Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE LAVORO
SENTENZA
RG 8460/2024
TRA
(C.F.: ) Ass. Avv. BONAZZI LIVIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Torino, largo Re Umberto n. 106, presso lo studio del difensore
- PARTE RICORRENTE -
E
( ) Ass. Avv. PARISI TOMMASO ed Avv. BORLA FRANCA, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: indebito previdenziale – accertamento negativo
Conclusioni: come da verbale
1. , con ricorso ex artt. 414, 442 cpc, depositato il 15/10/2024, ha allegato: Parte_1
1
a far data dall'1/1/2021;
- di avere ricevuto dall' , in data 31/5/2024, comunicazione di sussistenza di indebito per CP_1
euro 64.366,59, costituito dal percepimento della pensione di cui sopra per gli anni 2021 e 2022;
con conseguente sospensione immediata dell'erogazione della pensione;
- di aver compreso che la problematica che aveva portato alla comunicazione di indebito,
nonostante la non chiara motivazione del provvedimento ricevuto, era costituita dall'incasso di due fatture dall'esponente emesse nei confronti di A.BRE.MAR. srl negli anni 2021 e 2022,
rispettivamente per gli importi unitari di euro 220.384,62 e di euro 215.384,62; in realtà, tali fatture, nonostante gli anni di emissione, erano relative a prestazioni di consulenze (in materia di marchi e brevetti) rese nei confronti di A.BRE.MAR. srl negli anni 2018 e 2019; tali prestazioni non erano state però saldate tempestivamente dalla società per ritardi ciclici negli incassi dei ricavi;
- che pertanto non vi sono problematiche di non cumulabilità dei proventi da prestazioni da lavoro autonomo e da pensione c.d. “quota 100”, posto che, appunto, le prestazioni sono state rese prima dello stato di pensionamento.
Il ha quindi chiesto l'accertamento negativo dell'indebito comunicato dall' , per Parte_1 CP_1
i motivi sopra esposti, ed anche perché l'art. 14 co 3 del d.l. 4/2019, nel prevedere la non cumulabilità tra i redditi della pensione dal medesimo articolo prevista ed i redditi da lavoro autonomo (ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di
5.000,00 euro lordi annui), non disciplina le conseguenze di tanto, e di certo non menziona facoltà di recupero da parte dell' in tale ipotesi. CP_1
Si è costituito in giudizio l' ,
contro
-deducendo ed eccependo: CP_1
- che l'onere della prova, in caso di richiesta di accertamento negativo di indebito previdenziale,
incombe pienamente sul ricorrente cui viene chiesta la restituzione;
2 - che: “c) Non risultano inviate denunce dall'azienda relativa al pagamento dei compensi : in
quanto amministratore avrebbero dovuto essere versati i contributi alla Gestione Separata;
d) risultano due comunicazioni NI : in data 29/11/2023 è stata trasmessa comunicazione
per attività di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo da 01/10/2023 al
31/08/2024 con la ( doc 4 ) e in data 29/02/2024 è Controparte_2
stata trasmessa comunicazione di attività occasionale per il periodo da 01/09/2023 al
30/06/2024 con la;
Controparte_3
e) Per il periodo interessato dal rapporto in qualità di collaboratore coordinato e continuativo
non risultano presentate denunce contributive, né versamenti, da parte del committente “
[...]
a favore del sig. Controparte_3 Parte_1
CP_ f) nella comunicazione inviata da “ comitato territoriale” ( doc 4 ) è stato Pt_2
indicato il codice tipologia contrattuale B.03.00 che viene utilizzato esclusivamente per
contratti di collaborazione coordinata e continuativa” (pag. 2 della memoria ). CP_1
L' ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 14 del d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, ha istituito, per il triennio 2019-2021, la pensione c.d. “quota 100”, per gli iscritti alla gestione AGO dell' , i quali avessero raggiunto un'età CP_1
anagrafica di almeno 62 anni ed un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Il comma 3
dell'art. 14 citato, però, ha posto il seguente requisito negativo per la fruizione del trattamento previdenziale: lo stesso non risulta cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La Corte Costituzionale, nell'occuparsi della legittimità costituzionale della norma con riferimento alla fattispecie dell'incompatibilità del trattamento con i redditi da lavoro
3 dipendente, con la sentenza n. 234/2022, ha osservato, al punto 7.1. della motivazione della pronuncia: “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze
di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto
dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta
particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale
trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia
per favorire il ricambio generazionale”.
Tale essendo la ratio della norma contenuta nel comma 3 dell'art. 14 d.l. 4/2019, risulta intuitivo che la problematica della non cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente o autonomo deriva dallo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo in cui l'assicurato già percepisce la pensione, e non da mera questione di “cassa”, ovvero dal momento di percezione di compensi relativi ad attività prestata prima di tale momento.
In buona sostanza, per ciò che rileva ai fini della presente indagine, non ha rilevanza che il percettore di pensione percepisca anche retribuzione di lavoro svolto prima del conseguimento del trattamento denominato “quota 100”.
Il ricorrente ha depositato (doc. 5 e 6) i modelli c.d. AP139, con i quali ha dichiarato all' CP_1
i redditi percepiti, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022, e le relative fatture emesse per consulenze prestate nei confronti della ABRE. fatture che indicano rispettivamente, Pt_3
quali anni di competenza dell'attività di lavoro autonomo prestata, il 2018 ed il 2019 (fatture
1/2021 e 1/2022). L'emissione di fattura negli anni 2021 e 2022 è elemento che non può destare sospetti, posto che, ai sensi dell'art. 6 co 3 DPR 630/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, e conseguentemente le fatture sono state emesse dal ricorrente al momento del saldo.
4 A fronte di tale elemento documentale, comunque proveniente dallo stesso ricorrente, l' CP_1
ha formulato eccezioni del tutto inconferenti rispetto all'oggetto di causa, rivolgendosi peraltro alla problematica della natura di amministratore della ABREMAR srl in capo al ed Parte_1
alla conseguente iscrizione alla gestione separata, in tale veste (ma le fatture non sono state emesse in tale veste, ma in veste di consulente, come si è precisato), e sollevando problematica a comunicazioni per attività di collaborazione autonoma per gli anni 2023 e 2024
(evidentemente non pertinenti all'oggetto di causa).
Detto in altri termini, l' non ha portato elementi di giudizio che possano revocare in dubbio CP_1
la riconducibilità dell'attività fatturata dal nel 2021 e nel 2022 agli anni 2018 e 2019, Parte_1
nei quali non risultava ancora percettore della pensione “quota 100” (pensione della quale il ricorrente è pacificamente titolare dal gennaio del 2021).
Ora, vertendosi in causa che ha ad oggetto l'accertamento negativo di un indebito previdenziale
(ovvero dell'obbligo di restituzione, da parte del ricorrente, di trattamenti pensionistici percepiti nel 2021 e nel 2022), l'onere della prova (dei fatti costitutivi del diritto alla percezione degli emolumenti, e quindi anche dell'assenza di elementi ostativi) grava in capo all'accipiens,
ovvero in capo allo stesso ricorrente (v., ex multis, Cass. n. 2739/2016, Cass. n. 1228/2011,
Cass. n. 198/2011, Cass. SSUU n. 18046/2010).
Ma il complesso di elementi sopra indicati (la sussistenza di causale, nelle due fatture emesse dal con anni di competenza dei compensi compatibili con la percezione di pensione, Parte_1
l'assenza di eccezioni, da parte dell' , che pongano anche un minimo dubbio sulla CP_4
verosimiglianza di tali causali) porta a ritenere che l'onere della prova sia stato soddisfatto;
ne consegue l'assorbimento degli ulteriori motivi dedotti in ricorso.
Pertanto, deve accertarsi che l'indebito previdenziale comunicato al ricorrente con comunicazione n. del 31/5/2024 non sussiste, con conseguente diritto CP_1 C.F._2
5 del ricorrente anche alla restituzione di eventuali rate non trattenute ed il ripristino della prestazione pensionistica in misura intera.
3. Le spese seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore di causa (euro 64.366,59) e della relativa semplicità dell'oggetto della controversia, e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, visti gli artt. 429, 442 cpc:
- accerta e dichiara che l'indebito previdenziale comunicato a con Parte_1
comunicazione n. del 31/5/2024 non sussiste, con conseguente diritto CP_1 C.F._2
di anche alla restituzione di eventuali rate non trattenute ed il ripristino della Parte_1
prestazione pensionistica in misura intera;
- visti gli art. 91 e 93 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1
procuratore di;
spese liquidate in complessivi euro 6.200,00, oltre a rimborso Parte_1
forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 19/2/2025
IL GIUDICE
Dott. Simone Romito
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