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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 20/02/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 730/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente e Relatore
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3491/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. PROTOCOLLO NR. 2025/103235 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4091/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Difensore_1, ricorre avverso il diniego di autotutela prot. n. 2025/103235, notificato in data 2 maggio 2025, per euro 334.103, 50, oltre sanzioni per euro 334.103,50 ed interessi per euro 71.759, 41.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP 2 di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
La società ricorrente depositava, quindi, istanza con cui chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto, essendo stato già impugnato autonomamente l'atto di recupero n. T9DCRR500095/2025, presupposto dell'autotulela, e considerato che in data 22 settembre 2025 si era tenuta la pubblica udienza, all'esito della quale l'atto di recupero è stato annullato in accoglimento del ricorso di Ricorrente_1 S.R.L., ne scatiruva la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio da aprted ella ricorrente.
All'esito della discussione in pubblica udienza, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della carenza di interesse da aprte della società ricorrente, per le ragioni in premessa illustrate, va dichiarata la estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, con compensazione, tar le parti, delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Il Presidente estensore
OS TE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CATENA ROSSELLA, Presidente e Relatore
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3491/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. PROTOCOLLO NR. 2025/103235 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4091/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Difensore_1, ricorre avverso il diniego di autotutela prot. n. 2025/103235, notificato in data 2 maggio 2025, per euro 334.103, 50, oltre sanzioni per euro 334.103,50 ed interessi per euro 71.759, 41.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP 2 di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
La società ricorrente depositava, quindi, istanza con cui chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto, essendo stato già impugnato autonomamente l'atto di recupero n. T9DCRR500095/2025, presupposto dell'autotulela, e considerato che in data 22 settembre 2025 si era tenuta la pubblica udienza, all'esito della quale l'atto di recupero è stato annullato in accoglimento del ricorso di Ricorrente_1 S.R.L., ne scatiruva la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio da aprted ella ricorrente.
All'esito della discussione in pubblica udienza, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della carenza di interesse da aprte della società ricorrente, per le ragioni in premessa illustrate, va dichiarata la estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, con compensazione, tar le parti, delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Milano, sezione 16, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Il Presidente estensore
OS TE