Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2025, proposto da
AGI S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudia Parise, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, Via G. De Rada 58/B e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Crisci e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza presentata dalla AGI a mezzo pec del 20.03.2024;
con conseguente condanna
delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto propria competenza, a provvedere entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero di un provvedimento espresso;
con ogni effetto ed onere conseguente, tra cui la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia e comunque ove occorra ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, c.p.a..;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e del Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. DE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con rituale ricorso, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la AGI s.r.l.. deduce l’illegittimità del silenzio opposto alla propria istanza del 20 marzo 2024, avente ad oggetto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di “DPI” nel periodo dell’emergenza e precisamente negli anni 2020-2021-2022.
2. La ricorrente premette, preliminarmente, quanto segue:
- di gestire una Casa Protetta per Anziani accreditata con il SSR, erogando prestazioni sociosanitarie e riabilitative per persone non assistibili a domicilio e a rischio di non autosufficienza;
- di essere stata equiparata, nel periodo dell’emergenza pandemica da COVID 19, ai presidi ospedalieri, ai fini della gestione e del contenimento della pandemia, ai sensi dell’art. 1 ter, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, in l. n. 77/2020,
- di aver dovuto sostenere costi aggiuntivi (l’acquisto dei DPI) per contrastare gli effetti della pandemia, non ricompresi nella remunerazione contrattualizzata annualmente in base alle tariffe vigenti;
3. Argomenta, al riguardo, che:
- l’art. 1 ter, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, in l. n. 77/2020 ha equiparato le strutture analoga a quella in discorso ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso, con massima priorità, alle forniture di dispositivi di protezione individuale per la gestione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica;
- l’art. 19 nonies del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in l. n. 176 del 18 dicembre 2020, ha espressamente previsto misure di sostegno per le strutture residenziali private accreditate, disponendo l’istituzione di un fondo con dotazione di 40 milioni di euro per il 2021, per facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il contagio;
- la Regione Calabria, nel corso della pandemia, ha adottato provvedimenti, al fine di tutelare le strutture sanitarie e sociosanitarie dagli ulteriori costi sostenuti (in particolare, con nota prot. n. 46967 del 10 dicembre 2020, ad oggetto “Distribuzione di protezione individuale per RSA/Case di Cura”, ha sollecitato le AA.SS.PP. territoriali a richiedere alle singole strutture sanitarie presenti nella Provincia di riferimento la trasmissione, “nel più breve tempo possibile”, delle richieste di fabbisogno delle RSA e della Case di Cura, al fine di consentire la corretta distribuzione dei DPI; con successiva nota prot. n. 217266 del 6 maggio 2022, ha chiesto alle AA.SS.PP. territoriali di rendicontare i fabbisogni richiesti da ciascuna struttura privata accreditata e i relativi quantitativi forniti, nonché le eventuali richieste di rimborso pervenute).
4. Evidenzia che, ciononostante, sebbene nel corso dell’emergenza sanitaria abbia sostenuto i costi aggiuntivi imposti dalla situazione emergenziale (inclusi quelli per l’acquisto di DPI), la Regione non ha poi provveduto ad assumere alcuna effettiva determinazione per la loro copertura.
5. Pertanto, ritiene che:
- la legittimità dell’istanza presentata per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2020, 2021 e 2022 faccia sorgere l’obbligo giuridico dell’amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa;
- conseguentemente, a fronte del comportamento “inerte” dell’amministrazione, sussistano i presupposti di legge per la formazione di un “silenzio” inadempimento e per l’accoglimento del presente ricorso.
6. Quanto alle amministrazioni in epigrafe:
- la Regione Calabria, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio;
- l’ASP di Cosenza si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la facoltà di provvedere in ordine ai maggiori costi sostenuti dalle RSA sarebbe di stretta competenza regionale;
- il Commissario ad Acta, eccependo, anch’esso, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Regione, nonché l’ulteriore inammissibilità del ricorso, in assenza di un obbligo giuridico a provvedere sulla richiesta della struttura ricorrente, poiché le disposizioni richiamate nel ricorso riconoscerebbero alle Regioni solo una mera di facoltà in ordine alle maggiorazioni tariffarie.
7. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il ricorso va accolto, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso da questa Sezione, in casi analoghi, con le sentenze n. 627/2025, n. 624/2025, n. 446/2025, n. 231/2025 e n. 892/2025.
9. In relazione all’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla A.S.P. e dal Commissario ad Acta, il Collegio ne rileva la fondatezza, dato che l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua nelle Regioni, “ comprese quelle sottoposte a piano di rientro ”, i soggetti tenuti a valutare l’opportunità (“[…] possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ”) di riconoscere “ la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-1 9” (cfr. le citate sentenze di questa sezione n. 627/2025, n. 624/2025, n. 446/2025 e n. 231/2025).
Ne consegue che la legittimazione passiva a provvedere sulla domanda è della Regione Calabria.
10. Quanto al merito del ricorso, non pare dubbio che il citato art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 attribuisca alla Regione un potere amministrativo discrezionale (di valutare l’opportunità di riconoscere il ristoro economico contemplato), rispetto al quale la posizione dei potenziali beneficiari dei rimborsi si configura in termini di interesse legittimo: ne consegue che la correlata azione amministrativa risulta sottoposta alla disciplina generale sul procedimento amministrativo.
Pertanto, nel caso di specie l’amministrazione, una volta ricevuta l’istanza della struttura sanitaria, era tenuta a dare avvio al relativo procedimento e a concluderlo, determinandosi, nei termini previsti dalla legge n. 241 del 1990.
Infatti, come ricordato nei già citati precedenti di questa Sezione: “- [ la Regione ha provveduto] ad impartire disposizioni e restrizioni alle strutture, obbligandole ad adeguarsi ai nuovi standard e, dunque, a sostenere costi superiori a quelli oggetto di contrattualizzazione, senza provvedere a remunerare tali costi, nonostante la presenza dei fondi appositamente dedicati, o – almeno – senza illustrare le ragioni di tale mancata elargizione ai soggetti interessati che lo chiedessero;
- […] un obbligo di provvedere della P.A. sussiste in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione Pubblica;
- infatti, ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall'intermediazione del pubblico potere, l'Amministrazione è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l'organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda, come pare emergere nel caso di specie dalla posizione della Regione;
- tant’è che l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l'adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte;
- proprio la complessità e la novità legate al manifestarsi della pandemia di COVID 19, di cui all’art. 4 d.l. n. 34/2020 cit. e alla documentazione ministeriale sul punto, avrebbero richiesto alla Regione di provvedere sull’istanza della ricorrente, con un provvedimento motivato espresso, contenente l’indicazione della soluzione, anche negativa, prospettata ” (cfr. le citate sentenze di questa sezione n. 627/2025, n. 624/2025, n. 446/2025 e n. 231/2025);
11. Va conseguentemente respinta l’eccezione di inammissibilità proposta dal Commissario ad acta e dall’A.S.P., fondata sull’argomentazione per cui, posto che l’art. 4 d.l. n. 34/2020 prevede la sola possibilità di riconoscere il ristoro, da tale discrezionalità nell’an conseguirebbe l’insussistenza di un obbligo di provvedere.
Come sopra evidenziato, infatti, la discrezionalità nell’an comporta che l’amministrazione, con congrua motivazione, non è vincolata nelle sue determinazioni finali; la discrezionalità nell’an è un concetto che guarda dunque all’esito della decisione, ma non esime l’amministrazione dal generale obbligo di riscontrare l’istanza del privato con un provvedimento espresso.
12. In conclusione, alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con spese di lite a carico della Regione e compensazione con le altre amministrazioni costituite, alla luce del loro difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio inadempimento originato dal mancato riscontro della Regione Calabria alla istanza di parte ricorrente del 20 marzo 2024; condanna la Regione Calabria a provvedere a riscontrare tale istanza, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con provvedimento scritto adeguatamente motivato circa le ragioni della propria decisione in ordine all’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 d.l. n. 34/2020, come convertito in l. n. 77/2020.
Condanna la Regione Calabria a corrispondere le spese di lite alla ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi distrattario, e quanto eventualmente versato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE BA | IV AL |
IL SEGRETARIO