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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9286 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, all'udienza tenutasi in data 11.06.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 57909 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Marco Gaetano Malara (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il di lui studio in Roma, alla Via Ercolano n. 5 per procura alle liti allegata all'atto di citazione attore
E
(c.f. ; p. iva ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Roma, Viale Oxford n. 81, in persona del commissario straordinario, Dott.ssa
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4 presso lo studio dell'Avv. CP_2
UI ND (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza tenutosi in data 11.06.2025 da intendersi riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.10.2020, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la per ivi sentir Controparte_1 accertare la responsabilità della stessa nella causazione dei danni insorti a seguito dell'infezione nel corso intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con placca e viti” effettuato il 25.01.2011 con conseguente condanna della struttura convenuta al risarcimento
1 dei danni non patrimoniali quantificati in complessivi € 40.114,35 ed euro 70,00 per spese mediche, oltre ad una somma da quantificarsi anche in via equitativa e/o a titolo di personalizzazione del danno principale per l'impossibilità lavorativa sopravvenuta di
€21.715,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- in data 25.01.2011 il a seguito di una caduta accidentale occorsagli in Pt_1
Roma il 13.01.2011, si recava al P.S. del di Roma ove gli veniva Controparte_1 refertata una “frattura malleolo peroneale destra”;
- veniva ricoverato presso il convenuto nosocomio per essere sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con placca e viti” per essere poi dimesso il 31.01.2011;
- dopo diversi controlli presso l'ambulatorio del convenuto (31.01.2011, 07.02.2011, 14.02.2011, 21.02.2011), in data 10.03.2011 il Dott. certificava CP_3 all'attore “osteomielite e pseudoartrosi infetta del perone gamba dx, ferita … infetta” e suggeriva visita chirurgica, effettuata il 21.03.2011 presso la Casa di Cura ARS Medica, ove veniva refertata “frattura del malleolo peronale dx con infezione di placca e viti. Si prescrive curettage della ferita, rimozione placca e viti, osteotomia del perone”;
- in data 01.04.2011 l'attore si sottoponeva a nuovo intervento chirurgico di “RMS osteotomia perone dx” presso la Casa di Cura Guarnieri di Roma e veniva poi dimesso con diagnosi “pseudoartrosi infetta del perone gamba dx”;
- dopo avere eseguito otto sedute di ossigenoterapia iperbarica, in data 30.03.2018, l'ortopedico Dott. constatava “esiti di frattura del malleolo Controparte_4 peroneale dx esitato in osteomielite con successivo intervento di rimozione mezzi di sintesi e toilette del focolaio di frattura con esito cicatriziale delle due ferite chirurgiche con neuroma su entrambe le cicatrici e ridotta mobilità del collo del piede destro…50%. Deambulazione dolorosa e zoppia”;
- pertanto, si sottoponeva poi a visita medico legale presso il proprio consulente Dott. il quale evidenziava come “…oltre alla produzione della infezione per scarsa Per_1 asepsi nel corso dell'intervento, nel caso di specie venne anche a concretizzarsi un ritardo diagnostico dell'infezione ed un erroneo trattamento della stessa che, quindi, ebbe modo di progredire a determinare i danni poi effettivamente verificati” concludendo che lo stesso attore presentava “esiti permanenti certamente superiori rispetto a quelli che conseguono ad un congruo trattamento della lesione da lui presentata dovendosi ritenere che la evoluzione pseudoartrosica determini un maggior danno quantificabile nella misura del 15% della totale. Inoltre, a seguito dell'incongruo trattamento della patologia si rese necessario un ulteriore intervento chirurgico ed un periodo di cure che possono essere quantificate nella misura di 40 giorni per quanto attiene all'inabilità temporanea assoluta e 40 giorni per ciò che attiene la parziale al 50%”.
Rilevato che il trattamento chirurgico e le operazioni di controllo presso la erano stati eseguiti in maniera erronea e imperita, Controparte_1 nonché imprudente e negligente, al punto da determinare un ulteriore intervento chirurgico, la parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2 2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
[...]
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 richiesto perché infondato in fatto e in diritto e non provato, insistendo nel rigetto della domanda attorea nei termini riportati in comparsa.
3. La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale conferendo incarico ai dott.ri
Prof. Dott. e dal Dott. i quali non riuscivano a portare a Per_2 Persona_3 termine l'incarico peritale per l'impossibilità di sottoporre ad esame obiettivo il Pt_1 che senza addurre alcun giustificato motivo si era sottratto alle operazioni peritali.
4. Le operazioni peritali veniva sospese dal Giudice allora titolare del ruolo che rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. Sopravvenuto il mutamento dell'organo giudicante per trasferimento del Giudice allora titolare ad altra Sezione, con ordinanza del 20.05.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di abbandono della lite a spese compensate.
6. A seguito della mancata adesione alla proposta conciliativa, stante l'impossibilità del difensore di parte attrice di contattare il suo assistito, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all' udienza del 11.06.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n.
24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Invero, i fatti di causa risalgono al 2011, mentre la Legge Gelli Bianco è entrata in vigore in data 01.04.2017.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo
3 escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile
2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la
Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593;
Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo
4 del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda
o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
8. Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti eseguito in data 12.02.2011, parte attrice ha invocato la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per i danni occorsi a seguito dell'infezione nel corso del suddetto intervento.
9. Nel caso di specie, tuttavia, non è stato possibile espletare CTU medico legale a causa della condotta del che non si è sottoposto all'esame dei cc.tt.uu al punto che Pt_1 il collegio dei consulenti non ha potuto esaminare e valutare la situazione clinica del periziando al fine di accertare l'asserito danno.
A tal riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione
a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
5 “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020 n.
12387).
10. Ebbene, l'ingiustificato rifiuto dell'attore a sottoporsi a visita medico legale da parte dei CCTTUU ha impedito agli stessi di accertare sia il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infezione lamentato, sia la misura del danno biologico residuato in capo allo stesso Pt_1
Sul punto, si rammenta che nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno
(Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass.
18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
8. Alla luce di quanto detto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
6 9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo conto del valore medio per ciascuna delle fasi di studio.
Le spese di CTU come liquidate nel corso del processo sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere a parte convenuta Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio nella misura di complessivi Controparte_1 euro 7.616,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, 19.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Annamaria Ciamarra
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni, all'udienza tenutasi in data 11.06.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 57909 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Marco Gaetano Malara (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il di lui studio in Roma, alla Via Ercolano n. 5 per procura alle liti allegata all'atto di citazione attore
E
(c.f. ; p. iva ), con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sede in Roma, Viale Oxford n. 81, in persona del commissario straordinario, Dott.ssa
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4 presso lo studio dell'Avv. CP_2
UI ND (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta oggetto: responsabilità sanitaria. conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza tenutosi in data 11.06.2025 da intendersi riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.10.2020, conveniva in Parte_1 giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la per ivi sentir Controparte_1 accertare la responsabilità della stessa nella causazione dei danni insorti a seguito dell'infezione nel corso intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con placca e viti” effettuato il 25.01.2011 con conseguente condanna della struttura convenuta al risarcimento
1 dei danni non patrimoniali quantificati in complessivi € 40.114,35 ed euro 70,00 per spese mediche, oltre ad una somma da quantificarsi anche in via equitativa e/o a titolo di personalizzazione del danno principale per l'impossibilità lavorativa sopravvenuta di
€21.715,76, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- in data 25.01.2011 il a seguito di una caduta accidentale occorsagli in Pt_1
Roma il 13.01.2011, si recava al P.S. del di Roma ove gli veniva Controparte_1 refertata una “frattura malleolo peroneale destra”;
- veniva ricoverato presso il convenuto nosocomio per essere sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi con placca e viti” per essere poi dimesso il 31.01.2011;
- dopo diversi controlli presso l'ambulatorio del convenuto (31.01.2011, 07.02.2011, 14.02.2011, 21.02.2011), in data 10.03.2011 il Dott. certificava CP_3 all'attore “osteomielite e pseudoartrosi infetta del perone gamba dx, ferita … infetta” e suggeriva visita chirurgica, effettuata il 21.03.2011 presso la Casa di Cura ARS Medica, ove veniva refertata “frattura del malleolo peronale dx con infezione di placca e viti. Si prescrive curettage della ferita, rimozione placca e viti, osteotomia del perone”;
- in data 01.04.2011 l'attore si sottoponeva a nuovo intervento chirurgico di “RMS osteotomia perone dx” presso la Casa di Cura Guarnieri di Roma e veniva poi dimesso con diagnosi “pseudoartrosi infetta del perone gamba dx”;
- dopo avere eseguito otto sedute di ossigenoterapia iperbarica, in data 30.03.2018, l'ortopedico Dott. constatava “esiti di frattura del malleolo Controparte_4 peroneale dx esitato in osteomielite con successivo intervento di rimozione mezzi di sintesi e toilette del focolaio di frattura con esito cicatriziale delle due ferite chirurgiche con neuroma su entrambe le cicatrici e ridotta mobilità del collo del piede destro…50%. Deambulazione dolorosa e zoppia”;
- pertanto, si sottoponeva poi a visita medico legale presso il proprio consulente Dott. il quale evidenziava come “…oltre alla produzione della infezione per scarsa Per_1 asepsi nel corso dell'intervento, nel caso di specie venne anche a concretizzarsi un ritardo diagnostico dell'infezione ed un erroneo trattamento della stessa che, quindi, ebbe modo di progredire a determinare i danni poi effettivamente verificati” concludendo che lo stesso attore presentava “esiti permanenti certamente superiori rispetto a quelli che conseguono ad un congruo trattamento della lesione da lui presentata dovendosi ritenere che la evoluzione pseudoartrosica determini un maggior danno quantificabile nella misura del 15% della totale. Inoltre, a seguito dell'incongruo trattamento della patologia si rese necessario un ulteriore intervento chirurgico ed un periodo di cure che possono essere quantificate nella misura di 40 giorni per quanto attiene all'inabilità temporanea assoluta e 40 giorni per ciò che attiene la parziale al 50%”.
Rilevato che il trattamento chirurgico e le operazioni di controllo presso la erano stati eseguiti in maniera erronea e imperita, Controparte_1 nonché imprudente e negligente, al punto da determinare un ulteriore intervento chirurgico, la parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
2 2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la
[...]
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 richiesto perché infondato in fatto e in diritto e non provato, insistendo nel rigetto della domanda attorea nei termini riportati in comparsa.
3. La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale conferendo incarico ai dott.ri
Prof. Dott. e dal Dott. i quali non riuscivano a portare a Per_2 Persona_3 termine l'incarico peritale per l'impossibilità di sottoporre ad esame obiettivo il Pt_1 che senza addurre alcun giustificato motivo si era sottratto alle operazioni peritali.
4. Le operazioni peritali veniva sospese dal Giudice allora titolare del ruolo che rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. Sopravvenuto il mutamento dell'organo giudicante per trasferimento del Giudice allora titolare ad altra Sezione, con ordinanza del 20.05.2024 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di abbandono della lite a spese compensate.
6. A seguito della mancata adesione alla proposta conciliativa, stante l'impossibilità del difensore di parte attrice di contattare il suo assistito, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all' udienza del 11.06.2025 di discussione orale ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico- sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella Legge n.
24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Invero, i fatti di causa risalgono al 2011, mentre la Legge Gelli Bianco è entrata in vigore in data 01.04.2017.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n.
158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo
3 escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord. 17 aprile
2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391).
In tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
A tal riguardo si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la
Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio
2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593;
Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo
4 del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda
o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
8. Orbene, ascrivendo alla negligenza e imperizia di parte convenuta le conseguenze invalidanti riportate a seguito dell'intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti eseguito in data 12.02.2011, parte attrice ha invocato la responsabilità della struttura sanitaria convenuta per i danni occorsi a seguito dell'infezione nel corso del suddetto intervento.
9. Nel caso di specie, tuttavia, non è stato possibile espletare CTU medico legale a causa della condotta del che non si è sottoposto all'esame dei cc.tt.uu al punto che Pt_1 il collegio dei consulenti non ha potuto esaminare e valutare la situazione clinica del periziando al fine di accertare l'asserito danno.
A tal riguardo, occorre ricordare che “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass.
6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico- chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione
a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d.
“deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d.
“percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il
5 “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente. (cfr. da ultimo, Cass. Civ. 24/06/2020 n.
12387).
10. Ebbene, l'ingiustificato rifiuto dell'attore a sottoporsi a visita medico legale da parte dei CCTTUU ha impedito agli stessi di accertare sia il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento infezione lamentato, sia la misura del danno biologico residuato in capo allo stesso Pt_1
Sul punto, si rammenta che nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno
(Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente fissare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, infatti, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa. (Cass. 29315/17).
Ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo) (Cass.
18392/17; 4792/13; 17143/12).
Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all'operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l'onere di provare che l'inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.
8. Alla luce di quanto detto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
6 9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo conto del valore medio per ciascuna delle fasi di studio.
Le spese di CTU come liquidate nel corso del processo sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere a parte convenuta Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio nella misura di complessivi Controparte_1 euro 7.616,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, 19.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Lucia Bruni
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Annamaria Ciamarra
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