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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Santi Distefano, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
-Resistente contumace-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.02.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di essere dipendente dell' di IA (poi confluita nell' Pt_2 CP_2
) dal 05.07.1988, con la qualifica e le mansioni di commesso e con inquadramento
[...]
nella posizione III, livello A, per 36 ore di servizio settimanale;
che, in data 22.09.1988, il
Coordinatore Amministrativo dell' IA lo ha autorizzato alla guida degli Pt_2 autoveicoli dell'Ente, sebbene “solo nei casi di assenza degli autisti titolari”; che, in realtà, nel distretto sanitario di IA ove il ricorrente ha prestato e presta da sempre la sua opera lavorativa, pur se prevista in organico, non esisteva in fatto alcun dipendente con la qualifica di autista, di talchè egli è stato di fatto e da sempre con continuità adibito alle mansioni di
1 Parte autista di autoveicoli dall' (non ambulanze), che tali mansioni di fatto sono state espletate nel distretto della di IA fin dall'epoca della sua assunzione e continuano Pt_2
ad esserlo fino alla data di presentazione del ricorso;
che, con delibera n. 404 del 14.05.1992,
l'Amministratore Straordinario dell'Ente resistente ha disposto la consegna in suo favore dell'automezzo FIAT Tipo, tg. CT 954335, e gli è stata concessa (in una ad altri 2 colleghi) Parte l'autorizzazione alla guida di automezzi della che le mansioni sopradette sono state espletate ininterrottamente dalla data di assunzione alla data di proposizione del ricorso ed esse sono riconducibili alla categoria B IV livello (autista) contrattuale.
Tanto premesso ed assunta la violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: ritenere e dichiarare che egli ha svolto sin dalla sua assunzione, e cioè dal 05.07.1988, le mansioni di autista degli autoveicoli aziendali;
ritenere e dichiarare il suo diritto a ricevere per tali motivi “le differenze retributive, i benefici e gli incentivi economici relativi alle mansioni effettivamente svolte” e previste dal C.C.N.L. Sanità e dal
Contratto Aziendale 2015; per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento della CP_1 somma di euro 14.304,30, a titolo di differenze retributive per il periodo da novembre 2015 a marzo 2021, oltre accessori e alle “indennità non riscosse”.
Instauratosi il contraddittorio, l' , nonostante fosse stata regolarmente citata, Controparte_2
non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata correttamente dichiarata la contumacia.
Disposta integrazione documentale, ammesse le prove testimoniali chieste dal ricorrente, poi di fatto non espletate per sostanziale rinuncia della parte richiedente, e ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 29.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte richiedente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, analizziamo adesso il merito della controversia.
Come anticipato, il ricorrente ha domandato il pagamento delle “differenze retributive”, dei
“benefici”, degli “incentivi economici” e delle “indennità” connesse alle mansioni superiori asseritamente svolte quale autista degli automezzi aziendali, inquadrabili nella categoria B di IV livello.
2.1. In proposito, è forse ultroneo rammentare che l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel quale
è confluito il disposto dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), al comma 1, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione
2 professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il quinto comma dell'art. 52, poi, prevede che, al di fuori delle ipotesi eccezionali delineate dai commi secondo e quarto dello stesso articolo, “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma”, in ogni caso, “al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Il terzo comma dell'art. 52, poi, precisa che per svolgimento di mansioni superiori deve intendersi “l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pertanto, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'eventuale esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non può comunque avere effetto “ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1), e ciò perché l'indisponibilità degli interessi pubblici inerenti alla scelta del tipo di attività lavorativa che i dipendenti sono chiamati a svolgere e l'esigenza che la selezione del personale avvenga sulla base della generale regola del concorso concernono non solo il momento iniziale della immissione nei ruoli della P.A., ma anche il successivo sviluppo della carriera, con progressione da un'area funzionale all'altra.
In ogni caso, tuttavia, resta fermo il diritto del dipendente ad ottenere le connesse differenze retributive, il lavoratore avendo diritto a percepire “la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” (comma 5): trattasi di regola del tutto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte costituzionale che, con numerose pronunzie, aveva patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908); che “il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito
3 dall'art. 36 Cost.)” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. – perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296; Cass. Sezioni unite, 11.12.2007, n. 25837).
Il citato primo comma dell'art. 52 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009
(c.d. riforma Brunetta), essendo ora previsto che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lett. b)”.
Il giudizio di equivalenza, quindi, va ora rapportato alle mansioni proprie “dell'area di inquadramento” e non, come in precedenza, a quelle previste “nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”: la nuova dizione, in realtà non avente portata rivoluzionaria rispetto al testo previgente, ha quindi inteso soltanto precisare che è consentito lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rientrante nella medesima area di inquadramento, non già tra diverse aree, non consentendo, ad esempio, l'affidamento di mansioni dirigenziali a funzionari.
Invece, come detto, il secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede le ipotesi tassative ed eccezionali in cui, in presenza di “obiettive esigenze di servizio”, è possibile adibire temporaneamente il dipendente allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, e cioè: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”.
L'assegnazione formale a mansioni superiori, pertanto, può essere legittimamente disposta esclusivamente in presenza dei suddetti presupposti ed entro i limiti temporali fissati dalla norma.
4 Nelle suddette ipotesi, “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” (art. 53, com. 4).
Nel caso oggi sottoposto all'odierno sindacato si tratta dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, gli ordini di servizio versati in atti non potendo essere considerati provvedimenti formali di assegnazione di mansioni superiori, essi non menzionando la qualifica, categoria o area funzionale nella quale inquadrare le mansioni assegnate al lavoratore e le altre condizioni previste dal suddetto art. 52, comma 2: la disciplina da applicare, quindi, è quella dei commi 1 e 5 del medesimo art. 52.
Peraltro, non è possibile ritenere che l'eventuale illegittimità o irregolarità dei provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente sia idonea ad escludere il suo diritto ad ottenere le differenze retributive connesse alle mansioni superiori asseritamente espletate;
la Suprema
Corte, invero, ha costantemente precisato che il diritto alla retribuzione propria delle mansioni superiori eventualmente svolte “non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.” (Cass Sez. lav., 14.11.2016, n. 23161; Cass. Sez. lav. 7.8.2013, n. 18808; Cass. Sez.
Lav., 16.1.2014, n. 796, secondo la quale “l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori”; nello stesso senso da ultimo, si veda anche Cass. Sez. lav., 3.4.2018, n. 8141).
Per quanto concerne il concetto di equivalenza delle mansioni alle quali il dipendente può essere di fatto adibito ex art. 52, comma 1, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti
5 professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816 e Cass. Sez. lav.,
16.7.2018, n. 18817).
Nella stessa prospettiva, si è sottolineato che l'art. 52, comma 1, in esame “specifica un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”, per cui “non è ravvisabile alcuna violazione del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 52, qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni”, restando “insindacabili tanto
l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto
l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria”; con la precisazione che “tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili” (Cass. Sez. lav., 13.9.2017, n. 21261/ord.).
Invero, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8740 del 4 aprile 2008, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della
6 mansione (così, ex plurimis, Cass. Sez. lav., 5.8.2010, n. 18283; Cass. Sez. lav., 19.8.2011,
n. 17396; Cass. 26.3.2014, n. 7106; Cass. Sez. lav., 19.8.2016, n. 17214; Cass. 13.6.2016, n.
12109; Cass. Sez. lav., 18.6.2019, n. 16311).
Nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, poi, quelle corrispondenti al livello superiore dovranno essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore, affinché le pretese fatte valere possano trovare accoglimento.
Il Giudice in tali fattispecie deve svolgere un procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. lav., 31.12.2009, n. 28284; Cass. Sez. lav., n.
26234/2008).
Sul versante pratico, dunque, soltanto la dimostrazione in giudizio dell'effettivo svolgimento di attività corrispondente ad un superiore livello, non solo rispetto agli atti nei quali essa materialmente si sia esplicata, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata, potrà giustificare l'accoglimento delle pretese attoree: invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite, è necessario “sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.” (Cass. civile Sez. unite,
11.12.2007, n. 25837; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sez. lav., 16.1.2014, n. 796, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36
Cost. “deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”; Cass. Sez. lav., 23.2.2010, n. 4382; Cass. Sez. lav.,
17.9.2008, n. 23741).
2.2. Ciò posto in linea generale, nella fattispecie in esame deve reputarsi che la domanda concernente la corresponsione delle differenze retributive per asserito espletamento di mansioni superiori sia immeritevole di accoglimento per inadempimento dell'onere di
7 allegazione: il ricorrente, invero, non ha descritto, né compiutamente né sommariamente, le mansioni proprie del suo livello contrattuale di inquadramento e quelle effettivamente espletate, sussumibili nel livello superiore al quale aspira, e, ancor prima, non ha neppure indicato la categoria alla quale attualmente appartiene, essendosi limitato ad indicare – probabilmente (atteso che nessuna precisazione è stata effettuata in tal senso) sulla scorta della tabella allegata al D.P.R. n. 384/1990 – il livello (A) e la posizione (III) nel quale è stato originariamente inquadrato al momento della sua iniziale assunzione, né ha menzionato o riportato o trascritto la specifica disciplina normativa o pattizia di riferimento;
l'attore, infine, non ha asserito di avere espletato le mansioni di autista in via esclusiva o, comunque, prevalente rispetto ai compiti propri della sua categoria di inquadramento.
Peraltro, qualora si dovesse assumere che il ricorrente sia inquadrato nella categoria A, la tabella allegata al C.C.N.L. del Comparto Sanità del 07.04.1999 prevede che, nell'ambito dei profili professionali appartenente alla citata categoria, “l'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali”, quale sembrerebbe essere il ricorrente, “può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione”.
Analogo esito reiettivo va adottato anche in relazione alla domanda avente ad oggetto il pagamento dei “benefici”, degli “incentivi economici” e delle “indennità” connesse alle mansioni superiori asseritamente svolte: invero, si tratta di domande estremamente vaghe ed generiche, il ricorrente non avendo specificato alcunché in ordine agli emolumenti concretamente pretesi ed alla fonte, legale o pattizia, del diritto ad ottenere la relativa percezione.
2.3. Anche sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, in ogni caso, il ricorso dovrebbe essere rigettato.
Ed invero, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha affermato che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (così, ex multis, Cass., Sez. lav., 1.8.2013, n. 18418).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
Lo stesso, infatti, ha sostanzialmente rinunciato all'espletamento della prova testimoniale sul punto, ritenendo bastevole all'accoglimento del ricorso la documentazione versata in atti
8 e l'atteggiamento asseritamente ammissivo della resistente (v. verbale dell'udienza dell'11.10.2023).
Quanto ai documenti prodotti, rilevanti a tali fini, si tratta: della determina del coordinatore amministrativo dell' n. 38 di IA del 22.09.1988 (v. all.to n. 1 fasc. ric.), con la CP_3 quale il ricorrente è stato autorizzato “alla guida dell'autoveicolo” aziendale, “solo nei casi di assenza degli autisti titolari”; della deliberazione dell'amministratore straordinario dell' n. 38 di IA n. 404 del 14.05.1992 (v. all.to n. 2 fasc. ric.), con la quale è stata CP_3
“confermata” “formalmente l'autorizzazione alla guida degli automezzi della da CP_3
parte del ricorrente, oltre che da parte di altri due suoi colleghi;
l'ordine di servizio del
13.06.2011 (v. all.to n. 2 fasc. ric.), con il quale il direttore del Distretto Sanitario di IA dell' di ha disposto che il sig. , “con decorrenza immediata”, CP_2 CP_2 Pt_1 svolgesse “attività di autista”.
Ebbene, tali documenti sicuramente dimostrano che il ricorrente sia stato abitualmente adibito ad espletare mansioni di autista di automezzi aziendali, ma non sono idonei a provare che tale adibizione sia stata continuativa ed ininterrotta e, soprattutto, sia stata esclusiva o prevalente rispetto ai compiti propri della sua qualifica di ausiliario, il che, già astrattamente, appare difficilmente configurabile già sotto il profilo logico, perché, per arrivare a tale conclusione, si dovrebbe ipotizzare che il sig. , insieme agli altri dipendenti Pt_1
autorizzati in tal senso, abbia condotto giornalmente, e per tutto o gran parte dell'orario di servizio giornaliero, autovetture aziendali (non ambulanze) per espletare attività non meglio specificate.
Inoltre, a differenza di quanto addotto dalla difesa del ricorrente, nessun significato ammissivo o confessorio può attribuirsi all'atteggiamento processualmente inerte dell' resistente che, come tale, è stata dichiarata contumace. CP_1
Invero, secondo l'univoco insegnamento della Suprema Corte, l'art. 115 c.p.c. impone “al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale
a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n.
42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016)” (Cass. Sez. lav. 03.07.2023,
n. 18666/ord.).
9 3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Attesa la contumacia dell'ente resistente, non va adottata alcuna statuizione in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 684/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e nulla statuisce sulle spese processuali.
Catania, 2 Febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Santi Distefano, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
-Resistente contumace-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.02.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di essere dipendente dell' di IA (poi confluita nell' Pt_2 CP_2
) dal 05.07.1988, con la qualifica e le mansioni di commesso e con inquadramento
[...]
nella posizione III, livello A, per 36 ore di servizio settimanale;
che, in data 22.09.1988, il
Coordinatore Amministrativo dell' IA lo ha autorizzato alla guida degli Pt_2 autoveicoli dell'Ente, sebbene “solo nei casi di assenza degli autisti titolari”; che, in realtà, nel distretto sanitario di IA ove il ricorrente ha prestato e presta da sempre la sua opera lavorativa, pur se prevista in organico, non esisteva in fatto alcun dipendente con la qualifica di autista, di talchè egli è stato di fatto e da sempre con continuità adibito alle mansioni di
1 Parte autista di autoveicoli dall' (non ambulanze), che tali mansioni di fatto sono state espletate nel distretto della di IA fin dall'epoca della sua assunzione e continuano Pt_2
ad esserlo fino alla data di presentazione del ricorso;
che, con delibera n. 404 del 14.05.1992,
l'Amministratore Straordinario dell'Ente resistente ha disposto la consegna in suo favore dell'automezzo FIAT Tipo, tg. CT 954335, e gli è stata concessa (in una ad altri 2 colleghi) Parte l'autorizzazione alla guida di automezzi della che le mansioni sopradette sono state espletate ininterrottamente dalla data di assunzione alla data di proposizione del ricorso ed esse sono riconducibili alla categoria B IV livello (autista) contrattuale.
Tanto premesso ed assunta la violazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorrente ha domandato al Giudice adito di: ritenere e dichiarare che egli ha svolto sin dalla sua assunzione, e cioè dal 05.07.1988, le mansioni di autista degli autoveicoli aziendali;
ritenere e dichiarare il suo diritto a ricevere per tali motivi “le differenze retributive, i benefici e gli incentivi economici relativi alle mansioni effettivamente svolte” e previste dal C.C.N.L. Sanità e dal
Contratto Aziendale 2015; per l'effetto, condannare l' convenuta al pagamento della CP_1 somma di euro 14.304,30, a titolo di differenze retributive per il periodo da novembre 2015 a marzo 2021, oltre accessori e alle “indennità non riscosse”.
Instauratosi il contraddittorio, l' , nonostante fosse stata regolarmente citata, Controparte_2
non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata correttamente dichiarata la contumacia.
Disposta integrazione documentale, ammesse le prove testimoniali chieste dal ricorrente, poi di fatto non espletate per sostanziale rinuncia della parte richiedente, e ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 29.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte richiedente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, analizziamo adesso il merito della controversia.
Come anticipato, il ricorrente ha domandato il pagamento delle “differenze retributive”, dei
“benefici”, degli “incentivi economici” e delle “indennità” connesse alle mansioni superiori asseritamente svolte quale autista degli automezzi aziendali, inquadrabili nella categoria B di IV livello.
2.1. In proposito, è forse ultroneo rammentare che l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (nel quale
è confluito il disposto dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche), al comma 1, stabilisce che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione
2 professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il quinto comma dell'art. 52, poi, prevede che, al di fuori delle ipotesi eccezionali delineate dai commi secondo e quarto dello stesso articolo, “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma”, in ogni caso, “al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.
Il terzo comma dell'art. 52, poi, precisa che per svolgimento di mansioni superiori deve intendersi “l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.
Pertanto, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'eventuale esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non può comunque avere effetto “ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione” (comma 1), e ciò perché l'indisponibilità degli interessi pubblici inerenti alla scelta del tipo di attività lavorativa che i dipendenti sono chiamati a svolgere e l'esigenza che la selezione del personale avvenga sulla base della generale regola del concorso concernono non solo il momento iniziale della immissione nei ruoli della P.A., ma anche il successivo sviluppo della carriera, con progressione da un'area funzionale all'altra.
In ogni caso, tuttavia, resta fermo il diritto del dipendente ad ottenere le connesse differenze retributive, il lavoratore avendo diritto a percepire “la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” (comma 5): trattasi di regola del tutto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte costituzionale che, con numerose pronunzie, aveva patrocinato la diretta applicabilità al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato”, a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost ord. 26 luglio 1988 n. 908); che “il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito
3 dall'art. 36 Cost.)” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. – perchè non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296; Cass. Sezioni unite, 11.12.2007, n. 25837).
Il citato primo comma dell'art. 52 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009
(c.d. riforma Brunetta), essendo ora previsto che il lavoratore “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, lett. b)”.
Il giudizio di equivalenza, quindi, va ora rapportato alle mansioni proprie “dell'area di inquadramento” e non, come in precedenza, a quelle previste “nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”: la nuova dizione, in realtà non avente portata rivoluzionaria rispetto al testo previgente, ha quindi inteso soltanto precisare che è consentito lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rientrante nella medesima area di inquadramento, non già tra diverse aree, non consentendo, ad esempio, l'affidamento di mansioni dirigenziali a funzionari.
Invece, come detto, il secondo comma dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 prevede le ipotesi tassative ed eccezionali in cui, in presenza di “obiettive esigenze di servizio”, è possibile adibire temporaneamente il dipendente allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, e cioè: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza”.
L'assegnazione formale a mansioni superiori, pertanto, può essere legittimamente disposta esclusivamente in presenza dei suddetti presupposti ed entro i limiti temporali fissati dalla norma.
4 Nelle suddette ipotesi, “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti” (art. 53, com. 4).
Nel caso oggi sottoposto all'odierno sindacato si tratta dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, gli ordini di servizio versati in atti non potendo essere considerati provvedimenti formali di assegnazione di mansioni superiori, essi non menzionando la qualifica, categoria o area funzionale nella quale inquadrare le mansioni assegnate al lavoratore e le altre condizioni previste dal suddetto art. 52, comma 2: la disciplina da applicare, quindi, è quella dei commi 1 e 5 del medesimo art. 52.
Peraltro, non è possibile ritenere che l'eventuale illegittimità o irregolarità dei provvedimenti che hanno riguardato il ricorrente sia idonea ad escludere il suo diritto ad ottenere le differenze retributive connesse alle mansioni superiori asseritamente espletate;
la Suprema
Corte, invero, ha costantemente precisato che il diritto alla retribuzione propria delle mansioni superiori eventualmente svolte “non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36
Cost.” (Cass Sez. lav., 14.11.2016, n. 23161; Cass. Sez. lav. 7.8.2013, n. 18808; Cass. Sez.
Lav., 16.1.2014, n. 796, secondo la quale “l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato prescinde dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori”; nello stesso senso da ultimo, si veda anche Cass. Sez. lav., 3.4.2018, n. 8141).
Per quanto concerne il concetto di equivalenza delle mansioni alle quali il dipendente può essere di fatto adibito ex art. 52, comma 1, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi di esercizio dello ius variandi nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato , l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 assegna rilievo al solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, da valutarsi con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, prescindendo dagli specifici contenuti
5 professionali e comunque dal rilievo gerarchico e funzionale che implicavano quelle di provenienza, senza che il giudice possa, dunque, sindacare sotto tale profilo la natura equivalente della mansione assegnata, non trovando applicazione la norma generale di cui all'art. 2013 c.c.” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 12.7.2019, n. 18816 e Cass. Sez. lav.,
16.7.2018, n. 18817).
Nella stessa prospettiva, si è sottolineato che l'art. 52, comma 1, in esame “specifica un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne consegue che condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.”, per cui “non è ravvisabile alcuna violazione del D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 52, qualora le nuove mansioni rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni”, restando “insindacabili tanto
l'operazione di riconduzione in una determinata categoria di determinati profili professionali, essendo tale operazione di esclusiva competenza dalle parti sociali, quanto
l'operazione di verifica dell'equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito, ove entrambi siano riconducibili nella medesima declaratoria”; con la precisazione che “tale nozione di equivalenza in senso formale, mutuata dalle diverse norme contrattuali del pubblico impiego, comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili” (Cass. Sez. lav., 13.9.2017, n. 21261/ord.).
Invero, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8740 del 4 aprile 2008, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di pubblico impiego contrattualizzzato, non si applica l'art. 2103 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della
6 mansione (così, ex plurimis, Cass. Sez. lav., 5.8.2010, n. 18283; Cass. Sez. lav., 19.8.2011,
n. 17396; Cass. 26.3.2014, n. 7106; Cass. Sez. lav., 19.8.2016, n. 17214; Cass. 13.6.2016, n.
12109; Cass. Sez. lav., 18.6.2019, n. 16311).
Nel caso di contemporaneo esercizio di mansioni appartenenti a più livelli d'inquadramento, poi, quelle corrispondenti al livello superiore dovranno essere quantomeno prevalenti rispetto a quelle di livello inferiore, affinché le pretese fatte valere possano trovare accoglimento.
Il Giudice in tali fattispecie deve svolgere un procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Sez. lav., 31.12.2009, n. 28284; Cass. Sez. lav., n.
26234/2008).
Sul versante pratico, dunque, soltanto la dimostrazione in giudizio dell'effettivo svolgimento di attività corrispondente ad un superiore livello, non solo rispetto agli atti nei quali essa materialmente si sia esplicata, ma anche rispetto al grado di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata, potrà giustificare l'accoglimento delle pretese attoree: invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite, è necessario “sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.” (Cass. civile Sez. unite,
11.12.2007, n. 25837; nella stessa direzione si veda anche Cass. Sez. lav., 16.1.2014, n. 796, secondo cui il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36
Cost. “deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”; Cass. Sez. lav., 23.2.2010, n. 4382; Cass. Sez. lav.,
17.9.2008, n. 23741).
2.2. Ciò posto in linea generale, nella fattispecie in esame deve reputarsi che la domanda concernente la corresponsione delle differenze retributive per asserito espletamento di mansioni superiori sia immeritevole di accoglimento per inadempimento dell'onere di
7 allegazione: il ricorrente, invero, non ha descritto, né compiutamente né sommariamente, le mansioni proprie del suo livello contrattuale di inquadramento e quelle effettivamente espletate, sussumibili nel livello superiore al quale aspira, e, ancor prima, non ha neppure indicato la categoria alla quale attualmente appartiene, essendosi limitato ad indicare – probabilmente (atteso che nessuna precisazione è stata effettuata in tal senso) sulla scorta della tabella allegata al D.P.R. n. 384/1990 – il livello (A) e la posizione (III) nel quale è stato originariamente inquadrato al momento della sua iniziale assunzione, né ha menzionato o riportato o trascritto la specifica disciplina normativa o pattizia di riferimento;
l'attore, infine, non ha asserito di avere espletato le mansioni di autista in via esclusiva o, comunque, prevalente rispetto ai compiti propri della sua categoria di inquadramento.
Peraltro, qualora si dovesse assumere che il ricorrente sia inquadrato nella categoria A, la tabella allegata al C.C.N.L. del Comparto Sanità del 07.04.1999 prevede che, nell'ambito dei profili professionali appartenente alla citata categoria, “l'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali”, quale sembrerebbe essere il ricorrente, “può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione”.
Analogo esito reiettivo va adottato anche in relazione alla domanda avente ad oggetto il pagamento dei “benefici”, degli “incentivi economici” e delle “indennità” connesse alle mansioni superiori asseritamente svolte: invero, si tratta di domande estremamente vaghe ed generiche, il ricorrente non avendo specificato alcunché in ordine agli emolumenti concretamente pretesi ed alla fonte, legale o pattizia, del diritto ad ottenere la relativa percezione.
2.3. Anche sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, in ogni caso, il ricorso dovrebbe essere rigettato.
Ed invero, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio, la Suprema Corte ha affermato che grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (così, ex multis, Cass., Sez. lav., 1.8.2013, n. 18418).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
Lo stesso, infatti, ha sostanzialmente rinunciato all'espletamento della prova testimoniale sul punto, ritenendo bastevole all'accoglimento del ricorso la documentazione versata in atti
8 e l'atteggiamento asseritamente ammissivo della resistente (v. verbale dell'udienza dell'11.10.2023).
Quanto ai documenti prodotti, rilevanti a tali fini, si tratta: della determina del coordinatore amministrativo dell' n. 38 di IA del 22.09.1988 (v. all.to n. 1 fasc. ric.), con la CP_3 quale il ricorrente è stato autorizzato “alla guida dell'autoveicolo” aziendale, “solo nei casi di assenza degli autisti titolari”; della deliberazione dell'amministratore straordinario dell' n. 38 di IA n. 404 del 14.05.1992 (v. all.to n. 2 fasc. ric.), con la quale è stata CP_3
“confermata” “formalmente l'autorizzazione alla guida degli automezzi della da CP_3
parte del ricorrente, oltre che da parte di altri due suoi colleghi;
l'ordine di servizio del
13.06.2011 (v. all.to n. 2 fasc. ric.), con il quale il direttore del Distretto Sanitario di IA dell' di ha disposto che il sig. , “con decorrenza immediata”, CP_2 CP_2 Pt_1 svolgesse “attività di autista”.
Ebbene, tali documenti sicuramente dimostrano che il ricorrente sia stato abitualmente adibito ad espletare mansioni di autista di automezzi aziendali, ma non sono idonei a provare che tale adibizione sia stata continuativa ed ininterrotta e, soprattutto, sia stata esclusiva o prevalente rispetto ai compiti propri della sua qualifica di ausiliario, il che, già astrattamente, appare difficilmente configurabile già sotto il profilo logico, perché, per arrivare a tale conclusione, si dovrebbe ipotizzare che il sig. , insieme agli altri dipendenti Pt_1
autorizzati in tal senso, abbia condotto giornalmente, e per tutto o gran parte dell'orario di servizio giornaliero, autovetture aziendali (non ambulanze) per espletare attività non meglio specificate.
Inoltre, a differenza di quanto addotto dalla difesa del ricorrente, nessun significato ammissivo o confessorio può attribuirsi all'atteggiamento processualmente inerte dell' resistente che, come tale, è stata dichiarata contumace. CP_1
Invero, secondo l'univoco insegnamento della Suprema Corte, l'art. 115 c.p.c. impone “al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale
a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n.
42035 del 2021, che richiama Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016)” (Cass. Sez. lav. 03.07.2023,
n. 18666/ord.).
9 3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Attesa la contumacia dell'ente resistente, non va adottata alcuna statuizione in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 684/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e nulla statuisce sulle spese processuali.
Catania, 2 Febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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