, con indicazione degli elementi di differenziazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate ribadendo che “non è, evidentemente, sufficiente indicare i compiti svolti attraverso il richiamo ad una qualifica o categoria di riferimento ovvero limitarsi a citare la disposizione contrattuale dell'inquadramento preteso, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito” (così Cass. n. 815/2020).
Ora, nella specie, difetta il raffronto critico tra le mansioni espletate e quelle del superiore livello cui queste sono state ascritte quali definite dalla normativa collettiva, essendosi l'istante limitato a prospettare lo svolgimento di mansioni superiori senza, tuttavia, allegazione di alcun elemento concreto atto a dimostrare – già in astratto – la riconducibilità delle mansioni disimpegnate al superiore livello professionale.
Nel caso di specie, in sostanza, le carenze assertive riguardano, appunto,
l'assenza di comparazione fra il contenuto della declaratoria contrattuale del profilo di appartenenza (neppure indicata in ricorso) e quella pretesa a fronte delle mansioni espletate.
8 Il ricorso introduttivo, pertanto, appare carente sotto il profilo dell'ineludibile raffronto – che sia dotato di concretezza e specificità – tra le mansioni svolte e quelle proprie del superiore livello il cui riconoscimento del trattamento economico (in termini di differenza) la parte rivendica.
Anche sul piano contenutistico le mansioni ed i compiti che il ricorrente deduce di aver svolto non sono in alcun modo esplicitati, non avendo la parte specificato le concrete attività di lavoro disimpegnate e in cosa queste si siano, in concreto, atteggiate (in termini di attività materiali, di assunzione di responsabilità, ecc.).
Rimane, in sostanza, incomprensibile la ragione per cui le attività dedotte in ricorso esulino da quella proprie del lavoratore inquadrato nel libello B posseduto e debba, invece, essere considerata – come ritiene la parte – esemplificativa e dimostrativa di quelle proprie del personale inquadrato al superiore livello C.
A ciò aggiungasi che l'Ente convenuto ha dedotto che, in base alla declaratoria contrattuale del CCNL applicabile alla fattispecie (funzioni centrali triennio
2019-2021), appartengono all'area assistenti (ex Area B) – nella quale è inquadrata parte ricorrente - i “lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche.
Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro. Specifiche professionali: conoscenze teoriche esaurienti;
capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro;
responsabilità di risultato su ambiti circoscritti
(fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di colleghi.”
Neppure all'esito della costituzione in giudizio della parte convenuta il ricorrente ha argomentato sui motivi per i quali, a fronte dell'inquadramento ricevuto, i compiti da lui espletati siano sussumibili nella superiore categoria C
(ora Area Funzionari).
9 Alle descritte carenze allegatorie non può che conseguire il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 14 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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