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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8786 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43500/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PESENTI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ALESSANDRO, 46 24122 BERGAMO presso il difensore
ATTORE/APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
CONVENUTA/APPELLATA
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. VOTTA GIULIANO e dell'avv. VOTTA SERGIO ( ), C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA GIOVANNINO DE GRASSI 20123 MILANO presso il difensore avv. VOTTA GIULIANO
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. pagina 1 di 9 : Parte_1 in via preliminare: ritenuta l'esistenza dei presupposti di fatto e diritto, come sopra rappresentati, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'esecutività della sentenza (qui appellata) del Giudice di Pace di Milano – Quarta Sezione Civile – Giudice Dr.ssa Larisa Marchioretto – n. 3010/2023, depositata in data 03/05/2023 nella causa n. 37002/2022 R.G. nel merito: accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Giudice di Pace di Milano – Quarta Sezione Civile – Giudice Dr.ssa Larisa Marchioretto – n. 3010/2023, depositata in data 03/05/2023 nella causa n. 37002/2022 R.G., per omessa motivazione, ovvero per motivazione solo apparente, illogica, perplessa, intrinsecamente contraddittoria, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e l'art. 118, 1^ comma, disp. Att. c.p.c., per i motivi tutti esposti, ovvero ed in ogni caso, riformare integralmente la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3010/2023 - n. 37002/2022 R.G., per i motivi tutti esposti, e conseguentemente accogliere le domande e conclusioni tutte rassegnate dall'odierna appellata nel giudizio Parte_1 di primo grado, e per l'effetto: nel merito: revocare od annullare il Decreto Ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di Milano n. 4057/2022 DI - n. 63976/2021 R.G., ovvero dichiararlo nullo, in quanto emesso in difetto dei necessari presupposti, comunque per totale infondatezza delle pretese della società Controparte_1 ed anche in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2948, primo comma n. 4 c.c. svolta da ovvero in via subordinata in considerazione degli effetti del recesso comunicato da Parte_1 in data 14.09.2016, e rigettare in ogni caso tutte le domande della convenuta opposta, in Parte_1 quanto del tutto infondate, dichiarando comunque non dovute da a Parte_1 CP_1 né all'intervenuta le somme ingiunte, neppure in parte, né altri importi, a
[...] CP_2 qualsivoglia titolo, per i motivi esposti, ovvero per i motivi ulteriori che saranno rilevati ed accertati dal Giudice adito. Condannare la società e/o l'intervenuta in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, in denegato caso di esecuzione della Sentenza appellata, alla restituzione in favore di Pt_1 di tutte le somme che dovessero, nelle more del presente giudizio di appello, essere da questa
[...] versate alla prima esclusivamente in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza di primo grado, e con riserva di ripetizione, oltre interessi. In via istruttoria: si chiede, solo occorrendo e per mero tuziorismo difensivo, essendo le fondate ragioni dell'opposizione risultanti chiaramente dalla documentazione in atti, e senza inversione dell'onere della prova a carico della convenuta opposta, l'ammissione di prova per interrogatorio formale della convenuta opposta, e per testi, sulle circostanze di fatto di seguito capitolate, con esibizione ai testi dei documenti di seguito elencati: 1) Vero che comunicava in data 14.09.2016 il recesso dal contratto di abbonamento tra le Parte_1 parti (doc. 4) a mezzo messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato alla società
da questa ricevuto in pari data (doc. 5). Controparte_1
CP_2
- respingere l'appello proposto da Parte_1
- confermare la sentenza impugnata
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di difesa a favore dell'appellata pagina 2 di 9 - in estremo subordine nel denegato caso di accoglimento dell'appello, omettere ogni provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 46 Disp. Att. c.p.c.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 29.4.2022 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Giudice di Pace di Milano n. 4057/2022, emesso in data 4.2.2022, notificato il 25.3.2022.
Evidenzia, in sintesi, che:
- l'importo di € 1.367,62, oggetto di ingiunzione, è preteso da quale corrispettivo Controparte_1 per forniture di servizi informatici come da fattura n. 2016SI/3855 di data 1.6.2016, emessa con riferimento al contratto in abbonamento annuale per il periodo 7.6.2015 – 6.6.2016;
- è intercorsa la prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c.; il contratto aveva ad oggetto la fornitura continuativa di servizi informatici ed aveva la durata di un anno con rinnovo tacito per un periodo di pari durata, salvo disdetta;
- le obbligazioni di entrambe le parti erano quindi di natura periodica, con conseguente applicazione della norma citata;
- in subordine il credito non sussiste in considerazione dell'avvenuto recesso da parte di ex Parte_1 art. 1671 c.c., comunicato in data 14.9.2016, norma applicabile alla fattispecie in esame, qualificabile come contratto di appalto per prestazioni continuative di servizi;
l'importo oggetto di ingiunzione corrisponde infatti erroneamente al corrispettivo contrattualmente previsto per l'intero periodo 7.6.2016
– 6.6.2017, dovendo invece ed al più essere computati gli eventuali importi dovuti (se dimostrati) per le spese sostenute e i lavori eseguiti.
Conclude chiedendo revocarsi il provvedimento monitorio sopra indicato e rigettare tutte le domande di
Controparte_1 si costituisce in giudizio, rilevando che il contratto, Controparte_1 consistente nell'abbonamento al portale informativo gestito da DB Information sul quale vengono pubblicati i bandi di appalto di interesse dell'abbonato, aveva una durata annuale rinnovabile, che non sussistono i presupposti per l'applicazione della prescrizione quinquennale, dovendo invece operare quella ordinaria e che non è applicabile il disposto dell'art. 1671 c.c.. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3010/23 emessa il 17.2.2023 il Giudice di Pace di Milano rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 9 Con atto di citazione di data 29.11.2023 propone appello avverso tale decisione, ribadendo Parte_1 sia l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato dall'appellata, sia l'applicabilità dell'art. 1671 c.c..
Si costituisce in giudizio quale successore a titolo particolare di CP_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
***
Si rileva preliminarmente che risulta rispettato l'art. 2 D.M. n. 110/2023, essendo indicato quanto meno il riferimento all'appalto di servizi, sufficiente a descrivere l'oggetto del giudizio ed essendo indicati separatamente i fatti e i motivi posti a fondamento dell'appello.
***
Si rileva inoltre che il giudizio di primo grado vedeva come parti e Parte_1 [...]
Nel giudizio d'appello si è costituita quale successore a titolo Controparte_1 CP_2 particolare di Con nota depositata in data 6.5.2024 l'appellante ha dichiarato di Controparte_1 opporsi “ad ogni ipotetica estromissione dal presente giudizio della appellata . Controparte_1
Deve in proposito applicarsi il disposto dell'art. 111 c.p.c., in base al quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie. assume quindi la posizione processuale di intervenuta. CP_2
***
Deve essere esaminato il profilo inerente la configurabilità o meno nel caso di specie della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. del credito vantato dall'opposta, la cui operatività è sostenuta dall'appellante ed esclusa dall'appellata.
Si rileva in proposito quanto segue.
L'art. 2 delle Condizioni Generali del “Contratto di fornitura servizi informatici” prevede che “Il contratto si intenderà poi tacitamente rinnovato alla prima scadenza e così alle successive per un periodo di pari durata salvo disdetta che ciascuna delle parti potrà inviare all'altra a mezzo raccomandata r.r. almeno 90 giorni prima della scadenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che:
- “La decisione impugnata risulta conforme ai precedenti di legittimità, con i quali è stato chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., si riferisce alle obbligazioni periodiche pagina 5 di 9 e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché la natura periodica del credito deve essere originaria e non "derivata" (Cass. n. 17197 del 09/10/2012, Cass. n. 6877 del 03/04/2015, Cass. n. 22276 del 03/11/2016) sicché la disposizione stessa non è applicabile laddove la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perché, come nel caso di specie, si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito, come accertato dalla
Corte di appello, che ha escluso l'avvenuta prescrizione previa verifica della ricorrenza di atti interruttivi” (Cass. ord. n. 28060 del 05/10/2023);
- “Infatti, è jus receptum che l'art. 2948 c.c., n. 4, che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (vedi, fra le tante: Cass. 23 settembre 2011, n. 19487; Cass. 30 gennaio 2008, n. 2086; Cass.
8 agosto 2013, n. 18951; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17197)…, evidenziando “il carattere periodico - che deve essere originario e non "derivato" - della obbligazione” (Cass
Sez. L, Sentenza n. 6877 del 03/04/2015);
- “1.5.- Nei contratti di durata le parti possono convenire che, in caso di mancata disdetta, il rapporto si protrae nel tempo per il periodo da esse predeterminato (pactum renovandi). In questo caso, pertanto, la rinnovazione è un effetto della clausola contrattuale ed il rapporto prosegue, alle condizioni originariamente stabilite, per effetto dell'originaria volontà negoziale. Se invece manca la clausola di rinnovo in mancanza di disdetta, ma dopo la scadenza del rapporto di durata, le parti manifestano per facta concludentia di voler continuare, il rapporto prosegue per tacito accordo, successivo alla scadenza, secondo il generale principio - codificato dagli artt. 1597 cod. civ.; 1677 cod. civ.; 1899 cod. civ.; previgente art. 2097, terzo comma, cod. civ.- per cui, in mancanza di espresso patto contrario, i contratti di durata, se non disdettati in tempo utile, si rinnovano tacitamente per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi, oppure a tempo indeterminato… la rinnovazione tacita di un contratto di durata implica che il nuovo contratto sia regolato dalle stesse clausole contenute nell'originaria convenzione, salvo per quelle escluse o dalla volontà espressa delle parti, o dalla legge, o per incompatibilità o per esaurimento della loro funzione” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005);
pagina 6 di 9 - conformemente la Corte d'Appello di Milano ha rilevato che “va richiamata la valutazione espressa in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che … ha affermato l'applicabilità del termine di prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. (Cass. 9/12/2019 n.
32023)”; la Corte d'Appello ha riportato la decisione della suprema Corte nella parte in cui afferma che
“la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo” (Sentenza C. App. 3245/23002 pubblicata il 17.10.2022”.
I principi ricavabili dalle richiamate pronunce sono dunque i seguenti:
- la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. si applica alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo;
- la natura periodica del credito deve essere originaria e non derivata;
- le parti hanno originariamente e compiutamente regolato i loro rapporti con la stipula del contratto di data 21.5.2012;
- in tale sede hanno previsto la rinnovazione tacita del contratto in caso di mancata disdetta entro un determinato termine;
- nessuna modifica contrattuale e nessun aggiornamento dei rapporti è previsto in caso di rinnovazione tacita;
- non vi è pertanto motivo per individuare una volontà diversa da quella originaria;
non è configurabile l'ipotesi della volontà derivata, ricorrente – come sottolinea la Corte di legittimità nella pronuncia n.
28060/2023 – nel caso in cui una prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché – nella fattispecie in quella sede in esame - “si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito”; nella fattispecie in esame non vi è – né risulta allegata – alcuna specifica e diversa valutazione nel corso del rapporto e la prestazione (avente ad oggetto la continuativa “fornitura di servizi di informazione in materia di gare d'appalto indette dalla P.A. … inserite nelle banche dati”) è suscettibile di adempimento con il solo decorso del tempo, senza l'intervento di ulteriori fattori che connotino profili di difformità rispetto alla pattuizione originaria, unica idonea a disciplinare i rapporti tra le parti;
pagina 7 di 9 - essendovi una unica pattuizione originaria, le prestazioni che si susseguono negli anni assumono carattere periodico;
- il relativo diritto di credito è pertanto soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4)
c.c.;
- il diritto fatto valere da è relativo al periodo fino al 31.7.2016, data di scadenza Controparte_1 del pagamento, come indicata nella fattura emessa dal creditore;
- il decreto ingiuntivo è stato notificato a in data 25.3.2022, oltre il termine quinquennale di Parte_1 prescrizione.
È quindi fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata da nel giudizio di primo grado. Parte_1
Ne discende, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione originariamente formulata da con la conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto e l'obbligo Parte_1 di restituzione da parte dell'opposta delle somme eventualmente ricevute in esecuzione del medesimo.
Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Le decisioni in tema di spese processuali in relazione a entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza. Si deve inoltre tenere conto del ruolo di intervenuta asunto da nella CP_2 presente sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 3010/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Milano il 17.2.2023, revoca il decreto ingiuntivo n. 4057/2022 emesso dal Giudice di Pace di Milano il
31.1.2022.
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali relative al giudizio di primo grado N. 37002/22 R.G. avanti il Giudice di Pace di Milano, liquidate in € 76,00 per spese, € 1.265,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 CP_2 in favore di delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, liquidate in € Parte_1
pagina 8 di 9 174,00 per spese, € 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43500/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PESENTI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ALESSANDRO, 46 24122 BERGAMO presso il difensore
ATTORE/APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
CONVENUTA/APPELLATA
contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. VOTTA GIULIANO e dell'avv. VOTTA SERGIO ( ), C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA PRIVATA GIOVANNINO DE GRASSI 20123 MILANO presso il difensore avv. VOTTA GIULIANO
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. pagina 1 di 9 : Parte_1 in via preliminare: ritenuta l'esistenza dei presupposti di fatto e diritto, come sopra rappresentati, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'esecutività della sentenza (qui appellata) del Giudice di Pace di Milano – Quarta Sezione Civile – Giudice Dr.ssa Larisa Marchioretto – n. 3010/2023, depositata in data 03/05/2023 nella causa n. 37002/2022 R.G. nel merito: accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Giudice di Pace di Milano – Quarta Sezione Civile – Giudice Dr.ssa Larisa Marchioretto – n. 3010/2023, depositata in data 03/05/2023 nella causa n. 37002/2022 R.G., per omessa motivazione, ovvero per motivazione solo apparente, illogica, perplessa, intrinsecamente contraddittoria, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 156, comma 2, c.p.c. e l'art. 118, 1^ comma, disp. Att. c.p.c., per i motivi tutti esposti, ovvero ed in ogni caso, riformare integralmente la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3010/2023 - n. 37002/2022 R.G., per i motivi tutti esposti, e conseguentemente accogliere le domande e conclusioni tutte rassegnate dall'odierna appellata nel giudizio Parte_1 di primo grado, e per l'effetto: nel merito: revocare od annullare il Decreto Ingiuntivo opposto del Giudice di Pace di Milano n. 4057/2022 DI - n. 63976/2021 R.G., ovvero dichiararlo nullo, in quanto emesso in difetto dei necessari presupposti, comunque per totale infondatezza delle pretese della società Controparte_1 ed anche in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2948, primo comma n. 4 c.c. svolta da ovvero in via subordinata in considerazione degli effetti del recesso comunicato da Parte_1 in data 14.09.2016, e rigettare in ogni caso tutte le domande della convenuta opposta, in Parte_1 quanto del tutto infondate, dichiarando comunque non dovute da a Parte_1 CP_1 né all'intervenuta le somme ingiunte, neppure in parte, né altri importi, a
[...] CP_2 qualsivoglia titolo, per i motivi esposti, ovvero per i motivi ulteriori che saranno rilevati ed accertati dal Giudice adito. Condannare la società e/o l'intervenuta in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, in denegato caso di esecuzione della Sentenza appellata, alla restituzione in favore di Pt_1 di tutte le somme che dovessero, nelle more del presente giudizio di appello, essere da questa
[...] versate alla prima esclusivamente in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza di primo grado, e con riserva di ripetizione, oltre interessi. In via istruttoria: si chiede, solo occorrendo e per mero tuziorismo difensivo, essendo le fondate ragioni dell'opposizione risultanti chiaramente dalla documentazione in atti, e senza inversione dell'onere della prova a carico della convenuta opposta, l'ammissione di prova per interrogatorio formale della convenuta opposta, e per testi, sulle circostanze di fatto di seguito capitolate, con esibizione ai testi dei documenti di seguito elencati: 1) Vero che comunicava in data 14.09.2016 il recesso dal contratto di abbonamento tra le Parte_1 parti (doc. 4) a mezzo messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato alla società
da questa ricevuto in pari data (doc. 5). Controparte_1
CP_2
- respingere l'appello proposto da Parte_1
- confermare la sentenza impugnata
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di difesa a favore dell'appellata pagina 2 di 9 - in estremo subordine nel denegato caso di accoglimento dell'appello, omettere ogni provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 46 Disp. Att. c.p.c.
pagina 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 29.4.2022 propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 del Giudice di Pace di Milano n. 4057/2022, emesso in data 4.2.2022, notificato il 25.3.2022.
Evidenzia, in sintesi, che:
- l'importo di € 1.367,62, oggetto di ingiunzione, è preteso da quale corrispettivo Controparte_1 per forniture di servizi informatici come da fattura n. 2016SI/3855 di data 1.6.2016, emessa con riferimento al contratto in abbonamento annuale per il periodo 7.6.2015 – 6.6.2016;
- è intercorsa la prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 co. 1 n. 4) c.c.; il contratto aveva ad oggetto la fornitura continuativa di servizi informatici ed aveva la durata di un anno con rinnovo tacito per un periodo di pari durata, salvo disdetta;
- le obbligazioni di entrambe le parti erano quindi di natura periodica, con conseguente applicazione della norma citata;
- in subordine il credito non sussiste in considerazione dell'avvenuto recesso da parte di ex Parte_1 art. 1671 c.c., comunicato in data 14.9.2016, norma applicabile alla fattispecie in esame, qualificabile come contratto di appalto per prestazioni continuative di servizi;
l'importo oggetto di ingiunzione corrisponde infatti erroneamente al corrispettivo contrattualmente previsto per l'intero periodo 7.6.2016
– 6.6.2017, dovendo invece ed al più essere computati gli eventuali importi dovuti (se dimostrati) per le spese sostenute e i lavori eseguiti.
Conclude chiedendo revocarsi il provvedimento monitorio sopra indicato e rigettare tutte le domande di
Controparte_1 si costituisce in giudizio, rilevando che il contratto, Controparte_1 consistente nell'abbonamento al portale informativo gestito da DB Information sul quale vengono pubblicati i bandi di appalto di interesse dell'abbonato, aveva una durata annuale rinnovabile, che non sussistono i presupposti per l'applicazione della prescrizione quinquennale, dovendo invece operare quella ordinaria e che non è applicabile il disposto dell'art. 1671 c.c.. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 3010/23 emessa il 17.2.2023 il Giudice di Pace di Milano rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 9 Con atto di citazione di data 29.11.2023 propone appello avverso tale decisione, ribadendo Parte_1 sia l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato dall'appellata, sia l'applicabilità dell'art. 1671 c.c..
Si costituisce in giudizio quale successore a titolo particolare di CP_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Controparte_1
***
Si rileva preliminarmente che risulta rispettato l'art. 2 D.M. n. 110/2023, essendo indicato quanto meno il riferimento all'appalto di servizi, sufficiente a descrivere l'oggetto del giudizio ed essendo indicati separatamente i fatti e i motivi posti a fondamento dell'appello.
***
Si rileva inoltre che il giudizio di primo grado vedeva come parti e Parte_1 [...]
Nel giudizio d'appello si è costituita quale successore a titolo Controparte_1 CP_2 particolare di Con nota depositata in data 6.5.2024 l'appellante ha dichiarato di Controparte_1 opporsi “ad ogni ipotetica estromissione dal presente giudizio della appellata . Controparte_1
Deve in proposito applicarsi il disposto dell'art. 111 c.p.c., in base al quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie. assume quindi la posizione processuale di intervenuta. CP_2
***
Deve essere esaminato il profilo inerente la configurabilità o meno nel caso di specie della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. del credito vantato dall'opposta, la cui operatività è sostenuta dall'appellante ed esclusa dall'appellata.
Si rileva in proposito quanto segue.
L'art. 2 delle Condizioni Generali del “Contratto di fornitura servizi informatici” prevede che “Il contratto si intenderà poi tacitamente rinnovato alla prima scadenza e così alle successive per un periodo di pari durata salvo disdetta che ciascuna delle parti potrà inviare all'altra a mezzo raccomandata r.r. almeno 90 giorni prima della scadenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha rilevato che:
- “La decisione impugnata risulta conforme ai precedenti di legittimità, con i quali è stato chiarito che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., si riferisce alle obbligazioni periodiche pagina 5 di 9 e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché la natura periodica del credito deve essere originaria e non "derivata" (Cass. n. 17197 del 09/10/2012, Cass. n. 6877 del 03/04/2015, Cass. n. 22276 del 03/11/2016) sicché la disposizione stessa non è applicabile laddove la prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo perché, come nel caso di specie, si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito, come accertato dalla
Corte di appello, che ha escluso l'avvenuta prescrizione previa verifica della ricorrenza di atti interruttivi” (Cass. ord. n. 28060 del 05/10/2023);
- “Infatti, è jus receptum che l'art. 2948 c.c., n. 4, che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo (vedi, fra le tante: Cass. 23 settembre 2011, n. 19487; Cass. 30 gennaio 2008, n. 2086; Cass.
8 agosto 2013, n. 18951; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17197)…, evidenziando “il carattere periodico - che deve essere originario e non "derivato" - della obbligazione” (Cass
Sez. L, Sentenza n. 6877 del 03/04/2015);
- “1.5.- Nei contratti di durata le parti possono convenire che, in caso di mancata disdetta, il rapporto si protrae nel tempo per il periodo da esse predeterminato (pactum renovandi). In questo caso, pertanto, la rinnovazione è un effetto della clausola contrattuale ed il rapporto prosegue, alle condizioni originariamente stabilite, per effetto dell'originaria volontà negoziale. Se invece manca la clausola di rinnovo in mancanza di disdetta, ma dopo la scadenza del rapporto di durata, le parti manifestano per facta concludentia di voler continuare, il rapporto prosegue per tacito accordo, successivo alla scadenza, secondo il generale principio - codificato dagli artt. 1597 cod. civ.; 1677 cod. civ.; 1899 cod. civ.; previgente art. 2097, terzo comma, cod. civ.- per cui, in mancanza di espresso patto contrario, i contratti di durata, se non disdettati in tempo utile, si rinnovano tacitamente per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi, oppure a tempo indeterminato… la rinnovazione tacita di un contratto di durata implica che il nuovo contratto sia regolato dalle stesse clausole contenute nell'originaria convenzione, salvo per quelle escluse o dalla volontà espressa delle parti, o dalla legge, o per incompatibilità o per esaurimento della loro funzione” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 28/07/2005);
pagina 6 di 9 - conformemente la Corte d'Appello di Milano ha rilevato che “va richiamata la valutazione espressa in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che … ha affermato l'applicabilità del termine di prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c. (Cass. 9/12/2019 n.
32023)”; la Corte d'Appello ha riportato la decisione della suprema Corte nella parte in cui afferma che
“la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo” (Sentenza C. App. 3245/23002 pubblicata il 17.10.2022”.
I principi ricavabili dalle richiamate pronunce sono dunque i seguenti:
- la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. si applica alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo;
- la natura periodica del credito deve essere originaria e non derivata;
- le parti hanno originariamente e compiutamente regolato i loro rapporti con la stipula del contratto di data 21.5.2012;
- in tale sede hanno previsto la rinnovazione tacita del contratto in caso di mancata disdetta entro un determinato termine;
- nessuna modifica contrattuale e nessun aggiornamento dei rapporti è previsto in caso di rinnovazione tacita;
- non vi è pertanto motivo per individuare una volontà diversa da quella originaria;
non è configurabile l'ipotesi della volontà derivata, ricorrente – come sottolinea la Corte di legittimità nella pronuncia n.
28060/2023 – nel caso in cui una prestazione non sia suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, perché – nella fattispecie in quella sede in esame - “si rende necessaria una ricognizione della ricorrenza dei presupposti per il pagamento ed una fase di liquidazione specifica del credito”; nella fattispecie in esame non vi è – né risulta allegata – alcuna specifica e diversa valutazione nel corso del rapporto e la prestazione (avente ad oggetto la continuativa “fornitura di servizi di informazione in materia di gare d'appalto indette dalla P.A. … inserite nelle banche dati”) è suscettibile di adempimento con il solo decorso del tempo, senza l'intervento di ulteriori fattori che connotino profili di difformità rispetto alla pattuizione originaria, unica idonea a disciplinare i rapporti tra le parti;
pagina 7 di 9 - essendovi una unica pattuizione originaria, le prestazioni che si susseguono negli anni assumono carattere periodico;
- il relativo diritto di credito è pertanto soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4)
c.c.;
- il diritto fatto valere da è relativo al periodo fino al 31.7.2016, data di scadenza Controparte_1 del pagamento, come indicata nella fattura emessa dal creditore;
- il decreto ingiuntivo è stato notificato a in data 25.3.2022, oltre il termine quinquennale di Parte_1 prescrizione.
È quindi fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata da nel giudizio di primo grado. Parte_1
Ne discende, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione originariamente formulata da con la conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto e l'obbligo Parte_1 di restituzione da parte dell'opposta delle somme eventualmente ricevute in esecuzione del medesimo.
Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
Le decisioni in tema di spese processuali in relazione a entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza. Si deve inoltre tenere conto del ruolo di intervenuta asunto da nella CP_2 presente sede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 3010/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Milano il 17.2.2023, revoca il decreto ingiuntivo n. 4057/2022 emesso dal Giudice di Pace di Milano il
31.1.2022.
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali relative al giudizio di primo grado N. 37002/22 R.G. avanti il Giudice di Pace di Milano, liquidate in € 76,00 per spese, € 1.265,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 CP_2 in favore di delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, liquidate in € Parte_1
pagina 8 di 9 174,00 per spese, € 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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