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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA giusta procura in
[...]
atti, attore nei confronti di
, CF , rappresentata e difesa dall'avv. GUCCIARDI FRANCESCO , Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “nel merito – in via principale: - accertare e ritenere il difetto di capacità processuale e/o di legittimazione, come meglio sopra specificato e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti e/o dichiarare la nullità e/o revoca e/o inefficacia e/o illegittimità del precetto e/o il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati e, conseguentemente, ogni eventuale ulteriore atto esecutivo per i motivi di cui in narrativa, con conseguente estinzione dell'intera procedura esecutiva de qua;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del contratto di mutuo
n.3317.00089.000.38 stipulato il 26/01/2007, fonte del credito ingiunto, per l'abusività delle clausole in esso inserite;
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n.3317.00089.000.38 stipulato tra le parti, sia usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento e degli interessi applicati al contratto di prestito e, conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione della somma indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti e dichiarare la violazione da parte delle resistenti dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto di mutuo fondiario per ogni motivazione meglio sopra specificata;
- accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo e/o del precetto notificato, per difetto dell'art. n. 3 dell'art. 474 c.p.c. per indeterminatezza e/o uno o più motivi meglio sopra specificati e/o la nullità o inefficacia dell'esecutività e/o della formula e/o l'estinzione del mutuo azionato e/o delle clausole contrattuali meglio sopra specificate e/o per uno o più motivi di cui sopra e dichiarare che nulla deve l'opponente a qualunque titolo alla opposta;
- per effetto condannare le opposte anche in solido alla ripetizione e/o restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, per violazione degli artt.
1282, 1283 e ss c.c. e 2697 e 1418 e ss c.c., e della applicazione di tassi interesse oltre la soglia di legge e/o per uno o più motivi di cui sopra e interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso di mutuo, e a titolo di capitale che di interessi legali, ultralegali ed anche anatocistici oltre che di spese non dovute e qualunque altra cifra che venga accertata in corso di causa come non dovuta, oltre che ad ogni interesse legale creditori in favore del ricorrente. E dichiarare la gratuità del contratto di mutuo ed accertare e dichiarare che la somma capitale è stata interamente pagata e condannare le opposte in solido alla ripetizione delle somme residue. Con vittoria delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa: in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria CP_1
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del mutuo;
nel merito - rigettare, o con qualsiasi
[...]
statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 2.5.2024 con il quale le veniva intimato il pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di € 23.343,58 “in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26/01/2007, di durata 15 anni per l'importo di €38.000,00, concesso al sig. Pt_2
dalla all'epoca dei fatti Banco di Sicilia S.p.a., a cui interveniva all'atto
[...] Controparte_2
di stipula nella qualità di fideiussori e terza datrice d'ipoteca la sig.ra Persona_1 unitamente al marito sig. , garanzia del cui pagamento era stata iscritta ipoteca Parte_1
immobiliare, in data 02/02/2007, sull'immobile di loro esclusiva proprietà sito in Mazara del Vallo nella via Marsala n. 100 (identificato nel Foglio di Mappa del Comune di Mazara del Vallo al n.
190, particella 57, sub 7 e 8) per il valore di € 55.100,00”, evidenziava che detto ultimo immobile era stato aggiudicato in sede di esecuzione forzata instaurata a seguito di pignoramento di il CP_2
cui credito era rimasto solo parzialmente soddisfatto.
Eccepiva a sostegno dell'opposizione “carenza e difetto di legittimazione attiva della società procedente” in ragione della mancata e corretta notifica dell'avvenuta cessione del credito
(inizialmente del Banco di Sicilia S.p.a. e poi dell , in ultimo avvenuta in data Controparte_2
11/10/2019 alla soc. conseguendo tutto ciò l'assoluta estraneità dell'ingiunto al Controparte_1
rapporto obbligatorio oggetto delle cessioni, ovvero l'inefficacia delle predette cessioni nei suoi confronti e dunque la carenza di legittimazione della soc. ad agire nei confronti del CP_3
sig. , ovvero la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo con conseguente Parte_1
inammissibilità e improcedibilità della domanda di credito così come avanzata nei confronti dell'opponente”; eccepiva inoltre “illegittimità del contratto di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie alla luce della Sentenza Sezioni Unite della Cassazione n. 9479 del 6 aprile
2023” individuata nella specie “nell'art. 4, nella parte che riguarda la previsione di un importo suppletivo dovuto a titolo di interessi di mora in caso di rata non pagata o pagata in ritardo in favore della nella misura del 2,50% ed ancora ”in diritto: usurarietà ex art.644 c.p. e 1815, II CP_2
comma c.c. del contratto di finanziamento de quo” nonché la “nullità delle fideiussioni c.d.
“omnibus” la “violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali” la
“violazione degli articoli 1283 c.c. e 1815 c.c. Mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all'illegittima applicazione degli interessi passivi” ed infine la “illegittimità della capitalizzazione degli interessi maturati”.
Ha quindi chiesto “in via preliminare: concedersi anche in via d'urgenza e/o anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto per quanto sopra enunciato in narrativa nel merito – in via principale: - accertare e ritenere il difetto di capacità processuale e/o di legittimazione, come meglio sopra specificato e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti e/o dichiarare la nullità e/o revoca e/o inefficacia e/o illegittimità del precetto e/o il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati e, conseguentemente, ogni eventuale ulteriore atto esecutivo per i motivi di cui in narrativa, con conseguente estinzione dell'intera procedura esecutiva de qua;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del contratto di mutuo n.3317.00089.000.38 stipulato il 26/01/2007, fonte del credito ingiunto, per l'abusività delle clausole in esso inserite;
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n.3317.00089.000.38 stipulato tra le parti, sia usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento e degli interessi applicati al contratto di prestito e, conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione della somma indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti e dichiarare la violazione da parte delle resistenti dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto di mutuo fondiario per ogni motivazione meglio sopra specificata;
- accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo e/o del precetto notificato, per difetto dell'art. n. 3 dell'art. 474 c.p.c. per indeterminatezza e/o uno o più motivi meglio sopra specificati e/o la nullità o inefficacia dell'esecutività e/o della formula e/o l'estinzione del mutuo azionato e/o delle clausole contrattuali meglio sopra specificate e/o per uno o più motivi di cui sopra e dichiarare che nulla deve l'opponente a qualunque titolo alla opposta;
- per effetto condannare le opposte anche in solido alla ripetizione e/o restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, per violazione degli artt. 1282, 1283 e ss c.c. e 2697
e 1418 e ss c.c., e della applicazione di tassi interesse oltre la soglia di legge e/o per uno o più motivi di cui sopra e interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso di mutuo, e a titolo di capitale che di interessi legali, ultralegali ed anche anatocistici oltre che di spese non dovute e qualunque altra cifra che venga accertata in corso di causa come non dovuta, oltre che ad ogni interesse legale creditori in favore del ricorrente. E dichiarare la gratuità del contratto di mutuo ed accertare e dichiarare che la somma capitale è stata interamente pagata e condannare le opposte in solido alla ripetizione delle somme residue. Su tutte le somme condannare altresì la resistente al pagamento degli interessi dal dovuto al soddisfo e/o della rivalutazione monetaria e/o condannare, anche in via riconvenzionale, le resistenti in solido, al pagamento di un'indennità per arricchimento senza causa per la somma da liquidarsi in via equitativa e/o per quella minore e/o maggiore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
- emettere ogni ulteriore provvedimento di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva la intimante opposta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito dall'attore.
Eccepiva a sua volta “la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle pretese e alle correlate eventuali responsabilità anche di natura patrimoniale rinvenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di trasferimento pertanto senza estromissione della cedente
” in quanto “La società cessionaria del credito è subentrata nelle sole posizioni di Controparte_2
credito derivanti dai contratti contemplati nella cosiddetta cessione di portafoglio, la quale non ha previsto alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione Non si è dunque in presenza di cessione del contratto ai sensi dell'art. 58 TUB, ma di semplice cessione del credito”; allegava la sussistenza della propria legittimazione attiva in forza della intervenuta pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione, l'infondatezza dell'eccezione inerente l'asserita presenza nel contratto di clausole abusive;
l'infondatezza delle eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate a margine del contratto di mutuo sia in quanto asseritamente redatte in conformità allo schema ABI dichiarato illegittimo, sia per aver previsto la deroga all'art 1957 cc.”
Chiedeva pertanto “in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria - rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del mutuo;
nel Controparte_1
merito - rigettare, o con qualsiasi statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Fissata l'udienza per decidere sulla istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, la stessa veniva rigettata con ordinanza del 2.7.2024
Nel merito, instaurato il contraddittorio, all'udienza di comparizione del 12.11.2024 il
Tribunale formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis cpc che non veniva tuttavia accettata dall'attore.
Si è quindi proceduto ad istruire il giudizio con l'ammissione dei documenti depositati da entrambe le parti L'opposizione è infondata.
Il debitore opponente ha contestato in via preliminare la legittimità ad agire della convenuta per non esservi prova della cessione del credito del quale è stato chiesto il pagamento.
Più nello specifico in seguito alla costituzione della convenuta, l'attore ha contestato “che tra i crediti oggetto della cessione rientrasse anche quello controverso del sig. (cfr. pag.2 della Pt_1
memoria depositata il 3.10.2024).
L'assunto non appare fondato.
La creditrice opposta invero ha depositato in atti una serie di documenti dai quali è possibile evincere la titolarità del credito cui accede la garanzia prestata dall'odierno attore.
In particolare sono state depositate due copie del contratto di cessione del dì 11.10.2019 sottoscritte l'una dalla cedente l'altra dalla cessionaria (contratti sulla utilizzabilità dei quali ai fini della decisione, nonostante la loro incompletezza, non è sorta alcuna contestazione inerendo l'obbligo di cui all'art. 122 cpc comunque i soli atti processuali e non anche i documenti depositati dalle parti), copia dell'“Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1,4 e 7.1 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Parte Seconda n.121 del 15-10-2019, dal quale risultano oggetto della intercorsa cessione “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i
"Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai
Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
Nel caso in esame non può dubitarsi che il credito de quo rientri tra quelli della suddetta cessione in quanto afferente contratto di mutuo (tipologia di rapporto negoziale espressamente indicata nell'avviso) stipulato il 26.01.2007 (quindi nel periodo indicato), certamente da considerare a sofferenza avendo lo stesso attore allegato che già nel 2018 la cedente aveva agito in executivis per il recupero del credito vantato incardinando l'esecuzione immobiliare 162/2018 nell'ambito del quale fu venduto l'immobile concesso in garanzia.
Risultano poi indicati in detto avviso i link ai siti internet in cui è possibile prendere visione della lista dei crediti ceduti ed in cui sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
La convenuta ha altresì depositato il contratto di mutuo fondiario del 26.01.2007, oltre che la dichiarazione di cessione del credito in contestazione (id est dei “crediti vantati nei confronti del
Sig. derivanti dal rapporto di mutuo di originari euro 38.000,00 rogito Notaio Parte_2
in data 26/01/2007 Repertorio n. 53991”) rilasciata da per il tramite di proprio Per_2 CP_2
funzionario dotato dei necessari poteri rappresentativi.
Le evidenze documentali come appena indicate, forniscono univoco riscontro circa titolarità in capo alla convenuta del credito del quale si chiede il pagamento e ciò anche in considerazione del fatto che tanto la pubblicazione della cessione sulla uanto l'iscrizione CP_4
della stessa nel registro delle imprese, sono meri adempimenti pubblicitari del contratto di cessione e non elementi costitutivi dello stesso.
Va di contro accolta l'eccezione in ordine alla mancanza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso sollevata dalla convenuta.
È pacifico – oltre che provato dai documenti versati in atti dalla convenuta (si veda sul punto il richiamo nel contratto alla “securitisation” cioè “cartolarizzazione” dei crediti, alla “Law
130”, il contenuto della dichiarazione di cessione, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale)- che la cessione della quale si discute è stata realizzata ai sensi e per gli effetti della legge
130 del 30 aprile 1999.
In tale tipologia di operazioni, la società cessionaria del credito subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione di portafoglio, che non prevede alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l.n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso ( ex plurimis Cass. Sez. 3,
Sent. n. 21843 del 30/08/2019, Rv. 655567 – 01; Cass. Sez. 3, Ord. n. 13735 del 02/05/2022, Rv.
664640 – 01; Cass. Sez. 1, Ord. n. 18454 del 05/07/2024, Rv. 671669 - 01).
Evidenzia la Corte che la legge n. 130 del 1999 ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o “special pourpose vehicle”). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. “originator”) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.
Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare
è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione.
Il Giudice della Legittimità ritiene che in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla “società veicolo” al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel “patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui si diceva, “scaricandone”, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo.
I possessori dei titoli emessi dallo “special pourpose vehicle” possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dall'art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 130 del 1999) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori e segnatamente i debitori ceduti in forza delle eccezioni opponibili al cedente che determinino condanna al pagamento di cui debba rispondere il cessionario.
Per il legislatore, quindi, il pagamento dei costi dell'operazione di cartolarizzazione viene collocato in posizione preminente, sì da essere soddisfatto dai flussi di cassa provenienti dalla riscossione dei crediti azionati nei confronti dei debitori ceduti (patrimonio separato vincolato a questa specifica finalità).
Lo stesso art. 4 comma 2 della L.n. 130 del resto espressamente prevede che “dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”.
Già su tali basi, dunque, deve ritenersi che i soli controcrediti oggetto di compensazione, di cui sia titolare il debitore ceduto, non possano essere che quelli - dotati degli attributi della certezza, esigibilità e liquidità - suscettibili di compensazione legale e non anche quelli come nel caso di specie la cui esistenza ed il cui ammontare debbano essere accertati nel corso del giudizio.
Tale conclusione, del resto, trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nell'art. 4, comma 2, della legge n. 130 del 1999. Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla “data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)”, nonché, per altro verso, che “in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione ed ì crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”. Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti “sorti posteriormente” alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del “patrimonio separato a destinazione vincolata” cui dà vita l'operazione di cartolarizzazione.
L'eccezione della convenuta appare quindi fondata e la circostanza che in seguito alla formulazione della stessa, l'opponente non abbia chiesto di estendere il contraddittorio anche alla cedente, rende ultroneo l'esame delle domande formulate dagli attori non essendo l'eventuale controcredito che resterebbe accertato in corso di giudizio opponibile alla odierna convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo del presente giudizio (€ € 23.343,58 pari al credito per il recupero del quale si procede) considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal
DM 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, della circostanza che l'attore rimasto soccombente non abbia accettato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale, in complessivi Euro 5.077,00 (di cui € 919 per la fase di studio;
€ 777 per la fase introduttiva;
€ 1680 per la fase di trattazione ed istruttoria;
€ 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 821/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata: - rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della società unipersonale e Parte_1 Controparte_1
per essa, quale mandataria, della delle spese del presente giudizio che liquida in CP_3
complessivi Euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
Così deciso in Marsala, il 28 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) vertente tra
, nato a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GROSSO ANTONIETTA MARCELLA giusta procura in
[...]
atti, attore nei confronti di
, CF , rappresentata e difesa dall'avv. GUCCIARDI FRANCESCO , Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nelle note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art 189 cpc parte attrice ha precisato le conclusioni chiedendo “nel merito – in via principale: - accertare e ritenere il difetto di capacità processuale e/o di legittimazione, come meglio sopra specificato e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti e/o dichiarare la nullità e/o revoca e/o inefficacia e/o illegittimità del precetto e/o il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati e, conseguentemente, ogni eventuale ulteriore atto esecutivo per i motivi di cui in narrativa, con conseguente estinzione dell'intera procedura esecutiva de qua;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del contratto di mutuo
n.3317.00089.000.38 stipulato il 26/01/2007, fonte del credito ingiunto, per l'abusività delle clausole in esso inserite;
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n.3317.00089.000.38 stipulato tra le parti, sia usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento e degli interessi applicati al contratto di prestito e, conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione della somma indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti e dichiarare la violazione da parte delle resistenti dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto di mutuo fondiario per ogni motivazione meglio sopra specificata;
- accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo e/o del precetto notificato, per difetto dell'art. n. 3 dell'art. 474 c.p.c. per indeterminatezza e/o uno o più motivi meglio sopra specificati e/o la nullità o inefficacia dell'esecutività e/o della formula e/o l'estinzione del mutuo azionato e/o delle clausole contrattuali meglio sopra specificate e/o per uno o più motivi di cui sopra e dichiarare che nulla deve l'opponente a qualunque titolo alla opposta;
- per effetto condannare le opposte anche in solido alla ripetizione e/o restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, per violazione degli artt.
1282, 1283 e ss c.c. e 2697 e 1418 e ss c.c., e della applicazione di tassi interesse oltre la soglia di legge e/o per uno o più motivi di cui sopra e interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso di mutuo, e a titolo di capitale che di interessi legali, ultralegali ed anche anatocistici oltre che di spese non dovute e qualunque altra cifra che venga accertata in corso di causa come non dovuta, oltre che ad ogni interesse legale creditori in favore del ricorrente. E dichiarare la gratuità del contratto di mutuo ed accertare e dichiarare che la somma capitale è stata interamente pagata e condannare le opposte in solido alla ripetizione delle somme residue. Con vittoria delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Parte convenuta ha precisato le conclusioni chiedendo “Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa: in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria CP_1
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del mutuo;
nel merito - rigettare, o con qualsiasi
[...]
statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 2.5.2024 con il quale le veniva intimato il pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di € 23.343,58 “in ragione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26/01/2007, di durata 15 anni per l'importo di €38.000,00, concesso al sig. Pt_2
dalla all'epoca dei fatti Banco di Sicilia S.p.a., a cui interveniva all'atto
[...] Controparte_2
di stipula nella qualità di fideiussori e terza datrice d'ipoteca la sig.ra Persona_1 unitamente al marito sig. , garanzia del cui pagamento era stata iscritta ipoteca Parte_1
immobiliare, in data 02/02/2007, sull'immobile di loro esclusiva proprietà sito in Mazara del Vallo nella via Marsala n. 100 (identificato nel Foglio di Mappa del Comune di Mazara del Vallo al n.
190, particella 57, sub 7 e 8) per il valore di € 55.100,00”, evidenziava che detto ultimo immobile era stato aggiudicato in sede di esecuzione forzata instaurata a seguito di pignoramento di il CP_2
cui credito era rimasto solo parzialmente soddisfatto.
Eccepiva a sostegno dell'opposizione “carenza e difetto di legittimazione attiva della società procedente” in ragione della mancata e corretta notifica dell'avvenuta cessione del credito
(inizialmente del Banco di Sicilia S.p.a. e poi dell , in ultimo avvenuta in data Controparte_2
11/10/2019 alla soc. conseguendo tutto ciò l'assoluta estraneità dell'ingiunto al Controparte_1
rapporto obbligatorio oggetto delle cessioni, ovvero l'inefficacia delle predette cessioni nei suoi confronti e dunque la carenza di legittimazione della soc. ad agire nei confronti del CP_3
sig. , ovvero la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo con conseguente Parte_1
inammissibilità e improcedibilità della domanda di credito così come avanzata nei confronti dell'opponente”; eccepiva inoltre “illegittimità del contratto di finanziamento per la presenza di clausole vessatorie alla luce della Sentenza Sezioni Unite della Cassazione n. 9479 del 6 aprile
2023” individuata nella specie “nell'art. 4, nella parte che riguarda la previsione di un importo suppletivo dovuto a titolo di interessi di mora in caso di rata non pagata o pagata in ritardo in favore della nella misura del 2,50% ed ancora ”in diritto: usurarietà ex art.644 c.p. e 1815, II CP_2
comma c.c. del contratto di finanziamento de quo” nonché la “nullità delle fideiussioni c.d.
“omnibus” la “violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali” la
“violazione degli articoli 1283 c.c. e 1815 c.c. Mancanza del requisito della certezza del credito in relazione all'illegittima applicazione degli interessi passivi” ed infine la “illegittimità della capitalizzazione degli interessi maturati”.
Ha quindi chiesto “in via preliminare: concedersi anche in via d'urgenza e/o anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto per quanto sopra enunciato in narrativa nel merito – in via principale: - accertare e ritenere il difetto di capacità processuale e/o di legittimazione, come meglio sopra specificato e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti e/o dichiarare la nullità e/o revoca e/o inefficacia e/o illegittimità del precetto e/o il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e/o per uno o più motivi meglio sopra specificati e, conseguentemente, ogni eventuale ulteriore atto esecutivo per i motivi di cui in narrativa, con conseguente estinzione dell'intera procedura esecutiva de qua;
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del contratto di mutuo n.3317.00089.000.38 stipulato il 26/01/2007, fonte del credito ingiunto, per l'abusività delle clausole in esso inserite;
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n.3317.00089.000.38 stipulato tra le parti, sia usurario per il travalicamento del tasso soglia usura di riferimento e degli interessi applicati al contratto di prestito e, conseguentemente condannare la società convenuta alla restituzione della somma indebitamente corrisposta a titolo di interessi usurari non dovuti e dichiarare la violazione da parte delle resistenti dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza in relazione al contratto di mutuo fondiario per ogni motivazione meglio sopra specificata;
- accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo e/o del precetto notificato, per difetto dell'art. n. 3 dell'art. 474 c.p.c. per indeterminatezza e/o uno o più motivi meglio sopra specificati e/o la nullità o inefficacia dell'esecutività e/o della formula e/o l'estinzione del mutuo azionato e/o delle clausole contrattuali meglio sopra specificate e/o per uno o più motivi di cui sopra e dichiarare che nulla deve l'opponente a qualunque titolo alla opposta;
- per effetto condannare le opposte anche in solido alla ripetizione e/o restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, per violazione degli artt. 1282, 1283 e ss c.c. e 2697
e 1418 e ss c.c., e della applicazione di tassi interesse oltre la soglia di legge e/o per uno o più motivi di cui sopra e interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso di mutuo, e a titolo di capitale che di interessi legali, ultralegali ed anche anatocistici oltre che di spese non dovute e qualunque altra cifra che venga accertata in corso di causa come non dovuta, oltre che ad ogni interesse legale creditori in favore del ricorrente. E dichiarare la gratuità del contratto di mutuo ed accertare e dichiarare che la somma capitale è stata interamente pagata e condannare le opposte in solido alla ripetizione delle somme residue. Su tutte le somme condannare altresì la resistente al pagamento degli interessi dal dovuto al soddisfo e/o della rivalutazione monetaria e/o condannare, anche in via riconvenzionale, le resistenti in solido, al pagamento di un'indennità per arricchimento senza causa per la somma da liquidarsi in via equitativa e/o per quella minore e/o maggiore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU;
- emettere ogni ulteriore provvedimento di legge, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva la intimante opposta la quale contestava quanto dedotto ed eccepito dall'attore.
Eccepiva a sua volta “la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle pretese e alle correlate eventuali responsabilità anche di natura patrimoniale rinvenienti da atti e/o fatti e/o circostanze anteriori la data di trasferimento pertanto senza estromissione della cedente
” in quanto “La società cessionaria del credito è subentrata nelle sole posizioni di Controparte_2
credito derivanti dai contratti contemplati nella cosiddetta cessione di portafoglio, la quale non ha previsto alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione Non si è dunque in presenza di cessione del contratto ai sensi dell'art. 58 TUB, ma di semplice cessione del credito”; allegava la sussistenza della propria legittimazione attiva in forza della intervenuta pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione, l'infondatezza dell'eccezione inerente l'asserita presenza nel contratto di clausole abusive;
l'infondatezza delle eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate a margine del contratto di mutuo sia in quanto asseritamente redatte in conformità allo schema ABI dichiarato illegittimo, sia per aver previsto la deroga all'art 1957 cc.”
Chiedeva pertanto “in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria - rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del mutuo;
nel Controparte_1
merito - rigettare, o con qualsiasi statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
Fissata l'udienza per decidere sulla istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, la stessa veniva rigettata con ordinanza del 2.7.2024
Nel merito, instaurato il contraddittorio, all'udienza di comparizione del 12.11.2024 il
Tribunale formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis cpc che non veniva tuttavia accettata dall'attore.
Si è quindi proceduto ad istruire il giudizio con l'ammissione dei documenti depositati da entrambe le parti L'opposizione è infondata.
Il debitore opponente ha contestato in via preliminare la legittimità ad agire della convenuta per non esservi prova della cessione del credito del quale è stato chiesto il pagamento.
Più nello specifico in seguito alla costituzione della convenuta, l'attore ha contestato “che tra i crediti oggetto della cessione rientrasse anche quello controverso del sig. (cfr. pag.2 della Pt_1
memoria depositata il 3.10.2024).
L'assunto non appare fondato.
La creditrice opposta invero ha depositato in atti una serie di documenti dai quali è possibile evincere la titolarità del credito cui accede la garanzia prestata dall'odierno attore.
In particolare sono state depositate due copie del contratto di cessione del dì 11.10.2019 sottoscritte l'una dalla cedente l'altra dalla cessionaria (contratti sulla utilizzabilità dei quali ai fini della decisione, nonostante la loro incompletezza, non è sorta alcuna contestazione inerendo l'obbligo di cui all'art. 122 cpc comunque i soli atti processuali e non anche i documenti depositati dalle parti), copia dell'“Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 1,4 e 7.1 della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Parte Seconda n.121 del 15-10-2019, dal quale risultano oggetto della intercorsa cessione “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i
"Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai
Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”.
Nel caso in esame non può dubitarsi che il credito de quo rientri tra quelli della suddetta cessione in quanto afferente contratto di mutuo (tipologia di rapporto negoziale espressamente indicata nell'avviso) stipulato il 26.01.2007 (quindi nel periodo indicato), certamente da considerare a sofferenza avendo lo stesso attore allegato che già nel 2018 la cedente aveva agito in executivis per il recupero del credito vantato incardinando l'esecuzione immobiliare 162/2018 nell'ambito del quale fu venduto l'immobile concesso in garanzia.
Risultano poi indicati in detto avviso i link ai siti internet in cui è possibile prendere visione della lista dei crediti ceduti ed in cui sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario “i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
La convenuta ha altresì depositato il contratto di mutuo fondiario del 26.01.2007, oltre che la dichiarazione di cessione del credito in contestazione (id est dei “crediti vantati nei confronti del
Sig. derivanti dal rapporto di mutuo di originari euro 38.000,00 rogito Notaio Parte_2
in data 26/01/2007 Repertorio n. 53991”) rilasciata da per il tramite di proprio Per_2 CP_2
funzionario dotato dei necessari poteri rappresentativi.
Le evidenze documentali come appena indicate, forniscono univoco riscontro circa titolarità in capo alla convenuta del credito del quale si chiede il pagamento e ciò anche in considerazione del fatto che tanto la pubblicazione della cessione sulla uanto l'iscrizione CP_4
della stessa nel registro delle imprese, sono meri adempimenti pubblicitari del contratto di cessione e non elementi costitutivi dello stesso.
Va di contro accolta l'eccezione in ordine alla mancanza di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso sollevata dalla convenuta.
È pacifico – oltre che provato dai documenti versati in atti dalla convenuta (si veda sul punto il richiamo nel contratto alla “securitisation” cioè “cartolarizzazione” dei crediti, alla “Law
130”, il contenuto della dichiarazione di cessione, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale)- che la cessione della quale si discute è stata realizzata ai sensi e per gli effetti della legge
130 del 30 aprile 1999.
In tale tipologia di operazioni, la società cessionaria del credito subentra nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione di portafoglio, che non prevede alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti i crediti oggetto di cessione. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della l.n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso ( ex plurimis Cass. Sez. 3,
Sent. n. 21843 del 30/08/2019, Rv. 655567 – 01; Cass. Sez. 3, Ord. n. 13735 del 02/05/2022, Rv.
664640 – 01; Cass. Sez. 1, Ord. n. 18454 del 05/07/2024, Rv. 671669 - 01).
Evidenzia la Corte che la legge n. 130 del 1999 ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o “special pourpose vehicle”). Esse, in particolare, provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente (cd. “originator”) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi.
Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare
è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione.
Il Giudice della Legittimità ritiene che in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla “società veicolo” al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel “patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui si diceva, “scaricandone”, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo.
I possessori dei titoli emessi dallo “special pourpose vehicle” possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati - perché non soddisfatti dai debitori, ovvero perché inesistenti o, al limite, perché già estinti anche per compensazione - ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato dall'art. 1, comma 1, lett. b, della legge n. 130 del 1999) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori e segnatamente i debitori ceduti in forza delle eccezioni opponibili al cedente che determinino condanna al pagamento di cui debba rispondere il cessionario.
Per il legislatore, quindi, il pagamento dei costi dell'operazione di cartolarizzazione viene collocato in posizione preminente, sì da essere soddisfatto dai flussi di cassa provenienti dalla riscossione dei crediti azionati nei confronti dei debitori ceduti (patrimonio separato vincolato a questa specifica finalità).
Lo stesso art. 4 comma 2 della L.n. 130 del resto espressamente prevede che “dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”.
Già su tali basi, dunque, deve ritenersi che i soli controcrediti oggetto di compensazione, di cui sia titolare il debitore ceduto, non possano essere che quelli - dotati degli attributi della certezza, esigibilità e liquidità - suscettibili di compensazione legale e non anche quelli come nel caso di specie la cui esistenza ed il cui ammontare debbano essere accertati nel corso del giudizio.
Tale conclusione, del resto, trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nell'art. 4, comma 2, della legge n. 130 del 1999. Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla “data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)”, nonché, per altro verso, che “in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione ed ì crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data”. Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti “sorti posteriormente” alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del “patrimonio separato a destinazione vincolata” cui dà vita l'operazione di cartolarizzazione.
L'eccezione della convenuta appare quindi fondata e la circostanza che in seguito alla formulazione della stessa, l'opponente non abbia chiesto di estendere il contraddittorio anche alla cedente, rende ultroneo l'esame delle domande formulate dagli attori non essendo l'eventuale controcredito che resterebbe accertato in corso di giudizio opponibile alla odierna convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo del presente giudizio (€ € 23.343,58 pari al credito per il recupero del quale si procede) considerati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal
DM 147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, della circostanza che l'attore rimasto soccombente non abbia accettato la proposta conciliativa formulata dal Tribunale, in complessivi Euro 5.077,00 (di cui € 919 per la fase di studio;
€ 777 per la fase introduttiva;
€ 1680 per la fase di trattazione ed istruttoria;
€ 1.701 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 821/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata: - rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore della società unipersonale e Parte_1 Controparte_1
per essa, quale mandataria, della delle spese del presente giudizio che liquida in CP_3
complessivi Euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi.
Così deciso in Marsala, il 28 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo