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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 817/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 02/10/2020
d a
, (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Bologna nella Via Zucchini 3, , (C.F. Parte_2
, residente in [...], C.F._2
, (C.F. ) e residente in Parte_3 C.F._3
pagina 1 di 22 Bologna nella Via Santa Caterina nr. 79, rappresentati e difesi dall'Avv.
SCARDINO KATIA (C.F. , elettivamente domiciliati C.F._4
tutti presso lo studio del predetto legale.
PARTE APPELLANTE
c o n t r o
(già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE
FLAVIO (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore C.F._5
domiciliatario.
PARTE APPELLATA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2024 avente ad oggetto: Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, pubblicata in data 30 luglio 2020 con il n. 1100/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis:
1. IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere ai sensi e per gli
effetti dell'art. 283 e 351 cpc l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della
sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, tramite
decreto motivato inaudita altera parte ovvero, in stretto subordine, previa
pagina 2 di 22 convocazione delle parti, con ordinanza, sussistendo i gravi e fondati motivi di
cui alle citate previsioni normative;
2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.1100/2020 emessa dal Tribunale di
Bergamo, Giudice Unico Giudice Dott. Brambilla, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 10126/2018, pubblicata il 30/04/2020, e notificata ai fini dell'appello il
03/09/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano, previa declaratoria di ammissibilità dell'opposizione ex art. 650
cpc avanzata in primo grado:
“in via preliminare:
1. accertare la irregolarità delle notifiche del decreto ingiuntivo nr. 2198/2016
del 16/05/2016 nei confronti dei Sigg.ri Parte_1 [...]
perché avvenute in luoghi diversi dalla Parte_3 Parte_2
propria residenza, domicilio e/o dimora e conseguentemente dichiarare la
nullità delle notificazioni in capo ai Sigg. , e Pt_1 Pt_2 [...]
del decreto ingiuntivo nr. 2198/2016. Parte_3
2. e per l'effetto della dichiarata nullità delle notificazioni del decreto
ingiuntivo nr. 2198/2016 ritenere i Sigg.ri Parte_1 [...]
nei termini di cui all'artt. 650 cpc e, Parte_3 Parte_2
conseguentemente accogliere la presente opposizione tardiva;
pagina 3 di 22
3. disporre, una volta ammessa l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, la
mediazione obbligatoria per legge;
4. Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 2198/2016
emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16/05/2016 mancando i presupposti
di cui all'art. 642 cpc, come indicato in narrativa.
nel merito:
a) Accertare la indeterminatezza della somma ingiunta con il decreto
ingiuntivo nr. 2198/2016 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16/05/2016
per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
illegittimità del decreto ingiuntivo nr. 2198/2016 emesso dal Tribunale di
Bergamo in data 16/05/2016;
in via riconvenzionale:
b) ritenere illegittima la segnalazione alla centrale rischi e conseguentemente
condannare al risarcimento del danno non patrimoniale nei CP_2
confronti dei fideiussori e da liquidarsi in via Pt_2 Parte_1
equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c. in favore di parte
opponente;
c) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 39 comma 5 TUB per aver la
banca violato il principio della proporzionalità delle garanzie fideiussoria nei
confronti dei garanti;
d) Con vittoria di spese
pagina 4 di 22 In via istruttoria,
Ammettersi i documenti prodotti. Ammettersi prova per testi sui capitoli di
prova che saranno formulati nei termini di legge, con espressa riserva di
produrre, indurre e dedurre anche ai sensi degli artt. 183 e 184 cpc.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
3. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non
ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte
motiva del presente appello e nello specifico:
1. ammettersi il documento “esito spedizione” a riprova della falsità dei
documenti nr. 17 a e 17 b.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare
In via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensiva della gravata
decisione in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto
per i motivi in narrativa degli atti di causa
Nel merito: rigettare l'avverso appello ed ogni avversa domanda in quanto
infondati in fatto e in diritto con conferma della Sentenza Tribunale di
Bergamo n. 1100/2020 pubblicata il 30/07/2020
pagina 5 di 22 In subordine: nel denegato caso di accoglimento dell'avverso appello e di
revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Bergamo 2198/2016 emesso dal
Tribunale di Bergamo il 16.5.2016, condannare comunque i signori
[...]
e in solido tra loro Parte_3 Parte_2 Parte_1
a pagare a quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 206.551,64 valuta 11.02.2016, oltre interessi sulla somma di €
170.116,41 dal 12.02.2016 al saldo effettivo, al tasso contrattualmente
convenuto ex art. 5 delle condizioni generali e comunque entro i limiti del
tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, o quella diversa
somma che dovesse risultare in corso di causa;
in via ulteriormente subordinata: compensarsi l'eventuale credito che dovesse
risultare all'esito del giudizio a favore degli opponenti con il controcredito
spettante a quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
a titolo di canoni di locazione, equo compenso per l'uso del bene, risarcimento
del danno, spese ed interessi sino alla rispettiva concorrenza;
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15%
ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege per il
presente grado.
In via istruttoria: rigettare le avverse istanze istruttorie ove riproposte per
quanto in atti di causa.”
pagina 6 di 22 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5 novembre 2018 Pt_1
e proponevano opposizione tardiva, ex art.650 Pt_2 Parte_3
cpc, avverso il decreto ingiuntivo n. 2198/2016, in forza del quale era stato loro ingiunto di pagare alla banca la somma di euro 206.551,64, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto del contratto di locazione finanziaria n. 5013950 avente ad oggetto l'imbarcazione a vela modello
Harmony 42 stipulato con . Controparte_3
Gli opponenti in via preliminare chiedevano che venisse accertata la nullità
delle notifiche del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito l'accertamento dell'indeterminatezza della somma ingiunta;
in via riconvenzionale l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, e la condanna al risarcimento dei danni patiti, nonché la violazione dell'art. 39,
quinto comma TUB in tema di proporzionalità delle garanzie fideiussorie.
Costituendosi in giudizio la banca eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione promossa, non avendo gli ingiunti fornito la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, nonché contestavano nel merito la fondatezza dell'avversa opposizione e concludevano per la conferma del decreto ingiunto.
In via preliminare il tribunale riteneva inammissibile l'opposizione ex art. 650
pagina 7 di 22 c.p.c. promossa da e . Pt_1 Pt_2 Parte_3
Con specifico riferimento alla posizione dell'opponente Parte_1
rilevava che non era stato rispettato il termine di 10 giorni previsto dall'art. 650, comma terzo, c.p.c. secondo cui “l'opposizione non è più ammessa
decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
Infatti, l'atto di pignoramento immobiliare, individuabile quale primo atto dell'esecuzione, era stato notificato a per compiuta Parte_1
giacenza in data 29 settembre 2018, presso il suo indirizzo di residenza di
Bologna, Via Zucchini n. 3, come comprovato dal certificato di residenza datato 7 agosto 2018, mentre l'atto di citazione in opposizione era stato notificato in data 5 novembre 2018, cui conseguiva l'inammissibilità non essendo stato rispetto il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Con riferimento invece alle posizioni di e il Pt_2 Parte_3
tribunale osservava che:
-il decreto ingiuntivo era stato notificato per compiuta giacenza in data 15
luglio 2016 a presso l'indirizzo di Bologna, Via Controparte_4
Lombardia 14, domicilio indicato nella visura CERVED, ed a
[...]
presso l'indirizzo di Bologna, Via Zucchini n. 3, domicilio Parte_2
indicato nella visura CERVED;
- gli opponenti avevano per contro allegato che era Parte_3
pagina 8 di 22 residente a [...] dal 22 giugno 2016 e
[...]
era residente a [...], a partire Parte_2
dall'11 settembre 2013.
Il tribunale osservava che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c. non era sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorreva, altresì, la prova, il cui onere incombeva sull'opponente, che a causa di detta irregolarità egli, quale ingiunto, non aveva avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non era stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (cfr. Cass., 21 agosto 2018, n. 20850; Cass., 21 giugno
2012, n. 10386).
Tale prova doveva considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, fosse da ritenere che l'atto non era pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario, il quale non aveva così potuto prenderne cognizione e reagirvi prontamente (cfr. Cass., 5 marzo 2020, n. 6165).
Nel caso in esame il Tribunale osservava che la notifica del decreto ingiuntivo a e si era perfezionata per compiuta giacenza Pt_2 Parte_3
presso i luoghi che loro stessi avevano indicato nella visura camerale della società Real Estate Service S.a.s. di NO ER & C., cancellata dal
Registro delle imprese in data 2 aprile 2012, il cui elenco soci era stato pagina 9 di 22 aggiornato al 31 gennaio 2016.
Pertanto, il tribunale escludeva che la notifica si fosse perfezionata nei confronti di e in luoghi estranei alla sfera di Pt_2 Parte_3
conoscibilità degli stessi destinatari
Infatti, non costituiva prova idonea al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, la mera produzione di risultanze anagrafiche che indicassero una residenza difforme rispetto al luogo in cui era stata effettuata la notificazione.
Il tribunale osservava nello specifico che nell'ipotesi in cui la notifica fosse stata eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., era da presumere che in quel luogo si trovasse la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intendesse contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, aveva l'onere di fornirne la prova (cfr. Cass.,
9 maggio 2014, n. 10107).
Ulteriormente il giudice di prime cure rilevava che le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito, non potevano essere messe in discussione in assenza della proposizione delle querela di falso, e costituivano presunzioni semplici “per
pagina 10 di 22 vincere le quali deve essere offerta la prova contraria: questa, tuttavia, non
può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel
frattempo, che come atto proveniente dalla stessa parte dà luogo a sua volta a
presunzione semplice di pari grado (cfr. Cass., 19 luglio 2005, n. 15200).”
In applicazione dei sopracitati principi della giurisprudenza di legittimità il tribunale riteneva che gli opponenti e non Pt_2 Parte_3
avessero fornito la prova di avere la propria dimora in luoghi diversi rispetto a quelli dove era stata perfezionata la notifica, e conseguentemente di non aver acquisito tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo qui opposto.
Dunque, l'opposizione al decreto ingiuntivo, notificata in data 5 novembre
2018, risultava inammissibile.
Conseguentemente il tribunale confermava e dichiarava l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non poteva ritenersi utilmente esperita.
In via riconvenzionale gli opponenti domandavano l'accertamento della violazione del principio della proporzionalità delle garanzie ai sensi dell'art. 39, comma quinto TUB in forza del quale “i debitori, ogni volta che abbiano
estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione
proporzionale della somma iscritta”.
Ulteriormente sempre in via riconvenzionale veniva chiesto di accertare e pagina 11 di 22 dichiarare la natura illegittima della segnalazione in Centrale rischi effettuata da nei confronti dei e Controparte_2 Parte_4 Parte_2
nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Con riferimento all'ammissibilità di tali domande il giudice di prime cure osservava che la mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo entro il termine di legge formava il giudicato fra le parti circa l'esistenza e la validità
del rapporto corrente inter partes e sull'ammontare del credito azionato,
nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria.
Infatti, la improponibilità e/o inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non precludeva all'opposizione di produrre gli effetti di un ordinario atto di citazione (nel concorso dei necessari requisiti di legge) con riguardo alle domande che esso contenga autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto.
Dunque, laddove le domande svolte dalla parte opponente in via riconvenzionale siano strettamente collegate ai fatti costitutivi della pretesa creditoria, le stesse restano travolte dalla sanzione dell'inammissibilità
dell'opposizione; per contro le domande dotate di autonomia rispetto alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto dovevano ritenersi ammissibili (cfr. Corte appello Brescia, 15 marzo 2019, n. 468). pagina 12 di 22 Conseguentemente il tribunale riteneva inammissibile la domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento della violazione dell'art. 39,
comma quinto TUB, in tema di proporzionalità delle garanzie fideiussorie.
Il giudice di prime cure osservava infatti che i titoli in forza dei quali era stato emesso il decreto ingiunto dovevano essere individuati nel contratto di locazione finanziaria n. 5013950 del 19 luglio 2007, pattuito fra la società
[...]
trasformata in Real Estate Service S.a.S. di NO Controparte_3
ER C. e nella garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata sino alla concorrenza della somma di euro 276.667,27 da e Pt_1 [...]
in data 19 luglio 2007. Parte_2
In considerazione di tale circostanza nella sua qualità Parte_3
di socio accomandatario della società utilizzatrice, ed i fideiussori e Pt_2
erano stati ingiunti al pagamento della somma di euro Parte_1
206.551,64 nei confronti di dunque l'ammontare della Controparte_2
fideiussione rilasciata dai garanti era coperta dal giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione tempestiva avverso il decreto ingiuntivo, il che pertanto ne precludeva l'invocata riduzione ai sensi dell'art. 39, comma quinto,
T.u.b..
Invece, preso atto della sua autonomia, il tribunale riteneva ammissibile la domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti e Pt_2 [...]
di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Parte_1
pagina 13 di 22 Rischi della Banca d'Italia e di condanna di al risarcimento Controparte_2
dei danni patiti.
Tuttavia, il giudice di prime cure riteneva tale domanda infondata per mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Infatti, il documento n. 15 prodotto in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. dalla parte opponente dimostrava soltanto che in Centrale
Rischi era stato segnalato l'ammontare delle garanzie prestate dai fideiussori e ma non anche l'esistenza di una segnalazione a Pt_2 Parte_1
sofferenza. Inoltre, il tribunale affermava che il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto costituente un danno conseguenza, non poteva ritenersi sussistente in re ipsa.
Infine, nonostante il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia poteva essere provato dal danneggiato anche per presunzioni (cfr. Cass., 20 febbraio 2020, n. 3133), per procedere alla relativa liquidazione gli opponenti avrebbero dovuto perlomeno allegare alcune circostanze fattuali da cui poter ricavare la consistenza della perdita patrimoniale subita in termini di diminuito accesso al sistema creditizio.
Tutto quanto considerato il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale.
In conclusione, il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva promossa da , e avverso il decreto Pt_3 Pt_2 Parte_1
pagina 14 di 22 ingiuntivo n. 2198/2016; per l'effetto confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2198/2016; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da e ai sensi dell'art. 39, Pt_2 Parte_1
comma quinto, Tub;
rigettava la domanda riconvenzionale svolta da e Pt_2
di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Parte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia e di condanna di al Controparte_2
risarcimento dei danni patiti;
condannava , e Pt_3 Pt_2 [...]
a rimborsare in solido tra loro le spese di lite a favore di Parte_1 [...]
liquidandone l'ammontare in euro 13.430,00 per compensi CP_2
professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 %
ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1 [...]
e per i seguenti motivi: Parte_2 Parte_3
1.Erronea valutazione e/o falsa interpretazione dei documenti di prova: gli appellanti, attraverso la produzione dei certificati anagrafici, deducono che le notificazioni sono state effettuate irregolarmente.
Inoltre, le parti appellanti contestano che il tribunale ha omesso di ordinare l'esibizione della CAD, ovvero della comunicazione di avvenuto deposito.
Ulteriormente, nei documenti prodotti dalla banca nello specifico n. 17 b e 17 a pagina 15 di 22 manca l'identità dei numeri relativi alla cartolina di ritorno riferita a
[...]
in quanto vi sarebbe una discrasia di una cifra fra i due numeri Parte_1
riportati.
2.Omessa e/o insufficiente valutazione di ulteriori elementi probatori: le parti appellanti contestano che nel corso del giudizio di primo grado sono state valutati principalmente i dati contenuti nella Visura CERVED, e non le risultanze dei certificati anagrafici.
Pertanto, è stata data maggiore rilevanza ad un documento non ufficiale e risalente nel tempo.
3.Falsa e/o erronea applicazione dell'art. 139 e 140 c.p.c.: le parti appellanti eccepiscono che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai sensi dell'art. 140
c.p.c., e che l'ufficiale giudiziario vi aveva provveduto a mezzo posta.
Inoltre, le parti appellanti affermavano che non era stata posta in dubbio la veridicità della notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, bensì la negligenza utilizzata dalla banca nell'aver notificato un decreto ingiuntivo sulla base di una documentazione risalente nel tempo.
Le parti, in conformità ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità,
osservano che se la notifica viene effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.
nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con ogni mezzo di prova, e non è necessaria la pagina 16 di 22 proposizione di querela di falso.
Dunque, tramite la documentazione anagrafica prodotta, le parti appellanti sostengono di aver fornito la prova che il luogo di avvenuta notifica non è stato la residenza dei destinatari e che attraverso maggior diligenza il notificante avrebbe potuto eseguire una notifica corretta.
4.Mancata statuizione di tutte le domande di merito: le parti appellanti eccepiscono che in considerazione della dichiarata inammissibilità
dell'opposizione tardiva, il tribunale non si è pronunciato nel merito su tutte le domande riconvenzionali proposte, “che qui si intendono riproposte”.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata contesta integralmente l'appello proposto, essendo infondato in fatto ed in diritto.
In particolare parte appellata osserva che l'eccezione relativa alla divergenza nei numeri riportati nelle raccomandate è stata sollevate per la prima volta in appello e pertanto deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
In ogni caso parte appellata osserva che la discrasia potrebbe essere stata determinata da un mero errore materiale.
Inoltre, parte appellata afferma che costituendosi in giudizio in primo grado ha depositato l'atto di pignoramento con le relative CAD, e che parte appellante non ha contestato tale produzione, confermando conseguentemente l'avvenuta pagina 17 di 22 giacenza come indicato nell'avviso di ricevimento ex art. 115 c.p.c..
Ulteriormente, la banca osserva che le notificazioni sono avvenute in conformità al disposto dell'art. 140 c.p.c.
Tanto agli indirizzi anagrafici parte appellata riporta che le notificazioni sono state effettuate negli indirizzi riportati nella visura, ed egualmente indicati nelle garanzie oggetto di causa.
Le notificazioni sono inoltre avvenute tramite Unep di Bergamo e servizio postale, quest'ultime ai sensi dell'art. 8 l. 890/1982, disposizione che stabilisce che qualora non sia possibile recapitare la notificazione per temporanea assenza del destinatario il piego è depositato presso il punto di deposito più
vicino al destinatario cui fa seguito l'invio della raccomandata informativa
(CAD).
In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale le risultanze degli avvisi di ricevimento, anche in caso di notifica ai sensi della l. n. 890/1982,
devono essere impugnati con querela di falso.
I certificati anagrafici prodotti possiedono unicamente valore di prova presuntiva.
Parte appellata osserva dunque che le parti appellanti non hanno fornito la prova di dimorare nei luoghi ove vi era la formale residenza, né che a causa della presunta irregolarità della notifica non abbiano avuto contezza del pagina 18 di 22 decreto ingiuntivo.
In particolare, avendo le parti appellanti proposto un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo avrebbero dovuto provare il nesso causale fra la presunta irregolarità della notifica e l'impossibilità della tempestiva opposizione.
Quanto all'ultimo motivo di appello formulato, concernente l'omessa pronuncia in relazione alle domande riconvenzionali proposte, parte appellata osserva che controparte non ha formulato un appello specifico sul punto, cui consegue l'inammissibilità della contestazione ex art. 342 c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei primi tre motivi di appello il Collegio reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
Con essi le parti appellanti contestano che la notificazione sarebbe avvenuta in indirizzi differenti a quello della propria residenza, cui conseguirebbe la mancata conoscenza dell'avvenuta notificazione.
In merito il Collegio, in conformità alla pronuncia impugnata, osserva che “ai
fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista
dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della
pagina 19 di 22 nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì,
la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta
irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto
tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di
proporre una tempestiva opposizione.” (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021,
n.26155).
Nel caso in esame la notifica del decreto ingiunto a e Pt_2 [...]
si è perfezionata per compiuta giacenza presso i luoghi indicati Parte_3
nella misura camerale della società Real Estate Service S.a.s. di NO
ER & C, pertanto deve escludersi che la notifica si sia perfezionata nei confronti di e in luoghi estranei alla sfera di Parte_5 Parte_1
conoscibilità dei destinatari.
Gli avvisi di ricevimento, prodotti dalla banca nel giudizio di primo grado,
confermano l'avvenuta notificazione, ed il Collegio rileva che le parti appellanti non hanno provato di non aver avuto effettiva conoscenza delle notificazioni effettuate.
Inoltre, essendo la notificazione avvenuta tramite l'Unep di Bologna le parti appellanti per contestare l'attestazione in essa riportata, essendo stata effettuata da pubblico ufficiale, dovevano proporre querela di falso, circostanza che non
è stata effettuata.
pagina 20 di 22 Quanto, infine, alla discrasia numerica riportata sulla cartolina di pignoramento concernente , il Collegio rileva la novità della doglianza Parte_1
cui consegue la sua inammissibilità ex art. 345 c.p.c..
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta i primi tre motivi di appello.
Infine quanto all'ultimo motivo di appello formulato, concernente l'omessa pronuncia con riferimento alle domande riconvenzionali, il Collegio preso atto della genericità dello stesso, in quanto con esso viene fatto mero rinvio agli atti di primo grado, ne dichiara l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede nel dispositivo, in conformità alla nota spese prodotta.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 21 di 22 -rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, Parte_2
pubblicata in data 30 luglio 2020 con il n. 1100/2020;
-condanna le parti appellanti a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1.489,00 per la “fase di studio”, euro 956,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 2552,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 22 di 22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 817/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 02/10/2020
d a
, (C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Bologna nella Via Zucchini 3, , (C.F. Parte_2
, residente in [...], C.F._2
, (C.F. ) e residente in Parte_3 C.F._3
pagina 1 di 22 Bologna nella Via Santa Caterina nr. 79, rappresentati e difesi dall'Avv.
SCARDINO KATIA (C.F. , elettivamente domiciliati C.F._4
tutti presso lo studio del predetto legale.
PARTE APPELLANTE
c o n t r o
(già , in persona del suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE
FLAVIO (C.F. ) del Foro di Bergamo, procuratore C.F._5
domiciliatario.
PARTE APPELLATA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 13 novembre 2024 avente ad oggetto: Leasing
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, pubblicata in data 30 luglio 2020 con il n. 1100/2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis:
1. IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere ai sensi e per gli
effetti dell'art. 283 e 351 cpc l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della
sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, tramite
decreto motivato inaudita altera parte ovvero, in stretto subordine, previa
pagina 2 di 22 convocazione delle parti, con ordinanza, sussistendo i gravi e fondati motivi di
cui alle citate previsioni normative;
2. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.1100/2020 emessa dal Tribunale di
Bergamo, Giudice Unico Giudice Dott. Brambilla, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 10126/2018, pubblicata il 30/04/2020, e notificata ai fini dell'appello il
03/09/2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano, previa declaratoria di ammissibilità dell'opposizione ex art. 650
cpc avanzata in primo grado:
“in via preliminare:
1. accertare la irregolarità delle notifiche del decreto ingiuntivo nr. 2198/2016
del 16/05/2016 nei confronti dei Sigg.ri Parte_1 [...]
perché avvenute in luoghi diversi dalla Parte_3 Parte_2
propria residenza, domicilio e/o dimora e conseguentemente dichiarare la
nullità delle notificazioni in capo ai Sigg. , e Pt_1 Pt_2 [...]
del decreto ingiuntivo nr. 2198/2016. Parte_3
2. e per l'effetto della dichiarata nullità delle notificazioni del decreto
ingiuntivo nr. 2198/2016 ritenere i Sigg.ri Parte_1 [...]
nei termini di cui all'artt. 650 cpc e, Parte_3 Parte_2
conseguentemente accogliere la presente opposizione tardiva;
pagina 3 di 22
3. disporre, una volta ammessa l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, la
mediazione obbligatoria per legge;
4. Sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 2198/2016
emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16/05/2016 mancando i presupposti
di cui all'art. 642 cpc, come indicato in narrativa.
nel merito:
a) Accertare la indeterminatezza della somma ingiunta con il decreto
ingiuntivo nr. 2198/2016 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16/05/2016
per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità e/o
illegittimità del decreto ingiuntivo nr. 2198/2016 emesso dal Tribunale di
Bergamo in data 16/05/2016;
in via riconvenzionale:
b) ritenere illegittima la segnalazione alla centrale rischi e conseguentemente
condannare al risarcimento del danno non patrimoniale nei CP_2
confronti dei fideiussori e da liquidarsi in via Pt_2 Parte_1
equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c. in favore di parte
opponente;
c) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 39 comma 5 TUB per aver la
banca violato il principio della proporzionalità delle garanzie fideiussoria nei
confronti dei garanti;
d) Con vittoria di spese
pagina 4 di 22 In via istruttoria,
Ammettersi i documenti prodotti. Ammettersi prova per testi sui capitoli di
prova che saranno formulati nei termini di legge, con espressa riserva di
produrre, indurre e dedurre anche ai sensi degli artt. 183 e 184 cpc.”
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”.
3. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non
ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte
motiva del presente appello e nello specifico:
1. ammettersi il documento “esito spedizione” a riprova della falsità dei
documenti nr. 17 a e 17 b.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare
In via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensiva della gravata
decisione in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto
per i motivi in narrativa degli atti di causa
Nel merito: rigettare l'avverso appello ed ogni avversa domanda in quanto
infondati in fatto e in diritto con conferma della Sentenza Tribunale di
Bergamo n. 1100/2020 pubblicata il 30/07/2020
pagina 5 di 22 In subordine: nel denegato caso di accoglimento dell'avverso appello e di
revoca del decreto ingiuntivo Tribunale di Bergamo 2198/2016 emesso dal
Tribunale di Bergamo il 16.5.2016, condannare comunque i signori
[...]
e in solido tra loro Parte_3 Parte_2 Parte_1
a pagare a quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
la somma di € 206.551,64 valuta 11.02.2016, oltre interessi sulla somma di €
170.116,41 dal 12.02.2016 al saldo effettivo, al tasso contrattualmente
convenuto ex art. 5 delle condizioni generali e comunque entro i limiti del
tasso soglia pro tempore previsti dalla normativa antiusura, o quella diversa
somma che dovesse risultare in corso di causa;
in via ulteriormente subordinata: compensarsi l'eventuale credito che dovesse
risultare all'esito del giudizio a favore degli opponenti con il controcredito
spettante a quale incorporante di Controparte_1 Controparte_2
a titolo di canoni di locazione, equo compenso per l'uso del bene, risarcimento
del danno, spese ed interessi sino alla rispettiva concorrenza;
In ogni caso: vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15%
ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale c.n.p.a. ed iva ex lege per il
presente grado.
In via istruttoria: rigettare le avverse istanze istruttorie ove riproposte per
quanto in atti di causa.”
pagina 6 di 22 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5 novembre 2018 Pt_1
e proponevano opposizione tardiva, ex art.650 Pt_2 Parte_3
cpc, avverso il decreto ingiuntivo n. 2198/2016, in forza del quale era stato loro ingiunto di pagare alla banca la somma di euro 206.551,64, oltre interessi e spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto del contratto di locazione finanziaria n. 5013950 avente ad oggetto l'imbarcazione a vela modello
Harmony 42 stipulato con . Controparte_3
Gli opponenti in via preliminare chiedevano che venisse accertata la nullità
delle notifiche del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito l'accertamento dell'indeterminatezza della somma ingiunta;
in via riconvenzionale l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, e la condanna al risarcimento dei danni patiti, nonché la violazione dell'art. 39,
quinto comma TUB in tema di proporzionalità delle garanzie fideiussorie.
Costituendosi in giudizio la banca eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione promossa, non avendo gli ingiunti fornito la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, nonché contestavano nel merito la fondatezza dell'avversa opposizione e concludevano per la conferma del decreto ingiunto.
In via preliminare il tribunale riteneva inammissibile l'opposizione ex art. 650
pagina 7 di 22 c.p.c. promossa da e . Pt_1 Pt_2 Parte_3
Con specifico riferimento alla posizione dell'opponente Parte_1
rilevava che non era stato rispettato il termine di 10 giorni previsto dall'art. 650, comma terzo, c.p.c. secondo cui “l'opposizione non è più ammessa
decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione”.
Infatti, l'atto di pignoramento immobiliare, individuabile quale primo atto dell'esecuzione, era stato notificato a per compiuta Parte_1
giacenza in data 29 settembre 2018, presso il suo indirizzo di residenza di
Bologna, Via Zucchini n. 3, come comprovato dal certificato di residenza datato 7 agosto 2018, mentre l'atto di citazione in opposizione era stato notificato in data 5 novembre 2018, cui conseguiva l'inammissibilità non essendo stato rispetto il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Con riferimento invece alle posizioni di e il Pt_2 Parte_3
tribunale osservava che:
-il decreto ingiuntivo era stato notificato per compiuta giacenza in data 15
luglio 2016 a presso l'indirizzo di Bologna, Via Controparte_4
Lombardia 14, domicilio indicato nella visura CERVED, ed a
[...]
presso l'indirizzo di Bologna, Via Zucchini n. 3, domicilio Parte_2
indicato nella visura CERVED;
- gli opponenti avevano per contro allegato che era Parte_3
pagina 8 di 22 residente a [...] dal 22 giugno 2016 e
[...]
era residente a [...], a partire Parte_2
dall'11 settembre 2013.
Il tribunale osservava che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c. non era sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorreva, altresì, la prova, il cui onere incombeva sull'opponente, che a causa di detta irregolarità egli, quale ingiunto, non aveva avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non era stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (cfr. Cass., 21 agosto 2018, n. 20850; Cass., 21 giugno
2012, n. 10386).
Tale prova doveva considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, fosse da ritenere che l'atto non era pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario, il quale non aveva così potuto prenderne cognizione e reagirvi prontamente (cfr. Cass., 5 marzo 2020, n. 6165).
Nel caso in esame il Tribunale osservava che la notifica del decreto ingiuntivo a e si era perfezionata per compiuta giacenza Pt_2 Parte_3
presso i luoghi che loro stessi avevano indicato nella visura camerale della società Real Estate Service S.a.s. di NO ER & C., cancellata dal
Registro delle imprese in data 2 aprile 2012, il cui elenco soci era stato pagina 9 di 22 aggiornato al 31 gennaio 2016.
Pertanto, il tribunale escludeva che la notifica si fosse perfezionata nei confronti di e in luoghi estranei alla sfera di Pt_2 Parte_3
conoscibilità degli stessi destinatari
Infatti, non costituiva prova idonea al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, la mera produzione di risultanze anagrafiche che indicassero una residenza difforme rispetto al luogo in cui era stata effettuata la notificazione.
Il tribunale osservava nello specifico che nell'ipotesi in cui la notifica fosse stata eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 c.p.c., era da presumere che in quel luogo si trovasse la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intendesse contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, aveva l'onere di fornirne la prova (cfr. Cass.,
9 maggio 2014, n. 10107).
Ulteriormente il giudice di prime cure rilevava che le indagini esperite in luogo dall'ufficiale giudiziario, circa la temporanea assenza del destinatario nel luogo di recapito, non potevano essere messe in discussione in assenza della proposizione delle querela di falso, e costituivano presunzioni semplici “per
pagina 10 di 22 vincere le quali deve essere offerta la prova contraria: questa, tuttavia, non
può essere costituita dalla mera variazione anagrafica intervenuta nel
frattempo, che come atto proveniente dalla stessa parte dà luogo a sua volta a
presunzione semplice di pari grado (cfr. Cass., 19 luglio 2005, n. 15200).”
In applicazione dei sopracitati principi della giurisprudenza di legittimità il tribunale riteneva che gli opponenti e non Pt_2 Parte_3
avessero fornito la prova di avere la propria dimora in luoghi diversi rispetto a quelli dove era stata perfezionata la notifica, e conseguentemente di non aver acquisito tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo qui opposto.
Dunque, l'opposizione al decreto ingiuntivo, notificata in data 5 novembre
2018, risultava inammissibile.
Conseguentemente il tribunale confermava e dichiarava l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non poteva ritenersi utilmente esperita.
In via riconvenzionale gli opponenti domandavano l'accertamento della violazione del principio della proporzionalità delle garanzie ai sensi dell'art. 39, comma quinto TUB in forza del quale “i debitori, ogni volta che abbiano
estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione
proporzionale della somma iscritta”.
Ulteriormente sempre in via riconvenzionale veniva chiesto di accertare e pagina 11 di 22 dichiarare la natura illegittima della segnalazione in Centrale rischi effettuata da nei confronti dei e Controparte_2 Parte_4 Parte_2
nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Con riferimento all'ammissibilità di tali domande il giudice di prime cure osservava che la mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo entro il termine di legge formava il giudicato fra le parti circa l'esistenza e la validità
del rapporto corrente inter partes e sull'ammontare del credito azionato,
nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria.
Infatti, la improponibilità e/o inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non precludeva all'opposizione di produrre gli effetti di un ordinario atto di citazione (nel concorso dei necessari requisiti di legge) con riguardo alle domande che esso contenga autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto.
Dunque, laddove le domande svolte dalla parte opponente in via riconvenzionale siano strettamente collegate ai fatti costitutivi della pretesa creditoria, le stesse restano travolte dalla sanzione dell'inammissibilità
dell'opposizione; per contro le domande dotate di autonomia rispetto alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto dovevano ritenersi ammissibili (cfr. Corte appello Brescia, 15 marzo 2019, n. 468). pagina 12 di 22 Conseguentemente il tribunale riteneva inammissibile la domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento della violazione dell'art. 39,
comma quinto TUB, in tema di proporzionalità delle garanzie fideiussorie.
Il giudice di prime cure osservava infatti che i titoli in forza dei quali era stato emesso il decreto ingiunto dovevano essere individuati nel contratto di locazione finanziaria n. 5013950 del 19 luglio 2007, pattuito fra la società
[...]
trasformata in Real Estate Service S.a.S. di NO Controparte_3
ER C. e nella garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata sino alla concorrenza della somma di euro 276.667,27 da e Pt_1 [...]
in data 19 luglio 2007. Parte_2
In considerazione di tale circostanza nella sua qualità Parte_3
di socio accomandatario della società utilizzatrice, ed i fideiussori e Pt_2
erano stati ingiunti al pagamento della somma di euro Parte_1
206.551,64 nei confronti di dunque l'ammontare della Controparte_2
fideiussione rilasciata dai garanti era coperta dal giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione tempestiva avverso il decreto ingiuntivo, il che pertanto ne precludeva l'invocata riduzione ai sensi dell'art. 39, comma quinto,
T.u.b..
Invece, preso atto della sua autonomia, il tribunale riteneva ammissibile la domanda riconvenzionale svolta dagli opponenti e Pt_2 [...]
di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Parte_1
pagina 13 di 22 Rischi della Banca d'Italia e di condanna di al risarcimento Controparte_2
dei danni patiti.
Tuttavia, il giudice di prime cure riteneva tale domanda infondata per mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Infatti, il documento n. 15 prodotto in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. dalla parte opponente dimostrava soltanto che in Centrale
Rischi era stato segnalato l'ammontare delle garanzie prestate dai fideiussori e ma non anche l'esistenza di una segnalazione a Pt_2 Parte_1
sofferenza. Inoltre, il tribunale affermava che il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, in quanto costituente un danno conseguenza, non poteva ritenersi sussistente in re ipsa.
Infine, nonostante il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia poteva essere provato dal danneggiato anche per presunzioni (cfr. Cass., 20 febbraio 2020, n. 3133), per procedere alla relativa liquidazione gli opponenti avrebbero dovuto perlomeno allegare alcune circostanze fattuali da cui poter ricavare la consistenza della perdita patrimoniale subita in termini di diminuito accesso al sistema creditizio.
Tutto quanto considerato il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale.
In conclusione, il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva promossa da , e avverso il decreto Pt_3 Pt_2 Parte_1
pagina 14 di 22 ingiuntivo n. 2198/2016; per l'effetto confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2198/2016; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da e ai sensi dell'art. 39, Pt_2 Parte_1
comma quinto, Tub;
rigettava la domanda riconvenzionale svolta da e Pt_2
di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Parte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia e di condanna di al Controparte_2
risarcimento dei danni patiti;
condannava , e Pt_3 Pt_2 [...]
a rimborsare in solido tra loro le spese di lite a favore di Parte_1 [...]
liquidandone l'ammontare in euro 13.430,00 per compensi CP_2
professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 %
ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1 [...]
e per i seguenti motivi: Parte_2 Parte_3
1.Erronea valutazione e/o falsa interpretazione dei documenti di prova: gli appellanti, attraverso la produzione dei certificati anagrafici, deducono che le notificazioni sono state effettuate irregolarmente.
Inoltre, le parti appellanti contestano che il tribunale ha omesso di ordinare l'esibizione della CAD, ovvero della comunicazione di avvenuto deposito.
Ulteriormente, nei documenti prodotti dalla banca nello specifico n. 17 b e 17 a pagina 15 di 22 manca l'identità dei numeri relativi alla cartolina di ritorno riferita a
[...]
in quanto vi sarebbe una discrasia di una cifra fra i due numeri Parte_1
riportati.
2.Omessa e/o insufficiente valutazione di ulteriori elementi probatori: le parti appellanti contestano che nel corso del giudizio di primo grado sono state valutati principalmente i dati contenuti nella Visura CERVED, e non le risultanze dei certificati anagrafici.
Pertanto, è stata data maggiore rilevanza ad un documento non ufficiale e risalente nel tempo.
3.Falsa e/o erronea applicazione dell'art. 139 e 140 c.p.c.: le parti appellanti eccepiscono che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai sensi dell'art. 140
c.p.c., e che l'ufficiale giudiziario vi aveva provveduto a mezzo posta.
Inoltre, le parti appellanti affermavano che non era stata posta in dubbio la veridicità della notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario, bensì la negligenza utilizzata dalla banca nell'aver notificato un decreto ingiuntivo sulla base di una documentazione risalente nel tempo.
Le parti, in conformità ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità,
osservano che se la notifica viene effettuata nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.
nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con ogni mezzo di prova, e non è necessaria la pagina 16 di 22 proposizione di querela di falso.
Dunque, tramite la documentazione anagrafica prodotta, le parti appellanti sostengono di aver fornito la prova che il luogo di avvenuta notifica non è stato la residenza dei destinatari e che attraverso maggior diligenza il notificante avrebbe potuto eseguire una notifica corretta.
4.Mancata statuizione di tutte le domande di merito: le parti appellanti eccepiscono che in considerazione della dichiarata inammissibilità
dell'opposizione tardiva, il tribunale non si è pronunciato nel merito su tutte le domande riconvenzionali proposte, “che qui si intendono riproposte”.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata contesta integralmente l'appello proposto, essendo infondato in fatto ed in diritto.
In particolare parte appellata osserva che l'eccezione relativa alla divergenza nei numeri riportati nelle raccomandate è stata sollevate per la prima volta in appello e pertanto deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
In ogni caso parte appellata osserva che la discrasia potrebbe essere stata determinata da un mero errore materiale.
Inoltre, parte appellata afferma che costituendosi in giudizio in primo grado ha depositato l'atto di pignoramento con le relative CAD, e che parte appellante non ha contestato tale produzione, confermando conseguentemente l'avvenuta pagina 17 di 22 giacenza come indicato nell'avviso di ricevimento ex art. 115 c.p.c..
Ulteriormente, la banca osserva che le notificazioni sono avvenute in conformità al disposto dell'art. 140 c.p.c.
Tanto agli indirizzi anagrafici parte appellata riporta che le notificazioni sono state effettuate negli indirizzi riportati nella visura, ed egualmente indicati nelle garanzie oggetto di causa.
Le notificazioni sono inoltre avvenute tramite Unep di Bergamo e servizio postale, quest'ultime ai sensi dell'art. 8 l. 890/1982, disposizione che stabilisce che qualora non sia possibile recapitare la notificazione per temporanea assenza del destinatario il piego è depositato presso il punto di deposito più
vicino al destinatario cui fa seguito l'invio della raccomandata informativa
(CAD).
In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale le risultanze degli avvisi di ricevimento, anche in caso di notifica ai sensi della l. n. 890/1982,
devono essere impugnati con querela di falso.
I certificati anagrafici prodotti possiedono unicamente valore di prova presuntiva.
Parte appellata osserva dunque che le parti appellanti non hanno fornito la prova di dimorare nei luoghi ove vi era la formale residenza, né che a causa della presunta irregolarità della notifica non abbiano avuto contezza del pagina 18 di 22 decreto ingiuntivo.
In particolare, avendo le parti appellanti proposto un'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo avrebbero dovuto provare il nesso causale fra la presunta irregolarità della notifica e l'impossibilità della tempestiva opposizione.
Quanto all'ultimo motivo di appello formulato, concernente l'omessa pronuncia in relazione alle domande riconvenzionali proposte, parte appellata osserva che controparte non ha formulato un appello specifico sul punto, cui consegue l'inammissibilità della contestazione ex art. 342 c.p.c..
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della connessione dei primi tre motivi di appello il Collegio reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
Con essi le parti appellanti contestano che la notificazione sarebbe avvenuta in indirizzi differenti a quello della propria residenza, cui conseguirebbe la mancata conoscenza dell'avvenuta notificazione.
In merito il Collegio, in conformità alla pronuncia impugnata, osserva che “ai
fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista
dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della
pagina 19 di 22 nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì,
la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta
irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto
tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di
proporre una tempestiva opposizione.” (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021,
n.26155).
Nel caso in esame la notifica del decreto ingiunto a e Pt_2 [...]
si è perfezionata per compiuta giacenza presso i luoghi indicati Parte_3
nella misura camerale della società Real Estate Service S.a.s. di NO
ER & C, pertanto deve escludersi che la notifica si sia perfezionata nei confronti di e in luoghi estranei alla sfera di Parte_5 Parte_1
conoscibilità dei destinatari.
Gli avvisi di ricevimento, prodotti dalla banca nel giudizio di primo grado,
confermano l'avvenuta notificazione, ed il Collegio rileva che le parti appellanti non hanno provato di non aver avuto effettiva conoscenza delle notificazioni effettuate.
Inoltre, essendo la notificazione avvenuta tramite l'Unep di Bologna le parti appellanti per contestare l'attestazione in essa riportata, essendo stata effettuata da pubblico ufficiale, dovevano proporre querela di falso, circostanza che non
è stata effettuata.
pagina 20 di 22 Quanto, infine, alla discrasia numerica riportata sulla cartolina di pignoramento concernente , il Collegio rileva la novità della doglianza Parte_1
cui consegue la sua inammissibilità ex art. 345 c.p.c..
Tutto quanto considerato il Collegio rigetta i primi tre motivi di appello.
Infine quanto all'ultimo motivo di appello formulato, concernente l'omessa pronuncia con riferimento alle domande riconvenzionali, il Collegio preso atto della genericità dello stesso, in quanto con esso viene fatto mero rinvio agli atti di primo grado, ne dichiara l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c..
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello proposto.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede nel dispositivo, in conformità alla nota spese prodotta.
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 21 di 22 -rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, Parte_2
pubblicata in data 30 luglio 2020 con il n. 1100/2020;
-condanna le parti appellanti a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1.489,00 per la “fase di studio”, euro 956,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 2552,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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