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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 967/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 967/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
29.05.2025, da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Marsciano (PG), alla Via Francesco Maria Ferri, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Astarita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, alla Via dei Filosofi, n. 43/C;
e
(C.F. ), nato in [...]_1 C.F._2
Unito) il 20.06.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Bravetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle
Milizie n. 20;
i quali hanno contratto matrimonio in data 14.07.2012 in Marsciano (atto n. 12, parte II, Serie A, anno
2012) con i figli: , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]; Per_1 Per_2
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“- i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Marsciano, (PG), alla Via Francesco Maria Ferri, n.2, di proprietà comune dei coniugi, sarà assegnata alla Sig.ra con i relativi arredi, fatta eccezione per i beni Pt_1 strettamente personali del Sig. e che lo stesso ha già provveduto a prelevare;
CP_1
- la Sig.ra ed il Sig. continueranno ad esercitare la loro responsabilità genitoriale sui Pt_1 CP_1 figli di età minore ed che, pur affidati ad entrambi, vivranno stabilmente e Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre, presso la casa familiare alla stessa assegnata, con ampia facoltà per il padre di vederli e tenerli presso di sé, in accordo con la madre e soprattutto nel rispetto dei tempi di vita e dei desiderata dei figlioli adolescenti, quantomeno come segue:
a) il padre vedrà e terrà presso di sé i figli minori, ed , un fine settimana alternato a Per_1 Per_2 quello di spettanza con la madre, a partire dal venerdì mattina, al termine dell'orario scolastico, fino al lunedì mattina, quando provvederà a condurli a scuola o presso l'abitazione familiare;
b) il padre vedrà e terrà presso di sé i figli minori, ed , due pomeriggi a settimana, Per_1 Per_2 potendo gli stessi anche liberamente pernottare presso il padre, in considerazione della loro età e delle necessità di stabilità affettiva e continuità nella gestione quotidiana, nel rispetto dell'interesse superiore dei minori;
c) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori sette giorni, anche non continuativi, con possibilità di pernotto, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie, alternando ogni anno con la madre i giorni della Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di
Santo Stefano, la sera del 31 dicembre, il Capodanno e il giorno dell'Epifania, di modo che trascorra una festività con l'uno ed una festività con l'altro genitore, ad anni alterni;
d) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori tre giorni, anche non continuativi, con possibilità di pernotto, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività pasquali, alternando ogni anno con la madre la Domenica di Pasqua ed il lunedì in Albis, di modo che trascorra una festività con l'uno ed una festività con l'altro genitore, ad anni alterni;
e) nel periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, i genitori vedranno e terranno con sé i figli minori quindici giorni ciascuno, anche non continuativi, la cui decorrenza dovrà essere concordata dai medesimi entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 4 - il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli di età minore, con un versamento CP_1 mensile in favore della Sig.ra di € 200,00 per ciascun figlio, per l'importo complessivo di € Pt_1
400,00 mensili, entro il giorno venti di ogni mese, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 13307608 BancoPosta, somma oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
- le spese straordinarie per i figli minori (intendendosi comprese in detto ambito le eventuali uscite scolastiche, i trasporti scolastici, i libri scolastici, lo sport ed il tempo libero, escluse le spese per le mense) e delle spese mediche non mutuabili, saranno a carico del padre e della madre nella misura del
50%;
- gli impegni di spesa straordinaria e di istruzione, nonché le spese mediche non mutuabili, dovranno essere decise di comune accordo dai genitori, ovvero, se necessarie o in caso di necessità e/o urgenza, documentate e rimborsate;
- le spese anticipate da ciascun genitore saranno rimborsate all'altro, entro il giorno venti del mese successivo in cui le spese sono state effettuate previo invio della documentazione fiscale intestata ai figli minori;
- il Sig. provvederà al versamento del 50% della rata di mutuo ipotecario contratto per CP_1
l'acquisto della casa familiare con un versamento mensile in favore della Sig.ra di € 121,60 Pt_1 entro il giorno venti di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 13307608
BancoPosta;
- l'assegno unico familiare per i figli minori sarà percepito integralmente dalla Sig.ra mentre Pt_1 andranno ripartite nella misura del 50% le eventuali detrazioni fiscali;
- i genitori si impegnano, per il bene dei figli minori, a concordare tutto ciò che concerne la crescita,
l'educazione, la formazione e lo stato di salute degli stessi;
- i genitori si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzandosi reciprocamente sin d'ora al rilascio e/o rinnovo dei necessari documenti (passaporto e carta di identità) con riferimento ai figli minori”.
All'udienza del 10.12.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO pagina 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 14.07.2012 in Marsciano (atto n. 12,
[...] parte II, Serie A, anno 2012);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 16.12.2025
Il Presidente est.
IA EI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA EI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 967/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
29.05.2025, da
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Marsciano (PG), alla Via Francesco Maria Ferri, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Astarita ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, alla Via dei Filosofi, n. 43/C;
e
(C.F. ), nato in [...]_1 C.F._2
Unito) il 20.06.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luana Bravetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle
Milizie n. 20;
i quali hanno contratto matrimonio in data 14.07.2012 in Marsciano (atto n. 12, parte II, Serie A, anno
2012) con i figli: , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]; Per_1 Per_2
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“- i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in Marsciano, (PG), alla Via Francesco Maria Ferri, n.2, di proprietà comune dei coniugi, sarà assegnata alla Sig.ra con i relativi arredi, fatta eccezione per i beni Pt_1 strettamente personali del Sig. e che lo stesso ha già provveduto a prelevare;
CP_1
- la Sig.ra ed il Sig. continueranno ad esercitare la loro responsabilità genitoriale sui Pt_1 CP_1 figli di età minore ed che, pur affidati ad entrambi, vivranno stabilmente e Per_1 Per_2 prevalentemente con la madre, presso la casa familiare alla stessa assegnata, con ampia facoltà per il padre di vederli e tenerli presso di sé, in accordo con la madre e soprattutto nel rispetto dei tempi di vita e dei desiderata dei figlioli adolescenti, quantomeno come segue:
a) il padre vedrà e terrà presso di sé i figli minori, ed , un fine settimana alternato a Per_1 Per_2 quello di spettanza con la madre, a partire dal venerdì mattina, al termine dell'orario scolastico, fino al lunedì mattina, quando provvederà a condurli a scuola o presso l'abitazione familiare;
b) il padre vedrà e terrà presso di sé i figli minori, ed , due pomeriggi a settimana, Per_1 Per_2 potendo gli stessi anche liberamente pernottare presso il padre, in considerazione della loro età e delle necessità di stabilità affettiva e continuità nella gestione quotidiana, nel rispetto dell'interesse superiore dei minori;
c) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori sette giorni, anche non continuativi, con possibilità di pernotto, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie, alternando ogni anno con la madre i giorni della Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di
Santo Stefano, la sera del 31 dicembre, il Capodanno e il giorno dell'Epifania, di modo che trascorra una festività con l'uno ed una festività con l'altro genitore, ad anni alterni;
d) il padre vedrà e terrà con sé i figli minori tre giorni, anche non continuativi, con possibilità di pernotto, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività pasquali, alternando ogni anno con la madre la Domenica di Pasqua ed il lunedì in Albis, di modo che trascorra una festività con l'uno ed una festività con l'altro genitore, ad anni alterni;
e) nel periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, i genitori vedranno e terranno con sé i figli minori quindici giorni ciascuno, anche non continuativi, la cui decorrenza dovrà essere concordata dai medesimi entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 2 di 4 - il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli di età minore, con un versamento CP_1 mensile in favore della Sig.ra di € 200,00 per ciascun figlio, per l'importo complessivo di € Pt_1
400,00 mensili, entro il giorno venti di ogni mese, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 13307608 BancoPosta, somma oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
- le spese straordinarie per i figli minori (intendendosi comprese in detto ambito le eventuali uscite scolastiche, i trasporti scolastici, i libri scolastici, lo sport ed il tempo libero, escluse le spese per le mense) e delle spese mediche non mutuabili, saranno a carico del padre e della madre nella misura del
50%;
- gli impegni di spesa straordinaria e di istruzione, nonché le spese mediche non mutuabili, dovranno essere decise di comune accordo dai genitori, ovvero, se necessarie o in caso di necessità e/o urgenza, documentate e rimborsate;
- le spese anticipate da ciascun genitore saranno rimborsate all'altro, entro il giorno venti del mese successivo in cui le spese sono state effettuate previo invio della documentazione fiscale intestata ai figli minori;
- il Sig. provvederà al versamento del 50% della rata di mutuo ipotecario contratto per CP_1
l'acquisto della casa familiare con un versamento mensile in favore della Sig.ra di € 121,60 Pt_1 entro il giorno venti di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 13307608
BancoPosta;
- l'assegno unico familiare per i figli minori sarà percepito integralmente dalla Sig.ra mentre Pt_1 andranno ripartite nella misura del 50% le eventuali detrazioni fiscali;
- i genitori si impegnano, per il bene dei figli minori, a concordare tutto ciò che concerne la crescita,
l'educazione, la formazione e lo stato di salute degli stessi;
- i genitori si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzandosi reciprocamente sin d'ora al rilascio e/o rinnovo dei necessari documenti (passaporto e carta di identità) con riferimento ai figli minori”.
All'udienza del 10.12.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM.
DIRITTO pagina 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data 14.07.2012 in Marsciano (atto n. 12,
[...] parte II, Serie A, anno 2012);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marsciano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 16.12.2025
Il Presidente est.
IA EI
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