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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4332/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4332/2022 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto: azione di regresso ex artt. 10 e 11 T.U. 1124/1965.
PROMOSSA DA
CP_1 Parte_1
- c.f. in persona del Direttore Regionale pro-
[...] P.IVA_1 tempore dell' del Lazio, dr. giusta Delibera Pt_1 Parte_2 del Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' Pt_1 Pt_1
n. 45 del 26.2.2020, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco Parte_3
c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._1 Persona_1
del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221), con domicilio eletto presso la sede
[...] dell' di Velletri in viale Marconi n. 34; Pt_1
- Ricorrente -
CONTRO ( ), in proprio e quale l.r.p.t. della Controparte_2 C.F._2 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Macchi del Foro di Tivoli (C.F.: Controparte_3
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione. C.F._3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 26/8/2022, l' esercitava l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 Pt_1
T.U. 1124/1965 nei confronti di per l'infortunio occorso a Controparte_2 Persona_2
in data 10/2/2011 e per l'effetto chiedeva all'intestato Tribunale: “NEL MERITO,
[...]
ED IN PRINCIPALITA' accertata la civile, in via solidale, e penale responsabilità del datore di lavoro e del committente dei lavori, condannarsi in proprio, quale legale Controparte_2
rappresentante dalla residente in [...]
n. 37, a pagare, all , la somma di € 642.520,72 o quella diversa che risulterà di Pt_1
giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi di legge. 2) Spese, competenze ed onorari rifusi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 14/4/2023 per chiedere al Controparte_2
Tribunale di: “
1. In via preliminare dichiarare la nullità e la inammissibilità della domanda per i motivi in narrativa e diversamente l'intervenuta prescrizione della pretesa verso Pt_1
il CP_2
2. Nel merito, rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque perché assolutamente non provata, per i motivi in narrativa.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 9/5/2023, seguivano le udienze a trattazione scritta del 18/5/2023, 7/9/2023, 12/10/2023, 28/11/2023, rinviata d'ufficio all'udienza del 23/1/2024, differita d'ufficio all'udienza del 9/4/2024, pur essa differita d'ufficio. In data 20/6/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente che con decreto del 24/6/2024 fissava l'udienza di discussione per il 13/3/2025 concedendo termine per note. All'udienza del 13/3/2025 il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nell'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Il Giudice con ordinanza del 14/9/2023 disponeva l'acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Velletri e del fascicolo del dibattimento presso il Tribunale di Velletri, definito con sentenza n. 2943/2017, che venivano acquisiti in forma cartacea.
2. In fatto e in diritto.
5.Dagli atti di causa è emerso che il lavoratore in data 10/2/2011 subiva Persona_2
in Velletri, via Cerquetta, ove era in costruzione un edificio residenziale, un infortunio sul lavoro per effetto del ribaltamento di un escavatore guidato da il quale a Controparte_2
causa di una manovra errata faceva ribaltare il mezzo che si dirigeva nella direzione del che si trovava ad una distanza di 4/5 metri, travolgendolo. Per_2
6. A causa dell'infortunio, il subiva lesioni gravissime ai sensi dell'art. 583 Per_2
comma 2 n. 3 c.p..
7. Ne scaturiva l'indagine penale e il processo penale di primo grado per il reato di lesioni colpose gravissime di cui all'art. 590 c.p. a carico di conducente e Controparte_2 proprietario dell'escavatore a causa del quale il aveva subito l'infortunio sul Per_2
lavoro. Il processo di primo grado si concludeva con sentenza del Tribunale di Velletri n.
2943/2017 del 21/12/2017 (v. doc. 8 allegato al ricorso), con la quale veniva Controparte_2
condannato per il reato a lui ascritto - con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante - alla pena di anni due di reclusione, con sospensione della pena, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza
3 condannava altresì in solido con la al risarcimento dei danni Controparte_2 CP_4
subiti da , costituitosi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio Persona_2
civile.
8. La sentenza di primo grado veniva impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale con sentenza del 10/7/2019 n. 9784/2019 dichiarava non doversi procedere nei confronti di e del responsabile civile per il reato ascritto perché estinto per Controparte_2 CP_4
prescrizione (v. doc. n. 9 allegato al ricorso).
9. La sentenza della Corte d'Appello n. 9784/2019 veniva impugnata in Cassazione che dichiarava l'impugnazione inammissibile. La sentenza della Corte d'Appello di Roma diveniva irrevocabile il 7/10/2020. La motivazione della sentenza della Corte d'Appello di
Roma cit. veniva depositata l'8/10/2019, ma la data di emissione della sentenza è quella della lettura del dispositivo e non del deposito della motivazione, ne consegue che la sentenza della
Corte d'Appello citata è del 10/7/2019.
10. Ciò posto, occorre precisare in fatto che era un lavoratore Persona_2
dipendente di con sede in Roma, loc. Santa Maria delle Mole, via Baffi n. 26, il CP_4 cui rappresentante legale era all'epoca dei fatti. La aveva Persona_3 CP_4
appaltato i lavori di scavo e movimentazione terra alla società e Controparte_3
i lavori di costruzione alla società CP_5
11. A seguito dell'infortunio, l' erogava in favore del lavoratore la somma complessiva Pt_1 di € 642.520,72 come meglio precisato in ricorso ed incassava dalla la sola somma CP_4 di € 50.000,00.
12. Orbene l'azione esercitata dall' , come precisato nel ricorso, è l'azione di regresso Pt_1
ex art 10 e 11 T.U. 1124/1965 nei confronti di n. q. di legale rappresentante Controparte_2 della ma l'azione di regresso l' avrebbe dovuto esperirla Controparte_3 Pt_1
nei confronti della di cui non era legale rappresentante, ne CP_4 Controparte_2 consegue, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dall'odierno resistente, il difetto di legittimazione passiva di sia in proprio, sia n.q. di legale rappresentante Controparte_2
della non essendo tale società datore di lavoro del . Controparte_3 Per_2
4 13. Si precisa ulteriormente che l' è obbligato per legge (secondo il principio di Pt_1
automaticità delle prestazioni ex dPR 1124/1965) a erogare le prestazioni previdenziali dovute a tutti i soggetti suscettibili di tutela in base agli articoli 1 e 4 del Testo Unico, nel caso in cui subiscano infortuni sul lavoro ovvero contraggano una o più malattie professionali (articoli 10
e 11 del dPR 1124/1965). Nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale siano ascrivibili a comportamenti illeciti del datore di lavoro per accertate omissioni di norme antinfortunistiche, o di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l' ha il diritto CP_1
e nel contempo il dovere istituzionale di agire nei confronti del responsabile dell'evento indennizzato ai fini del recupero di quanto erogato in favore del proprio assicurato. L'azione di rivalsa è quindi il mezzo con cui l' agisce nei confronti dei responsabili di un Pt_1
infortunio o di una malattia professionale per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore assicurato o ai suoi eredi (in caso di evento mortale).
14. Nello specifico, qualora sia riscontrata e accertata una responsabilità civile del datore di lavoro, l'azione di rivalsa è propriamente detta azione di regresso. Come stabilito dall'art. 2087 del codice civile, il datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri prestatori di lavoro, e non risulta liberato da tale responsabilità neanche nel caso in cui il lavoratore agisca con imprudenza, imperizia e negligenza, come ribadito dalla Corte di
Cassazione Penale con sentenza 28 aprile 2023, n. 17617 (“la condotta imprudente o negligente del lavoratore e, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza”).
15. A differenza dell'azione di regresso, che si compie all'interno del rapporto assicurativo,
l'azione di surroga viene esercitata nei confronti di un terzo soggetto estraneo a tale rapporto e quindi diverso dal datore di lavoro.
Disciplinato dall'articolo 1916 del Codice civile il diritto di surrogazione dell'assicuratore permette a quest'ultimo di chiedere al terzo che ha causato l'infortunio o la malattia il rimborso di tutte le indennità erogate al danneggiato.
5 16. L'azione di regresso dell' è esercitabile nei confronti del datore di lavoro Pt_1 dell'infortunato, ed è un'azione di natura previdenziale per la quale è competente il giudice del lavoro
L'azione surrogatoria ex art 1916 c.c. è esperibile dall' nei confronti del terzo Pt_1 responsabile dell'infortunio del lavoratore ed è di competenza del giudice civile-sezione civile.
17. Nel caso di specie l' ha esercitato l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 TU 10 e 11 Pt_1
del dPR 1124/1965 nei confronti di n. q. di legale rappresentante della Controparte_2 [...]
errando, poiché avrebbe dovuto proporla nei confronti del datore di Controparte_3
lavoro del che era in persona del legale rappresentante pro tempore, Per_2 CP_4 che all'epoca dei fatti era Ciò determina l'inammissibilità del ricorso per Persona_3 difetto di legittimazione passiva dell'odierno resistente.
18. Occorre altresì precisare che il resistente ha eccepito la decadenza triennale dell' Pt_1 dall'azione di regresso, ma detta eccezione è infondata, perché l'art. 112 ultimo comma del dPR 1124/1965 stabilisce che: “l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile” e nel caso di specie la sentenza penale della Corte d'Appello di Roma n. 9784/2019 diveniva irrevocabile il 7/10/2020, ne consegue che l' avendo promosso il ricorso in data Pt_1
26/8/2022 non è incorso nella decadenza triennale.
19. Il difetto di legittimazione passiva di , esime questo decidente dal valutare Controparte_2
il merito della causa;
tuttavia, ad abundatiam si precisa che il giudizio penale – di cui sono stati acquisiti gli atti- si è concluso con un giudizio di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione che non equivale ad accertamento della responsabilità penale dell'imputato, per il reato a lui ascritto.
20. Per tutti i motivi sin qui esposti si dichiara il ricorso inammissibile.
3. Le spese di lite.
6 21. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione Pt_1
delle spese di lite in favore del ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 642.520,72 (VI scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 3544,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1772,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 2336,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1168,00 €
3) fase istruttoria: 5171,00 € ridotta del 70% per la non complessità dell'attività svolta a
1551,30 €
4) fase decisionale: 7865,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
3932,50 euro per un totale di € 8423,80.
22. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Pt_1
liquidate nella misura di € 8423,80, oltre a € 1263,57 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del resistente;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate Pt_1 nella misura di € 8423,80, oltre a € 1263,57 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 13 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4332/2022 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto: azione di regresso ex artt. 10 e 11 T.U. 1124/1965.
PROMOSSA DA
CP_1 Parte_1
- c.f. in persona del Direttore Regionale pro-
[...] P.IVA_1 tempore dell' del Lazio, dr. giusta Delibera Pt_1 Parte_2 del Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente dell' Pt_1 Pt_1
n. 45 del 26.2.2020, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco Parte_3
c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto Notaio C.F._1 Persona_1
del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221), con domicilio eletto presso la sede
[...] dell' di Velletri in viale Marconi n. 34; Pt_1
- Ricorrente -
CONTRO ( ), in proprio e quale l.r.p.t. della Controparte_2 C.F._2 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Macchi del Foro di Tivoli (C.F.: Controparte_3
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione. C.F._3
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 26/8/2022, l' esercitava l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 Pt_1
T.U. 1124/1965 nei confronti di per l'infortunio occorso a Controparte_2 Persona_2
in data 10/2/2011 e per l'effetto chiedeva all'intestato Tribunale: “NEL MERITO,
[...]
ED IN PRINCIPALITA' accertata la civile, in via solidale, e penale responsabilità del datore di lavoro e del committente dei lavori, condannarsi in proprio, quale legale Controparte_2
rappresentante dalla residente in [...]
n. 37, a pagare, all , la somma di € 642.520,72 o quella diversa che risulterà di Pt_1
giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi di legge. 2) Spese, competenze ed onorari rifusi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria del 14/4/2023 per chiedere al Controparte_2
Tribunale di: “
1. In via preliminare dichiarare la nullità e la inammissibilità della domanda per i motivi in narrativa e diversamente l'intervenuta prescrizione della pretesa verso Pt_1
il CP_2
2. Nel merito, rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque perché assolutamente non provata, per i motivi in narrativa.
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 9/5/2023, seguivano le udienze a trattazione scritta del 18/5/2023, 7/9/2023, 12/10/2023, 28/11/2023, rinviata d'ufficio all'udienza del 23/1/2024, differita d'ufficio all'udienza del 9/4/2024, pur essa differita d'ufficio. In data 20/6/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente che con decreto del 24/6/2024 fissava l'udienza di discussione per il 13/3/2025 concedendo termine per note. All'udienza del 13/3/2025 il procedimento veniva chiamato per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si è estrinsecata nell'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Il Giudice con ordinanza del 14/9/2023 disponeva l'acquisizione del fascicolo delle indagini preliminari presso la Procura della Repubblica di Velletri e del fascicolo del dibattimento presso il Tribunale di Velletri, definito con sentenza n. 2943/2017, che venivano acquisiti in forma cartacea.
2. In fatto e in diritto.
5.Dagli atti di causa è emerso che il lavoratore in data 10/2/2011 subiva Persona_2
in Velletri, via Cerquetta, ove era in costruzione un edificio residenziale, un infortunio sul lavoro per effetto del ribaltamento di un escavatore guidato da il quale a Controparte_2
causa di una manovra errata faceva ribaltare il mezzo che si dirigeva nella direzione del che si trovava ad una distanza di 4/5 metri, travolgendolo. Per_2
6. A causa dell'infortunio, il subiva lesioni gravissime ai sensi dell'art. 583 Per_2
comma 2 n. 3 c.p..
7. Ne scaturiva l'indagine penale e il processo penale di primo grado per il reato di lesioni colpose gravissime di cui all'art. 590 c.p. a carico di conducente e Controparte_2 proprietario dell'escavatore a causa del quale il aveva subito l'infortunio sul Per_2
lavoro. Il processo di primo grado si concludeva con sentenza del Tribunale di Velletri n.
2943/2017 del 21/12/2017 (v. doc. 8 allegato al ricorso), con la quale veniva Controparte_2
condannato per il reato a lui ascritto - con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante - alla pena di anni due di reclusione, con sospensione della pena, oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza
3 condannava altresì in solido con la al risarcimento dei danni Controparte_2 CP_4
subiti da , costituitosi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio Persona_2
civile.
8. La sentenza di primo grado veniva impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale con sentenza del 10/7/2019 n. 9784/2019 dichiarava non doversi procedere nei confronti di e del responsabile civile per il reato ascritto perché estinto per Controparte_2 CP_4
prescrizione (v. doc. n. 9 allegato al ricorso).
9. La sentenza della Corte d'Appello n. 9784/2019 veniva impugnata in Cassazione che dichiarava l'impugnazione inammissibile. La sentenza della Corte d'Appello di Roma diveniva irrevocabile il 7/10/2020. La motivazione della sentenza della Corte d'Appello di
Roma cit. veniva depositata l'8/10/2019, ma la data di emissione della sentenza è quella della lettura del dispositivo e non del deposito della motivazione, ne consegue che la sentenza della
Corte d'Appello citata è del 10/7/2019.
10. Ciò posto, occorre precisare in fatto che era un lavoratore Persona_2
dipendente di con sede in Roma, loc. Santa Maria delle Mole, via Baffi n. 26, il CP_4 cui rappresentante legale era all'epoca dei fatti. La aveva Persona_3 CP_4
appaltato i lavori di scavo e movimentazione terra alla società e Controparte_3
i lavori di costruzione alla società CP_5
11. A seguito dell'infortunio, l' erogava in favore del lavoratore la somma complessiva Pt_1 di € 642.520,72 come meglio precisato in ricorso ed incassava dalla la sola somma CP_4 di € 50.000,00.
12. Orbene l'azione esercitata dall' , come precisato nel ricorso, è l'azione di regresso Pt_1
ex art 10 e 11 T.U. 1124/1965 nei confronti di n. q. di legale rappresentante Controparte_2 della ma l'azione di regresso l' avrebbe dovuto esperirla Controparte_3 Pt_1
nei confronti della di cui non era legale rappresentante, ne CP_4 Controparte_2 consegue, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dall'odierno resistente, il difetto di legittimazione passiva di sia in proprio, sia n.q. di legale rappresentante Controparte_2
della non essendo tale società datore di lavoro del . Controparte_3 Per_2
4 13. Si precisa ulteriormente che l' è obbligato per legge (secondo il principio di Pt_1
automaticità delle prestazioni ex dPR 1124/1965) a erogare le prestazioni previdenziali dovute a tutti i soggetti suscettibili di tutela in base agli articoli 1 e 4 del Testo Unico, nel caso in cui subiscano infortuni sul lavoro ovvero contraggano una o più malattie professionali (articoli 10
e 11 del dPR 1124/1965). Nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale siano ascrivibili a comportamenti illeciti del datore di lavoro per accertate omissioni di norme antinfortunistiche, o di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l' ha il diritto CP_1
e nel contempo il dovere istituzionale di agire nei confronti del responsabile dell'evento indennizzato ai fini del recupero di quanto erogato in favore del proprio assicurato. L'azione di rivalsa è quindi il mezzo con cui l' agisce nei confronti dei responsabili di un Pt_1
infortunio o di una malattia professionale per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore assicurato o ai suoi eredi (in caso di evento mortale).
14. Nello specifico, qualora sia riscontrata e accertata una responsabilità civile del datore di lavoro, l'azione di rivalsa è propriamente detta azione di regresso. Come stabilito dall'art. 2087 del codice civile, il datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri prestatori di lavoro, e non risulta liberato da tale responsabilità neanche nel caso in cui il lavoratore agisca con imprudenza, imperizia e negligenza, come ribadito dalla Corte di
Cassazione Penale con sentenza 28 aprile 2023, n. 17617 (“la condotta imprudente o negligente del lavoratore e, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza”).
15. A differenza dell'azione di regresso, che si compie all'interno del rapporto assicurativo,
l'azione di surroga viene esercitata nei confronti di un terzo soggetto estraneo a tale rapporto e quindi diverso dal datore di lavoro.
Disciplinato dall'articolo 1916 del Codice civile il diritto di surrogazione dell'assicuratore permette a quest'ultimo di chiedere al terzo che ha causato l'infortunio o la malattia il rimborso di tutte le indennità erogate al danneggiato.
5 16. L'azione di regresso dell' è esercitabile nei confronti del datore di lavoro Pt_1 dell'infortunato, ed è un'azione di natura previdenziale per la quale è competente il giudice del lavoro
L'azione surrogatoria ex art 1916 c.c. è esperibile dall' nei confronti del terzo Pt_1 responsabile dell'infortunio del lavoratore ed è di competenza del giudice civile-sezione civile.
17. Nel caso di specie l' ha esercitato l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 TU 10 e 11 Pt_1
del dPR 1124/1965 nei confronti di n. q. di legale rappresentante della Controparte_2 [...]
errando, poiché avrebbe dovuto proporla nei confronti del datore di Controparte_3
lavoro del che era in persona del legale rappresentante pro tempore, Per_2 CP_4 che all'epoca dei fatti era Ciò determina l'inammissibilità del ricorso per Persona_3 difetto di legittimazione passiva dell'odierno resistente.
18. Occorre altresì precisare che il resistente ha eccepito la decadenza triennale dell' Pt_1 dall'azione di regresso, ma detta eccezione è infondata, perché l'art. 112 ultimo comma del dPR 1124/1965 stabilisce che: “l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile” e nel caso di specie la sentenza penale della Corte d'Appello di Roma n. 9784/2019 diveniva irrevocabile il 7/10/2020, ne consegue che l' avendo promosso il ricorso in data Pt_1
26/8/2022 non è incorso nella decadenza triennale.
19. Il difetto di legittimazione passiva di , esime questo decidente dal valutare Controparte_2
il merito della causa;
tuttavia, ad abundatiam si precisa che il giudizio penale – di cui sono stati acquisiti gli atti- si è concluso con un giudizio di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione che non equivale ad accertamento della responsabilità penale dell'imputato, per il reato a lui ascritto.
20. Per tutti i motivi sin qui esposti si dichiara il ricorso inammissibile.
3. Le spese di lite.
6 21. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione Pt_1
delle spese di lite in favore del ricorrente che vengono liquidate definitivamente in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 642.520,72 (VI scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 3544,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1772,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 2336,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 1168,00 €
3) fase istruttoria: 5171,00 € ridotta del 70% per la non complessità dell'attività svolta a
1551,30 €
4) fase decisionale: 7865,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
3932,50 euro per un totale di € 8423,80.
22. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Pt_1
liquidate nella misura di € 8423,80, oltre a € 1263,57 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del resistente;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate Pt_1 nella misura di € 8423,80, oltre a € 1263,57 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 13 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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