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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3189/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3189/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Coronella (C.F.: per mandato alle liti allegato all'atto di citazione in C.F._2
appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_2
, rappresentati e difesi e dall'Avv. Maria Capasso (C.F.: C.F._4
) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in C.F._5
appello e dall'Avv. Giuseppina Cecere (C.F.: ) per procura alle liti allegata C.F._6
alla comparsa di costituzione e risposta nel ricorso per sequestro conservativo in corso di causa - APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2530/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. e convenivano davanti al Tribunale di Parte_2 Controparte_1 Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, all'udienza del 10.11.2008, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il loro diritto di recedere dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data 13.11.2006, avente ad oggetto l'immobile di proprietà di essi istanti sito in
Mondragone alla Via Quercia n. 33, distinto in catasto al foglio 28, p.lla 459, sub 1-2, e di ritenere la somma di euro 135.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, con conseguente condanna del convenuto: al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose;
al pagamento, a titolo di indennizzo per indebita occupazione, dell'importo di euro 1.000,00 per ogni mese e/o frazione di mese decorrenti dall'1.7.2007 sino alla data di riconsegna dell'immobile; al pagamento delle somme occorrenti per eliminare le opere edilizie eseguite sulla proprietà di essi istanti. Vinte le spese.
A sostegno della domanda esponevano che il convenuto, immesso nel possesso dell'immobile sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare, non aveva rispettato il termine inizialmente fissato per la stipula del definitivo, né quello del 30.6.2007 previsto dalla successiva scrittura del 30.5.2007 e del quale era stata sancita l'essenzialità con l'ulteriore scrittura datata 10.6.2007, con cui il Pt_1
si era obbligato a comunicare ad essi istanti, almeno 48 ore prima della stipula, il nominativo del
Notaio rogante ed il luogo e la data del rogito, verificandosi, in difetto, l'inosservanza del termine essenziale e la conseguente risoluzione del contratto.
non si costituiva. Parte_1
Precisate le conclusioni, con ordinanza in data 10.12.2012 il primo giudice dichiarava la nullità
della notifica dell'atto introduttivo, in quanto avvenuta presso la figlia del convenuto e non nel luogo di residenza dello stesso, e ne ordinava la rinnovazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
Notificato in data 27.12.2012 l'atto di citazione in rinnovazione, in cui gli attori reiteravano le conclusioni rassegnate in precedenza, con comparsa depositata il 28.3.2013, in concomitanza con l'udienza indicata nell'atto rinnovato, si costituiva eccependo: Parte_1
l'inadempimento contrattuale degli attori, sia in quanto il bene promesso in vendita non era conforme alla normativa urbanistica - stante la sospensione della procedura di condono edilizio,
instaurata dagli attori nel 1996 per omesso espletamento degli incombenti richiesti dal Comune di
Mondragone - sia perché sull'immobile promesso in vendita era stata iscritta ipoteca legale, alla cui cancellazione aveva provveduto esso convenuto sostenendo un esborso di euro 1.150,60;
l'annullabilità delle scritture private del 30.5.2000 e del 10.6.2007, integrative del contratto preliminare, siccome inficiate da errore essenziale e riconoscibile, in primo luogo, per avere esso convenuto erroneamente ritenuto che l'immobile fosse conforme alla normativa urbanistica e, in secondo luogo, per averle sottoscritte sull'erroneo presupposto che la mancata stipula del definitivo nel termine stabilito fosse a lui imputabile, mentre era inadempiente controparte;
l'annullabilità per dolo ex art. 1439 c.c., atteso che, mediante artifici e raggiri, gli attori lo avevano indotto in errore, determinandolo a stipulare negozi che, altrimenti, non avrebbe concluso.
Pertanto, concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare, a carico degli attori, l'inadempimento dell'obbligo imposto dal contratto preliminare di concludere il contratto definitivo traslativo della proprietà dell'immobile al prezzo di euro 300.000.00; di annullare i contratti di cui alle scritture private del 30.5.2007 e del 10.6.2007, integrative del preliminare;
di pronunciare sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 c.c., trasferendo la proprietà del cespite e detraendo dal prezzo le somme dovute dagli attori. Vinte le spese, da distrarsi.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa mediante espletamento di prova testimoniale, con sentenza n. 2350 pubblicata l'11.7.2018 il Tribunale così decideva: “in
accoglimento della domanda proposta da e , dichiara Parte_2 Controparte_1 risolti i contratti preliminari di vendita stipulati in data 13.11.2006, 30.05.2006 e 10.06.2007 con il
sig. per accertato e grave inadempimento di questo ultimo;
condanna Parte_1
conseguentemente il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € Parte_1
132.000,00 pari alle mensilità maturate dal 30.06.07 (data fissata per il rogito notarile) alla data
del deposito della sentenza;
condanna, altresì, il convenuto a rilasciare Parte_1
immediatamente libero e vuoto di persone e cose l'immobile de quo sito in Mondragone alla via
Delle Querce n. 33 censito al catasto foglio 28, particella 459 sub.1-2; rigetta conseguentemente la
domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto condanna, infine il convenuto alla Parte_1
refusione a favore degli attori delle spese processuali sostenute, che liquida in € 475,00 per esborsi
ed € 14.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese generali del
15%, con attribuzione al difensore degli attori, antistatario”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che la domanda degli attori era fondata perché, vertendosi in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, essi avevano prodotto il titolo fonte dell'obbligazione inadempiuta ed allegato e documentato l'inadempimento del convenuto, consistito nel non avere nominato un Notaio ai fini della stipula del rogito nel termine essenziale pattuito;
detta conclusione non era inficiata dalle circostanze relative al comportamento di parte attrice emerse nel corso dell'istruttoria.
Per converso, andavano rigettate sia la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere una pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c., inammissibile in quanto proposta tardivamente, sia le altre richieste formulate dal convenuto, in quanto prive di supporto probatorio.
Pertanto, stante l'intervenuta risoluzione del preliminare di vendita, andava riconosciuto agli attori il diritto di trattenere la somma di euro 135.000,00, come previsto dal contratto sub E), ed il diritto all'indennità di occupazione, concordata nella misura di euro 1.000,00 mensili.
Le spese processuali seguivano la soccombenza ed andavano distratte a favore del difensore,
dichiaratosi antistatario. § 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata in data 28.6.2019 ed iscritta a ruolo in data 4.7.2019 Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, chiedendo in sua riforma, previa sospensione della provvisoria esecutività, “alla luce della comunicazione del Comune di Mondragone trasmessa
telematicamente il 25.06.2019 al sottoscritto procuratore, circa il mancato rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, dichiarare ex tunc la nullità degli atti preliminari intervenuti tra le parti, per
colpa esclusiva degli appellati e , per aver gli stessi Parte_2 Controparte_1
dichiarato, sostenuto e continuato a sostenere che il loro immobile promesso in vendita descritto ed
identificato nei preliminari stessi fosse scevro da abusi edilizi;
- per l'effetto Voglia l'adita Corte
ordinare in capo ad essi appellati, la restituzione della somma di € 270.000,00, ossia il doppio di €
135,000 loro versata a titolo di caparra confirmatoria alla firma del primo compromesso del
13.11.2006, e successivamente definita tale alla firma del secondo preliminare del 10.06.2007,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. - Condannare essi appellati alla
refusione delle spese del doppio grado del giudizio”.
In via istruttoria, chiedeva di essere ammesso a deferire agli appellati il giuramento decisorio.
e , costituendosi, preliminarmente eccepivano Controparte_1 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello: per tardività ex art. 325 c.p.c., stante la notifica della sentenza in data
23.7.2018, con conseguente vano decorso del termine breve per l'impugnazione; ai sensi degli artt.
342 e 345 c.p.c., per violazione del divieto dello jus novorum, avendo parte appellante depositato per la prima volta in appello una comunicazione a firma del Responsabile Area III Parte_3
del Comune di Mondragone, con data e numero ignoti, in riscontro ad una richiesta di
[...]
accesso agli atti;
per la tardiva costituzione di nel giudizio di primo grado, con sua Parte_1
conseguente decadenza da eccezioni e difese. Nel merito, deducevano l'infondatezza del gravame.
Concludevano, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità per tardività del presente appello, notificato in data 28.6.2019, oltre il termine di legge decorrente dalla notifica della sentenza presso l'Avv. Iolanda Coronella, costituita nel
giudizio di primo grado, nel domicilio ivi eletto in data 23.7.2018; 2) In via sempre preliminare,
dichiarare l'inammissibilità del presente appello per carenza dei requisiti prescritti dagli artt. 342
e 348 bis c.p.c.- 3) In via altrettanto preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. per
violazione del divieto del jus novorum;
4) In via sempre preliminare, dichiarare la decadenza dalle
eccezioni e difese per tardiva costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado;
5) Pt_1
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame
richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO, nella
denegata e non creduta ipotesi in cui non trovino ingresso le eccezioni preliminari: 1) Rigettare, in
quanto inammissibili ed infondati, i motivi di appello proposti dal confermando la Parte_1
sentenza n. 2350 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione IV Civile - Articolazione
Territoriale di Caserta - depositata in data 11.7.2018, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni
in essa contenute;
2) Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore Pt_1
contro e , per tutti i motivi esposti in narrativa. 3)
[...] Controparte_1 Parte_2
Condannare il al risarcimento per lite temeraria, attesa la sua rinuncia a proporre Pt_1
qualsiasi azione giudiziaria nei confronti dei promittenti venditori, ex lett. F) del preliminare del
10.6.2007; 4) Condannare il al pagamento delle spese e compensi professionali del Parte_1
doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione allo scrivente Avvocato
anticipatario”.
All'udienza del 16.1.2020, parte appellante dichiarava di voler proporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata A.R. n. 68764227655-4 della notifica della sentenza di primo grado;
l'avviso di avvenuta notifica senza firma del 23.7.2018; la ricevuta modello 22/AG di accettazione di atto giudiziario senza compilazione dei dati del destinatario;
la relata di notifica priva di vidimazione postale;
al contempo, instava per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione, respinto il ricorso depositato in data 28.5.2020,
con cui l'appellante aveva chiesto di autorizzare il sequestro conservativo dell'immobile oggetto di causa sino alla concorrenza della somma di euro 270.000,00 (pari al doppio della caparra confirmatoria di euro 135.000,00 versata), disattesa l'istanza di sospensione del processo e rimessione al Tribunale per l'istruzione del procedimento di querela di falso, dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 12.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione,
assegnando il termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Esame dell'eccezione di tardività dell'appello.
In primis, va scrutinata, per il suo carattere preliminare e, potenzialmente, assorbente, l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata sul presupposto che esso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
A sostegno dell'eccezione gli appellati hanno dedotto che la sentenza è stata notificata all'Avv.
Iolanda Coronella, difensore del nel giudizio di primo grado, a mezzo posta, nel domicilio Pt_1
eletto in San Marcellino alla Via dei Pini n. 8, in data 23.7.2018, come comprovato dalla documentazione allegata, per cui l'appello notificato in data 28.6.2019 è assolutamente tardivo,
stante il decorso del termine breve per l'impugnazione.
L'assunto dell'appellante secondo cui l'Avv. Iolanda Coronella non avrebbe ricevuto l'atto notificato è smentito dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78764227655-5 spedita il
17.7.2018, da cui risulta che quest'ultima è stata ricevuta il 23.7.2018 da SI ZZ, quale persona al servizio del destinatario addetta alla ricezione delle notificazioni.
La circostanza che il ricevente sia stato indicato solo con il nome (SI) nella relata di notifica della C.A.N. n. 66825793619-9 spedita in data 23.7.2018 alle ore 15.06.31 dall'Ufficio Postale di
Casapesenna, il fatto che la relata sia priva della sottoscrizione dell'ufficiale postale e l'omessa corretta compilazione dell'avviso di ricevimento, ove gli estremi identificativi della C.A.N. sono riportati nella colonna “Mancata consegna del plico a domicilio”, sezione “per rifiuto della persona abilitata”, e non in corrispondenza dello spazio apposito della colonna “Consegna del plico a domicilio”, configurano mere irregolarità che non inficiano la validità della notifica e, tanto meno,
costituiscono elementi da cui desumere che la documentazione prodotta sia affetta da falsità.
Del resto, l'Avv. Luigi Coronella, che nel giudizio di appello ha sostituito l'Avv. Iolanda Coronella
nella difesa del non ha versato in atti alcuna denunzia sporta da quest'ultima per l'abusivo Pt_1
accesso di estranei nel di lei studio legale, i quali avrebbero ritirato atti a lei destinati in sua assenza,
sicché la richiesta di autorizzazione alla presentazione della querela di falso è priva di qualsivoglia fondamento.
Del resto, il fatto che l'Avv. Maria Capasso si sia attivata per la notifica della sentenza di primo grado nella quasi immediatezza della sua pubblicazione si desume, ad colorandum, anche dalle ricevute di accettazione e consegna provenienti dall'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Iolanda Coronella,
relativamente alle quali ha dichiarato di non poter produrre la relativa relata a seguito di un virus informatico che ha colpito il proprio indirizzo p.e.c. a seguito della ricezione in data 7.10.2018 di un messaggio proveniente dall'indirizzo avente ad oggetto notifica ai sensi Email_1
della L. 53/1994, come da denuncia sporta in data 14.10.2018 alla Polizia Postale di Caserta,
nonché dal fatto che, dal verbale di rilascio del 17.4.2019, risulta che il precetto è stato notificato il
18.2.2019, sicché a quella data non poteva non essere già avvenuta la notifica della sentenza di primo grado.
Concludendo, l'appello va dichiarato inammissibile perché alla data della sua proposizione era già
passata in giudicato la sentenza di primo grado.
§ 4. Le spese di lite. Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro
520.000,00, con la riduzione del 50% ex art. 4 comma 9 D.M. 55/2014.
Va disposta la distrazione a favore del difensore degli appellati, che ne ha fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
10.059,50 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Maria Capasso;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3189/2019 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Coronella (C.F.: per mandato alle liti allegato all'atto di citazione in C.F._2
appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_2
, rappresentati e difesi e dall'Avv. Maria Capasso (C.F.: C.F._4
) per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in C.F._5
appello e dall'Avv. Giuseppina Cecere (C.F.: ) per procura alle liti allegata C.F._6
alla comparsa di costituzione e risposta nel ricorso per sequestro conservativo in corso di causa - APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2530/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. e convenivano davanti al Tribunale di Parte_2 Controparte_1 Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, all'udienza del 10.11.2008, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il loro diritto di recedere dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data 13.11.2006, avente ad oggetto l'immobile di proprietà di essi istanti sito in
Mondragone alla Via Quercia n. 33, distinto in catasto al foglio 28, p.lla 459, sub 1-2, e di ritenere la somma di euro 135.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, con conseguente condanna del convenuto: al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose;
al pagamento, a titolo di indennizzo per indebita occupazione, dell'importo di euro 1.000,00 per ogni mese e/o frazione di mese decorrenti dall'1.7.2007 sino alla data di riconsegna dell'immobile; al pagamento delle somme occorrenti per eliminare le opere edilizie eseguite sulla proprietà di essi istanti. Vinte le spese.
A sostegno della domanda esponevano che il convenuto, immesso nel possesso dell'immobile sin dalla sottoscrizione del contratto preliminare, non aveva rispettato il termine inizialmente fissato per la stipula del definitivo, né quello del 30.6.2007 previsto dalla successiva scrittura del 30.5.2007 e del quale era stata sancita l'essenzialità con l'ulteriore scrittura datata 10.6.2007, con cui il Pt_1
si era obbligato a comunicare ad essi istanti, almeno 48 ore prima della stipula, il nominativo del
Notaio rogante ed il luogo e la data del rogito, verificandosi, in difetto, l'inosservanza del termine essenziale e la conseguente risoluzione del contratto.
non si costituiva. Parte_1
Precisate le conclusioni, con ordinanza in data 10.12.2012 il primo giudice dichiarava la nullità
della notifica dell'atto introduttivo, in quanto avvenuta presso la figlia del convenuto e non nel luogo di residenza dello stesso, e ne ordinava la rinnovazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
Notificato in data 27.12.2012 l'atto di citazione in rinnovazione, in cui gli attori reiteravano le conclusioni rassegnate in precedenza, con comparsa depositata il 28.3.2013, in concomitanza con l'udienza indicata nell'atto rinnovato, si costituiva eccependo: Parte_1
l'inadempimento contrattuale degli attori, sia in quanto il bene promesso in vendita non era conforme alla normativa urbanistica - stante la sospensione della procedura di condono edilizio,
instaurata dagli attori nel 1996 per omesso espletamento degli incombenti richiesti dal Comune di
Mondragone - sia perché sull'immobile promesso in vendita era stata iscritta ipoteca legale, alla cui cancellazione aveva provveduto esso convenuto sostenendo un esborso di euro 1.150,60;
l'annullabilità delle scritture private del 30.5.2000 e del 10.6.2007, integrative del contratto preliminare, siccome inficiate da errore essenziale e riconoscibile, in primo luogo, per avere esso convenuto erroneamente ritenuto che l'immobile fosse conforme alla normativa urbanistica e, in secondo luogo, per averle sottoscritte sull'erroneo presupposto che la mancata stipula del definitivo nel termine stabilito fosse a lui imputabile, mentre era inadempiente controparte;
l'annullabilità per dolo ex art. 1439 c.c., atteso che, mediante artifici e raggiri, gli attori lo avevano indotto in errore, determinandolo a stipulare negozi che, altrimenti, non avrebbe concluso.
Pertanto, concludeva chiedendo: di accertare e dichiarare, a carico degli attori, l'inadempimento dell'obbligo imposto dal contratto preliminare di concludere il contratto definitivo traslativo della proprietà dell'immobile al prezzo di euro 300.000.00; di annullare i contratti di cui alle scritture private del 30.5.2007 e del 10.6.2007, integrative del preliminare;
di pronunciare sentenza costitutiva a norma dell'art. 2932 c.c., trasferendo la proprietà del cespite e detraendo dal prezzo le somme dovute dagli attori. Vinte le spese, da distrarsi.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa mediante espletamento di prova testimoniale, con sentenza n. 2350 pubblicata l'11.7.2018 il Tribunale così decideva: “in
accoglimento della domanda proposta da e , dichiara Parte_2 Controparte_1 risolti i contratti preliminari di vendita stipulati in data 13.11.2006, 30.05.2006 e 10.06.2007 con il
sig. per accertato e grave inadempimento di questo ultimo;
condanna Parte_1
conseguentemente il convenuto al pagamento in favore degli attori della somma di € Parte_1
132.000,00 pari alle mensilità maturate dal 30.06.07 (data fissata per il rogito notarile) alla data
del deposito della sentenza;
condanna, altresì, il convenuto a rilasciare Parte_1
immediatamente libero e vuoto di persone e cose l'immobile de quo sito in Mondragone alla via
Delle Querce n. 33 censito al catasto foglio 28, particella 459 sub.1-2; rigetta conseguentemente la
domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto condanna, infine il convenuto alla Parte_1
refusione a favore degli attori delle spese processuali sostenute, che liquida in € 475,00 per esborsi
ed € 14.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese generali del
15%, con attribuzione al difensore degli attori, antistatario”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che la domanda degli attori era fondata perché, vertendosi in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, essi avevano prodotto il titolo fonte dell'obbligazione inadempiuta ed allegato e documentato l'inadempimento del convenuto, consistito nel non avere nominato un Notaio ai fini della stipula del rogito nel termine essenziale pattuito;
detta conclusione non era inficiata dalle circostanze relative al comportamento di parte attrice emerse nel corso dell'istruttoria.
Per converso, andavano rigettate sia la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere una pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c., inammissibile in quanto proposta tardivamente, sia le altre richieste formulate dal convenuto, in quanto prive di supporto probatorio.
Pertanto, stante l'intervenuta risoluzione del preliminare di vendita, andava riconosciuto agli attori il diritto di trattenere la somma di euro 135.000,00, come previsto dal contratto sub E), ed il diritto all'indennità di occupazione, concordata nella misura di euro 1.000,00 mensili.
Le spese processuali seguivano la soccombenza ed andavano distratte a favore del difensore,
dichiaratosi antistatario. § 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata in data 28.6.2019 ed iscritta a ruolo in data 4.7.2019 Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, chiedendo in sua riforma, previa sospensione della provvisoria esecutività, “alla luce della comunicazione del Comune di Mondragone trasmessa
telematicamente il 25.06.2019 al sottoscritto procuratore, circa il mancato rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, dichiarare ex tunc la nullità degli atti preliminari intervenuti tra le parti, per
colpa esclusiva degli appellati e , per aver gli stessi Parte_2 Controparte_1
dichiarato, sostenuto e continuato a sostenere che il loro immobile promesso in vendita descritto ed
identificato nei preliminari stessi fosse scevro da abusi edilizi;
- per l'effetto Voglia l'adita Corte
ordinare in capo ad essi appellati, la restituzione della somma di € 270.000,00, ossia il doppio di €
135,000 loro versata a titolo di caparra confirmatoria alla firma del primo compromesso del
13.11.2006, e successivamente definita tale alla firma del secondo preliminare del 10.06.2007,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. - Condannare essi appellati alla
refusione delle spese del doppio grado del giudizio”.
In via istruttoria, chiedeva di essere ammesso a deferire agli appellati il giuramento decisorio.
e , costituendosi, preliminarmente eccepivano Controparte_1 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello: per tardività ex art. 325 c.p.c., stante la notifica della sentenza in data
23.7.2018, con conseguente vano decorso del termine breve per l'impugnazione; ai sensi degli artt.
342 e 345 c.p.c., per violazione del divieto dello jus novorum, avendo parte appellante depositato per la prima volta in appello una comunicazione a firma del Responsabile Area III Parte_3
del Comune di Mondragone, con data e numero ignoti, in riscontro ad una richiesta di
[...]
accesso agli atti;
per la tardiva costituzione di nel giudizio di primo grado, con sua Parte_1
conseguente decadenza da eccezioni e difese. Nel merito, deducevano l'infondatezza del gravame.
Concludevano, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità per tardività del presente appello, notificato in data 28.6.2019, oltre il termine di legge decorrente dalla notifica della sentenza presso l'Avv. Iolanda Coronella, costituita nel
giudizio di primo grado, nel domicilio ivi eletto in data 23.7.2018; 2) In via sempre preliminare,
dichiarare l'inammissibilità del presente appello per carenza dei requisiti prescritti dagli artt. 342
e 348 bis c.p.c.- 3) In via altrettanto preliminare, dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. per
violazione del divieto del jus novorum;
4) In via sempre preliminare, dichiarare la decadenza dalle
eccezioni e difese per tardiva costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado;
5) Pt_1
Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame
richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
NEL MERITO, nella
denegata e non creduta ipotesi in cui non trovino ingresso le eccezioni preliminari: 1) Rigettare, in
quanto inammissibili ed infondati, i motivi di appello proposti dal confermando la Parte_1
sentenza n. 2350 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione IV Civile - Articolazione
Territoriale di Caserta - depositata in data 11.7.2018, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni
in essa contenute;
2) Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore Pt_1
contro e , per tutti i motivi esposti in narrativa. 3)
[...] Controparte_1 Parte_2
Condannare il al risarcimento per lite temeraria, attesa la sua rinuncia a proporre Pt_1
qualsiasi azione giudiziaria nei confronti dei promittenti venditori, ex lett. F) del preliminare del
10.6.2007; 4) Condannare il al pagamento delle spese e compensi professionali del Parte_1
doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione allo scrivente Avvocato
anticipatario”.
All'udienza del 16.1.2020, parte appellante dichiarava di voler proporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata A.R. n. 68764227655-4 della notifica della sentenza di primo grado;
l'avviso di avvenuta notifica senza firma del 23.7.2018; la ricevuta modello 22/AG di accettazione di atto giudiziario senza compilazione dei dati del destinatario;
la relata di notifica priva di vidimazione postale;
al contempo, instava per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione, respinto il ricorso depositato in data 28.5.2020,
con cui l'appellante aveva chiesto di autorizzare il sequestro conservativo dell'immobile oggetto di causa sino alla concorrenza della somma di euro 270.000,00 (pari al doppio della caparra confirmatoria di euro 135.000,00 versata), disattesa l'istanza di sospensione del processo e rimessione al Tribunale per l'istruzione del procedimento di querela di falso, dopo vari rinvii, il fascicolo veniva trasmesso dalla settima sezione civile alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.
All'udienza del 12.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione,
assegnando il termine di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Esame dell'eccezione di tardività dell'appello.
In primis, va scrutinata, per il suo carattere preliminare e, potenzialmente, assorbente, l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata sul presupposto che esso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.
A sostegno dell'eccezione gli appellati hanno dedotto che la sentenza è stata notificata all'Avv.
Iolanda Coronella, difensore del nel giudizio di primo grado, a mezzo posta, nel domicilio Pt_1
eletto in San Marcellino alla Via dei Pini n. 8, in data 23.7.2018, come comprovato dalla documentazione allegata, per cui l'appello notificato in data 28.6.2019 è assolutamente tardivo,
stante il decorso del termine breve per l'impugnazione.
L'assunto dell'appellante secondo cui l'Avv. Iolanda Coronella non avrebbe ricevuto l'atto notificato è smentito dall'avviso di ricevimento della raccomandata n. 78764227655-5 spedita il
17.7.2018, da cui risulta che quest'ultima è stata ricevuta il 23.7.2018 da SI ZZ, quale persona al servizio del destinatario addetta alla ricezione delle notificazioni.
La circostanza che il ricevente sia stato indicato solo con il nome (SI) nella relata di notifica della C.A.N. n. 66825793619-9 spedita in data 23.7.2018 alle ore 15.06.31 dall'Ufficio Postale di
Casapesenna, il fatto che la relata sia priva della sottoscrizione dell'ufficiale postale e l'omessa corretta compilazione dell'avviso di ricevimento, ove gli estremi identificativi della C.A.N. sono riportati nella colonna “Mancata consegna del plico a domicilio”, sezione “per rifiuto della persona abilitata”, e non in corrispondenza dello spazio apposito della colonna “Consegna del plico a domicilio”, configurano mere irregolarità che non inficiano la validità della notifica e, tanto meno,
costituiscono elementi da cui desumere che la documentazione prodotta sia affetta da falsità.
Del resto, l'Avv. Luigi Coronella, che nel giudizio di appello ha sostituito l'Avv. Iolanda Coronella
nella difesa del non ha versato in atti alcuna denunzia sporta da quest'ultima per l'abusivo Pt_1
accesso di estranei nel di lei studio legale, i quali avrebbero ritirato atti a lei destinati in sua assenza,
sicché la richiesta di autorizzazione alla presentazione della querela di falso è priva di qualsivoglia fondamento.
Del resto, il fatto che l'Avv. Maria Capasso si sia attivata per la notifica della sentenza di primo grado nella quasi immediatezza della sua pubblicazione si desume, ad colorandum, anche dalle ricevute di accettazione e consegna provenienti dall'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Iolanda Coronella,
relativamente alle quali ha dichiarato di non poter produrre la relativa relata a seguito di un virus informatico che ha colpito il proprio indirizzo p.e.c. a seguito della ricezione in data 7.10.2018 di un messaggio proveniente dall'indirizzo avente ad oggetto notifica ai sensi Email_1
della L. 53/1994, come da denuncia sporta in data 14.10.2018 alla Polizia Postale di Caserta,
nonché dal fatto che, dal verbale di rilascio del 17.4.2019, risulta che il precetto è stato notificato il
18.2.2019, sicché a quella data non poteva non essere già avvenuta la notifica della sentenza di primo grado.
Concludendo, l'appello va dichiarato inammissibile perché alla data della sua proposizione era già
passata in giudicato la sentenza di primo grado.
§ 4. Le spese di lite. Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro
520.000,00, con la riduzione del 50% ex art. 4 comma 9 D.M. 55/2014.
Va disposta la distrazione a favore del difensore degli appellati, che ne ha fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
10.059,50 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Maria Capasso;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi