Accoglimento
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04329/2025REG.PROV.COLL.
N. 03356/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3356 del 2023, proposto da
Soc. Agr. Golfrè Andreasi Luciano, Paolo e Lorenzo S.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 936/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di DE - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Ester Ermondi e Massimo Di Benedetto dell'Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo l’azienda appellante ha impugnato la cartella di pagamento n. 06420210004916288000, e il ruolo ivi indicato, emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione inviatale via PEC il 21.09.2021, con la quale è stato richiesto il pagamento di Euro 257.344,73 per “prelievi latte”, interessi e oneri di riscossione, per le annualità 1995/96, 1996/97, 2000/01 e 2001/02.
2. Il ricorso era affidato a plurime censure afferenti in parte vizi propri della cartella e in parte vizi derivati che riassuntivamente riguardavano: (i) la nullità della notifica a mezzo PEC da indirizzo non compreso in elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni; (ii) nullità e/o illegittimità per illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e imputazione di prelievo supplementare; (iii) decadenza ai sensi dell’art 25, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73; (iv) prescrizione della pretesa AG; (v) illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero; (vi) errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC; (vii) omessa notifica di atti di accertamento; (viii) nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali.
3. Il T.A.R. Brescia ha accolto l’istanza cautelare della parte e, con la medesima ordinanza, ha disposto istruttoria a carico di AGEA, allo scopo di ricostruire il contenzioso proposto dall’azienda per le campagne oggetto del ricorso, in particolare per stabilire se siano intervenuti giudicati.
4. In adempimento all’ordinanza AG ha prodotto in giudizio documentazione riferita unicamente alla campagne 1995/96 e 1996/97; in relazione a tali annate ha dimesso l’intimazione ex art. 8-quinquies, comma 5, della L. 33/2009 e la sentenza del Tar Brescia n. 268/2021 di declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso; sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2015, di rigetto del ricorso contro i risultati della compensazione nazionale e assegnazione QRI per le annate 1995/96 e 1996/97.
3. Ad esito del giudizio, il T.a.r. Brescia ha respinto il ricorso relativo alle annate 1995/96 e 1996/97 (in forza del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2015) e lo ha invece accolto per le annate 2000/01 e 2001/02 (in forza delle sopravvenute sentenze del Consiglio di Stato n. 2740/22 e 3659/22 di annullamento per tali annate dei provvedimenti AGEA ex art. 1, co. 5, L. n. 79/00 di compensazione nazionale). La sentenza così conclude “ 40. L’effetto conformativo della pronuncia implica che per le campagne 2000-2001 e 2001-2002 venga rideterminato l’importo del prelievo supplementare. L’AGEA procederà quindi a effettuare un nuovo calcolo per tali annate, disapplicando le norme interne e i provvedimenti amministrativi incompatibili con il diritto europeo, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia. 41. Nel corso della nuova procedura dovrà essere garantito il contraddittorio con l’azienda agricola ricorrente, la quale potrà rivolgersi all’organismo pagatore regionale per l’attestazione degli aiuti PAC trattenuti in compensazione e imputati alle campagne 2000-2001 e 2001-2002.”
4. Con il gravame proposto l’odierna appellante censura la cennata sentenza riproponendo in riesame alcuni dei motivi originari, in particolare il motivo VI relativo alla prescrizione di tutte le somme indicate nella cartella e il motivo III sulla decadenza ai sensi dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973; in subordine, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze C-348/18, C-46/18 e C-377/19, insiste nella declaratoria di nullità e/o l’illegittimità della cartella e del relativo ruolo, per illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione del prelievo, anche con riferimento ai prelievi per i periodi 1995/96 e 1996/97.
5. Le appellate AG e DE si sono costituite nel giudizio di appello in data 25 maggio 2023 chiedendo il rigetto del ricorso e articolando con successiva memoria ex art. 73, comma 1 c.p.a. le proprie difese, alle quali l’azienda appellante ha replicato con atto depositato in data 11 aprile 2025.
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Procedendo ad esaminare il merito si osserva che con il primo motivo la parte appellante ha censurato la sentenza per aver escluso l’intervenuta estinzione del diritto per prescrizione.
1.1. Il Tar Brescia ha rigettato l’eccezione di prescrizione sulla base della seguente motivazione “ 22. La prescrizione applicabile al prelievo supplementare, tanto per il capitale quanto per gli interessi, è quella decennale, trattandosi di somme dovute a seguito di specifici accertamenti, e non periodiche (v. v. CS Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659; TAR Lazio Sez. II-ter 30 gennaio 2020 n. 1320; TAR Lazio Sez. II-ter 4 dicembre2018 n. 11776) ”.
1.2. A riguardo la società appellante rappresenta che nel giudizio di primo grado, con il IV° motivo di ricorso, aveva contestato la prescrizione di tutte le imputazioni di prelievo inserite dalla cartella impugnata, in via principale, per il decorso del termine quadriennale di prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, in via subordinata, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. e in via ulteriormente subordinata, per il decorso del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 c.c.. Aveva altresì contestato l’intervenuta prova di AG sulla presenza di atto interruttivo e fermo restando, comunque, per tutti gli interessi, il decorso del termine quinquennale di prescrizione, il tutto sottolineando che nella cartella viene indicato quale atto di accertamento presupposto, per il prelievo 1995/96, 1996/97, la comunicazione di imputazione di prelievo inviata a mezzo racc. a.r. all’acquirente latte del ricorrente il 12.10.1999 e per il prelievo 2000/01 la comunicazione di imputazione di prelievo inviata a mezzo racc. a.r. all’acquirente latte della ricorrente il 26.07.2001, mentre per il prelievo 2001/02 non viene indicato alcunché.
1.3. L’appellante critica l’assenza nella sentenza di motivazione, che non sarebbe neppure ricavabile dagli ivi richiamati precedenti, sulle ragioni del rigetto delle eccezioni di prescrizione quadriennale e quinquennale per gli importi esposti a titolo di capitale, e comunque di prescrizione quinquennale per gli interessi. In ordine alla eccepita prescrizione quadriennale insiste, in via subordinata, nella necessità di rimettere la della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE quale giudice di ultima istanza in ordine all’applicazione delle norme del Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, e al termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, co. 1, di tale regolamento. Ribadisce, anche nel caso in cui dovesse valere la prescrizione decennale, che l’unica comunicazione - inviata del resto al primo acquirente - è la comunicazione del prelievo avvenuta a fine di ogni campagna lattifera che è anche il dies a quo dal quale inizia a decorrere la prescrizione e sottolinea che da tale momento sono trascorsi vent’anni. La sentenza sarebbe infine anche errata laddove ha stabilito che la prescrizione non decorre nella pendenza di un giudizio e laddove afferma che “ Per l’amministrazione convenuta, infatti, la proposizione di un ricorso da parte del debitore costituisce impedimento ex art. 2935 c.c. all’esercizio del diritto ”. L’art. 2935 c.c. stabilisce che “ la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” e la giurisprudenza costante è conforme nel ritenere che la disposizione ha riguardo solo alla possibilità legale dell’esercizio non influendo sul decorso della prescrizione l’impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare del credito (Cass. n. 94/94; Cass n. 15858/03; Cass 19012/07; Cass n. 10828/15).
1.4. Sul punto, in via preliminare, si osserva come, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi, il diritto di credito in questione si prescrive – quanto alla sorte capitale – in dieci anni, operando la disposizione di cui all’art. 2946 c.c. (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), e – quanto agli interessi - in cinque anni, operando la disposizione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2; v., anche, Cassazione civile, sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781; Cassazione, Sezioni unite civili, 14 luglio 2022, n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1).
1.5. Non opera, invece, il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385).
1.5.1. Va inoltre considerato che la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento in esame prevede un termine di prescrizione delle “azioni giudiziarie” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1). In ogni caso, il citato Regolamento detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”. Come già anticipato, nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995, dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende; in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui gli Stati non avessero versato al Fondo europeo agricolo di garanzia l'importo dovuto nei termini previsti, le somme sarebbero state trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla P.A.C. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione era assicurata direttamente dagli Stati, mentre era compito delle Autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61) (v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2025, n. 1316, che, alla luce di questa ricostruzione, esclude la sussistenza di dubbi di compatibilità del diritto interno con il diritto unionale). Va in ultimo considerato che – poiché l’art. 3 citato fa salve diverse disposizioni di diritto interno ed il diritto interno prevede una prescrizione decennale – il diritto unionale prevede un termine minimo e non un termine massimo.
1.5.2. Le considerazioni che precedono rendono quindi superfluo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, richiesto dalla parte appellante, per il fatto che mancano nel caso di specie i presupposti della “rilevanza” e della “pertinenza” della questione sollevata, anche in considerazione del fatto, come si vedrà infra, non è decorso nemmeno il periodo quadriennale di prescrizione a causa della efficacia interruttiva permanente derivante dai giudizi pendenti.
1.6. Prima di procedere alla concreta verifica degli effetti delle regole richiamate nel caso di specie, occorre richiamare, altresì, il costante orientamento della Sezione, secondo il quale la costituzione in giudizio di AG nei giudizi avverso gli atti presupposti determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999; v., anche, Cass. civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n. 16470).
1.7. Passando al caso concreto si rimarca che la cartella, per quanto oggetto di appello, è relativa alle imputazioni di pagamento per i periodi 1995/1996, 1996/1997, 2000/2001 e 2001/2002.
1.7.1. In relazione al primo periodo (1995/96 e 1996/97) il credito portato nella cartella di pagamento, notificata nel 2021, non risulta essere estinto per prescrizione. Dalla documentazione prodotta in prime cure emerge che con sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2015 nel giudizio promosso dal produttore nel 1999, in cui AG si era difesa, è stato definitivamente respinto il ricorso avverso i provvedimenti di compensazione comunicate ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43/1999, già respinto dal Tar Lazio con la sentenza n. 4426/2012. Emerge inoltre che AG, nell’anno 2018, ha notificato per tali annualità l’intimazione ex art. 8-quinquies, comma 5, della L. 33/2009 che è stata impugnata con ricorso collettivo e cumulativo al Tar Brescia che lo ha dichiarato inammissibile con la sentenza n. 268/2021, in forza della presenza del giudicato sull’atto di compensazione nazionale del 2015 (il relativo appello è stato rigettato con sentenza del Consiglio di Stato n. 6335/2022). In tutti questi giudizi AG era costituita per difendere la propria posizione creditizia. Pertanto il credito, sia per la quota capitale sia per gli interessi, alla data della notifica della cartella, non era prescritto per il fatto che durante la pendenza dei suddetti giudizi (dal 1999 al 2015 e dal 2018 al 2022) il decorso della prescrizione era sospeso.
1.7.2. Invece in relazione al secondo periodo (2000/01 e 2001/02) la censura è parzialmente fondata. Per queste annate la parte appellante ha prodotto in giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n. 3659/2022, di accoglimento del ricorso dalla stessa promosso nel 2001 avverso il provvedimento di compensazione nazionale periodo 2000/01 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2740/2022, di accoglimento del ricorso promosso nel 2002 avverso il provvedimento di compensazione nazionale periodo 2001/02, che in riforma delle sentenze del Tar Lazio n. 12861/2014 (annualità 2000/01) e n. 9119/2014 (annualità 2001/02) hanno annullato le imputazioni a monte per vizi derivati dal contrasto tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria.
Nel giudizio relativo ai provvedimenti di compensazione nazionale campagna 2001/02 AG risultava costituita in entrambi i gradi per difendere la propria posizione creditizia, invece nel giudizio per la campagna 2000/01 AG non risultava costituita nel ricorso in primo grado, definito con sentenza del T.a.r. Lazio nel 2014. Ne consegue che, per la campagna 2001/02, il credito portato in cartella, sia per la parte capitale che per la parte interessi, non si è prescritto, perché al momento della notifica dell’atto impugnato il periodo prescrizionale era sospeso a far data dal 2001.
Invece per la campagna 2000/01, stante la mancata costituzione di AG nel giudizio di primo grado e la mancanza di prova sulla presenza di altri atti interruttivi extragiudiziali, risulta essere maturata la prescrizione estintiva decennale ex art. 2946 c.c. del credito per la quota capitale e di conseguenza anche quella (quinquennale) per l’accessorio degli interessi.
1.8. Per le ragioni che precedono è parzialmente fondata la censura sulla prescrizione.
2. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui illegittimamente, a dire della appellante, non ha accolto il III motivo di ricorso con cui aveva eccepito la decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73 che impone il termine biennale dall’atto di accertamento per la notifica della cartella di pagamento, che nel caso che ci occupa è ampiamente trascorso. Sottolinea l’appellante che sulla base dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 8-quinquies, comma 10, della L. 33/99 all’art. 18 del D.Lgs. n. 46/1999 non potrebbe essere messo in dubbio che, anche per il recupero dei prelievi latte, trovano applicazione i termini di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, poiché tale articolo è inserito nel Titolo I, capo II del medesimo D.P.R. n. 602/73, ossia fa parte delle norme del D.P.R. n. 602/73 che si applicano ai recuperi in materia di prelievo latte per espressa statuizione del legislatore.
2.1. Il motivo di ricorso è infondato. A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 10, d.l. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del DPR 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina dell’art. 30 sugli interessi moratori e le sanzioni (Cons. Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698). Con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del D.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua).
Il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2024, n. 7505; Sez. VI, 15 nov. 2023, n. 9772).
Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973.
In ogni caso, quando la riscossione è fondata su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, essa non è assoggettata ai termini di decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973, bensì al termine di prescrizione decennale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3796 del 2024 e giurisprudenza ivi citata), qui non maturato.
3. Con l’ultimo mezzo di gravame, riferito alle sole campagne 1995/06 e 1996/97, è stata censurata la sentenza laddove non ha accolto il II motivo di ricorso con cui aveva lamentato nullità e comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare per violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria per come applicata dalla corte di Giustizia UE. In particolare si censura il capo della sentenza in cui si afferma “ L’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali incompatibili incontra l’ostacolo delle situazioni definite con sentenza passata in giudicato (v. TAR Venezia Sez. II 29 ottobre 2021 n. 1305). Secondo la Corte di Giustizia, se il giudicato rispetta i principi di equivalenza e di effettività, il diritto dell’Unione non obbliga il giudice nazionale a disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione. Nel caso in esame, tuttavia, il giudicato costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2015 copre il merito della compensazione nazionale per le campagne 1995-1996 e 1996-1997. L’accertamento riguarda precisamente la legittimità della previsione di categorie prioritarie di produttori, e dunque si pone in diretto contrasto con l’interpretazione del diritto europeo contenuta nella sentenza della Corte di Giustizia C-348/18. Ne consegue che la ricorrente non può più ottenere la disapplicazione della normativa nazionale per modificare la propria posizione debitoria nelle suddette campagne, perché questo implicherebbe la disapplicazione di una sentenza del giudice nazionale di ultimo grado passata in giudicato. In proposito, occorre sottolineare il diverso grado di resistenza di una sentenza passata in giudicato e di una decisione amministrativa definitiva. Mentre il principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE impone a un organo amministrativo di riesaminare un provvedimento definitivo per tenere conto della sopravvenienza di una sentenza della Corte di Giustizia, qualora in base al diritto nazionale sussista il potere di tornare su tale decisione, la sentenza definitiva rimane invece intangibile, tranne quando le norme processuali interne prevedano la possibilità per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato (v. C.Giust. Sez. IV 29 luglio 2019 C 620/17, Hochtief, punti 57-60). ” La parte appellante ritiene che questa pronuncia contrasti con l’obbligo imposto dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 gennaio 1993, in causa C-101/91 che ha fatto divieto assoluto di applicare il regime legale interno dichiarato incompatibile con la disciplina comunitaria e per questo AG non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo i prelievi latte imputati agli allevatori sulla base del regime applicato in maniera incompatibile con il diritto UE per il quale l’Italia è già stata condannata per inadempimento.
3.1. La censura, limitata alle sole annate 1995/96 e 1996/97, non ha pregio.
Va qui ribadito che oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, una cartella di pagamento emessa a valle di un’imputazione di prelievo la quale, come risulta dalla documentazione prodotta, per le annate 1995/96 e 1996/97, è stata infruttuosamente impugnata dall’azienda appellata, anche per quanto riguarda il motivo sul contrasto comunitario, e che sul quantum è ormai coperta dal giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2015.
L’invocata disapplicazione della norma interna – ai fini della cartella e quindi dell’atto a valle - per contrasto comunitario trova qui il limite dalla presenza del giudicato interno, così come riconosciuto nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea Sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424/19, la quale ha ribadito l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione, sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione. Pertanto, il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto.
Ne discende che il vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte non può essere fatto valere in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo. Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in subiecta materia (si veda, ex plurimis , Cons. St., sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64 e 20 novembre 2024 n. 9351) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso non sia coperto da giudicato.
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann La Roche del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
A nulla rileva in questa sede il contrasto tra i due giudicati, ovvero tra la sentenza sfavorevole del 2015 (relativa alle annate 1995/96 e 1996/97) e le sentenze favorevoli del 2022 (relative alle annate 2000/01 e 2001/02 in conformità ad esse è la pronuncia di accoglimento della sentenza di primo grado qui impugnata per le predette annate), per il fatto che riguardano campagne diverse e quindi non attengono allo stesso provvedimento impugnato.
Nel prosieguo dell’azione amministrativa non è preclusa eventuale autotutela doverosa in presenza dei presupposti della stessa (CdS VI 4862 del 2023).
Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere parzialmente accolto (il primo motivo sulla prescrizione per l’annata 2000/01) e per il resto va respinto.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase di appello tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello (motivo I) sull’annata 2000/01;
- per il resto lo respinge (motivi I e II);
- e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia impugnata accoglie, limitatamente alla campagna 2000/01, il motivo VI del ricorso di primo grado e dichiara nulla la cartella impugnata, e il ruolo ad essa presupposto, per intervenuta prescrizione estintiva del credito ivi riportato per capitale e interessi. La stessa sorte segue la quota di aggio di riscossione.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO