Ordinanza cautelare 8 luglio 2021
Sentenza breve 3 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/11/2021, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/11/2021
N. 01321/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2021, proposto da
AD IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casier, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ck Hutchison Networks IA S.p.A., Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento del Comune di Casier avente ad oggetto “Segnalazione certificata di inizio attività per la INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO DI RADIO TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE, su struttura esistente in viale delle Industrie (Codice sito: TV31030_017 DOSSON ZI) ai sensi dell'art. 87-bis del D.LGS. n. 259/03 e s.m.i. presentata in data 08/03/2021, prot.n. 3602. Comunicazione di inammissibilità dell'intervento proposto”, comunicato tramite SUAP in data 1° aprile 2021, prot. n. 3602/5224;
-dell'art. 5 della Norme Tecniche di Attuazione del Piano di settore per la telefonia mobile del Comune di Casier, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30 dicembre 2020;
-di tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casier;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Con ricorso depositato in data 1.6.2021, munito di istanza cautelare, AD IA PA ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui il Comune di Casier ha comunicato l’inammissibilità dell’intervento relativo alla installazione di impianto tecnologico di radio telecomunicazioni per telefonia cellulare, su struttura esistente in viale delle Industrie, ai sensi dell’art. 87-bis del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i. dalla medesima presentata in data 8.3.2021, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale di Casier, contestando le censure avversarie e chiedendone il rigetto perché infondate.
Con ordinanza n. 291, assunta alla Camera di Consiglio del 7 luglio 2021, è stata accolta l’istanza cautelare, ai fini del riesame, ordinando di ordinare all’Amministrazione di riesaminare, alla luce dei principi ivi esposti, la vicenda oggetto di causa, in contraddittorio con la parte ricorrente, al fine di verificare la percorribilità di una soluzione satisfattiva per entrambe le parti e rinviando la causa, per la prosecuzione della trattazione alla luce delle determinazioni assunte, alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021.
Con atto depositato in data 1.10.2021, parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di causa, giusta il raggiungimento di un accordo tra le parti, sottoscritto il 28.9.2021, finalizzato alla soluzione della controversia e la successiva autorizzazione a AD all’installazione dei propri apparati sull’impianto oggetto del presente giudizio, a fronte di taluni impegni della stessa AD descritti nel suddetto accordo e nello stesso provvedimento di riesame del Comune.
Con atto depositato in data 2.10.2021 e dopo aver prodotto in giudizio gli atti sopra richiamati, l’Amministrazione comunale resistente, preso atto della dichiarazione di “carenza di interesse” con richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso a spese compensate depositata dalla società ricorrente, ha dichiarato di associarsi.
Alla Camera di Consiglio del 6 ottobre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Alla luce di quanto dichiarato e depositato in giudizio dalle parti, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’ar.t 35, comma 1, lett. c), del CPA.
Le spese di causa, giusta l’accordo delle parti, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO