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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 25/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 451/2024 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti Emiliozzi Giampiero ed
Emiliozzi Marco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
con sede a Roma in via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1
generale alle liti a rogito del notaio di Ancona del 27.11.2018, rep. n. 1862 e racc. n. Persona_1
1503, dall'avv. Roberta Bruni ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 25 marzo 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10 luglio 2024 , premettendo di aver patito il 30 aprile 2020 un Parte_1 infortunio sul lavoro nel corso dell'attività lavorativa di addetta al banco macelleria presso Il
Macellaio S.r.l. mentre stava utilizzando una sega circolare segaossa, subendo l'amputazione traumatica del II dito mano sx e FLC III dito mano sx, esponeva che, a seguito di denuncia, l' CP_1 riconosciuta la natura lavorativa dell'infortunio, aveva liquidato l'inabilità temporanea assoluta e l'indennizzo in rendita per un danno biologico stimato al 20%. Rilevava che, in sede di procedimento di revisione instaurato nel settembre del 2022 per l'accertamento di maggiori postumi invalidanti, l'istituto assicuratore aveva confermato il predetto gradiente, anche all'esito della procedura di opposizione.
Nel ritenere l'erroneità delle determinazioni dell' e nel riportarsi alla consulenza medica CP_1
prodotta, chiedeva l'accertamento di un danno biologico, correlato all'infortunio de quo, pari quantomeno al 26 % e la condanna dell' al versamento del correlato indennizzo. CP_1
Con memoria difensiva depositata il 20 settembre 2024 si costituiva l' eccependo CP_1 la correttezza della valutazione operata e l'insussistenza di aggravamento.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti, previa ammissione di c.t.u. medico-legale all'odierna udienza del 25 marzo 2025 è stata discussa in forma orale e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Va premesso che sulla ricorrente , all'esito del procedimento di revisione conclusosi a Pt_1
novembre del 2022, è stato confermato il giudizio espresso nell'istruttoria correlata all'originaria denuncia d'infortunio occorso il 30 aprile 2020 in ordine al danno biologico del 20% derivante da esiti di amputazione II dito della mano sinistra reimpiantato chirurgicamente, ferita da sega III dito mano sinistra.
Ella contesta la mancata valutazione di aggravamenti, stimati al 26 %.
Nella fattispecie in esame la questione verte unicamente sulla quantificazione della menomazione permanente all'integrità psicofisica patita dalla in rapporto a tali menomazioni, Pt_1 con riguardo al periodo oggetto di revisione, risultando ultronea l'indagine sul nesso di causalità tra le patologie ed attività lavorativa, da ritenersi accertata in virtù della pregressa determinazione compiuta dall'istituto assicuratore.
Sotto il profilo delle menomazioni la nominata c.t.u. dott.ssa nel ripercorrere la Persona_2 diagnosi stilata dall' ha accertato postumi permanenti afferenti a esiti cicatriziali al polso CP_1
e mano sinistra con dismorfismo lieve del secondo dito stimabili al 5%, ipomobilità lieve della MTCF pollice sinistro quantificabile al 2%, anchilosi del secondo dito mano sinistra valutabile al 5%, anchilosi del terzo dito mano sinistra determinabile al 4% e disturbo postraumatico da stress cronico medio-grave in trattamento farmacologico e psicoterapico pari al 10%.
Secondo la c.t.u. la menomazione permanente all'integrità psicofisica derivante dall'infortunio del
30/04/2020 era pari al 24%, tenuto conto in particolare della perduranza di un disturbo post traumatico da stress cronico medio-grave necessitante di costante trattamento farmacologico e psicoterapico e valutabile al 10% avuto riguardo ad un range fino al 15%. Le conclusioni analitiche, basate su un adeguato ed approfondito esame del quadro anamnestico e clinico, appaiono condivisibili e recepibili, avuto riguardo alle ripercussioni sulla funzionalità dell'arto e delle conseguenze di ordine psichico in rapporto ad un grave infortunio subito ed alle conseguenze tuttora perduranti sulla vita quotidiana lavorativa e non.
Andrà, conseguentemente, determinato, in accoglimento del ricorso un danno biologico sulla ricorrente pari al 24%.
Segue condanna dell' al versamento del correlato indennizzo in rendita dalla revisione, CP_1
dedotto quanto già versato, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ed agli CP_2 interessi legali sulle somme rivalutate, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 24 comma 36 della l. n. 724/1994.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accoglimento sostanziale della domanda le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base a natura e valore della controversia tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55/2014, vanno poste a carico dell' che dovrà effettuare la rifusione CP_1
alla , operandone la distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ai difensori antistatari avv.ti G. Pt_1
Emiliozzi ed M. Emiliozzi.
Avuto riguardo all'esito dell'accertamento peritale le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del ricorso accertata su la sussistenza di un danno biologico del 24% Parte_1 correlato all'infortunio patito il 30 aprile 2020 a decorrere dalla revisione del 2022, condanna l' al versamento del correlato indennizzo in rendita, dedotto quanto già versato, oltre alla CP_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici ed agli interessi legali sulle somme rivalutate, CP_2 nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 24 comma 36 della l. n. 724/1994.
Vito l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.150,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ai difensori antistatari avv.ti G. Emiliozzi ed M. Emiliozzi.
Pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Fermo, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan