TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 184/2020 tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.7.1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto De Luca e Andrea
Viscovo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Volla (NA), alla Via IV
Novembre n. 75, come da procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), quale Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notar del 18.12.2014, Rep. N. Persona_1
186905, Racc. n 30367, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano,
215.
CONVENUTO
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.4.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1 chiedendo condannarsi la società convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 100.000,00 per le lesioni subite, al netto di quanto già ricevuto dall' . CP_2
L'attore deduceva che in data 29.5.2018, alle ore 6,20 circa, in ER al Corso
EN RI, all'altezza civico 316, mentre era alla guida del ciclomotore tg. CX87855 rovinava al suolo a causa di una macchia di olio presente sul manto stradale lasciata da un veicolo, tipo furgone, che si allontanava senza fermarsi, tanto da rendere impossibile la sua identificazione.
Precisava che a seguito del sinistro, trasportato a mezzo del 118 all'Ospedale
ASL NA3 di Nola-Pollena Trocchia, riportava lesioni con la seguente diagnosi:” frattura chiusa di quattro costole – frattura epifisi prossimale chiusa soltanto tib – frattura chiusa della scapola, parte non specificata, con una prognosi di 30 giorni.
Sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione frattura pluriframmentaria della gamba sinistra mediante chiodo endomidollare, veniva dimesso il 13.6.2018 con divieto di carico, poi sottoposto ad ulteriori controlli medici e terapie e definitivamente dichiarato guarito con postumi il 19.10.2018.
Dichiarava, altresì, di avere presentato regolare denuncia-querela con successivo avviso di archiviazione e di avere fatto richiesta alla F.G.V.S
[...]
senza alcun esito. CP_1
Pertanto, ritenuto che la causazione del sinistro era da addebitarsi esclusivamente a carico del conducente del veicolo rimasto ignoto, chiedeva condannarsi la società assicuratrice al risarcimento per postumi permanenti nella misura del 22% come D.B., I.T.T. di 50 giorni, I.T.P. di 30 giorni al 75%, I.T.P. di 60 giorni al 50% nonché alla rilevante incidenza sulle capacità attitudinali, quantificati in complessivi € 100.000,00
Si costituiva in giudizio la Società Assicuratrice, la quale eccepiva la inammissibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi della Legge n.
209/2005, nonché la carenza di legittimazione passiva della Compagnia
Assicuratrice, l'insussistenza dei presupposti di legge relativi all'evocazione giudiziale della Compagnia non sussistendo la prova del veicolo ignoto e il nesso di causalità tra i fatti e l'evento; nel merito opinava la infondatezza della domanda, avendo l'attore ricevuto dall' l'importo di € 6.140,19. CP_2
Evidenziava ancora che l'attore risultava coinvolto in dieci ricorrenze di sinistri in meno di cinque anni, tutte senza intervento di Autorità, di cui sei come testimone.
Con ordinanza del 25.6.2020 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Espletata prova per testi, giusta ordinanza ammissiva del 26.3.2021, disposta
C.T.U. e precisate le conclusioni la causa è stata rimessa per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha avanzato, per i fatti avvenuti il 29.5.2018, con nota ar. del 4.12.2018 formale richiesta di risarcimento danni, reiterata con successiva nota a.r.
16.7.2019, senza avere risposta alcuna.
La citazione è stata notificata via pec in data 13.1.2020 e dunque la domanda deve ritenersi tempestiva.
La convenuta ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
per essere responsabile il Comune in cui si è verificato Controparte_1 il sinistro.
In tema di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ex art. 283, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 209/2005, il danneggiato che invochi il risarcimento per sinistro cagionato da veicolo non identificato deve provare che il fatto generatore del danno sia attribuibile a un veicolo rimasto sconosciuto soggetto ad obbligo assicurativo, non essendo sufficiente dimostrare la presenza sulla carreggiata di sostanza oleosa senza provare che essa provenga effettivamente da un veicolo ignoto.
In tal caso l'ente proprietario della strada è esonerato da responsabilità ex art. 2051 c.c. quando la macchia d'olio si sia formata per cause estemporanee create da terzi poco prima del sinistro, configurandosi il caso fortuito per imprevedibilità e inevitabilità dell'evento, gravando sul danneggiato l'onere di provare la risalenza nel tempo della situazione di pericolo. CP_ Ebbene, preme porre in evidenza che il punto nodale non è se l' proprietario della strada sia o meno responsabile per non aver rimosso tempestivamente la chiazza d'olio rilevata sul manto stradale e dunque se sia responsabile ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c. per eventuali sinistri a quell'insidia ricollegabili, visto peraltro che il non è stato neppure chiamato in causa e non Controparte_4 essendo questo il titolo per il quale il risarcimento è chiesto.
Il punto è stabilire se siano ravvisabili o meno le condizioni di risarcibilità del danno per essere il fatto dello sversamento dell'olio riconducibile alla circolazione stradale da parte di un veicolo non identificato e soggetto ad obbligo assicurativo. Essendo stata dunque invocata la responsabilità del Fondo Vittime della Strada in ordine al sinistro per cui è causa, il danneggiato avrebbe dovuto: a) dimostrare che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato e che tale veicolo era soggetto all'assicurazione obbligatoria (Cass., Sez. 3, 21 giugno 2012, n.
10323); b) dimostrare il nesso di causalità tra il sinistro e i danni subiti;
c) dimostrare la responsabilità del mezzo non identificato nella causazione dell'evento.
In particolare, è necessario dimostrare che il danno sia conseguenza di una condotta addebitabile al conducente del veicolo non identificato attraverso testimonianze e rilevazioni per la riconducibilità della macchia d'olio a un mezzo in transito e non in altro modo.
E dunque se il sinistro è stato cagionato dallo scivolamento del mezzo condotto dal sulla chiazza d'olio presente sulla pavimentazione stradale, è Pt_1 parimenti certo che non è stato chiarito in alcun modo che la chiazza d'olio sia stata rilasciata da un veicolo in transito soggetto all'assicurazione obbligatoria, e soprattutto che lo stesso, rimasto non identificato, sia stato responsabile della causazione dell'evento.
Le dichiarazioni rese da all'udienza del 5.5.2022 restano Tes_1 generiche e prive di incisività, in quanto la medesima, sebbene abbia dichiarato di essere stata presente sui luoghi del sinistro, tra le 6,15 e le 6,30 del 29.5.2019, non ha poi saputo precisare la distanza tra il motociclo e il furgone, rilevando ancor di più la circostanza che sebbene presente non abbia reso dichiarazioni ai
Carabinieri di ER intervenuti sui luoghi (cfr. allegato n. 8 della produzione di parte attrice)
Allo stato, vi è la sola presunzione, generica e non sufficiente, che la chiazza oleosa poteva essere percolata da un motore a scoppio, rilevando altresì che al momento dell'intervento dei Carabinieri la sostanza oleosa era in via di dissolvimento, il motociclo posto ai margini della strada poggiato sul cavalletto e poi sottoposto a fermo amministrativo, ai sensi degli artt. 180 e 193 CDS, perché sprovvisto di revisione.
A parte la considerazione che, sempre a livello di presunzione, si profili poco credibile che il motore di un mezzo abbia perso olio non abbia lasciato traccia, in punto di testimonianze non vi è menzione della dimensione della chiazza ovvero alcuna informazione utile ai fini che interessa. Né si comprende come mai l'attore non abbia inteso effettuare alcuna verifica o farla effettuare quantomeno sul tipo di liquido versato.
Mette conto poi richiamare sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di decidere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
, sul presupposto che il sinistro sia stato Parte_2 cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo
(Cass., Sez. 3, 13 luglio 2011, n. 15367, Rv. 618653).
Nulla invece di tutto ciò è stato depositato in atti.
Inoltre, per completezza, va ricordato che la Corte di Cassazione, fin da tempi non recenti, ha avuto modo di precisare al riguardo che la normativa di cui all'art. 19 L. 990/69, che ha previsto la costituzione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, nato dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nel succitato articolo - fra cui quelle da sinistro causato da veicolo, soggetto all'obbligo assicurativo e non identificato - si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità. Sicché l'obbligo del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ.
(Cass. 21 marzo 1995 n. 3237) qui peraltro non praticabile essendo pacifico che non vi è stata alcuna collisione con il mezzo incidentato.
Nella fattispecie, pertanto, la vittima del sinistro è venuta meno all'onere della prova sul medesimo gravante.
La domanda va quindi rigettata e restano assorbite tutte le altre doglianze. In considerazione della natura della causa, occorre ritenere che nella fattispecie siano concorrenti i "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., ravvisabili proprio nella difficoltà per parte attrice, in assenza di elementi istruttori disponibili, di poter provare, per la tipologia dell'occorso, il fondamento della propria domanda, come più sopra rilevato.
In applicazione del principio di reciproca soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta con atto di citazione notificato il 13.1.2020 da nei confronti della F.G.V.S., Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, il 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 184/2020 tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.7.1967, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto De Luca e Andrea
Viscovo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Volla (NA), alla Via IV
Novembre n. 75, come da procura in atti
ATTORE
E
(C.F. ), quale Controparte_1 P.IVA_1
Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notar del 18.12.2014, Rep. N. Persona_1
186905, Racc. n 30367, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Ottaviano,
215.
CONVENUTO
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.4.2025 i procuratori concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1 chiedendo condannarsi la società convenuta al risarcimento dei danni quantificati in € 100.000,00 per le lesioni subite, al netto di quanto già ricevuto dall' . CP_2
L'attore deduceva che in data 29.5.2018, alle ore 6,20 circa, in ER al Corso
EN RI, all'altezza civico 316, mentre era alla guida del ciclomotore tg. CX87855 rovinava al suolo a causa di una macchia di olio presente sul manto stradale lasciata da un veicolo, tipo furgone, che si allontanava senza fermarsi, tanto da rendere impossibile la sua identificazione.
Precisava che a seguito del sinistro, trasportato a mezzo del 118 all'Ospedale
ASL NA3 di Nola-Pollena Trocchia, riportava lesioni con la seguente diagnosi:” frattura chiusa di quattro costole – frattura epifisi prossimale chiusa soltanto tib – frattura chiusa della scapola, parte non specificata, con una prognosi di 30 giorni.
Sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione frattura pluriframmentaria della gamba sinistra mediante chiodo endomidollare, veniva dimesso il 13.6.2018 con divieto di carico, poi sottoposto ad ulteriori controlli medici e terapie e definitivamente dichiarato guarito con postumi il 19.10.2018.
Dichiarava, altresì, di avere presentato regolare denuncia-querela con successivo avviso di archiviazione e di avere fatto richiesta alla F.G.V.S
[...]
senza alcun esito. CP_1
Pertanto, ritenuto che la causazione del sinistro era da addebitarsi esclusivamente a carico del conducente del veicolo rimasto ignoto, chiedeva condannarsi la società assicuratrice al risarcimento per postumi permanenti nella misura del 22% come D.B., I.T.T. di 50 giorni, I.T.P. di 30 giorni al 75%, I.T.P. di 60 giorni al 50% nonché alla rilevante incidenza sulle capacità attitudinali, quantificati in complessivi € 100.000,00
Si costituiva in giudizio la Società Assicuratrice, la quale eccepiva la inammissibilità ed improcedibilità della domanda ai sensi della Legge n.
209/2005, nonché la carenza di legittimazione passiva della Compagnia
Assicuratrice, l'insussistenza dei presupposti di legge relativi all'evocazione giudiziale della Compagnia non sussistendo la prova del veicolo ignoto e il nesso di causalità tra i fatti e l'evento; nel merito opinava la infondatezza della domanda, avendo l'attore ricevuto dall' l'importo di € 6.140,19. CP_2
Evidenziava ancora che l'attore risultava coinvolto in dieci ricorrenze di sinistri in meno di cinque anni, tutte senza intervento di Autorità, di cui sei come testimone.
Con ordinanza del 25.6.2020 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. Espletata prova per testi, giusta ordinanza ammissiva del 26.3.2021, disposta
C.T.U. e precisate le conclusioni la causa è stata rimessa per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha avanzato, per i fatti avvenuti il 29.5.2018, con nota ar. del 4.12.2018 formale richiesta di risarcimento danni, reiterata con successiva nota a.r.
16.7.2019, senza avere risposta alcuna.
La citazione è stata notificata via pec in data 13.1.2020 e dunque la domanda deve ritenersi tempestiva.
La convenuta ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva della
[...]
per essere responsabile il Comune in cui si è verificato Controparte_1 il sinistro.
In tema di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ex art. 283, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 209/2005, il danneggiato che invochi il risarcimento per sinistro cagionato da veicolo non identificato deve provare che il fatto generatore del danno sia attribuibile a un veicolo rimasto sconosciuto soggetto ad obbligo assicurativo, non essendo sufficiente dimostrare la presenza sulla carreggiata di sostanza oleosa senza provare che essa provenga effettivamente da un veicolo ignoto.
In tal caso l'ente proprietario della strada è esonerato da responsabilità ex art. 2051 c.c. quando la macchia d'olio si sia formata per cause estemporanee create da terzi poco prima del sinistro, configurandosi il caso fortuito per imprevedibilità e inevitabilità dell'evento, gravando sul danneggiato l'onere di provare la risalenza nel tempo della situazione di pericolo. CP_ Ebbene, preme porre in evidenza che il punto nodale non è se l' proprietario della strada sia o meno responsabile per non aver rimosso tempestivamente la chiazza d'olio rilevata sul manto stradale e dunque se sia responsabile ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c. per eventuali sinistri a quell'insidia ricollegabili, visto peraltro che il non è stato neppure chiamato in causa e non Controparte_4 essendo questo il titolo per il quale il risarcimento è chiesto.
Il punto è stabilire se siano ravvisabili o meno le condizioni di risarcibilità del danno per essere il fatto dello sversamento dell'olio riconducibile alla circolazione stradale da parte di un veicolo non identificato e soggetto ad obbligo assicurativo. Essendo stata dunque invocata la responsabilità del Fondo Vittime della Strada in ordine al sinistro per cui è causa, il danneggiato avrebbe dovuto: a) dimostrare che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato e che tale veicolo era soggetto all'assicurazione obbligatoria (Cass., Sez. 3, 21 giugno 2012, n.
10323); b) dimostrare il nesso di causalità tra il sinistro e i danni subiti;
c) dimostrare la responsabilità del mezzo non identificato nella causazione dell'evento.
In particolare, è necessario dimostrare che il danno sia conseguenza di una condotta addebitabile al conducente del veicolo non identificato attraverso testimonianze e rilevazioni per la riconducibilità della macchia d'olio a un mezzo in transito e non in altro modo.
E dunque se il sinistro è stato cagionato dallo scivolamento del mezzo condotto dal sulla chiazza d'olio presente sulla pavimentazione stradale, è Pt_1 parimenti certo che non è stato chiarito in alcun modo che la chiazza d'olio sia stata rilasciata da un veicolo in transito soggetto all'assicurazione obbligatoria, e soprattutto che lo stesso, rimasto non identificato, sia stato responsabile della causazione dell'evento.
Le dichiarazioni rese da all'udienza del 5.5.2022 restano Tes_1 generiche e prive di incisività, in quanto la medesima, sebbene abbia dichiarato di essere stata presente sui luoghi del sinistro, tra le 6,15 e le 6,30 del 29.5.2019, non ha poi saputo precisare la distanza tra il motociclo e il furgone, rilevando ancor di più la circostanza che sebbene presente non abbia reso dichiarazioni ai
Carabinieri di ER intervenuti sui luoghi (cfr. allegato n. 8 della produzione di parte attrice)
Allo stato, vi è la sola presunzione, generica e non sufficiente, che la chiazza oleosa poteva essere percolata da un motore a scoppio, rilevando altresì che al momento dell'intervento dei Carabinieri la sostanza oleosa era in via di dissolvimento, il motociclo posto ai margini della strada poggiato sul cavalletto e poi sottoposto a fermo amministrativo, ai sensi degli artt. 180 e 193 CDS, perché sprovvisto di revisione.
A parte la considerazione che, sempre a livello di presunzione, si profili poco credibile che il motore di un mezzo abbia perso olio non abbia lasciato traccia, in punto di testimonianze non vi è menzione della dimensione della chiazza ovvero alcuna informazione utile ai fini che interessa. Né si comprende come mai l'attore non abbia inteso effettuare alcuna verifica o farla effettuare quantomeno sul tipo di liquido versato.
Mette conto poi richiamare sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di decidere che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
, sul presupposto che il sinistro sia stato Parte_2 cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo
(Cass., Sez. 3, 13 luglio 2011, n. 15367, Rv. 618653).
Nulla invece di tutto ciò è stato depositato in atti.
Inoltre, per completezza, va ricordato che la Corte di Cassazione, fin da tempi non recenti, ha avuto modo di precisare al riguardo che la normativa di cui all'art. 19 L. 990/69, che ha previsto la costituzione del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, nato dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nel succitato articolo - fra cui quelle da sinistro causato da veicolo, soggetto all'obbligo assicurativo e non identificato - si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità. Sicché l'obbligo del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ.
(Cass. 21 marzo 1995 n. 3237) qui peraltro non praticabile essendo pacifico che non vi è stata alcuna collisione con il mezzo incidentato.
Nella fattispecie, pertanto, la vittima del sinistro è venuta meno all'onere della prova sul medesimo gravante.
La domanda va quindi rigettata e restano assorbite tutte le altre doglianze. In considerazione della natura della causa, occorre ritenere che nella fattispecie siano concorrenti i "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., ravvisabili proprio nella difficoltà per parte attrice, in assenza di elementi istruttori disponibili, di poter provare, per la tipologia dell'occorso, il fondamento della propria domanda, come più sopra rilevato.
In applicazione del principio di reciproca soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda proposta con atto di citazione notificato il 13.1.2020 da nei confronti della F.G.V.S., Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, il 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti