Sentenza 2 aprile 1982
Massime • 6
I vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall'attività promozionale svolta dall'agente, restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l'Estinzione del rapporto di Agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali Atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo la suddetta Estinzione del rapporto. ( V 1548/78, mass n 390929).*
La sanzione della pubblicazione della sentenza, a carico del responsabile di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2600 secondo comma cod. civ., può essere irrogata in base al mero riscontro di Atti di concorrenza, per i quali non sia stata vinta la presunzione di colpa di cui al terzo comma di detta norma, a prescindere, pertanto, dal concreto verificarsi di un danno risarcibile. ( V 1535/65).*
Il potere-dovere della Corte di Cassazione di riscontrare d'ufficio, ed in via pregiudiziale al fine dell'ammissibilità del ricorso principale, l'eventuale formazione del giudicato interno non trova ostacolo nella circostanza che la relativa questione sia stata sollevata dalla parte vittoriosa con ricorso incidentale condizionato. ( Conf 1311/81, mass n 411911; ( Conf 2769/78, mass n 392182).*
La sentenza, la quale, in presenza di una pluralità di domande, decida soltanto su alcune di esse, rinviando al prosieguo la statuizione sulle altre, ma non disponga, esplicitamente od implicitamente, una separazione di procedimenti, anche perché rimanda alla successiva pronuncia la regolamentazione delle spese su tutte le domande, ha carattere non definitivo, e, pertanto, è suscettibile di riserva d'impugnazione differita. ( V 653/80, mass n 404068).*
La concorrenza sleale, in relazione ad Atti di pubblicità indirizzati indeterminatamente ai potenziali acquirenti di una certa merce, può derivare non soltanto da affermazioni false, su qualità o pregi del proprio o dell'altrui prodotto, ma anche dalla divulgazione di circostanze o notizie vere, che venga effettuata in maniera subdola o tendenziosa, o comunque con modalità contrarie alla correttezza professionale, sì da implicare discredito e pregiudizio per l'azienda dell'imprenditore concorrente (art. 2598 nn. 2 e 3 cod. civ.). ( V 5641/78, mass n 395405; ( V 2931/78, mass n 392354).*
Qualora l'attore, oltre alla richiesta di liquidazione del danno nello stesso giudizio, avanzi, in via alternativa e senza opposizione del convenuto, istanza di liquidazione in separato giudizio, il giudice adito, ove intenda aderire alla prima domanda, può anche pronunciare nell'Esercizio dei poteri conferitigli dall' art. 278 cod. proc. civ., sentenza non definita sull'an debeatur, rimettendo al prosieguo la Determinazione del quantum. In tale ipotesi, peraltro, l'attore, che non abbia già provveduto ad allegare e dimostrare il concreto verificarsi del danno ed il suo ammontare, fidando sulla formulazione della suddetta domanda alternativa, deve essere messo in grado di assolvere il relativo Onere probatorio nella prosecuzione del processo disposta con la sentenza non definitiva. ( V 241/78, mass n 389533).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/04/1982, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1982 |
Testo completo
Il potere-dovere della Corte di Cassazione di riscontrare d'ufficio, ed in via pregiudiziale al fine dell'ammissibilità del ricorso principale, l'eventuale formazione del giudicato interno non trova ostacolo nella circostanza che la relativa questione sia stata sollevata dalla parte vittoriosa con ricorso incidentale condizionato. ( Conf 1311/81, mass n 411911; ( Conf 2769/78, mass n 392182).*