Articolo 304 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 303Articolo 305
Versione
1 gennaio 1993
Art. 304.
(Revisione delle macchine operatrici in circolazione)
1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicita' non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita' prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993