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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1261/2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Floriana Nasso, Parte_1
Franco Scarpelli e Mara Parpaglioni giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria che la rappresentano e difendono come da procura in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4655/2025 del 21/02/2025
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso depositato in data 20.5.2025 ha Parte_1 tempestivamente riassunto il giudizio a seguito della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione indicata in epigrafe chiedendo di accertare l'illegittimità della retroattività del licenziamento disciplinare intimatole in data 5.12.2018 a far data dalla contestazione disciplinare del 10.5.2012 e condannare la
[...]
(d'ora in poi al pagamento delle somme Controparte_1 trattenute con la busta paga del gennaio 2019, con vittoria delle spese di tutti i gradi e le fasi di giudizio.
La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 1, comma 47, della legge n. 92/2012 con cui la aveva impugnato innanzi al Tribunale di Roma il Pt_1 licenziamento intimatole in data 5.12.2018 all'esito del procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione datata 18.4.2012 in relazione ai seguenti addebiti: “A. mancato rispetto della normativa interna relativamente all'abbinamento di due carte Bancomat, eseguiti in assenza di richiesta della cliente, la quale ha successivamente disconosciuto le stesse (Circ.53/1998 - Proc. N. 23):
- in data 6 e 18 aprile 2011 lei, in violazione della normativa interna (Circ. 53/1998 -
Proc, n, 23) ha eseguito l'abbinamento di due carte Bancomat, rispettivamente n. 30307183 e n. 30307211, al c/c n.520379 intestato alla cliente sig.ra in Persona_1 assenza della cliente, la quale ha successivamente disconosciuto le stesse ed i prelevamenti che con le stesse risultavano essere stati effettuati;
- in data 18.4.2011, lei, sempre all'insaputa della cliente, prima ha estinto la carta emessa il 6 precedente e poi ha abbinato al citato c/c la seconda;
- nessuno dei due contratti Bancomat è stato reperito presso gli Archivi Centrali;
quello relativo alla seconda carta è stato rinvenuto su una sua scrivania dell , solo dopo la perquisizione Parte_2 della stessa da parte dell'Autorità Inquirente;
B. irregolari versamenti sul conto corrente intestato “ e ”, effettuati Parte_1 Per_2 sia a sportello che tramite ATM Multifunzione, di assegni "non trasferibili”, all'ordine di nominativi diversi dalle intestatarie del conto (violazione dell'art. 42 della cd. “Legge Assegno” e della Circ. n. 43/2010 ''Norme e adempimenti dei Servizi di Sportello”): 2
Corte di Appello di Roma
- in data 2/8/2010, 14/10/2010, 23/12/2020, 7/3/2011 e 14/6/2011 lei ha versato sul c/c 8530/6348 intestato a " a sportello o tramite Controparte_3
ATM Multifunction, n. 5 assegni (per un totale di € 30.000 circa), emessi all'ordine
“G.E.S.I. Srl” o (socio unico della GESI), Parte_3 benché i titoli recassero la clausola "non trasferibile”, ed in particolare:
- 2.8.2010- assegno BCC n. 1026617558-05 NT all'ordine “ di € Parte_3
5.263,60;
- 14/10/2010 - assegno BCC n. 1029375836-08 NT all'ordine “G.E.S.I. s.r.l. di € 5.549,20;
- 23/12/2010 - assegno BCC n. 1029375997-00 all'ordine “G.E.S.I. s.r.l. di € 5.243,80;
- 7/3/2011 - assegno Unicredit n. 3570874114 all'ordine “G.E.S.I. s.r.l." di € 3.830,40;
- 14/6/2011 - assegno Unicredit n. 3586618146 all'ordine “ di € Parte_3
10.000,00. C. non corretto disinvestimento di fondi, eseguito in base a disposizione della cliente, recante una firma difforme da quella depositata:
- in data 1/8/2011 lei, nella sua qualità di Gestore, ha effettuato il parziale disinvestimento (€ 5.000) del Fondo “DIFESA” presente nel dossier della cliente Per_1 la cui firma sulla relativa richiesta appare difforme da quella depositata;
- il corrispettivo dell'operazione sopra riportata veniva successivamente prelevato dal conto della cliente mediante n. 4 transazioni Bancomat, oggetto di contestazione da parte della cliente, per complessivi € 4000; D. irregolare richiesta agli operatori di effettuare prelevamenti allo sportello per conto della cliente signora operazioni disconosciute dalla cliente: Per_1 come emerso dagli accertamenti effettuati dalle competenti Funzioni, relativamente alle operazioni di prelevamento allo sportello disconosciute dalla cliente - per le quali tutti i giustificativi di cassa presentano una firma difforme da quella risultante dalla procedura FI.
PO. e in nessun caso il soggetto richiedente le operazioni era stato identificato tramite la verifica di un documento - lei ha richiesto ai colleghi Operatori di eseguire i prelevamenti contestati, adducendo difficoltà motorie e visive della sig.ra cliente da lei gestita;
ciò Per_1 con riguardo alle seguenti operazioni:
- op. n. 6348/88473 del 18.4.2011 di €700,00;
- op.n. 6348/89596 del 29.4.2011 di €700,00; 3
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- op. n. 6348/90046 del 4.5.2011 di €800,00;
- op. n. 6348/87632 del 8.4.2011 di € 150,00;
- op. n. 6348/92896 dei 1.6.2011 di € 400,00;
- op. n. 6348/93834 del 10.6.2011 di € 600,00;
- op. n. 6348/98050 del 19.7.2011 di € 1.500,00”.
Svolte articolate deduzioni sull'illegittimità del licenziamento, la aveva Pt_1 concluso chiedendo: “In via principale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio per violazione dell'art. 33 e 37 (oggi 41 e 44) del CCNL applicato, in quanto la sua durata si è protratta oltre “il tempo strettamente necessario”, nonché b) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento comminato alla sig.ra in data 5 dicembre 2018, per violazione del principio di Pt_1 tempestività ed immediatezza della contestazione disciplinare e della successiva sanzione, con conseguente condanna della in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare l'opponente in servizio, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 300/1970, nonché a corrisponderle una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga di agosto 2017, oltre i ratei di 13 e 14 mensilità, dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, e comunque nella misura massima di 12 mensilità ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre rivalutazione ed interessi;
c) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per giusta causa di condanna della in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare la ricorrente in servizio, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 300/1970, nonché a corrisponderle una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga di agosto 2017, oltre i ratei di 13 e 14 mensilità, dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, e comunque nella misura massima di 12 mensilità ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre rivalutazione ed interessi;
In via subordinata d) rispetto alla domanda sub b), nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse applicabile la tutela ex art. 18, comma 5, della legge 300/1970, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla sig.ra una indennità Parte_1 risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non meno di 12 mensilità, oltre rivalutazione ed interessi legali;
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In via ulteriormente subordinata: e) accertare e dichiarare l'illegittimità della disposta retroattività del licenziamento a far data dal 10 maggio 2012, e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla sig.ra le somme illegittimamente trattenute come risulta dalla busta paga del Parte_1 gennaio 2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA”. Si era costituita resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 16.1.2020 il Tribunale aveva rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La aveva proposto opposizione alla suddetta ordinanza Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni ed il Tribunale, nel contraddittorio con acquisita la sentenza penale di condanna della lavoratrice ed esperita la prova testimoniale, aveva rigettato il ricorso, condannando la al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale decisione aveva proposto reclamo la riducendo la Pt_1 domanda e formulando le seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza impugnata, - previa, eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 92/2012, 41, l. 92/2012, se interpretata nel senso che ne è consentita l'applicazione anche ai casi in cui la procedura disciplinare ex art. 7 l. 300/1970 si sviluppi secondo tempistiche del tutto anomale rispetto a quelle previste dalla medesima disposizione statutaria, ovvero nella parte in cui non prevede un termine ragionevole entro il quale possa prodursi, all'esito della procedura disciplinare, l'effetto retroattivo del recesso – voglia: in via principale a) accertare e dichiarare l'illegittimità della disposta retroattività del licenziamento a far data dal 10 maggio 2012, e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla sig.ra tutte le somme Parte_1 illegittimamente trattenute come risulta dalla busta paga del gennaio 2019; in ogni caso b) riformare la sentenza reclamata anche in ordine all'ulteriore capo avente ad oggetto la condanna alle spese della sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
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Instaurato il contraddittorio con questa Corte aveva respinto il reclamo con sentenza n. 3011/2021 del 21.7.2021, ritenendo che l'art. 1, comma 41, L. 92/2012 dovesse trovare applicazione ai licenziamenti intimati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (18/07/2012), essendo invece irrilevante che la condotta fosse anteriore e il procedimento disciplinare avviato in epoca precedente.
Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione cui resisteva con controricorso.
La S.C., ritenute fondate le censure sollevate dalla ricorrente, ha evidenziato la natura unitaria del procedimento disciplinare, caratterizzato da più cadenze temporali, anche di non immediata vicinanza. Quanto all'applicabilità dell'art. 1, comma 41, L. n. 92/2012 alla fattispecie in esame la S.C. ha rilevato che «La soluzione da attribuirsi al caso in esame, che si pone “a cavallo” temporale rispetto alla vigenza della disposizione in questione, non potrà che rispondere oltre che al dato testuale richiamato, anche alla ragionevole interpretazione dello stesso, essendo, questo, improntato a disciplinare gli effetti della contestazione che devono essere ben noti al lavoratore al momento della sua comunicazione.
Una differente lettura, che ponesse l'accento al solo momento del licenziamento per individuare l'applicazione della disposizione in esame, risulterebbe, infatti, in contrasto con la stessa finalità del procedimento disciplinare, quale strumento di garanzia per il lavoratore che voglia attivare le proprie difese nella piena conoscenza degli addebiti e delle conseguenze ad essi ricollegate». La S.C. ha inoltre accolto le doglianze relative all'interpretazione dell'art. 37 del CCNL di riferimento in base a cui questa
Corte aveva ritenuto la lavoratrice tenuta alla restituzione delle somme retributive percepite durante il periodo di sospensione cautelare. Sicché ritenuti fondati tutti i motivi di ricorso, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con rinvio, demandando a questo Collegio la decisione della controversia secondo i principi di diritto enunciati. Si è costituita la dando atto delle Controparte_1 statuizioni della S.C. sulla non retrodatazione del licenziamento comminato alla AN e sull'insussistenza dell'obbligo della stessa di restituire le somme percepite durante la sospensione cautelare dal servizio, evidenziando la innovatività dei principi affermati. Quanto alle spese di lite ha osservato come
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siano passate in giudicato le statuizioni di rigetto dell'impugnativa del licenziamento e l'accertamento della legittimità dello stesso talché, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, è ravvisabile la sostanziale soccombenza della lavoratrice.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa nelle forme di cui alla legge n. 92/2012.
La sentenza rescindente ha individuato quale momento iniziale del procedimento disciplinare la ricezione da parte della lavoratrice della lettera di contestazione disciplinare (10.5.2012), con conseguente inapplicabilità al caso di specie della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012, entrata in vigore in data 18.7.2012. Ha poi interpretato la disposizione di cui all'art. 37 del CCNL nel senso che “… la lettera della disposizione contrattuale prevede il diritto del lavoratore all'intero trattamento retributivo in caso di suo allontanamento dal servizio per scelta datoriale”, osservando come “secondo il testo negoziale il periodo di allontanamento dal servizio è l'effetto di una scelta datoriale di mera opportunità di non avvalersi in concreto della prestazione lavorativa, sicché non intacca il sinallagma funzionale del rapporto, sinallagma che non potrebbe mai essere sospeso per scelta d'una sola parte al di fuori delle ipotersi tassative espressamente previste dalla legge”.
In applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S.C. il ricorso in riassunzione deve trovare accoglimento e deve essere quindi condannata al pagamento delle somme trattenute con la busta paga del gennaio 2019, da liquidarsi in separata sede.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali occorre fare riferimento all'esito complessivo del giudizio, come ripetutamente affermato dalla S.C., stante l'unitarietà del procedimento instaurato con l'originario ricorso introduttivo (vd. Cass. n. 1301 del 19/01/2017 e Cass. n. 8454 del 31/03/2025).
Nell'originario ricorso introduttivo la lavoratrice aveva richiesto in via principale l'accertamento della illegittimità della sospensione cautelare e del licenziamento con conseguente applicazione della tutela reintegratoria mentre solo in via di estremo subordine aveva chiesto la condanna di al pagamento di quanto trattenuto nella busta paga del gennaio 2019 in relazione
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alla retroattività dell'effetto estintivo del rapporto alla data della contestazione disciplinare.
Su tutte le altre domande azionate in via principale e subordinata con l'originario ricorso introduttivo sopra riportate, la lavoratrice è risultata soccombente. Il rigetto dei capi di domanda relativi alla dedotta illegittimità del licenziamento e l'accoglimento del solo capo di domanda relativo alla retrodatazione del licenziamento alla data della contestazione disciplinare consentono di ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti (vd. Cass. S.U. n. 32061/2022 e Cass. n. 13212 del 15/05/2023). Peraltro, sussistono comunque ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese in considerazione della complessità delle questioni trattate e della portata innovativa della sentenza rescindente atteso che la S.C., seppure in relazione al regime sanzionatorio, aveva sempre ritenuto dirimente ai fini del regime applicabile la data di intimazione del licenziamento (vd. Cass. n. 25717 del 15/10/2018 e Cass. n. 10518 del
22/04/2025).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, così provvede: condanna al pagamento in favore di degli importi Parte_1 trattenuti con la busta paga del gennaio 2019, da liquidarsi in separata sede;
compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 25/09/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Floriana Nasso, Parte_1
Franco Scarpelli e Mara Parpaglioni giusta procura in atti
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con gli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria che la rappresentano e difendono come da procura in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4655/2025 del 21/02/2025
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso depositato in data 20.5.2025 ha Parte_1 tempestivamente riassunto il giudizio a seguito della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione indicata in epigrafe chiedendo di accertare l'illegittimità della retroattività del licenziamento disciplinare intimatole in data 5.12.2018 a far data dalla contestazione disciplinare del 10.5.2012 e condannare la
[...]
(d'ora in poi al pagamento delle somme Controparte_1 trattenute con la busta paga del gennaio 2019, con vittoria delle spese di tutti i gradi e le fasi di giudizio.
La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 1, comma 47, della legge n. 92/2012 con cui la aveva impugnato innanzi al Tribunale di Roma il Pt_1 licenziamento intimatole in data 5.12.2018 all'esito del procedimento disciplinare avviato con lettera di contestazione datata 18.4.2012 in relazione ai seguenti addebiti: “A. mancato rispetto della normativa interna relativamente all'abbinamento di due carte Bancomat, eseguiti in assenza di richiesta della cliente, la quale ha successivamente disconosciuto le stesse (Circ.53/1998 - Proc. N. 23):
- in data 6 e 18 aprile 2011 lei, in violazione della normativa interna (Circ. 53/1998 -
Proc, n, 23) ha eseguito l'abbinamento di due carte Bancomat, rispettivamente n. 30307183 e n. 30307211, al c/c n.520379 intestato alla cliente sig.ra in Persona_1 assenza della cliente, la quale ha successivamente disconosciuto le stesse ed i prelevamenti che con le stesse risultavano essere stati effettuati;
- in data 18.4.2011, lei, sempre all'insaputa della cliente, prima ha estinto la carta emessa il 6 precedente e poi ha abbinato al citato c/c la seconda;
- nessuno dei due contratti Bancomat è stato reperito presso gli Archivi Centrali;
quello relativo alla seconda carta è stato rinvenuto su una sua scrivania dell , solo dopo la perquisizione Parte_2 della stessa da parte dell'Autorità Inquirente;
B. irregolari versamenti sul conto corrente intestato “ e ”, effettuati Parte_1 Per_2 sia a sportello che tramite ATM Multifunzione, di assegni "non trasferibili”, all'ordine di nominativi diversi dalle intestatarie del conto (violazione dell'art. 42 della cd. “Legge Assegno” e della Circ. n. 43/2010 ''Norme e adempimenti dei Servizi di Sportello”): 2
Corte di Appello di Roma
- in data 2/8/2010, 14/10/2010, 23/12/2020, 7/3/2011 e 14/6/2011 lei ha versato sul c/c 8530/6348 intestato a " a sportello o tramite Controparte_3
ATM Multifunction, n. 5 assegni (per un totale di € 30.000 circa), emessi all'ordine
“G.E.S.I. Srl” o (socio unico della GESI), Parte_3 benché i titoli recassero la clausola "non trasferibile”, ed in particolare:
- 2.8.2010- assegno BCC n. 1026617558-05 NT all'ordine “ di € Parte_3
5.263,60;
- 14/10/2010 - assegno BCC n. 1029375836-08 NT all'ordine “G.E.S.I. s.r.l. di € 5.549,20;
- 23/12/2010 - assegno BCC n. 1029375997-00 all'ordine “G.E.S.I. s.r.l. di € 5.243,80;
- 7/3/2011 - assegno Unicredit n. 3570874114 all'ordine “G.E.S.I. s.r.l." di € 3.830,40;
- 14/6/2011 - assegno Unicredit n. 3586618146 all'ordine “ di € Parte_3
10.000,00. C. non corretto disinvestimento di fondi, eseguito in base a disposizione della cliente, recante una firma difforme da quella depositata:
- in data 1/8/2011 lei, nella sua qualità di Gestore, ha effettuato il parziale disinvestimento (€ 5.000) del Fondo “DIFESA” presente nel dossier della cliente Per_1 la cui firma sulla relativa richiesta appare difforme da quella depositata;
- il corrispettivo dell'operazione sopra riportata veniva successivamente prelevato dal conto della cliente mediante n. 4 transazioni Bancomat, oggetto di contestazione da parte della cliente, per complessivi € 4000; D. irregolare richiesta agli operatori di effettuare prelevamenti allo sportello per conto della cliente signora operazioni disconosciute dalla cliente: Per_1 come emerso dagli accertamenti effettuati dalle competenti Funzioni, relativamente alle operazioni di prelevamento allo sportello disconosciute dalla cliente - per le quali tutti i giustificativi di cassa presentano una firma difforme da quella risultante dalla procedura FI.
PO. e in nessun caso il soggetto richiedente le operazioni era stato identificato tramite la verifica di un documento - lei ha richiesto ai colleghi Operatori di eseguire i prelevamenti contestati, adducendo difficoltà motorie e visive della sig.ra cliente da lei gestita;
ciò Per_1 con riguardo alle seguenti operazioni:
- op. n. 6348/88473 del 18.4.2011 di €700,00;
- op.n. 6348/89596 del 29.4.2011 di €700,00; 3
Corte di Appello di Roma
- op. n. 6348/90046 del 4.5.2011 di €800,00;
- op. n. 6348/87632 del 8.4.2011 di € 150,00;
- op. n. 6348/92896 dei 1.6.2011 di € 400,00;
- op. n. 6348/93834 del 10.6.2011 di € 600,00;
- op. n. 6348/98050 del 19.7.2011 di € 1.500,00”.
Svolte articolate deduzioni sull'illegittimità del licenziamento, la aveva Pt_1 concluso chiedendo: “In via principale: a) accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio per violazione dell'art. 33 e 37 (oggi 41 e 44) del CCNL applicato, in quanto la sua durata si è protratta oltre “il tempo strettamente necessario”, nonché b) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento comminato alla sig.ra in data 5 dicembre 2018, per violazione del principio di Pt_1 tempestività ed immediatezza della contestazione disciplinare e della successiva sanzione, con conseguente condanna della in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare l'opponente in servizio, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 300/1970, nonché a corrisponderle una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga di agosto 2017, oltre i ratei di 13 e 14 mensilità, dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, e comunque nella misura massima di 12 mensilità ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre rivalutazione ed interessi;
c) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per giusta causa di condanna della in persona del legale rappresentante p.t., a reintegrare la ricorrente in servizio, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 300/1970, nonché a corrisponderle una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto risultante dalla busta paga di agosto 2017, oltre i ratei di 13 e 14 mensilità, dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, e comunque nella misura massima di 12 mensilità ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia con versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre rivalutazione ed interessi;
In via subordinata d) rispetto alla domanda sub b), nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse applicabile la tutela ex art. 18, comma 5, della legge 300/1970, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla sig.ra una indennità Parte_1 risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, comunque non meno di 12 mensilità, oltre rivalutazione ed interessi legali;
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In via ulteriormente subordinata: e) accertare e dichiarare l'illegittimità della disposta retroattività del licenziamento a far data dal 10 maggio 2012, e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla sig.ra le somme illegittimamente trattenute come risulta dalla busta paga del Parte_1 gennaio 2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA”. Si era costituita resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 16.1.2020 il Tribunale aveva rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La aveva proposto opposizione alla suddetta ordinanza Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni ed il Tribunale, nel contraddittorio con acquisita la sentenza penale di condanna della lavoratrice ed esperita la prova testimoniale, aveva rigettato il ricorso, condannando la al pagamento delle spese processuali. Pt_1
Avverso tale decisione aveva proposto reclamo la riducendo la Pt_1 domanda e formulando le seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza impugnata, - previa, eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 92/2012, 41, l. 92/2012, se interpretata nel senso che ne è consentita l'applicazione anche ai casi in cui la procedura disciplinare ex art. 7 l. 300/1970 si sviluppi secondo tempistiche del tutto anomale rispetto a quelle previste dalla medesima disposizione statutaria, ovvero nella parte in cui non prevede un termine ragionevole entro il quale possa prodursi, all'esito della procedura disciplinare, l'effetto retroattivo del recesso – voglia: in via principale a) accertare e dichiarare l'illegittimità della disposta retroattività del licenziamento a far data dal 10 maggio 2012, e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla sig.ra tutte le somme Parte_1 illegittimamente trattenute come risulta dalla busta paga del gennaio 2019; in ogni caso b) riformare la sentenza reclamata anche in ordine all'ulteriore capo avente ad oggetto la condanna alle spese della sig.ra Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
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Instaurato il contraddittorio con questa Corte aveva respinto il reclamo con sentenza n. 3011/2021 del 21.7.2021, ritenendo che l'art. 1, comma 41, L. 92/2012 dovesse trovare applicazione ai licenziamenti intimati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (18/07/2012), essendo invece irrilevante che la condotta fosse anteriore e il procedimento disciplinare avviato in epoca precedente.
Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso in Cassazione cui resisteva con controricorso.
La S.C., ritenute fondate le censure sollevate dalla ricorrente, ha evidenziato la natura unitaria del procedimento disciplinare, caratterizzato da più cadenze temporali, anche di non immediata vicinanza. Quanto all'applicabilità dell'art. 1, comma 41, L. n. 92/2012 alla fattispecie in esame la S.C. ha rilevato che «La soluzione da attribuirsi al caso in esame, che si pone “a cavallo” temporale rispetto alla vigenza della disposizione in questione, non potrà che rispondere oltre che al dato testuale richiamato, anche alla ragionevole interpretazione dello stesso, essendo, questo, improntato a disciplinare gli effetti della contestazione che devono essere ben noti al lavoratore al momento della sua comunicazione.
Una differente lettura, che ponesse l'accento al solo momento del licenziamento per individuare l'applicazione della disposizione in esame, risulterebbe, infatti, in contrasto con la stessa finalità del procedimento disciplinare, quale strumento di garanzia per il lavoratore che voglia attivare le proprie difese nella piena conoscenza degli addebiti e delle conseguenze ad essi ricollegate». La S.C. ha inoltre accolto le doglianze relative all'interpretazione dell'art. 37 del CCNL di riferimento in base a cui questa
Corte aveva ritenuto la lavoratrice tenuta alla restituzione delle somme retributive percepite durante il periodo di sospensione cautelare. Sicché ritenuti fondati tutti i motivi di ricorso, la S.C. ha cassato la decisione impugnata con rinvio, demandando a questo Collegio la decisione della controversia secondo i principi di diritto enunciati. Si è costituita la dando atto delle Controparte_1 statuizioni della S.C. sulla non retrodatazione del licenziamento comminato alla AN e sull'insussistenza dell'obbligo della stessa di restituire le somme percepite durante la sospensione cautelare dal servizio, evidenziando la innovatività dei principi affermati. Quanto alle spese di lite ha osservato come
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siano passate in giudicato le statuizioni di rigetto dell'impugnativa del licenziamento e l'accertamento della legittimità dello stesso talché, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, è ravvisabile la sostanziale soccombenza della lavoratrice.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa nelle forme di cui alla legge n. 92/2012.
La sentenza rescindente ha individuato quale momento iniziale del procedimento disciplinare la ricezione da parte della lavoratrice della lettera di contestazione disciplinare (10.5.2012), con conseguente inapplicabilità al caso di specie della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012, entrata in vigore in data 18.7.2012. Ha poi interpretato la disposizione di cui all'art. 37 del CCNL nel senso che “… la lettera della disposizione contrattuale prevede il diritto del lavoratore all'intero trattamento retributivo in caso di suo allontanamento dal servizio per scelta datoriale”, osservando come “secondo il testo negoziale il periodo di allontanamento dal servizio è l'effetto di una scelta datoriale di mera opportunità di non avvalersi in concreto della prestazione lavorativa, sicché non intacca il sinallagma funzionale del rapporto, sinallagma che non potrebbe mai essere sospeso per scelta d'una sola parte al di fuori delle ipotersi tassative espressamente previste dalla legge”.
In applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S.C. il ricorso in riassunzione deve trovare accoglimento e deve essere quindi condannata al pagamento delle somme trattenute con la busta paga del gennaio 2019, da liquidarsi in separata sede.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali occorre fare riferimento all'esito complessivo del giudizio, come ripetutamente affermato dalla S.C., stante l'unitarietà del procedimento instaurato con l'originario ricorso introduttivo (vd. Cass. n. 1301 del 19/01/2017 e Cass. n. 8454 del 31/03/2025).
Nell'originario ricorso introduttivo la lavoratrice aveva richiesto in via principale l'accertamento della illegittimità della sospensione cautelare e del licenziamento con conseguente applicazione della tutela reintegratoria mentre solo in via di estremo subordine aveva chiesto la condanna di al pagamento di quanto trattenuto nella busta paga del gennaio 2019 in relazione
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alla retroattività dell'effetto estintivo del rapporto alla data della contestazione disciplinare.
Su tutte le altre domande azionate in via principale e subordinata con l'originario ricorso introduttivo sopra riportate, la lavoratrice è risultata soccombente. Il rigetto dei capi di domanda relativi alla dedotta illegittimità del licenziamento e l'accoglimento del solo capo di domanda relativo alla retrodatazione del licenziamento alla data della contestazione disciplinare consentono di ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti (vd. Cass. S.U. n. 32061/2022 e Cass. n. 13212 del 15/05/2023). Peraltro, sussistono comunque ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese in considerazione della complessità delle questioni trattate e della portata innovativa della sentenza rescindente atteso che la S.C., seppure in relazione al regime sanzionatorio, aveva sempre ritenuto dirimente ai fini del regime applicabile la data di intimazione del licenziamento (vd. Cass. n. 25717 del 15/10/2018 e Cass. n. 10518 del
22/04/2025).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, così provvede: condanna al pagamento in favore di degli importi Parte_1 trattenuti con la busta paga del gennaio 2019, da liquidarsi in separata sede;
compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Roma, il 25/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
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