Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
Sentenza 31 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 15 marzo 2024
Ordinanza collegiale 17 luglio 2024
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01253/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del provvedimento del 28/07/2022 n. -OMISSIS- (successivamente comunicato) e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2026 il dott. NO LO IT e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 31.10.2022 e depositato il 14.11.2022, il ricorrente, già sottufficiale della Marina Militare, posto in congedo illimitato per “riforma” dal 6.10.2016 con il grado di 2° Capo, ha impugnato il decreto n. 000-OMISSIS- del 28.07.2022 ed ogni altro presupposto, ivi compreso il relativo parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, con cui il Ministero della Difesa ha nuovamente dichiarato come non dipendente da causa di servizio l’infermità “ Disturbo post-traumatico da stress in trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico ”, dallo stesso sofferta.
1.1. Il provvedimento gravato è stato adottato dall’Amministrazione intimata in sede di riedizione del potere ed in esecuzione del giudicato di annullamento del primo decreto di diniego per difetto di istruttoria e di motivazione, reso dalla III Sezione interna di questo Tribunale con sentenza n. 1714 del 24.11.2021.
1.2. La parte ha affidato l’accoglimento del mezzo di gravame ai seguenti ordini di censura: “ A. quale ricorso per l’ottemperanza: Violazione art. 112 c.p.a e art 21 septies L. n 241/1990 sviamento” ; “B. quale ricorso ex artt. 7 e 29 c.p.a. I. Violazione dell’ordine del Giudice e sviamento; II. Violazione e falsa applicazione art. 10 bis L. n. 241/1990; III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento di fatto”.
1.3. Ha quindi chiesto al Tribunale adìto – previa adozione di ogni provvedimento cautelare idoneo ad assicurare effettività alla tutela giurisdizionale richiesta – di dichiarare nulli gli atti impugnati per violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1714/2021, con nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione e, in subordine, di annullare gli stessi atti
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, instando per il rigetto del ricorso.
2.1. Con sentenza non definitiva n. 155/2023 del 31.1.2023 la Sezione ha respinto la domanda volta alla declaratoria di nullità degli atti impugnati ex art. 114, comma 4, c.p.a. e 21 septies della legge n. 241/1990 e ha disposto – con riferimento alla domanda annullatoria, proposta in via subordinata dalla parte ex artt. 7 e 29 c.p. – la conversione del rito dell’ottemperanza nel rito ordinario, al fine di “ valutare il contegno della P.A. e le censure al riguardo proposte dal ricorrente”.
2.2. Con ordinanza collegiale n. 1470/2023 del 29.12.2023 è stata disposta verificazione al fine di “accertare la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le attività svolte dall’odierno ricorrente al servizio dell’Amministrazione resistente e l’insorgenza della patologia sofferta dallo stesso”.
2.3. Nel prosieguo del giudizio il Collegio, con ordinanza n. 933/2024 del 17.7.2024, ha provveduto alla sostituzione del Verificatore precedentemente designato, nominando a tale scopo il Direttore del Centro di Salute Mentale presso la ASL di Taranto; con successiva ordinanza collegiale n. 193 del 10.2.2025 la parte ricorrente è stata onerata della notificazione delle ordinanze in questione al Dott.-OMISSIS-, nella sua qualità di Direttore del Centro di Salute Mentale presso la ASL di Taranto.
2.4. Con atto del 17.11.2025 il già menzionato Verificatore ha depositato istanza di proroga dei termini, che il Collegio ha accolto con ordinanza n. 1626/2025 del 23.12.2025.
2.5. In data 8.1.2026 è stata depositata in giudizio la relazione di verificazione, nella quale – dopo articolata indagine scientifica, basata su diffuse ed approfondite considerazioni psichiatriche, clinico-forensi e medico-legali riguardo al diagnosticato “Disturbo post traumatico da stress in trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico” – sono riportate le seguenti conclusioni: “ sulla base delle attuali ed aggiornate conoscenze scientifiche si può SI ritenere verosimile, o altamente probabile, che la suddetta specifica patologia, tenuto conto dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione, sia riconducibile alle attività di servizio svolte dal ricorrente, tenuto conto dei precedenti di carriera di quest’ultimo e dei rischi ad essi potenzialmente connessi.” .
2.6. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. a cura della parte ricorrente, all’udienza pubblica del 23 marzo 2026 la causa è stata riservata in decisione.
3. Reputa il Collegio che sia fondata e dirimente la censura con cui la difesa attorea stigmatizza l’illegittimità della motivazione – contenuta nel parere n. -OMISSIS- del Comitato di Verifica delle cause di servizio e recepita nel provvedimento gravato –, secondo cui non vi sarebbe una “relazione concausale” tra la patologia sofferta dal ricorrente e gli episodi bellici nei quali egli è stato coinvolto.
3.1. Come statuito da costante e condivisibile giurisprudenza, “il giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018)” (così, fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
3.2. Conseguentemente è precluso al Giudice Amministrativo di dichiarare la sussistenza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, essendo invece consentito nella presente sede giurisdizionale soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego del riconoscimento da parte dell’Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica.
4. Così delineato l’ambito del sindacato giurisdizionale in subiecta materia , deve osservarsi che il parere del Comitato di Verifica, in relazione alla peculiarità della fattispecie di cui si discute, si appalesa carente di adeguata e congrua motivazione.
4.1. In particolare, alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e alla luce delle risultanze della verificazione espletata, risulta all’evidenza la fallacia delle conclusioni cui è giunto l’Organo medico-legale che ha reso il parere propedeutico all’adozione del provvedimento di diniego della dipendenza da causa di servizio della patologia de qua.
4.2. Il predetto organo, nel ritenere che l’infermità di cui è affetto il militare non sia dipendente da fatti di servizio, motiva detta conclusione affermando quanto segue:
«Considerato: [...] che il militare, è stato impiegato dal 2000 come Addetto alla Sezione Mezzi Speciali del Gruppo Mezzi da Sbarco e addetto alla Squadra Ruotati della Compagnia Trasporti, dal 2007 addetto Nucleo Mezzi Cingolati, e dal 2012 Addetto alla Squadra Riparazione Mezzi Operativi, ha preso parte all’Operazione ‘Strade Sicure’. E’ stato impiegato in numerose missioni all’estero in territori ad alto rischio (Somalia nel 1995, Albania del 1998, Bosnia nel 1998, Kosovo nel 1999, Iraq nel 2004 e 2005 e Libano nel 2006. In particolare nel mese di marzo 2004, durante la missione in Iraq, ha partecipato ad un conflitto a fuoco in cui sono rimasti feriti due commilitoni, nello stesso mese ha partecipato ad una operazione di evacuazione di personale assediato, durante la quale sono rimasti feriti due sottufficiali. Nell’aprile 2004 ha partecipato all’operazione di recupero di alcuni automezzi e relativo armamento, rimanendo esposto al fuoco dei miliziani, nel maggio 2004, ha assistito alla morte di un collega, causata da un ordigno esplosivo, nel mese di aprile/maggio 2005, durante un servizio di scorta, ha subito un agguato in cui è rimasto ferito un collega.
Che il TAR per la Puglia, con la sentenza n. 01714/2021 del 24.11.2021, ha annullato i provvedimenti impugnati, rilevando il deficit istruttorio in cui è incorsa l’Amministrazione, ed ha disposto il riesame della pratica tenendo conto specificamente degli eccezionali fatti di servizio ut sopra indicati.
Che dai supplementi dei rapporti informativi pervenuti (Iraq nel periodo dal 01.03.2004 al 31.05.2005, come C.V. -OMISSIS- Comandante 3^ Compagnia BTG Grado del Reggimento San Marco impiegato nella Missione Antica Babilonia in Iraq da febbraio 2004 a Maggio 2004, C.V. -OMISSIS- -OMISSIS- Comandante Aliquota IRAQ V11, CF. -OMISSIS- Vice Comandante aliquota IRAQ VII in Teatro Operativo da dicembre 2004 a aprile 2005; C.V. -OMISSIS- (Vice Comandante aliquota IRAQ VIII in Teatro Operativo da aprile 2005 a agosto 2005, Relazione di servizio riguardante l’evento riconducibile dal 23 aprile 2004 al 25 aprile 2004) non si evince una chiara e diretta esposizione ai riferiti eventi psico lesivi da parte del militare posti alla base del ricorso amministrativo.
Che la patologia oggetto di valutazione diagnosticata il 16/2/2016, fermo restando le considerazioni di cui sopra, non appare in relazione concausale con gli eventi di 11/12 anni prima in quanto del tutto carente il fattore di continuità fenomenica e documentale che giustifichino l’associazione causale richiesta. Il DTPS, anche il tipo ad esordio ritardato infatti, non è compatibile con eventi così remoti nel tempo in completa assenza di sintomatologia intercorrente così come comprovato anche dalla prosecuzione, successivamente agli eventi del 2004/2005, del servizio svolto senza particolari problemi clinici che, stante le previsioni dell’art 748 del DPR 90/2010, qualora presenti, dovevano essere oggetto di specifica segnalazione da parte del militare al proprio comandante».
4.3. Il Comitato di Verifica ha quindi giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da fatti di servizio «in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso antecedenti psico traumatici a cui il militare sia stato esposto in maniera diretta associabili causalmente con l’infermità e, peraltro, con essa compatibili rispettando la criteriologia medico legale della rispondenza cronologica, della continuità fenomenica e documentale».
5. Ritiene il Collegio che la documentazione versata in giudizio e gli esiti della verificazione disposta depongano univocamente nel senso della carente ed incongrua motivazione del giudizio espresso dal Comitato, laddove esso esclude tanto l’esposizione del ricorrente ad “eventi psico-lesivi” potenzialmente idonei ad innescare la relazione di causalità, quanto il possibile nesso eziologico tra la patologia sofferta dal militare e tale precedente esposizione per la ritenuta sua incompatibilità “con eventi così remoti nel tempo in completa assenza di sintomatologia intercorrente”.
5.1. Invero, il contestato parere – sebbene elenchi nel suo preambolo i servizi prestati dal ricorrente e gli eccezionali eventi bellici verificatisi durante le missioni espletate in territori operativi – ha incongruamente dato risalto ai “supplementi dei rapporti informativi pervenuti” (ossia relazioni delle linee di comando gerarchico, nelle quali gli interpellati hanno riferito di non essere in grado di ricordare se il ricorrente fosse tra i militari coinvolti negli scontri a fuoco avvenuti in Iraq – v. dichiarazioni del C.V.M.M. -OMISSIS-, del C.V. -OMISSIS- e del C.V. -OMISSIS- – oppure hanno riportato vicende temporalmente differenti da quelle citate dal ricorrente – v. dichiarazione del S.T.V. -OMISSIS-), pretermettendo incomprensibilmente di considerare il sicuro coinvolgimento del ricorrente negli scontri del 6 aprile 2004 a NA (passati alla cronaca come `Battaglia dei ponti’), allorquando è stato esposto a grave rischio della propria incolumità nelle operazioni di recupero di alcuni automezzi e del relativo armamento, nonostante fosse sottoposto al fuoco costante dei miliziani, tanto da ricevere dal Comando la ricompensa formale dell’“Encomio”, riportato sul foglio matricolare e messo a disposizione del Comitato; la presenza del ricorrente su detto scenario operativo risulta peraltro confermata dalle dichiarazioni rese il 29.12.2021 dal SC1° -OMISSIS-, il quale riferisce che – il giorno 6 aprile 2004 durante un’attività di pattugliamento presso la città di NA – “…mi veniva ordinato di muovere il veicolo in direzione del ponte denominato ‘Charlie’. Durante il movimento, venivamo attaccati da miliziani locali, e arrestavo immediatamente la marcia del veicolo per mettere in sicurezza lo stesso e i militari trasportati e per consentire al mitragliere in torretta di rispondere al fuoco. In quest’occasione, avevo una parte di visuale del Ponte Charlie, in cui ho potuto assistere al movimento appiedato di C° -OMISSIS- e di C° -OMISSIS-, che si trovavano sul Ponte di cui sopra” (cfr. all. n. 9 – foliario di parte resistente).
5.2. Analogamente, la partecipazione a numerose e diverse missioni all’estero (Somalia 1995, Bosnia 1998, Kosovo 1999, Iraq 2004 e 2005, Libano 2006), con collocazione ed impiego del -OMISSIS- in teatri di conflitto bellico e in condizioni di rischio su scenari ad alta intensità, non è stata opportunamente valorizzata dal Comitato di Verifica, sebbene sia citata nelle premesse del parere e sebbene sia posta in rilievo nel foglio matricolare e nello stato di servizio, che attestano il conferimento di diverse Croci commemorative e della Medaglia NATO.
5.3. Tali circostanze non sono state congruamente considerate degli atti impugnati, nei quali le ragioni del diniego non risultano fondate su elementi concreti ed esaurienti che possano giustificare la ritenuta insussistenza del nesso causale tra l’infermità accertata e il servizio prestato.
6. Ciò consente al Collegio di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale, pur essendo al cospetto di un giudizio connotato da discrezionalità tecnica, ma sindacabile ab externo sotto il profilo della congruità, sufficienza, ragionevolezza, logicità e completezza delle circostanze di fatto rilevanti (cfr. TAR Lazio, sez. I stralcio, 8.06.2021, n. 6823)
6.1. Al riguardo, si deve rimarcare che, alla luce delle risultanze della disposta verificazione, il parere del Comitato di Verifica (e, per l’effetto, il decreto di diniego impugnato) si appalesa altresì lacunoso sotto il profilo della valutazione eziopatogenetica, come contestato dalla parte ricorrente.
6.2. Il Verificatore, infatti, ha ritenuto plausibile l’esistenza del nesso causale tra le attività espletate dal -OMISSIS- durante le missioni svolte all’estero e l’insorgere della patologia, concludendo la propria relazione nel senso che “ la suddetta specifica patologia, tenuto conto dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione, sia riconducibile alle attività di servizio svolte dal ricorrente, tenuto conto dei precedenti di carriera di quest’ultimo e dei rischi ad essi potenzialmente connessi ” (pag. 14 della verificazione).
6.3. L’ausiliario del giudice – attraverso considerazioni medico-legali solidamente ancorate alla più recente ricerca scientifica, che si appalesano immuni da vizi logici di sorta – ha chiarito che la patologia de qua può presentare un’insorgenza ritardata e una sintomatologia altamente soggettiva (spesso influenzata dall’effetto cumulativo di esposizioni ripetute e dal timore dello stigma o di ripercussioni sulla carriera), e che assume rilevanza non solo l’esposizione diretta ad eventi bellici psico-traumatici, ma anche quella indiretta in scenari di conflitto ad alta intensità, come quelli nei quali il ricorrente è stato coinvolto.
6.4. In particolare, il Verificatore ha sottoposto a revisione critica il pronunciamento del Comitato di Verifica, evidenziando come il parere reso – sebbene conforme ad una metodologia medico-legale di stampo tradizionale, la quale esige l’esposizione diretta al trauma e una stretta continuità sintomatologica – risulti superato dalle attuali evidenze in ambito diagnostico e valutativo; ha quindi ritenuto tecnicamente infondato e clinicamente incoerente pretendere la prova del coinvolgimento diretto in specifici eventi traumatici, rimarcando che i moderni manuali diagnostici, come il DSM-5, stabiliscono che il DPTS in ambito militare può scaturire anche da un’esposizione indiretta agli eventi bellici, con la conseguenza che la semplice esposizione a contesti operativi bellici, unita ai fattori di rischio individuali “favorenti e precipitanti”, costituisce concausa efficiente e determinante per lo sviluppo dell’infermità.
6.5. In tal senso, nella relazione di verificazione si argomenta quanto segue:
«Seguendo una stretta metodologia valutativa medico legale di tipo classico e tradizionale, che richiederebbe una chiara e diretta esposizione agli eventi traumatici di particolare gravità, una rispondenza cronologica con continuità fenomenica e documentale, nonché la presenza di sintomatologia intercorrente, i pronunciamenti del C.V.C.S. del 2017 e 2022 potrebbero considerarsi conformi. Tuttavia, tale approccio appare meritevole di riconsiderazione e discussione alla luce dell’evoluzione dell’inquadramento diagnostico e valutativo, conseguente alle conoscenze sviluppate a seguito dei nuovi scenari emersi negli ultimi decenni con impiego di forze militari professionali su ambienti ad elevata intensità, come ripresi dalla letteratura e dai sistemi diagnostici e classificatori riconosciuti e consolidati. In ogni caso, fin dall’approccio diagnostico si deve osservare che già nel DSM-5 (2013) risultava chiaro che non si tratta solo di esposizione diretta, bensì anche di esposizione indiretta e di apprendimento mediato quali validi fattori causali di disturbo post traumatico da stress, specialmente in personale militare professionale (DSM-5-TR, 2022), per il quale non è peraltro ritenuto valido discrimine escludente la diagnosi la successiva partecipazione ad operazioni militari professionali in condizioni di sicurezza. Accertata è la presenza del ricorrente su scenari di conflitto fin dal 1995 e fino al 2007, con esposizione diretta documentata in almeno un episodio nell’aprile 2004 e non esclusa per gli altri periodi in cui la compagnia di appartenenza era impegnata in operazioni ad alta intensità, per cui erano conferiti al ricorrente riconoscimenti ed encomi. La risposta sintomatologica appare del tutto individuale, condizionata da storia personale, fattori motivazionali, condizione e caratteristiche neurobiologiche, che facilitano o meno l’espressività fenomenica lungi dall’essere fattori escludenti il DPTS, nonché dalla paura dello stigma e di ripercussioni sulla carriera ed economiche. I casi di DPTS con espressione ritardata, sebbene non maggioritari, non si possono escludere e sono più frequenti proprio nella popolazione militare professionale esposta a situazioni di conflitto con possibili effetti sommatori delle esposizioni ripetute e di effetti scatenanti al cospetto di nuove e diversamente stressogene esposizioni negli anni seguenti ad eventi critici. Né risultano puntuali valutazioni e monitoraggi preventivi da parte dell’Amministrazione datrice, che possano permettere di apprezzare il benessere psicofisico e la piena e valida idoneità psichica del ricorrente all’impiego in situazioni stressogene di conflitto, reiterate. Inconferente appare sul piano strettamente tecnico, quindi, la considerazione che non possa ritenersi sufficiente che il militare abbia preso parte a missioni impegnative e pericolose e che la verifica dell’entità del coinvolgimento in eventi specifici sia dirimente, non potendosi escludere che sull’insorgenza dell’infermità possano aver agito fattori causali estranei all’attività prestata. Tale approccio non parrebbe coerente già con i criteri in uso per la diagnosi clinica del DPTS, pur considerando la nozione di causa di servizio quale concausa efficiente e determinante a fronte di fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro proprie di ciascuna prestazione, essendo chiaramente e definitivamente riconosciuti quali criteri validi ed efficienti per la diagnosi e lo sviluppo di DPTS la semplice esposizione, sia diretta che indiretta, a eventi bellici in qualità di soldato o civile (DSM-5), come pacifico appare il riconoscimento anche di fattori di rischio individuale pre, peri e post traumatici, che lungi dall’escludere il disturbo ne costituiscono fattori favorenti e precipitanti» .
6.6. Dalla citata verificazione è dunque emersa la presenza del cd. “rischio specifico” cui è stato esposto il ricorrente e della sua incidenza sulla eziopatogenesi della infermità per cui vi è causa, in riferimento alle quali emerge la necessità che l’Amministrazione tenga conto delle evidenze scientifiche acclarate nella relazione di verificazione.
7. Dall’accoglimento della doglianza relativa al riscontrato vizio di motivazione deriva l’assorbimento degli ulteriori motivi di censura, non potendo il ricorrente trarre ulteriori utilità dal relativo accoglimento.
8. Il ricorso deve quindi essere accolto nei sensi dianzi esplicitati, con conseguente annullamento degli atti impugnati, da cui discende l’obbligo del Ministero della Difesa di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi sopra riportati.
8.1. Deve inoltre essere disposta la liquidazione del compenso del Verificatore nella complessiva somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, in aderenza ai parametri di legge, da porre in via definitiva a carico del Ministero della Difesa.
8.2. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del ricorrente nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge; pone a carico della predetta amministrazione le spese di verificazione, come liquidate nella parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO LO IT, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO LO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.