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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/10/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 666/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 666/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.04.2025, da
(cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Stancati ed elettivamente domiciliata in OL, Via Mazzini n. 106, presso il difensore,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
OL in Via Scafali 31/E – rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vinti ed elettivamente domiciliato in OL, Piazza Matteotti n. 34, presso il difensore;
- RICORRENTI –
con il figlio , nato il [...], minorenne;
Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 5 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“1- Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'abitazione di OL (PG), Via Scafali n°31/E che alla medesima verrà assegnata ed ove hanno finora vissuto e presso la quale madre ed il figlio manterranno la residenza. Il sig. continuerà a vivere nell'appartamento di proprietà dei genitori sito in Parte_2
Spello (PG), Via Monti Sibillini ove trasferirà la propria residenza.
2- Il sig. potrà vedere il figlio almeno n°3 pomeriggi alla settimana previo Parte_2 Per_1 accordo con la madre, riprendendolo dall'uscita dell'asilo/scuola e sino alle 20:30 quando lo riporterà, dopo averlo fatto cenare, presso l'abitazione della madre. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori - che dovranno essere tempestivamente comunicati - e le esigenze scolastiche, personali, sportive, ricreative e di salute del minore.
Tenuto conto della tenera età di (2 anni) i genitori concordano che il pernotto del bimbo con Per_1 il padre possa essere progressivamente inserito a decorrere dal 4° anno di età del minore stesso, previo accertamento che sia pronto e disponibile a pernottare in un'abitazione diversa da Per_1 quella materna. Pertanto, dal 4° anno di età di , considerato che l'inserimento del Per_1 pernottamento avverrà gradualmente tenendo conto degli stati d'animo e delle condizioni del piccolo, le parti prevedono che nei primi sei mesi il minore pernotterà con il padre 1 notte a settimana, da concordare tra le parti. Trascorsi i primi sei mesi ed accertato che il figlio sia sereno, le parti concordano che lo stesso pernotti con il padre n°2 notti (1 infrasettimanale ed il sabato notte) quando il terrà con sé il bambino anche nel weekend e n°2 notti infrasettimanali quando il bambino Pt_2 permarrà nel fine settimana con la mamma. Ferma restando la possibilità del padre di tenere con sé il minore 3 pomeriggi a settimana, due di essi coincidenti con i pernotti quando infrasettimanali.
I genitori si alterneranno, di anno in anno, nel tenere presso di sé il figlio durante le festività natalizie e pasquali;
il minore trascorrerà dunque la Vigilia, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il giorno dell'ultimo dell'anno, il giorno del primo dell'anno e il giorno dell'Epifania alternativamente di anno in anno con il padre o con la madre. Da intendersi che se un anno passeranno la Vigilia di
Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre, l'anno dopo la modalità sarà invertita e così per gli altri giorni delle festività natalizie. Medesimo criterio verrà adottato per il giorno di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo e delle altre festività nazionali.
Il padre, a decorrere dal 4° anno di età, potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanze estive pari a quindici giorni l'anno, anche non consecutivi, che dovranno essere comunicati alla madre entro pagina 2 di 5 il 30 maggio di ogni anno, specificando le relative date. Altrettanto la madre dovrà comunicare, nel medesimo termine, il periodo di vacanza, di pari durata rispetto a quello paterno, che intende trascorrere con il minore. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo, l'indirizzo ed il numero di telefono della struttura ogni qual volta condurranno il figlio minore fuori dalla residenza degli stessi.
Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza nonché ogni notizia di rilievo concernente il minore.
Entrambi i genitori si impegnano a far si che mantenga rapporti con i nonni materni e Per_1 paterni ai quali è particolarmente legato.
I genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno del figlio.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio (istruzione, educazione, salute, etcc) dovranno sempre assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nell'assoluto rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del piccolo.
3- Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo di mantenimento per il figlio di Pt_2 Pt_1
€.160,00 (centosessanta/00)= mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versare entro e non oltre il giorno 20 del mese (con primo versamento a partire dal giorno 20 successivo alla sottoscrizione del presente ricorso) tramite bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, oltre che il 50% delle spese straordinarie concernenti il minore che dovranno necessariamente essere preventivamente concordate e fiscalmente documentate, ossia: “-spese straordinarie” obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, mensa e trasporto scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
-spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie;
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola
,doposcuola ; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto); c)spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e pagina 3 di 5 logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo dieci giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4- L'assegno unico per il figlio, tenuto conto dell'ammontare del contributo di mantenimento mensile versato dal verrà integralmente percepito dalla sig.ra Resta inteso che, Pt_2 Parte_1 qualora dovessero modificarsi le normative relative all'assegno universale per il figlio, con eventuale soppressione o diminuzione di tale contributo statale, le parti concordano sin d'ora che il contributo di mantenimento per il figlio versato dal sig. sarà soggetto ad immediata ricontrattazione. Pt_2
5- Il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare di OL -Via Scafali n°31/E - di proprietà delle parti al 50% ciascuno, acceso presso con rata mensile di circa € 600,00, comprensive di CP_1 assicurazione sulla vita ad esso collegata, continuerà ad essere pagato dalle parti nella misura della metà ciascuno e, all'uopo, il conto corrente cointestato n° 000106159052 ove transita la rata verrà mantenuto dalle parti sino all'estinzione del mutuo stesso e/o alla vendita dell'immobile.
6- Le vetture Renault IO intestata a e Peugeot 20 intestata a Parte_1 Parte_2 rimarranno in uso e titolarità dei rispettivi proprietari”.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore pagina 4 di 5 l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 21.10.2025
Il Presidente est.
LA NI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 666/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.04.2025, da
(cod. Fisc. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Stancati ed elettivamente domiciliata in OL, Via Mazzini n. 106, presso il difensore,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
OL in Via Scafali 31/E – rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vinti ed elettivamente domiciliato in OL, Piazza Matteotti n. 34, presso il difensore;
- RICORRENTI –
con il figlio , nato il [...], minorenne;
Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 5 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“1- Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nell'abitazione di OL (PG), Via Scafali n°31/E che alla medesima verrà assegnata ed ove hanno finora vissuto e presso la quale madre ed il figlio manterranno la residenza. Il sig. continuerà a vivere nell'appartamento di proprietà dei genitori sito in Parte_2
Spello (PG), Via Monti Sibillini ove trasferirà la propria residenza.
2- Il sig. potrà vedere il figlio almeno n°3 pomeriggi alla settimana previo Parte_2 Per_1 accordo con la madre, riprendendolo dall'uscita dell'asilo/scuola e sino alle 20:30 quando lo riporterà, dopo averlo fatto cenare, presso l'abitazione della madre. Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori - che dovranno essere tempestivamente comunicati - e le esigenze scolastiche, personali, sportive, ricreative e di salute del minore.
Tenuto conto della tenera età di (2 anni) i genitori concordano che il pernotto del bimbo con Per_1 il padre possa essere progressivamente inserito a decorrere dal 4° anno di età del minore stesso, previo accertamento che sia pronto e disponibile a pernottare in un'abitazione diversa da Per_1 quella materna. Pertanto, dal 4° anno di età di , considerato che l'inserimento del Per_1 pernottamento avverrà gradualmente tenendo conto degli stati d'animo e delle condizioni del piccolo, le parti prevedono che nei primi sei mesi il minore pernotterà con il padre 1 notte a settimana, da concordare tra le parti. Trascorsi i primi sei mesi ed accertato che il figlio sia sereno, le parti concordano che lo stesso pernotti con il padre n°2 notti (1 infrasettimanale ed il sabato notte) quando il terrà con sé il bambino anche nel weekend e n°2 notti infrasettimanali quando il bambino Pt_2 permarrà nel fine settimana con la mamma. Ferma restando la possibilità del padre di tenere con sé il minore 3 pomeriggi a settimana, due di essi coincidenti con i pernotti quando infrasettimanali.
I genitori si alterneranno, di anno in anno, nel tenere presso di sé il figlio durante le festività natalizie e pasquali;
il minore trascorrerà dunque la Vigilia, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il giorno dell'ultimo dell'anno, il giorno del primo dell'anno e il giorno dell'Epifania alternativamente di anno in anno con il padre o con la madre. Da intendersi che se un anno passeranno la Vigilia di
Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre, l'anno dopo la modalità sarà invertita e così per gli altri giorni delle festività natalizie. Medesimo criterio verrà adottato per il giorno di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo e delle altre festività nazionali.
Il padre, a decorrere dal 4° anno di età, potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanze estive pari a quindici giorni l'anno, anche non consecutivi, che dovranno essere comunicati alla madre entro pagina 2 di 5 il 30 maggio di ogni anno, specificando le relative date. Altrettanto la madre dovrà comunicare, nel medesimo termine, il periodo di vacanza, di pari durata rispetto a quello paterno, che intende trascorrere con il minore. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo, l'indirizzo ed il numero di telefono della struttura ogni qual volta condurranno il figlio minore fuori dalla residenza degli stessi.
Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza nonché ogni notizia di rilievo concernente il minore.
Entrambi i genitori si impegnano a far si che mantenga rapporti con i nonni materni e Per_1 paterni ai quali è particolarmente legato.
I genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno del figlio.
Le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio (istruzione, educazione, salute, etcc) dovranno sempre assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nell'assoluto rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del piccolo.
3- Il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo di mantenimento per il figlio di Pt_2 Pt_1
€.160,00 (centosessanta/00)= mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versare entro e non oltre il giorno 20 del mese (con primo versamento a partire dal giorno 20 successivo alla sottoscrizione del presente ricorso) tramite bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, oltre che il 50% delle spese straordinarie concernenti il minore che dovranno necessariamente essere preventivamente concordate e fiscalmente documentate, ossia: “-spese straordinarie” obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, mensa e trasporto scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
-spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie;
a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola
,doposcuola ; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto); c)spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e pagina 3 di 5 logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo dieci giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4- L'assegno unico per il figlio, tenuto conto dell'ammontare del contributo di mantenimento mensile versato dal verrà integralmente percepito dalla sig.ra Resta inteso che, Pt_2 Parte_1 qualora dovessero modificarsi le normative relative all'assegno universale per il figlio, con eventuale soppressione o diminuzione di tale contributo statale, le parti concordano sin d'ora che il contributo di mantenimento per il figlio versato dal sig. sarà soggetto ad immediata ricontrattazione. Pt_2
5- Il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare di OL -Via Scafali n°31/E - di proprietà delle parti al 50% ciascuno, acceso presso con rata mensile di circa € 600,00, comprensive di CP_1 assicurazione sulla vita ad esso collegata, continuerà ad essere pagato dalle parti nella misura della metà ciascuno e, all'uopo, il conto corrente cointestato n° 000106159052 ove transita la rata verrà mantenuto dalle parti sino all'estinzione del mutuo stesso e/o alla vendita dell'immobile.
6- Le vetture Renault IO intestata a e Peugeot 20 intestata a Parte_1 Parte_2 rimarranno in uso e titolarità dei rispettivi proprietari”.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore pagina 4 di 5 l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 21.10.2025
Il Presidente est.
LA NI
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