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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 13005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13005 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 33636/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33636/2023, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Daniele Fermo;
-ricorrente-
e
, Controparte_1 nata il 1° gennaio 1950 a San-Miguel Bolivar (Ecuador), con il patrocinio dell'avv. Francesco Guerrera
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio in Roma in data 18 dicembre 1996. Dalla predetta unione non sono nati figli.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio celebrato con , Controparte_1
rappresentando che in data 4 settembre 2018, i coniugi congiuntamente, si sono separati dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Tivoli e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
, costituitasi in giudizio non si è opposta alla Controparte_1
pronuncia sullo status, senza formulare richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute ad una intesa in ordine alle questioni afferenti al divorzio ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte, come da accordo sottoscritto dalle parti e versato in atti:
“che l'ill.mo Tribunale voglia pronunciare, ai sensi dell'art.
3, n. 2, lett. B), l. 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento
del matrimonio contratto tra il IG. e la Parte_1
IG.ra , ordinando all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente a procedere alle annotazioni
di rito.”
2 Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 18 dicembre 1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 18
dicembre 1996 tra , nato il [...] a [...]) Parte_1
e , nata il 1° gennaio 1950 a San-Miguel Bolivar Controparte_1
(Ecuador); matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 02668, Parte 1, Serie 01, Anno 1996;
spese della lite compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice relatore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Stefano Calabria Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33636/2023, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...], con il patrocinio dell'avv. Daniele Fermo;
-ricorrente-
e
, Controparte_1 nata il 1° gennaio 1950 a San-Miguel Bolivar (Ecuador), con il patrocinio dell'avv. Francesco Guerrera
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio in Roma in data 18 dicembre 1996. Dalla predetta unione non sono nati figli.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio celebrato con , Controparte_1
rappresentando che in data 4 settembre 2018, i coniugi congiuntamente, si sono separati dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Tivoli e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
, costituitasi in giudizio non si è opposta alla Controparte_1
pronuncia sullo status, senza formulare richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti, nelle more del giudizio, sono addivenute ad una intesa in ordine alle questioni afferenti al divorzio ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte, come da accordo sottoscritto dalle parti e versato in atti:
“che l'ill.mo Tribunale voglia pronunciare, ai sensi dell'art.
3, n. 2, lett. B), l. 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento
del matrimonio contratto tra il IG. e la Parte_1
IG.ra , ordinando all'Ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente a procedere alle annotazioni
di rito.”
2 Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in data 18 dicembre 1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 18
dicembre 1996 tra , nato il [...] a [...]) Parte_1
e , nata il 1° gennaio 1950 a San-Miguel Bolivar Controparte_1
(Ecuador); matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 02668, Parte 1, Serie 01, Anno 1996;
spese della lite compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice relatore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
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