Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
“Il Giudice, lette le note scritte autorizzate depositate dalle parti, procede alla lettura e pubblicazione della presente sentenza”
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1774/2024 fra
(CF. ), in persona del Ministro pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- appellante -
Contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...] per Traversella n. 38, CF , , nata a [...] il 19 C.F._1 CP_3 gennaio 1961 e residente in [...], CF , C.F._2 CP_4
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CF
[...]
nata a [...] il 27 maggio C.F._3 Controparte_5
1964 e residente in [...] alla località Barba n. 6, CF , C.F._4 Parte_2 nata il [...] a [...] e residente in [...]10017 alla Via Ugo la
[...]
Malfa n. 5 CF , tutte assistite, rappresentate e difese nel presente C.F._5 procedimento dall'Avvocato Vincenzo Valerio Donato del foro di Torino, giuste deleghe in calce al ricorso introduttivo in primo grado, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Torino alla
Via Brofferio n. 3
-appellate-
CONCLUSIONI delle parti: come da note scritte del 26.03.2025
Con ricorso in appello depositato in data 19.06.2024, il e l Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 793/2023 del Giudice di Controparte_6
Pace di Ivrea chiedendone la riforma ai fini della conferma dei provvedimenti sanzionatori di seguito emarginati: avviso di addebito nn. 1102022600232231100 del 15.11.2022; avviso di addebito n. 11020226002460591000 del 16.11.2022; avviso di addebito n.
11020226001701231000 del 12.11.2022; avviso di addebito n. 11020226001826878000 del
13.11.2022; avviso di addebito n. 11020226002062820000 del 14.11.2022; emessi tutti nei confronti delle parti appellate a seguito della violazione ex art.4 quater D.L. 44/2021.
Hanno dedotto le ricorrenti quali articolati motivi di gravame, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto che le ricorrenti avessero lamentato, quale motivo di impugnazione delle sanzioni, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 4 sexies c. 4 D.L. 44/2021; vizio non sollevato davanti al Giudice di prime cure;
determinando quindi una sentenza emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c
Sotto distinto ma connesso profilo, le ricorrente hanno ritenuto che la sentenza gravata fosse erronea anche in relazione alla motivazione del giudice sul diniego del consenso informato e sull'omessa prescrizione medica del farmaco, nonché avuto riguardo al differimento dell'obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni.
Il giudice con provvedimento del 26.06.2024 ha fissato udienza ex art. 437 c.p.c. alli 09.10.2024, assegnando poi nuovo termine perentorio alla ricorrente in appello per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ricalendarizzata al 06.12.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2024, si sono costituite in giudizio le parti appellate chiedendo venisse respinto e dichiarato inammissibile l'appello e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata e, dunque, l'annullamento dei relativi avvisi di addebito come contestati in primo grado.
Nel merito, parte appellata ha, poi, reiterato i motivi di doglianza sollevati davanti al Giudice di prime cure evidenziando -in via preliminare- la tardività dell'appello proposto (essendo decorsi i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata).
All'udienza del 06.12.2024 le parti si sono richiamate ai rispettivi scritti difensivi.
A scioglimento della riserva assunta, il giudice ha poi fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della controversia in data 26.03.2025 da tenersi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle more parte ricorrente appellante ha depositato note scritte chiedendo l'estinzione del gravame a spese di lite compensate in ragione dello ius supervienes (cfr. l'art. 21, comma 5, del
D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, entrato in vigore il 28 dicembre 2024) che ha statuito l'estinzione di diritto di tutti i giudizi pendenti aventi ad oggetto le predette sanzioni, a spese di lite compensate. Il giudice, lette -da ultimo- le note scritte depositate dalla sola parte appellata, ha trattenuto la causa in decisione.
***
In merito alla trattazione del gravame, va dichiarata la cessata materia del contendere e la controversia estinta di diritto a spese di lite compensate.
Occorre infatti, rammentare, che la presente lite ha ad oggetto una sentenza emessa dal Giudice di prime cure relativamente a plurimi avvisi di addebito di Controparte_7 ricevuti ai sensi dell'art.4 sexies, coma 3, D.L. 44/2021 per aver violato le parti (odierne appellate)
l'obbligo vaccinale.
Sul punto è intervenuto -da ultimo- il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227) (GU n.302 del 27-12-2024) “ il quale -per quanto qui direttamente rileva- ha stabilito, all'art 21 comma 4 quanto segue: “4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Controparte_1 Parte_1
l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
[...] provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il predetto D.L. è stato proposto con legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15 nella versione ultima che si trascrive e “cfr. art. 21 comma 5 (…) I procedimenti sanzionatori di cui all'artico-lo 4- sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l Controparte_1 trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Con ogni evidenza, non avendo il Legislatore inteso precisare meglio la tipologia di giudizio (sia esso di primo grado, di appello o finanche di Cassazione) e riguardando la controversia sub iudice proprio l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la presente controversia va dichiarata estinta a spese di lite compensate. In ordine alla ventilata ipotesi di incostituzionalità della norma, sollevata da parte appellata, deve evidenziarsi che anche ove il legislatore nulla avesse statuito in ordine ai processi pendenti, la norma di legge in commento impone al Giudice di prendere atto della cessazione della materia del contendere relativamente ai contenziosi in oggetto;
il tutto a spese di lite compensate, senza alcun tipo di discrezionalità del giudice nella valutazione già compiuta a monte dal legislatore anche in punto statuizione delle spese di lite.
In ogni caso, nella specie, non può nemmeno sottacersi che in un'ottica prognostica (e quindi di valutazione in ordine alla soccombenza virtuale riguardante, peraltro, posizioni di parti assai diversificate ma trattate congiuntamente in un solo giudizio) l'appello proposto sarebbe risultato senz'altro fondato e meritevole di accoglimento.
Certamente ammissibile e tempestiva è l'impugnazione proposta (quanto alla decorrenza del dies a quo per impugnare basti ricordare che la sentenza è stata depositata completa di motivazione in data 19.12.2023, come si evince proprio dalla schermata depositata- doc. III fasc. appellata e l'appello risulta depositato in data 19.06.2024).
L'appello sarebbe poi risultato fondato nel merito per i motivi articolati dall'appellante.
Assorbente lo scrutinio della doglianza relativa alla pronuncia ultra petita sulla cui base si fonda la sentenza gravata;
non essendo effettivamente sviluppato nel ricorso introduttivo quale motivo di doglianza dalle appellate l'omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento;
già solo questo motivo determinerebbe la caducazione della sentenza.
In termini consimili occorre argomentare per il motivo di gravame che ha ad oggetto il differimento dell'obbligo vaccinale per le posizioni delle sigg.re e tenuto conto che CP_3 Controparte_5 appare errata la sentenza laddove afferma che le sigg.re e on erano, CP_3 Controparte_5 all'epoca della sanzione e del relativo avviso di addebito, soggette all'obbligo vaccinale avendo contratto, precedentemente, l'infezione di SARS Cov-2, con differimento dell'obbligo vaccinale a dopo il 15.06.2022.
In realtà, come rilevato dalle appellanti, tanto la sig.ra quanto la sig.ra CP_3 Controparte_5 sono risultate inadempienti nella finestra temporale decorrente dal 01.02.2022 al 14.02.2022 (data in cui effettivamente non vi consta abbiano ottemperato all'obbligo vaccinale); e ciò anche a tacere del fatto che la Circolare del Ministero della Salute 8284-03/03/2021 è stata interpretata erroneamente.
Appare improprio parlare, infatti, di esenzione dall'obbligo vaccinale;
mentre era stata raccomandata la posticipazione della terapia farmacologica;
con l'indicazione di un periodo minimo entro cui effettuare la vaccinazione dopo aver contratto la malattia (3 mesi); mentre il termine massimo veniva indicato nella successiva finestra temporale 6-12 mesi. (cfr. Circolare n.32884-
21/07/2021 -DGPRE).
Da ultimo fondato anche il motivo di gravame che la ricorrente ha articolato in ordine al diniego del consenso informato. Infatti, nel caso di obbligo vaccinale (come quello introdotto per la somministrazione del vaccino contro 2) non è richiesta né prescrizione medica farmacologica per inoculare il CP_8 farmaco, né la prestazione del consenso informato da parte del paziente.
L'autorità sanitaria è obbligata unicamente a fornire una informativa completa sui rischi e benefici del trattamento sanitario, residuando in capo al personale medico degli Hub Vaccinali ogni valutazione sul paziente a cui inoculare il vaccino, con eventuale posticipazione e/o differimento della somministrazione.
Ne consegue, quindi, tenuto conto di quanto sinteticamente espresso, che l'appello sarebbe risultato meritevole di accoglimento, sì che le spese del giudizio di appello, sarebbero gravate in capo alla parte appellata, financo applicando il principio della c.d. soccombenza virtuale.
La ventilata ipotesi di incostituzionalità della normativa come ipotizzato dalle appellate non ha, dunque, alcun rilievo concreto nella decisione del singolo caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso sentenza n. 793/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 19 dicembre 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
DICHIARA cessata la materia del contendere ed estinta la controversia ex art. 21 comma 5 del D.
L. 27 dicembre 2024, n. 202 s.m.i.
SPESE di lite compensate
Così deciso in Ivrea, alli 27.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)