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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/10/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto “Cessione dei crediti”
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Menditto, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Mondragone (CE) alla via Niccolò
Machiavelli n. 8.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 267.
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che con ricorso per decreto ingiuntivo n.
2638/2020, rubricato al R.G. n. 8728/2020, pubblicato il 07.12.2020 dall'intestato Tribunale di S.
Maria C.V., la società in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva alla Controparte_1 sig.ra il pagamento dell'importo di euro 35.382,50 – a titolo di saldo, per capitale e Parte_1 interessi, del prestito personale n. 00057543W, accordato il 04/08.01.2007 – nonché delle spese e degli interessi del procedimento di ingiunzione.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione la sig.ra , Parte_1
a supporto della quale instava per la revoca del provvedimento monitorio, stante la non debenza e la carenza di liquidità del credito ingiunto, agendo in via riconvenzionale per la ripetizione degli interessi usurari e delle poste arbitrariamente conteggiate in costanza dell'intercorso finanziamento, come pure per il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, la quale, in rito, lamentava l'improcedibilità della spiegata opposizione, per violazione dei termini perentori di costituzione di cui all'art. 165 c.p.c., sostenendone, nel merito, il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 29.04.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, contestualmente, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 20.12.2022, preso atto dell'esito negativo dell'esperito procedimento di mediazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con provvedimento del 23.02.2024 veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che non favoriva la composizione bonaria della controversia.
All'udienza del 23.05.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis va precisato che la tutela monitoria veniva invocata dalla quale Controparte_1 cessionaria del credito ingiunto - trasferito dalla cedente Conafi S.p.A., in blocco e pro soluto, in virtù di svariate procedure di cartolarizzazione ex Legge n. 130/99 – la cui legittimazione ad agire, documentata dall'estratto in G.U. e dalla comunicazione dell'avvenuta cessione, non è in contestazione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'attuale contenzioso dacché, come attestato dal report telematico, l'iscrizione a ruolo della causa veniva effettuata il 01.02.2021, ovvero, secondo la previsione dell'art. 165 c.p.c., entro 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, che si perfezionava il 28.01.2021.
Ancora, pregiudizialmente, vanno respinte le doglianze afferenti al difetto di liquidità dell'opposto decreto ingiuntivo, sollevate per la mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine, in quanto l'art. 10 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, posto a base del credito monitorio, sancisce espressamente che, per l'esercizio della decadenza del beneficio, non incombe al creditore l'obbligo del preventivo invio di una messa in mora.
La clausola in questione va reputata coerente con l'art. 1186 c.c., che consente al creditore la facoltà di esigere immediatamente la prestazione, anche quando per essa sia stabilito un termine nell'interesse del debitore, se il debitore medesimo è divenuto insolvente, o ha diminuito per fatto proprio le garanzie, o non ha dato le garanzie promesse.
La suddetta disposizione codicistica non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, giacché la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (Cfr. Cass. 20042/2020).
La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del debitore, pertanto, va ricondotta al deposito del ricorso monitorio, i cui presupposti dovevano ritenersi sussistenti all'epoca della proposizione della domanda.
Nel merito, l'opposizione è in parte fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione dà luogo a un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, co. 2 c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005;
Cass.15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
I suesposti principi vanno coniugati con le tradizionali regole che presiedono al riparto dell'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, cristallizzate dall'arresto delle Sezioni Unite del 30 ottobre 2001 n. 13533, alla stregua dei quali “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; per cui, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, attore in senso sostanziale, è gravato della prova del rapporto obbligatorio che giustifica il suo diritto al pagamento, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare l'inefficacia o l'estinzione dell'altrui diritto (Cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Nella specie, il credito monitorio scaturisce dal contratto di cessione del quinto della pensione n.
00057543W del 04/08.01.2007, pari ad euro 37.200,00, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di euro 310,00.
Sotto tale aspetto, va rilevato che la cessione del quinto della pensione è un'operazione negoziale disciplinata dal D.P.R. n. 180/1950 e dal successivo decreto attuativo, D.P.R. n. 859/1950, volta ad agevolare l'accesso al credito del titolare del trattamento pensionistico, il quale, al momento dell'erogazione delle somme assume l'obbligo di restituire le rate del finanziamento mediante cessione di una quota pari ad un quinto della pensione. A seguito della notifica ex art. 1264 c.c., l'ente previdenziale è tenuto ad effettuare le trattenute del quinto sulla quota della pensione, procedendo al versamento diretto degli importi trattenuti in favore della società finanziaria, sino alla definitiva estinzione del debito. L'atto di cessione del quinto si perfeziona, dunque, con il mero accordo tra il titolare del trattamento pensionistico (cedente) e il terzo creditore (cessionario), non essendo necessario alcun consenso dell'ente previdenziale ceduto, il quale non può che prendere atto dell'avvenuta cessione e darvi corso. Trattandosi di una cessione pro solvendo, il cedente (mutuatario) non è estromesso dal rapporto obbligatorio potendo il cessionario (mutuante) agire nei suoi confronti in caso di inadempimento del debitore ceduto (ente previdenziale).
Ne discende che, ai fini del thema decidendum, viene in rilievo la disciplina del contratto di mutuo, contemplata dall'art. 1813 c.c., a mezzo del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto di mutuo ha natura reale, che si perfeziona con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, pertanto la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere, ex articolo 2697 c.c., ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione. In tema, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cfr. Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n.
30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119).
Sicché, nella vicenda in esame spettava all'opposta, che agiva in via monitoria per il rimborso di un mutuo elargito a titolo di finanziamento, provare i presupposti finalizzati alla ripetizione delle somme mutuate, ossia: la consegna materiale del denaro;
il titolo giuridico che fonda l'obbligo di restituzione.
Orbene, posta tra le parti la pacifica sussistenza del contratto di cessione del quinto della pensione,
l'opponente negava la corresponsione del prestito nella sua interezza, adducendo che l'importo realmente finanziato, pari ad euro 8.053,57, era inferiore a quello contrattualmente stabilito, pari ad euro 37.200,00.
Al riguardo, la mutuataria richiamava la quietanza del 30.01.2007, ritualmente sottoscritta dai contraenti, tramite la quale dichiarava “…di avere ricevuto la somma di Euro 8.053,57…a completo saldo del finanziamento da me richiesto da rimborsarsi tramite cessione del quinto della pensione ai sensi del D.P.R. n. 180/1950. Prendo atto che, qualora io abbia richiesto nel corso dell'istruttoria del presente prestito un prefinanziamento oppure l'anticipata estinzione di un prestito o di un pignoramento già gravante sulla mia pensione, l'importo di cui sopra costituisce la differenza di quanto già versato per tali causali dalla Conafi S.p.A., oltre i relativi interessi e le spese pattuite, per un totale di Euro 13.034,79...”.
Invero, dall'analisi testuale di siffatta quietanza si ricava il versamento della somma di euro 8.053,57, corrispondente alla somma residuale del prestito pattuito, ma non la concreta dazione del
“finanziamento richiesto…ai sensi del D.P.R. n. 180/1950”.
Peraltro, l'importo effettivamente finanziato risulta integralmente estinto, unitamente alle spese ed agli interessi, per il complessivo ammontare di euro 13.034,79 (Infra: Ritenute Extra Erariali e
Cedolini Pensione da novembre 2007 a novembre 2010).
Tali circostanze non vengono scalfite dagli elementi di segno contrario offerti dall'opposta giacché, dagli atti di causa, non si rinviene apposita documentazione - bonifico, assegno, quietanza o altro mezzo equipollente – che comprovi l'effettivo accreditamento della somma complessivamente mutuata.
Difatti, il contratto di cessione del quinto sotteso all'emissione dell'opposto decreto di ingiunzione, corredato dall'apposito documento di sintesi, con l'indicazione dei termini e delle condizioni del finanziamento, non contiene alcuna previsione circa la tangibile erogazione del credito.
Del pari, l'estratto conto, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, non riveste alcun valore probatorio dal momento che si limita a riportare le operazioni attive e passive che hanno determinato il saldo debitore, senza l'elencazione dettagliata delle voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese e le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, le ritenute fiscali: sul punto, va rammentato che l'estratto conto regolato dall'art. 50 TUB ha efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, mentre nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come mero indizio (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 03.05.2011 n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice.
Va aggiunto che il mutuante ha omesso l'esibizione della notifica dell'intervenuta cessione del quinto all'ente pensionistico, ai sensi dell'art. 1264 c.c., adempimento che connota l'efficacia del contratto di finanziamento.
Le censure mosse dal mutuatario, in altre parole, si appalesano idonee a paralizzare i fatti costitutivi posti a base dell'opposto decreto ingiuntivo, comportandone la revoca.
Passando al vaglio della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, va osservato che essa inferisce all'usurarietà del TEG applicato - comprensivo di oneri, accessori e commissioni, far cui i costi inerenti alla polizza assicurativa collegata al contratto di finanziamento – asseritamente superiore al tasso-soglia.
Nondimeno, le enunciate argomentazioni difettano della specifica indicazione sull'entità del superamento del tasso-soglia, sulla misura del medesimo tasso–soglia desumibile dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia per il trimestre di riferimento ed in relazione alla medesima tipologia del finanziamento, nonché su quali fossero gli oneri, le spese e le commissioni
(diversi da quelli pattuiti e conteggiati in contratto) concretamente applicati e idonei, se computati, a determinare il superamento della soglia anti-usura di cui alla L. 108/1996.
Parimenti, da quanto prospettato dall'opponente non emerge la prova dell'obbligatorietà della polizza assicurativa e, dunque, se essa abbia significativamente inciso sulla concessione del prestito alle condizioni date.
A tal proposito, va chiarito che, a prescindere dalla terminologia utilizzata nel contratto, non può ritenersi sufficiente, ai fini della prova delle obbligatorietà della polizza, il mero dato cronologico della contestualità dell'adesione al contratto di assicurazione rispetto alla stipulazione del finanziamento.
Inoltre, non essendo note le condizioni generali della polizza, in quanto non prodotte in giudizio, non
è possibile accertare se la durata della copertura assicurativa coincidesse con quella del prestito, né se l'indennizzo dovuto al verificarsi del rischio assicurato risultasse effettivamente parametrato al debito residuo del finanziamento. Ne deriva che, in mancanza di allegazioni e deduzioni preordinate a fornire la prova della facoltatività della polizza assicurativa, i relativi costi possono essere considerati validamente computati nel calcolo degli interessi.
Analogamente, va reietta la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale postula che l'avversario alleghi e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, come pure la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoprati per agire o resistere in giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 6637/92).
È onere della parte che esige il risarcimento dedurre e dimostrare la sussistenza di tali elementi che, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata.
In definitiva, l'opposizione merita parziale accoglimento, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
Alla della reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2638/2020, rubricato al R.G. n. 8728/2020, pubblicato il 07.12.2020 dall'intestato Tribunale;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 06.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto “Cessione dei crediti”
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Menditto, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Mondragone (CE) alla via Niccolò
Machiavelli n. 8.
- Opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gianluca de Lima Souza, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 267.
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che con ricorso per decreto ingiuntivo n.
2638/2020, rubricato al R.G. n. 8728/2020, pubblicato il 07.12.2020 dall'intestato Tribunale di S.
Maria C.V., la società in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva alla Controparte_1 sig.ra il pagamento dell'importo di euro 35.382,50 – a titolo di saldo, per capitale e Parte_1 interessi, del prestito personale n. 00057543W, accordato il 04/08.01.2007 – nonché delle spese e degli interessi del procedimento di ingiunzione.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione la sig.ra , Parte_1
a supporto della quale instava per la revoca del provvedimento monitorio, stante la non debenza e la carenza di liquidità del credito ingiunto, agendo in via riconvenzionale per la ripetizione degli interessi usurari e delle poste arbitrariamente conteggiate in costanza dell'intercorso finanziamento, come pure per il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, la quale, in rito, lamentava l'improcedibilità della spiegata opposizione, per violazione dei termini perentori di costituzione di cui all'art. 165 c.p.c., sostenendone, nel merito, il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 29.04.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo e, contestualmente, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010.
All'udienza del 20.12.2022, preso atto dell'esito negativo dell'esperito procedimento di mediazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con provvedimento del 23.02.2024 veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che non favoriva la composizione bonaria della controversia.
All'udienza del 23.05.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis va precisato che la tutela monitoria veniva invocata dalla quale Controparte_1 cessionaria del credito ingiunto - trasferito dalla cedente Conafi S.p.A., in blocco e pro soluto, in virtù di svariate procedure di cartolarizzazione ex Legge n. 130/99 – la cui legittimazione ad agire, documentata dall'estratto in G.U. e dalla comunicazione dell'avvenuta cessione, non è in contestazione.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'attuale contenzioso dacché, come attestato dal report telematico, l'iscrizione a ruolo della causa veniva effettuata il 01.02.2021, ovvero, secondo la previsione dell'art. 165 c.p.c., entro 10 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, che si perfezionava il 28.01.2021.
Ancora, pregiudizialmente, vanno respinte le doglianze afferenti al difetto di liquidità dell'opposto decreto ingiuntivo, sollevate per la mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine, in quanto l'art. 10 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, posto a base del credito monitorio, sancisce espressamente che, per l'esercizio della decadenza del beneficio, non incombe al creditore l'obbligo del preventivo invio di una messa in mora.
La clausola in questione va reputata coerente con l'art. 1186 c.c., che consente al creditore la facoltà di esigere immediatamente la prestazione, anche quando per essa sia stabilito un termine nell'interesse del debitore, se il debitore medesimo è divenuto insolvente, o ha diminuito per fatto proprio le garanzie, o non ha dato le garanzie promesse.
La suddetta disposizione codicistica non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, giacché la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (Cfr. Cass. 20042/2020).
La dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del debitore, pertanto, va ricondotta al deposito del ricorso monitorio, i cui presupposti dovevano ritenersi sussistenti all'epoca della proposizione della domanda.
Nel merito, l'opposizione è in parte fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione dà luogo a un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645, co. 2 c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005;
Cass.15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
I suesposti principi vanno coniugati con le tradizionali regole che presiedono al riparto dell'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, cristallizzate dall'arresto delle Sezioni Unite del 30 ottobre 2001 n. 13533, alla stregua dei quali “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; per cui, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, attore in senso sostanziale, è gravato della prova del rapporto obbligatorio che giustifica il suo diritto al pagamento, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare l'inefficacia o l'estinzione dell'altrui diritto (Cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Nella specie, il credito monitorio scaturisce dal contratto di cessione del quinto della pensione n.
00057543W del 04/08.01.2007, pari ad euro 37.200,00, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di euro 310,00.
Sotto tale aspetto, va rilevato che la cessione del quinto della pensione è un'operazione negoziale disciplinata dal D.P.R. n. 180/1950 e dal successivo decreto attuativo, D.P.R. n. 859/1950, volta ad agevolare l'accesso al credito del titolare del trattamento pensionistico, il quale, al momento dell'erogazione delle somme assume l'obbligo di restituire le rate del finanziamento mediante cessione di una quota pari ad un quinto della pensione. A seguito della notifica ex art. 1264 c.c., l'ente previdenziale è tenuto ad effettuare le trattenute del quinto sulla quota della pensione, procedendo al versamento diretto degli importi trattenuti in favore della società finanziaria, sino alla definitiva estinzione del debito. L'atto di cessione del quinto si perfeziona, dunque, con il mero accordo tra il titolare del trattamento pensionistico (cedente) e il terzo creditore (cessionario), non essendo necessario alcun consenso dell'ente previdenziale ceduto, il quale non può che prendere atto dell'avvenuta cessione e darvi corso. Trattandosi di una cessione pro solvendo, il cedente (mutuatario) non è estromesso dal rapporto obbligatorio potendo il cessionario (mutuante) agire nei suoi confronti in caso di inadempimento del debitore ceduto (ente previdenziale).
Ne discende che, ai fini del thema decidendum, viene in rilievo la disciplina del contratto di mutuo, contemplata dall'art. 1813 c.c., a mezzo del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto di mutuo ha natura reale, che si perfeziona con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, pertanto la prova della materiale consegna, nel senso della messa a disposizione del denaro o delle altre cose mutuate in favore del mutuatario, costituisce condizione dell'azione il cui onere, ex articolo 2697 c.c., ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione. In tema, va ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cfr. Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n.
30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119).
Sicché, nella vicenda in esame spettava all'opposta, che agiva in via monitoria per il rimborso di un mutuo elargito a titolo di finanziamento, provare i presupposti finalizzati alla ripetizione delle somme mutuate, ossia: la consegna materiale del denaro;
il titolo giuridico che fonda l'obbligo di restituzione.
Orbene, posta tra le parti la pacifica sussistenza del contratto di cessione del quinto della pensione,
l'opponente negava la corresponsione del prestito nella sua interezza, adducendo che l'importo realmente finanziato, pari ad euro 8.053,57, era inferiore a quello contrattualmente stabilito, pari ad euro 37.200,00.
Al riguardo, la mutuataria richiamava la quietanza del 30.01.2007, ritualmente sottoscritta dai contraenti, tramite la quale dichiarava “…di avere ricevuto la somma di Euro 8.053,57…a completo saldo del finanziamento da me richiesto da rimborsarsi tramite cessione del quinto della pensione ai sensi del D.P.R. n. 180/1950. Prendo atto che, qualora io abbia richiesto nel corso dell'istruttoria del presente prestito un prefinanziamento oppure l'anticipata estinzione di un prestito o di un pignoramento già gravante sulla mia pensione, l'importo di cui sopra costituisce la differenza di quanto già versato per tali causali dalla Conafi S.p.A., oltre i relativi interessi e le spese pattuite, per un totale di Euro 13.034,79...”.
Invero, dall'analisi testuale di siffatta quietanza si ricava il versamento della somma di euro 8.053,57, corrispondente alla somma residuale del prestito pattuito, ma non la concreta dazione del
“finanziamento richiesto…ai sensi del D.P.R. n. 180/1950”.
Peraltro, l'importo effettivamente finanziato risulta integralmente estinto, unitamente alle spese ed agli interessi, per il complessivo ammontare di euro 13.034,79 (Infra: Ritenute Extra Erariali e
Cedolini Pensione da novembre 2007 a novembre 2010).
Tali circostanze non vengono scalfite dagli elementi di segno contrario offerti dall'opposta giacché, dagli atti di causa, non si rinviene apposita documentazione - bonifico, assegno, quietanza o altro mezzo equipollente – che comprovi l'effettivo accreditamento della somma complessivamente mutuata.
Difatti, il contratto di cessione del quinto sotteso all'emissione dell'opposto decreto di ingiunzione, corredato dall'apposito documento di sintesi, con l'indicazione dei termini e delle condizioni del finanziamento, non contiene alcuna previsione circa la tangibile erogazione del credito.
Del pari, l'estratto conto, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, non riveste alcun valore probatorio dal momento che si limita a riportare le operazioni attive e passive che hanno determinato il saldo debitore, senza l'elencazione dettagliata delle voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese e le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, le ritenute fiscali: sul punto, va rammentato che l'estratto conto regolato dall'art. 50 TUB ha efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, mentre nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come mero indizio (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 03.05.2011 n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice.
Va aggiunto che il mutuante ha omesso l'esibizione della notifica dell'intervenuta cessione del quinto all'ente pensionistico, ai sensi dell'art. 1264 c.c., adempimento che connota l'efficacia del contratto di finanziamento.
Le censure mosse dal mutuatario, in altre parole, si appalesano idonee a paralizzare i fatti costitutivi posti a base dell'opposto decreto ingiuntivo, comportandone la revoca.
Passando al vaglio della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, va osservato che essa inferisce all'usurarietà del TEG applicato - comprensivo di oneri, accessori e commissioni, far cui i costi inerenti alla polizza assicurativa collegata al contratto di finanziamento – asseritamente superiore al tasso-soglia.
Nondimeno, le enunciate argomentazioni difettano della specifica indicazione sull'entità del superamento del tasso-soglia, sulla misura del medesimo tasso–soglia desumibile dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia per il trimestre di riferimento ed in relazione alla medesima tipologia del finanziamento, nonché su quali fossero gli oneri, le spese e le commissioni
(diversi da quelli pattuiti e conteggiati in contratto) concretamente applicati e idonei, se computati, a determinare il superamento della soglia anti-usura di cui alla L. 108/1996.
Parimenti, da quanto prospettato dall'opponente non emerge la prova dell'obbligatorietà della polizza assicurativa e, dunque, se essa abbia significativamente inciso sulla concessione del prestito alle condizioni date.
A tal proposito, va chiarito che, a prescindere dalla terminologia utilizzata nel contratto, non può ritenersi sufficiente, ai fini della prova delle obbligatorietà della polizza, il mero dato cronologico della contestualità dell'adesione al contratto di assicurazione rispetto alla stipulazione del finanziamento.
Inoltre, non essendo note le condizioni generali della polizza, in quanto non prodotte in giudizio, non
è possibile accertare se la durata della copertura assicurativa coincidesse con quella del prestito, né se l'indennizzo dovuto al verificarsi del rischio assicurato risultasse effettivamente parametrato al debito residuo del finanziamento. Ne deriva che, in mancanza di allegazioni e deduzioni preordinate a fornire la prova della facoltatività della polizza assicurativa, i relativi costi possono essere considerati validamente computati nel calcolo degli interessi.
Analogamente, va reietta la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale postula che l'avversario alleghi e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, come pure la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoprati per agire o resistere in giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 6637/92).
È onere della parte che esige il risarcimento dedurre e dimostrare la sussistenza di tali elementi che, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata.
In definitiva, l'opposizione merita parziale accoglimento, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente.
Alla della reciproca soccombenza delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2638/2020, rubricato al R.G. n. 8728/2020, pubblicato il 07.12.2020 dall'intestato Tribunale;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 06.10.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente