Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7844/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa;
in esito alla udienza del 14.5.2025 nella quale parte ricorrente ha discusso come in atti;
fissato in giorni 30 il deposito della motivazione;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7844/2023 promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. SCAPELLATO SEBASTIANO, giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'Avv. esponeva di avere prestato la propria Parte_1
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morosità nei confronti di n. 12145/18 e nel Controparte_2
successivo giudizio di merito R.G. 12640/18, conclusosi con sentenza di condanna della controparte per tutte le richieste avanzate dalla scrivente, nonché per lite temeraria.
Esponeva di avere svolto attività prodromica al giudizio di sfratto (lettera raccomandata di messa in mora alla Società conduttrice dell'immobile Controparte_2
di proprietà del resistente); di avere redatto atto di intimazione e partecipato all'udienza,
notificato atto di precetto di rilascio e preavviso di sgombero alla Società Controparte_2
e partecipato all'accesso presso l'immobile in data 08.11.2018, redatto
[...]
memoria integrativa, partecipato a varie udienze, redatto infine note difensive.
La ricorrente esponeva di avere ricevuto solo una somma in acconto, nonostante le reiterate richieste e chiedeva in questa sede € 1.984,79 per la convalida R.G. 12145/18, € 3.052,19 per la procedura recante R.G. 12640/18 ed € 1.142,66 per l'attività prestata per l'esecuzione per rilascio d'immobile, per un totale di € 6.179,64, comprensive di costi di notifiche, contributo unificato e diritti di cancelleria che, detratti gli acconti ricevuti (imponibile € 998,00) divenivano euro
5.181,64.
Il resistente restava contumace, nonostante regolare notifica.
§§§
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I documenti offerti sono idonei a documentare lo svolgimento dell'attività difensiva ed il pregio della stessa.
pagina 2 di 4 In particolare, può essere riconosciuta:
- per la fase di convalida: l'attività di studio, introduttiva e di trattazione, secondo i valori medi e relativamente al secondo scaglione (da € 1.101,00 ad € 5.200), per un totale di euro 1.166,00;
- per la fase di merito: l'attività introduttiva (secondo i valori minimi attesa la semplicità delle memoria integrativa) e le attività di trattazione e conclusiva, secondo i valori medi, relativamente al secondo scaglione (da € 1.101,00 ad € 5.200), per un totale di euro 1.915,00, oltre euro 76,00 per spese;
- per la fase di esecuzione: l'attività di redazione del precetto euro 142,00 e l'attività introduttiva della esecuzione per rilascio euro 110,00, per un totale di euro 252,00, oltre spese di complessivi euro 39,79 (di cui euro 11,55 per la notifica del precetto ed euro 28,24 per marche e notifica del preavviso di rilascio).
In conclusione, alla ricorrente spetta la complessiva somma di euro 3.333,00 per compensi ed euro 115,79 per spese;
da tale somma va detratto l'acconto ricevuto di euro 998,00.
Conclusivamente, il resistente va condannato a pagare alla ricorrente, a titolo di compensi professionali, la somma di euro 2.335,00 per compensi ed euro 115,76 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (per la fase di studio, introduttiva e di trattazione secondo i valori minimi, attesa la non rilevante attività difensiva e processuale svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 3 di 4 - Accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a pagare alla ricorrente, a titolo di compensi professionali, la somma di euro 2.335,00 per compensi ed euro 115,76 per spese, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna altresì a rimborsare alla parte ricorente le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 145,00 per spese, € 852 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Catania, il 10 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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