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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3459 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9858/2024 R.G. L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
TODARO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS, VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 21.05.2021.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
1 presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. TODARO FRANCESCO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di
2 dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'ottobre 2024.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta sussistenza di un consistente difetto di autonomia, non avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, mentre non può essere condivisa quanto alla decorrenza della prestazione, non supportata da idonea documentazione, contrariamente a quanto allegato dal CTU.
Diversamente, come emerge anche dalla relazione di CTU della fase di
A.T.P., le condizioni del ricorrente erano già tali da necessitare di assistenza continua sin dal 2021, data della domanda amministrativa, come ben documentato, sulla scorta di svariati certificati ospedalieri:
“-Visita chirurgico vascolare effettuata, in data 18.05.21, presso il Controparte_3
: “ Pz obeso, DM II in IGO, cardiopatico ischemico
[...] Persona_1
con pregresso BAC e PM con stenosi aortica severa. BPCO, poliartrosi, viene alla nostra osservazione per parestesia agli arti inferiori. Riferisce allergia ad antistaminico.
All'E.O. polsi tibiale anteriore destro e sinistro presenti e validi;
ed CP_4
Homans negativi. Discromia a gambaletto destra e sinistra. D. sdr. Post flebitica arti inferiori in pz grave obeso”;
-EMG effettuata, in data 27.05.21, presso lo studio associato CP_5 Per_1
Conclusioni: sofferenza neurogena, assonale distale agli arti inferiori.
[...]
Sofferenza neurogena dei tronchi nervosi sensitivi, distali agli arti inferiori.
Reperti compatibili con neuropatia periferica sensitivo-motoria a danno assonale”.
3 -Rx del bacino e degli arti inferiori effettuata, in data 30.07.21, presso lo studio di radiologia , dalla quale si evince la presenza, nel sig. Per_2 Persona_1
di un'artroprotesi metallica all'anca destra, di un'artrosi coxo-femorale sinistra, di una lieve gonartrosi bilaterale e, bilateralmente, di un voluminoso sperone osseo retrocalcaneare.
-Certificato redatto, in data 10.06.21, dal prof. , direttore UOC Per_3
Malattie Apparato Respiratorio: ON AN ST: Cardiopatia ischemico-ipertensiva sottoposta a rivascolarizzazione ed impianto di PM definitivo. mitroaortica. Diabete mellito tipo II complicato CP_6
da grave micro e macroangiopatia. Grave sindrome metabolica con obesità maligna. Severa BPCO e sindrome dell'apnea ostruttiva notturna in CPAP. Poliartropatia generalizzata a severa incidenza funzionale.
Incontinenza sfinteriale globale. Segni precoci di demenza vascolare. Le suddette patologie comportano nel loro complesso severa limitazione delle attività minimali della vita quotidiana”.
-Certificato redatto, in data 28.06.21, presso la divisione di Medicina Interna, del di Palermo: “Si certifica che il sig. è affetto da CP_3 Persona_1
sindrome metabolica: Diabete mellito tipo 2 (dal 2003) in trattamento misto. Obesità di III classe. Ipercolesterolemia. Ipertensione arteriosa.
Complicanze microangiopatiche + cardiopatia ischemica cronica”.
-OCT effettuata, in data 04.08.21, presso lo studio oculistico Per_4 Per_1
conclusioni: 00 non alterazioni OCT di particolare rilevo nell'area
[...]
studiata”.
-Visita neurologica effettuata, in data 07.11.22, presso l di Palermo:
“ An. Patologica prossima: pz noto per visita precedente del Persona_1
19.01.22. Valvulopatia aortica, cardiopatia ischemica cronica, obesità, diabete, sindrome delle apnee notturne. Usa CPA. Portatore di PM.
Poliartrosi. Il pz continua a riferire compromissione della memoria, deflessione del tono dell'umore, scarsa motivazione.
4 Es. obiettivo: Pz vigile, collaborante. Obesità. Non deficit di forza agli arti superiori.
Non valutabile la prova di arti inferiori. ROT ipovivaci ai Parte_2
quattro arti.
Andatura con doppio appoggio. Incontinenza urinaria. Ipoestesia tattile e dolorifica arti inferiori. Ipopallestesia dalla spina iliaca in giù bilateralmente. ADL: 3/6. IADL: 3/8. Diagnosi: declino cognitivo.
Neuropatia diabetica. Poliartrosi ad incidenza funzionale. Sindrome depressiva”.
-Certificato redatto, in data 01.03.23, presso lo studio O.R.L. Bue: Per_1
Rinopatia ipertrofica in soggetto con deviazione del setto,
[...]
diabetico, iperteso, obeso. Utilizza la notte CPAP”.
-Visita oculistica effettuata, in data 03.03.23, presso l di Palermo: Per_1
ODx V.C. 7/10. OSn V.C. 6-7/10. 00 pseudofachia, al fondo distrofia
[...]
E.P.”.
-Visita ortopedica effettuata, in data 08.03.23, presso il di Bagheria: Controparte_9
ON AN ST: Esiti di protesizzazione dell'anca dx. Presenta coxartrosi sx di grado severo. Necessita chirurgia protesica all'anca sx. Il quadro clinico generale, oltre all'obesità, rendono tale pratica estremamente rischiosa e pertanto controindicata. Ne deriva grave inabilità a carattere permanente ed ingravescente che impedisce, di fatto, lo svolgimento della vita autonoma e/o di relazione”.
-Visita ortopedica effettuata, in data 24.03.23, presso il Policlinico di Palermo:
ON ANni ST: D. Coxartrosi sx, esiti impianto di PTA a dx, spondilodiscoartrosi severa cervicale e lombosacrale, artrosi scapolo- omerale dx, artrosi ginocchio sx. Si prende visione dell'esame TC ginocchio sx. Il pz presenta notevole difficoltà alla deambulazione autonoma. Paziente risulta affetto da obesità, pregresso intervento per stenosi aortica severa, diabete, trattamento con CPAP. Vista le condizioni cliniche del paziente e l'elevato rischio operatorio, in atto si sconsiglia 5 intervento chirurgico all'anca sx e al ginocchio sx. Il pz presenta notevole difficoltà allo svolgimento delle attività di vita quotidiana. Pertanto necessita di accompagnamento”.
-Relazione di dimissione, redatta presso un dipartimento cardiovascolare dove, il sig. è stato ricoverato dal 17.07.23 al 19.07.23. Diagnosi Parte_1
principale: “Cardiopatia ischemica cronica ed ipertensiva con valvulopatia aortica secondaria”. Diagnosi secondarie: “Diabete mellito. Dislipidemia”. Stato clinico:
“Buone condizioni di compenso emodinamico e normali valori pressori. Sistema di elettrostimolazione ben funzionante. Classe N.Y.H.A. alla dimissione: II”.
-Visita geriatrica effettuata, in data 29.08.23, presso l di Palermo: ON
ANni ST: “Pz di 70 anni. In anamnesi storia di otite cronica bilaterale, ipoacusia bilaterale, rinofaringite cronica, cataratta bilaterale operata, coxartrosi sx, esiti di pregresso impianto di PTA dx, spondilodiscoartrosi cervicale e lombo- sacrale, artrosi scapolo-omerale dx, artrosi ginocchio dx, ipertensione arteriosa in terapia, sindrome metabolica, diabete mellito in IGO, valvulopatia aortica, OSAS in CPAP, neuropatia diabetica, sindrome depressiva in trattamento, incontinenza sfinterica, recente riscontro di flutter atriale, in atto in terapia con NAO in soggetto con cardiopatia ischemica cronica, portatore di PM. Giunge per rinnovo presidi per incontinenza. In atto vigile, collaborante, orientato
T/S, eloquio fluente congruo, lamenta artralgie diffuse. Obesità severa.
Deambula con doppio appoggio su stampelle, andatura antalgica per lombalgia. Ipotono-trofismo muscolare agli aa inf. bilaterale, non edemi declivi, discromie cutanee da safenectomia dx, passaggi posturali difficoltosi data l'obesità… D. poliartrosi con severo deficit deambulatorio in soggetto grande obeso, cardiopatico, portatore di PM, diabetico con complicanze micro e macrovascolari, neuropatia diabetica, incontinenza sfinterica, deficit sensoriale”.
-Certificato di prescrizione di pannoloni misura grande, per il sig.
[...]
, affetto da incontinenza sfinterica stabilizzata in soggetto con pregressa Parte_3
trombosi rettale redatto, in data 29.08.23, presso l .” (vedi anche CP_10
relazione CTU dott. della fase di ATP). Persona_5
6 Orbene, risulta evidente, oltre che certificato da diverse strutture ospedaliere, che il complesso delle patologie che affliggono il ricorrente già dalla data della domanda amministrativa ne compromettevano l'autonomia, come dimostrato dagli esiti dei tests ADL e IADL e dalle certificazioni mediche in atti, in cui vengono evidenziate patologie che, nel loro complesso, rendevano sin da quella data necessaria l'assistenza continua, non solo per le difficoltà motorie del paziente, ma anche per l'impossibilità di autonoma assunzione dei farmaci e delle terapie indispensabili, per la circostanza che egli aveva necessità di presidi sia respiratori che per l'incontinenza, che non era già in grado verosimilmente di provvedere in modo autonomo all'igiene personale, anche per la necessità di doppio appoggio nella deambulazione, che certamente ne impediva l'uscita dal domicilio per recarsi a fare la spesa e ad acquistare farmaci, nonché il forte rischio di cadute certificato in atti.
Il ricorso va, quindi, accolto anche in relazione alla decorrenza della prestazione.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda amministrativa.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 24/07/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9858/2024 R.G. L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
TODARO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS, VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 21.05.2021.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
1 presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. TODARO FRANCESCO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/06/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e in seguito fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di
2 dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dall'ottobre 2024.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla ritenuta sussistenza di un consistente difetto di autonomia, non avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita, mentre non può essere condivisa quanto alla decorrenza della prestazione, non supportata da idonea documentazione, contrariamente a quanto allegato dal CTU.
Diversamente, come emerge anche dalla relazione di CTU della fase di
A.T.P., le condizioni del ricorrente erano già tali da necessitare di assistenza continua sin dal 2021, data della domanda amministrativa, come ben documentato, sulla scorta di svariati certificati ospedalieri:
“-Visita chirurgico vascolare effettuata, in data 18.05.21, presso il Controparte_3
: “ Pz obeso, DM II in IGO, cardiopatico ischemico
[...] Persona_1
con pregresso BAC e PM con stenosi aortica severa. BPCO, poliartrosi, viene alla nostra osservazione per parestesia agli arti inferiori. Riferisce allergia ad antistaminico.
All'E.O. polsi tibiale anteriore destro e sinistro presenti e validi;
ed CP_4
Homans negativi. Discromia a gambaletto destra e sinistra. D. sdr. Post flebitica arti inferiori in pz grave obeso”;
-EMG effettuata, in data 27.05.21, presso lo studio associato CP_5 Per_1
Conclusioni: sofferenza neurogena, assonale distale agli arti inferiori.
[...]
Sofferenza neurogena dei tronchi nervosi sensitivi, distali agli arti inferiori.
Reperti compatibili con neuropatia periferica sensitivo-motoria a danno assonale”.
3 -Rx del bacino e degli arti inferiori effettuata, in data 30.07.21, presso lo studio di radiologia , dalla quale si evince la presenza, nel sig. Per_2 Persona_1
di un'artroprotesi metallica all'anca destra, di un'artrosi coxo-femorale sinistra, di una lieve gonartrosi bilaterale e, bilateralmente, di un voluminoso sperone osseo retrocalcaneare.
-Certificato redatto, in data 10.06.21, dal prof. , direttore UOC Per_3
Malattie Apparato Respiratorio: ON AN ST: Cardiopatia ischemico-ipertensiva sottoposta a rivascolarizzazione ed impianto di PM definitivo. mitroaortica. Diabete mellito tipo II complicato CP_6
da grave micro e macroangiopatia. Grave sindrome metabolica con obesità maligna. Severa BPCO e sindrome dell'apnea ostruttiva notturna in CPAP. Poliartropatia generalizzata a severa incidenza funzionale.
Incontinenza sfinteriale globale. Segni precoci di demenza vascolare. Le suddette patologie comportano nel loro complesso severa limitazione delle attività minimali della vita quotidiana”.
-Certificato redatto, in data 28.06.21, presso la divisione di Medicina Interna, del di Palermo: “Si certifica che il sig. è affetto da CP_3 Persona_1
sindrome metabolica: Diabete mellito tipo 2 (dal 2003) in trattamento misto. Obesità di III classe. Ipercolesterolemia. Ipertensione arteriosa.
Complicanze microangiopatiche + cardiopatia ischemica cronica”.
-OCT effettuata, in data 04.08.21, presso lo studio oculistico Per_4 Per_1
conclusioni: 00 non alterazioni OCT di particolare rilevo nell'area
[...]
studiata”.
-Visita neurologica effettuata, in data 07.11.22, presso l di Palermo:
“ An. Patologica prossima: pz noto per visita precedente del Persona_1
19.01.22. Valvulopatia aortica, cardiopatia ischemica cronica, obesità, diabete, sindrome delle apnee notturne. Usa CPA. Portatore di PM.
Poliartrosi. Il pz continua a riferire compromissione della memoria, deflessione del tono dell'umore, scarsa motivazione.
4 Es. obiettivo: Pz vigile, collaborante. Obesità. Non deficit di forza agli arti superiori.
Non valutabile la prova di arti inferiori. ROT ipovivaci ai Parte_2
quattro arti.
Andatura con doppio appoggio. Incontinenza urinaria. Ipoestesia tattile e dolorifica arti inferiori. Ipopallestesia dalla spina iliaca in giù bilateralmente. ADL: 3/6. IADL: 3/8. Diagnosi: declino cognitivo.
Neuropatia diabetica. Poliartrosi ad incidenza funzionale. Sindrome depressiva”.
-Certificato redatto, in data 01.03.23, presso lo studio O.R.L. Bue: Per_1
Rinopatia ipertrofica in soggetto con deviazione del setto,
[...]
diabetico, iperteso, obeso. Utilizza la notte CPAP”.
-Visita oculistica effettuata, in data 03.03.23, presso l di Palermo: Per_1
ODx V.C. 7/10. OSn V.C. 6-7/10. 00 pseudofachia, al fondo distrofia
[...]
E.P.”.
-Visita ortopedica effettuata, in data 08.03.23, presso il di Bagheria: Controparte_9
ON AN ST: Esiti di protesizzazione dell'anca dx. Presenta coxartrosi sx di grado severo. Necessita chirurgia protesica all'anca sx. Il quadro clinico generale, oltre all'obesità, rendono tale pratica estremamente rischiosa e pertanto controindicata. Ne deriva grave inabilità a carattere permanente ed ingravescente che impedisce, di fatto, lo svolgimento della vita autonoma e/o di relazione”.
-Visita ortopedica effettuata, in data 24.03.23, presso il Policlinico di Palermo:
ON ANni ST: D. Coxartrosi sx, esiti impianto di PTA a dx, spondilodiscoartrosi severa cervicale e lombosacrale, artrosi scapolo- omerale dx, artrosi ginocchio sx. Si prende visione dell'esame TC ginocchio sx. Il pz presenta notevole difficoltà alla deambulazione autonoma. Paziente risulta affetto da obesità, pregresso intervento per stenosi aortica severa, diabete, trattamento con CPAP. Vista le condizioni cliniche del paziente e l'elevato rischio operatorio, in atto si sconsiglia 5 intervento chirurgico all'anca sx e al ginocchio sx. Il pz presenta notevole difficoltà allo svolgimento delle attività di vita quotidiana. Pertanto necessita di accompagnamento”.
-Relazione di dimissione, redatta presso un dipartimento cardiovascolare dove, il sig. è stato ricoverato dal 17.07.23 al 19.07.23. Diagnosi Parte_1
principale: “Cardiopatia ischemica cronica ed ipertensiva con valvulopatia aortica secondaria”. Diagnosi secondarie: “Diabete mellito. Dislipidemia”. Stato clinico:
“Buone condizioni di compenso emodinamico e normali valori pressori. Sistema di elettrostimolazione ben funzionante. Classe N.Y.H.A. alla dimissione: II”.
-Visita geriatrica effettuata, in data 29.08.23, presso l di Palermo: ON
ANni ST: “Pz di 70 anni. In anamnesi storia di otite cronica bilaterale, ipoacusia bilaterale, rinofaringite cronica, cataratta bilaterale operata, coxartrosi sx, esiti di pregresso impianto di PTA dx, spondilodiscoartrosi cervicale e lombo- sacrale, artrosi scapolo-omerale dx, artrosi ginocchio dx, ipertensione arteriosa in terapia, sindrome metabolica, diabete mellito in IGO, valvulopatia aortica, OSAS in CPAP, neuropatia diabetica, sindrome depressiva in trattamento, incontinenza sfinterica, recente riscontro di flutter atriale, in atto in terapia con NAO in soggetto con cardiopatia ischemica cronica, portatore di PM. Giunge per rinnovo presidi per incontinenza. In atto vigile, collaborante, orientato
T/S, eloquio fluente congruo, lamenta artralgie diffuse. Obesità severa.
Deambula con doppio appoggio su stampelle, andatura antalgica per lombalgia. Ipotono-trofismo muscolare agli aa inf. bilaterale, non edemi declivi, discromie cutanee da safenectomia dx, passaggi posturali difficoltosi data l'obesità… D. poliartrosi con severo deficit deambulatorio in soggetto grande obeso, cardiopatico, portatore di PM, diabetico con complicanze micro e macrovascolari, neuropatia diabetica, incontinenza sfinterica, deficit sensoriale”.
-Certificato di prescrizione di pannoloni misura grande, per il sig.
[...]
, affetto da incontinenza sfinterica stabilizzata in soggetto con pregressa Parte_3
trombosi rettale redatto, in data 29.08.23, presso l .” (vedi anche CP_10
relazione CTU dott. della fase di ATP). Persona_5
6 Orbene, risulta evidente, oltre che certificato da diverse strutture ospedaliere, che il complesso delle patologie che affliggono il ricorrente già dalla data della domanda amministrativa ne compromettevano l'autonomia, come dimostrato dagli esiti dei tests ADL e IADL e dalle certificazioni mediche in atti, in cui vengono evidenziate patologie che, nel loro complesso, rendevano sin da quella data necessaria l'assistenza continua, non solo per le difficoltà motorie del paziente, ma anche per l'impossibilità di autonoma assunzione dei farmaci e delle terapie indispensabili, per la circostanza che egli aveva necessità di presidi sia respiratori che per l'incontinenza, che non era già in grado verosimilmente di provvedere in modo autonomo all'igiene personale, anche per la necessità di doppio appoggio nella deambulazione, che certamente ne impediva l'uscita dal domicilio per recarsi a fare la spesa e ad acquistare farmaci, nonché il forte rischio di cadute certificato in atti.
Il ricorso va, quindi, accolto anche in relazione alla decorrenza della prestazione.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda amministrativa.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 24/07/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
7