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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/12/2024, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 c.p.c.; promossa da
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Barrafranca, in Via Caserta n. 3, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Piazza;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Barrafranca, in Via Caserta n. 3, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lo
Monaco;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 30/11/2023 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/11/2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Barrafranca, in data 27/10/2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Barrafranca, Anno 2005, Numero 62, Parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato ad [...] il CP_1
12/03/2006), (nato ad [...] il [...]), (nata ad [...] il [...]) ed Persona_1 Pt_3
(nata ad [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante Parte_4 il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente e ciascuno sarà libero di fissare ovunque desideri la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
3) la casa familiare sita in Barrafranca Via Caserta n. 3 rimane assegnata alla IG.ra Pt_1
, quale genitore collocatario, unitamente ai figli;
[...]
4) i figli, essendo tutti minorenni, saranno affidati ad entrambi i genitori ma saranno collocati e vivranno stabilmente con la madre;
5) La prestazione assistenziale dell'assegno unico, sarà percepita integralmente ed unicamente dalla madre, quale genitore collocataria dei figli;
6) Il padre si obbliga di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli minorenni, un assegno mensile, entro il 5 di ogni mese, pari ad € 600,00, (€ 150,00 per figlio), fino a che i figli non avranno raggiunto l'autonomia economica.
7) Il IG. corrisponderà, inoltre, alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie relative Pt_2 Pt_1
a tutti e quattro i figli.
8) Concordano i coniugi, che l'autovettura acquistata in regime di comunione, e nello specifico la
FORD KA Targata DX495BC resterà in esclusivo uso e godimento alla moglie;
9) il IG. potrà tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi ed esigenze dei minori nei Pt_2
seguenti giorni ed orari:
- Il Lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 19 fino alle ore 21:30, salvo diverso accordo dei coniugi ed impegni dei figli;
- A domeniche alternate i genitori potranno trascorrere con i figli l'intera giornata.
Il padre avrà, altresì, il diritto di vedere e tenere con sé i figli minori nei seguenti periodi:
NELLE VACANZE ESTIVE: una settimana, anche non consecutiva a Luglio ed una settimana anche non consecutiva ad Agosto, da concertare in riferimento alle esigenze dei minori e alle ferie e/o gli altri eventuali impegni di entrambi i coniugi entro il 5 giugno precedente;
NELLE VACANZE PASQUALI: 3 giorni comprendendo, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. Gli anni pari, dunque, i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
gli anni dispari, viceversa;
NELLE VACANZE NATALIZIE: durante le festività natalizie ad anni alterni: il giorno della vigilia, dalle ore 20,30 del 24 dicembre, sino alle ore 12:00 del 25 dicembre e poi 3 giorni consecutivi, dalle ore 12,00 del 1° gennaio sino alle ore 20,00 del giorno 3 gennaio;
il giorno di Natale, dalle ore 11,30 del 25 dicembre sino alle ore 20,00 del 28 dicembre.
In relazione a tutte le altre festività: gli anni pari, i minori trascorreranno tale giorno con la madre, gli anni dispari con il padre, dalle ore 10,30 fino alle ore 20,00;
IL COMPLEANNO DEI FIGLI: gli anni pari, i figli minori trascorreranno tale giorno con il padre, gli anni dispari con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
8) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi in condizioni di mantenere un tenore di vita dignitoso;
9) i coniugi dichiarano che, alla data odierna, non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.; nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 30/11/2023 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473-bis. 4, comma 3, c.p.c.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F.: , nata a [...] C.F._1
Mazzarino il 23/06/1985 e (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._2
il 30/07/1982, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva;
nulla sulle spese;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473-bis. 51 c.p.c.; promossa da
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Barrafranca, in Via Caserta n. 3, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Piazza;
e da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
a Barrafranca, in Via Caserta n. 3, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Lo
Monaco;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 30/11/2023 ha espresso parere favorevole.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/11/2023, i coniugi e Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Barrafranca, in data 27/10/2005, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Barrafranca, Anno 2005, Numero 62, Parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato ad [...] il CP_1
12/03/2006), (nato ad [...] il [...]), (nata ad [...] il [...]) ed Persona_1 Pt_3
(nata ad [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante Parte_4 il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separatamente e ciascuno sarà libero di fissare ovunque desideri la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
3) la casa familiare sita in Barrafranca Via Caserta n. 3 rimane assegnata alla IG.ra Pt_1
, quale genitore collocatario, unitamente ai figli;
[...]
4) i figli, essendo tutti minorenni, saranno affidati ad entrambi i genitori ma saranno collocati e vivranno stabilmente con la madre;
5) La prestazione assistenziale dell'assegno unico, sarà percepita integralmente ed unicamente dalla madre, quale genitore collocataria dei figli;
6) Il padre si obbliga di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli minorenni, un assegno mensile, entro il 5 di ogni mese, pari ad € 600,00, (€ 150,00 per figlio), fino a che i figli non avranno raggiunto l'autonomia economica.
7) Il IG. corrisponderà, inoltre, alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie relative Pt_2 Pt_1
a tutti e quattro i figli.
8) Concordano i coniugi, che l'autovettura acquistata in regime di comunione, e nello specifico la
FORD KA Targata DX495BC resterà in esclusivo uso e godimento alla moglie;
9) il IG. potrà tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi ed esigenze dei minori nei Pt_2
seguenti giorni ed orari:
- Il Lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 19 fino alle ore 21:30, salvo diverso accordo dei coniugi ed impegni dei figli;
- A domeniche alternate i genitori potranno trascorrere con i figli l'intera giornata.
Il padre avrà, altresì, il diritto di vedere e tenere con sé i figli minori nei seguenti periodi:
NELLE VACANZE ESTIVE: una settimana, anche non consecutiva a Luglio ed una settimana anche non consecutiva ad Agosto, da concertare in riferimento alle esigenze dei minori e alle ferie e/o gli altri eventuali impegni di entrambi i coniugi entro il 5 giugno precedente;
NELLE VACANZE PASQUALI: 3 giorni comprendendo, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. Gli anni pari, dunque, i figli minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
gli anni dispari, viceversa;
NELLE VACANZE NATALIZIE: durante le festività natalizie ad anni alterni: il giorno della vigilia, dalle ore 20,30 del 24 dicembre, sino alle ore 12:00 del 25 dicembre e poi 3 giorni consecutivi, dalle ore 12,00 del 1° gennaio sino alle ore 20,00 del giorno 3 gennaio;
il giorno di Natale, dalle ore 11,30 del 25 dicembre sino alle ore 20,00 del 28 dicembre.
In relazione a tutte le altre festività: gli anni pari, i minori trascorreranno tale giorno con la madre, gli anni dispari con il padre, dalle ore 10,30 fino alle ore 20,00;
IL COMPLEANNO DEI FIGLI: gli anni pari, i figli minori trascorreranno tale giorno con il padre, gli anni dispari con la madre, salvo diverso accordo tra le parti;
8) i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi in condizioni di mantenere un tenore di vita dignitoso;
9) i coniugi dichiarano che, alla data odierna, non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.; nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 30/11/2023 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473-bis. 4, comma 3, c.p.c.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F.: , nata a [...] C.F._1
Mazzarino il 23/06/1985 e (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._2
il 30/07/1982, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva;
nulla sulle spese;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo