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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 601/2024 RGA avverso la sentenza n. 309/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 301/2023, pubblicata in data 10.09.2024; avente ad oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento congiunto;
CP_1 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.4.2025; promossa da:
(C.F. ), in liquidazione in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e da (C.F. , Controparte_2 Controparte_2 C.F._1 rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall'avv. prof. Antonio Vallebona presso il cui studio in Roma Viale delle Milizie 114 sono elettivamente domiciliati;
- Appellanti;
contro
(P.I. ) in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Bologna, via Galliera, presso l'ufficio legale della sede di Bologna, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Valeria Giroldi, avv. Oreste Manzi, avv. Renato Vestini, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Roma del 22 marzo 2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, decide come di seguito.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In sede di giudizio di I grado (trasgressore) e Controparte_2 Parte_1
Con (obbligata in solido) convenivano in giudizio l' di Parma-Reggio Emilia e l' di
[...] CP_3
Con Reggio Emilia, chiedendo l'annullamento del verbale unico prot. n. n. 27537 e prot. n. CP_3
6800.10/10/2022.0314443 del 10 ottobre 2022, contenente contestuale diffida di pagamento CP_3
prot. n. 6800.10/10/2022.0314444 - di cui si chiedeva parimenti l'annullamento – delle CP_3
somme:
- quanto ad : di € 85.3437,66 per oneri previdenziali ed € 19.185,74 a titolo di somme CP_3
aggiuntive (sanzioni);
Con
- quanto ad : di € 2.166,67 a titolo di sanzioni.
Tali somme venivano richieste ad esito degli accertamenti avviati con verbale del 30.11.2021 e conclusi il 10.10.2022, cui seguiva la contestazione della sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione con riguardo ai contratti di lavoro del personale docente dell'“Istituto Nobile
Aviation College” di Reggio Emilia, gestito di personale assunto formalmente Parte_1 come “co.co.co.”. Ne seguiva l'addebito della contribuzione omessa e dovuta con riguardo al periodo settembre 2017/giugno 2021, calcolata in base al CCNL Scuole Laiche Private, in luogo del
CCNL Filins applicato dall'azienda. Nel medesimo contesto veniva contestata anche l'omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro del coordinatore delle attività didattiche ed educative dell'Istituto accertato.
In particolare, in sede di opposizione veniva contestata:
1. l'erroneità della riqualificazione dei docenti in termini di lavoratori subordinati;
la parte opponente insisteva sulla corretta riconduzione della loro qualifica quali “co.co.co.”, come indicato nei rispettivi contratti individuali;
2. l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per i mesi di settembre e ottobre 2017, in ragione della data di notifica del febbraio 2023;
3. l'erronea applicazione - ai fini dei calcoli contributivi e delle somme aggiuntive - del CCNL
Scuole private laiche anziché del CCNL FILINS / UGL richiamato in sede di contratti individuali;
comunque si rilevava il mancato riferimento alle somme comunque già versate alla gestione separata , con conseguente necessità di ricalcolo dei contributi e delle somme aggiuntive. CP_3
Con Dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di e , CP_3 entrambi costituiti ritualmente in giudizio, il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione
2 da quest'ultima di carenza di legittimazione passiva, disponeva la separazione di tale rapporto processuale in quanto maturo per la decisione.
Contestualmente veniva disposta la prosecuzione della causa tra parte opponente e l' . CP_3
Segnatamente, svolta attività istruttoria orale, il processo giungeva da ultimo all'udienza di discussione del 10.9.2024 ad esito della quale veniva emessa la sentenza qui gravata con cui il giudice, ritenuta la fondatezza della richiesta contributiva dell' in ragione del corretto CP_3 inquadramento dei rapporti di lavoro nell'ambito della subordinazione stante l'esito convergente dell'attività istruttoria svolta nel corso del processo, accoglieva il ricorso limitatamente all'accertata maturazione del termine prescrizionale quinquennale relativo alle mensilità di settembre ed ottobre
2017, disponendo la compensazione delle spese nella misura di 1/5, ponendo la parte residua a carico di parte opponente.
2. E' stato interposto tempestivo appello avverso la sentenza di I grado con cui
[...]
(trasgressore) e la società hanno dedotto 2 motivi di Controparte_2 Parte_1
gravame:
1. “Assenza di subordinazione”; con tale motivo è stata censurata la sentenza in quanto ritenuta erronea laddove si afferma la sussistenza della subordinazione dei rapporti di lavoro del personale docente interessato dall'accertamento; nello sviluppo dell'argomentazione si deduce che l' non avrebbe assolto il proprio onere CP_3
probatorio, in ragione:
- della insufficienza, a tali fini, del verbale opposto, in quanto privo di valenza fide facente, contenente mere valutazioni e comunque dichiarazioni di terzi, non fatti direttamente percepiti dall'Ispettore;
- dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio in quanto soggetti incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c.;
- l'erronea valorizzazione di una parte delle prove testimoniali, in particolare di quelle
(cfr. dichiarazioni rese dai testi , che avrebbero escluso la Tes_1 Tes_2 Tes_3
subordinazione;
2. “Erroneità per eccesso di contributi e delle somme aggiuntive indicate nel verbale unico”, in quanto – laddove si ritenesse corretta la valutazione del giudice di prime cure quanto alla riconducibilità dei rapporti di lavoro dei docenti dell'alveo della subordinazione - occorrerebbe comunque procedere al ricalcolo dei contributi dovuti e conseguentemente delle somme aggiuntive, avendo riguardo al CCNL Filins/UGL in quanto già indicato nei contratti individuali;
comunque si censura la sentenza per non avere tenuto in debita considerazione i contributi già versati nella gestione separata, pari ad euro 42.104,54.
3 La parte appellata si è costituita ritualmente, contestando le deduzioni e le richieste di controparte, affermando la correttezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di I grado nel ritenere, attraverso la prudente valorizzazione del compendio probatorio, la natura subordinata del rapporto di lavoro degli 11 docenti interessati dall'accertamento. Quanto al secondo motivo di doglianza, parte appellata ha ritenuto corretta l'adozione, ai fini del calcolo dei contributi, del
CCNL Scuole Private Laiche in quanto applicato dalla scuola stessa con riguardo al personale dipendente, circostanza questa ritenuta come non contestata, ex art. 115 c.p.c.
Con riguardo, poi, al mancato ricalcolo dei contributi in ragione di quelli già versati, l'istituto appellato ha ribadito come la compensazione con la somma dovuta trovi il proprio ostacolo nella mancata presentazione di domanda amministrativa di “annullamento dei flussi delle
dichiarazioni”, tesi avallata dal giudice di prime cure.
2. L'appello deve ritenersi fondato limitatamente a tale ultimo profilo,
dovendosi respingere per il resto.
2.1. Il I motivo di censura deve ritenersi infondato.
Con riguardo agli aspetti afferenti alla valutazione del compendio probatorio, si ritiene in primo luogo che correttamente il Giudice di I grado abbia disatteso l'eccezione di incapacità a testimoniare dedotta da parte attrice ai sensi dell'art. 246 c.p.c. con riguardo ai lavoratori, in quanto non reiterata ad esito dell'escussione dei testi medesimi (cfr. verbali del giudizio di I grado del 29.9.2023 e del 27.10.2023); si è in tal modo dato piena attuazione ai principi in materia come nettamente delineati dalla Cassazione, Sez. U - con Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 - la quale, dopo avere ricordato che “Queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21670) hanno difatti già chiarito ― sia pur sinteticamente, trattandosi di affermazione ripetitiva su questione della quale non erano investite né come contrasto, né come questione di massima di particolare importanza ― che la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157, comma 2, c.p.c….”, è giunta all'approdo secondo cui: “[…] L'eccezione di incapacità a testimoniare va formulata prima dell'ammissione della prova testimoniale, per l'ovvia ragione che, in mancanza di essa, il giudice, che non può rilevare d'ufficio l'incapacità, non ha il potere di applicare la regola di esclusione prevista dall'articolo 246 c.p.c., sicché è tenuto ad ammettere il mezzo, in concorso, ovviamente, coi normali requisiti dell'ammissibilità e rilevanza, sottoposti al suo controllo. Né, d'altro canto potrebbe pensarsi ad un'eccezione di nullità ― tale essendo il vizio riscontrabile, come si vedrà
4 subito dopo ― sollevata soltanto ex post, a seguito dell'assunzione, ma non preceduta dalla preventiva eccezione di incapacità, e ciò perché una simile condotta si scontra con il precetto dell'ultimo comma dell'articolo 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente, omettendo, in questo caso, di formulare a suo tempo l'eccezione (Cass. 16 gennaio 1996, n. 303) […] come già questa Corte ha affermato, l'incapacità del testimone «è disciplinata da una norma specifica in materia di prova testimoniale (art. 246 c.p.c.) che, come tale, è una norma sul procedimento civile
e, dunque, disciplinatrice della "forma" del relativo atto processuale ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
L'affidamento all'eccezione di parte della prospettazione dell'incapacità e, dunque, della deduzione della violazione della norma del procedimento, si risolve nella qualificazione di essa come eccezione di nullità ai sensi del citato art. 157, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 maggio 2020, n.
8528). 17.3. ― Una volta stabilito che, in caso di ammissione ed assunzione della prova testimoniale in violazione dell'articolo 246 c.p.c., si versa in ipotesi di nullità, ed in particolare di nullità a carattere relativo, la nullità va fatta valere nel rispetto della previsione dell'articolo 157, secondo comma, c.p.c., e cioè «nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso». Questa Corte ha così più volte ripetuto che l'incapacità a testimoniare conseguente alla simultanea titolarità, in capo al teste, della qualità di parte, anche virtuale, può essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, altrimenti la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza (Cass. 18 gennaio 2002, n. 543; Cass. 1° dicembre 2021, n. 37814; Cass. 12 gennaio 2006, n. 403; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n.
21670; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21395; Cass. 23 novembre 2016, n. 23896): o, più precisamente, subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva (Cass. 19 agosto 2014, n. 18036; Cass. 3 aprile 2007, n.
8358; Cass. 24 giugno 2003, n. 10006; Cass. 1 luglio 2002, n. 9553; Cass. 15 novembre 1999, n.
12634; Cass. 21 aprile 1999, n. 3962). Ed è qui che l'eccezione di nullità, con la sua collocazione
a ridosso dell'assunzione del mezzo, e, in alternativa, con il verificarsi della sanatoria, risponde ad un'esigenza ― questa sì ― di ordine pubblico processuale: l'esigenza di celerità del processo,
i cui atti non devono essere passibili di caducazione per un tempo indefinito…”.
Tanto premesso, deve ritenersi l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, peraltro da valutarsi in termini di piena attendibilità attesa la carenza di elementi che possano in qualche modo condurre a contestare la credibilità dei soggetti da cui promanano, dovendosi altresì considerare la coerenza, linearità e convergenza delle dichiarazioni stesse;
si ritiene, pertanto, che la sentenza gravata sia meritevole di conferma in quanto fondata non su una
5 acritica valorizzazione del solo verbale di accertamento bensì sulla valutazione attenta e prudente dell'intero compendio probatorio, da cui emergono – appunto – gli elementi probatori acquisiti tramite l'escussione, in qualità di testi, di parte dei lavoratori interessati e del coordinatore dell'attività didattica, a conferma di quanto già emerso in sede di indagini ispettive. Quindi – a confutazione della censura mossa sul punto da parte appellante – si perviene a ritenere che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del principio di rilievo in questa sede in ragione del quale – cfr. Cass., ord. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 2024 richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “
4.2. Secondo consolidato orientamento …, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n.
14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro
o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti
(v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass.
n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”.
In altri termini, deve ritenersi che con la sentenza gravata il Giudice di I grado, dando piena attuazione ai principi di natura processuale sopra richiamati, sia giunto a ritenere soddisfatto l'onere della prova gravante in capo all'ente impositore, tenuto a fornire la rigorosa prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
In particolare, le prove orali già richiamate, valutate unitamente a quanto compendiato in sede di verbale di accertamento opposto, hanno consentito di suffragate l'esistenza del paradigma della subordinazione con riguardo a tutti ed undici i rapporti di lavoro interessati dall'accertamento, in ragione della sovrapponibilità delle prestazioni offerte dai lavoratori in
6 questione e le modalità esecutive rispetto a quelle dei docenti dipendenti di scuole pubbliche.
Segnatamente, il compendio probatorio in esame ha consentito di far emergere l'assenza di reale autonomia ed autodeterminazione delle prestazioni lavorative dei docenti della scuola oggetto di accertamento;
ed infatti, i testi escussi hanno tutti confermato che era la segreteria ( Parte_2
) a predisporre l'orario delle materie di insegnamento nonché l'orario di ricevimento a cui i
[...]
docenti dovevano attenersi;
ed ancora, più significativamente, tutti gli insegnanti erano tenuti ad attenersi al programma presentato all'inizio dell'anno, plasmato su quello ministeriale salvo la possibilità di apportate qualche limitata modifica afferente strettamente all'indirizzo specifico di insegnamento, elemento fattuale quest'ultimo comunque non di rilievo e comunque non tale da potersi ritenere sintomatico di effettiva autonomia decisionale da parte dei docenti, come peraltro congruamente sottolineato dal giudice di prime cure laddove ritiene che: “Irrilevanti appaiono, invece, le testimonianze in data 29/09/2023 dei testi e i quali si limitano a riferire Tes_2 Tes_3
di aver goduto di libertà nell'individuazione del programma d'insegnamento (peraltro attenendosi al programma ministeriale) e che l'orario delle lezioni fu stilato tenendo conto delle proprie esigenze”.
È peraltro emerso come i docenti fossero inseriti nell'organizzazione aziendale giacché tenuti tutti a partecipare ai collegi ed ai consigli di classe, secondo un calendario predisposto – con riguardo al quale non avevano facoltà decisionale in quanto diffuso direttamente dalla segreteria, che peraltro gestiva anche i colloqui con gli insegnanti stessi.
Inoltre, è risultato provato come alcuni docenti avessero riferito di aver ricevuto un prospetto con l'indicazione delle regole e delle raccomandazioni da seguire a firma del dirigente, significative quindi dell'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro che connota la subordinazione.
D'altro canto è stata rilevata la mancanza di un qualsivoglia progetto specifico determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore, elemento che seppur negativo corrobora la tesi secondo cui nel caso di specie i rapporti fossero solo formalmente qualificati come
“co.co.co.”.
Tirando le fila di quanto esposto, confermate in tale sede le valutazioni svolte in sede di sentenza impugnata, può pacificamente ritenersi che l'accertamento giudiziale abbia dato conferma delle valutazioni svolte in sede ispettiva circa la riconducibilità dei rapporti di lavori degli undici docenti della scuola accertata nell'alveo della subordinazione, attesa la carenza di autonomia che tipizza la forma contrattuale della collaborazione. Si perviene così ad avallare pienamente la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure laddove afferma che: “È stata quindi provata l'eterodirezione dei lavoratori, tenuti ad adeguarsi all'organizzazione scolastica per il raccordo dell'attività lavorativa alle esigenze dell'Istituto”, eterodirezione sussistente – ex
7 art. 2094 c.c. - in quanto è risultato accertato come l'organizzazione della scuola e la sua finalità avessero imposto l'osservanza di metodologie ed anche un'organizzazione che prescindeva totalmente dall'autonomia del personale docente, “sintomo” inequivocabile della vera e propria subordinazione dei rapporti di lavoro dipendente, gerarchicamente diretti dal datore di lavoro, diversamente dal collaboratore. D'altra parte si osserva che la principale figura professionale all'interno di una scuola è il personale docente che ne deve garantire il funzionamento, teso al raggiungimento degli obiettivi;
di talché appare del tutto improbabile che la “funzionalità” di un tale contesto aziendale – che deve necessariamente seguire tempistiche rigide nell'esecuzione degli adempimenti dei periodi scolastici quanto ad orari di lezione e quanto al raggiungimento degli obiettivi scolastici riferiti all'osservanza dei programmi plasmati su quelli ministeriali - fosse affidata a personale inquadrato in termini di para-subordinazione e pertanto connotato da autonomia, dovendosi con ciò ulteriormente corroborare la conclusione circa la certa riconducibilità dei rapporti di lavoro oggetto di accertamento nel paradigma della subordinazione
[quanto alle modalità di indagine giudiziale circa i caratteri della subordinazione, a cui ha dato seguito il giudice di primo grado, cfr. ex multis Cass. Sez. L -, Sentenza n. 4884 del 01/03/2018, da cui emerge – per quanto di interesse:
“
6. Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500).
7. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del
2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999).
8. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. Non è infatti logicamente plausibile, nelle fattispecie che presentino ambiguità, che la riconduzione del
8 rapporto di lavoro all'uno o all'altro tipo contrattuale possa essere fondata su elementi indiziari valutati singolarmente, essendo ciascuno di essi, di per sé considerato, inidoneo a costituire il criterio generale e astratto preordinato al suddetto risultato, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U.,
n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass.,
S.U., n. 379 del 1999).
9. Si è anche precisato, con orientamento costante, che al fine della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen juris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti;
ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto bensì all'accertamento d'una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista;
e pertanto in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi occorra dare prevalenza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto, (cfr. Corte Cost. n. 76 del 2015; Cass., n. 7024 del 2015; Cass., n. 22289 del 2014; Cass., n. 13858 del 2009; Cass., n. 3200 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999)].
2.2. Con riguardo al II motivo di appello, si ritiene infondata la prima parte della censura in esame, laddove l'appellante si duole della modalità di calcolo dei contributi in quanto effettuato in base al CCNL Scuole private laiche anziché sulla base del CCNL Filins/UGL già indicato in sede di conclusione dei singoli contratti individuali delle 11 posizioni lavorative interessate dall'accertamento.
A tale conclusione si perviene sulla base della considerazione – peraltro già svolta dal giudice di prime cure, da confermarsi in tale sede – secondo cui al CCNL Scuole private laiche occorre aver riguardo ai fini della determinazione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro a seguito della riconduzione delle posizioni lavorative accertate nell'alveo della subordinazione, in quanto si tratta della contrattazione collettiva applicata dalla stessa parte datoriale al personale dipendente della scuola, dato peraltro non contestato dalla stessa parte appellante.
Cionondimeno si ritiene accoglibile la parte ultima del II motivo di appello in esame, laddove si censura la sentenza per non avere rideterminato i contributi in ragione delle somme già corrisposte ad nella gestione separata. CP_3
9 Sul punto erra il giudice di I grado laddove rigetta la richiesta di rideterminazione delle somme, ritenendo che tale aspetto non afferisca al piano cognitivo bensì solo a quello esecutivo (sul punto il giudice di prime cure afferma che: “Nel verbale opposto sono espressamente precisate le modalità per la richiesta di rimborso della contribuzione eventualmente già versata nella
Gestione Separata ovvero, in alternativa, per la compensazione del credito contributivo. Nell'uno
e nell'altro caso, il presupposto – correttamente riportato – è costituito dal previo annullamento dei flussi, che non risulta agli atti di causa. Il rilievo, peraltro, attiene al piano esecutivo, più che a
quello di cognizione”).
Ed invero, si ritiene applicabile nel caso di specie la generale disposizione di cui all'art. 1268 c.c.; di talché deve procedersi, vista la specifica domanda giudiziale già svolta in I grado, alla compensazione giudiziale tra le somme dovute ad stante l'accertamento effettuato – escluse CP_3 le mensilità di settembre ed ottobre 2017, su cui risulta essersi formato giudicato interno in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione accertata in I grado e non oggetto di gravame – con il
contro
-credito vantato da parte appellante a titolo di contribuzione già versata nella gestione separata per complessivi € 42.104,54, somma peraltro confermata da con CP_3 documentazione prodotta in data 14.4.2025.
3. Infine, si ritiene che le spese di entrambi i gradi possano essere compensate avuto riguardo alla particolarità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza, accerta e dichiara il diritto di parte appellante a compensare, con quanto dovuto ad , la contribuzione già versata CP_3 nella gestione separata per i lavoratori interessati dall'accertamento, nella misura risultante dalla documentazione versata in atti da in data 14.4.2025; CP_3
2. Dispone la compensazione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 17/04/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 601/2024 RGA avverso la sentenza n. 309/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 301/2023, pubblicata in data 10.09.2024; avente ad oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento congiunto;
CP_1 posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.4.2025; promossa da:
(C.F. ), in liquidazione in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 [...]
, e da (C.F. , Controparte_2 Controparte_2 C.F._1 rappresentati e difesi per delega in calce al presente atto dall'avv. prof. Antonio Vallebona presso il cui studio in Roma Viale delle Milizie 114 sono elettivamente domiciliati;
- Appellanti;
contro
(P.I. ) in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Bologna, via Galliera, presso l'ufficio legale della sede di Bologna, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Valeria Giroldi, avv. Oreste Manzi, avv. Renato Vestini, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio in Roma del 22 marzo 2024, Repertorio n.37875 Raccolta Persona_1
n.7313
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, decide come di seguito.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In sede di giudizio di I grado (trasgressore) e Controparte_2 Parte_1
Con (obbligata in solido) convenivano in giudizio l' di Parma-Reggio Emilia e l' di
[...] CP_3
Con Reggio Emilia, chiedendo l'annullamento del verbale unico prot. n. n. 27537 e prot. n. CP_3
6800.10/10/2022.0314443 del 10 ottobre 2022, contenente contestuale diffida di pagamento CP_3
prot. n. 6800.10/10/2022.0314444 - di cui si chiedeva parimenti l'annullamento – delle CP_3
somme:
- quanto ad : di € 85.3437,66 per oneri previdenziali ed € 19.185,74 a titolo di somme CP_3
aggiuntive (sanzioni);
Con
- quanto ad : di € 2.166,67 a titolo di sanzioni.
Tali somme venivano richieste ad esito degli accertamenti avviati con verbale del 30.11.2021 e conclusi il 10.10.2022, cui seguiva la contestazione della sussistenza dei requisiti tipici della subordinazione con riguardo ai contratti di lavoro del personale docente dell'“Istituto Nobile
Aviation College” di Reggio Emilia, gestito di personale assunto formalmente Parte_1 come “co.co.co.”. Ne seguiva l'addebito della contribuzione omessa e dovuta con riguardo al periodo settembre 2017/giugno 2021, calcolata in base al CCNL Scuole Laiche Private, in luogo del
CCNL Filins applicato dall'azienda. Nel medesimo contesto veniva contestata anche l'omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro del coordinatore delle attività didattiche ed educative dell'Istituto accertato.
In particolare, in sede di opposizione veniva contestata:
1. l'erroneità della riqualificazione dei docenti in termini di lavoratori subordinati;
la parte opponente insisteva sulla corretta riconduzione della loro qualifica quali “co.co.co.”, come indicato nei rispettivi contratti individuali;
2. l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per i mesi di settembre e ottobre 2017, in ragione della data di notifica del febbraio 2023;
3. l'erronea applicazione - ai fini dei calcoli contributivi e delle somme aggiuntive - del CCNL
Scuole private laiche anziché del CCNL FILINS / UGL richiamato in sede di contratti individuali;
comunque si rilevava il mancato riferimento alle somme comunque già versate alla gestione separata , con conseguente necessità di ricalcolo dei contributi e delle somme aggiuntive. CP_3
Con Dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di e , CP_3 entrambi costituiti ritualmente in giudizio, il Giudice di prime cure, in accoglimento dell'eccezione
2 da quest'ultima di carenza di legittimazione passiva, disponeva la separazione di tale rapporto processuale in quanto maturo per la decisione.
Contestualmente veniva disposta la prosecuzione della causa tra parte opponente e l' . CP_3
Segnatamente, svolta attività istruttoria orale, il processo giungeva da ultimo all'udienza di discussione del 10.9.2024 ad esito della quale veniva emessa la sentenza qui gravata con cui il giudice, ritenuta la fondatezza della richiesta contributiva dell' in ragione del corretto CP_3 inquadramento dei rapporti di lavoro nell'ambito della subordinazione stante l'esito convergente dell'attività istruttoria svolta nel corso del processo, accoglieva il ricorso limitatamente all'accertata maturazione del termine prescrizionale quinquennale relativo alle mensilità di settembre ed ottobre
2017, disponendo la compensazione delle spese nella misura di 1/5, ponendo la parte residua a carico di parte opponente.
2. E' stato interposto tempestivo appello avverso la sentenza di I grado con cui
[...]
(trasgressore) e la società hanno dedotto 2 motivi di Controparte_2 Parte_1
gravame:
1. “Assenza di subordinazione”; con tale motivo è stata censurata la sentenza in quanto ritenuta erronea laddove si afferma la sussistenza della subordinazione dei rapporti di lavoro del personale docente interessato dall'accertamento; nello sviluppo dell'argomentazione si deduce che l' non avrebbe assolto il proprio onere CP_3
probatorio, in ragione:
- della insufficienza, a tali fini, del verbale opposto, in quanto privo di valenza fide facente, contenente mere valutazioni e comunque dichiarazioni di terzi, non fatti direttamente percepiti dall'Ispettore;
- dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi nel corso del giudizio in quanto soggetti incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c.;
- l'erronea valorizzazione di una parte delle prove testimoniali, in particolare di quelle
(cfr. dichiarazioni rese dai testi , che avrebbero escluso la Tes_1 Tes_2 Tes_3
subordinazione;
2. “Erroneità per eccesso di contributi e delle somme aggiuntive indicate nel verbale unico”, in quanto – laddove si ritenesse corretta la valutazione del giudice di prime cure quanto alla riconducibilità dei rapporti di lavoro dei docenti dell'alveo della subordinazione - occorrerebbe comunque procedere al ricalcolo dei contributi dovuti e conseguentemente delle somme aggiuntive, avendo riguardo al CCNL Filins/UGL in quanto già indicato nei contratti individuali;
comunque si censura la sentenza per non avere tenuto in debita considerazione i contributi già versati nella gestione separata, pari ad euro 42.104,54.
3 La parte appellata si è costituita ritualmente, contestando le deduzioni e le richieste di controparte, affermando la correttezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di I grado nel ritenere, attraverso la prudente valorizzazione del compendio probatorio, la natura subordinata del rapporto di lavoro degli 11 docenti interessati dall'accertamento. Quanto al secondo motivo di doglianza, parte appellata ha ritenuto corretta l'adozione, ai fini del calcolo dei contributi, del
CCNL Scuole Private Laiche in quanto applicato dalla scuola stessa con riguardo al personale dipendente, circostanza questa ritenuta come non contestata, ex art. 115 c.p.c.
Con riguardo, poi, al mancato ricalcolo dei contributi in ragione di quelli già versati, l'istituto appellato ha ribadito come la compensazione con la somma dovuta trovi il proprio ostacolo nella mancata presentazione di domanda amministrativa di “annullamento dei flussi delle
dichiarazioni”, tesi avallata dal giudice di prime cure.
2. L'appello deve ritenersi fondato limitatamente a tale ultimo profilo,
dovendosi respingere per il resto.
2.1. Il I motivo di censura deve ritenersi infondato.
Con riguardo agli aspetti afferenti alla valutazione del compendio probatorio, si ritiene in primo luogo che correttamente il Giudice di I grado abbia disatteso l'eccezione di incapacità a testimoniare dedotta da parte attrice ai sensi dell'art. 246 c.p.c. con riguardo ai lavoratori, in quanto non reiterata ad esito dell'escussione dei testi medesimi (cfr. verbali del giudizio di I grado del 29.9.2023 e del 27.10.2023); si è in tal modo dato piena attuazione ai principi in materia come nettamente delineati dalla Cassazione, Sez. U - con Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 - la quale, dopo avere ricordato che “Queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21670) hanno difatti già chiarito ― sia pur sinteticamente, trattandosi di affermazione ripetitiva su questione della quale non erano investite né come contrasto, né come questione di massima di particolare importanza ― che la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157, comma 2, c.p.c….”, è giunta all'approdo secondo cui: “[…] L'eccezione di incapacità a testimoniare va formulata prima dell'ammissione della prova testimoniale, per l'ovvia ragione che, in mancanza di essa, il giudice, che non può rilevare d'ufficio l'incapacità, non ha il potere di applicare la regola di esclusione prevista dall'articolo 246 c.p.c., sicché è tenuto ad ammettere il mezzo, in concorso, ovviamente, coi normali requisiti dell'ammissibilità e rilevanza, sottoposti al suo controllo. Né, d'altro canto potrebbe pensarsi ad un'eccezione di nullità ― tale essendo il vizio riscontrabile, come si vedrà
4 subito dopo ― sollevata soltanto ex post, a seguito dell'assunzione, ma non preceduta dalla preventiva eccezione di incapacità, e ciò perché una simile condotta si scontra con il precetto dell'ultimo comma dell'articolo 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente, omettendo, in questo caso, di formulare a suo tempo l'eccezione (Cass. 16 gennaio 1996, n. 303) […] come già questa Corte ha affermato, l'incapacità del testimone «è disciplinata da una norma specifica in materia di prova testimoniale (art. 246 c.p.c.) che, come tale, è una norma sul procedimento civile
e, dunque, disciplinatrice della "forma" del relativo atto processuale ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
L'affidamento all'eccezione di parte della prospettazione dell'incapacità e, dunque, della deduzione della violazione della norma del procedimento, si risolve nella qualificazione di essa come eccezione di nullità ai sensi del citato art. 157, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 maggio 2020, n.
8528). 17.3. ― Una volta stabilito che, in caso di ammissione ed assunzione della prova testimoniale in violazione dell'articolo 246 c.p.c., si versa in ipotesi di nullità, ed in particolare di nullità a carattere relativo, la nullità va fatta valere nel rispetto della previsione dell'articolo 157, secondo comma, c.p.c., e cioè «nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso». Questa Corte ha così più volte ripetuto che l'incapacità a testimoniare conseguente alla simultanea titolarità, in capo al teste, della qualità di parte, anche virtuale, può essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, altrimenti la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza (Cass. 18 gennaio 2002, n. 543; Cass. 1° dicembre 2021, n. 37814; Cass. 12 gennaio 2006, n. 403; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n.
21670; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21395; Cass. 23 novembre 2016, n. 23896): o, più precisamente, subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva (Cass. 19 agosto 2014, n. 18036; Cass. 3 aprile 2007, n.
8358; Cass. 24 giugno 2003, n. 10006; Cass. 1 luglio 2002, n. 9553; Cass. 15 novembre 1999, n.
12634; Cass. 21 aprile 1999, n. 3962). Ed è qui che l'eccezione di nullità, con la sua collocazione
a ridosso dell'assunzione del mezzo, e, in alternativa, con il verificarsi della sanatoria, risponde ad un'esigenza ― questa sì ― di ordine pubblico processuale: l'esigenza di celerità del processo,
i cui atti non devono essere passibili di caducazione per un tempo indefinito…”.
Tanto premesso, deve ritenersi l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, peraltro da valutarsi in termini di piena attendibilità attesa la carenza di elementi che possano in qualche modo condurre a contestare la credibilità dei soggetti da cui promanano, dovendosi altresì considerare la coerenza, linearità e convergenza delle dichiarazioni stesse;
si ritiene, pertanto, che la sentenza gravata sia meritevole di conferma in quanto fondata non su una
5 acritica valorizzazione del solo verbale di accertamento bensì sulla valutazione attenta e prudente dell'intero compendio probatorio, da cui emergono – appunto – gli elementi probatori acquisiti tramite l'escussione, in qualità di testi, di parte dei lavoratori interessati e del coordinatore dell'attività didattica, a conferma di quanto già emerso in sede di indagini ispettive. Quindi – a confutazione della censura mossa sul punto da parte appellante – si perviene a ritenere che il giudice di prime cure abbia fatto buon governo del principio di rilievo in questa sede in ragione del quale – cfr. Cass., ord. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 2024 richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “
4.2. Secondo consolidato orientamento …, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n.
14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro
o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti
(v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova (Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo – detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n. 916 del 1996; conf. Cass.
n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022)”.
In altri termini, deve ritenersi che con la sentenza gravata il Giudice di I grado, dando piena attuazione ai principi di natura processuale sopra richiamati, sia giunto a ritenere soddisfatto l'onere della prova gravante in capo all'ente impositore, tenuto a fornire la rigorosa prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
In particolare, le prove orali già richiamate, valutate unitamente a quanto compendiato in sede di verbale di accertamento opposto, hanno consentito di suffragate l'esistenza del paradigma della subordinazione con riguardo a tutti ed undici i rapporti di lavoro interessati dall'accertamento, in ragione della sovrapponibilità delle prestazioni offerte dai lavoratori in
6 questione e le modalità esecutive rispetto a quelle dei docenti dipendenti di scuole pubbliche.
Segnatamente, il compendio probatorio in esame ha consentito di far emergere l'assenza di reale autonomia ed autodeterminazione delle prestazioni lavorative dei docenti della scuola oggetto di accertamento;
ed infatti, i testi escussi hanno tutti confermato che era la segreteria ( Parte_2
) a predisporre l'orario delle materie di insegnamento nonché l'orario di ricevimento a cui i
[...]
docenti dovevano attenersi;
ed ancora, più significativamente, tutti gli insegnanti erano tenuti ad attenersi al programma presentato all'inizio dell'anno, plasmato su quello ministeriale salvo la possibilità di apportate qualche limitata modifica afferente strettamente all'indirizzo specifico di insegnamento, elemento fattuale quest'ultimo comunque non di rilievo e comunque non tale da potersi ritenere sintomatico di effettiva autonomia decisionale da parte dei docenti, come peraltro congruamente sottolineato dal giudice di prime cure laddove ritiene che: “Irrilevanti appaiono, invece, le testimonianze in data 29/09/2023 dei testi e i quali si limitano a riferire Tes_2 Tes_3
di aver goduto di libertà nell'individuazione del programma d'insegnamento (peraltro attenendosi al programma ministeriale) e che l'orario delle lezioni fu stilato tenendo conto delle proprie esigenze”.
È peraltro emerso come i docenti fossero inseriti nell'organizzazione aziendale giacché tenuti tutti a partecipare ai collegi ed ai consigli di classe, secondo un calendario predisposto – con riguardo al quale non avevano facoltà decisionale in quanto diffuso direttamente dalla segreteria, che peraltro gestiva anche i colloqui con gli insegnanti stessi.
Inoltre, è risultato provato come alcuni docenti avessero riferito di aver ricevuto un prospetto con l'indicazione delle regole e delle raccomandazioni da seguire a firma del dirigente, significative quindi dell'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro che connota la subordinazione.
D'altro canto è stata rilevata la mancanza di un qualsivoglia progetto specifico determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore, elemento che seppur negativo corrobora la tesi secondo cui nel caso di specie i rapporti fossero solo formalmente qualificati come
“co.co.co.”.
Tirando le fila di quanto esposto, confermate in tale sede le valutazioni svolte in sede di sentenza impugnata, può pacificamente ritenersi che l'accertamento giudiziale abbia dato conferma delle valutazioni svolte in sede ispettiva circa la riconducibilità dei rapporti di lavori degli undici docenti della scuola accertata nell'alveo della subordinazione, attesa la carenza di autonomia che tipizza la forma contrattuale della collaborazione. Si perviene così ad avallare pienamente la conclusione cui è giunto il giudice di prime cure laddove afferma che: “È stata quindi provata l'eterodirezione dei lavoratori, tenuti ad adeguarsi all'organizzazione scolastica per il raccordo dell'attività lavorativa alle esigenze dell'Istituto”, eterodirezione sussistente – ex
7 art. 2094 c.c. - in quanto è risultato accertato come l'organizzazione della scuola e la sua finalità avessero imposto l'osservanza di metodologie ed anche un'organizzazione che prescindeva totalmente dall'autonomia del personale docente, “sintomo” inequivocabile della vera e propria subordinazione dei rapporti di lavoro dipendente, gerarchicamente diretti dal datore di lavoro, diversamente dal collaboratore. D'altra parte si osserva che la principale figura professionale all'interno di una scuola è il personale docente che ne deve garantire il funzionamento, teso al raggiungimento degli obiettivi;
di talché appare del tutto improbabile che la “funzionalità” di un tale contesto aziendale – che deve necessariamente seguire tempistiche rigide nell'esecuzione degli adempimenti dei periodi scolastici quanto ad orari di lezione e quanto al raggiungimento degli obiettivi scolastici riferiti all'osservanza dei programmi plasmati su quelli ministeriali - fosse affidata a personale inquadrato in termini di para-subordinazione e pertanto connotato da autonomia, dovendosi con ciò ulteriormente corroborare la conclusione circa la certa riconducibilità dei rapporti di lavoro oggetto di accertamento nel paradigma della subordinazione
[quanto alle modalità di indagine giudiziale circa i caratteri della subordinazione, a cui ha dato seguito il giudice di primo grado, cfr. ex multis Cass. Sez. L -, Sentenza n. 4884 del 01/03/2018, da cui emerge – per quanto di interesse:
“
6. Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500).
7. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del
2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999).
8. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale. Non è infatti logicamente plausibile, nelle fattispecie che presentino ambiguità, che la riconduzione del
8 rapporto di lavoro all'uno o all'altro tipo contrattuale possa essere fondata su elementi indiziari valutati singolarmente, essendo ciascuno di essi, di per sé considerato, inidoneo a costituire il criterio generale e astratto preordinato al suddetto risultato, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U.,
n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass.,
S.U., n. 379 del 1999).
9. Si è anche precisato, con orientamento costante, che al fine della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen juris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti;
ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362, secondo comma, cod. civ.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto bensì all'accertamento d'una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista;
e pertanto in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi occorra dare prevalenza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto, (cfr. Corte Cost. n. 76 del 2015; Cass., n. 7024 del 2015; Cass., n. 22289 del 2014; Cass., n. 13858 del 2009; Cass., n. 3200 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999)].
2.2. Con riguardo al II motivo di appello, si ritiene infondata la prima parte della censura in esame, laddove l'appellante si duole della modalità di calcolo dei contributi in quanto effettuato in base al CCNL Scuole private laiche anziché sulla base del CCNL Filins/UGL già indicato in sede di conclusione dei singoli contratti individuali delle 11 posizioni lavorative interessate dall'accertamento.
A tale conclusione si perviene sulla base della considerazione – peraltro già svolta dal giudice di prime cure, da confermarsi in tale sede – secondo cui al CCNL Scuole private laiche occorre aver riguardo ai fini della determinazione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro a seguito della riconduzione delle posizioni lavorative accertate nell'alveo della subordinazione, in quanto si tratta della contrattazione collettiva applicata dalla stessa parte datoriale al personale dipendente della scuola, dato peraltro non contestato dalla stessa parte appellante.
Cionondimeno si ritiene accoglibile la parte ultima del II motivo di appello in esame, laddove si censura la sentenza per non avere rideterminato i contributi in ragione delle somme già corrisposte ad nella gestione separata. CP_3
9 Sul punto erra il giudice di I grado laddove rigetta la richiesta di rideterminazione delle somme, ritenendo che tale aspetto non afferisca al piano cognitivo bensì solo a quello esecutivo (sul punto il giudice di prime cure afferma che: “Nel verbale opposto sono espressamente precisate le modalità per la richiesta di rimborso della contribuzione eventualmente già versata nella
Gestione Separata ovvero, in alternativa, per la compensazione del credito contributivo. Nell'uno
e nell'altro caso, il presupposto – correttamente riportato – è costituito dal previo annullamento dei flussi, che non risulta agli atti di causa. Il rilievo, peraltro, attiene al piano esecutivo, più che a
quello di cognizione”).
Ed invero, si ritiene applicabile nel caso di specie la generale disposizione di cui all'art. 1268 c.c.; di talché deve procedersi, vista la specifica domanda giudiziale già svolta in I grado, alla compensazione giudiziale tra le somme dovute ad stante l'accertamento effettuato – escluse CP_3 le mensilità di settembre ed ottobre 2017, su cui risulta essersi formato giudicato interno in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione accertata in I grado e non oggetto di gravame – con il
contro
-credito vantato da parte appellante a titolo di contribuzione già versata nella gestione separata per complessivi € 42.104,54, somma peraltro confermata da con CP_3 documentazione prodotta in data 14.4.2025.
3. Infine, si ritiene che le spese di entrambi i gradi possano essere compensate avuto riguardo alla particolarità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza, accerta e dichiara il diritto di parte appellante a compensare, con quanto dovuto ad , la contribuzione già versata CP_3 nella gestione separata per i lavoratori interessati dall'accertamento, nella misura risultante dalla documentazione versata in atti da in data 14.4.2025; CP_3
2. Dispone la compensazione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 17/04/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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