Articolo 2 della Legge 24 marzo 1958, n. 300
Articolo 1
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29 aprile 1958
Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 aprile 1958