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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Carmen Arcellaschi Giudice Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8179/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'Avv. Barbara Mancari (C.F.:
del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima C.F._2 in Monza, Via San Martino n. 2 (per ogni comunicazione indica il seguente numero di telefono-fax
039.328717 e indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], di Controparte_1 C.F._3 cittadinanza italiana, e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Carlo Nazzareno Surace (cod. fisc.
), con studio in Cologno Monzese (MI), via Luigi Galvani n. 20, presso il quale C.F._4 elegge domicilio, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per Parte_1
1. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale tra le parti;
2. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
4. stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, la figlia minore sarà Persona_1 collocata presso la madre e con lei convivente;
5. Stabilire che il resistente, padre (genitore non collocatario) potrà vedere la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima; in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere la figlia un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto da lui sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 20,00 della domenica;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
6. Stabilire che per il mantenimento ordinario della figlia, e in ragione delle circostanze menzionate, il resistente corrisponderà alla ricorrente l'importo mensile di euro 500,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alle mensilità arretrate considerata l'uscita anticipata dalla casa ex coniugale a far data dal settembre 2022, ovvero nella diversa somma dovesse accertarsi in corso di causa o ritenersi di giustizia;
8. Stabilire che entrambi il resistente corrisponda il 70% delle spese straordinarie, ovvero la diversa misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, come da Protocollo in uso al
Tribunale adito (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); a titolo esemplificativo: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti da1 medico di base / specialista ed erogati da1 Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti da1
Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 2 di 9 h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilita da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e al1'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per i1 mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sara inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) solo se previste espressamente dal provvedimento. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre, si chiede l'accoglimento di prova orale per interpello e per testi sulle circostanze dedotte in espositiva, precedute dalla locuzione “vero che” ed espunte da eventuali espressioni valutative o negative.
Si chiede altresì che il Giudicante voglia ordinare al resistente l'esibizione di tutta la movimentazione bancaria degli ultimi tre anni, nonché disporre indagini di Polizia Tributaria per accertare eventuali redditi non dichiarati da controparte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
per Controparte_1
Tutto quanto ciò premesso in fatto e in diritto, il Sig. ut supra rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato,
CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, previo esperimento del tentativo di conciliazione fra i coniugi, Voglia così giudicare:
➢rigettare integralmente le domande avversarie riguardanti il mantenimento e il collocamento della minore in quanto completamente prive di fondamento;
pagina 3 di 9 ➢ confermare le attuali condizioni di collocamento della minore, così come già concordate ed attuate da diversi anni dai coniugi, ossia:
- la figlia minorenne viene affidata a entrambi i genitori con collocamento paritario Persona_1 alternato sia presso la madre nell'abitazione in Cinisello Balsamo (MI) in via Verbano n. 3, sia presso il padre nell'abitazione in Barlassina (MB) via Longoni Emilio n. 47; Per_
- i coniugi, salvo diversi accordi, potranno tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: Per_
- due sere a settimana, tendenzialmente il lunedì e il martedì, cenerà e pernotterà con il padre;
Per_
- due sere a settimana, tendenzialmente il mercoledì e il giovedì, cenerà e pernotterà con la madre;
- weekend (venerdì, sabato e domenica) alternati tra le parti;
- per quanto concerne il periodo estivo, i coniugi concorderanno anticipatamente 15 giorni consecutivi Per_ che trascorrerà con ciascuno dei genitori;
ad anni alterni, 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, ed alternativamente il 24, 25 26 e 31 dicembre, il 1° gennaio;
alternativamente le vacanze di
Pasqua, i compleanni della minore e le importanti ricorrenze della famiglia;
➢ non prevedere alcun assegno di mantenimento a carico delle parti, stante l'equivalenza della loro situazione economica e il collocamento paritario della minore;
➢ le parti parteciperanno alle spese straordinarie nella misura del 50% come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Monza, le cui condizioni si intendono ivi integralmente trascritte;
➢ condannare parte ricorrente ex art. 96, c. 1, c.p.c. in quanto ha agito in giudizio in mala fede;
➢ condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.
➢ ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da intendersi qui integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di congiunzione, preceduti dalla locuzione “Vero che”;
➢ Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e contro dedurre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente vanno autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. II. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in data 25.5.2013 a Milano e sono comparse avanti il G.D. all'udienza del 14.5.2025 confermando la volontà di non proseguire la convivenza, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata dal 2022.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. III. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA DELLA
FIGLIA PRESSO I GENITORI
Le parti chiedono concordemente l'affido condiviso, la madre chiede il collocamento Per_ prevalente, il padre alternato della figlia minore nata in data [...].
Le parti vivono separate dal 2022.
Non è contestato che, dalla cessazione della convivenza, sia stata seguita la seguente regolamentazione:
pagina 4 di 9 Per_
il lunedì sera alle ore 20.00 circa viene presa dal papà dall'abitazione della nonna materna a Sesto San Giovanni (MI) o della madre, cena con lui e dorme presso la sua abitazione;
Per_ Il martedì mattina il padre accompagna nuovamente presso l'abitazione della nonna materna o della madre verso le ore 07.00, e, successivamente la madre oppure la nonna
Per_ materna, accompagna la minore a scuola;
verso le ore 16.30, la madre recupera a scuola e la riporta presso l'abitazione della nonna materna. Il padre verso le ore 20.00
Per_ prende nuovamente , la quale cena e dorme nell'abitazione paterna;
Per_ Il mercoledì il papà accompagna nuovamente verso le ore 7.00 all'abitazione materna a Cinisello Balsamo (MI) e la minore rimane con la madre tutta la giornata e il successivo giovedì;
I weekend (venerdì, sabato e domenica), invece, sono alternati: per un fine settimana padre prende sua figlia il venerdì sera verso le ore 20.00 circa presso la casa dell'abitazione della nonna materna o della madre e l'accompagna presso la propria abitazione dove cena e
Per_ pernotta;
successivamente, trascorre tutta la giornata di sabato e di domenica con il papà (pranzo, cena e pernottamento);
Per_ il successivo fine settimana trascorre tutto il weekend con la mamma;
Per_ il successivo lunedì il Sig. quando pernotta con il papà, accompagna la CP_1 propria figlia presso l'abitazione della casa della nonna materna o della madre e ricomincia il suesposto schema;
per quanto concerne il periodo estivo, i coniugi concordano anticipatamente 15 giorni
Per_ consecutivi che trascorrerà con ciascuno dei genitori;
ad anni alterni, 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, ed alternativamente il 24, 25 26 e 31 dicembre e il
1° gennaio;
alternativamente le vacanze di Pasqua, i compleanni della minore e le importanti ricorrenze della famiglia.
Il marito vorrebbe mantenere tale regolamentazione, mentre la moglie ritiene che, soprattutto con l'inizio della scuola media, sia maggiormente rispondente all'interesse della figlia rimanere a dormire a casa della madre a Cinisello Balsamo, in quanto è stata iscritta alla scuola media statale Montessori a Cinisello Balsamo.
All'udienza del 14.5.2025 hanno dichiarato:
La ricorrente:”Io vivo con la bambina a Cinisello Balsamo via Verbano 6. Adesso inizia la scuola alle 8.30, a settembre inizierà la scuola media a Cinisello Balsamo in via Friuli 18 alla scuola Montessori ed entrerà alle 9. Dovrebbe terminare due giorni alle 15.
Io lavoro a Cinisello Balsamo, inizio alle 9 e finisco alle 18.30. La bambina spesso viene ritirata a scuola da mia madre, se lei non può perché deve curare il padre di 96 anni, mi chiama e vado io a prenderla.
Quando la bambina mi arriva alle 6.30 del mattino e non è lavata, devo rimetterla a letto. Alla fine la gestione della bambina adesso grava su di me. Sono d'accordo a mantenere questa alternanza infrasettimanale solo se il padre riesce a gestire la figlia nei giorni di sua spettanza. La bambina dorme poco. Quando è con me va a letto alle 10.30. Il martedì la bambina ha logopedia dalle 12.45 fino alle 14.15.
pagina 5 di 9 Devono ancora dirmi se dovrà continuare la logopedia, che farà sicuramente fino a dicembre. Fa equitazione il venerdì quando è con lui e il sabato quando è con me. Pago io l'equitazione. Ritengo che, con la scuola media, sia maggiormente rispondente per la figlia rimanere a dormire presso di me durante la settimana. Il padre non ha mai gestito per intero la bambina. Sto percependo io l'assegno unico familiare per intero pari ad euro 57. Io pago euro 235 mensili di mensa, il padre non ha mai contribuito.”
Controparte_1
”Io inizio a lavorare alle 7.30 a Milano, via Marescalchi 1 fino alle 19. Ci impiego un'ora ad arrivare a Sesto San Giovanni. Io non posso pagare l'equitazione. E' stata la bambina a voler stare con ciascun genitore con le modalità che stiamo attuando. Sono disponibile a farmi carico per intero delle attività scolastiche e non della figlia quando è con me. Il mio datore di lavoro mi consentirebbe di avere orari elastici.”
Il padre lavora come dipendente a Milano dalle 7.30 fino alle 19, impiega un'ora per raggiungere il luogo di lavoro e, già adesso, non riesce ad accompagnare la figlia a scuola a
Sesto San Giovanni di mattina, per cui la deve lasciare a casa della madre a Lissone oppure della nonna materna a Sesto San Giovanni prima delle 7 e prelevarla alle 20 alla sera. La madre abita e lavora a Cinisello Balsamo, lei o sua madre possono accompagnare la minore a scuola e riprenderla al termine delle lezioni. Di martedì, possono prelevarla nell'intervallo di pranzo per accompagnarla alle sedute di logopedia, cosa che sarebbe pressochè impossibile per il padre.
A settembre la figlia inizierà la scuola media a Lissone, entrerà per le ore 8 (per errore a verbale è stato scritto alle 9), probabilmente due giorni la settimana le lezioni termineranno alle 15, per cui la madre potrà agevolmente accompagnarla a scuola la mattina e prelevarla, in caso di impedimento può avvalersi dell'aiuto di sua madre. Il padre, che lavora dalle 7.30 alle 19 ad un'ora circa di distanza da Cinisello Balsamo, faticherebbe a gestire le entrate e le uscite da scuola della figlia e gli accompagnamenti alle sedute di logopedia.
Il padre sostiene che il suo datore di lavoro gli consentirebbe una flessibilità di orario, ma la distanza tra la scuola della figlia e il suo luogo di lavoro, rende problematico conciliare le entrate e le uscite da scuola e l'accompagnamento alle sedute di logopedia con i suoi orari di lavoro. Infatti, fino ad oggi ha dovuto sempre avvalersi della collaborazione quotidiana della moglie e della nonna materna, ma non è ipotizzabile che, di regola, demandi a loro tali incombenze. Ciò, impedisce di proseguire la regolamentazione seguita fino ad oggi con notevole aggravio per la madre e la nonna materna che, ogni giorno, devono gestire la minore, sopperendo alle difficoltà di gestione del padre. D'altro canto, la figlia è costretta ad alzarsi molto presto di mattina perché il padre deve raggiungere il luogo di lavoro che dista un'ora. Appare maggiormente rispondente all'interesse della minore disporre che la figlia rimanga a dormire durante la settimana presso l'abitazione della madre a Cinisello Balsamo.
Pertanto, va disposto il collocamento prevalente presso la madre e le facoltà di visita del padre vengono stabilite come da dispositivo. pagina 6 di 9 Sono salvi diversi accordi tra i genitori, che potrebbero anche essere recepiti nella successiva sentenza di divorzio che le parti hanno già richiesto.
IV. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Il padre risulta dipendente dal 19.12.2016 di con un reddito netto mensile di Parte_2 euro 2.063 nel 2024, vive a Barlassina in locazione con un canone di euro 650 mensili.
Ha un finanziamento di euro 258 mensili fino al 2032.
La ricorrente ha dichiarato nel 2023 un reddito netto mensile di euro 1.609. Deve pagare un canone di locazione di euro 650 mensili. Ha un finanziamento per 10 anni dal 2022 di euro
278 mensili.
Paga euro 235 mensili circa per la mensa.
Percepisce euro 57 per assegno unico familiare e paga per intero le spese di equitazione.
Il contributo a carico del padre viene stabilito come da dispositivo con decorrenza dal deposito del ricorso, in quanto a tale data la convivenza era già cessata e il padre non risulta aver contribuito neppure alle spese della mensa. V. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
VI. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata, dopo il passaggio in giudicato, a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
III. Affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerla con le seguenti modalità:
a weekend alternati dal venerdì alle ore 20 fino alla domenica dopo cena. Quando il padre non la tiene nel weekend, il lunedì immediatamente successivo e il mercoledì sera alle ore 20.00 circa potrà prelevarla dall'abitazione della nonna materna o della madre, cenare con lei per poi essere riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
Quando il padre la tiene nel weekend, di martedì e giovedì il padre la preleverà da casa della madre alle ore 20 e la terrà a cena per poi riportarla dalla madre. Per quanto concerne il periodo estivo, i coniugi concorderanno entro il 31.5 di ogni anno i Per_ 15 giorni consecutivi che trascorrerà con ciascuno dei genitori.
La minore trascorrerà 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie ed alternativamente il 24 o 25 dicembre, alternativamente l'intero periodo delle vacanze di Pasqua, il giorno del suo compleanno e le importanti ricorrenze della famiglia;
IV. Pone a carico di l'importo di euro 250, da versarsi in via anticipata, entro il Controparte_1 giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza da dicembre 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, pagina 7 di 9 abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2025 e con riferimento al mese di dicembre 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico
(es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà pagina 8 di 9 approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. VI. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Carmen Arcellaschi dott. Laura Gaggiotti
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