Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.