Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 987/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1 io AN e dall'avv. Paola Rosignoli) a mezzo ricorso depositato il 5/9/2023
contro in persona del Controparte_1 legal oria (NA), Via Piave 57 (che sarà difesa dall'avv. Luca Tozzi)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 11-12, letterali):
“- in via principale, condannare la Controparte_1
in persona del legale r
[...] nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità Parte_1 ima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.127,69, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum o percipiendum, nei limiti di legge e con ulteriore condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- in via subordinata, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante, al pagamento di
[...]
assoggettata a contribuzione previdenziale corrispondente all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.127,69, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità (C. Cost. 8 novembre 2018, n. 194). Questa difesa, in ragione delle dimensioni e del contegno aziendali, indica la misura risarcitoria in venti mensilità, fatta salva la diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
- Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo su tutte le somme liquidate.
1
Parte convenuta resistente - Controparte_2
- si costituiva in giudizio
[...] chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, pp. 7-8, letterali):
“rigettata ogni avversa domanda ed eccezione (...)
- Rigettare il ricorso della sig.ra in quanto inammissibile Parte_1 ed infondato sia in fatto che in diritto
- In ogni caso, condannare la sig.ra alla refusione delle Parte_1 spese di giudizio, con accessori di legge, ttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
*
All'udienza 6/11/2023, nella causa n. 987/2023 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Fulvio AN;
Parte_1
l'avv. Isabella Bentivenga, in sostituzione dell'avv. Luca Tozzi, per la Cooperativa convenuta, che rappresenta impossibilità a comparire del legale rappresentante attesa la dichiarata allerta meteo della Toscana. Ai fini della pratica forense presente la dott.ssa Persona_1
Il giudice sente le parti, la ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. L'avv. Bentivenga per la Cooperativa chiede rinvio per formulare propria proposta conciliativa. Il giudice in accoglimento, impregiudicati facoltà e poteri di prima udienza, aggiorna la causa al 13/11/2023, ore 10:00, con facoltà di collegamento da remoto, richiesta dalla convenuta.
Aula virtuale (link)
In caso di accordo conciliativo il giudice invita alla sua anticipazione via mail semplice all'indirizzo istituzionale in Email_1 formato Word.
All'udienza 13/11/2023, nella causa n. 987/2023 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc:
difesa dall'avv. Fulvio AN;
Parte_1 ntale, in sostituzione dell'avv. Luca Tozzi, per la Cooperativa convenuta. Presente che si afferma procuratore speciale. CP_3
Ai fini della pratica forense presente la dott.ssa Persona_1
2 Il giudice tenta la conciliazione della causa. La Cooperativa ai soli fini conciliativi offre la dazione di € 3.000,00 omnicomprensiva. La lavoratrice ritiene la proposta eccessivamente riduttiva. A sua volta, ai soli fini conciliativi, su invito del giudice la lavoratrice indica la ricezione di 10 mensilità oltre contributo spese processuali. La mantiene ferma la propria indicazione conciliativa. CP_1
Attesa la eccessiva distanza tra le posizioni conciliative delle parti, il giudice non ritiene proficua propria indicazione, che in ogni caso formula nella misura di 8 mensilità oltre contributo spese. La lavoratrice, in caso di adesione della Cooperativa alla indicazione conciliativa, se ne riserva la valutazione.
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. La lavoratrice ricorrente la rilevanza della prova testimoniale avversaria, oltre alla inammissibilità stante il contenuto valutativo dei capitoli.
Il giudice si riserva sul programma istruttorio-decisorio.
*
Sciolta la riserva assunta: ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza;
il giudice dispone l'assunzione dei mezzi di prova che seguono: A) prova testimoniale chiesta dalla convenuta: CP_1
1) “Vero è che la Dott.ssa rante il periodo lavorativo Parte_1 ha tenuto comportamenti non conformi con i valori pedagogici e formativi che sono alla base dei servizi educativi”; NO: generico;
2) “Vero è che la Dott.ssa negli incontri tenuti ha Parte_1 sempre tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti di colleghe e coordinatrici del servizio;
NO: generico;
3) “Vero è che la Dott.ssa in data 13.1.2023 lasciava Parte_1 da solo un bambino piangendo in occuparsi di altro bambino senza il necessario aiuto di colleghe ed ausilarie di turno presenti in struttura quel giorno”. SI: con i testimoni indicati;
4) “Vero è che la Dott.ssa ha tenuto comportamenti non Parte_1 idonei alla propria funzione lav i bambini con acqua sul viso mentre erano appisolati durante il pranzo, oppure lasciandoli in lacrime per molto tempo senza curarsi della loro salute psicofisica, sbeffeggiandoli e mettendoli in ridicolo davanti agli altri”.
3 NO: generico;
B) prova testimoniale chiesta dalla lavoratrice ricorrente;
1) “DCV che, il pomeriggio del 13.01.2023, intorno alle 15,55, vi recavate presso il Nido Comunale d'Infanzia “Pinolino” per riprendere vostro figlio”;
2) “DCV che, in quella circostanza, chiedevate all'educatrice Parte_1 di cambiare il pannolino a vostro figlio”;
[...]
3) “DCV che, per non far piangere vostro figlio, accompagnavate l'educatrice nel bagno posto all'interno della classe”;
4) “DCV che, in quel momento, c'era solo un bambino in classe e che stava giocando”;
5) “DCV che il cambio del pannolino occupava un paio di minuti”;
6) “DCV che vi affacciavate per prima nella classe, udendo il pianto del bambino che stava giocando”;
7) “DCV che lo aiutavate a rialzarsi e che poi, ripreso vostro figlio, provvedeva l'educatrice a consolarlo”; SI: con la testimone indicata;
8) “DCV che, riprendendo vostro figlio in data 13.01.2023, al termine del prolungamento, venivate informata che era caduto constatando che lo stesso non lamentava alcunché”; SI: con la testimone indicata;
9) “DCV che, durante le festività natalizie 2022, invitavate, su indicazione della Dott.ssa , l'educatrice a rientrare a casa a metà turno”; Per_2 Pt_1
10) “D la ricorrente nicava le proprie perplessità su tale rientro anticipato direttamente alla coordinatrice, Dott.ssa ”; Per_2
11) “DCV che, nei giorni successivi a tale richiesta, to nuovamente sull'argomento con la invitandola nuovamente ad autoridursi il turno di Pt_1 lavoro” SI: con la testimone indicata;
Sui capitoli sub A) ammette la controprova chiesta dalla Cooperativa con i testimoni indicati.
Fissa per l'assunzione della prova testimoniale ammessa l'udienza del 18/11/2024, ore 15:00 programmando la discussione al 21/2/2025, ore 12:00 con termine per note all'11/2/2025.
All'udienza 18/11/2024, nella causa n. 987/2023 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Laura Passero in sostituzione del Parte_1 procuratore e della procuratrice in mandato;
l'avv. Franco Dentale, in sostituzione dell'avv. Luca Tozzi, per la Cooperativa convenuta.
Introdotta la prima testimone, prestata dichiarazione di impegno, declina le proprie generalità: (...) indicata dalla resistente. Persona_3 CP_1
Dipendente dal 2019, coordinatrice pedagogica.
4 Sui capitoli di parte resistente: 3) “Vero è che la Dott.ssa in data 13.1.2023 lasciava da Parte_1 solo un bambino piangendo in quanto intenta ad occuparsi di altro bambino senza il necessario aiuto di colleghe ed ausiliarie di turno presenti in struttura quel giorno”. Ero in ufficio, ho sentito solo in seguito il bambino che piangeva, dopo le 16:00 quando lo ha consegnato all'educatrice del prolungamento Parte_1 senza dare alc zione del perché o del per come il bambino stesse piangendo, in realtà il bambino era caduto e lei mentre era in bagno e stava cambiando il pannolino di un altro bambino ha lasciato da solo il primo bambino senza chiedere aiuto a una collega o una ausiliaria, sapendo benissimo quali fossero le regole. Adr ho ricostruito l'accaduto con uno scambio di messaggi con Parte_1 via whatsapp e tramite il racconto di , l'educatrice del Persona_4 prolungamento. Adr prima dello scambio di messaggi avevo provato a chiamare Parte_1 ma senza risposta. Adr no, non ho incontrato personalmente prima che se ne Parte_1 andasse via.
Ascoltata la testimone a controprova: 1) “DCV che, il pomeriggio del 13.01.2023, intorno alle 15,55, vi recavate presso il Nido Comunale d'Infanzia “Pinolino” per riprendere vostro figlio”;
2) “DCV che, in quella circostanza, chiedevate all'educatrice Parte_1 di cambiare il pannolino a vostro figlio”;
[...]
3) “DCV che, per non far piangere vostro figlio, accompagnavate l'educatrice nel bagno posto all'interno della classe”;
4) “DCV che, in quel momento, c'era solo un bambino in classe e che stava giocando”;
5) “DCV che il cambio del pannolino occupava un paio di minuti”;
6) “DCV che vi affacciavate per prima nella classe, udendo il pianto del bambino che stava giocando”;
7) “DCV che lo aiutavate a rialzarsi e che poi, ripreso vostro figlio, provvedeva l'educatrice a consolarlo”; Io non ero presente, tutte le educatrici sanno che i genitori non entrano nella sezione per il cambio pannolino perché ci sono delle modalità che si cerca di rispettare entro un servizio educativo per la tranquillità dei bambini che non devono essere destabilizzati. I genitori di solito aspettano davanti alla porta. Se, da come si ipotizza, è stata una richiesta della mamma di cambiare il pannolino le regole del servizio sono quelle di chiedere aiuto alle colleghe di turno. L'educatrice avrebbe dovuto far attendere la madre, chiamare una collega in aiuto ed evitare di lasciare l'altro bambino da solo.
8) “DCV che, riprendendo vostro figlio in data 13.01.2023, al termine del prolungamento, venivate informata che era caduto constatando che lo stesso non lamentava alcunché”;
5 Il bambino ha pianto dalle 16:00 alle 17:00 più o meno, come mi ha confermato l'educatrice. Non ero presente quando la madre del bambino è venuta a prenderlo. Il bambino si era fatto male, il primo soccorso l'ho fatto io insieme all'educatrice apponendo del ghiaccio sulla guancia rossa. Ho scattato una foto che ho inviato a . Parte_1
9) “DCV che, durante le festività natalizie 2022, invitavate, su indicazione della Dott.ssa , l'educatrice a rientrare a casa a metà turno”; Per_2 Pt_1
10) “D la ricorrente nicava le proprie perplessità su tale rientro anticipato direttamente alla coordinatrice, Dott.ssa ”; Per_2
11) “DCV che, nei giorni successivi a tale richiesta, to nuovamente sull'argomento con la invitandola nuovamente ad autoridursi il turno di Pt_1 lavoro” Credo ci si riferisca alla rimodulazione di orario che di solito viene concordata con l'ufficio della Cooperativa, con la Direzione. In quell'occasione è stato fatto un sondaggio con le famiglie per capire la presenza effettiva dei bambini sotto il periodo natalizio per organizzare i turni. Quel giorno ero in ferie, l'educatrice di rifermento ha supervisionato gli orari ed erano tutti consapevoli che gli orari di lavoro potevano subire delle variazioni, facendo in modo di lavorare una parte di ore mettendone da parte delle altre per non essere tutte su un numero inferiore di bambini rispetto al resto dell'anno, per poi recuperarle nei giorni di maggior bisogno. LCS
Introdotta la seconda testimone la quale prestata la formula di rito declina le proprie generalità: (...) indicata dalla resistente. Testimone_1 CP_1
Dipendente dal settembre 2021, attualmente cuoca al tempo ausiliaria.
Sui capitoli di parte resistente: 3) “Vero è che la Dott.ssa in data 13.1.2023 lasciava da Parte_1 solo un bambino piangente in quanto intenta ad occuparsi di altro bambino senza il necessario aiuto di colleghe ed ausilarie di turno presenti in struttura quel giorno”. Quel pomeriggio ero di servizio, siamo due addette chi era di turno di pomeriggio doveva dare un ausilio a chi aveva bisogno nelle varie sezioni.
non ci ha chiamato per assistenza. Non ero presente all'episodio in
Parte_1 punto, non coinvolta e sono rimasta intenta nelle mie mansioni. Ho visto che portava in braccio il bimbo nell'altra sezione per
Parte_1 il prolungame o che il bambino piangeva ma non sapevo il motivo. Adr tra le 15:00 e le 16:00 siamo a disposizione delle sezioni per svegliare i bambini, portarli in bagno e dare loro merenda. Intorno alle quattro siamo intente alla preparazione della lavatrice e ho visto che portava il
Parte_1 bambino nella sezione gialla dove viene fatto il prolu Adr era nella sezione dei verdi, il bagno si trova all'interno della
Parte_1 sezione, l a dall'altra parte rispetto alla lavatrice, noi facevamo il giro di tutte le sezioni, è un corridoio lungo, ad elle, ma non so quantificare con esattezza la distanza. Io l'ho vista passare con il bambino in braccio che piangeva per recarsi alla sezione di prolungamento lungo il corridoio.
6 Adr ho redatto una relazione spontaneamente che ho mandato via mail alla Coordinatrice dott.ssa e per conoscenza alla pedagogista del Per_2
Comune dott.ssa . Secondo me la lavoratrice non si comportava in Per_5 modo adeguato nei confronti di alcuni bambini. Non si tratta di relazione inoltrata a seguito di questo episodio, ma su altri comportamenti.
Ascoltata la testimone a controprova: 1) “DCV che, il pomeriggio del 13.01.2023, intorno alle 15,55, vi recavate presso il Nido Comunale d'Infanzia “Pinolino” per riprendere vostro figlio”;
2) “DCV che, in quella circostanza, chiedevate all'educatrice Parte_1 di cambiare il pannolino a vostro figlio”;
[...]
3) “DCV che, per non far piangere vostro figlio, accompagnavate l'educatrice nel bagno posto all'interno della classe”;
4) “DCV che, in quel momento, c'era solo un bambino in classe e che stava giocando”;
5) “DCV che il cambio del pannolino occupava un paio di minuti”;
6) “DCV che vi affacciavate per prima nella classe, udendo il pianto del bambino che stava giocando”;
7) “DCV che lo aiutavate a rialzarsi e che poi, ripreso vostro figlio, provvedeva l'educatrice a consolarlo”; Tutte queste cose non le so perché non ero presente. Confermo che quando ho visto transitare verso la sezione del prolungamento Parte_1 il bambino in braccio stav pianto inconsolabile. Ricordo che l'educatrice del prolungamento ha impiegato un po' di tempo per calmare il bambino che continuava a piangere. Ero presente in sezione in ausilio chiamata quasi subito dall'educatrice che si era trovata sola con il bambino piangente e altri bambini.
8) “DCV che, riprendendo vostro figlio in data 13.01.2023, al termine del prolungamento, venivate informata che era caduto constatando che lo stesso non lamentava alcunché”; Non si capiva in realtà cosa avesse il bambino, aveva una guancia un po' rossa però non si capiva. Era un bambino molto piccolo, non ricordo, era dei lattanti che va dai 6 mesi ai 15 mesi ma non so.
9) “DCV che, durante le festività natalizie 2022, invitavate, su indicazione della Dott.ssa , l'educatrice a rientrare a casa a metà turno”; Per_2 Pt_1
10) “D la ricorrente nicava le proprie perplessità su tale rientro anticipato direttamente alla coordinatrice, Dott.ssa ”; Per_2
11) “DCV che, nei giorni successivi a tale richiesta, tornavate nuovamente sull'argomento con la invitandola nuovamente ad autoridursi il turno di Pt_1 lavoro” Di queste cose non saprei dire. LCS
L'avv. Dentale per la Cooperativa resistente rinuncia all'audizione del testimone non comparso con il consenso dell'avversaria e del giudice. CP_3
7 Introdotta la terza testimone la quale prestata la formula di rito declina le proprie generalità, (...) indicata dalla ricorrente: Testimone_2
1) “DCV che, il pomeriggio del 13.01.2023, intorno alle 15,55, vi recavate presso il Nido Comunale d'Infanzia “Pinolino” per riprendere vostro figlio”; mio figlio , n. 1/7/2021, frequentava il Pinolino. Per_6
Più volte, attutto quando non rientravo subito a casa, ma ad es. andavo a fare la spesa, se sentivo un po' di bagnato chiedevo all'educatrice di cambiarlo e la mia richiesta veniva accolta. Adr il bambino mi aveva già vista, tra altro è un bambino robusto, e talvolta, una o due volte, avendomi vista mi faceva entrare per evitare che piangesse, lei lo cambiava accuratamente ma non saprei dire quanto tempo esatto fosse necessario, si prendeva il tempo necessario;
2) “DCV che, in quella circostanza, chiedevate all'educatrice Parte_1 di cambiare il pannolino a vostro figlio”;
[...]
3) “DCV che, per non far piangere vostro figlio, accompagnavate l'educatrice nel bagno posto all'interno della classe”;
4) “DCV che, in quel momento, c'era solo un bambino in classe e che stava giocando”; questo non lo so, non mi sono resa conto;
il bagno è molto vicino alla classe, una porta che apriva nella classe;
adr io oggi non ricordo una scena del genere di un bambino che giocava e poi si è messo a piangere;
5) “DCV che il cambio del pannolino occupava un paio di minuti”;
6) “DCV che vi affacciavate per prima nella classe, udendo il pianto del bambino che stava giocando”;
7) “DCV che lo aiutavate a rialzarsi e che poi, ripreso vostro figlio, provvedeva l'educatrice a consolarlo”; è passato del tempo, a volte mi sono avvicinata a dei bambini che giocavano con , o per restituire loro un giocattolo che aveva preso , Per_6 Per_6 ma non posso are oggi un simile episodio, certamente se mi fos conto di una cosa del genere sono proprio io che di slancio che sarei accorsa, sono fatta così”. lcs
Si dà atto che l'avv. Dentale, con il suo consenso, partecipa da questo momento all'udienza da remoto.
Introdotta la quarta testimone, che presta dichiarazione di impegno declinando le proprie generalità in (...) indicata dalla ricorrente: Testimone_3
“sono la madre di ER
8) “DCV che, riprendendo vostro figlio in data 13.01.2023, al termine del prolungamento, venivate informata che era caduto constatando che lo stesso non lamentava alcunché”;
8 io non ricordo, anche cercando di sforzarmi, ricordo che, non so chi al nido, mi rappresentò che il bambino si era fatto male e aveva pianto, per me era un episodio come tanti altri della vita del bambino, che io ricordi il bambino era tranquillo, non ricordo uno stato emotivo particolare. Né ricordo di segni apparenti sul volto o sul corpo. Adr sono venuta a conoscenza di quanto successo alla lavoratrice in seguito soltanto in occasione della mia intimazione come testimone”. lcs
Introdotta la quinta testimone presta dichiarazione di impegno e declina le proprie generalità in (...) indicata dalla ricorrente: Persona_8
“dipendente, educatrice presso il Nido “Pinolino”.
9) “DCV che, durante le festività natalizie 2022, invitavate, su indicazione della Dott.ssa , l'educatrice a rientrare a casa a metà turno”; Per_2 Pt_1
10) “DCV che la ricorrente comunicava le proprie perplessità su tale rientro anticipato direttamente alla coordinatrice, Dott.ssa ”; Per_2
11) “DCV che, nei giorni successivi a tale richiesta, tornavate nuovamente sull'argomento con la invitandola nuovamente ad autoridursi il turno di Pt_1 lavoro” ricordo molto bene. Ero la referente delle educatrici, la coordinatrice era in ferie. Per_2
Nel periodo delle vacanze eravamo solite fare un sondaggio presso le famiglie per capire la frequenza dei bambini nel periodo, per organizzarci, per evitare che ci fossero per modo di dire più educatrici che bambini. Era il primo giorno di vacanze delle altre scuole ed eravamo sei educatrici e pochi bambini, il numero preciso non ricordo, ma potevamo benissimo fare due sezioni con due educatrici per sezione. Mi sono confrontata con la Coordinatrice e mi disse che se c'erano pochi bambini ci potevamo organizzare per ridurre le ore e recuperarle in altri momenti dell'anno con maggior bisogno. Al mattino erano entrate e altra collega, andai in sezione per Parte_1 dire loro di rimanere meno ore per poi recuperarle in seguito, così avremmo fatto i giorni successivi, e subito si mise in una posizione di chiusura Parte_1 anche con toni elevati, io rappre ortunità della soluzione, ma lei non era d'accordo, le dissi allora di parlare con la Coordinatrice, ma lei anche sbattendo la porta andò via. So che ha chiamato la Coordinatrice e si sono accordate per restare al lavoro”. lcs
Il giudice conferma la programmazione della discussione per l'udienza 21/2/2025, ore 12:00 con termine per note entro l'11/2.
All'udienza 21/2/2025, nella causa n. 987/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Antonella Picchianti in sostituzione del Parte_1 procurator ce in mandato;
9 l'avv. Isabella Bentivenga, in sostituzione dell'avv. Luca Tozzi, per la Cooperativa convenuta.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Bentivenga, per la Cooperativa, ribadisce che l'istruttoria orale esperita ha ulteriormente confermato la sussistenza e gravità del fatto contestato, quindi la piena legittimità deli licenziamento. L'avv. Picchianti contesta, dissentendo dalla lettura offerta dall'avversaria del materiale di prova orale acquisito e riafferma per converso l'invalidità del licenziamento.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza:
ritenutane l'utilità ai fini decisori, d'ufficio, muovendo dalla acquisizione della fonte informativa agli atti, dispone l'audizione testimoniale della educatrice del prolungamento sui fatti oggetto della prova Testimone_4 testimoniale ammessa ed esperita, fissandone la comparizione per l'udienza del 14/3/2025 ore 13:30, onerando dell'intimazione parte diligente.
*
All'udienza 14/3/2025, nella causa n. 987/2023 rgl sono comparsi:
difesa dall'avv. Laura Passero in sostituzione del Parte_1 procu ratrice in mandato;
l'avv. Martina Di Domenico, in sostituzione dell'avv. Luca Tozzi, per la Cooperativa convenuta.
Introdotta la testimone, disposta d'ufficio, la sesta presta dichiarazione di impegno e declina le proprie generalità in , nata il Persona_4
30/4/1991 a Sapri.
Dipendente della Cooperativa da ottobre 2022, educatrice.
A.d.r. ero l'educatrice del prolungamento, entro alle 16.00 e svolgo l'attività in una diversa sezione, i bambini dalle altre sezioni vengono accompagnati dalle educatrici nella mia sezione. La mia sezione è quella dei gialli dove si svolge il prolungamento. C'è uno scambio di consegne e le educatrici mi comunicano problematiche eventuali e mi portano i pannolini per il cambio.
Il bambino, penso sia è stato accompagnato da ER
. Il bambino è arrivat aveva un arrossamento sotto Parte_1
l'occhio, non ricordo se destro o sinistro, che io ho notato subito.
È stata stessa a dirmi che c'era stata questa caduta del Parte_1 bambino. Ho chiesto come era caduto e lei mi ha detto che immaginava fosse
10 caduto nel tentativo di arrampicarsi su un cubotto, poiché poco prima stava cercando di arrampicarsi su questa seggiolina.
Ero entrata da qualche mese e mi avevano comunicato che nei casi di cadute, graffi o morsi, etc. l'educatrice deve avvertire la famiglia. Così chiesi a se la famiglia era stata avvertita, ma lei mi disse di no, avendo Parte_1 ritenuto che non vi fosse motivo nel caso concreto.
aveva finito il suo orario di servizio ed è andata via lasciandomi Parte_1 il bambino. Il bambino continuava a piangere e lo ha fatto fino a circa le 17:00, lo ricordo perché è l'ora della merenda. A.d.r. come detto avevo notato subito l'arrossamento ma non saprei oggi dirle per quanto tempo sia persistito. Posso dire che fino alle 18:30, quando è andato via, era sempre arrossato non saprei definirne l'intensità. È arrivata dall'ufficio, che si trova accanto al prolungamento, la Coordinatrice perché ha sentito piangere il bambino, lei mi ha chiesto cosa fosse successo e io le ho riferito che il bambino era caduto prima del prolungamento, e lei è andata a prendere il ghiaccio che il bambino non ha tenuto molto. A quel punto la Coordinatrice ha chiamato e si sono sentite tra di loro. Parte_1
Il bambino si è calmato alle 17:00, con la merenda ha smesso di piangere e giocava con gli altri bambini tranquillizzato. Ho parlato io con la madre quando è venuta a prenderlo alle 18:30. Il bambino era tranquillo ho raccontato alla madre l'accaduto, il bambino era ancora un po' arrossato. La madre è rimasta tranquilla. Io e ci siamo sentite due volte quel pomeriggio, non so dire chi Parte_1 ha scritto a chi, la prima volta verso le 17:00 per dirle che il bambino si era calmato, la seconda dopo il riprendimento del bambino e lei mi ha detto che i genitori erano persone tranquille. A.d.r. Al prolungamento sono iscritti massimo 7 bambini, non ricordo quel pomeriggio quanti fossero, quattro o cinque. Sono l'unica educatrice e ho una addetta ausiliaria. A.d.r. Quando devo cambiare un pannolino chiamo l'addetta, quando sono entrata lì mi è stato comunicato che questa era la prassi. Al prolungamento il cambio pannolino viene effettuato dietro una vetrata che mi consente comunque di vedere gli altri bambini ma chiamo in ogni caso l'addetta come indicatomi. L'addetta c'è sempre e osserva l'orario 16:00/19:00. Esce mezz'ora dopo di me. A.d.r. La mattina al nido ci sono 6 educatrici, la cuoca, due addette e se c'è la Coordinatrice. Le educatrici sono in sezione mentre le addette vengono chiamate in caso di bisogno. Durante la mattinata sono sempre 2 addette, più
o meno verso le 13.30 una va via e ne rimane una sola per il pomeriggio. Quando ci sono io al prolungamento c'è una sola addetta. A.d.r. I genitori si fermano di solito sulla porta quando vengono a prendere i bambini e non entrano in sezione. Non viene fatto anche per un discorso igienico. Lcs
Il giudice fissa nuova udienza di discussione al 14/4/2025 ore 10:00 autorizzando note integrative limitate alla sopravvenienza istruttoria orale entro il 4/4.
11 All'udienza 14/4/2025, nella causa n. 987/2023 rgl sono comparsi, presente la funzionaria : Parte_2 per l'avv. Laura Passero in sostituzione del procuratore Parte_1
e della pr ato;
l'avv. Isabella Bentivenga, in sostituzione dell'avv. Luca Tozzi, per la Cooperativa convenuta.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza:
ritenutane l'opportunità, per ulteriore approfondimento, aggiorna la discussione al 16/4/2025, ore 11:45, anche in aula virtuale/mista.
All'udienza 16/4/2025, nella causa n. 987/2023 rgl sono comparsi, da remoto, presente la funzionaria : Parte_2 per l'avv. Laura Passero in sostituzione del procuratore Parte_1
e della pr ato;
l'avv. Franco Dentale, in sostituzione dell'avv. Luca Tozzi, per la Cooperativa convenuta.
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Il licenziamento della lavoratrice ricorrente.
12 ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 1/9/2021 con contratto a Controparte_2 mansioni di educatrice livello D1 del CCNL Cooperative Sociali.
La lavoratrice svolgeva la propria attività di educatrice all'asilo Nido Comunale d'Infanzia “Pinolino” di Monteroni d'Arbia (SI).
La Società datrice le inviava lettera di contestazione disciplinare il 16/1/2023 (doc. 2 ric.):
La lavoratrice controdeduceva con lettera del 19/1/2023 (doc. 3 ric.):
13 Il 9/2/2023 la Società datrice comunicava la risoluzione del rapporto lavorativo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. a partire dal 17/2/2023 (doc. 4 ric.).
La Società datrice giustificava la propria decisione “a causa di numerosi episodi, quali:
- metodi non idonei nel redarguire un utente;
- comportamento non idoneo alle mansioni assegnate;
- la contestazione continua delle direttive dei propri superiori;
- proteste nei confronti della scrivente (in persona del Coordinatore delle attività) con ripetute proteste conflittuali con le colleghe;
- utilizzo di approcci educativi con i minori non idonei allo svolgimento delle funzioni assegnate dal ruolo di Educatrice”.
La lavoratrice impugnava il licenziamento in via stragiudiziale il 13/1/2023 (doc. 5) e giudiziale.
§ 2. L'episodio del 13/1/2023.
L'oggetto principale della contestazione è l'episodio del 13/1/2023 occorso al termine del turno di lavoro della lavoratrice.
14 Pacifico che in quel momento fossero rimasti due bambini, e , Per_6 Per_7 nella sezione della lavoratrice. La mamma del primo Testimone_2 come testimone) giunta per prendere il bambino chiedeva di poter cambiare il pannolino.
La ricorrente acconsentiva e, insieme alla mamma, portava il bimbo nel bagno presente in sezione lasciando da solo . Il bambino cadeva. Per_7
Data la fine del turno, veniva accompagnato dalla ricorrente Per_7 all'altra educatrice del prolungamento . Persona_4
La sequenza temporale successiva è stata ricostruita dalla stessa educatrice del prolungamento:
“Il bambino, penso sia è stato accompagnato da ER
. Il bambino è arrivato che piangeva e aveva un arrossamento sotto Parte_1
l'occhio, non ricordo se destro o sinistro, che io ho notato subito. È stata stessa a dirmi che c'era stata questa caduta del Parte_1 bambino. Ho chiesto come era caduto e lei mi ha detto che immaginava fosse caduto nel tentativo di arrampicarsi su un cubotto, poiché poco prima stava cercando di arrampicarsi su questa seggiolina. Ero entrata da qualche mese e mi avevano comunicato che nei casi di cadute, graffi o morsi, etc. l'educatrice deve avvertire la famiglia. Così chiesi a se la famiglia era stata avvertita, ma lei mi disse di no, avendo Parte_1
e non vi fosse motivo nel caso concreto.
aveva finito il suo orario di servizio ed è andata via lasciandomi Parte_1 il ba Il bambino continuava a piangere e lo ha fatto fino a circa le 17:00, lo ricordo perché è l'ora della merenda. A.d.r. come detto avevo notato subito l'arrossamento ma non saprei oggi dirle per quanto tempo sia persistito. Posso dire che fino alle 18:30, quando è andato via, era sempre arrossato non saprei definirne l'intensità. È arrivata dall'ufficio, che si trova accanto al prolungamento, la Coordinatrice perché ha sentito piangere il bambino, lei mi ha chiesto cosa fosse successo e io le ho riferito che il bambino era caduto prima del prolungamento, e lei è andata a prendere il ghiaccio che il bambino non ha tenuto molto. A quel punto la Coordinatrice ha chiamato e si sono sentite tra di loro. Parte_1
Il bambino si è calmato alle 1 merenda ha smesso di piangere e giocava con gli altri bambini tranquillizzato. Ho parlato io con la madre quando è venuta a prenderlo alle 18:30. Il bambino era tranquillo ho raccontato alla madre l'accaduto, il bambino era ancora un po' arrossato. La madre è rimasta tranquilla. Io e ci siamo sentite due volte quel pomeriggio, non so dire chi Parte_1 ha scritto rima volta verso le 17:00 per dirle che il bambino si era calmato, la seconda dopo il riprendimento del bambino e lei mi ha detto che i genitori erano persone tranquille. A.d.r. Al prolungamento sono iscritti massimo 7 bambini, non ricordo quel pomeriggio quanti fossero, quattro o cinque. Sono l'unica educatrice e ho una addetta ausiliaria.
15 A.d.r. Quando devo cambiare un pannolino chiamo l'addetta, quando sono entrata lì mi è stato comunicato che questa era la prassi. Al prolungamento il cambio pannolino viene effettuato dietro una vetrata che mi consente comunque di vedere gli altri bambini ma chiamo in ogni caso l'addetta come indicatomi. L'addetta c'è sempre e osserva l'orario 16:00/19:00. Esce mezz'ora dopo di me. A.d.r. La mattina al nido ci sono 6 educatrici, la cuoca, due addette e se c'è la Coordinatrice. Le educatrici sono in sezione mentre le addette vengono chiamate in caso di bisogno. Durante la mattinata sono sempre 2 addette, più
o meno verso le 13.30 una va via e ne rimane una sola per il pomeriggio. Quando ci sono io al prolungamento c'è una sola addetta. A.d.r. I genitori si fermano di solito sulla porta quando vengono a prendere i bambini e non entrano in sezione. Non viene fatto anche per un discorso igienico.
La vicenda, come ricostruita in via istruttoria, ha dunque visto il bimbo cadere mentre la lavoratrice era impegnata con altro bambino, insieme alla madre, nell'operazione di cambio del pannolino.
Le persone presenti in quel momento erano la lavoratrice e la mamma del bimbo e nessuno degli altri testimoni ha assistito direttamente alla caduta Per_6 del bambino . Per_7
La condotta della ricorrente presenta alcuni profili di criticità, in quanto la stessa:
- omette di chiamare l'ausiliaria in servizio per cambiare un bambino, lasciando altro bambino da solo, in assenza di sorveglianza alcuna;
- consente, tra l'altro, alla madre di un bambino di entrare all'interno della sezione;
- non avvisa i genitori del bimbo caduto dell'evento.
La prima omissione. La teste , l'ausiliaria al tempo, ha dichiarato: ”Quel pomeriggio ero S_ di servizio, siamo due addette chi era di turno di pomeriggio doveva dare un ausilio a chi aveva bisogno nelle varie sezioni. non ci ha chiamato Parte_1 per assistenza. Non ero presente all'episodio in unto, non coinvolta e sono rimasta intenta nelle mie mansioni. Ho visto che portava in braccio il bimbo nell'altra sezione per Parte_1 il prolungamento e ho visto che il bambino piangeva ma non sapevo il motivo. Adr tra le 15:00 e le 16:00 siamo a disposizione delle sezioni per svegliare i bambini, portarli in bagno e dare loro merenda. Intorno alle quattro siamo intente alla preparazione della lavatrice e ho visto che portava il Parte_1 bambino nella sezione gialla dove viene fatto il prolungamento. Adr era nella sezione dei verdi, il bagno si trova all'interno della Parte_1 sezione, la sezione era dall'altra parte rispetto alla lavatrice, noi facevamo il giro di tutte le sezioni, è un corridoio lungo, ad elle, ma non so quantificare con esattezza la distanza. Io l'ho vista passare con il bambino in braccio che piangeva per recarsi alla sezione di prolungamento lungo il corridoio.
16 La circostanza per cui l'ausiliaria alle 16:00 fosse intenta nella preparazione della lavatrice e che questa operazione si svolgesse lontano dalla sezione interessata, secondo la difesa della ricorrente, giustificherebbe l'operato dell'educatrice. Tuttavia, in senso contrario, le oggettive difficoltà organizzative non fanno venire meno il generale, inderogabile obbligo di vigilanza nei confronti di un minore che notoriamente in ragione dell'età non avverte il pericolo in ciò che compie e in quanto lo circonda (teste ) “[...] Era un bambino molto S_ piccolo, non ricordo, era dei lattanti che mesi ai 15 mesi ma non so”. Inoltre la distanza tra la sezione e la lavanderia non era eccessiva in un ambiente globalmente circoscritto, e l'attività dell'ausiliaria poteva bene essere interrotta senza disservizio. Ricordiamo tra i compiti del personale ausiliario un fondamentale dovere di collaborazione che vedremo oltre (§ 4) sancito a livello normativo anche regionale.
Può aggiungersi che i bimbi presenti sotto la cura della lavoratrice erano solo due, quando il loro numero sarebbe potuto ascendere fino a 6 (cfr. § 4, fonte normativa regionale: a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi”).
*
La seconda omissione. La Coordinatrice pedagogica, , ha confermato l'esistenza di Persona_3 una prassi per cui ai genitori è viet l'interno della sezione e anche qualora venga fatta richiesta di cambio pannolino deve essere attivato l'aiuto delle colleghe di turno: “Io non ero presente, tutte le educatrici sanno che i genitori non entrano nella sezione per il cambio pannolino perché ci sono delle modalità che si cerca di rispettare entro un servizio educativo per la tranquillità dei bambini che non devono essere destabilizzati. I genitori di solito aspettano davanti alla porta. Se, da come si ipotizza, è stata una richiesta della mamma di cambiare il pannolino le regole del servizio sono quelle di chiedere aiuto alle colleghe di turno. L'educatrice avrebbe dovuto far attendere la madre, chiamare una collega in aiuto ed evitare di lasciare l'altro bambino da solo”.
Prassi confermata anche dall'educatrice : “A.d.r. I Persona_4 genitori si fermano di solito sulla porta quando bambini e non entrano in sezione. Non viene fatto anche per un discorso igienico”.
La teste ha chiarito il motivo per cui ha richiesto il cambio di Tes_2 pannolino, circ n eccezionale:
“Più volte, soprattutto quando non rientravo subito a casa, ma ad es. andavo a fare la spesa, se sentivo un po' di bagnato chiedevo all'educatrice di cambiarlo e la mia richiesta veniva accolta”.
E la presenza della madre in sezione sarebbe stata spiegata dal fatto che il bambino, vista la madre, avrebbe cominciato a piangere se allontanato:
17 “Adr il bambino mi aveva già vista, tra altro è un bambino robusto, e talvolta, una o due volte, avendomi vista mi faceva entrare per evitare che piangesse, lei lo cambiava accuratamente ma non saprei dire quanto tempo esatto fosse necessario, si prendeva il tempo necessario".
La terza omissione. La madre del bambino non viene avvisata dalla lavoratrice, la ricostruzione è fatta dalla teste : “Il bambino, penso sia è stato Per_4 ER accompagnato da . Il bambino è arrivato veva un Parte_1 arrossamento sotto l'occhio, non ricordo se destro o sinistro, che io ho notato subito. È stata stessa a dirmi che c'era stata questa caduta del Parte_1 bambino. Ho c e era caduto e lei mi ha detto che immaginava fosse caduto nel tentativo di arrampicarsi su un cubotto, poiché poco prima stava cercando di arrampicarsi su questa seggiolina. Ero entrata da qualche mese e mi avevano comunicato che nei casi di cadute, graffi o morsi, etc. l'educatrice deve avvertire la famiglia. Così chiesi a se la famiglia era stata avvertita, ma lei mi disse di no, avendo Parte_1 ritenuto che non vi fosse motivo nel caso concreto.
aveva finito il suo orario di servizio ed è andata via lasciandomi Parte_1 il bambino. Il bambino continuava a piangere e lo ha fatto fino a circa le 17:00, lo ricordo perché è l'ora della merenda. A.d.r. come detto avevo notato subito l'arrossamento ma non saprei oggi dirle per quanto tempo sia persistito. Posso dire che fino alle 18:30, quando è andato via, era sempre arrossato non saprei definirne l'intensità”.
Nessuno però avverte la famiglia, se non l'educatrice quando la madre viene a prendere il figlio:
“Ho parlato io con la madre quando è venuta a prenderlo alle 18:30”.
La lavoratrice si difende sottolineando come il caso in oggetto non avrebbe generato alcun obbligo di avvertimento.
A questa omissione non attribuiremo eccessivo rilievo – sebbene pienamente sussistente – in quanto né la coordinatrice, né l'educatrice del prolungamento hanno avvertito l'esigenza comunicativa, pur nel persistere dei postumi dell'evento (pianto e arrossamento eccessivamente protratti).
*
§ 3. Una lavoratrice non gradita?
La lavoratrice in precedenza aveva ricevuto altra lettera di contestazione (doc. 6 ric.).
18 La lavoratrice replicava con lettera 24/6/2022 (doc. 7 ric).
La contestazione muoveva dalla segnalazione della Coordinatrice Per_2
(doc. 2 ric.):
“È stato dichiarato da alcune colleghe che più di una volta, in orario di servizio, in situazioni anomale o alquanto discutibili, come riportato di seguito:
- Reazioni anomale verso i bambini. Attraverso sbalzi d'umore, disorientava un bambino, con atteggiamenti discutibili.
- Ha Dato troppo peso ai comportamenti indesiderati dei bambini, utilizzando rimproveri, o punizioni frequenti.
- Ha preteso che il bambino potesse fare quello che l'adulto si aspetta, insistendo sulle autonomie, lasciandolo per ore a rimettere le scarpine da solo.
- Ha Utilizzato un linguaggio poco consono nei confronti di un bambino, mettendolo in ridicolo davanti agli altri bambini, lasciandolo solo a riflettere fuori dalla sezione in maniera consapevole. Preciso inoltre che, già in passato è capitato di notare alcuni atteggiamenti che tempestivamente sono stati messi in luce e ripresi, chiarendo direttamente la faccenda con il soggetto coinvolto. Considerati dalla stessa giustificando le sue azioni in momenti di affanno e unici comportamenti, verificati solo in quell'istante. Da li mi ero ripromessa di continuare a monitorare tali atteggiamenti per la salute dei bambini, dando la possibilità all'educatrice di cambiare atteggiamento e cercare di non incorrere più verso tali comportamenti, altrimenti poi costretta a proseguire diversamente, e a fare rapporto alla cooperativa per mettere in luce la mancanza di professionalità verso la quale è chiamata a svolgere”.
La Società non dava seguito ad alcun provvedimento.
*
Inoltre, la datrice riceveva una relazione da parte della cuoca S_
(doc. 5 conv.) il 14/2/2023 in cui veniva rappresentato il seguente
[...]
: 19 La stessa dichiarava quale testimone: S_
“Adr ho r na relazione spontaneamente che ho mandato via mail alla Coordinatrice dott.ssa e per conoscenza alla pedagogista del Per_2
Comune dott.ssa . Secondo me la lavoratrice non si comportava in Per_5 modo adeguato nti di alcuni bambini. Non si tratta di relazione inoltrata a seguito di questo episodio, ma su altri comportamenti”.
*
Una ulteriore vicenda è quella riguardante l'opposizione della lavoratrice a ridurre l'orario lavorativo sotto le Festività natalizie che si sarebbe in seguito risolta in confronto con la Coordinatrice.
La teste riferisce: “Nel periodo delle vacanze eravamo solite fare Per_8 un sondaggio amiglie per capire la frequenza dei bambini nel periodo, per organizzarci, per evitare che ci fossero per modo di dire più educatrici che bambini. Era il primo giorno di vacanze delle altre scuole ed eravamo sei educatrici e pochi bambini, il numero preciso non ricordo, ma potevamo benissimo fare due sezioni con due educatrici per sezione. Mi sono confrontata con la Coordinatrice e mi disse che se c'erano pochi bambini ci potevamo organizzare per ridurre le ore e recuperarle in altri momenti dell'anno con maggior bisogno. Al mattino erano entrate e altra collega, andai in sezione per Parte_1 dire loro di rimanere meno ore per poi recuperarle in seguito, così avremmo fatto i giorni successivi, e subito si mise in una posizione di chiusura Parte_1 anche con toni elevati, io rappresentai l'opportunità della soluzione, ma lei non era d'accordo, le dissi allora di parlare con la Coordinatrice, ma lei anche sbattendo la porta andò via. So che ha chiamato la Coordinatrice e si sono accordate per restare al lavoro”.
La Coordinatrice ha giustificato la richiesta di riduzione orario come Per_2 segue: “Credo ci si riferisca alla rimodulazione di orario che di solito viene concordata con l'ufficio della Cooperativa, con la Direzione. In quell'occasione è stato fatto un sondaggio con le famiglie per capire la presenza effettiva dei bambini sotto il periodo natalizio per organizzare i turni. Quel giorno ero in ferie, l'educatrice di rifermento ha supervisionato gli orari ed erano tutti consapevoli che gli orari di lavoro potevano subire delle variazioni, facendo in modo di lavorare una parte di ore mettendone da parte delle altre per non essere tutte su un numero inferiore di bambini rispetto al resto dell'anno, per poi recuperarle nei giorni di maggior bisogno”.
20 *
Emerge dal complesso degli episodi descritti la manifestazione di un comune malcontento nei confronti della lavoratrice, “un clima rigido e sconcertante” nell'ambiente di lavoro per usare le parole della Coordinatrice pedagogica nella comunicazione del 13/1/2022 (doc. 3). Sebbene la fondatezza degli episodi descritti, e talora generici, non abbia formato oggetto di accertamento, rappresenta un dato di contesto, sicuramente secondario, che tuttavia permane sullo sfondo ambientale, non propriamente a favore della lavoratrice per la sua generalizzata condivisione.
*
§ 4. Sussistenza e gravità del fatto contestato.
La lavoratrice ha impugnato il licenziamento all'esito del procedimento disciplinare di cui alla contestazione del 16/1/2023.
Preliminarmente si rileva che nella comunicazione del licenziamento sono elencati tra i motivi alcune circostanze non riscontrabili nella lettera di contestazione disciplinare del 16/1/2023.
In particolare, si tratta dell'episodio in cui la lavoratrice avrebbe fatto ricorso a "metodi non idonei nel redarguire un utente” da ricondurre, invece, alla precedente lettera di richiamo del 22/6/2022. La lettera di richiamo in questione è poi generica e non consente di individuare episodi specifici limitandosi a sottolineare un non meglio precisato ricorso a metodi non idonei nel redarguire un utente. Inoltre, non ha dato seguito ad alcun provvedimento disciplinare, di qui l'irrilevanza ai fini del presente giudizio, se non nei limiti ridotti di cui al § 3 che precede.
Nel merito la lavoratrice lamenta l'insussistenza del fatto contestato (art. 18, c. 4 l. 1970/n. 300), inteso quale “fatto materiale contestato” (art. 3 c. 2, d.lgs. 2015/n. 23).
In merito la giurisprudenza richiamata dalla stessa ricorrente: Cass. SL, sentenza 2019/n. 12174 “In tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare”.
Cass. SL, ordinanza 2019/n. 3655: “In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi
21 del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell'ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto”.
Cass. SL, sentenza 2017/n. 29062: “L'"insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva applicato la tutela indennitaria cd. forte in luogo della reintegratoria, nei confronti di un lavoratore in congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che, allontanatosi in alcune giornate dall'abitazione della madre disabile cui prestava assistenza continuativa e con la quale conviveva, aveva comunque garantito l'intervento assistenziale, alternandosi durante il giorno con altre persone, assicurando continuativamente l'assistenza notturna)”.
È pacifico che il piccolo sia caduto mentre la lavoratrice era intenta Per_7
a cambiare il pannolino di u bambino. Sotto il profilo ontologico il fatto sussiste ed è indirettamente confermato dal rossore prolungato e dal pianto dirotto del bambino. La lavoratrice non era presente al momento della caduta:
“Ho chiesto come era caduto e lei mi ha detto che immaginava fosse caduto nel tentativo di arrampicarsi su un cubotto, poiché poco prima stava cercando di arrampicarsi su questa seggiolina” (teste ). Per_4
Il fatto è quindi indiscutibilmente accaduto ma è necessaria una ulteriore valutazione sulla illiceità o meno dello stesso.
A tal fine l'art. 42 del CCNL Cooperative sociali (doc. 8 ric.) descrive la progressione sanzionatoria come segue:
“C) Pt_3
Vi si incorre per:
- inosservanza dell'orario di lavoro;
- assenza non giustificata non superiore ad un giorno;
per tale caso la multa sarà pari al 5% della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
- mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in cui vi sia tale obbligo. [...]
22 Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 4 giorni.
D) Sospensione Vi si incorre per:
- inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3;
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
- irregolarità volontaria nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
- assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite. La recidiva in provvedimenti di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
E) Licenziamento Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
- assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
- azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
La rilevanza disciplinare della condotta deve essere apprezzata nel caso concreto sotto il profilo oggettivo ed ex ante: l'illiceità dell'aver lasciato il bimbo,
23 inserito nella sezione lattanti di età dai 6 ai 15 mesi, privo della necessaria continua sorveglianza e assistenza.
Non risulta centrale la circostanza che il bimbo abbia o meno riportato postumi, né se abbia pianto e quanto a lungo, nè che la madre non abbia dato seguito a rimostranze. Ciò che solo in modo preponderante rileva è la potenzialità lesiva della condotta omissiva, come puntualmente descritto dalla tipizzazione disciplinare collettiva (in negativo, sospensione: “- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
in positivo, licenziamento: “grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati”).
In senso confermativo, Cass. SL, sentenza 2015/n. 16336: “Ai fini della configurabilità della giusta causa di licenziamento, nell'ipotesi di cui all'art. 42, lett. e), del c.c.n.l. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario del 30 luglio 2008, per i casi di "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati", non occorre che il pregiudizio sia effettivo ma è sufficiente che sia meramente potenziale, purché concreto e non ipotetico, in quanto lo stesso va collegato causalmente non alla negligenza, pur connotata dalla gravità, bensì al tipo di lavoro svolto ed alle specifiche mansioni attribuite al lavoratore.
La ricorrente, quale educatrice, ben conosceva le cautele e i rischi specifici correlati al proprio tipo di lavoro. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo il testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro (Regolamento 2013/n. 41/R): Art. 11 Personale dei servizi
1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.
Art. 27 Rapporto numerico tra educatori e bambini 1. La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d'infanzia calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:
24 a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
[...] 3. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario”.
La prestazione sappiamo doversi adempiere con “la diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1176 c.c.), da graduarsi anche proprio in relazione alla natura dell'attività esercitata (cfr. co. 2, art. ult. cit.). Volgendoci più specificamente alla diligenza del prestatore di lavoro (art. 2104 c.c.) troviamo il riferimento a quella “richiesta dalla natura della prestazione”, “dall'interesse dell'impresa”, tralasciando quello “superiore” più storicamente datato “della produzione nazionale”. Palese, nel caso concreto, la violazione di elementari obblighi di diligenza del prestatore, quindi, la sua responsabilità contrattuale per inadempimento, in ragione della fragilità dei soggetti affidati alla sua cura.
In definitiva, sussistente la giusta causa del licenziamento.
*
Al rigetto della domanda si accompagna tuttavia parziale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stanti aspetti di complessità della fattispecie e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla
“assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da
contro
Parte_1 [...]
Controparte_1
Compensa per ½ tra le parti le spese processuali e condanna la ricorrente al pagamento del residuo ½ delle stesse, ½ liquidato in € 5.668,50 per compensi professionali (causa di valore indetermibile, media complessità, parametro medio per studio, fase introduttiva e istruttoria/trattazione, medio per decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge.
Siena, 16/4/2025
25 il giudice Delio Cammarosano
26