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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De UC Presidente Relatore
OR OL UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5737/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/11/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TESTORI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … I ricorrenti chiedono, pertanto, che l'intestato Tribunale Ill.mo Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
A- I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. B- I figli hanno la residenza anagrafica con il padre, ma, attualmente, il figlio minore vive con la mamma, sig.ra a Quartu Sant'Elena (CA), mentre il Per_2 Pt_1 figlio minore vive con il padre, sig. a San OR Bigarello (MN). Per_1 Pt_2 La sig.ra potrà esercitare il proprio diritto-dovere di vedere e tenere con Pt_1 sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà compatibilmente con gli impegni del Per_1 medesimo, previo accordo con il sig. Il sig. potrà esercitare il Pt_2 Pt_2 proprio diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo Per_2 vorrà compatibilmente con gli impregni del medesimo, previo accordo con la sig.ra In sede di applicazione concreta della suddetta regolamentazione, Pt_1 i genitori cercheranno, per quanto possibile, di assecondare le esigenze dei figli e faranno in modo che gli stessi trascorrano ad anni alterni il Natale con l'uno ed il Capodanno con l'altro genitore, così come il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasqua. Ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con i figli minori durante le vacanze estive, da concordare con congruo anticipo.
C- La sig.ra provvederà al mantenimento del figlio , fino a quando Pt_1 Per_2 sarà economicamente autosufficiente, mentre il sig. provvederà al Pt_2 mantenimento del figlio fino a quando il medesimo sarà economicamente Per_1 autosufficiente. Le spese straordinarie, necessarie per i figli minori, opportunamente documentate, saranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuno, mediante rimborso al genitore che avrà integralmente fatto fronte alla spesa, secondo il seguente schema: Per quanto riguarda le spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale e non effettuabili tramite lo stesso, farmaci particolari. Per quanto riguarda le spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Per quanto riguarda le spese extrascolastiche senza il preventivo accordo: uno sport con relativa attrezzatura;
con il preventivo accordo;
corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
D- Dare atto e dichiarare che non vi è luogo ad alcuna forma di sostentamento e/o contribuzione tra i ricorrenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
E- Dare atto che i ricorrenti, in sede di separazione, hanno già definito ogni
2 questione di natura patrimoniale fra gli stessi inerente e/o derivante dal matrimonio e che hanno provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due coniugi vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti o derivanti dal matrimonio.
F- I sigg.ri e chiedono sin d'ora il rilascio e/o il rinnovo del Pt_1 Pt_2 passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
G- Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castelberforte (MN) di procedere all'annotazione della Sentenza. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Castelberforte (MN) il 13/05/2006 ed ivi trascritto al numero 3, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELBERFORTE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
MA De UC
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De UC Presidente Relatore
OR OL UD
Valeria Monti UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5737/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/11/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. TESTORI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … I ricorrenti chiedono, pertanto, che l'intestato Tribunale Ill.mo Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
A- I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. B- I figli hanno la residenza anagrafica con il padre, ma, attualmente, il figlio minore vive con la mamma, sig.ra a Quartu Sant'Elena (CA), mentre il Per_2 Pt_1 figlio minore vive con il padre, sig. a San OR Bigarello (MN). Per_1 Pt_2 La sig.ra potrà esercitare il proprio diritto-dovere di vedere e tenere con Pt_1 sé il figlio ogniqualvolta lo vorrà compatibilmente con gli impegni del Per_1 medesimo, previo accordo con il sig. Il sig. potrà esercitare il Pt_2 Pt_2 proprio diritto-dovere di vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo Per_2 vorrà compatibilmente con gli impregni del medesimo, previo accordo con la sig.ra In sede di applicazione concreta della suddetta regolamentazione, Pt_1 i genitori cercheranno, per quanto possibile, di assecondare le esigenze dei figli e faranno in modo che gli stessi trascorrano ad anni alterni il Natale con l'uno ed il Capodanno con l'altro genitore, così come il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasqua. Ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con i figli minori durante le vacanze estive, da concordare con congruo anticipo.
C- La sig.ra provvederà al mantenimento del figlio , fino a quando Pt_1 Per_2 sarà economicamente autosufficiente, mentre il sig. provvederà al Pt_2 mantenimento del figlio fino a quando il medesimo sarà economicamente Per_1 autosufficiente. Le spese straordinarie, necessarie per i figli minori, opportunamente documentate, saranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuno, mediante rimborso al genitore che avrà integralmente fatto fronte alla spesa, secondo il seguente schema: Per quanto riguarda le spese mediche, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets sanitari;
con il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario nazionale e non effettuabili tramite lo stesso, farmaci particolari. Per quanto riguarda le spese scolastiche, che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, i libri di testo ed il materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di specializzazione, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria. Per quanto riguarda le spese extrascolastiche senza il preventivo accordo: uno sport con relativa attrezzatura;
con il preventivo accordo;
corsi di istruzione, ulteriori attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
D- Dare atto e dichiarare che non vi è luogo ad alcuna forma di sostentamento e/o contribuzione tra i ricorrenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
E- Dare atto che i ricorrenti, in sede di separazione, hanno già definito ogni
2 questione di natura patrimoniale fra gli stessi inerente e/o derivante dal matrimonio e che hanno provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due coniugi vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti o derivanti dal matrimonio.
F- I sigg.ri e chiedono sin d'ora il rilascio e/o il rinnovo del Pt_1 Pt_2 passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
G- Ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castelberforte (MN) di procedere all'annotazione della Sentenza. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Castelberforte (MN) il 13/05/2006 ed ivi trascritto al numero 3, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTELBERFORTE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18/12/2025.
Il Presidente
MA De UC
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