Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11254 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Finita locazione11254/02 SEZION TE A CEVILE Composta dagli Ill.mi N. 7211/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ugo FAVARA Consigliere 28861 Cron. Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN - 2919 Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 30/04/02 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE in Richiesta copia studio domiciliata FE MA LA, elettivamente 20, presso lo studiodal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 155 ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, che la difende, giusta 13.1 LUG. 2002 IL CANCELLIERE delega in atti;
ricorrente
contro
CE GI IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che lo difende, giusta delega in atti;
ส - controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 69/99 del Tribunale di PISA, 1020 emessa il 10/12/98 e depositata il 30/01/99 (R.G. 3821/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Francesco CAROLEO;
udito l'Avvocato Stefano DI MEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 12.2.1998, IA RA Feli- petto intimava a IE NN sfratto per fini- ta locazione alla data del 31.12.1997 in relazione ad immobile locato per la durata di un anno ad uso abita- tivo transitorio e 10 citava contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Pisa. L'intimata, opponendosi, eccepiva la simulazione relativa del contratto quanto alla natura transitoria della locazione;
sosteneva di essere stabilmente resi- dente in Pisa e di avere sempre adibito l'immobile a propria stabile abitazione;
precisava che dette circo- stanze erano note alla locatrice, la quale, a seguito di contestazioni mosse nel corso del rapporto, gli ave- va proposto di sottoscrivere un nuovo contratto con ca- none @ durata conformi alla disciplina della legge n. 392 del 1978. Il pretore, negata l'ordinanza provvisoria e dispo- sta la trasformazione del rito ex art. 667 c.p.c., con sentenza del 4.6.1998 accoglieva la domanda. Considera- va che il conduttore, sul quale gravava il relativo onere, non aveva provato la simulazione relativa del contratto. Pronunciando sull'appello del NN, al quale aveva resistito la FE, il Tribunale di Pisa, con sentenza del 30.1.1999, lo accoglieva e, in riforma dell' impugnata sentenza, rigettava la domanda e com- pensava le spese dei due gradi. Considerava: - che correttamente il pretore aveva disatteso l'eccezione di simulazione relativa del contratto di locazione abitativa transitoria in difetto di prova sulla conoscenza da parte della locatrice, nel momento della stipulazione, della destinazione del bene al sod- disfacimento delle ordinarie esigenze abitative del conduttore;
che al rapporto, originariamente sorto come loca- zione abitativa transitoria, doveva tuttavia essere ap- plicato, quanto alla durata, il regime delle locazioni abitative ordinarie, in applicazione dell'art. 80 della legge n. 392 del 1978, poiché la locatrice, pur avendo avuto conoscenza della effettiva diversa destinazione 3 data all'immobile dal conduttore, non aveva chiesto la risoluzione del contratto nel termine di tre mesi;
che tale conoscenza emergeva dalla documentazione prodotta per la prima volta dall'appellante, non vieta- ta in grado di appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c., trattandosi di prove precostituite: che dalla detta documentazione, costituita da una lettera, a firma del legale della FE, nella quale si comunicava che la locatrice consentiva a rine- goziare il contratto e da una bozza di contratto di lo- cazione abitativa ordinaria inviata al conduttore, si emergeva che, a seguito delle contestazioni mosse dal 5 conduttore nel corso del rapporto, la locatrice, come poteva desumersi dal fatto che si era mostrata disponi- bile a rinegoziare il contratto in conformità all'uso effettivo dichiarato dal conduttore, aveva avuto cono- scenza della effettiva diversa destinazione data all'immobile dal conduttore. Avverso la sentenza la FE ha proposto ricor- per cassazione, affidato a due motivi, illustrati so con memoria. Ha resistito, con controricorso, il NN. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la memoria, la ricorrente ha chiesto dichia- rarsi la cessazione della materia del contendere per effetto di atto di transazione concluso il 17.2.2001. -Ha quindi prodotto in udienza senza opposizione di controparte - un verbale attestante l'avvenuta con- segna dell'appartamento da parte del NN. Il difensore del NN ha tuttavia contestato la portata transattiva del menzionato verbale, e quindi l'idoneità dell'atto a dar luogo alla cessazione della materia del contendere.
1.1. Ad avviso del Collegio, il tenore del verbale, limitato alla descrizione delle modalità della riconse- gna e non recante la menzione delle reciproche conces- sioni, non consente di attribuire all'atto natura di transazione, tanto più che il rilascio è avvenuto in data successiva al compimento del termine di scadenza del contratto oggetto di contestazione tra le parti. Non può quindi essere dichiarata l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
2. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 437 in rapporto all'art. 447-bis c.p.c., SO- stiene la ricorrente che non potevano essere prodotti in appello i documenti dai quali il tribunale ha desun- to la conoscenza della locatrice circa la mutata desti- nazione d'uso dell'immobile, da abitazione transitoria ad abitazione ordinaria, in ragione della preclusione verificatasi in primo grado ex art. 416, comma terzo, 5 ww w c.p.c., non avendo il convenuto, a seguito del mutamen- to del rito, indicato i documenti dei quali intendeva avvalersi.
2.1. Il motivo non è fondato. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa S.C., alla quale il Collegio aderisce, il divieto di prove nuove commain appello, posto dall'art. 437, 2, c.p.c. per le controversie soggette al rito del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di lo- cazione ex art. 447-bis c.p.c.) vale solo per le prove costituende e non riguarda, quindi, i documenti, che possono quindi essere prodotti in fase di gravame, an- che se non indispensabili alla decisione della
contro
- versia (sent. n.7919/99; n. 655/99; n. 9724/94; n. 9199/90), ed anche se preesistenti alla fase di gravame o a quella del precedente grado, nella quale avrebbero quindi potuto essere esibiti (sent. n. 7284/00; n. 7019/99; n. 309/98; n. 8927/95). Al riguardo si ritiene infatti che la preclusione sia operante solo rispetto ai documenti tardivamente o irritualmente prodotti in primo grado, nei confronti dei quali sia stata pronunciata la decadenza (sent. n. 6342/00; n. 7233/94). Ma tale ipotesi non si è verifi- cata nel caso in esame, poiché è pacifico che i docu- menti in questione sono stati prodotti per la prima 1F1 volta in grado di appello.
3. Con il secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione sulla rilevanza probatoria del fax inviato il 17.9.1997 dall'avvocato della FE al difensore del NN, ai fini dell'accertamento della cono- scenza da parte della locatrice della mutata destina- zione d'uso, sostiene la ricorrente che l'atto non in- tegrava confessione, sia perché non proveniva dal sog- getto che poteva disporre del diritto, sia perché non può attribuirsi valore confessorio ad una proposta di transazione.
3.1. Il motivo non è fondato. Il tribunale non ha attribuito valore confessorio alla nota del legale, ma ha desunto, in via presuntiva, dalla comunicazione inviata dal legale della locatrice al conduttore, recante l'indicazione della disponibili- tà della locatrice a rinegoziare il rapporto, sorto locazione abitativa transitoria, con la stipula- come zione di un contratto di durata ordinaria, e dalla boz- za, inviata al conduttore, di un contratto di locazione abitativa ordinaria, la conoscenza, da parte della lo- catrice, dell'avvenuto mutamento di destinazione d'uso dell'immobile. Ha invero ritenuto il tribunale, con corretta con- sequenzialità logica, che la lettera @ la bozza di 7 nuovo contratto, in quanto volte a comporre bonaria- mente il contenzioso sorto a seguito delle contestazio- ni e delle richieste avanzate dal conduttore, in rela- zione alla affermata destinazione dell'immobile a sua abitazione stabile, implicavano necessariamente piena conoscenza da parte della locatrice della diversa de- stinazione d'uso che il conduttore affermava di aver dato all'immobile, pretendendo che in conformità ad es- sa il rapporto fosse disciplinato.
4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 109T 129.11
P.Q.M.
456T 20,66 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 149.77 свийнем ший доб5 6,0 Così deciso in Roma il 30.4.2002. TOT. Umed 1065 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 7 4 . 5 5 1 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maña Aiello 2 28 Depositata in Cancelleria TIG A M 006 O E 30.07.02 T R DELL TE A Oggi, C TRA T IL CANCELLIERF 21 A EN F LUG LLE Dott.sea IA Areito 7. сбирки E :2 rsate g D i IA d ve Z in EN Registrate G A alno 8