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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.20232 r.g. dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...] (CF. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] INT 5 elettivamente domiciliato in Napoli alla
Via F. Crispi 31 presso lo studio dell' Avv. Luca Mazzola C.F. - Pec: C.F._2 che la rappresenta e difende, in virtù di procura ad litem in Email_1 calce al presente atto con istanza di ricevere notificazioni e comunicazioni ex art. 170 comma
3 al numero di fax 081/661964 e/o all'indirizzo P.E.C.: Email_1
E
(di seguito ), quale successore universale ex lege di Controparte_1 CP_1
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, CF e P. IVA Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Messuri C.F. del P.IVA_1 C.F._3
Foro di Napoli con studio ivi, Via Luca Giordano n.164, presso il cui studio elettivamente domicilia giusta procura in calce all'atto di citazione notificato, rilasciata dal responsabile p.t. dell' dr. . Controparte_1 Controparte_3 nonchè (cf. ), con Controparte_4 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar di Fiumicino Per_1
(RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. - CodiceFiscale_4
PEC.: t), con il quale è elettivamente Email_2 domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura
Metropolitana INPS di Napoli
E
Fatto e diritto ha proposto opposizione avverso intimazione di Parte_1 pagamento n. 07120239029000549000 riferita alL'avviso di addebito n.
37120210003478350000 e n. 37120220003595387000 e chiedeva:
1) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento intimazione di pagamento n. 07120239029000549000 in oggetto, relativamente agli avvisi di addebito sede di Milano Missori n. 37120210003478350000 e n. CP_4
37120220003595387000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente da una eventuale azione esecutiva;
.
2) sempre in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'infondatezza dell'intimazione di pagamento stante l'illegittimità della richiesta dell'Ente impositore in quanto, ripetesi, il ricorrente già al tempo delle presunte sanzioni, non risultava più titolare/amministratore delle suddette società e quindi alcun contributo può essergli richiesto relativamente alla sua posizione cessata.
- con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario;
”
Si costituivano i convenuti che chiedevano dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, e, nel merito, respingerlo perché CP_ in fondato. L eccepiva anche che l'AVA n. 37120210003478350000 (doc. 1) (rate contribuzione fissa 2/3/4 2019) risultava oggetto di sgravio parziale.
2 All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente all'esito del deposito delle note di trattazione scritta.
Sussiste innanzitutto l'interesse ad agire della parte ricorrente, posta l'intervenuta notifica dell'intimazione di cui si tratta e tenuto conto del fatto che in tal modo l'ente impositore ha mostrato di avere perdurante interesse al recupero del credito.
Sono legittimati passivi sia gli enti impositori, stante le eccezioni per fatti estintivi delle pretese (prescrizione), sia il Concessionario in ordine alla presunta insussistenza di atti interruttivi successivi.
Va dichiarata cessata parzialmente la materia del contendere in quanto l CP_4 provvedeva allo sgravio solo dell'AVA n. 37120210003478350000 e solo per alcuni dei ratei del 2019.
Col presente ricorso, l'opponente ha impugnato l'avviso di addebito n.
37120210003478350000 e l'avviso di addebito n. 37120220003595387000 cui fa riferimento l'intimazione di pagamento.
L'azione tende ad offrire una tutela recuperatoria, concedendo al debitore la facoltà di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo.
Tale facoltà si giustifica quindi solo allorché, prendendo conoscenza del ruolo o altro atto impositivo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi conosca l'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti d'impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica.
Orbene dall'esame della documentazione versata in atti si evince che L'avviso di addebito n. 37120210003478350000 è stato notificato come da ricevuta A/R il 15.12.21 e l'avviso di addebito n. 37120220003595387000 è stato notificato come da ricevuta A/R
l'1.8.22, dunque sono stati tutti regolarmente notificati benchè non sia identificabile a mani di chi sia avvenuta la notifica.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in tema di notificazione a mezzo posta, secondo le disposizioni che regolano il servizio postale ordinario, la mancata specificazione sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario, non determina la nullità della notificazione (Cass. n. 270/12; Cass. n. 9111/12; Cass. n. 6395/14; Cass. n.
3 26864/14); ovviamente, resta salva la possibilità del destinatario di dimostrare l'assoluta estraneità del consegnatario, alla propria sfera personale o familiare, facoltà di cui l'odierno ricorrente non si è avvalso.
Conseguentemente l'azione proposta va dichiarata inammissibile essendo interamente decorso il termine di quaranta giorni (dalle notifiche) previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
Tale inammissibilità deriva dal fatto che, in assenza di tempestiva impugnazione di tali atti da parte del contribuente, lo stesso è decaduto dalla possibilità di formulare eccezioni inerenti il decorso di termini di decadenza e/o prescrizione, antecedenti alla notifica degli stessi, essendo i ruoli sottesi divenuti inoppugnabili.
Pertanto l'opposizione va rigettata e va revocato il provvedimento di sospensione di questo giudice.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il G.L., definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi euro 1200, 00 ciascuno.
Così deciso in Napoli, il 17/07/2025 IL GIUDICE
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