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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 8771/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 8771 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , titolare della Parte_1 C.F._1
impresa individuale Macelleria e Polleria di Giovanni Ferrara, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Loffredo presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli Pc. San Paolo is. 27, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. , titolare Controparte_1 C.F._2
della omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluigi D'Angiola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capri (NA) alla Via Aiano di Sopra n. 4/A, giusta procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.3.2023, Pt_1
titolare della impresa individuale Macelleria e Polleria di
[...]
Giovanni Ferrara, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1998/2023, depositato in data 28.2.2023 e regolarmente notificato in data 2.3.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a , Controparte_1
titolare della omonima impresa individuale, la somma di € 33.850,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo derivante dalla vendita di carne.
In particolare l'opponente, dopo aver dedotto l'applicabilità nel caso di specie del rito ante cd. Riforma Cartabia per essere stato il ricorso per d.i. depositato prima dell'entrata in vigore della riforma, eccepiva l'assenza di prova del credito di parte opposta.
3. Quest'ultima si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (26.10.2023), dopo aver anticipato già con decreto del 5.4.2023 l'applicabilità nel caso in esame del rito vigente prima delle modifiche della cd. riforma Cartabia, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 3 …
rilevato che il credito risulta ampiamente provato in forza di fatture, estratto autentico, ex art. 2710 c.c., d.d.t., ed assegni (questi ultimi depositati soltanto nel presente giudizio di opposizione), mentre
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 1998/2023;
ritenuto che nella materia in esame, la mediazione non costituisce condizione obbligatoria di procedibilità…”.
5. Concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., soltanto parte opposta depositava le relative memorie ma non venivano articolate richieste istruttorie.
5.1. Il giudizio veniva dunque rinviato direttamente per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
5.2. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
6.1. Invero parte opponente, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, si è totalmente disinteressata del giudizio, non depositando memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., note conclusive e note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c..
L'opponente, dunque, non ha dedotto alcunché al fine, in ipotesi, di far mutare convincimento a questo giudicante.
Dunque non può che ribadirsi come il credito sia ampiamente provato in forza di fatture, estratto autentico, ex art. 2710 c.c., d.d.t., ed assegni.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 52.000,00).
9. Parte opponente va anche condannata per lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c. (il comma 4 non opera ratione temporis).
n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Invero l'opponente si è limitata a notificare un atto di opposizione del tutto pretestuoso, al solo fine di procrastinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Prova ne sia l'inconsistenza delle eccezioni sollevate, per quanto sopra visto, ed il comportamento processuale tenuto (mancato deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., di note conclusive e di note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c.).
Esso dimostra senza alcun dubbio come l'opposizione sia manifestamente dilatoria.
Ebbene, la manifesta infondatezza della opposizione, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dal debitore, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'opposizione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n.
16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP
, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.809,00
[...]
per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 5 forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv.
Gianluigi D'Angiola, antistatario;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP
, dell'ulteriore importo di € 3.809,00, ai sensi dell'art. 96
[...]
comma 3 c.p.c..
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 8771/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 27.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 8771 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , titolare della Parte_1 C.F._1
impresa individuale Macelleria e Polleria di Giovanni Ferrara, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Loffredo presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli Pc. San Paolo is. 27, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. , titolare Controparte_1 C.F._2
della omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall'Avv.
Gianluigi D'Angiola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capri (NA) alla Via Aiano di Sopra n. 4/A, giusta procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.3.2023, Pt_1
titolare della impresa individuale Macelleria e Polleria di
[...]
Giovanni Ferrara, ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1998/2023, depositato in data 28.2.2023 e regolarmente notificato in data 2.3.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a , Controparte_1
titolare della omonima impresa individuale, la somma di € 33.850,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo derivante dalla vendita di carne.
In particolare l'opponente, dopo aver dedotto l'applicabilità nel caso di specie del rito ante cd. Riforma Cartabia per essere stato il ricorso per d.i. depositato prima dell'entrata in vigore della riforma, eccepiva l'assenza di prova del credito di parte opposta.
3. Quest'ultima si costituiva eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
4. In prima udienza (26.10.2023), dopo aver anticipato già con decreto del 5.4.2023 l'applicabilità nel caso in esame del rito vigente prima delle modifiche della cd. riforma Cartabia, veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 3 …
rilevato che il credito risulta ampiamente provato in forza di fatture, estratto autentico, ex art. 2710 c.c., d.d.t., ed assegni (questi ultimi depositati soltanto nel presente giudizio di opposizione), mentre
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 1998/2023;
ritenuto che nella materia in esame, la mediazione non costituisce condizione obbligatoria di procedibilità…”.
5. Concessi i richiesti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., soltanto parte opposta depositava le relative memorie ma non venivano articolate richieste istruttorie.
5.1. Il giudizio veniva dunque rinviato direttamente per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
5.2. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto già esposto in prima udienza ed il cui contenuto è stato supra riportato.
6.1. Invero parte opponente, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, si è totalmente disinteressata del giudizio, non depositando memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., note conclusive e note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c..
L'opponente, dunque, non ha dedotto alcunché al fine, in ipotesi, di far mutare convincimento a questo giudicante.
Dunque non può che ribadirsi come il credito sia ampiamente provato in forza di fatture, estratto autentico, ex art. 2710 c.c., d.d.t., ed assegni.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, con conferma del d.i.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 52.000,00).
9. Parte opponente va anche condannata per lite temeraria, ex art. 96 comma 3 c.p.c. (il comma 4 non opera ratione temporis).
n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Invero l'opponente si è limitata a notificare un atto di opposizione del tutto pretestuoso, al solo fine di procrastinare l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
Prova ne sia l'inconsistenza delle eccezioni sollevate, per quanto sopra visto, ed il comportamento processuale tenuto (mancato deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., di note conclusive e di note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c.).
Esso dimostra senza alcun dubbio come l'opposizione sia manifestamente dilatoria.
Ebbene, la manifesta infondatezza della opposizione, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dal debitore, costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'opposizione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n.
16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. (con riferimento al solo giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP
, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.809,00
[...]
per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 5 forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv.
Gianluigi D'Angiola, antistatario;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP
, dell'ulteriore importo di € 3.809,00, ai sensi dell'art. 96
[...]
comma 3 c.p.c..
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 8771/2023 r.g.a.c. Pag. 6