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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6357/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BARRECA GIUSEPPE
E
) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RUOCCO MARIANGELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Di comune accordo, i ricorrenti, ut supra meglio generalizzati intendono addivenire alla declaratoria di scioglimento del matrimonio e, pertanto, gli stessi ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Mantova, il 12.07.1997 tra i signori e CP_1 Parte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) disporsi che ciascuno dei coniugi possa stabilire la propria residenza ove meglio ritiene.
3) darsi atto che le parti hanno dichiarato di essere autonome ed indipendenti economicamente.
4) darsi atto che le parti hanno definito ogni vicenda personale e patrimoniale tra loro e che non hanno nulla da richiedere reciprocamente.
5) e dichiarano inoltre di rinunciare fin da CP_1 Parte_1 ora all'impugnazione dell'emananda sentenza in questa sede. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il
12/07/1997 ed ivi trascritto al numero 119, Parte 2, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6357/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BARRECA GIUSEPPE
E
) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RUOCCO MARIANGELA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Di comune accordo, i ricorrenti, ut supra meglio generalizzati intendono addivenire alla declaratoria di scioglimento del matrimonio e, pertanto, gli stessi ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto alle seguenti condizioni:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Mantova, il 12.07.1997 tra i signori e CP_1 Parte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
2) disporsi che ciascuno dei coniugi possa stabilire la propria residenza ove meglio ritiene.
3) darsi atto che le parti hanno dichiarato di essere autonome ed indipendenti economicamente.
4) darsi atto che le parti hanno definito ogni vicenda personale e patrimoniale tra loro e che non hanno nulla da richiedere reciprocamente.
5) e dichiarano inoltre di rinunciare fin da CP_1 Parte_1 ora all'impugnazione dell'emananda sentenza in questa sede. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il
12/07/1997 ed ivi trascritto al numero 119, Parte 2, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1997;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3