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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9893 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Pia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 07/09/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/09/1996 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] Parte_2 di Sestu, anno 1996, numero 13, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 7 settembre 1996, regolarmente trascritto negli atti di Stato Civile del Comune di Sestu (CA), atto n. 13, Parte I, Anno 1996.
2. Ordinare al Comune di Sestu (CA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Omologare alle medesime condizioni pattuite in sede di omologa della separazione coniugale:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Pag. 2 di 5 b) Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali i ricorrenti pattuiscono quanto in appresso:
1) la casa coniugale sita in Sestu (CA) nella Via Aldo Moro n. 26, distinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio 28, part. 2189, sub. 1, cat. A/3, di cui i ricorrenti sono comproprietari in regime di comunione legale per quote paritetiche, ciascuno essendo titolare della quota di proprietà indivisa pari ad ½, verrà assegnata al SI. in uno ai mobili e Parte_2 suppellettili poste a corredo della medesima, fatti salvi i beni che i coniugi hanno concordato siano attribuiti alla IG.ra e per il cui asporto si Pt_1 accorderanno personalmente, per il periodo di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data del deposito del presente ricorso, allo scadere dei quali, salvo che il SI. sia disponibile ad alienare l'immobile in data precedente Pt_2 alla scadenza del quinquennio, vendita anticipata per la quale la IG.ra sin d'ora concorda, l'immobile verrà immesso nel mercato per la Pt_1 vendita.
Il ricavato verrà suddiviso fra i ricorrenti nella misura del 60% (sessanta per cento) in favore del SI. e del 40% (quaranta per cento) Parte_2 in favore della SI.ra , fatto salvo il diritto di acquisto da Parte_1 parte di ciascuno dei coniugi della quota di proprietà indivisa di cui l'altro è titolare.
In detta ultima ipotesi, i coniugi concordano che l'immobile sarà stimato al valore di mercato da un perito scelto di comune accordo, laddove il coniuge che acquisterà la quota di proprietà dell'altro, pari ad ½ ciascuno, corrisponderà la percentuale di valore come più sopra indicata, ovvero: qualora il IG. acquistasse la quota di proprietà della Pt_2 IG.ra corrisponderà alla medesima la somma pari al 40% del Pt_1 valore dell'immobile, laddove nell'ipotesi in cui la IG.ra Pt_1 acquistasse la quota di proprietà del IG. gli corrisponderà la Pt_2 somma pari al 60% del valore dell'immobile.
Le parti precisano che qualora entrambe intendessero acquistare la quota di proprietà dell'immobile di cui l'altro è titolare, si procederà all'estrazione a sorte al fine di individuare l'acquirente.
Le parti, per l'ipotesi di acquisto della quota di proprietà da parte di una di loro, precisano sin d'ora che l'atto sarà stipulato nanti il notaio scelto dalla parte che intende acquistare, la quale dovrà comunicare all'altra il nome del notaio, la sede e la data della stipula trenta giorni prima, impegnandosi la parte alienante a fornire al notaio prescelto tutti i documenti richiestile ai fini della stipula dell'atto di trasferimento.
Le parti riconoscono e dichiarano che il trasferimento dell'immobile suddetto trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che lo stesso è funzionale e indispensabile per la risoluzione
Pag. 3 di 5 della presente controversia;
chiedono, pertanto, l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
La IG.ra che ha già lasciato la casa coniugale, trasferirà la Pt_1 propria residenza altrove alla data del deposito del presente ricorso.
La medesima IG.ra si impegna ad estinguere alla data del Pt_1 deposito del ricorso il conto corrente cointestato con il IG. Pt_2 riconoscendo sin d'ora di esclusiva pertinenza del le giacenze su Pt_2 detto conto.
2) Per ciò che concerne la casa sita in Calasetta (SU), Via Fiume n. 70, distinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio 1, part. 1888, sub. 6, cat. A/3, di cui i coniugi sono comproprietari in regime di comunione legale, la SI.ra si obbliga a trasferire, senza alcun corrispettivo, al Parte_1 IG. che si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà Pt_2 pari a ½ pro indiviso di detto immobile, odiernamente intestato al IG.
, il quale aveva corrisposto il prezzo della compravendita Parte_2 con somme di esclusiva pertinenza dello stesso, con immediato trasferimento al IG. del potere di utilizzare e godere dell'immobile Pt_2 in modo pieno ed esclusivo, indi del pieno possesso, con l'espresso riconoscimento che ogni e qualsivoglia utilità che il IG. dovesse Pt_2 trarre da detto immobile rimarrà a suo esclusivo beneficio, assumendo la IG.ra l'obbligo di stipulare il relativo atto non appena richiesta. Pt_1
L'atto sarà stipulato nanti il notaio scelto dal IG. il quale dovrà Pt_2 comunicare alla IG.ra il nome del notaio, la sede e la data della Pt_1 stipula trenta giorni prima.
La IG.ra si impegna a fornire al notaio prescelto dal IG. Pt_1 Pt_2 tutti i documenti richiestile ai fini della stipula del predetto atto di trasferimento.
Le parti riconoscono e dichiarano che il trasferimento dell'immobile trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che lo stesso è funzionale e indispensabile per la risoluzione della presente controversia;
chiedono, pertanto, l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
c) Le autovetture intestate a ciascuno dei ricorrenti saranno attribuite a ciascuno in esclusiva proprietà.
In specie al IG. sarà attribuita l'esclusiva proprietà Parte_2 dell'autovettura marca Renault, tipo Capture, targata EZ345NW, laddove alla IG.ra sarà attribuita l'esclusiva proprietà dell'autovettura Pt_1 marca Toyota, tipo Aygo X, targata GG885EM.
d) I ricorrenti, ciascuno per proprio conto, provvederanno al proprio mantenimento con i propri redditi personali rinunciando a qualsiasi azione o ragione e mantenimento, intendendo definiti tra i medesimi, in
Pag. 4 di 5 virtù delle pattuizioni ut supra, tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, ivi comprese le ragioni di credito che ciascuno potrebbe vantare verso l'altro per i frutti dei beni propri di ciascun coniuge o proventi dell'attività separata di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
e) I coniugi dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9893 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Pia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 07/09/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/09/1996 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] Parte_2 di Sestu, anno 1996, numero 13, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 7 settembre 1996, regolarmente trascritto negli atti di Stato Civile del Comune di Sestu (CA), atto n. 13, Parte I, Anno 1996.
2. Ordinare al Comune di Sestu (CA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Omologare alle medesime condizioni pattuite in sede di omologa della separazione coniugale:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Pag. 2 di 5 b) Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali i ricorrenti pattuiscono quanto in appresso:
1) la casa coniugale sita in Sestu (CA) nella Via Aldo Moro n. 26, distinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio 28, part. 2189, sub. 1, cat. A/3, di cui i ricorrenti sono comproprietari in regime di comunione legale per quote paritetiche, ciascuno essendo titolare della quota di proprietà indivisa pari ad ½, verrà assegnata al SI. in uno ai mobili e Parte_2 suppellettili poste a corredo della medesima, fatti salvi i beni che i coniugi hanno concordato siano attribuiti alla IG.ra e per il cui asporto si Pt_1 accorderanno personalmente, per il periodo di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data del deposito del presente ricorso, allo scadere dei quali, salvo che il SI. sia disponibile ad alienare l'immobile in data precedente Pt_2 alla scadenza del quinquennio, vendita anticipata per la quale la IG.ra sin d'ora concorda, l'immobile verrà immesso nel mercato per la Pt_1 vendita.
Il ricavato verrà suddiviso fra i ricorrenti nella misura del 60% (sessanta per cento) in favore del SI. e del 40% (quaranta per cento) Parte_2 in favore della SI.ra , fatto salvo il diritto di acquisto da Parte_1 parte di ciascuno dei coniugi della quota di proprietà indivisa di cui l'altro è titolare.
In detta ultima ipotesi, i coniugi concordano che l'immobile sarà stimato al valore di mercato da un perito scelto di comune accordo, laddove il coniuge che acquisterà la quota di proprietà dell'altro, pari ad ½ ciascuno, corrisponderà la percentuale di valore come più sopra indicata, ovvero: qualora il IG. acquistasse la quota di proprietà della Pt_2 IG.ra corrisponderà alla medesima la somma pari al 40% del Pt_1 valore dell'immobile, laddove nell'ipotesi in cui la IG.ra Pt_1 acquistasse la quota di proprietà del IG. gli corrisponderà la Pt_2 somma pari al 60% del valore dell'immobile.
Le parti precisano che qualora entrambe intendessero acquistare la quota di proprietà dell'immobile di cui l'altro è titolare, si procederà all'estrazione a sorte al fine di individuare l'acquirente.
Le parti, per l'ipotesi di acquisto della quota di proprietà da parte di una di loro, precisano sin d'ora che l'atto sarà stipulato nanti il notaio scelto dalla parte che intende acquistare, la quale dovrà comunicare all'altra il nome del notaio, la sede e la data della stipula trenta giorni prima, impegnandosi la parte alienante a fornire al notaio prescelto tutti i documenti richiestile ai fini della stipula dell'atto di trasferimento.
Le parti riconoscono e dichiarano che il trasferimento dell'immobile suddetto trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che lo stesso è funzionale e indispensabile per la risoluzione
Pag. 3 di 5 della presente controversia;
chiedono, pertanto, l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
La IG.ra che ha già lasciato la casa coniugale, trasferirà la Pt_1 propria residenza altrove alla data del deposito del presente ricorso.
La medesima IG.ra si impegna ad estinguere alla data del Pt_1 deposito del ricorso il conto corrente cointestato con il IG. Pt_2 riconoscendo sin d'ora di esclusiva pertinenza del le giacenze su Pt_2 detto conto.
2) Per ciò che concerne la casa sita in Calasetta (SU), Via Fiume n. 70, distinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio 1, part. 1888, sub. 6, cat. A/3, di cui i coniugi sono comproprietari in regime di comunione legale, la SI.ra si obbliga a trasferire, senza alcun corrispettivo, al Parte_1 IG. che si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà Pt_2 pari a ½ pro indiviso di detto immobile, odiernamente intestato al IG.
, il quale aveva corrisposto il prezzo della compravendita Parte_2 con somme di esclusiva pertinenza dello stesso, con immediato trasferimento al IG. del potere di utilizzare e godere dell'immobile Pt_2 in modo pieno ed esclusivo, indi del pieno possesso, con l'espresso riconoscimento che ogni e qualsivoglia utilità che il IG. dovesse Pt_2 trarre da detto immobile rimarrà a suo esclusivo beneficio, assumendo la IG.ra l'obbligo di stipulare il relativo atto non appena richiesta. Pt_1
L'atto sarà stipulato nanti il notaio scelto dal IG. il quale dovrà Pt_2 comunicare alla IG.ra il nome del notaio, la sede e la data della Pt_1 stipula trenta giorni prima.
La IG.ra si impegna a fornire al notaio prescelto dal IG. Pt_1 Pt_2 tutti i documenti richiestile ai fini della stipula del predetto atto di trasferimento.
Le parti riconoscono e dichiarano che il trasferimento dell'immobile trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che lo stesso è funzionale e indispensabile per la risoluzione della presente controversia;
chiedono, pertanto, l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
c) Le autovetture intestate a ciascuno dei ricorrenti saranno attribuite a ciascuno in esclusiva proprietà.
In specie al IG. sarà attribuita l'esclusiva proprietà Parte_2 dell'autovettura marca Renault, tipo Capture, targata EZ345NW, laddove alla IG.ra sarà attribuita l'esclusiva proprietà dell'autovettura Pt_1 marca Toyota, tipo Aygo X, targata GG885EM.
d) I ricorrenti, ciascuno per proprio conto, provvederanno al proprio mantenimento con i propri redditi personali rinunciando a qualsiasi azione o ragione e mantenimento, intendendo definiti tra i medesimi, in
Pag. 4 di 5 virtù delle pattuizioni ut supra, tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, ivi comprese le ragioni di credito che ciascuno potrebbe vantare verso l'altro per i frutti dei beni propri di ciascun coniuge o proventi dell'attività separata di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
e) I coniugi dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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