Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 00710/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01271/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2022, proposto da
IO BA, LU MA, CE RE, AN CC, RA OS, AN AR TR, MI IN TR, AN AR NI OT, ZI OT, PP LO, AR LO, CH OS, IT OS, OS OS, BE OS, IO VE, PP AL, IL AL, ON Di TO, ND Di TO, RA Di TO, OS DI, AR DI, LI DI, MB AZ, IO AZ, IN OS, ON OS, ME IE, PE D'OF, ES D'OF, IO LE, ON LE, OS LE, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'ottemperanza
residua al decreto reso dalla Corte d'appello di Bari ad esito del giudizio RG n.542/2012, cron. n.3634/2012, rimasto inoppugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13.4.2023 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti sono 34 (trentaquattro) degli originari 53 (cinquantatrè: 52+1 per come si chiarirà nel prosieguo) destinatari del decreto in epigrafe indicato.
Espongono in fatto che la Corte d’appello, con decreto reso nel giudizio RG 542/12, cron. n.3634/2012, depositato in data 19.12.2012, condannò il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno della somma di Euro 4.000,00, oltre spese legali.
Con successivo provvedimento del 30.12.2015 (non versato in atti), la Corte corresse l’errore materiale contenuto in detto decreto nella parte in cui ometteva, tra i ricorrenti, TR AR ( rectius TR AN AR, che compare tra gli odierni ricorrenti, mentre non risulta alcuna TR AR).
Aggiungono che, in data 20.10.2016, chiesero al Ministero convenuto il pagamento di quanto liquidato in loro favore, allegando tutta la documentazione necessaria.
La ragioneria della Corte d’appello di Bari provvide al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, per come indicato nel decreto oggetto della odierna ottemperanza, senza tuttavia corrispondere gli interessi legali.
Con successiva pec dell’11.7.2018 il legale dei ricorrenti invitò il Ministero al pagamento degli interessi dovuti dalla data della pubblicazione del decreto al soddisfo.
Con ulteriore pec del 27.5.2019 il legale dei ricorrenti ribadì che solo in favore di TR AN AR erano stati pagati gli interessi oltre che la sorte capitale, invitando il Mef a corrispondere in favore degli altri ricorrenti gli interessi dalla data della pronuncia della Corte d’appello di Bari fino al soddisfo.
In assenza di riscontro alla richiesta, in data 20.11.2020 venne notificata a mezzo pec copia esecutiva del decreto in esame presso il domicilio reale del Ministero convenuto che, ad oggi, espone la difesa, non ha ancora provveduto a dare integrale esecuzione al decreto, limitatamente alla residua corresponsione degli interessi.
Con l’odierno ricorso i ricorrenti reclamano, in via di ottemperanza, il pagamento dei predetti accessori (liquidati per la TR AN AR in euro 187,68 al 24.1.2019).
Con successiva memoria depositata il 14.3.2023 la difesa ha dichiarato la carenza di interesse al ricorso per TR AN AR, essendo questa l’unica in favore della quale furono liquidati gli accessori oggetto della odierna richiesta.
Il 4.12.2022 si è costituito il Ministero intimato che ha depositato il rapporto informativo, rappresentando che il ritardo nei pagamenti dell’ufficio è determinato dall’enorme quantità delle richieste, sovradimensionate rispetto all’organico effettivo; dalla minuziosità dei necessari controlli, al fine di evitare ogni duplicazione dei pagamenti; dalla complessità soggettiva dei richiedenti (a causa dei frequenti casi di successione mortis causa); dall’arretrato preesistente; dalle modifiche normative che, dal 2019, hanno imposto ulteriori verifiche (v. rapporto informativo).
All’udienza del 13.4.2023, la causa è stata, infine, tratta in decisione.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati, per tutti i ricorrenti, tranne che per la TR AN AR, per cui va pronunciata la sentenza in rito richiesta, nella forma della inammissibilità, attesa la carenza originaria di interesse, per essere stata la domanda formulata quando la ricorrente era stata già pagata della somma richiesta.
In particolare, nelle difese del Ministero, nessuna circostanza ostativa al pagamento degli accessori (unica parte del credito di cui oggi si discute) è stata rappresentata, essendosi le difese concentrate solo sulle ragioni del ritardo, senza disconoscere la sussistenza del credito per gli interessi, dimostrata, altresì, anche dalla loro liquidazione in favore di una (sola) degli originari beneficiari della condanna.
Sul presupposto della persistente inerzia dell’Amministrazione intimata e non confutata la sussistenza dell’obbligazione per gli accessori, la relativa domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta, ricorrendone tutti i presupposti, tra cui la regolare notifica, ex art. 14, DL. n.669/1996, del titolo, notificato in forma esecutiva all’Amministrazione nella data sopraindicata; l'attestazione del passaggio in giudicato (rectius: mancata proposizione di opposizione al 23.10.2020), e l’assenza di cause giustificative dell’inadempimento.
In particolare, in relazione alla domanda, occorre ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione al decreto in oggetto, per la parte residua, relativa agli interessi, e, per l'effetto, corrispondere in favore dei ricorrenti odierni (ad eccezione di TR AN AR, già liquidata) gli importi residui dovuti in forza del titolo giudiziario azionato in ottemperanza (rispetto ai quali si precisa che il pagamento della sorte capitale individua la data dopo la quale gli interessi non maturano più).
Il Collegio fissa, conclusivamente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, per il pagamento degli importi dovuti e nomina fin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un commissario ad acta, affinché provveda in nome dell’Amministrazione inadempiente, nei successivi giorni 30 (trenta).
Il predetto organo commissariale viene nominato, come richiesto nelle difese dell’Amministrazione (v. pag 3 rapporto informativo), nella persona del Dirigente individuata dal Direttore Generale della direzione dei servizi del tesoro, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta venga scelto tenendo conto delle esigenze organizzative del Ministero.
Quanto alla richiesta di astreintes ai sensi dell'art. 114 comma IV lettera e) cpa, ritiene il Collegio che la peculiare situazione del debitore pubblico rappresentata nelle difese, costituisca valida ragione per l’esclusione della penalità di mora, come da giurisprudenza della sezione.
Le spese del presente giudizio, in considerazione della parziale reciproca soccombenza e della particolare situazione del debitore pubblico, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto
-lo dichiara inammissibile, per difetto originario di interesse, limitatamente alla ricorrente TR AN AR;
-lo accoglie in parte e, per l’effetto:
ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro p.t., di dare piena e integrale esecuzione alla statuizione di cui in epigrafe, provvedendo alla corresponsione in favore dei ricorrenti, ad eccezione di TR AN AR, di tutte le somme residue spettanti a titolo di interessi per il titolo giudiziale azionato ed in epigrafe indicato;
dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Dirigente individuato, a tal fine, dal Direttore Generale della direzione dei servizi del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta);
-rigetta nel resto.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13.4.2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
AR LU Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO