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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 6739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 12/12/2025 nella causa n. 6739/2024 RGL, promossa da:
c.f. , assistito dagli avv. EMIL BERTOCCHI e Parte_1 P.IVA_1
RI DD
PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._1
CASSARINO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Sommario
I. L'oggetto del giudizio. ................................................................................ 1
II. La revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del credito del lavoratore. .... 4
III. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale. .............. 5
IV. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale. ........ 9
V. Conclusioni. ........................................................................................... 10
I. L'oggetto del giudizio.
1 RGL n. 6739/2024
1. La ricorrente propone opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1060/2024 del 11/06/2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento a favore del sig. della somma di € 8.956,10 Controparte_1 oltre accessori e spese a titolo di retribuzione del mese di settembre 2023, indennità dovute per la cessazione del rapporto e TF. Afferma la opponente che il ricorrente aveva svolto le mansioni di elettricista alle proprie dipendenze dal 11/10/2021 sino al licenziamento per giusta causa intimato in data 25/09/2023 a seguito di grave episodio di insubordinazione nei confronti della legale rappresentante , CP_2 avvenuto durante una riunione;
che dopo la cessazione del rapporto di lavoro erano emersi gravi errori commessi dal sig. nella CP_1 esecuzione di impianti elettrici, che avevano comportato onerosi interventi di ripristino occupando intere giornate di lavoro per alcuni dipendenti, con un costo aziendale di € 3.107,81, oltre ad € 1.750,00 quale compenso all'ing. , professionista incaricato di risolvere le problematiche CP_3 emerse nel cantiere di . Parte_2
2. La società opponente afferma di aver trattenuto le ultime competenze del sig. nell'attesa di quantificare i danni subiti ascrivibili a CP_1 responsabilità del dipendente, che non aveva mai richiesto l'invio delle ultime buste paga sebbene tempestivamente elaborate;
rileva come il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso in assenza di prova scritta del credito, in quanto fondato su buste paga apparentemente provenienti dal datore di lavoro ma in realtà create ad hoc dalla controparte per ottenere l'ingiunzione; produce le buste paga autentiche elaborate dalla datrice di lavoro attestanti un debito in favore del ricorrente di € 4.328,83 lordi per retribuzioni residue e ratei di fine rapporto e di € 3.157,86 per TF (così complessivamente per € 7.486,69 lordi).
3. propone domanda riconvenzionale per l'accertamento del Pt_1 proprio credito nei confronti del lavoratore al risarcimento del danno patrimoniale subito, che quantifica in € 4.857,81, oltre che del danno all'immagine della società come datrice di lavoro cagionato dall'episodio di insubordinazione alla persona dell'amministratrice della società,
2 RGL n. 6739/2024
subentrata da poco tempo al padre deceduto, ed avvenuto in presenza di altri dipendenti, configurando altresì un comportamento discriminatorio, offensivo e molesto nel luogo di lavoro: danno da liquidarsi in via equitativa.
4. La opponente pertanto chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'assoluzione dalle domande avversarie;
in subordine l'accertamento del credito del sig. per l'importo di € 7.486,69 lordi con riduzione CP_1 dell'importo portato dal decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale la società chiede la condanna del sig. al risarcimento dei danni CP_1 cagionati, da quantificarsi in € 4.857,81 per danno patrimoniale e da liquidarsi in via equitativa per il danno non patrimoniale, anche di immagine, con compensazione del credito vantato dalla opponente con le somme che dovessero risultare dovute al convenuto opposto.
5. Il sig. si è costituito contestando i fatti posti da controparte a CP_1 fondamento della domanda riconvenzionale, ed evidenziando come la datrice di lavoro avesse violato l'obbligo di consegnare al lavoratore i prospetti paga, così comportando per il lavoratore l'esborso della somma di € 305,00 per aver incaricato autonomamente un professionista della elaborazione delle buste paga da porre a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
il convenuto opposto ha chiesto preliminarmente la concessione dell'esecutorietà provvisoria al decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 7.486,69, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, e la condanna di al pagamento in suo favore Pt_1 dell'importo portato dal decreto ingiuntivo, oltre alla somma di € 305,00 per l'elaborazione delle buste paga;
in subordine chiede la condanna della opponente al pagamento della somma di € 7.486,69 risultante dai cedolini elaborati da . Pt_1
6. Effettuato senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza
16/01/2025 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
la causa è stata istruita mediante escussione di prova per testimoni.
3 RGL n. 6739/2024
II. La revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del credito del lavoratore.
7. Al ricorso per decreto ingiuntivo RGL n. 4402/2024 depositato dal sig.
il 22/05/2024 sono allegati quali docc. 5 e 6 i documenti CP_1 rispettivamente denominati “ settembre 2024” e “ ”; Pt_3 Parte_4 tali documenti vengono posti a base della richiesta ingiunzione e della istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. “trattandosi di credito di lavoro certo, liquido ed esigibile e riconosciuto mediante busta paga”: l'enfasi nel testo esclude qualsiasi dubbio sul fatto che tali cedolini siano azionati in quanto predisposti dal datore di lavoro e consegnati al sig. , e sulla base di tali documenti il decreto ingiuntivo è stato CP_1 emesso per l'importo richiesto.
8. In sede di opposizione la datrice di lavoro ha disconosciuto tali cedolini, ed ha depositato le corrispondenti buste paga elaborate dal proprio consulente, riportanti il minor importo complessivo di € 7.486,69 lordi, di cui € 4.328,83 per retribuzioni residue e ratei di fine rapporto ed €
3.157,86 per TF. Parte convenuta opposta ha riconosciuto espressamente (pag. 8 della memoria) di aver incaricato di propria iniziativa lo di elaborare le buste paga da porre a Parte_5 fondamento del procedimento monitorio (ed ha chiesto il rimborso del compenso versato al professionista), così ammettendo apertamente di aver predisposto documentazione artefatta per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, che deve essere revocato in quanto rilasciato in totale assenza del presupposto della prova scritta del credito.
9. Quanto alla consistenza del credito del sig. per retribuzione del CP_1 mese di settembre 2023, ratei di fine rapporto e TF, l'accertamento deve essere basato sulle – autentiche – buste paga elaborate dalla datrice di lavoro e prodotte nel giudizio di opposizione, posto che il lavoratore nulla ha eccepito in merito alla correttezza degli importi ivi portati. Occorre pertanto accertare il credito del sig. per i titoli indicati CP_1 nell'importo complessivo di € 7.486,69 lordi, di cui € 3.157,86 per TF, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
4 RGL n. 6739/2024
III. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale.
10. La opponente afferma di aver sostenuto un esborso di € 4.857,81 per rimediare alla errata esecuzione da parte del sig. delle CP_1 opere affidategli. In particolare, afferma di essere venuta a conoscenza, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di gravi errori commessi nell'esecuzione di impianti elettrici: nel cantiere ATC di corso UL SA non era stata correttamente eseguita la programmazione dei cronotermostati a parete nei 59 appartamenti che componevano il condominio, ed erano state montate testine termostatiche senza installare al loro interno le pile fornite;
nel cantiere SL di TT erano stati utilizzati cavi elettrici di dimensioni inadeguate per realizzare il collegamento alle prese, come meglio dettagliato al capo 15 del ricorso.
11. Tali errori vengono attribuiti dalla opponente a responsabilità del convenuto in quanto unico elettricista impiegato dalla società all'epoca dei fatti, dotato di autonomia esecutiva adeguata in funzione della mansione svolta per le specifiche competenze tecniche acquisite. Afferma la ricorrente in opposizione di aver dovuto incaricare il nuovo elettricista, assunto dopo il licenziamento del convenuto, del rifacimento e completamento degli impianti elettrici sui cantieri SL TT e ATC corso
, e di aver incaricato propri dipendenti per gli interventi di Parte_2 ripristino, con un costo aziendale complessivo di € 3.107,81 calcolato sulla base dei fogli ore e delle buste paga prodotti come docc. 10 e 11; oltre al costo ulteriore dovuto a quota delle competenze fatturate dall'ing. CP_3
(che si è occupato tra l'altro di risolvere la problematica degli ID doppi derivante dalla erronea assegnazione dei medesimi numeri identificativi a diversi cronotermostati), che la ricorrente individua nel 20% delle competenze totali pari a € 1.750,00.
12. La difesa del convenuto opposto, oltre ad affermare l'assenza di prova circa i danni e l'imputabilità degli stessi al lavoratore, ha eccepito che la contestazione di errori durante la prestazione lavorativa avrebbe
5 RGL n. 6739/2024
dovuto avvenire con le forme previste all'art. 49 CCNL, ovvero mediante contestazione disciplinare;
va tuttavia evidenziato come tali difetti siano emersi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in epoca in cui non era più configurabile alcun esercizio di potestà disciplinare in capo al datore di lavoro.
13. Dall'istruttoria testimoniare è emersa la conferma del riscontro di problematiche create dal lavoro svolto dal sig. nei cantieri CP_1 indicati in ricorso (oltre che in altri non oggetto di domanda).
14. Il teste ha dichiarato di avere svolto consulenze su Testimone_1 incarico della tra settembre e dicembre 2023, ed ha riferito di Pt_1 aver affiancato per qualche giorno il lavoratore nel cantiere di corso UL
SA per dargli la consulenza su un lavoro che doveva fare;
ha riferito di essere dovuto tornare successivamente nel cantiere per sistemare alcune problematiche create dal lavoro svolto dal convenuto, precisando che si trattava di lavori complessi e gli errori erano lievi e risolvibili (il teste ha riferito che il convenuto aveva attribuito lo stesso numero identificativo a due macchine, che entravano in conflitto tra loro, e non ha saputo ricordare di problemi alle testine termostatiche;
ha riferito che l'errore era rimediabile con la riprogrammazione); il teste ha chiarito, con riferimento al messaggio prodotto da parte convenuta quale doc. 3, di aver scritto al che tornava nel cantiere non per causa sua, per non rimarcare CP_1
i piccoli errori che aveva fatto;
il teste ha riconosciuto la fattura prodotta quale doc. 13 da parte ricorrente come relativa ai compensi riconosciutigli per tutte le prestazioni commissionate e svolte in suo favore.
15. Il teste tecnico commerciale già dipendente della Testimone_2
, ha premesso di non aver mai lavorato con il sig. , Pt_1 CP_1 ha riferito del contrasto tra il lavoratore e la amministratrice della società che era sfociato in un alterco avvenuto in sua presenza, ha dichiarato di essere andato più volte con l'ing. nel cantiere di corso UL CP_3
SA per intervenire su lavori che aveva svolto il convenuto, riferendo che «i problemi erano relativi alla programmazione degli apparecchi, doveva essere inserito un identificativo e c'erano invece vari elementi
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doppi oppure c'erano errori di riporto dei dati e quindi abbiamo dovuto fare una ricerca per capire il problema e riprogrammare l'apparecchio»; il teste ha dichiarato che il lavoro in corso UL SA richiedeva attenzione, pratica ed esperienza pur non essendo particolarmente difficile, ed ha dichiarato di non essere a conoscenza che siano stati inviati altri dipendenti in tale cantiere.
16. Il teste ha riferito di essere stato presente alla Testimone_3 discussione tra il convenuto e la legale rappresentante della società descrivendo le modalità dell'accaduto; ha dichiarato di non aver mai lavorato nel cantiere di corso UL SA bensì in quello di TT, di aver sentito parlare in ditta che c'erano stati dei problemi in questi due cantieri senza saper fornire informazioni più specifiche, e precisando: «so solo che la ricorrente aveva inviato uno dei dipendenti a risolvere i problemi, era non ricordo mai il suo cognome, e l'ing. , se Tes_2 CP_3 ne parlava tra colleghi».
17. Il teste , termoidraulico dipendente della ricorrente, Testimone_4 ha riferito dell'alterco oggetto della contestazione disciplinare che ha portato al licenziamento del sig. ; ha dichiarato che CP_1 successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il convenuto erano emersi degli errori che aveva fatto in alcuni cantieri;
ha dichiarato di essere stato presente in cantiere quando era stato chiamato un altro elettricista per porvi rimedio e che l'azienda aveva mandato altri dipendenti a gestire gli interventi di correzione;
oltre ai cantieri non richiamati nel ricorso, il teste ha confermato che nel cantiere SL di
TT Torinese erano emersi errori nelle dimensioni di accessori da collegare alla corrente elettrica, dichiarando che il convenuto svolgeva da solo le mansioni in cantiere.
18. Il teste ha dichiarato che successivamente alla Testimone_5 cessazione del rapporto di lavoro con il convenuto erano emersi alcuni problemi relativi a lavori che aveva svolto, riferendo (oltre che del cantiere di Palazzo Birago e del cantiere di via Nizza, estranei al presente giudizio) del cantiere SL di TT, nel quale erano stati passati dei cavi sbagliati
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ad opera del convenuto;
il teste ha dichiarato di aver accompagnato il nuovo elettricista a fare il cambio dei cavi. Persona_1
19. Il complesso delle testimonianze raccolte conferma che sono emerse, dopo la cessazione del rapporto con il sig. , CP_1 problematiche conseguite alla negligente ed erronea lavorazione effettuata dallo stesso, e che tali problematiche sono state risolte con l'intervento di personale della : con particolare riferimento ai cantieri di corso Pt_1
UL SA e SL di TT, unici indicati in ricorso, è stato confermato l'apporto dei lavoratori Persona_1 Testimone_2 Testimone_5
ha dichiarato di essere stato presente agli interventi di Testimone_4 ripristino, ma non di avervi partecipato); ciò che i testi non hanno saputo confermare è che siano state dedicate agli interventi di ripristino tutte le ore di lavoro elencate nei fogli presenza, essendosi limitati ad indicazioni vaghe;
va considerato che i lavori dei cantieri non erano terminati e non è emersa la prova specifica della quantità di tempo, rispetto alla presenza effettiva in cantiere, dedicata ad eliminare le problematiche create dal negligente lavoro del sig. , rispetto alle altre attività svolte. Allo CP_1 stesso modo non è emerso che all'intervento dell'ing. per la CP_3 riprogrammazione dell'impianto di corso UL SA sia imputabile il
20% dell'importo fatturato dallo stesso alla ricorrente, relativo complessivamente a «programmazione e consulenza tecnica sistema di
Building presso stabili corso UL SA 267-269-271 Controparte_4
Torino via Scialoja 28- 30- 32- 34 Torino».
20. Conclusivamente, è emersa la prova dell'inadempimento del lavoratore agli obblighi di diligenza nella prestazione e delle conseguenze negative nei confronti della parte datoriale, che ha dovuto impiegare delle risorse a proprie spese per emendare gli errori;
acquisita la prova del comportamento negligente e della sussistenza di un danno causalmente connesso, deve osservarsi come il danno non appaia liquidabile nel suo preciso ammontare: deve farsi pertanto ricorso d'ufficio alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base degli elementi di prova forniti dalla parte danneggiata. Poiché le mancanze non sono state definite gravi e gli
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interventi di ripristino sono stati effettuati mediante riprogrammazione degli impianti e sostituzione dei cavi, e pertanto con attività non particolarmente complesse, può ritenersi equo liquidare alla ricorrente il danno nella misura del 50% dell'importo oggetto del relativo capo di domanda riconvenzionale, e pertanto per € 2.428,91 oltre interessi di legge dalla maturazione al saldo.
IV. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale.
21. La ricorrente – che riserva a separato giudizio l'azione risarcitoria per i danni subiti di riflesso, in relazione al danno alla salute sofferto dalla propria legale rappresentante per il trauma provocato dalla CP_2 condotta del convenuto che ha determinato il licenziamento per giusta causa – chiede sia condannato il proprio ex dipendente al risarcimento del danno all'immagine, in quanto le offese alla persona della titolare ed il discredito del suo ruolo da parte del sig. avanti agli altri CP_1 dipendenti avrebbero danneggiato l'immagine di quale datore di Pt_1 lavoro: di tale tipologia di danno è chiesta la liquidazione equitativa.
22. Il danno all'immagine tuttavia deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, quantomeno nell'an, da parte del soggetto danneggiato: la circostanza che il ricorrente abbia adottato un atteggiamento aggressivo ed offensivo nei confronti della sig.ra , da CP_2 ritenersi accertata in base alle testimonianze acquisite e non contestata dal sig. (che non ha impugnato il licenziamento disciplinare), CP_1 non è in sé sufficiente a dimostrare che da tale condotta sia derivato il lamentato danno all'autorevolezza e responsabilità di chi gestisce l'azienda.
23. La società ha reagito alla insubordinazione diffamatoria posta in essere dal dipendente ed ha azionato il procedimento disciplinare applicando la sanzione massima: tale decisione espulsiva, verosimilmente conosciuta nel contesto aziendale, ha sanato ogni eventuale discredito
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percepibile dagli altri dipendenti nei confronti dell'amministrazione, e non sono stati allegati episodi o elementi specifici in senso contrario. La richiesta risarcitoria per il danno non patrimoniale non può trovare accoglimento.
V. Conclusioni.
24. All'esito del giudizio debbono essere accertati i contrapposti crediti delle parti, e deve essere pronunciata la compensazione atecnica delle reciproche ragioni sino a concorrenza;
la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto opposto della somma risultante all'esito delle operazioni di compensazione.
25. Quanto alla regolazione delle spese di lite, va registrato l'accoglimento solo in parte delle pretese azionate dal lavoratore, a seguito del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte datoriale. I presupposti per una compensazione totale, e non solo parziale, delle spese di lite sono ravvisabili, ai sensi dell'art. 92 comma 1
c.p.c., nella trasgressione da parte del sig. e della sua difesa CP_1 ai doveri di cui all'art. 88 c.p.c., secondo quanto riportato al superiore paragrafo 8.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta il credito di nei confronti di in Controparte_1 Parte_1
€ 7.486,69 lordi, di cui € 3.157,86 per TF, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accerta il credito di nei confronti di in € Parte_1 Controparte_1
2.428,91 oltre interessi legali;
- compensa tra le parti i reciproci crediti sino a concorrenza, e condanna
[...] al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_5 dovuta all'esito della compensazione;
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- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 12/12/2025 nella causa n. 6739/2024 RGL, promossa da:
c.f. , assistito dagli avv. EMIL BERTOCCHI e Parte_1 P.IVA_1
RI DD
PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._1
CASSARINO
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Sommario
I. L'oggetto del giudizio. ................................................................................ 1
II. La revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del credito del lavoratore. .... 4
III. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale. .............. 5
IV. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale. ........ 9
V. Conclusioni. ........................................................................................... 10
I. L'oggetto del giudizio.
1 RGL n. 6739/2024
1. La ricorrente propone opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1060/2024 del 11/06/2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento a favore del sig. della somma di € 8.956,10 Controparte_1 oltre accessori e spese a titolo di retribuzione del mese di settembre 2023, indennità dovute per la cessazione del rapporto e TF. Afferma la opponente che il ricorrente aveva svolto le mansioni di elettricista alle proprie dipendenze dal 11/10/2021 sino al licenziamento per giusta causa intimato in data 25/09/2023 a seguito di grave episodio di insubordinazione nei confronti della legale rappresentante , CP_2 avvenuto durante una riunione;
che dopo la cessazione del rapporto di lavoro erano emersi gravi errori commessi dal sig. nella CP_1 esecuzione di impianti elettrici, che avevano comportato onerosi interventi di ripristino occupando intere giornate di lavoro per alcuni dipendenti, con un costo aziendale di € 3.107,81, oltre ad € 1.750,00 quale compenso all'ing. , professionista incaricato di risolvere le problematiche CP_3 emerse nel cantiere di . Parte_2
2. La società opponente afferma di aver trattenuto le ultime competenze del sig. nell'attesa di quantificare i danni subiti ascrivibili a CP_1 responsabilità del dipendente, che non aveva mai richiesto l'invio delle ultime buste paga sebbene tempestivamente elaborate;
rileva come il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso in assenza di prova scritta del credito, in quanto fondato su buste paga apparentemente provenienti dal datore di lavoro ma in realtà create ad hoc dalla controparte per ottenere l'ingiunzione; produce le buste paga autentiche elaborate dalla datrice di lavoro attestanti un debito in favore del ricorrente di € 4.328,83 lordi per retribuzioni residue e ratei di fine rapporto e di € 3.157,86 per TF (così complessivamente per € 7.486,69 lordi).
3. propone domanda riconvenzionale per l'accertamento del Pt_1 proprio credito nei confronti del lavoratore al risarcimento del danno patrimoniale subito, che quantifica in € 4.857,81, oltre che del danno all'immagine della società come datrice di lavoro cagionato dall'episodio di insubordinazione alla persona dell'amministratrice della società,
2 RGL n. 6739/2024
subentrata da poco tempo al padre deceduto, ed avvenuto in presenza di altri dipendenti, configurando altresì un comportamento discriminatorio, offensivo e molesto nel luogo di lavoro: danno da liquidarsi in via equitativa.
4. La opponente pertanto chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'assoluzione dalle domande avversarie;
in subordine l'accertamento del credito del sig. per l'importo di € 7.486,69 lordi con riduzione CP_1 dell'importo portato dal decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale la società chiede la condanna del sig. al risarcimento dei danni CP_1 cagionati, da quantificarsi in € 4.857,81 per danno patrimoniale e da liquidarsi in via equitativa per il danno non patrimoniale, anche di immagine, con compensazione del credito vantato dalla opponente con le somme che dovessero risultare dovute al convenuto opposto.
5. Il sig. si è costituito contestando i fatti posti da controparte a CP_1 fondamento della domanda riconvenzionale, ed evidenziando come la datrice di lavoro avesse violato l'obbligo di consegnare al lavoratore i prospetti paga, così comportando per il lavoratore l'esborso della somma di € 305,00 per aver incaricato autonomamente un professionista della elaborazione delle buste paga da porre a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
il convenuto opposto ha chiesto preliminarmente la concessione dell'esecutorietà provvisoria al decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 7.486,69, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, e la condanna di al pagamento in suo favore Pt_1 dell'importo portato dal decreto ingiuntivo, oltre alla somma di € 305,00 per l'elaborazione delle buste paga;
in subordine chiede la condanna della opponente al pagamento della somma di € 7.486,69 risultante dai cedolini elaborati da . Pt_1
6. Effettuato senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza
16/01/2025 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
la causa è stata istruita mediante escussione di prova per testimoni.
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II. La revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento del credito del lavoratore.
7. Al ricorso per decreto ingiuntivo RGL n. 4402/2024 depositato dal sig.
il 22/05/2024 sono allegati quali docc. 5 e 6 i documenti CP_1 rispettivamente denominati “ settembre 2024” e “ ”; Pt_3 Parte_4 tali documenti vengono posti a base della richiesta ingiunzione e della istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. “trattandosi di credito di lavoro certo, liquido ed esigibile e riconosciuto mediante busta paga”: l'enfasi nel testo esclude qualsiasi dubbio sul fatto che tali cedolini siano azionati in quanto predisposti dal datore di lavoro e consegnati al sig. , e sulla base di tali documenti il decreto ingiuntivo è stato CP_1 emesso per l'importo richiesto.
8. In sede di opposizione la datrice di lavoro ha disconosciuto tali cedolini, ed ha depositato le corrispondenti buste paga elaborate dal proprio consulente, riportanti il minor importo complessivo di € 7.486,69 lordi, di cui € 4.328,83 per retribuzioni residue e ratei di fine rapporto ed €
3.157,86 per TF. Parte convenuta opposta ha riconosciuto espressamente (pag. 8 della memoria) di aver incaricato di propria iniziativa lo di elaborare le buste paga da porre a Parte_5 fondamento del procedimento monitorio (ed ha chiesto il rimborso del compenso versato al professionista), così ammettendo apertamente di aver predisposto documentazione artefatta per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, che deve essere revocato in quanto rilasciato in totale assenza del presupposto della prova scritta del credito.
9. Quanto alla consistenza del credito del sig. per retribuzione del CP_1 mese di settembre 2023, ratei di fine rapporto e TF, l'accertamento deve essere basato sulle – autentiche – buste paga elaborate dalla datrice di lavoro e prodotte nel giudizio di opposizione, posto che il lavoratore nulla ha eccepito in merito alla correttezza degli importi ivi portati. Occorre pertanto accertare il credito del sig. per i titoli indicati CP_1 nell'importo complessivo di € 7.486,69 lordi, di cui € 3.157,86 per TF, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
4 RGL n. 6739/2024
III. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale.
10. La opponente afferma di aver sostenuto un esborso di € 4.857,81 per rimediare alla errata esecuzione da parte del sig. delle CP_1 opere affidategli. In particolare, afferma di essere venuta a conoscenza, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di gravi errori commessi nell'esecuzione di impianti elettrici: nel cantiere ATC di corso UL SA non era stata correttamente eseguita la programmazione dei cronotermostati a parete nei 59 appartamenti che componevano il condominio, ed erano state montate testine termostatiche senza installare al loro interno le pile fornite;
nel cantiere SL di TT erano stati utilizzati cavi elettrici di dimensioni inadeguate per realizzare il collegamento alle prese, come meglio dettagliato al capo 15 del ricorso.
11. Tali errori vengono attribuiti dalla opponente a responsabilità del convenuto in quanto unico elettricista impiegato dalla società all'epoca dei fatti, dotato di autonomia esecutiva adeguata in funzione della mansione svolta per le specifiche competenze tecniche acquisite. Afferma la ricorrente in opposizione di aver dovuto incaricare il nuovo elettricista, assunto dopo il licenziamento del convenuto, del rifacimento e completamento degli impianti elettrici sui cantieri SL TT e ATC corso
, e di aver incaricato propri dipendenti per gli interventi di Parte_2 ripristino, con un costo aziendale complessivo di € 3.107,81 calcolato sulla base dei fogli ore e delle buste paga prodotti come docc. 10 e 11; oltre al costo ulteriore dovuto a quota delle competenze fatturate dall'ing. CP_3
(che si è occupato tra l'altro di risolvere la problematica degli ID doppi derivante dalla erronea assegnazione dei medesimi numeri identificativi a diversi cronotermostati), che la ricorrente individua nel 20% delle competenze totali pari a € 1.750,00.
12. La difesa del convenuto opposto, oltre ad affermare l'assenza di prova circa i danni e l'imputabilità degli stessi al lavoratore, ha eccepito che la contestazione di errori durante la prestazione lavorativa avrebbe
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dovuto avvenire con le forme previste all'art. 49 CCNL, ovvero mediante contestazione disciplinare;
va tuttavia evidenziato come tali difetti siano emersi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in epoca in cui non era più configurabile alcun esercizio di potestà disciplinare in capo al datore di lavoro.
13. Dall'istruttoria testimoniare è emersa la conferma del riscontro di problematiche create dal lavoro svolto dal sig. nei cantieri CP_1 indicati in ricorso (oltre che in altri non oggetto di domanda).
14. Il teste ha dichiarato di avere svolto consulenze su Testimone_1 incarico della tra settembre e dicembre 2023, ed ha riferito di Pt_1 aver affiancato per qualche giorno il lavoratore nel cantiere di corso UL
SA per dargli la consulenza su un lavoro che doveva fare;
ha riferito di essere dovuto tornare successivamente nel cantiere per sistemare alcune problematiche create dal lavoro svolto dal convenuto, precisando che si trattava di lavori complessi e gli errori erano lievi e risolvibili (il teste ha riferito che il convenuto aveva attribuito lo stesso numero identificativo a due macchine, che entravano in conflitto tra loro, e non ha saputo ricordare di problemi alle testine termostatiche;
ha riferito che l'errore era rimediabile con la riprogrammazione); il teste ha chiarito, con riferimento al messaggio prodotto da parte convenuta quale doc. 3, di aver scritto al che tornava nel cantiere non per causa sua, per non rimarcare CP_1
i piccoli errori che aveva fatto;
il teste ha riconosciuto la fattura prodotta quale doc. 13 da parte ricorrente come relativa ai compensi riconosciutigli per tutte le prestazioni commissionate e svolte in suo favore.
15. Il teste tecnico commerciale già dipendente della Testimone_2
, ha premesso di non aver mai lavorato con il sig. , Pt_1 CP_1 ha riferito del contrasto tra il lavoratore e la amministratrice della società che era sfociato in un alterco avvenuto in sua presenza, ha dichiarato di essere andato più volte con l'ing. nel cantiere di corso UL CP_3
SA per intervenire su lavori che aveva svolto il convenuto, riferendo che «i problemi erano relativi alla programmazione degli apparecchi, doveva essere inserito un identificativo e c'erano invece vari elementi
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doppi oppure c'erano errori di riporto dei dati e quindi abbiamo dovuto fare una ricerca per capire il problema e riprogrammare l'apparecchio»; il teste ha dichiarato che il lavoro in corso UL SA richiedeva attenzione, pratica ed esperienza pur non essendo particolarmente difficile, ed ha dichiarato di non essere a conoscenza che siano stati inviati altri dipendenti in tale cantiere.
16. Il teste ha riferito di essere stato presente alla Testimone_3 discussione tra il convenuto e la legale rappresentante della società descrivendo le modalità dell'accaduto; ha dichiarato di non aver mai lavorato nel cantiere di corso UL SA bensì in quello di TT, di aver sentito parlare in ditta che c'erano stati dei problemi in questi due cantieri senza saper fornire informazioni più specifiche, e precisando: «so solo che la ricorrente aveva inviato uno dei dipendenti a risolvere i problemi, era non ricordo mai il suo cognome, e l'ing. , se Tes_2 CP_3 ne parlava tra colleghi».
17. Il teste , termoidraulico dipendente della ricorrente, Testimone_4 ha riferito dell'alterco oggetto della contestazione disciplinare che ha portato al licenziamento del sig. ; ha dichiarato che CP_1 successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il convenuto erano emersi degli errori che aveva fatto in alcuni cantieri;
ha dichiarato di essere stato presente in cantiere quando era stato chiamato un altro elettricista per porvi rimedio e che l'azienda aveva mandato altri dipendenti a gestire gli interventi di correzione;
oltre ai cantieri non richiamati nel ricorso, il teste ha confermato che nel cantiere SL di
TT Torinese erano emersi errori nelle dimensioni di accessori da collegare alla corrente elettrica, dichiarando che il convenuto svolgeva da solo le mansioni in cantiere.
18. Il teste ha dichiarato che successivamente alla Testimone_5 cessazione del rapporto di lavoro con il convenuto erano emersi alcuni problemi relativi a lavori che aveva svolto, riferendo (oltre che del cantiere di Palazzo Birago e del cantiere di via Nizza, estranei al presente giudizio) del cantiere SL di TT, nel quale erano stati passati dei cavi sbagliati
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ad opera del convenuto;
il teste ha dichiarato di aver accompagnato il nuovo elettricista a fare il cambio dei cavi. Persona_1
19. Il complesso delle testimonianze raccolte conferma che sono emerse, dopo la cessazione del rapporto con il sig. , CP_1 problematiche conseguite alla negligente ed erronea lavorazione effettuata dallo stesso, e che tali problematiche sono state risolte con l'intervento di personale della : con particolare riferimento ai cantieri di corso Pt_1
UL SA e SL di TT, unici indicati in ricorso, è stato confermato l'apporto dei lavoratori Persona_1 Testimone_2 Testimone_5
ha dichiarato di essere stato presente agli interventi di Testimone_4 ripristino, ma non di avervi partecipato); ciò che i testi non hanno saputo confermare è che siano state dedicate agli interventi di ripristino tutte le ore di lavoro elencate nei fogli presenza, essendosi limitati ad indicazioni vaghe;
va considerato che i lavori dei cantieri non erano terminati e non è emersa la prova specifica della quantità di tempo, rispetto alla presenza effettiva in cantiere, dedicata ad eliminare le problematiche create dal negligente lavoro del sig. , rispetto alle altre attività svolte. Allo CP_1 stesso modo non è emerso che all'intervento dell'ing. per la CP_3 riprogrammazione dell'impianto di corso UL SA sia imputabile il
20% dell'importo fatturato dallo stesso alla ricorrente, relativo complessivamente a «programmazione e consulenza tecnica sistema di
Building presso stabili corso UL SA 267-269-271 Controparte_4
Torino via Scialoja 28- 30- 32- 34 Torino».
20. Conclusivamente, è emersa la prova dell'inadempimento del lavoratore agli obblighi di diligenza nella prestazione e delle conseguenze negative nei confronti della parte datoriale, che ha dovuto impiegare delle risorse a proprie spese per emendare gli errori;
acquisita la prova del comportamento negligente e della sussistenza di un danno causalmente connesso, deve osservarsi come il danno non appaia liquidabile nel suo preciso ammontare: deve farsi pertanto ricorso d'ufficio alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base degli elementi di prova forniti dalla parte danneggiata. Poiché le mancanze non sono state definite gravi e gli
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interventi di ripristino sono stati effettuati mediante riprogrammazione degli impianti e sostituzione dei cavi, e pertanto con attività non particolarmente complesse, può ritenersi equo liquidare alla ricorrente il danno nella misura del 50% dell'importo oggetto del relativo capo di domanda riconvenzionale, e pertanto per € 2.428,91 oltre interessi di legge dalla maturazione al saldo.
IV. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale.
21. La ricorrente – che riserva a separato giudizio l'azione risarcitoria per i danni subiti di riflesso, in relazione al danno alla salute sofferto dalla propria legale rappresentante per il trauma provocato dalla CP_2 condotta del convenuto che ha determinato il licenziamento per giusta causa – chiede sia condannato il proprio ex dipendente al risarcimento del danno all'immagine, in quanto le offese alla persona della titolare ed il discredito del suo ruolo da parte del sig. avanti agli altri CP_1 dipendenti avrebbero danneggiato l'immagine di quale datore di Pt_1 lavoro: di tale tipologia di danno è chiesta la liquidazione equitativa.
22. Il danno all'immagine tuttavia deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, quantomeno nell'an, da parte del soggetto danneggiato: la circostanza che il ricorrente abbia adottato un atteggiamento aggressivo ed offensivo nei confronti della sig.ra , da CP_2 ritenersi accertata in base alle testimonianze acquisite e non contestata dal sig. (che non ha impugnato il licenziamento disciplinare), CP_1 non è in sé sufficiente a dimostrare che da tale condotta sia derivato il lamentato danno all'autorevolezza e responsabilità di chi gestisce l'azienda.
23. La società ha reagito alla insubordinazione diffamatoria posta in essere dal dipendente ed ha azionato il procedimento disciplinare applicando la sanzione massima: tale decisione espulsiva, verosimilmente conosciuta nel contesto aziendale, ha sanato ogni eventuale discredito
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percepibile dagli altri dipendenti nei confronti dell'amministrazione, e non sono stati allegati episodi o elementi specifici in senso contrario. La richiesta risarcitoria per il danno non patrimoniale non può trovare accoglimento.
V. Conclusioni.
24. All'esito del giudizio debbono essere accertati i contrapposti crediti delle parti, e deve essere pronunciata la compensazione atecnica delle reciproche ragioni sino a concorrenza;
la società ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto opposto della somma risultante all'esito delle operazioni di compensazione.
25. Quanto alla regolazione delle spese di lite, va registrato l'accoglimento solo in parte delle pretese azionate dal lavoratore, a seguito del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte datoriale. I presupposti per una compensazione totale, e non solo parziale, delle spese di lite sono ravvisabili, ai sensi dell'art. 92 comma 1
c.p.c., nella trasgressione da parte del sig. e della sua difesa CP_1 ai doveri di cui all'art. 88 c.p.c., secondo quanto riportato al superiore paragrafo 8.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta il credito di nei confronti di in Controparte_1 Parte_1
€ 7.486,69 lordi, di cui € 3.157,86 per TF, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accerta il credito di nei confronti di in € Parte_1 Controparte_1
2.428,91 oltre interessi legali;
- compensa tra le parti i reciproci crediti sino a concorrenza, e condanna
[...] al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_5 dovuta all'esito della compensazione;
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- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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