TRIB
Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1054
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice,
nel procedimento cautelare iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, promosso da:
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA e dell'avv. BELTRANI CARLO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MORETTI PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 20.02.2025, si Parte_1 rivolgeva all'intestato Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-In via principale, con decreto emesso inaudita altera parte ovvero con ordinanza a seguito di contraddittorio, emettere i provvedimenti necessari affinché la venga autorizzata ad Parte_1 accedere ai Cantieri nonché a procedere all'asportazione dei beni e delle attrezzature di seguito indicate:
o OR S.r.l. – Beni/attrezzature da asportare: ponteggi e gru presso il Cantiere ET A, B e
C (sito in Sorisole (BG), Via Martiri della Libertà / Via G. Marconi) e gru presso il Cantiere BI
(sito in IN (BG), Via G. Mazzini, n. 2/2B);
1 o ES Commerciale S.r.l. – Beni/attrezzature da asportare: ponteggi presso il Cantiere I Giardini di RI 2 (sito in Bergamo, Via della Clementina, n. 12/14/16) e BI (sito in IN (BG), Via
G. Mazzini, n. 2/2B);
o – Beni/attrezzature da asportare: ponteggi e gru presso il Cantiere I Giardini Controparte_2
di RI 2 (sito in Bergamo, Via della Clementina, n. 12/14/16);
o Jolly Box S.r.l. – Beni/attrezzature da asportare: baracche presso il Cantiere I Giardini di RI
2 (sito in Bergamo, Via della Clementina, n. 12/14/16) e ET A, B e C (sito in Sorisole (BG), Via
Martiri della Libertà / Via G. Marconi)”.
A fondamento del ricorso, la ricorrente esponeva:
- che dal marzo del 2023, domandava e otteneva di far parte del Consorzio Stabile Parte_1
RiPArmioenergia (di seguito, “il Consorzio”);
- che, a fronte dell'adesione al Consorzio, a venivano assegnati contratti di Parte_1 affidamento nell'ambito di contratti per opere di ristrutturazione per bonus 110%, relativamente ai seguenti cantieri: Condominio BI, Condominio I Giardini di RI 2,
Condominio ET A, Condominio ET B, Condominio ET C;
- che, in data 18.07.2023, il escludeva dalle consorziate, omettendo di CP_1 Parte_1
darne comunicazione alla ricorrente;
- che, ciò nonostante, proseguiva l'esecuzione dei lavori nei cantieri indicati, Parte_1
rimanendo il inadempiente;
CP_1
- che, a settembre 2023, emetteva fatture per complessivi euro 5.056.315,64; il Parte_1
non saldava le fatture e, con pec del 13.09.2023, trasmetteva un piano di CP_1 pagamento: segnatamente, il si dichiarava debitore dell'importo di euro CP_1
5.056.315,64, da cui dedurre il credito vantato dal medesimo nei confronti di di Parte_1 euro 1.274.794,55 per oneri consortili, impegnandosi a “riconoscere a la Parte_1
somma di euro 2.835.269,00 mediante cessione dei crediti di cui all'allegato contratto di cessione”;
- che il Consorzio evadeva la minor somma di euro 2.767.439,05, mentre Parte_1 proseguiva nell'espletamento delle lavorazioni affidatele;
- che il 21.02.2024 il trasmetteva altra proposta di pagamento, dichiarandosi debitore CP_1 dell'importo di euro 5.121.407,38 e impegnandosi a pagare l'importo di euro 2.000.000,00 entro il 29 febbraio 2024 e l'importo di euro 3.114.500,46 entro il 28 marzo 2024;
- che il non si atteneva al piano di rientro proposto, in quanto, rispetto alla scadenza CP_1
del 29.02.2024 di euro 2.000.000,00, versava esclusivamente la somma di euro 600.000,00 in
2 data 20.03.2024 ed euro 1.100.000,00 in data 21.03.2024, residuando pertanto la somma di euro 300.000,00; rispetto alla scadenza del 28.03.2024 di euro 3.114.500,46, il non CP_1
versava alcunché;
- che, su ricorso di il Tribunale di Brescia emetteva il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1442/2024, R.G. 4544/2024, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di euro 3.414.500,46;
- che il effettuava pertanto pagamenti parziali per euro 2.012.795,19, residuando un CP_1
debito di euro 1.401.705,27;
- che effettuava ulteriori lavorazioni in favore del nel periodo da Parte_1 CP_1
febbraio 2024 sino a settembre 2024 per euro 1.770.673,18; pertanto, otteneva Parte_1
un secondo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- che, il 7.11.2024, trasmetteva al Consorzio diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Parte_1 per l'importo di euro 1.403.129,18;
- che, dal momento che non riceveva alcun pagamento da parte del , il Parte_1 CP_1
25.11.2024, dichiarava la risoluzione del contratto;
- che, il 23.12.2024, segnalava al che “molteplici Parte_1 CP_1
fornitori/subappaltatori della nostra Assistita intendono recarsi nei one ritirare le CP_3
proprie merci/attrezzature a seguito delle risoluzioni contrattuali delle forniture a Pt_1
conseguenti quanto intercorso. Vogliate pertanto confermare la massima disposnibilità ad effettuare le restituzioni di cui sopra, e consentire sin d'ora l'accesso ai cantieri (…)”;
- che, in pari data, il rispondeva facendo presente che, in ragione delle festività CP_1
natalizie, erano inibiti gli accessi nelle aree di cantiere, domandando l'inventario dei beni presenti nei cantieri, rinviando pertanto alla conclusione delle festività natalizie “qualsivoglia attività di asportazione di materiali presso i cantieri (…)”;
- che, il 25.01.2025, comunicava al che, alla luce della richiesta di Parte_1 CP_1 inventario, la stessa aveva fissato un incontro “direttamente in loco con i fornitori interessati
(OR, ES, Jolly Box) nonché con il ME , per il CP_2 Controparte_4 giorno 30 gennaio 2025”;
- che il non si presentava all'appuntamento del 30.01.2025; CP_1
- che redigeva tre verbali distinti per i cantieri di BI, I Giardini di RI 2 e Parte_1
ET;
- che, il 6.02.2025, trasmetteva comunicazione al , con cui chiedeva se Parte_1 CP_1 lo stesso intendesse “formalizzare i subentri, diretto o a mezzo di Ditte dallo stesso incaricate, nei contratti di fornitura e nolo in essere con i fornitori OR, ES, Jolly Box, CP_2
3 e in tal caso dia prova il consorzio di aver trasmesso relative proposte contrattuali di subentro da formalizzarsi entro 15 giorni dal ricevimento della presente (…)”;
- che, in sintesi, al fine di evitare l'addebito dei costi mensili da parte dei propri Parte_1 fornitori, poneva al “l'alternativa o di subentro ovvero di agevolare la riconsegna CP_1 dei beni/attrezzature ai legittimi proprietari”, senza che il rispondesse;
CP_1
- che la situazione descritta comportava continui esborsi a carico di in ragione dei Parte_1
costi mensili dei contratti di noleggio indicati;
tale situazione determinava altresì un pericolo per la sicurezza dei cantieri;
- che, con riguardo a quest'ultimo profilo, nonostante i cantieri fossero abbandonati, permanevano le attrezzature a noleggio, con rischi per la sicurezza;
- che pertanto domandava di essere autorizzata ad accedere in cantiere al fine di Parte_1
permettere ai propri fornitori (OR s.r.l., ES Commerciale s.r.l., e Controparte_2
Jolly Box s.r.l.) di ritirare le rispettive attrezzature;
- che la descrizione dei fatti di cui sopra dava evidenza del fumus boni iuris;
- che, quanto al periculum in mora, stava subendo danni economici e che, essendo Parte_1
i cantieri in stato di abbandono, chiunque avrebbe potuto utilizzare le attrezzature in uso a
Parte_1
Con decreto del 24.02.2025, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
13.03.2025, assegnando alla ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione entro il 4.03.2025, e alla resistente termine per la costituzione in giudizio mediante il deposito di una memoria sino all'11.03.2025.
Con comparsa depositata in data 13.03.3035, si costituiva tardivamente in giudizio il , CP_1
domandando il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., sostenendo che mancherebbe il fumus boni iuris in quanto le affermazioni della ricorrente sarebbero “smentite ed oggetto di specifiche opposizioni a decreto ingiuntivo n. 2945/2024 emesso dal Tribunale di Bergamo, avente ad oggetto proprio le asserite “lavorazioni” costituenti i meri costi di nolo”, e che mancherebbe altresì il periculum in mora avendo il saldato tutti i debiti nei confronti di e in quanto il CP_1 Parte_1 CP_1
“sta subentrando in tutti i noli di affinché questa non abbia più a lamentarsene”. Pt_1
All'udienza del 13.03.2025, il compariva in udienza in persona del legale rappresentante CP_1
e dichiarava: “ad oggi non vi sono debiti residui nei confronti di ad eccezione dell'ultimo Parte_1
precetto notificato per il valore di circa euro 354.000,00, il quale, comunque, il si dichiara CP_1
disponibile a saldare non appena possibile;
fa altresì presente, che, per quanto riguarda il periculum in mora correlato al mantenimento in capo a dei noli delle attrezzature di cui al ricorso, Parte_1
4 il si dichiara disponibile al subentro nei relativi contratti, precisando che, a tal fine, ha CP_1
già preso i contatti con OR SR, GI Ediliza SR, ES Commerciale SR e Jolly Box SR, al fine di formalizzare il subentro quanto prima”, domandando pertanto un breve rinvio “allo scopo di formalizzare i subenti con le società indicate, nella prospettiva di definire bonariamente il presente giudizio”. In udienza, eccepiva la tardività della comparsa di costituzione del , Parte_1 CP_1
senza opporsi alla richiesta di rinvio. Il Giudice assegnava pertanto alla ricorrente termine per controdedurre alla comparsa del resistente sino al 17.03.2025 e rinviava la causa all'udienza del
26.03.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Ciò premesso ha domandato la pronuncia di un provvedimento di urgenza ex art. 700 Parte_1
c.p.c. al fine di essere autorizzata ad accedere ai cantieri indicati nel ricorso affinché la ricorrente
“possa permettere ai propri fornitori (vedasi OR S.r.l., ES Commerciale S.r.l.,
[...]
e Jolly Box S.r.l.) di ritirare le proprie attrezzature”, sull'assunto che, in data Controparte_2
25.11.2024, la stessa ha dichiarato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in essere con il ai sensi dell'art. 1454 c.c. In particolare, a seguito della risoluzione del contratto con il CP_1
, ha contestato che i propri fornitori avrebbero inteso “recarsi nei CP_1 Parte_1 CP_3
onde ritirare le proprie merci/attrezzature a seguito delle risoluzioni contrattuali delle forniture a conseguenti quanto intercorso” (v. doc. 18, ricorrente) e che, a fronte del rifiuto opposto dal Pt_1
, si rendeva necessario un provvedimento giudiziale ex art. 700 c.p.c., per il fatto che i CP_1
cantieri si trovavano in stato di abbandono, con il rischio che chiunque avrebbe potuto utilizzare le strutture in uso a precisando che, a fronte dell'intervenuta risoluzione contrattuale, Parte_1 non avrebbe potuto “neanche accedere e procedere allo smontaggio allo scopo di Parte_1 eliminare i pericoli” indicati.
Orbene, con il riguardo al periculum in mora, è significativo rilevare che, nel ricorso, Parte_1 ha dedotto che al fine di “evitare il continuo addebito dei costi mensili da parte dei propri fornitori”, la stessa aveva offerto al “l'alternativa o di subentro ovvero di agevolare la riconsegna CP_1 dei beni/attrezzature ai legittimi proprietari”, palesando in tal modo di ritenere il subentro del nei contratti di nolo e di subappalto uno strumento adeguato alla tutela dei propri interessi. CP_1
Sul punto, all'udienza del 13.03.2025, come si è detto, il ha dichiarato di essere disponibile CP_1
al subentro nei contratti di nolo e di subappalto e che, a tal fine, aveva già preso i contatti con OR
s.r.l., GI Ediliza s.r.l., ES Commerciale s.r.l. e Jolly Box s.r.l.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 26.03.2025, il ha poi prodotto comunicazione CP_1
email del 24.03.2025, con il quale il legale del , avv. Paolo Moretti, ha dichiarato: che “il CP_1
Dott. conferma la decisione di di subentrare nella locazione dei ponteggi e attende solo Pt_2 CP_5
5 che che si tenga l'incontro anche con ES SR. Questa sera, nuovamente, il Dott. e il legale Pt_2 rappresentate di ES SR si sono telefonicamente sentiti e quest'utlimo ha confermato che nella giornata di domani sentirà il suo legale per avere da lui indicazioni delle date per incontro, essendo anche ES SR è disponibile al subentro nei contratti di locazione”; che “Il Dott. ha chiesto Pt_2 incontro al legale rappresentante della Jolly Box SR di effettuare l'incontro per il subentro e, a sua volta, quest'ultimo ha chiesto fosse effettuato insieme a (con il quale stiamo appunto CP_2 attendendo l'indicazione di una data in cui sia disponibile anche il loro legale)”; che PEsona_1
(e risulta anche allo scrivente) conferma che Vi è la disponibilità al subentro al contratto di nolo di
OR SR (società con la quale si sono già tenuti già a incontri in presenza dei rispettivi legali): la definizione finale avverrà previa comunicazione formale che indichi a OR SR il nominativo dell'impresa che concluderà i lavori per ogni verifica di quest'ultima a riguardo. Si segnala, in traPArenza, che il Gruppo PE PA (società indicata per concludere i cantieri ancora da ultimare) invierà comunicazione di subentro nei lavori così da formalizzare direttamente con loro i contratti.
Sono in corso le definizioni dei contratti di sub-appalto a riguardo poiché già ultimatele verifiche tecnico/contabili”; il concludeva che “Quindi, per quanto a me risulta, ha posto in CP_1 CP_5
essere colloqui coi fornitori sopra indicati e, allo stato, da parte di tutti loro è stata espressa la disponibilità ad effettuare un incontro per definire le condizioni di subentro. Trattandosi di più imprese, che sono anche congiuntamente presenti in un cantiere, ad oggi mi pare poter constatare che solo per necessità di coordinamento non si è ancora fissato una data comune a tutti, data che si auspica anche con questa comunicazione si riesca a fissare nei prossimi giorni per gli incontri e formalizzazione dei contratti di subentro definitivi” (v. doc. 13, resistente).
Con le note scritte del 26.03.2025, il Consorzio ha prodotto altresì comunicazione email del
26.03.2025, con il quale il difensore del , avv. Paolo Moretti, ha dichiarato che “a seguito CP_1
di colloquio telefonico odierno con l'Avv. Pagliardi (legale di , che mi ha riferito esser stato CP_2
informato dal suo cliente GI ponteggi che è fissato un appuntamento per perfezionare i contratti di subentro nei ponteggi il giorno 1 aprile p.v., confermo per detta data anche la mia presenza e mi rendo disponibile anche nei prossimi giorni, se necessario, per accelerare i passaggi di consegne nei cantieri. Mi viene altresì riferito che stante la compresenza in e è stato necessario il CP_2 PE_2
coordinamento contemporaneo di tutti. Rimango di in attesa di ricevere conferma dell'orario fissato per predetto incontro. Mi permetto di segnalare che la formalizzazione dei passaggi di consegna è anche necessario al fine della corretta elaborazione dei POS per consentire alle maestranze di CP_5
(ossia, dei suoi sub-fornitori/appaltatori/affidatari) di procedere con le lavorazioni di cantiere.
Rimango a disposizione Vostra per ogni necessità di coordinamento tra noi, anche telefonica ove occorra, lasciando i miei recapiti in calce” (v. doc. 14, resistente), nonché comunicazione email del
6 26.03.2025 con cui il legale rappresentante del Consorzio ha dichiarato “Il
[...]
, avendo concluso la trattativa per la cessione dei crediti fiscali maturati nei Controparte_1
cantieri oggetto delle richieste di subentro, sta procedendo ad informare le imprese proprietarie dei ponteggi della volontà dello stesso di subentrare nei contratti in corso in quanto a brevissimo dovrà riprendere l'attività in cantiere per la conclusione dei lavori. Come anticipato anche nei colloqui telefonici ha corrisposto all'impresa quanto dovuto mentre a quanto noi consta CP_1 Parte_1
la stessa impresa non ha pagato quanto richiesto dai subappaltatori e nell'ambito della composizione negoziata della crisi provvederà a pagamenti parziali. E' di tutta evidenza quindi l'interesse di tutti
a trovare un accordo per il proseguo dei lavori con la stipula di nuovi contratti di noleggio dei ponteggi già installati presso i cantieri al fine di avere non solo continuità nelle lavorazioni ma anche un unico interlocutore (Consorzio o impresa affidataria subentrante alla società che Parte_1
provvederà ai pagamenti dei noleggi futuri fino a conclusione del cantiere (compreso lo smontaggio).
A tal fine dovranno essere le società proprietarie dei ponteggi a formulare le loro proposte contrattuali come già più volte richiesto talchè possa valutare i costi noleggi e le CP_1
tempistiche e modalità di pagamenti al fine di addivenire ad un accordo. In mancanza di una proposta in tal senso le imprese proprietarie dei ponteggi dovranno provvedere all'immediato smobilizzo dei ponteggi e delle attrezzature ovviamente in un contesto di coordinamento con i responsabili della sicurezza di cantiere e la D.L. così che possa provvedere alla posa in opera di altro CP_1
ponteggio (in tal senso è autorizzato l'accesso al cantiere per le attività predette). Restiamo in attesa di conferma in merito all'appuntamento proposto (giorno 01 aprile p.v. - definizione orario) al fine di valutare e quindi perfezionare nuovi contratti a seguito delle proposte che ci saranno sottoposte”
(v. doc. 15, resistente).
Con riguardo a quest'ultima comunicazione è significativo rilevare che il legale rappresentante del ha precisato che, ove non si addivenisse alla formalizzazione dei subentri, i fornitori CP_1 saranno tenuti all'“immediato smobilizzo dei ponteggi e delle attrezzature ovviamente in un contesto di coordinamento con i responsabili della sicurezza di cantiere e la D.L. così che possa CP_1
provvedere alla posa in opera di altro ponteggio (in tal senso è autorizzato l'accesso al cantiere per le attività predette)” (v. doc. 15, resistente).
Anche dai documenti prodotti da con le note scritte del 26.03.2025 emerge che il Parte_1
si è attivato nella prospettiva di addivenire al subentro nei contratti con i fornitori. Invero CP_1 nell'email del 24.03.2025, tramite legali, ha confermato di essere stato Controparte_2
“contattato dal a cui aveva prospettato la possibilità di prendere Controparte_1 accordi commerciali”, seppur precisando che “ad oggi non hanno portato ad alcuna trattativa
7 concreta” (v. doc. 4, ricorrente) e nell'email parimenti del 24.03.2025, tramite legali, ES
Commerciale s.r.l. ha confermato che “ES Commerciale s.r.l., nelle scorse settimane, era stata contattata dal ”, precisando che “la nostra Assistita aveva Controparte_1 prospettato un incontro al senza, tuttavia, ottenere risposta” (v. doc. 3, ricorrente). La CP_1
circostanza, poi, che il difensore di Jolly Box, in data 24.03.2025, alle ore 9.52, abbia dichiarato che
“alcuna comunicazione – circa la volontà di subentrare nei contratti nei vari Cantieri – è pervenuta dal a Jolly Box s.r.l.” (v. doc. 2, ricorrente) deve ritenersi superata Controparte_1 dalla successiva comunicazione del 24.03.2025 (trasmessa alle ore 19.59) dall'avv. Paolo Moretti sopra richiamata.
Orbene, dalle comunicazioni sopra riportate emerge chiaramente che il ha ribadito CP_1
l'intenzione di subentrare nei contratti di nolo e di subappalto, precisando peraltro che, qualora non si addivenisse alla sottoscrizione dei subentri, i fornitori avranno titolo per asportare i ponteggi e le altre attrezzature, dovendosi pertanto escludere la sussistenza del periculum in mora nel caso di specie. Stante la mancanza del requisito del periculum in mora, la valutazione sul fumus boni iuris deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di complessità bassa e dell'assenza di attività istruttoria, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione prima civile, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo, così provvede:
rigetta il ricorso proposto da Parte_1
condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 950,00 per compenso, oltre rimborso spese Controparte_1
forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Bergamo, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice,
nel procedimento cautelare iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, promosso da:
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA e dell'avv. BELTRANI CARLO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F./P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MORETTI PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto a ruolo generale in data 20.02.2025, si Parte_1 rivolgeva all'intestato Tribunale domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-In via principale, con decreto emesso inaudita altera parte ovvero con ordinanza a seguito di contraddittorio, emettere i provvedimenti necessari affinché la venga autorizzata ad Parte_1 accedere ai Cantieri nonché a procedere all'asportazione dei beni e delle attrezzature di seguito indicate:
o OR S.r.l. – Beni/attrezzature da asportare: ponteggi e gru presso il Cantiere ET A, B e
C (sito in Sorisole (BG), Via Martiri della Libertà / Via G. Marconi) e gru presso il Cantiere BI
(sito in IN (BG), Via G. Mazzini, n. 2/2B);
1 o ES Commerciale S.r.l. – Beni/attrezzature da asportare: ponteggi presso il Cantiere I Giardini di RI 2 (sito in Bergamo, Via della Clementina, n. 12/14/16) e BI (sito in IN (BG), Via
G. Mazzini, n. 2/2B);
o – Beni/attrezzature da asportare: ponteggi e gru presso il Cantiere I Giardini Controparte_2
di RI 2 (sito in Bergamo, Via della Clementina, n. 12/14/16);
o Jolly Box S.r.l. – Beni/attrezzature da asportare: baracche presso il Cantiere I Giardini di RI
2 (sito in Bergamo, Via della Clementina, n. 12/14/16) e ET A, B e C (sito in Sorisole (BG), Via
Martiri della Libertà / Via G. Marconi)”.
A fondamento del ricorso, la ricorrente esponeva:
- che dal marzo del 2023, domandava e otteneva di far parte del Consorzio Stabile Parte_1
RiPArmioenergia (di seguito, “il Consorzio”);
- che, a fronte dell'adesione al Consorzio, a venivano assegnati contratti di Parte_1 affidamento nell'ambito di contratti per opere di ristrutturazione per bonus 110%, relativamente ai seguenti cantieri: Condominio BI, Condominio I Giardini di RI 2,
Condominio ET A, Condominio ET B, Condominio ET C;
- che, in data 18.07.2023, il escludeva dalle consorziate, omettendo di CP_1 Parte_1
darne comunicazione alla ricorrente;
- che, ciò nonostante, proseguiva l'esecuzione dei lavori nei cantieri indicati, Parte_1
rimanendo il inadempiente;
CP_1
- che, a settembre 2023, emetteva fatture per complessivi euro 5.056.315,64; il Parte_1
non saldava le fatture e, con pec del 13.09.2023, trasmetteva un piano di CP_1 pagamento: segnatamente, il si dichiarava debitore dell'importo di euro CP_1
5.056.315,64, da cui dedurre il credito vantato dal medesimo nei confronti di di Parte_1 euro 1.274.794,55 per oneri consortili, impegnandosi a “riconoscere a la Parte_1
somma di euro 2.835.269,00 mediante cessione dei crediti di cui all'allegato contratto di cessione”;
- che il Consorzio evadeva la minor somma di euro 2.767.439,05, mentre Parte_1 proseguiva nell'espletamento delle lavorazioni affidatele;
- che il 21.02.2024 il trasmetteva altra proposta di pagamento, dichiarandosi debitore CP_1 dell'importo di euro 5.121.407,38 e impegnandosi a pagare l'importo di euro 2.000.000,00 entro il 29 febbraio 2024 e l'importo di euro 3.114.500,46 entro il 28 marzo 2024;
- che il non si atteneva al piano di rientro proposto, in quanto, rispetto alla scadenza CP_1
del 29.02.2024 di euro 2.000.000,00, versava esclusivamente la somma di euro 600.000,00 in
2 data 20.03.2024 ed euro 1.100.000,00 in data 21.03.2024, residuando pertanto la somma di euro 300.000,00; rispetto alla scadenza del 28.03.2024 di euro 3.114.500,46, il non CP_1
versava alcunché;
- che, su ricorso di il Tribunale di Brescia emetteva il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1442/2024, R.G. 4544/2024, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di euro 3.414.500,46;
- che il effettuava pertanto pagamenti parziali per euro 2.012.795,19, residuando un CP_1
debito di euro 1.401.705,27;
- che effettuava ulteriori lavorazioni in favore del nel periodo da Parte_1 CP_1
febbraio 2024 sino a settembre 2024 per euro 1.770.673,18; pertanto, otteneva Parte_1
un secondo decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- che, il 7.11.2024, trasmetteva al Consorzio diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Parte_1 per l'importo di euro 1.403.129,18;
- che, dal momento che non riceveva alcun pagamento da parte del , il Parte_1 CP_1
25.11.2024, dichiarava la risoluzione del contratto;
- che, il 23.12.2024, segnalava al che “molteplici Parte_1 CP_1
fornitori/subappaltatori della nostra Assistita intendono recarsi nei one ritirare le CP_3
proprie merci/attrezzature a seguito delle risoluzioni contrattuali delle forniture a Pt_1
conseguenti quanto intercorso. Vogliate pertanto confermare la massima disposnibilità ad effettuare le restituzioni di cui sopra, e consentire sin d'ora l'accesso ai cantieri (…)”;
- che, in pari data, il rispondeva facendo presente che, in ragione delle festività CP_1
natalizie, erano inibiti gli accessi nelle aree di cantiere, domandando l'inventario dei beni presenti nei cantieri, rinviando pertanto alla conclusione delle festività natalizie “qualsivoglia attività di asportazione di materiali presso i cantieri (…)”;
- che, il 25.01.2025, comunicava al che, alla luce della richiesta di Parte_1 CP_1 inventario, la stessa aveva fissato un incontro “direttamente in loco con i fornitori interessati
(OR, ES, Jolly Box) nonché con il ME , per il CP_2 Controparte_4 giorno 30 gennaio 2025”;
- che il non si presentava all'appuntamento del 30.01.2025; CP_1
- che redigeva tre verbali distinti per i cantieri di BI, I Giardini di RI 2 e Parte_1
ET;
- che, il 6.02.2025, trasmetteva comunicazione al , con cui chiedeva se Parte_1 CP_1 lo stesso intendesse “formalizzare i subentri, diretto o a mezzo di Ditte dallo stesso incaricate, nei contratti di fornitura e nolo in essere con i fornitori OR, ES, Jolly Box, CP_2
3 e in tal caso dia prova il consorzio di aver trasmesso relative proposte contrattuali di subentro da formalizzarsi entro 15 giorni dal ricevimento della presente (…)”;
- che, in sintesi, al fine di evitare l'addebito dei costi mensili da parte dei propri Parte_1 fornitori, poneva al “l'alternativa o di subentro ovvero di agevolare la riconsegna CP_1 dei beni/attrezzature ai legittimi proprietari”, senza che il rispondesse;
CP_1
- che la situazione descritta comportava continui esborsi a carico di in ragione dei Parte_1
costi mensili dei contratti di noleggio indicati;
tale situazione determinava altresì un pericolo per la sicurezza dei cantieri;
- che, con riguardo a quest'ultimo profilo, nonostante i cantieri fossero abbandonati, permanevano le attrezzature a noleggio, con rischi per la sicurezza;
- che pertanto domandava di essere autorizzata ad accedere in cantiere al fine di Parte_1
permettere ai propri fornitori (OR s.r.l., ES Commerciale s.r.l., e Controparte_2
Jolly Box s.r.l.) di ritirare le rispettive attrezzature;
- che la descrizione dei fatti di cui sopra dava evidenza del fumus boni iuris;
- che, quanto al periculum in mora, stava subendo danni economici e che, essendo Parte_1
i cantieri in stato di abbandono, chiunque avrebbe potuto utilizzare le attrezzature in uso a
Parte_1
Con decreto del 24.02.2025, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del
13.03.2025, assegnando alla ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione entro il 4.03.2025, e alla resistente termine per la costituzione in giudizio mediante il deposito di una memoria sino all'11.03.2025.
Con comparsa depositata in data 13.03.3035, si costituiva tardivamente in giudizio il , CP_1
domandando il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., sostenendo che mancherebbe il fumus boni iuris in quanto le affermazioni della ricorrente sarebbero “smentite ed oggetto di specifiche opposizioni a decreto ingiuntivo n. 2945/2024 emesso dal Tribunale di Bergamo, avente ad oggetto proprio le asserite “lavorazioni” costituenti i meri costi di nolo”, e che mancherebbe altresì il periculum in mora avendo il saldato tutti i debiti nei confronti di e in quanto il CP_1 Parte_1 CP_1
“sta subentrando in tutti i noli di affinché questa non abbia più a lamentarsene”. Pt_1
All'udienza del 13.03.2025, il compariva in udienza in persona del legale rappresentante CP_1
e dichiarava: “ad oggi non vi sono debiti residui nei confronti di ad eccezione dell'ultimo Parte_1
precetto notificato per il valore di circa euro 354.000,00, il quale, comunque, il si dichiara CP_1
disponibile a saldare non appena possibile;
fa altresì presente, che, per quanto riguarda il periculum in mora correlato al mantenimento in capo a dei noli delle attrezzature di cui al ricorso, Parte_1
4 il si dichiara disponibile al subentro nei relativi contratti, precisando che, a tal fine, ha CP_1
già preso i contatti con OR SR, GI Ediliza SR, ES Commerciale SR e Jolly Box SR, al fine di formalizzare il subentro quanto prima”, domandando pertanto un breve rinvio “allo scopo di formalizzare i subenti con le società indicate, nella prospettiva di definire bonariamente il presente giudizio”. In udienza, eccepiva la tardività della comparsa di costituzione del , Parte_1 CP_1
senza opporsi alla richiesta di rinvio. Il Giudice assegnava pertanto alla ricorrente termine per controdedurre alla comparsa del resistente sino al 17.03.2025 e rinviava la causa all'udienza del
26.03.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Ciò premesso ha domandato la pronuncia di un provvedimento di urgenza ex art. 700 Parte_1
c.p.c. al fine di essere autorizzata ad accedere ai cantieri indicati nel ricorso affinché la ricorrente
“possa permettere ai propri fornitori (vedasi OR S.r.l., ES Commerciale S.r.l.,
[...]
e Jolly Box S.r.l.) di ritirare le proprie attrezzature”, sull'assunto che, in data Controparte_2
25.11.2024, la stessa ha dichiarato l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in essere con il ai sensi dell'art. 1454 c.c. In particolare, a seguito della risoluzione del contratto con il CP_1
, ha contestato che i propri fornitori avrebbero inteso “recarsi nei CP_1 Parte_1 CP_3
onde ritirare le proprie merci/attrezzature a seguito delle risoluzioni contrattuali delle forniture a conseguenti quanto intercorso” (v. doc. 18, ricorrente) e che, a fronte del rifiuto opposto dal Pt_1
, si rendeva necessario un provvedimento giudiziale ex art. 700 c.p.c., per il fatto che i CP_1
cantieri si trovavano in stato di abbandono, con il rischio che chiunque avrebbe potuto utilizzare le strutture in uso a precisando che, a fronte dell'intervenuta risoluzione contrattuale, Parte_1 non avrebbe potuto “neanche accedere e procedere allo smontaggio allo scopo di Parte_1 eliminare i pericoli” indicati.
Orbene, con il riguardo al periculum in mora, è significativo rilevare che, nel ricorso, Parte_1 ha dedotto che al fine di “evitare il continuo addebito dei costi mensili da parte dei propri fornitori”, la stessa aveva offerto al “l'alternativa o di subentro ovvero di agevolare la riconsegna CP_1 dei beni/attrezzature ai legittimi proprietari”, palesando in tal modo di ritenere il subentro del nei contratti di nolo e di subappalto uno strumento adeguato alla tutela dei propri interessi. CP_1
Sul punto, all'udienza del 13.03.2025, come si è detto, il ha dichiarato di essere disponibile CP_1
al subentro nei contratti di nolo e di subappalto e che, a tal fine, aveva già preso i contatti con OR
s.r.l., GI Ediliza s.r.l., ES Commerciale s.r.l. e Jolly Box s.r.l.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 26.03.2025, il ha poi prodotto comunicazione CP_1
email del 24.03.2025, con il quale il legale del , avv. Paolo Moretti, ha dichiarato: che “il CP_1
Dott. conferma la decisione di di subentrare nella locazione dei ponteggi e attende solo Pt_2 CP_5
5 che che si tenga l'incontro anche con ES SR. Questa sera, nuovamente, il Dott. e il legale Pt_2 rappresentate di ES SR si sono telefonicamente sentiti e quest'utlimo ha confermato che nella giornata di domani sentirà il suo legale per avere da lui indicazioni delle date per incontro, essendo anche ES SR è disponibile al subentro nei contratti di locazione”; che “Il Dott. ha chiesto Pt_2 incontro al legale rappresentante della Jolly Box SR di effettuare l'incontro per il subentro e, a sua volta, quest'ultimo ha chiesto fosse effettuato insieme a (con il quale stiamo appunto CP_2 attendendo l'indicazione di una data in cui sia disponibile anche il loro legale)”; che PEsona_1
(e risulta anche allo scrivente) conferma che Vi è la disponibilità al subentro al contratto di nolo di
OR SR (società con la quale si sono già tenuti già a incontri in presenza dei rispettivi legali): la definizione finale avverrà previa comunicazione formale che indichi a OR SR il nominativo dell'impresa che concluderà i lavori per ogni verifica di quest'ultima a riguardo. Si segnala, in traPArenza, che il Gruppo PE PA (società indicata per concludere i cantieri ancora da ultimare) invierà comunicazione di subentro nei lavori così da formalizzare direttamente con loro i contratti.
Sono in corso le definizioni dei contratti di sub-appalto a riguardo poiché già ultimatele verifiche tecnico/contabili”; il concludeva che “Quindi, per quanto a me risulta, ha posto in CP_1 CP_5
essere colloqui coi fornitori sopra indicati e, allo stato, da parte di tutti loro è stata espressa la disponibilità ad effettuare un incontro per definire le condizioni di subentro. Trattandosi di più imprese, che sono anche congiuntamente presenti in un cantiere, ad oggi mi pare poter constatare che solo per necessità di coordinamento non si è ancora fissato una data comune a tutti, data che si auspica anche con questa comunicazione si riesca a fissare nei prossimi giorni per gli incontri e formalizzazione dei contratti di subentro definitivi” (v. doc. 13, resistente).
Con le note scritte del 26.03.2025, il Consorzio ha prodotto altresì comunicazione email del
26.03.2025, con il quale il difensore del , avv. Paolo Moretti, ha dichiarato che “a seguito CP_1
di colloquio telefonico odierno con l'Avv. Pagliardi (legale di , che mi ha riferito esser stato CP_2
informato dal suo cliente GI ponteggi che è fissato un appuntamento per perfezionare i contratti di subentro nei ponteggi il giorno 1 aprile p.v., confermo per detta data anche la mia presenza e mi rendo disponibile anche nei prossimi giorni, se necessario, per accelerare i passaggi di consegne nei cantieri. Mi viene altresì riferito che stante la compresenza in e è stato necessario il CP_2 PE_2
coordinamento contemporaneo di tutti. Rimango di in attesa di ricevere conferma dell'orario fissato per predetto incontro. Mi permetto di segnalare che la formalizzazione dei passaggi di consegna è anche necessario al fine della corretta elaborazione dei POS per consentire alle maestranze di CP_5
(ossia, dei suoi sub-fornitori/appaltatori/affidatari) di procedere con le lavorazioni di cantiere.
Rimango a disposizione Vostra per ogni necessità di coordinamento tra noi, anche telefonica ove occorra, lasciando i miei recapiti in calce” (v. doc. 14, resistente), nonché comunicazione email del
6 26.03.2025 con cui il legale rappresentante del Consorzio ha dichiarato “Il
[...]
, avendo concluso la trattativa per la cessione dei crediti fiscali maturati nei Controparte_1
cantieri oggetto delle richieste di subentro, sta procedendo ad informare le imprese proprietarie dei ponteggi della volontà dello stesso di subentrare nei contratti in corso in quanto a brevissimo dovrà riprendere l'attività in cantiere per la conclusione dei lavori. Come anticipato anche nei colloqui telefonici ha corrisposto all'impresa quanto dovuto mentre a quanto noi consta CP_1 Parte_1
la stessa impresa non ha pagato quanto richiesto dai subappaltatori e nell'ambito della composizione negoziata della crisi provvederà a pagamenti parziali. E' di tutta evidenza quindi l'interesse di tutti
a trovare un accordo per il proseguo dei lavori con la stipula di nuovi contratti di noleggio dei ponteggi già installati presso i cantieri al fine di avere non solo continuità nelle lavorazioni ma anche un unico interlocutore (Consorzio o impresa affidataria subentrante alla società che Parte_1
provvederà ai pagamenti dei noleggi futuri fino a conclusione del cantiere (compreso lo smontaggio).
A tal fine dovranno essere le società proprietarie dei ponteggi a formulare le loro proposte contrattuali come già più volte richiesto talchè possa valutare i costi noleggi e le CP_1
tempistiche e modalità di pagamenti al fine di addivenire ad un accordo. In mancanza di una proposta in tal senso le imprese proprietarie dei ponteggi dovranno provvedere all'immediato smobilizzo dei ponteggi e delle attrezzature ovviamente in un contesto di coordinamento con i responsabili della sicurezza di cantiere e la D.L. così che possa provvedere alla posa in opera di altro CP_1
ponteggio (in tal senso è autorizzato l'accesso al cantiere per le attività predette). Restiamo in attesa di conferma in merito all'appuntamento proposto (giorno 01 aprile p.v. - definizione orario) al fine di valutare e quindi perfezionare nuovi contratti a seguito delle proposte che ci saranno sottoposte”
(v. doc. 15, resistente).
Con riguardo a quest'ultima comunicazione è significativo rilevare che il legale rappresentante del ha precisato che, ove non si addivenisse alla formalizzazione dei subentri, i fornitori CP_1 saranno tenuti all'“immediato smobilizzo dei ponteggi e delle attrezzature ovviamente in un contesto di coordinamento con i responsabili della sicurezza di cantiere e la D.L. così che possa CP_1
provvedere alla posa in opera di altro ponteggio (in tal senso è autorizzato l'accesso al cantiere per le attività predette)” (v. doc. 15, resistente).
Anche dai documenti prodotti da con le note scritte del 26.03.2025 emerge che il Parte_1
si è attivato nella prospettiva di addivenire al subentro nei contratti con i fornitori. Invero CP_1 nell'email del 24.03.2025, tramite legali, ha confermato di essere stato Controparte_2
“contattato dal a cui aveva prospettato la possibilità di prendere Controparte_1 accordi commerciali”, seppur precisando che “ad oggi non hanno portato ad alcuna trattativa
7 concreta” (v. doc. 4, ricorrente) e nell'email parimenti del 24.03.2025, tramite legali, ES
Commerciale s.r.l. ha confermato che “ES Commerciale s.r.l., nelle scorse settimane, era stata contattata dal ”, precisando che “la nostra Assistita aveva Controparte_1 prospettato un incontro al senza, tuttavia, ottenere risposta” (v. doc. 3, ricorrente). La CP_1
circostanza, poi, che il difensore di Jolly Box, in data 24.03.2025, alle ore 9.52, abbia dichiarato che
“alcuna comunicazione – circa la volontà di subentrare nei contratti nei vari Cantieri – è pervenuta dal a Jolly Box s.r.l.” (v. doc. 2, ricorrente) deve ritenersi superata Controparte_1 dalla successiva comunicazione del 24.03.2025 (trasmessa alle ore 19.59) dall'avv. Paolo Moretti sopra richiamata.
Orbene, dalle comunicazioni sopra riportate emerge chiaramente che il ha ribadito CP_1
l'intenzione di subentrare nei contratti di nolo e di subappalto, precisando peraltro che, qualora non si addivenisse alla sottoscrizione dei subentri, i fornitori avranno titolo per asportare i ponteggi e le altre attrezzature, dovendosi pertanto escludere la sussistenza del periculum in mora nel caso di specie. Stante la mancanza del requisito del periculum in mora, la valutazione sul fumus boni iuris deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di complessità bassa e dell'assenza di attività istruttoria, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione prima civile, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo, così provvede:
rigetta il ricorso proposto da Parte_1
condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in euro 950,00 per compenso, oltre rimborso spese Controparte_1
forfettarie 15% sui compensi, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Bergamo, 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano 8