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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/04/2024, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3820/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3820/2021 tra
Parte_1 Parte_2
[...]
ATTORE/I
e
ONroparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 26 aprile 2024 innanzi al dott. Silvia Vitro', nessuno compare.
Avendo le parti discusso la causa all'udienza scorsa, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Vitro'
pagina 1 di 24 N. R.G. 3820/2021 + 10605/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il IBunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite di I Grado iscritte ai n. r.g. 3820/2021 + 10605/2021, promosse da:
(C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. PIOZZO DI ROSIGNANO CESARE P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio ONroparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SCHELLINO DAVIDE e dell'avv. CARDOSI ALESSANDRO
CONVENUTA
(C.F. ), ONroparte_1 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: canone di occupazione suolo pubblico
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
- IN VIA ISTRUTTORIA NELLE CAUSE RIUNITE Disporsi supplemento di CTU diretto a: “accertare la metratura, la titolarità e la destinazione d'uso delle superfici asseritamente “occupate” da ed in particolare Pt_1 se esse costituiscano o meno pertinenza dell'opera autostradale. Dica altresì quali pagina 2 di 24 eventuali limitazioni insistano ex lege su di esse e quale fosse la loro destinazione d'uso all'epoca della costruzione dell'autostrada”; Ammettersi, all'occorrenza e senza inversione dell'onere probatorio, i capi di prova per testi dedotti, rispettivamente, alle pagine da 8 a 10 e da 10 a 11 della memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c
-NEL MERITO NELLA CAUSA R.G. 3820/21 previa se del caso disapplicazione ex art.5 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.E, del relativo regolamento locale del per contrasto con la norma primaria di ONroparte_1 cui all'art.63, comma 1, del d.lgs.n.446/1997.
-ACCERTARE E DICHIARARE CHE: i la pretesa del (e con esso della sua concessionaria di ONroparte_1 CP_1 assoggettare a le aree sottostanti l'impronta autostradale occupate da Org_1
a seguito della realizzazione della tangenziale torinese è illegittima ed Parte_1 infondata per tutte le ragioni meglio illustrate in atti;
ii in ogni caso nulla è dovuto da al per canoni di Parte_1 ONroparte_1 occupazione di spazi e aree pubbliche per gli anni oggetto degli accertamenti impugnati (2015-2020).
-PER L'EFFETTO E IN OGNI CASO ACCERTARE E DICHIARARE: IN PRINCIPALITÀ: nulli, annullare e comunque dichiarare inefficaci e privi di effetti gli avvisi di accertamento esecutivi meglio indicati in narrativa con immediata Org_1 irrogazione di sanzioni, notificati ad mediante consegna a mezzo servizio Parte_1 postale (raccomandata) ed emessi in data 16 e 17 dicembre 2020 dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del Comune di Rivoli (TO), per l'anno 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, recanti CP_1 accertamento di canone C.O.S.A.P. (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) per complessivi € € 1.232.109. In ogni caso dichiarare ed accertare prescritta la pretesa del per ONroparte_1 canone OSAP portata dall'avviso di accertamento afferente il 2015; IN SUBORDINE E Parte_4 nel denegato caso di ritenuta sussistenza di un credito del a fini ONroparte_1
C.O.S.A.P. rideterminare al ribasso il canone concessorio preteso negli avvisi in contestazione considerando le minori aree occupate rispetto a quelle accertate e le limitazioni di uso e sfruttamento cui le stesse risultano gravate a causa e per l'effetto della costruzione autostradale. IN OGNI CASO dichiarare tenuti e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del e il in ONroparte_1 CP_1 ONroparte_1 solido, al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa, e al pagamento in favore di di somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente Parte_1 determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 ult. Comma c.p.c. per le ragioni meglio illustrate in citazione.
pagina 3 di 24 -NEL MERITO NELLA CAUSA RIUNITA RG N.10605/2021 previa se del caso disapplicazione ex art.5 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E, del regolamento locale del Comune di (doc.25) per contrasto con la norma primaria CP_1 di cui all'art.1 comma 219 della legge di bilancio 2020 ACCERTARE E DICHIARARE CHE: (i) la pretesa del (e con esso della sua concessionaria di ONroparte_1 CP_1 assoggettare a le aree sottostanti l'impronta autostradale “occupata” da Org_2
a seguito della realizzazione della tangenziale torinese è illegittima ed Parte_1 infondata per tutte le ragioni meglio illustrate in narrativa. (ii) in ogni caso nulla è dovuto da al a titolo di canone Parte_1 ONroparte_1 unico per l'anno 2021 PER L'EFFETTO E IN OGNI CASO ACCERTARE E DICHIARARE: IN PRINCIPALITÀ: nullo, annullare e comunque dichiarare inefficace e privo di effetti l'avviso di scadenza di canone unico meglio indicato in narrativa, così come gli eventuali atti di irrogazione di sanzioni e interessi che dovessero essere notificati ad nel prosieguo di Parte_1 codesto giudizio, così come eventuali atti di riscossione coattiva di detto canone e sanzioni. IN SUBORDINE E SALVO GRAVAME: nel denegato caso di ritenuta sussistenza di un credito del di a fini del CP_1 CP_1 canone unico rideterminare al ribasso detto canone concessorio preteso negli avvisi di scadenza in contestazione considerando le minori aree occupate rispetto a quelle accertate e le limitazioni di uso e sfruttamento cui le stesse risultano gravate a causa e per l'effetto della costruzione autostradale.
-IN OGNI CASO dichiarare tenuti e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione del canone unico del Comune di e il in CP_1 CP_1 ONroparte_1 solido, al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa.
Con Per la convenuta :
- RESPINGERE le opposizioni ex adverso proposte nelle cause riunite aventi rispettivamente ad oggetto il AP dovuto da al di per Parte_3 CP_1 CP_1 le annualità comprese tra il 2015 ed il 2020 (N.R.G. 3820/2021), per occupazione del soprassuolo stradale mediante cavalcavia autostradali, nonché il Canone Unico Patrimoniale, così come introdotto dall'articolo 1, commi 816 e ss., legge 27.12.2019, n.160, dovuto da al per l'annualità 2021 (N.R.G. Parte_3 ONroparte_1
10605/2021), per occupazione del soprassuolo stradale mediante cavalcavia autostradali, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
-e, per l'effetto CONFERMARE la ritualità, la legittimità e la fondatezza degli avvisi di accertamento impugnati e DICHIARARE rispettivamente dovuti da controparte Org_1
e CUP per le annualità in contesa,
pagina 4 di 24 -e quindi infine CONDANNARE in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell'odierna , delle Parte_5 spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione del 21/1/2021 (e con atto di citazione del 13/5/20221, causa poi riunita alla precedente) la Parte_6
conveniva in giudizio il e la società concessionaria
[...] ONroparte_1 CP_1 del riferendo: ONroparte_1 ONroparte_1
-che è concessionaria dello Stato per la costruzione e la gestione delle Pt_1 autostrade A5 (nel tratto TO-Ivrea-Quincinetto), A4/A5 Ivrea - Santhià e del
[...]
con la diramazione per LO (per una Organizzazione_3 estesa complessiva di 218 Km), in forza della Convenzione Unica Org_4
sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata con Legge 6 giugno Parte_3
2008 n. 101, con effetto dall'8 giugno 2008, scaduta nel 2016;
-che parte del corpo autostradale gestito dalla attraversa con Parte_1 sottopassi/sovrappassi tratti di strade adibite a viabilità provinciali e/o comunali; trattasi, in senso tecnico, di interferenze con la viabilità inevitabili nella costruzione di un'opera strategica come un'autostrada;
-che, però, a distanza di quasi cinquant'anni dall'inizio della costruzione della tangenziale, il Concessionario per il servizio di accertamento e di riscossione del Comune di interessato dall'opera, ha accertato, ai fini C.O.S.A.P. (Canone per CP_1
l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) per gli anni 2012, 2013, 2015 – 2016 – 2017
– 2018 – 2019 e 2020, l'occupazione di aree per complessivi mq. 7.315, in corrispondenza di ponti autostradali, intersecanti con Strada Paverano, Via Alpignano, C.so Francia, via Caluso, via Sestriere, via Pellice, via Lincoln, via Alpi Graie, C.so Susa, affermandone la “sottrazione all'uso pubblico” e quindi la debenza del predetto canone concessorio;
ON
-che, in data 29 aprile 2021, ha notificato ad un avviso di scadenza del Pt_1 canone unico annuale 2021, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi della legge di Bilancio per l'anno 2020, è stato istituito in luogo degli abrogati tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP), canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP) e canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al d.lgs. 30/4/1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
-che, avverso tali avvisi di accertamento liquidazione e riscossione AP e di scadenza ha proposto tempestiva opposizione l'odierna società attrice: Org_2
pagina 5 di 24 .l'avviso afferente l'annualità 2012 è stato impugnato avanti al IB. TO ed è stato oggetto di sentenza n.638/2022 in data 14 febbraio 2022;
.l'avviso afferente l'annualità 2013 è stato impugnato avanti al IB. TO (R.G.
1235/2019);
.gli avvisi afferenti le annualità 2015-2020 sono stati impugnati con unico atto avanti al IB. TO (presente giudizio);
.l'avviso di scadenza del canone unico annuale 2021 avanti il IB. TO (giudizio riunito al presente);
-che, specificamente, circa gli avvisi di accertamento: (i) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179026 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 17 dicembre
2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del Comune di Rivoli (TO), per l'anno 2015, chiede il pagamento di un CP_1 canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 180.680,50 (di cui € 138.985,00 per omessa denuncia), e spese per € 5,18, arrotondamento € 0,32 e così per complessivi € 319.671,00; (ii) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179131 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data
21 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del Comune di Rivoli (TO), per l'anno 2016, chiede il pagamento CP_1 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 4.032,50, spese per € 5,18, e arrotondamento € - 0,18 e così per complessivi € 184.718;
(iii) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179880 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 17 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del (TO), per l'anno 2017, chiede il pagamento ONroparte_1 CP_1 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 2.528,46, spese per € 5,18, e arrotondamento € - 0,14 e così per complessivi € 183.214; (iv) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179881 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data
21 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del Comune di Rivoli (TO), per l'anno 2018, chiede il pagamento CP_1 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 1492,88, spese per € 5,18, e arrotondamento € 0,44 e così per complessivi €
182.179;
(v) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179883 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data
21 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del (TO), per l'anno 2019, chiede il pagamento ONroparte_1 CP_1 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 905,53, spese per € 5,18, e arrotondamento € - 0,21 e così per complessivi € 181.591;
(vi) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179885 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 21 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del (TO), per l'anno 2020, chiede il pagamento ONroparte_1 CP_1 pagina 6 di 24 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 50,79, spese per € 5,18, e arrotondamento € - 0,47 e così per complessivi € 180.736; complessivamente, dunque, per il periodo 2015-2020 è richiesto in pagamento l'importo di €
1.232.109;
-oltre all'avviso di scadenza del canone unico annuale 2021 notificato in data 29/4/2021;
-che, nei giudizi così radicatisi, oltre ad aver chiesto di accertare Parte_1
l'illegittimità delle pretese del e quindi l'inesistenza del diritto di ONroparte_1 credito vantato dallo stesso per l'occupazione di aree e spazi pubblici, con CP_1 conseguente nullità degli avvisi di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. ricevuti, ha chiesto anche l'accertamento (negativo) del diritto del ONroparte_1 al pagamento del canone sostitutivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche occupati da e comprese nell'impronta autostradale, con Parte_1 conseguente disapplicazione del regolamento comunale laddove lo stesso consentisse tale pretesa;
-che i ponti che sovrappassando le viabilità adibite a strada dal Parte_1 CP_1 ON comportano - a dire di - l'occupazione delle superfici accertate a fini sono Org_1 per la più parte gli stessi già oggetto degli avvisi di riscossione 2012 e 2013; ON
-che per gli anni successivi sembra che abbia determinato la superficie occupata facendo riferimento alla metratura dell'intera impronta del viadotto siccome accertata dal CTU nei predetti giudizi, a prescindere dal fatto che si tratti di aree in uso al o che si tratti di aree in uso e in proprietà CP_1 Parte_1
-che, in particolare, il CTU ha accertato:
.Via Alpignano Impronta totale sovrappasso 1.145,94 di cui parte (mq 749,71) su area (Ovest-Est) intestata Parte_1
.Corso Francia Impronta totale sovrappasso 1.881,18 di cui su aree intestate Parte_1 mq 1.275,39 oltre all'impronta piloni su area A.T.I.V.A. 10,14;
.Via Caluso Impronta totale sovrappasso 446,42 interamente su sedime stradale e marciapiede intestato Parte_1
.Strada Moncalieri Impronta totale sovrappasso 234,70 di cui su sedime stradale comunale mq 234,70;
.Via Sestriere Impronta totale sovrappasso 848,34 interamente su aree intestate;
Parte_1 ON
-che, dunque, pretende il pagamento del canone OSAP anche in relazione a superfici sottostanti i viadotti di proprietà e nel pacifico possesso dell'occupante
Parte_1
-che al riguardo va però detto che l'occupazione di aree per complessivi mq. 7.315, in corrispondenza dei ponti autostradali, soprastanti le vie Alpignano, Caluso, Sestriere;
Pellice, Lincoln, Alpi Graie, C.so Francia, C.so Susa e Strada Paverano, non può certo dirsi in sottrazione all'uso pubblico, perché in realtà le opere oggetto della richiesta del canone O.S.A.P., sono state tutte realizzate previa dichiarazione di loro pubblica utilità e quindi a servizio pubblico, non in loro sottrazione;
pagina 7 di 24 -che da tale conclusione non ci si deve discostare per il fatto che, secondo un certo indirizzo giurisprudenziale il andrebbe configurato come corrispettivo di una Org_1 concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) dell'uso privato, esclusivo o speciale, di beni pubblici, senza che sia determinante la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico;
-che, anche volendo dare preminenza alla configurazione sinallagmatica del AP, non è dubbio che esso comunque presuppone l'appartenenza di un bene al Comune che possa pertanto “concederlo” al privato, cosa che non può invece verificarsi quando le aree di cui si discute sono già in proprietà e nel possesso di quest'ultimo (sì che di
“occupazione” non è neppure dato parlare).
A questo punto ATIVA ha sostenuto:
-l'intervenuta prescrizione del dritto al pagamento del canone per l'annualità Org_1
2015 (da intendersi come occupazione del suolo dall'1/1/2015), essendo stato l'avviso di liquidazione notificato il 17/12/2020 e dovendosi ritenere applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o, se considerata occupazione senza titolo, 2947 cc.;
-la nullità degli avvisi di accertamento per mancato rispetto della disciplina regolamentare deliberata dal con delibera 154 del 20/12/2005: ONroparte_1 ON
ha notificato ad n.6 “avvisi di accertamento esecutivi” aventi “valore di Pt_1 intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e di titolo esecutivo e che trascorso 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento la scrivente procederà al recupero coattivo….” ; il Canone OSAP però non ha natura tributaria ma privatistica e quindi non può essere riscosso dall'ente locale o dal concessionario attraverso l'emissione di un atto autoritativo impositivo “esecutivo” utilizzabile solo per gli atti di natura tributaria;
e lo stesso Regolamento AP del Comune di prevede all'art.28 che la CP_1
Concessionaria notifichi al titolare del provvedimento non già un “avviso di accertamento” ma una “diffida ad adempiere” concedendo all'ingiunto il termine di 60 giorni per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale alla riscossione coattiva si procederà o tramite ingiunzione di pagamento o attraverso le modalità stabilite dall'art.46 del d.lgs. 26.2.1999 e ss. (art. 29 regolamento);
anche l'art.1 comma 792 della legge 160/2019 in vigore dal 1.1.2020 non autorizza ON
all'emissione di alcun provvedimento “esecutivo”;
-l'assenza dei presupposti applicativi del AP, considerato:
.che la disciplina di cui all'art. 63 d.lgs. 447/1996 (e v. art. 1 co. 816, 819, 824 l. 160/2019 per il “canone unico”) non è applicabile ad ATIVA:
..perché il non prova che le superfici che afferma “occupate” appartengano CP_1 al suo demanio o patrimonio indisponibile,
..perché la maggior parte delle superfici “occupate” sono in realtà di proprietà di e neppure in uso al Pt_1 CP_1
perché tutte le aree sono pertinenziali all'autostrada,
pagina 8 di 24 ..perché l'uso (la viabilità) che il fa di parte di tali superfici non è affatto CP_1 inibito dalla presenza del ponte autostradale (per cui non vi è alcuna limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo del suolo),
..perché la viabilità comunale che si assume “occupata” è stata per lo più realizzata dalla stessa all'atto della costruzione dell'opera autostradale ed è stata poi Parte_1
“dismessa” (in termini di gestione/manutenzione) all'ente territoriale;
per conseguenza l' “occupazione” da parte di si impone non come un limite “sul” diritto del Parte_1 sull'area, ma come un limite “del” diritto del sulla medesima area da CP_1 CP_1 tempo definitivamente asservita ad uno scopo pubblico diverso e preminente rispetto a quello comunale;
..perchè non è mai stata concessionaria del in relazione alle aree Pt_1 CP_1 ON sottostanti le impronte dei ponti autostradali che ha considerato ai fini del computo del canone;
è concessionaria della rete autostradale, il cui concedente Org_1 Pt_1
è lo , che attraverso l ( e con propria Org_5 Org_4 Organizzazione_6 legge, ha concesso la costruzione e l'esercizio di un tratto di rete autostradale e con essa l'occupazione di uno spazio pubblico dell'ente territoriale “inferiore” sulla base di un titolo legale che ha comportato (quantomeno) l'asservimento dello spazio comunale ad un uso (pubblico) maggiormente strategico;
..perchè va applicata l'esenzione di cui all'art. 49 lett. a d.lgs. 507/93 e all'art 1 co. 833 l. 160/2019.
La convenuta costituitasi con comparsa del 13/3/2021, ha contestato le CP_1 domande attoree, affermando:
-l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo applicarsi il termine di prescrizione decennale e comunque prevedendo gli artt. 52, co. 5, e 1, co. 161, l.27/12/2006 n. 269, che l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato fatto o avrebbe dovuto essere fatto;
-l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione del regolamento comunale Org_1
-che, anche se al momento della costruzione dell'autostrada erano stati messi a disposizione della concessionaria le aree funzionali alla realizzazione del tracciato, tuttavia i sottopassi autostradali erano stati costruiti in corrispondenza delle strade comunali preesistenti (art. 2, co. 7, d.lgs. 285/1992: “le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F- strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali-, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”) e non vi è prova che gli espropri eseguiti abbiano esteso la loro efficacia ablativa anche a tali tratti di strade comunali;
-che la destinazione di dette strade pubbliche sovrastate dai cavalcavia autostradali non era mutata e che, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della dismissione a favore dello
Stato concedente, dette strade divenissero di proprietà statale, tuttavia non verrebbe meno l'appartenenza al demanio o patrimonio indisponibile comunale (art. 2 d.lgs. pagina 9 di 24 285/1992 citato), trattandosi pur sempre di strade ricomprese nel centro abitato della Città di che da tempo immemorabile ha una popolazione ampiamente superiore CP_1 ai diecimila abitanti;
-che era irrilevante la sottoscrizione dei frazionamenti da parte del dal CP_1 momento che, in assenza di cessione ed espropri che avessero riguardato i beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del i tratti di strade CP_1 comunali sovrastati dai cavalcavia, indipendentemente dalla nuova descrizione assunta in catasto, non potevano considerarsi trasferiti alla concessionaria;
-che la scadenza formale della concessione di ATIVA nel 2016 è irrilevante, restando la gestione di e l'occupazione di fatto delle strade comunali;
Pt_1
-che è infondata l'osservazione attorea secondo la quale la decisione dello Stato riguardo alla localizzazione del tracciato autostradale avrebbe fatto perdere al la disponibilità dello spazio utilizzato per la realizzazione dell'opera, dal CP_1 momento che l'art. 4 del regolamento comunale prevede che “sono parimenti Org_1 soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi” e che la decisione statale di costruzione dell'infrastruttura e la realizzazione di opere, impianti e manufatti di carattere stabile che occupino il soprassuolo comunale, costituiscono il presupposto oggettivo del canone;
-che senz'altro sussistono le limitazioni allo sfruttamento della strada comunale (tra l'altro è impedita la realizzazione di segnaletica stradale verticale, di tralicci, antenne, impianti di qualsiasi tipo, aree di sosta attrezzate, totem informativi, ecc.);
-che non è applicabile l'esenzione di cui all'art. 49, co. 1, lett. a, d.lgs. 507/1993, riprodotta nell'art. 4, co. 3, lett. a, regolamento comunale essendo l'occupazione Org_1 realizzata dalla concessionaria e non direttamente dallo . Org_5
Il è rimasto contumace. ONroparte_1
2) Le domande della parte attrice vanno quasi totalmente respinte.
2.1) In primo luogo vanno respinte le eccezioni preliminari formulate dalla parte attrice.
a) Eccezione di carenza di rappresentanza di Ica.
Co
Si tratta di eccezione generica, relativa alla prova dell'affidamento a da parte del del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei canoni ONroparte_1 in esame.
In ogni caso, il ruolo di Ica di concessionaria di tale servizio emerge dalla documentazione prodotta dalla convenuta (doc. 28, 29), dalla quale risulta tale pagina 10 di 24 affidamento e la chiara presunzione che esso abbia avuto luogo per l'intero periodo oggetto di causa.
b) Eccezione di prescrizione.
La parte attrice sostiene l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del canone per l'annualità 2015 (da intendersi come occupazione del suolo Org_1 dall'1/1/2015), essendo stato l'avviso di liquidazione notificato il 17/12/2020 e dovendosi ritenere applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o, se considerata occupazione senza titolo, 2947 cc..
La convenuta richiama la giurisprudenza di legittimità circa la prescrizione decennale.
Si osserva, da un lato, che la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 11026/2014), a cui si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità ( Cass. 3710/2019), secondo cui “in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. " AP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.”), non appare applicabile al presente caso.
Si riferisce, infatti, ad avvisi di pagamento per impianti pubblicitari e trova titolo in diversi e specifici provvedimenti autorizzativi, limitati temporalmente.
Ed allora, ferma la non piena equiparabilità tra canone locatizio e corrispettivo della concessione, ciò che rileva è la durata dell'occupazione delle aree e spazi pubblici da cui scaturisce il diritto del di incassare il canone in esame. CP_1
Nelle pronunce richiamate, la prescrizione ordinaria decennale è giustificata dal fatto che le concessioni erano previste per brevi periodi e nessuna aveva carattere di periodicità, che consentisse l'applicazione della prescrizione breve ( “l'importo nella specie, previsto dal a titolo di non andava pagato periodicamente ad anno o in termini CP_1 Org_1 più brevi, posto che la concessione aveva ad oggetto singole autonome esposizioni, della durata di circa un mese ciascuna, nessuna delle quali a carattere periodico". Ed è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I, sent. n. 6651 del 16/12/1981) che: "La prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. trova applicazione nel caso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno, e non riguarda, pertanto, caso di autonomi atti di concessione amministrativa aventi durata annuale e ciascuno con un apposito canone da pagarsi in unica soluzione”). Nel presente caso, invece, poiché l'occupazione realizzata dal concessionario
è permanente e non limitata temporalmente ad alcuni periodi, il relativo Pt_1 canone deve formare oggetto di un periodico prelievo e quindi soggiacere alla previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (v. in tal senso IB. TO 3/6/2022, estensore Dughetti).
pagina 11 di 24 Tuttavia, non risulta corretta la tesi attorea, che indica il 1.1.2015 quale momento iniziale della decorrenza del termine, che occorre al contrario far partire dal 31.12.2015 e quindi dal momento in cui “periodicamente“ si è completata l'occupazione per quell'annualità e quindi il diritto al relativo corrispettivo può essere fatto valere;
a maggior ragione in un'ipotesi, come quella di specie, in cui l'occupazione dello spazio comunale non è regolata da un titolo e costituisce nei fatti un'occupazione abusiva, conseguenza materiale di altra concessione ( quella dello Stato ad )- v. Pt_1
IB. TO 3/6/2022 citata-. Ed allora, posta la decorrenza del termine di prescrizione al 31.12.2015, la prescrizione quinquennale si sarebbe perfezionata al 31.12.2020; peraltro è documentato che l'avviso di accertamento sia stato inviato tramite raccomandata il 17.12.2020 e quindi prima dello spirare del quinquennio (la stessa parte attrice conferma che la notifica è avvenuta in tale data, doc. 3 attoreo).
c) Nullità degli avvisi di accertamento per mancato rispetto della disciplina regolamentare deliberata dal con delibera 154 del 20/12/2005. ONroparte_1
Sostiene parte attrice: ON
- che ha notificato ad n.6 “avvisi di accertamento esecutivi” aventi Pt_1
“valore di intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e di titolo esecutivo e che trascorso 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento la scrivente procederà al recupero coattivo….”, e che però il Canone OSAP non ha natura tributaria ma privatistica e quindi non può essere riscosso dall'ente locale o dal concessionario attraverso l'emissione di un atto autoritativo impositivo “esecutivo” utilizzabile solo per gli atti di natura tributaria;
-che lo stesso Regolamento AP del Comune di prevede all'art.28 che la CP_1
Concessionaria notifichi al titolare del provvedimento non già un “avviso di accertamento” ma una “diffida ad adempiere” concedendo all'ingiunto il termine di 60 giorni per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale alla riscossione coattiva si procederà o tramite ingiunzione di pagamento o attraverso le modalità stabilite dall'art.46 del d.lgs. 26.2.1999 e ss. (art. 29 regolamento);
-che anche l'art.1 comma 792 della legge 160/2019 in vigore dal 1.1.2020 non autorizza ON
all'emissione di alcun provvedimento “esecutivo”.
L'eccezione va respinta, considerato:
-che, anche se l'entrata in discussione non ha natura di tributo, essa costituisce comunque entrata di natura patrimoniale dovuta (e quindi non squisitamente privatistica come sostenuto da parte attrice), rispetto a cui l'Amministrazione o la società a cui è affidato il servizio può esercitare la propria autorità, e quindi agire per la riscossione (art. 52 D.Lgs 446/1997), utilizzando, al fine di conseguire il pagamento, l'avviso di riscossione dell'entrata;
pagina 12 di 24 -che il tenore degli avvisi di accertamento in esame, laddove accertano il non corretto versamento del canone, ne richiedono il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso e avvertono che, trascorso tale termine, in caso di mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo secondo la legge, configurano in ogni caso un atto di diffida;
-che, peraltro, quand'anche si dovesse concludere circa l'irritualità della notifica di un avviso di accertamento, come osservato, l'opposizione introdotta deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito portato nell'avviso; l'eventuale nullità dell'atto, per ragioni formali, non preclude quindi l'esame nel merito delle pretese fatte valere (in tal senso IB. TO 3/6/2024 citato).
E' poi tardiva (perché avanzata solo nella memoria n 3 ex art. 183) e comunque infondata l'eccezione attorea di assenza di motivazione degli avvisi di accertamento.
La contestazione è infatti del tutto generica.
In ogni caso, gli avvisi di accertamento appaiono completi, con indicazione delle ragioni dell'accertamento e riscossione, delle fonti normative di riferimento e dei motivi (mancato versamento del canone), dell'ubicazione di manufatti e strade.
2.2) Venendo al merito della causa, si ritengono sussistenti i presupposti per l'imposizione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2.2.1) In particolare, il d.lgs. 446/1997 prevede:
-Art. 52: “
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
-Art. 63: “
1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Per il nuovo canone unico:
-Art. 1 co. 816 l. 27/12/2019 n. 160: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da
817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche….”;
-Art. 1 c. 819: “il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”;
pagina 13 di 24 E il Regolamento Comunale del Comune di per l'applicazione del canone CP_1 per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (doc. 23 attoreo), prevede:
-Art. 4: “1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati e le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi”.
Secondo ormai costante giurisprudenza della Corte di ZI e giurisprudenza di merito:
-“La tassa per l'occupazione di aree pubbliche ( ) ed il canone di concessione per il suolo Org_7 oggetto di occupazione ( , hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è Org_1 un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico” (ZI civile sez. trib., 02/10/2019, n. 24541).
2.2.2) Si osserva, allora, che le varie contestazioni sollevate dalla parte attrice vanno respinte.
a) In primo luogo, sostiene che le strade sottostanti a viadotti autostradali non Pt_1 appartengano al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, perché, con la costruzione dell'autostrada, lo Stato ha destinato tali beni ad un uso pubblico sovraordinato, sottraendoli all'uso o godimento del Comune, con trasferimento della proprietà ad , costituzione su di essi di una servitù prediale in favore dei fondi Pt_1 occupati dall'autostrada (che ne impedisce ogni possibilità edificatoria o altri usi non compatibili) e l'apposizione di un vincolo pertinenziale su tali aree a beneficio del tracciato autostradale.
Precisa che i sottopassi sono stati realizzati da durante la costruzione Pt_1 dell'autostrada, che parte di essi è stata costruita in corrispondenza delle strade comunali preesistenti, che e il dovevano stipulare apposita convenzione, in base Pt_1 CP_1 alla quale tutti i terreni sotto l'impronta autostradale dovevano passare in proprietà alla concessionaria autostradale, che tale convenzione non era stata stipulata per colpa del (il quale, peraltro, in previsione di ciò, aveva sottoscritto tutti i frazionamenti CP_1 dei terreni corrispondenti alle impronte dei sottopassi, finalizzati al trasferimento ad;
e i terreni erano stati stralciati dal catasto delle strade comunali e descritti in Pt_1 catasto come relitti strade) e che comunque il non poteva disporre di tali aree, CP_1 asservite e vincolate allo scopo autostradale, né tantomeno poteva rivendicare un canone affermando la sottrazione all'uso pubblico comunale.
pagina 14 di 24 Aggiunge che, con la costruzione dell'autostrada, non vi era stata solo la riduzione del bene strada ad un uso limitato, ma vi era addirittura stata un'occupazione di tipo appropriativo da parte di , e che al termine della concessione la tratta Pt_1 autostradale sarebbe diventata di proprietà dello Stato
Tali considerazioni vanno respinte, considerato che:
- la Convenzione su citata non vi era stata, per cui non vi era stato atto formale di trasferimento delle strade comunali del sottopasso ad (né rileva in tal senso il Pt_1 mero frazionamento dei terreni sottostanti e l'indicazione come relitto stradale nel catasto, non essendo tali atti idonei a determinare definitivamente il passaggio di proprietà);
-non vi è prova che gli espropri eseguiti a suo tempo per la costruzione dell'autostrada abbiano esteso la loro efficacia ablativa in favore del concessionario anche ai tratti di strade comunali preesistenti (fra l'altro è la stessa parte attrice a parlare di “strade comunali preesistenti, pag. 12 della citazione);
- la destinazione di dette strade pubbliche sovrastate dai cavalcavia autostradali non era mutata e, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della dismissione a favore dello Stato concedente, dette strade divenissero di proprietà statale, tuttavia non verrebbe meno l'appartenenza al demanio o patrimonio indisponibile comunale (art. 2, co. 7, d.lgs. 285/1992: “le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F- strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali-, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”), trattandosi pur sempre di strade ricomprese nel centro abitato della Città di che da tempo immemorabile ha una CP_1 popolazione ampiamente superiore ai diecimila abitanti;
si veda sul pinto anche IB. TO, 3/6/2022 (estensore Dughetti): “La previsione di cui all'art. 63 D.Lgs 446/1997, ricomprende ai fini dell'applicazione del canone anche tratti di strada che, sebbene non appartenenti al territorio del vengono ricompresi sotto il profilo normativo nelle nozione di “ aree CP_1 comunali “ (“Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”)”;
- né rileva l'affermazione di circa il carattere dei sottopassi quali pertinenze Pt_1 dell'autostrada, ad essa asservite.
Infatti (e tale è la fattispecie descritta dalle sentenze della ZI), escluso il passaggio di proprietà, rimanendo, o ritornando, al Comune la proprietà di tali strade sottostanti l'autostrada (e la stessa attrice ammette che i sottopassi erano stati costruiti in corrispondenza di preesistenti strade comunali, pag. 12 della citazione), le limitazioni all'uso comunale connesse allo scopo autostradale sono proprio ciò che giustifica l'applicazione del canone per questa occupazione di fatto.
E ad essere trasferita ad , al termine della concessione, sarà la proprietà delle Pt_1 tratte autostradali e non dei terreni comunali sottostanti i viadotti autostradali.
pagina 15 di 24 Non rileva neppure l'accenno fatto alle norme del Codice della Strada (d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, decreto semplificazioni, che ha modificato il CdS) da parte dell'attrice, secondo la quale la modifica del CdS assegnerebbe all'ente proprietario della strada di tipo superiore la titolarità della parte di strada interferita.
Infatti, le norme del CdS non hanno affatto previsto il trasferimento in favore del concessionario autostradale dei tratti di strada sovrastati dai manufatti autostradali nel caso di incrocio tra strade a livello sfalsato, ma hanno solo introdotto regole di manutenzione delle strutture degli incroci a livello sfalsati.
In particolare, l'art. 1 CdS continua a prevedere che “Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con…sottopassi e soprappassi..”.
E il comma 1-bis dispone solo circa la proprietà delle strutture dei sottopassi o sovrapassi e solo in relazione agli obblighi di manutenzione: “In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità (ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria)…”.
Nè è accoglibile la tesi sostenta da parte attrice (sviluppata soprattutto in sede di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., udienza 17/4/2024), secondo la quale a non essere appartenente al demanio del non è tanto la strada sovrastata CP_1 dal manufatto autostradale (che continua ad appartenere al demanio comunale, come riconosciuto dall'attrice all'udienza citata), quanto lo spazio, la colonna d'aria soprastante la strada comunale (compresa tra di essa e il sovrapasso autostradale), la quale non sarebbe utilizzata dal non interferirebbe con la circolazione stradale CP_1
e sarebbe pertinenza dell'autostrada.
Infatti, il demanio comunale ricomprende anche gli spazi soprastanti e sottostanti la strada comunale, come è anche previsto dal codice civile (Art. 840 c.c.).
Si veda in tal senso anche IB. TO, sez. I, 3/6/2022 citata: “Deve preliminarmente darsi atto che il passaggio dei ponti autostradali, come da fotogrammi tratti da Org_8 indubbiamente determina un'occupazione dell'area sottostante, che certamente ne vede limitata la propria piena utilizzabilità; sull'estensione e consistenza del diritto di proprietà, appare sufficiente richiamare in proposito l'art. 840 c.c., che sebbene riferito alla proprietà fondiaria, esprime un principio generale applicabile anche alla proprietà demaniale”.
La ZI conferma che rientra nel demanio comunale anche lo spazio sovrastante (c. Cass. 2422/2024 sotto riportata).
E la debenza del canone deriva anche dal fatto che il manufatto autostradale interferisce con tutti gli utilizzi della viabilità comunale, ulteriori rispetto alla mera circolazione stradale (come sotto esposto).
Sempre su questo punto, IB. TO 3/6/2022 citata: “La previsione relativa all'entrata patrimoniale in discussione (art. 63 D.Lgs 446/1997) indica quale presupposto
“L'occupazione, sia permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibili,…. “; già il dato normativo consente di individuare con chiarezza quali beni possano formare oggetto di un'occupazione sottoposta al canone,
pagina 16 di 24 non solo i beni demaniali secondo la dizione codicistica, ma anche spazi soprastanti e sottostanti, che del bene demaniale (come per la proprietà fondiaria) costituiscono un'estensione e che quindi possono costituire oggetto di un'occupazione che consegue ad una concessione ( reale ovvero presunta ). Né appare persuasiva l'interpretazione del termine “relativi“ contenuto nella formulazione normativa, nel senso di escludere la concedibilità separata dello spazio rispetto al bene a cui accede. Non vi sarebbe stata alcuna necessità di precisare nella formulazione della norma, aree e spazi soprastanti e sottostanti dei beni demaniali, qualora l'intento del legislatore fosse stato quello di indicare il bene nella sua unitarietà; al contrario l'indicazione specifica di tali aree è proprio diretta a consentirne l'occupazione autonoma rispetto al bene di cui sono estensioni. Quanto alle due forme alternative di imposizione ( AP e AP ), non assimilabili perchè entrate diverse nella loro essenza ( tributo l'uno e canone l'altra ), pare peraltro corretto affermare che vi sia coincidenza tra le situazioni di fatto ( occupazioni ), che legittimano il prelievo;
se il tributo esprime capacità contributiva relativa ad un godimento di spazi ed aree, il canone ( AP ) è un corrispettivo della concessione, reale o presunta che sia, ma di fatto remunera un'occupazione di cui gode un terzo”.
b) sostiene, inoltre: Pt_1
-che, avendo il canone AP natura di corrispettivo della concessione dell'uso di bene pubblico, allora, intanto può ritenersi tale canone legittimo in quanto l'ente disponga dell'uso di quel certo bene pubblico in favore di un soggetto privato;
al contrario se tale “uso” sia stato (già) sottratto al patrimonio dell'ente concedente, alcun corrispettivo può essere preteso;
-che appunto tale uso è sato sottratto al patrimonio del perché: i sottopassi CP_1 autostradali sono stati realizzati da durante le fasi di costruzione del Parte_1 [...]
; di fatto, quindi, l'uso particolare dei beni che sta facendo non Org_3 Parte_1 deriva da una “concessione” del Comune, ma da una occupazione “originaria ed appropriativa” del patrimonio indisponibile del Comune da parte da parte di
e per essa dello Stato, non reversibile, né in senso tecnico né in senso Parte_1 giuridico, considerato che alla scadenza della concessione autostradale la tratta e le opere a suo servizio divengono demaniali;
dunque, con la costruzione dell'autostrada il Comune ha perso un diritto o subito una limitazione dello stesso (o meglio ancora ricevuto un diritto limitato);
-che per dare in “concessione” un bene quale corrispettivo, in controprestazione di un canone, bisogna poter disporre degli spazi di cui si discute, mentre il non solo CP_1 non può disporne oggi, ma non potrà neppure disporne in futuro perché il concessionario autostradale al termine della concessione dovrà trasferire tale spazio allo Stato e non potrà retrocederlo al CP_1
Tale tesi è infondata considerato che:
-rimanendo al la proprietà delle strade sovrastate dai manufatti autostradali, CP_1 come sopra esposto, lo stesso può imporre un canone a seguito della limitazione dell'uso provocata dalla presenza del manufatto autostradale (essendo, appunto, la realizzazione di opere, impianti, manufatti di carattere stabile, che occupino il soprassuolo comunale, il presupposto oggettivo dell'applicazione del canone, v. art. 4
pagina 17 di 24 regolamento comunale;
e senz'altro sussistono le limitazioni allo sfruttamento Org_1 della strada comunale -tra l'altro è impedita la realizzazione di segnaletica stradale verticale, di tralicci, antenne, impianti di qualsiasi tipo, aree di sosta attrezzate, totem informativi, ecc.-);
-né tale proprietà passerà allo Stato alla fine della concessione, perchè, come sopra detto, al demanio statale verrà trasferita la proprietà delle tratte autostradali e semmai dei terreni su cui poggiano i manufatti autostradali (per es. là dove poggia il pilone autostradale), non le strade di proprietà comunale (v. per es. Cass. 16395/2021:
“l'occupazione del demanio provinciale di cui si tratta concerne l'occupazione di suolo pubblico per pontoni sovrastanti tratti di strade provinciali, attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del AP ex articolo 63 citato, e non l'occupazione dei terreni su cui sono stati costruiti i pontoni autostradali”;
-né rileva l'assenza di una formale concessione da parte del come ripetuto CP_1 sul punto dalla ZI (la concessione e l'occupazione appropriativa dello Stato riguarda la costruzione dell'autostrada e i terreni sui quali la stessa poggia, non la strada comunale sottostante);
-né rileva, appunto, l'esistenza di una concessione da parte dello Stato a favore della concessionaria, non escludendo essa i presupposti di applicazione del AP, che costituisce il corrispettivo per la concessione non solo reale, ma anche presunta dell'occupazione del suolo comunale o provinciale;
la concessione dello Stato, relativa alla costruzione e gestione dell'autostrada (gestione che continua anche dopo la scadenza formale della concessione), non esclude la ricorrenza di una occupazione di fatto o abusiva della strada comunale.
c) Tali prospettazioni trovano piena conferma nell'elaborazione giurisprudenziale della ZI e delle Corti di merito degli ultimi dieci anni, che costantemente hanno ribadito l'applicabilità del canone (prima , ora canone unico) nelle fattispecie in Org_1 esame.
Secondo la ZI, è irrilevante l'assenza di una concessione da parte del
quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico, come accade nel CP_1 caso di società che ha ricevuto dallo Stato la concessione per la costruzione e gestione di una autostrada:
-Cass. 16395/2021: “Il AP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del AP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico
(Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).
Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il AP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pagina 18 di 24 pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico; nello stesso senso, per esempio: Corte Appello TO, sez. I, 29/12/2021 n. 1444);
-Corte Appello Milano, sez. I, 5/5/2023 n. 1450: “Il è dovuto al comune anche per Org_1
l'occupazione di pilastri e i ponti autostradali. Il è il corrispettivo di una concessione per Org_1
l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale proprietario dell'area occupata. Come tale, il canone richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge, ossia l'occupazione di suolo pubblico; pertanto nel caso specifico di costruzione e gestione di , la concessione legittima la soc. a gestire i Org_9 Org_9 manufatti autostradali e a ricavarne un profitto, ma non esclude la necessità di richiedere al comune le autorizzazioni ad occupare le aree di pertinenza dell'ente stesso e non esclude, soprattutto, l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione”;
-IB. TO, sez. I, 22/6/2022 n. 2729 (estensore Vitrò): “In materia di imposizione del AP, tale canone costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione perché è sufficiente che vi sia l'occupazione di fatto dei menzionati beni: la società concessionaria statale che occupa di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica, è quindi tenuta al pagamento del canone. Non rileva il fatto che l'opera sia di proprietà statale, ma la condotta occupativa posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa”.
Inoltre, è irrilevante la contestazione attorea circa l'assenza di una effettiva sottrazione dell'area all'uso pubblico, alla viabilità comunale, dal momento che la costruzione di viadotti e impianti autostradali (espressamente previsti dalle norme su riportate (art. 4 del Reg. Comunale) senz'altro limita l'utilizzo del soprasuolo comunque e che, comunque, il canone è dovuto non in virtù della limitazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (Corte App. TO 1444/2021 citata;
Cass. cv. Sez. I, 19/4/2023 n. 10432; Cass. civ. n. 3710/2019; IB. L'Aquila, sez. I, 22/7/2023 n. 525);
Ed è irrilevante che la proprietà dell'autostrada e del viadotto in esame appartenga allo Stato, dal momento che appunto il canone/corrispettivo è imposto al soggetto che gestisce il manufatto in qualità di concessionario (anche solo di fatto):
-Cass. 16395/2021: “Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il AP, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva).
Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla , in merito a fattispecie analoghe a quella Org_7 in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione.
Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che "In tema di AP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto pagina 19 di 24 impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonchè l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D.Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e di illuminazione - che ne aumentano l'utilità)" (Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Ha, quindi, rimarcato che
l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che
l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass.
n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019).
Tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia) - non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che "In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( ), la Org_7 legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica"…
A nulla rileva, in buona sostanza, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poichè, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017; Cass. n. 19693 del 25/7/2018).
Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza del canone in capo alla concessionaria
e occupante mentre è risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva Org_10 proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, (oggetto del vizio motivazionale introdotto con il secondo motivo), attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di "occupazione".
Ben può essere condivisa, quindi, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta”);
d) Non è poi applicabile l'esenzione di cui all'art. 49 lett. a d.lgs. 507/93, all'art 1 co. 833 l. 160/2019 (“Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi….”). all'art. 4, co. 2, del Reg. Comunale (secondo il quale il canone non si applica alle occupazioni effettuate dallo Stato e dagli altri enti locali), dal momento che in questo caso si tratta di occupazione effettuata non direttamente dallo Stato, ma dalla società concessionaria della costruzione e gestione dell'autostrada e che il canone funge da corrispettivo, controprestazione dello sfruttamento economico delle opere realizzate da parte del concessionario gestore.
Infatti, ”il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ( ) è sempre Org_1 dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale in
pagina 20 di 24 relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo attuate da parte di quest'ultima” (Corte Appello L'Aquila, 24/1/2018).
- “L'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché essa non opera ove la condotta occupativa sia posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (IB. Roma, sez. II, 9/5/2023 n. 7257).
- Ribadisce la ZI: “Soggetto obbligato a corrispondere il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (AP) è chi pone in essere l'occupazione, titolata su atto di concessione o abusiva, degli spazi e delle aree del demanio, mentre l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione” (Cass. civ., sez. I, 18/4/2023 n. 10351).
-Cass. 16395/2021: “La decisione impugnata è immune da vizi laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo dell'obbligazione nell'occupazione di fatto realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura stessa, con
l'effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi la applicabilità dell'esenzione prevista in favore dello Stato…).
e) Infine, riassume efficacemente la fattispecie dell'applicabilità del canone in esame la decisione di Cass. civ., sez. trib., 25/1/2024 n. 2422 (conforme Cass. civ., sez. trib., 23/1/2024 n. 2275):
-ONrariamente alla tesi prospettata da parte ricorrente sussiste pienamente, nel caso in esame, il presupposto dell'occupazione di un'area del demanio comunale.
-In ordine alla titolarità dell'area, sebbene la realizzazione della rete autostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale, al contrario essendo necessario un procedimento di espropriazione
o la conclusione di accordi con effetti traslativi.
L'art. 822 cod. civ. prevede, del resto, che le strade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico statale meramente eventuale, sicché e ben possibile la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada (e lo spazio sovrastante) appartenga ad altro ente.
-In definitiva, occorre distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si pagina 21 di 24 configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge.
-Per quanto concerne il requisito dell'occupazione, questa Corte ha già affermato che il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare
(o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente
l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa (Cass., Sez. 1, 10 giugno 2021, n. 16395). È, dunque, sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione.
-Né rileva, a fini dell'esenzione invocata, la realizzazione dell'opera pubblica (autostrada) in virtù di concessione dello Stato, restando il concessionario un soggetto formalmente e sostanzialmente distinto dal concedente.
Alla medesima soluzione è già pervenuta Cass., Sez. 1, 29 maggio 2023, n. 15010, secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine è il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera longa manus dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo attuate da parte di quest'ultima.
Org_1 Tutte le considerazioni svolte sinora valgono anche per il canone unico , che partecipa della medesima natura del precedente canone.
2.3) Venendo alla quantificazione del canone dovuto da per gli anni dal 2015 al Pt_1
2021, si ritengono corrette le osservazioni e i calcoli contenuti nella perizia del CTU geom. (datata 3/7/2023). Persona_1
In particolare, il quesito formulato al CTU è stato del seguente tenore:
1)Accerti la superficie delle porzioni di strada comunale e delle sue pertinenze (compresi i tratti di strada che, pur non appartenendo al territorio del siano CP_1 ricompresi sotto il profilo normativo nella nozione di “aree comunali”, cioè tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, v. art. 63 d.lgs. 446/97) occupate dalla proiezione al suolo dei soprastanti cavalcavia oggetto degli accertamenti qui impugnati;
2) Accerti la correttezza o meno dei calcoli del AP imposto, sulla base dell'estensione delle aree predette”.
Correttamente, il CTU ha accertato le superfici delle porzioni di strada comunale e pertinenze, come indicato nel quesito, senza esprimere valutazioni giuridiche circa la titolarità delle aree sottostanti i viadotti autostradali, come avrebbe richiesto il CTP di parte attrice.
pagina 22 di 24 Tali valutazioni giuridiche sono di competenza del giudice e sono state espresse nei paragrafi precedenti.
Il CTU ha, dunque, esposto che la contabilizzazione sarebbe stata eseguita, come richiesto dal quesito peritale, accludendo le aree di strada che, pur non appartenendo al territorio del comune, possono essere classificate come aree comunali ex art. 63 d.lgs. 446/97 (“agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285”):
-“L'art. 63 classifica quindi come “aree comunali” tutte le strade urbane elencate nell'art. 2 comma 7 del Codice della Strada che stabilisce quanto segue:
“Le strade urbane di cui al comma 2 lettere D, E e F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abita- ti con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. L'art. 2 commi 2 et 3 dello stesso Decreto classificano le strade urbane D, E et F come segue: D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:
Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E - STRADA URBANA DI QUARTIERE:
Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi;
per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE:
Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. Gli abitanti del Comune di – secondo l'ultimo censimento ISTAT 2011-2021 – risultano essere CP_1
48.632 (i dati di censimento 2011-2021 sono disponibile sul sito ISTAT).
I tratti di strada definiti dal comma 7 del D.Lgs n. 285/1992, classificati dal precedente comma 2 dello stesso articolo nella categoria D – E et F, ritentano quindi tra le “aree comunali” ex art. 63 D.Lgs. 446/97, essendo un Comune con un numero di abitanti superiore a 10.000”. CP_1
Nell'ambito delle operazioni peritali il CTU, autorizzato dal giudice e con il consenso delle parti, ha acquisito i dati metrici delle misurazioni già seguite nell'ambito della causa R.G. 1571/2018 avente ad oggetto il sovrapasso di corso Susa e nell'ambito della causa R.G. 26790/2018 avente ad oggetto i sovrapassi di via Alpignano, via
Caluso, c.so Francia e via Sestriere.
I cavalcavia di via Pellice, via Lincoln, via Alpi Graie e Strada Paverano sono invece stati oggetti di rilievo diretto nell'ambito della presente causa.
Per il cavalcavia di corso Susa il CTU, correttamente, ha tenuto conto del fatto che l'impalcato del cavalcavia di c.so Susa in direzione è competenza di Pt_2 Pt_1
(mentre l'impalcato in direzione Frejus è di competenza della come Org_12 accertato nella causa del IBunale di TO n. 1571/2018).
Si ritiene, poi, che la superficie da prendere a riferimento per il calcolo del canone sia quella dell'intera proiezione a terra dell'impalcato, che comprende le aree pagina 23 di 24 del sedime stradale e delle sue pertinenze (marciapiedi – banchine), nonché le aree sotto la proiezione ma aventi altro uso (e non solo la superficie di sedime stradale e pertinenze, ipotesi alternativa di calcolo effettuata dal CTU).
Infatti, le misurazioni corrette devono tenere conto non solo della strada comunale, ma anche di tutte le sue pertinenze ed accessori (come emerge dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 446/1997 e dall'art. 4 del Reg. , laddove si accenna anche Org_13 ad aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio), con esclusione solo di quanto non pertinente alla strada comunale.
Il calcolo del CTU del canone annuale è di €. 131.535 (di poco inferiore dunque all'importo indicato negli avvisi di accertamento, di €. 138.985). Co
Pertanto, gli accertamenti svolti da sono legittimi limitatamente a detta somma del canone annuale.
2.4) Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il IBunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o respinta, nelle cause riunite n. 3820/2021 + 10605/2021 RG,
-Respinge le opposizioni promosse da e per l'effetto dichiara la legittimità Parte_3 degli accertamenti svolti da limitatamente alla misura del canone annuale di €. CP_1
131.535,00;
-Dichiara tenuta ATIVA a corrispondere il canone annuale per gli anni dal 2015 al 2021 nella misura predetta, oltre accessori;
ON
-Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali, che liquida in
€. 23.300 (di cui €.
3.600 per fase studio, €.
2.400 per fase introduttiva, €. 11.000 per fase istruttoria ed €.
6.300 per fase decisionale), oltre spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della CTU, così come liquidate con provvedimento 3/8/2023 del giudice in atti.
TO, 26/4/2024 Il Giudice
dott. Silvia Vitro
pagina 24 di 24
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3820/2021 tra
Parte_1 Parte_2
[...]
ATTORE/I
e
ONroparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 26 aprile 2024 innanzi al dott. Silvia Vitro', nessuno compare.
Avendo le parti discusso la causa all'udienza scorsa, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Vitro'
pagina 1 di 24 N. R.G. 3820/2021 + 10605/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il IBunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite di I Grado iscritte ai n. r.g. 3820/2021 + 10605/2021, promosse da:
(C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. PIOZZO DI ROSIGNANO CESARE P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio ONroparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SCHELLINO DAVIDE e dell'avv. CARDOSI ALESSANDRO
CONVENUTA
(C.F. ), ONroparte_1 P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: canone di occupazione suolo pubblico
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
- IN VIA ISTRUTTORIA NELLE CAUSE RIUNITE Disporsi supplemento di CTU diretto a: “accertare la metratura, la titolarità e la destinazione d'uso delle superfici asseritamente “occupate” da ed in particolare Pt_1 se esse costituiscano o meno pertinenza dell'opera autostradale. Dica altresì quali pagina 2 di 24 eventuali limitazioni insistano ex lege su di esse e quale fosse la loro destinazione d'uso all'epoca della costruzione dell'autostrada”; Ammettersi, all'occorrenza e senza inversione dell'onere probatorio, i capi di prova per testi dedotti, rispettivamente, alle pagine da 8 a 10 e da 10 a 11 della memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c
-NEL MERITO NELLA CAUSA R.G. 3820/21 previa se del caso disapplicazione ex art.5 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all.E, del relativo regolamento locale del per contrasto con la norma primaria di ONroparte_1 cui all'art.63, comma 1, del d.lgs.n.446/1997.
-ACCERTARE E DICHIARARE CHE: i la pretesa del (e con esso della sua concessionaria di ONroparte_1 CP_1 assoggettare a le aree sottostanti l'impronta autostradale occupate da Org_1
a seguito della realizzazione della tangenziale torinese è illegittima ed Parte_1 infondata per tutte le ragioni meglio illustrate in atti;
ii in ogni caso nulla è dovuto da al per canoni di Parte_1 ONroparte_1 occupazione di spazi e aree pubbliche per gli anni oggetto degli accertamenti impugnati (2015-2020).
-PER L'EFFETTO E IN OGNI CASO ACCERTARE E DICHIARARE: IN PRINCIPALITÀ: nulli, annullare e comunque dichiarare inefficaci e privi di effetti gli avvisi di accertamento esecutivi meglio indicati in narrativa con immediata Org_1 irrogazione di sanzioni, notificati ad mediante consegna a mezzo servizio Parte_1 postale (raccomandata) ed emessi in data 16 e 17 dicembre 2020 dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del Comune di Rivoli (TO), per l'anno 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, recanti CP_1 accertamento di canone C.O.S.A.P. (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) per complessivi € € 1.232.109. In ogni caso dichiarare ed accertare prescritta la pretesa del per ONroparte_1 canone OSAP portata dall'avviso di accertamento afferente il 2015; IN SUBORDINE E Parte_4 nel denegato caso di ritenuta sussistenza di un credito del a fini ONroparte_1
C.O.S.A.P. rideterminare al ribasso il canone concessorio preteso negli avvisi in contestazione considerando le minori aree occupate rispetto a quelle accertate e le limitazioni di uso e sfruttamento cui le stesse risultano gravate a causa e per l'effetto della costruzione autostradale. IN OGNI CASO dichiarare tenuti e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del e il in ONroparte_1 CP_1 ONroparte_1 solido, al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa, e al pagamento in favore di di somma - ulteriore rispetto alle spese processuali - equitativamente Parte_1 determinata per responsabilità aggravata ex art. 96 ult. Comma c.p.c. per le ragioni meglio illustrate in citazione.
pagina 3 di 24 -NEL MERITO NELLA CAUSA RIUNITA RG N.10605/2021 previa se del caso disapplicazione ex art.5 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E, del regolamento locale del Comune di (doc.25) per contrasto con la norma primaria CP_1 di cui all'art.1 comma 219 della legge di bilancio 2020 ACCERTARE E DICHIARARE CHE: (i) la pretesa del (e con esso della sua concessionaria di ONroparte_1 CP_1 assoggettare a le aree sottostanti l'impronta autostradale “occupata” da Org_2
a seguito della realizzazione della tangenziale torinese è illegittima ed Parte_1 infondata per tutte le ragioni meglio illustrate in narrativa. (ii) in ogni caso nulla è dovuto da al a titolo di canone Parte_1 ONroparte_1 unico per l'anno 2021 PER L'EFFETTO E IN OGNI CASO ACCERTARE E DICHIARARE: IN PRINCIPALITÀ: nullo, annullare e comunque dichiarare inefficace e privo di effetti l'avviso di scadenza di canone unico meglio indicato in narrativa, così come gli eventuali atti di irrogazione di sanzioni e interessi che dovessero essere notificati ad nel prosieguo di Parte_1 codesto giudizio, così come eventuali atti di riscossione coattiva di detto canone e sanzioni. IN SUBORDINE E SALVO GRAVAME: nel denegato caso di ritenuta sussistenza di un credito del di a fini del CP_1 CP_1 canone unico rideterminare al ribasso detto canone concessorio preteso negli avvisi di scadenza in contestazione considerando le minori aree occupate rispetto a quelle accertate e le limitazioni di uso e sfruttamento cui le stesse risultano gravate a causa e per l'effetto della costruzione autostradale.
-IN OGNI CASO dichiarare tenuti e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione del canone unico del Comune di e il in CP_1 CP_1 ONroparte_1 solido, al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa.
Con Per la convenuta :
- RESPINGERE le opposizioni ex adverso proposte nelle cause riunite aventi rispettivamente ad oggetto il AP dovuto da al di per Parte_3 CP_1 CP_1 le annualità comprese tra il 2015 ed il 2020 (N.R.G. 3820/2021), per occupazione del soprassuolo stradale mediante cavalcavia autostradali, nonché il Canone Unico Patrimoniale, così come introdotto dall'articolo 1, commi 816 e ss., legge 27.12.2019, n.160, dovuto da al per l'annualità 2021 (N.R.G. Parte_3 ONroparte_1
10605/2021), per occupazione del soprassuolo stradale mediante cavalcavia autostradali, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
-e, per l'effetto CONFERMARE la ritualità, la legittimità e la fondatezza degli avvisi di accertamento impugnati e DICHIARARE rispettivamente dovuti da controparte Org_1
e CUP per le annualità in contesa,
pagina 4 di 24 -e quindi infine CONDANNARE in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell'odierna , delle Parte_5 spese e del compenso dovuto ai difensori, maggiorati di contributo per spese generali 15%, ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, nonché di C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione del 21/1/2021 (e con atto di citazione del 13/5/20221, causa poi riunita alla precedente) la Parte_6
conveniva in giudizio il e la società concessionaria
[...] ONroparte_1 CP_1 del riferendo: ONroparte_1 ONroparte_1
-che è concessionaria dello Stato per la costruzione e la gestione delle Pt_1 autostrade A5 (nel tratto TO-Ivrea-Quincinetto), A4/A5 Ivrea - Santhià e del
[...]
con la diramazione per LO (per una Organizzazione_3 estesa complessiva di 218 Km), in forza della Convenzione Unica Org_4
sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata con Legge 6 giugno Parte_3
2008 n. 101, con effetto dall'8 giugno 2008, scaduta nel 2016;
-che parte del corpo autostradale gestito dalla attraversa con Parte_1 sottopassi/sovrappassi tratti di strade adibite a viabilità provinciali e/o comunali; trattasi, in senso tecnico, di interferenze con la viabilità inevitabili nella costruzione di un'opera strategica come un'autostrada;
-che, però, a distanza di quasi cinquant'anni dall'inizio della costruzione della tangenziale, il Concessionario per il servizio di accertamento e di riscossione del Comune di interessato dall'opera, ha accertato, ai fini C.O.S.A.P. (Canone per CP_1
l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) per gli anni 2012, 2013, 2015 – 2016 – 2017
– 2018 – 2019 e 2020, l'occupazione di aree per complessivi mq. 7.315, in corrispondenza di ponti autostradali, intersecanti con Strada Paverano, Via Alpignano, C.so Francia, via Caluso, via Sestriere, via Pellice, via Lincoln, via Alpi Graie, C.so Susa, affermandone la “sottrazione all'uso pubblico” e quindi la debenza del predetto canone concessorio;
ON
-che, in data 29 aprile 2021, ha notificato ad un avviso di scadenza del Pt_1 canone unico annuale 2021, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi della legge di Bilancio per l'anno 2020, è stato istituito in luogo degli abrogati tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP), canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP) e canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al d.lgs. 30/4/1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
-che, avverso tali avvisi di accertamento liquidazione e riscossione AP e di scadenza ha proposto tempestiva opposizione l'odierna società attrice: Org_2
pagina 5 di 24 .l'avviso afferente l'annualità 2012 è stato impugnato avanti al IB. TO ed è stato oggetto di sentenza n.638/2022 in data 14 febbraio 2022;
.l'avviso afferente l'annualità 2013 è stato impugnato avanti al IB. TO (R.G.
1235/2019);
.gli avvisi afferenti le annualità 2015-2020 sono stati impugnati con unico atto avanti al IB. TO (presente giudizio);
.l'avviso di scadenza del canone unico annuale 2021 avanti il IB. TO (giudizio riunito al presente);
-che, specificamente, circa gli avvisi di accertamento: (i) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179026 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 17 dicembre
2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del Comune di Rivoli (TO), per l'anno 2015, chiede il pagamento di un CP_1 canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 180.680,50 (di cui € 138.985,00 per omessa denuncia), e spese per € 5,18, arrotondamento € 0,32 e così per complessivi € 319.671,00; (ii) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179131 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data
21 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del Comune di Rivoli (TO), per l'anno 2016, chiede il pagamento CP_1 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 4.032,50, spese per € 5,18, e arrotondamento € - 0,18 e così per complessivi € 184.718;
(iii) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179880 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 17 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del (TO), per l'anno 2017, chiede il pagamento ONroparte_1 CP_1 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 2.528,46, spese per € 5,18, e arrotondamento € - 0,14 e così per complessivi € 183.214; (iv) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179881 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data
21 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del Comune di Rivoli (TO), per l'anno 2018, chiede il pagamento CP_1 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 1492,88, spese per € 5,18, e arrotondamento € 0,44 e così per complessivi €
182.179;
(v) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179883 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data
21 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del (TO), per l'anno 2019, chiede il pagamento ONroparte_1 CP_1 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 905,53, spese per € 5,18, e arrotondamento € - 0,21 e così per complessivi € 181.591;
(vi) con avviso di accertamento esecutivo AP Permanente n. 12179885 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 21 dicembre 2020, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del (TO), per l'anno 2020, chiede il pagamento ONroparte_1 CP_1 pagina 6 di 24 di un canone C.O.S.A.P. per € 138.985,00, oltre a sanzioni amministrative per complessivi € 41.695,50, oltre interessi per € 50,79, spese per € 5,18, e arrotondamento € - 0,47 e così per complessivi € 180.736; complessivamente, dunque, per il periodo 2015-2020 è richiesto in pagamento l'importo di €
1.232.109;
-oltre all'avviso di scadenza del canone unico annuale 2021 notificato in data 29/4/2021;
-che, nei giudizi così radicatisi, oltre ad aver chiesto di accertare Parte_1
l'illegittimità delle pretese del e quindi l'inesistenza del diritto di ONroparte_1 credito vantato dallo stesso per l'occupazione di aree e spazi pubblici, con CP_1 conseguente nullità degli avvisi di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. ricevuti, ha chiesto anche l'accertamento (negativo) del diritto del ONroparte_1 al pagamento del canone sostitutivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche occupati da e comprese nell'impronta autostradale, con Parte_1 conseguente disapplicazione del regolamento comunale laddove lo stesso consentisse tale pretesa;
-che i ponti che sovrappassando le viabilità adibite a strada dal Parte_1 CP_1 ON comportano - a dire di - l'occupazione delle superfici accertate a fini sono Org_1 per la più parte gli stessi già oggetto degli avvisi di riscossione 2012 e 2013; ON
-che per gli anni successivi sembra che abbia determinato la superficie occupata facendo riferimento alla metratura dell'intera impronta del viadotto siccome accertata dal CTU nei predetti giudizi, a prescindere dal fatto che si tratti di aree in uso al o che si tratti di aree in uso e in proprietà CP_1 Parte_1
-che, in particolare, il CTU ha accertato:
.Via Alpignano Impronta totale sovrappasso 1.145,94 di cui parte (mq 749,71) su area (Ovest-Est) intestata Parte_1
.Corso Francia Impronta totale sovrappasso 1.881,18 di cui su aree intestate Parte_1 mq 1.275,39 oltre all'impronta piloni su area A.T.I.V.A. 10,14;
.Via Caluso Impronta totale sovrappasso 446,42 interamente su sedime stradale e marciapiede intestato Parte_1
.Strada Moncalieri Impronta totale sovrappasso 234,70 di cui su sedime stradale comunale mq 234,70;
.Via Sestriere Impronta totale sovrappasso 848,34 interamente su aree intestate;
Parte_1 ON
-che, dunque, pretende il pagamento del canone OSAP anche in relazione a superfici sottostanti i viadotti di proprietà e nel pacifico possesso dell'occupante
Parte_1
-che al riguardo va però detto che l'occupazione di aree per complessivi mq. 7.315, in corrispondenza dei ponti autostradali, soprastanti le vie Alpignano, Caluso, Sestriere;
Pellice, Lincoln, Alpi Graie, C.so Francia, C.so Susa e Strada Paverano, non può certo dirsi in sottrazione all'uso pubblico, perché in realtà le opere oggetto della richiesta del canone O.S.A.P., sono state tutte realizzate previa dichiarazione di loro pubblica utilità e quindi a servizio pubblico, non in loro sottrazione;
pagina 7 di 24 -che da tale conclusione non ci si deve discostare per il fatto che, secondo un certo indirizzo giurisprudenziale il andrebbe configurato come corrispettivo di una Org_1 concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) dell'uso privato, esclusivo o speciale, di beni pubblici, senza che sia determinante la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico;
-che, anche volendo dare preminenza alla configurazione sinallagmatica del AP, non è dubbio che esso comunque presuppone l'appartenenza di un bene al Comune che possa pertanto “concederlo” al privato, cosa che non può invece verificarsi quando le aree di cui si discute sono già in proprietà e nel possesso di quest'ultimo (sì che di
“occupazione” non è neppure dato parlare).
A questo punto ATIVA ha sostenuto:
-l'intervenuta prescrizione del dritto al pagamento del canone per l'annualità Org_1
2015 (da intendersi come occupazione del suolo dall'1/1/2015), essendo stato l'avviso di liquidazione notificato il 17/12/2020 e dovendosi ritenere applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o, se considerata occupazione senza titolo, 2947 cc.;
-la nullità degli avvisi di accertamento per mancato rispetto della disciplina regolamentare deliberata dal con delibera 154 del 20/12/2005: ONroparte_1 ON
ha notificato ad n.6 “avvisi di accertamento esecutivi” aventi “valore di Pt_1 intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e di titolo esecutivo e che trascorso 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento la scrivente procederà al recupero coattivo….” ; il Canone OSAP però non ha natura tributaria ma privatistica e quindi non può essere riscosso dall'ente locale o dal concessionario attraverso l'emissione di un atto autoritativo impositivo “esecutivo” utilizzabile solo per gli atti di natura tributaria;
e lo stesso Regolamento AP del Comune di prevede all'art.28 che la CP_1
Concessionaria notifichi al titolare del provvedimento non già un “avviso di accertamento” ma una “diffida ad adempiere” concedendo all'ingiunto il termine di 60 giorni per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale alla riscossione coattiva si procederà o tramite ingiunzione di pagamento o attraverso le modalità stabilite dall'art.46 del d.lgs. 26.2.1999 e ss. (art. 29 regolamento);
anche l'art.1 comma 792 della legge 160/2019 in vigore dal 1.1.2020 non autorizza ON
all'emissione di alcun provvedimento “esecutivo”;
-l'assenza dei presupposti applicativi del AP, considerato:
.che la disciplina di cui all'art. 63 d.lgs. 447/1996 (e v. art. 1 co. 816, 819, 824 l. 160/2019 per il “canone unico”) non è applicabile ad ATIVA:
..perché il non prova che le superfici che afferma “occupate” appartengano CP_1 al suo demanio o patrimonio indisponibile,
..perché la maggior parte delle superfici “occupate” sono in realtà di proprietà di e neppure in uso al Pt_1 CP_1
perché tutte le aree sono pertinenziali all'autostrada,
pagina 8 di 24 ..perché l'uso (la viabilità) che il fa di parte di tali superfici non è affatto CP_1 inibito dalla presenza del ponte autostradale (per cui non vi è alcuna limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo del suolo),
..perché la viabilità comunale che si assume “occupata” è stata per lo più realizzata dalla stessa all'atto della costruzione dell'opera autostradale ed è stata poi Parte_1
“dismessa” (in termini di gestione/manutenzione) all'ente territoriale;
per conseguenza l' “occupazione” da parte di si impone non come un limite “sul” diritto del Parte_1 sull'area, ma come un limite “del” diritto del sulla medesima area da CP_1 CP_1 tempo definitivamente asservita ad uno scopo pubblico diverso e preminente rispetto a quello comunale;
..perchè non è mai stata concessionaria del in relazione alle aree Pt_1 CP_1 ON sottostanti le impronte dei ponti autostradali che ha considerato ai fini del computo del canone;
è concessionaria della rete autostradale, il cui concedente Org_1 Pt_1
è lo , che attraverso l ( e con propria Org_5 Org_4 Organizzazione_6 legge, ha concesso la costruzione e l'esercizio di un tratto di rete autostradale e con essa l'occupazione di uno spazio pubblico dell'ente territoriale “inferiore” sulla base di un titolo legale che ha comportato (quantomeno) l'asservimento dello spazio comunale ad un uso (pubblico) maggiormente strategico;
..perchè va applicata l'esenzione di cui all'art. 49 lett. a d.lgs. 507/93 e all'art 1 co. 833 l. 160/2019.
La convenuta costituitasi con comparsa del 13/3/2021, ha contestato le CP_1 domande attoree, affermando:
-l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo applicarsi il termine di prescrizione decennale e comunque prevedendo gli artt. 52, co. 5, e 1, co. 161, l.27/12/2006 n. 269, che l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato fatto o avrebbe dovuto essere fatto;
-l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione del regolamento comunale Org_1
-che, anche se al momento della costruzione dell'autostrada erano stati messi a disposizione della concessionaria le aree funzionali alla realizzazione del tracciato, tuttavia i sottopassi autostradali erano stati costruiti in corrispondenza delle strade comunali preesistenti (art. 2, co. 7, d.lgs. 285/1992: “le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F- strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali-, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”) e non vi è prova che gli espropri eseguiti abbiano esteso la loro efficacia ablativa anche a tali tratti di strade comunali;
-che la destinazione di dette strade pubbliche sovrastate dai cavalcavia autostradali non era mutata e che, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della dismissione a favore dello
Stato concedente, dette strade divenissero di proprietà statale, tuttavia non verrebbe meno l'appartenenza al demanio o patrimonio indisponibile comunale (art. 2 d.lgs. pagina 9 di 24 285/1992 citato), trattandosi pur sempre di strade ricomprese nel centro abitato della Città di che da tempo immemorabile ha una popolazione ampiamente superiore CP_1 ai diecimila abitanti;
-che era irrilevante la sottoscrizione dei frazionamenti da parte del dal CP_1 momento che, in assenza di cessione ed espropri che avessero riguardato i beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del i tratti di strade CP_1 comunali sovrastati dai cavalcavia, indipendentemente dalla nuova descrizione assunta in catasto, non potevano considerarsi trasferiti alla concessionaria;
-che la scadenza formale della concessione di ATIVA nel 2016 è irrilevante, restando la gestione di e l'occupazione di fatto delle strade comunali;
Pt_1
-che è infondata l'osservazione attorea secondo la quale la decisione dello Stato riguardo alla localizzazione del tracciato autostradale avrebbe fatto perdere al la disponibilità dello spazio utilizzato per la realizzazione dell'opera, dal CP_1 momento che l'art. 4 del regolamento comunale prevede che “sono parimenti Org_1 soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi” e che la decisione statale di costruzione dell'infrastruttura e la realizzazione di opere, impianti e manufatti di carattere stabile che occupino il soprassuolo comunale, costituiscono il presupposto oggettivo del canone;
-che senz'altro sussistono le limitazioni allo sfruttamento della strada comunale (tra l'altro è impedita la realizzazione di segnaletica stradale verticale, di tralicci, antenne, impianti di qualsiasi tipo, aree di sosta attrezzate, totem informativi, ecc.);
-che non è applicabile l'esenzione di cui all'art. 49, co. 1, lett. a, d.lgs. 507/1993, riprodotta nell'art. 4, co. 3, lett. a, regolamento comunale essendo l'occupazione Org_1 realizzata dalla concessionaria e non direttamente dallo . Org_5
Il è rimasto contumace. ONroparte_1
2) Le domande della parte attrice vanno quasi totalmente respinte.
2.1) In primo luogo vanno respinte le eccezioni preliminari formulate dalla parte attrice.
a) Eccezione di carenza di rappresentanza di Ica.
Co
Si tratta di eccezione generica, relativa alla prova dell'affidamento a da parte del del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei canoni ONroparte_1 in esame.
In ogni caso, il ruolo di Ica di concessionaria di tale servizio emerge dalla documentazione prodotta dalla convenuta (doc. 28, 29), dalla quale risulta tale pagina 10 di 24 affidamento e la chiara presunzione che esso abbia avuto luogo per l'intero periodo oggetto di causa.
b) Eccezione di prescrizione.
La parte attrice sostiene l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del canone per l'annualità 2015 (da intendersi come occupazione del suolo Org_1 dall'1/1/2015), essendo stato l'avviso di liquidazione notificato il 17/12/2020 e dovendosi ritenere applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o, se considerata occupazione senza titolo, 2947 cc..
La convenuta richiama la giurisprudenza di legittimità circa la prescrizione decennale.
Si osserva, da un lato, che la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 11026/2014), a cui si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità ( Cass. 3710/2019), secondo cui “in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), il canone (c.d. " AP") rappresenta il corrispettivo della concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, quindi, trovando titolo in diversi e specifici provvedimenti e non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione, non è assimilabile al canone locatizio, con la conseguenza che il relativo credito non soggiace alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c.”), non appare applicabile al presente caso.
Si riferisce, infatti, ad avvisi di pagamento per impianti pubblicitari e trova titolo in diversi e specifici provvedimenti autorizzativi, limitati temporalmente.
Ed allora, ferma la non piena equiparabilità tra canone locatizio e corrispettivo della concessione, ciò che rileva è la durata dell'occupazione delle aree e spazi pubblici da cui scaturisce il diritto del di incassare il canone in esame. CP_1
Nelle pronunce richiamate, la prescrizione ordinaria decennale è giustificata dal fatto che le concessioni erano previste per brevi periodi e nessuna aveva carattere di periodicità, che consentisse l'applicazione della prescrizione breve ( “l'importo nella specie, previsto dal a titolo di non andava pagato periodicamente ad anno o in termini CP_1 Org_1 più brevi, posto che la concessione aveva ad oggetto singole autonome esposizioni, della durata di circa un mese ciascuna, nessuna delle quali a carattere periodico". Ed è jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. I, sent. n. 6651 del 16/12/1981) che: "La prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. trova applicazione nel caso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno, e non riguarda, pertanto, caso di autonomi atti di concessione amministrativa aventi durata annuale e ciascuno con un apposito canone da pagarsi in unica soluzione”). Nel presente caso, invece, poiché l'occupazione realizzata dal concessionario
è permanente e non limitata temporalmente ad alcuni periodi, il relativo Pt_1 canone deve formare oggetto di un periodico prelievo e quindi soggiacere alla previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (v. in tal senso IB. TO 3/6/2022, estensore Dughetti).
pagina 11 di 24 Tuttavia, non risulta corretta la tesi attorea, che indica il 1.1.2015 quale momento iniziale della decorrenza del termine, che occorre al contrario far partire dal 31.12.2015 e quindi dal momento in cui “periodicamente“ si è completata l'occupazione per quell'annualità e quindi il diritto al relativo corrispettivo può essere fatto valere;
a maggior ragione in un'ipotesi, come quella di specie, in cui l'occupazione dello spazio comunale non è regolata da un titolo e costituisce nei fatti un'occupazione abusiva, conseguenza materiale di altra concessione ( quella dello Stato ad )- v. Pt_1
IB. TO 3/6/2022 citata-. Ed allora, posta la decorrenza del termine di prescrizione al 31.12.2015, la prescrizione quinquennale si sarebbe perfezionata al 31.12.2020; peraltro è documentato che l'avviso di accertamento sia stato inviato tramite raccomandata il 17.12.2020 e quindi prima dello spirare del quinquennio (la stessa parte attrice conferma che la notifica è avvenuta in tale data, doc. 3 attoreo).
c) Nullità degli avvisi di accertamento per mancato rispetto della disciplina regolamentare deliberata dal con delibera 154 del 20/12/2005. ONroparte_1
Sostiene parte attrice: ON
- che ha notificato ad n.6 “avvisi di accertamento esecutivi” aventi Pt_1
“valore di intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e di titolo esecutivo e che trascorso 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento la scrivente procederà al recupero coattivo….”, e che però il Canone OSAP non ha natura tributaria ma privatistica e quindi non può essere riscosso dall'ente locale o dal concessionario attraverso l'emissione di un atto autoritativo impositivo “esecutivo” utilizzabile solo per gli atti di natura tributaria;
-che lo stesso Regolamento AP del Comune di prevede all'art.28 che la CP_1
Concessionaria notifichi al titolare del provvedimento non già un “avviso di accertamento” ma una “diffida ad adempiere” concedendo all'ingiunto il termine di 60 giorni per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale alla riscossione coattiva si procederà o tramite ingiunzione di pagamento o attraverso le modalità stabilite dall'art.46 del d.lgs. 26.2.1999 e ss. (art. 29 regolamento);
-che anche l'art.1 comma 792 della legge 160/2019 in vigore dal 1.1.2020 non autorizza ON
all'emissione di alcun provvedimento “esecutivo”.
L'eccezione va respinta, considerato:
-che, anche se l'entrata in discussione non ha natura di tributo, essa costituisce comunque entrata di natura patrimoniale dovuta (e quindi non squisitamente privatistica come sostenuto da parte attrice), rispetto a cui l'Amministrazione o la società a cui è affidato il servizio può esercitare la propria autorità, e quindi agire per la riscossione (art. 52 D.Lgs 446/1997), utilizzando, al fine di conseguire il pagamento, l'avviso di riscossione dell'entrata;
pagina 12 di 24 -che il tenore degli avvisi di accertamento in esame, laddove accertano il non corretto versamento del canone, ne richiedono il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso e avvertono che, trascorso tale termine, in caso di mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo secondo la legge, configurano in ogni caso un atto di diffida;
-che, peraltro, quand'anche si dovesse concludere circa l'irritualità della notifica di un avviso di accertamento, come osservato, l'opposizione introdotta deve essere qualificata come azione di accertamento negativo del credito portato nell'avviso; l'eventuale nullità dell'atto, per ragioni formali, non preclude quindi l'esame nel merito delle pretese fatte valere (in tal senso IB. TO 3/6/2024 citato).
E' poi tardiva (perché avanzata solo nella memoria n 3 ex art. 183) e comunque infondata l'eccezione attorea di assenza di motivazione degli avvisi di accertamento.
La contestazione è infatti del tutto generica.
In ogni caso, gli avvisi di accertamento appaiono completi, con indicazione delle ragioni dell'accertamento e riscossione, delle fonti normative di riferimento e dei motivi (mancato versamento del canone), dell'ubicazione di manufatti e strade.
2.2) Venendo al merito della causa, si ritengono sussistenti i presupposti per l'imposizione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2.2.1) In particolare, il d.lgs. 446/1997 prevede:
-Art. 52: “
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
-Art. 63: “
1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge”.
Per il nuovo canone unico:
-Art. 1 co. 816 l. 27/12/2019 n. 160: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da
817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche….”;
-Art. 1 c. 819: “il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”;
pagina 13 di 24 E il Regolamento Comunale del Comune di per l'applicazione del canone CP_1 per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (doc. 23 attoreo), prevede:
-Art. 4: “1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati e le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
2. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi”.
Secondo ormai costante giurisprudenza della Corte di ZI e giurisprudenza di merito:
-“La tassa per l'occupazione di aree pubbliche ( ) ed il canone di concessione per il suolo Org_7 oggetto di occupazione ( , hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è Org_1 un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico” (ZI civile sez. trib., 02/10/2019, n. 24541).
2.2.2) Si osserva, allora, che le varie contestazioni sollevate dalla parte attrice vanno respinte.
a) In primo luogo, sostiene che le strade sottostanti a viadotti autostradali non Pt_1 appartengano al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, perché, con la costruzione dell'autostrada, lo Stato ha destinato tali beni ad un uso pubblico sovraordinato, sottraendoli all'uso o godimento del Comune, con trasferimento della proprietà ad , costituzione su di essi di una servitù prediale in favore dei fondi Pt_1 occupati dall'autostrada (che ne impedisce ogni possibilità edificatoria o altri usi non compatibili) e l'apposizione di un vincolo pertinenziale su tali aree a beneficio del tracciato autostradale.
Precisa che i sottopassi sono stati realizzati da durante la costruzione Pt_1 dell'autostrada, che parte di essi è stata costruita in corrispondenza delle strade comunali preesistenti, che e il dovevano stipulare apposita convenzione, in base Pt_1 CP_1 alla quale tutti i terreni sotto l'impronta autostradale dovevano passare in proprietà alla concessionaria autostradale, che tale convenzione non era stata stipulata per colpa del (il quale, peraltro, in previsione di ciò, aveva sottoscritto tutti i frazionamenti CP_1 dei terreni corrispondenti alle impronte dei sottopassi, finalizzati al trasferimento ad;
e i terreni erano stati stralciati dal catasto delle strade comunali e descritti in Pt_1 catasto come relitti strade) e che comunque il non poteva disporre di tali aree, CP_1 asservite e vincolate allo scopo autostradale, né tantomeno poteva rivendicare un canone affermando la sottrazione all'uso pubblico comunale.
pagina 14 di 24 Aggiunge che, con la costruzione dell'autostrada, non vi era stata solo la riduzione del bene strada ad un uso limitato, ma vi era addirittura stata un'occupazione di tipo appropriativo da parte di , e che al termine della concessione la tratta Pt_1 autostradale sarebbe diventata di proprietà dello Stato
Tali considerazioni vanno respinte, considerato che:
- la Convenzione su citata non vi era stata, per cui non vi era stato atto formale di trasferimento delle strade comunali del sottopasso ad (né rileva in tal senso il Pt_1 mero frazionamento dei terreni sottostanti e l'indicazione come relitto stradale nel catasto, non essendo tali atti idonei a determinare definitivamente il passaggio di proprietà);
-non vi è prova che gli espropri eseguiti a suo tempo per la costruzione dell'autostrada abbiano esteso la loro efficacia ablativa in favore del concessionario anche ai tratti di strade comunali preesistenti (fra l'altro è la stessa parte attrice a parlare di “strade comunali preesistenti, pag. 12 della citazione);
- la destinazione di dette strade pubbliche sovrastate dai cavalcavia autostradali non era mutata e, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della dismissione a favore dello Stato concedente, dette strade divenissero di proprietà statale, tuttavia non verrebbe meno l'appartenenza al demanio o patrimonio indisponibile comunale (art. 2, co. 7, d.lgs. 285/1992: “le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F- strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali-, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”), trattandosi pur sempre di strade ricomprese nel centro abitato della Città di che da tempo immemorabile ha una CP_1 popolazione ampiamente superiore ai diecimila abitanti;
si veda sul pinto anche IB. TO, 3/6/2022 (estensore Dughetti): “La previsione di cui all'art. 63 D.Lgs 446/1997, ricomprende ai fini dell'applicazione del canone anche tratti di strada che, sebbene non appartenenti al territorio del vengono ricompresi sotto il profilo normativo nelle nozione di “ aree CP_1 comunali “ (“Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”)”;
- né rileva l'affermazione di circa il carattere dei sottopassi quali pertinenze Pt_1 dell'autostrada, ad essa asservite.
Infatti (e tale è la fattispecie descritta dalle sentenze della ZI), escluso il passaggio di proprietà, rimanendo, o ritornando, al Comune la proprietà di tali strade sottostanti l'autostrada (e la stessa attrice ammette che i sottopassi erano stati costruiti in corrispondenza di preesistenti strade comunali, pag. 12 della citazione), le limitazioni all'uso comunale connesse allo scopo autostradale sono proprio ciò che giustifica l'applicazione del canone per questa occupazione di fatto.
E ad essere trasferita ad , al termine della concessione, sarà la proprietà delle Pt_1 tratte autostradali e non dei terreni comunali sottostanti i viadotti autostradali.
pagina 15 di 24 Non rileva neppure l'accenno fatto alle norme del Codice della Strada (d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, decreto semplificazioni, che ha modificato il CdS) da parte dell'attrice, secondo la quale la modifica del CdS assegnerebbe all'ente proprietario della strada di tipo superiore la titolarità della parte di strada interferita.
Infatti, le norme del CdS non hanno affatto previsto il trasferimento in favore del concessionario autostradale dei tratti di strada sovrastati dai manufatti autostradali nel caso di incrocio tra strade a livello sfalsato, ma hanno solo introdotto regole di manutenzione delle strutture degli incroci a livello sfalsati.
In particolare, l'art. 1 CdS continua a prevedere che “Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con…sottopassi e soprappassi..”.
E il comma 1-bis dispone solo circa la proprietà delle strutture dei sottopassi o sovrapassi e solo in relazione agli obblighi di manutenzione: “In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità (ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria)…”.
Nè è accoglibile la tesi sostenta da parte attrice (sviluppata soprattutto in sede di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., udienza 17/4/2024), secondo la quale a non essere appartenente al demanio del non è tanto la strada sovrastata CP_1 dal manufatto autostradale (che continua ad appartenere al demanio comunale, come riconosciuto dall'attrice all'udienza citata), quanto lo spazio, la colonna d'aria soprastante la strada comunale (compresa tra di essa e il sovrapasso autostradale), la quale non sarebbe utilizzata dal non interferirebbe con la circolazione stradale CP_1
e sarebbe pertinenza dell'autostrada.
Infatti, il demanio comunale ricomprende anche gli spazi soprastanti e sottostanti la strada comunale, come è anche previsto dal codice civile (Art. 840 c.c.).
Si veda in tal senso anche IB. TO, sez. I, 3/6/2022 citata: “Deve preliminarmente darsi atto che il passaggio dei ponti autostradali, come da fotogrammi tratti da Org_8 indubbiamente determina un'occupazione dell'area sottostante, che certamente ne vede limitata la propria piena utilizzabilità; sull'estensione e consistenza del diritto di proprietà, appare sufficiente richiamare in proposito l'art. 840 c.c., che sebbene riferito alla proprietà fondiaria, esprime un principio generale applicabile anche alla proprietà demaniale”.
La ZI conferma che rientra nel demanio comunale anche lo spazio sovrastante (c. Cass. 2422/2024 sotto riportata).
E la debenza del canone deriva anche dal fatto che il manufatto autostradale interferisce con tutti gli utilizzi della viabilità comunale, ulteriori rispetto alla mera circolazione stradale (come sotto esposto).
Sempre su questo punto, IB. TO 3/6/2022 citata: “La previsione relativa all'entrata patrimoniale in discussione (art. 63 D.Lgs 446/1997) indica quale presupposto
“L'occupazione, sia permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibili,…. “; già il dato normativo consente di individuare con chiarezza quali beni possano formare oggetto di un'occupazione sottoposta al canone,
pagina 16 di 24 non solo i beni demaniali secondo la dizione codicistica, ma anche spazi soprastanti e sottostanti, che del bene demaniale (come per la proprietà fondiaria) costituiscono un'estensione e che quindi possono costituire oggetto di un'occupazione che consegue ad una concessione ( reale ovvero presunta ). Né appare persuasiva l'interpretazione del termine “relativi“ contenuto nella formulazione normativa, nel senso di escludere la concedibilità separata dello spazio rispetto al bene a cui accede. Non vi sarebbe stata alcuna necessità di precisare nella formulazione della norma, aree e spazi soprastanti e sottostanti dei beni demaniali, qualora l'intento del legislatore fosse stato quello di indicare il bene nella sua unitarietà; al contrario l'indicazione specifica di tali aree è proprio diretta a consentirne l'occupazione autonoma rispetto al bene di cui sono estensioni. Quanto alle due forme alternative di imposizione ( AP e AP ), non assimilabili perchè entrate diverse nella loro essenza ( tributo l'uno e canone l'altra ), pare peraltro corretto affermare che vi sia coincidenza tra le situazioni di fatto ( occupazioni ), che legittimano il prelievo;
se il tributo esprime capacità contributiva relativa ad un godimento di spazi ed aree, il canone ( AP ) è un corrispettivo della concessione, reale o presunta che sia, ma di fatto remunera un'occupazione di cui gode un terzo”.
b) sostiene, inoltre: Pt_1
-che, avendo il canone AP natura di corrispettivo della concessione dell'uso di bene pubblico, allora, intanto può ritenersi tale canone legittimo in quanto l'ente disponga dell'uso di quel certo bene pubblico in favore di un soggetto privato;
al contrario se tale “uso” sia stato (già) sottratto al patrimonio dell'ente concedente, alcun corrispettivo può essere preteso;
-che appunto tale uso è sato sottratto al patrimonio del perché: i sottopassi CP_1 autostradali sono stati realizzati da durante le fasi di costruzione del Parte_1 [...]
; di fatto, quindi, l'uso particolare dei beni che sta facendo non Org_3 Parte_1 deriva da una “concessione” del Comune, ma da una occupazione “originaria ed appropriativa” del patrimonio indisponibile del Comune da parte da parte di
e per essa dello Stato, non reversibile, né in senso tecnico né in senso Parte_1 giuridico, considerato che alla scadenza della concessione autostradale la tratta e le opere a suo servizio divengono demaniali;
dunque, con la costruzione dell'autostrada il Comune ha perso un diritto o subito una limitazione dello stesso (o meglio ancora ricevuto un diritto limitato);
-che per dare in “concessione” un bene quale corrispettivo, in controprestazione di un canone, bisogna poter disporre degli spazi di cui si discute, mentre il non solo CP_1 non può disporne oggi, ma non potrà neppure disporne in futuro perché il concessionario autostradale al termine della concessione dovrà trasferire tale spazio allo Stato e non potrà retrocederlo al CP_1
Tale tesi è infondata considerato che:
-rimanendo al la proprietà delle strade sovrastate dai manufatti autostradali, CP_1 come sopra esposto, lo stesso può imporre un canone a seguito della limitazione dell'uso provocata dalla presenza del manufatto autostradale (essendo, appunto, la realizzazione di opere, impianti, manufatti di carattere stabile, che occupino il soprassuolo comunale, il presupposto oggettivo dell'applicazione del canone, v. art. 4
pagina 17 di 24 regolamento comunale;
e senz'altro sussistono le limitazioni allo sfruttamento Org_1 della strada comunale -tra l'altro è impedita la realizzazione di segnaletica stradale verticale, di tralicci, antenne, impianti di qualsiasi tipo, aree di sosta attrezzate, totem informativi, ecc.-);
-né tale proprietà passerà allo Stato alla fine della concessione, perchè, come sopra detto, al demanio statale verrà trasferita la proprietà delle tratte autostradali e semmai dei terreni su cui poggiano i manufatti autostradali (per es. là dove poggia il pilone autostradale), non le strade di proprietà comunale (v. per es. Cass. 16395/2021:
“l'occupazione del demanio provinciale di cui si tratta concerne l'occupazione di suolo pubblico per pontoni sovrastanti tratti di strade provinciali, attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l'applicazione del AP ex articolo 63 citato, e non l'occupazione dei terreni su cui sono stati costruiti i pontoni autostradali”;
-né rileva l'assenza di una formale concessione da parte del come ripetuto CP_1 sul punto dalla ZI (la concessione e l'occupazione appropriativa dello Stato riguarda la costruzione dell'autostrada e i terreni sui quali la stessa poggia, non la strada comunale sottostante);
-né rileva, appunto, l'esistenza di una concessione da parte dello Stato a favore della concessionaria, non escludendo essa i presupposti di applicazione del AP, che costituisce il corrispettivo per la concessione non solo reale, ma anche presunta dell'occupazione del suolo comunale o provinciale;
la concessione dello Stato, relativa alla costruzione e gestione dell'autostrada (gestione che continua anche dopo la scadenza formale della concessione), non esclude la ricorrenza di una occupazione di fatto o abusiva della strada comunale.
c) Tali prospettazioni trovano piena conferma nell'elaborazione giurisprudenziale della ZI e delle Corti di merito degli ultimi dieci anni, che costantemente hanno ribadito l'applicabilità del canone (prima , ora canone unico) nelle fattispecie in Org_1 esame.
Secondo la ZI, è irrilevante l'assenza di una concessione da parte del
quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico, come accade nel CP_1 caso di società che ha ricevuto dallo Stato la concessione per la costruzione e gestione di una autostrada:
-Cass. 16395/2021: “Il AP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del AP è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico
(Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell'8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).
Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il AP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pagina 18 di 24 pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un'area o spazio pubblico; nello stesso senso, per esempio: Corte Appello TO, sez. I, 29/12/2021 n. 1444);
-Corte Appello Milano, sez. I, 5/5/2023 n. 1450: “Il è dovuto al comune anche per Org_1
l'occupazione di pilastri e i ponti autostradali. Il è il corrispettivo di una concessione per Org_1
l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale proprietario dell'area occupata. Come tale, il canone richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge, ossia l'occupazione di suolo pubblico; pertanto nel caso specifico di costruzione e gestione di , la concessione legittima la soc. a gestire i Org_9 Org_9 manufatti autostradali e a ricavarne un profitto, ma non esclude la necessità di richiedere al comune le autorizzazioni ad occupare le aree di pertinenza dell'ente stesso e non esclude, soprattutto, l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione”;
-IB. TO, sez. I, 22/6/2022 n. 2729 (estensore Vitrò): “In materia di imposizione del AP, tale canone costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione perché è sufficiente che vi sia l'occupazione di fatto dei menzionati beni: la società concessionaria statale che occupa di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica, è quindi tenuta al pagamento del canone. Non rileva il fatto che l'opera sia di proprietà statale, ma la condotta occupativa posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa”.
Inoltre, è irrilevante la contestazione attorea circa l'assenza di una effettiva sottrazione dell'area all'uso pubblico, alla viabilità comunale, dal momento che la costruzione di viadotti e impianti autostradali (espressamente previsti dalle norme su riportate (art. 4 del Reg. Comunale) senz'altro limita l'utilizzo del soprasuolo comunque e che, comunque, il canone è dovuto non in virtù della limitazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne trae il singolo (Corte App. TO 1444/2021 citata;
Cass. cv. Sez. I, 19/4/2023 n. 10432; Cass. civ. n. 3710/2019; IB. L'Aquila, sez. I, 22/7/2023 n. 525);
Ed è irrilevante che la proprietà dell'autostrada e del viadotto in esame appartenga allo Stato, dal momento che appunto il canone/corrispettivo è imposto al soggetto che gestisce il manufatto in qualità di concessionario (anche solo di fatto):
-Cass. 16395/2021: “Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il AP, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva).
Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla , in merito a fattispecie analoghe a quella Org_7 in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè l'occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione.
Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che "In tema di AP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto pagina 19 di 24 impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonchè l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D.Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e di illuminazione - che ne aumentano l'utilità)" (Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Ha, quindi, rimarcato che
l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che
l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass.
n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019).
Tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia) - non è mutato a seguito della sentenza a Sezioni Unite n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontando l'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha affermato che "In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ( ), la Org_7 legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica"…
A nulla rileva, in buona sostanza, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poichè, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017; Cass. n. 19693 del 25/7/2018).
Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza del canone in capo alla concessionaria
e occupante mentre è risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva Org_10 proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, (oggetto del vizio motivazionale introdotto con il secondo motivo), attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di "occupazione".
Ben può essere condivisa, quindi, l'affermazione della Corte di appello secondo la quale l'obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell'attività d'impresa svolta”);
d) Non è poi applicabile l'esenzione di cui all'art. 49 lett. a d.lgs. 507/93, all'art 1 co. 833 l. 160/2019 (“Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi….”). all'art. 4, co. 2, del Reg. Comunale (secondo il quale il canone non si applica alle occupazioni effettuate dallo Stato e dagli altri enti locali), dal momento che in questo caso si tratta di occupazione effettuata non direttamente dallo Stato, ma dalla società concessionaria della costruzione e gestione dell'autostrada e che il canone funge da corrispettivo, controprestazione dello sfruttamento economico delle opere realizzate da parte del concessionario gestore.
Infatti, ”il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ( ) è sempre Org_1 dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale in
pagina 20 di 24 relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine e il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera "longa manus" dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo attuate da parte di quest'ultima” (Corte Appello L'Aquila, 24/1/2018).
- “L'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché essa non opera ove la condotta occupativa sia posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa” (IB. Roma, sez. II, 9/5/2023 n. 7257).
- Ribadisce la ZI: “Soggetto obbligato a corrispondere il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (AP) è chi pone in essere l'occupazione, titolata su atto di concessione o abusiva, degli spazi e delle aree del demanio, mentre l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione” (Cass. civ., sez. I, 18/4/2023 n. 10351).
-Cass. 16395/2021: “La decisione impugnata è immune da vizi laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo dell'obbligazione nell'occupazione di fatto realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell'infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura stessa, con
l'effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi la applicabilità dell'esenzione prevista in favore dello Stato…).
e) Infine, riassume efficacemente la fattispecie dell'applicabilità del canone in esame la decisione di Cass. civ., sez. trib., 25/1/2024 n. 2422 (conforme Cass. civ., sez. trib., 23/1/2024 n. 2275):
-ONrariamente alla tesi prospettata da parte ricorrente sussiste pienamente, nel caso in esame, il presupposto dell'occupazione di un'area del demanio comunale.
-In ordine alla titolarità dell'area, sebbene la realizzazione della rete autostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale, al contrario essendo necessario un procedimento di espropriazione
o la conclusione di accordi con effetti traslativi.
L'art. 822 cod. civ. prevede, del resto, che le strade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico statale meramente eventuale, sicché e ben possibile la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada (e lo spazio sovrastante) appartenga ad altro ente.
-In definitiva, occorre distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si pagina 21 di 24 configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge.
-Per quanto concerne il requisito dell'occupazione, questa Corte ha già affermato che il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare
(o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente
l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa (Cass., Sez. 1, 10 giugno 2021, n. 16395). È, dunque, sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione.
-Né rileva, a fini dell'esenzione invocata, la realizzazione dell'opera pubblica (autostrada) in virtù di concessione dello Stato, restando il concessionario un soggetto formalmente e sostanzialmente distinto dal concedente.
Alla medesima soluzione è già pervenuta Cass., Sez. 1, 29 maggio 2023, n. 15010, secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è sempre dovuto dalla concessionaria incaricata della gestione del servizio autostradale in relazione al viadotto ricompreso nell'infrastruttura, poiché il fine è il vincolo di natura pubblicistica che pur contrassegnano l'opera gestita non valgono a rendere la concessionaria - che persegue in autonomia un proprio fine di lucro - una mera longa manus dell'amministrazione statale, non potendo perciò fruire delle esenzioni riservate alle occupazioni di suolo attuate da parte di quest'ultima.
Org_1 Tutte le considerazioni svolte sinora valgono anche per il canone unico , che partecipa della medesima natura del precedente canone.
2.3) Venendo alla quantificazione del canone dovuto da per gli anni dal 2015 al Pt_1
2021, si ritengono corrette le osservazioni e i calcoli contenuti nella perizia del CTU geom. (datata 3/7/2023). Persona_1
In particolare, il quesito formulato al CTU è stato del seguente tenore:
1)Accerti la superficie delle porzioni di strada comunale e delle sue pertinenze (compresi i tratti di strada che, pur non appartenendo al territorio del siano CP_1 ricompresi sotto il profilo normativo nella nozione di “aree comunali”, cioè tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, v. art. 63 d.lgs. 446/97) occupate dalla proiezione al suolo dei soprastanti cavalcavia oggetto degli accertamenti qui impugnati;
2) Accerti la correttezza o meno dei calcoli del AP imposto, sulla base dell'estensione delle aree predette”.
Correttamente, il CTU ha accertato le superfici delle porzioni di strada comunale e pertinenze, come indicato nel quesito, senza esprimere valutazioni giuridiche circa la titolarità delle aree sottostanti i viadotti autostradali, come avrebbe richiesto il CTP di parte attrice.
pagina 22 di 24 Tali valutazioni giuridiche sono di competenza del giudice e sono state espresse nei paragrafi precedenti.
Il CTU ha, dunque, esposto che la contabilizzazione sarebbe stata eseguita, come richiesto dal quesito peritale, accludendo le aree di strada che, pur non appartenendo al territorio del comune, possono essere classificate come aree comunali ex art. 63 d.lgs. 446/97 (“agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285”):
-“L'art. 63 classifica quindi come “aree comunali” tutte le strade urbane elencate nell'art. 2 comma 7 del Codice della Strada che stabilisce quanto segue:
“Le strade urbane di cui al comma 2 lettere D, E e F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abita- ti con popolazione non superiore a diecimila abitanti”. L'art. 2 commi 2 et 3 dello stesso Decreto classificano le strade urbane D, E et F come segue: D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO:
Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E - STRADA URBANA DI QUARTIERE:
Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi;
per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE:
Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. Gli abitanti del Comune di – secondo l'ultimo censimento ISTAT 2011-2021 – risultano essere CP_1
48.632 (i dati di censimento 2011-2021 sono disponibile sul sito ISTAT).
I tratti di strada definiti dal comma 7 del D.Lgs n. 285/1992, classificati dal precedente comma 2 dello stesso articolo nella categoria D – E et F, ritentano quindi tra le “aree comunali” ex art. 63 D.Lgs. 446/97, essendo un Comune con un numero di abitanti superiore a 10.000”. CP_1
Nell'ambito delle operazioni peritali il CTU, autorizzato dal giudice e con il consenso delle parti, ha acquisito i dati metrici delle misurazioni già seguite nell'ambito della causa R.G. 1571/2018 avente ad oggetto il sovrapasso di corso Susa e nell'ambito della causa R.G. 26790/2018 avente ad oggetto i sovrapassi di via Alpignano, via
Caluso, c.so Francia e via Sestriere.
I cavalcavia di via Pellice, via Lincoln, via Alpi Graie e Strada Paverano sono invece stati oggetti di rilievo diretto nell'ambito della presente causa.
Per il cavalcavia di corso Susa il CTU, correttamente, ha tenuto conto del fatto che l'impalcato del cavalcavia di c.so Susa in direzione è competenza di Pt_2 Pt_1
(mentre l'impalcato in direzione Frejus è di competenza della come Org_12 accertato nella causa del IBunale di TO n. 1571/2018).
Si ritiene, poi, che la superficie da prendere a riferimento per il calcolo del canone sia quella dell'intera proiezione a terra dell'impalcato, che comprende le aree pagina 23 di 24 del sedime stradale e delle sue pertinenze (marciapiedi – banchine), nonché le aree sotto la proiezione ma aventi altro uso (e non solo la superficie di sedime stradale e pertinenze, ipotesi alternativa di calcolo effettuata dal CTU).
Infatti, le misurazioni corrette devono tenere conto non solo della strada comunale, ma anche di tutte le sue pertinenze ed accessori (come emerge dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 446/1997 e dall'art. 4 del Reg. , laddove si accenna anche Org_13 ad aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio), con esclusione solo di quanto non pertinente alla strada comunale.
Il calcolo del CTU del canone annuale è di €. 131.535 (di poco inferiore dunque all'importo indicato negli avvisi di accertamento, di €. 138.985). Co
Pertanto, gli accertamenti svolti da sono legittimi limitatamente a detta somma del canone annuale.
2.4) Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il IBunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o respinta, nelle cause riunite n. 3820/2021 + 10605/2021 RG,
-Respinge le opposizioni promosse da e per l'effetto dichiara la legittimità Parte_3 degli accertamenti svolti da limitatamente alla misura del canone annuale di €. CP_1
131.535,00;
-Dichiara tenuta ATIVA a corrispondere il canone annuale per gli anni dal 2015 al 2021 nella misura predetta, oltre accessori;
ON
-Condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese processuali, che liquida in
€. 23.300 (di cui €.
3.600 per fase studio, €.
2.400 per fase introduttiva, €. 11.000 per fase istruttoria ed €.
6.300 per fase decisionale), oltre spese generali 15%, Iva e Cpa;
-Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese della CTU, così come liquidate con provvedimento 3/8/2023 del giudice in atti.
TO, 26/4/2024 Il Giudice
dott. Silvia Vitro
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