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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice Rel./Est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 577 /2025 V.G.,
avente ad oggetto: Ricorso ex art. 473 bis 29 cpc per la modifica delle condizioni di separazione
promosso congiuntamente da nato a Torino (TO) il [...], a Borgaro Torinese (TO), in [...]_1
delle Magnolie n.6, codice fiscale Lungo Piazza d'Armi n. 7, C.F._1
e nata a [...] il [...], residente a [...]
Torinese (TO), in via delle Magnolie n.6, codice fiscale , C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Angelo Brofferio n.3 presso lo studio degli avv.ti Gaetano Piermatteo e Marilena Fiorillo che li rappresentano per procura alle liti in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“OMOLOGARE, in modifica della sentenza n. 916/2024 R.G. 192/2024, le nuove condizioni di separazione di cui ai numeri 4, 5, 7,8 confermando le precedenti condizioni non oggetto di richiesta di modifica di cui ai numeri 1,2,3,6,9,10,11,12,13
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi viene assegnata alla moglie con tutti gli arredi che la compongono;
3) in esecuzione dei più ampi accordi intercorsi tra i coniugi, entrambi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
4) a fronte della rinuncia di cui sopra, entro 30 gg dalla omologazione delle condizioni di separazione di cui al presente ricorso, entrambi i coniugi si impegnano a trasferire a figli, in pari quota, senza corrispettivo, la nuda proprietà dell'immobile coniugale sito in Borgaro
Torinese, via delle Magnolie n. 6, censito al catasto al F. 6, n. 1354, sub 1, cat. A/7, cl 2, vani
9, rend. Cat. 1069,07 l'unità abitativa ed al F.6, n. 1354, sub 2, cat. C/6, cl 2, mq. 25, rend.
Cat. 151,06 l'autorimessa, con concessione del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 c.c.
sull'unità abitativa ed uso vitalizio dell'autorimessa in favore della moglie.
5) entro 30 gg. dalla omologazione delle condizioni di separazione di cui al presente ricorso,
entrambi i coniugi si impegnano a trasferire, in pari quota ai figli, senza corrispettivo, la nuda proprietà degli immobili siti in Torino, via XX Settembre n. 41 censiti al Catasto come segue: -F. 1282, part. 17, sub 119 unito con il sub 221 part. 157 del F. 1282, cat. A/2, cl 2, vani 5, mq
118 l'alloggio;
-F. 1282, part. 157, sub 169, cat C/6, cl 8, mq 21 il box,
-F. 1282, part. 157, sub 201, cat. C/2, cl 2, mq 27 la cantina,
con concessione del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 c.c. sull'unità abitativa al Sig.
e concessione del diritto di uso sul box e sulla cantina al Sig. . Le parti Pt_1 Pt_1
concordemente attribuiscono ai diritti trasferiti e/o costituiti il valore di Euro 250.000,00
(duecentocinquantamila), di cui Euro 100.000,00 (centomila) relativamente alla nuda proprietà
attribuita ai figli ed Euro 150.000,00 (centocinquantamila) relativamente alla quota del 50%
(cinquanta per cento) del diritto di abitazione ora attribuita al marito, corrispondente alla quota di comproprietà precedentemente spettante alla moglie, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione spettante al Ministero dei Beni culturali;
6) entro 30 gg dalla omologazione delle condizioni di separazione di cui al presente ricorso,
entrambi i coniugi si impegnano a trasferire, in pari quota ai figli, senza corrispettivo la nuda proprietà:
- dell'alloggio e posto auto siti in Pietra Ligure (SV), viale Europa n. 323, censiti al Catasto
come segue:
- F. 5, n. 935, sub 12, mq. 13, cat. C/6 il posto auto;
- F. 5, n. 935, sub 15, cat. A/3, cl 2, vani 4, mq. 71 l'unità abitativa, con concessione del diritto di usufrutto in favore della Sig.ra Parte_2
7) i coniugi si impegnano dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, a porre in vendita a terzi l'alloggio sito in Torino, Via Mezzenile n. 14 (palazzina A) censito al catasto come segue:
-F. 1224, n. 190, sub 27, cat A/2, cl 2, vani 5, rend. Cat. 1187,85;
8) prendere atto che in riferimento agli immobili siti in Borgaro Torinese, via delle Magnolie n. immobili in Pietra Ligure e con atto ricevuto dallo stesso notaio in data 14 Persona_1
settembre 2015, repertorio 76634, quanto agli immobili in Borgaro Torinese i coniugi si riservano di richiedere l'autorizzazione alla modifica del fondo patrimoniale, al fine di consentire la variazione della titolarità degli intestatari, mantenendo comunque il vincolo del fondo patrimoniale e di libera alienazione;
9) i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso,
con frequentazione paritetica e diritto di entrambi i genitori di tenerli con sé quando lo desiderano, previo accordo tra di loro – tenuto conto delle seguenti indicazioni di massima volte a valorizzare maggiormente la stabilità emotiva della convivenza periodica con i minori del singolo genitore affidatario e quindi del loro benessere e serenità e, precisamente:
- i figli saranno con la madre e pernotteranno dalla stessa dal mercoledì al venerdì nella settimana il cui week-end saranno con il padre, mentre saranno con il padre e pernotteranno dallo stesso solo il giovedì ed il venerdì nella settimana il cui week-end saranno con la madre;
- a week-end alterni il padre terrà con sé i figli dal sabato mattina al lunedì mattina e, viceversa,
la settimana successiva;
10) i genitori avranno, comunque, diritto, in aggiunta a quanto previsto sopra, di incontrare i figli, anche in qualunque dei rimanenti giorni della settimana diversi da quelli di rispettiva pertinenza, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori e con le esigenze lavorative dei genitori;
11) entrambi i genitori eserciteranno la potestà separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
12) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico,
mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori;
13) i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori metà delle vacanze scolastiche del periodo natalizio (ossia dal 23 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni) e le vacanze pasquali ad anni alterni, salvo diverso accordo dei coniugi conseguente a difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il periodo di permanenza con i figli e sempre tenendo in considerazione le esigenze ed il benessere degli stessi;
14) durante le vacanze estive i coniugi terranno con sé i figli rispettivamente per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi ciascuno, compatibilmente con le esigenze ed il tipo di lavoro svolto, impegnandosi a comunicarsi per iscritto, entro il 30 maggio di ogni anno, le date previste per i rispettivi soggiorni;
15) il Sig. si impegna a contribuire al mantenimento dei figli ed in particolare a Pt_1
corrispondere per il suddetto mantenimento un assegno mensile di euro 2.000 rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT da pagarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
16) il Sig. si farà carico integralmente delle spese sanitarie non erogate dal Servizio Pt_1
Sanitario Nazionale occorrenti per i figli e delle spese straordinarie sportive, scolastiche,
preventivamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, secondo i criteri di cui al “Protocollo d'intesa sulle spese per i figli in materia di separazione del 24 giugno 2016
del Tribunale di Ivrea” quivi integralmente richiamato. Lo stesso si farà carico altresì della totalità delle spese relative alle rette delle scuole private frequentate dai figli e di quelle relative all'acquisto, manutenzione ed uso degli apparati elettronici (tablet, cellulari e computers) in utilizzo ai figli;
17) anche in considerazione delle disposizioni patrimoniali di cui sopra, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere più da pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale dopo l'esecuzione del presente accordo”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 13.3.2025, e Parte_1 Parte_2
premesso che:
[...] - il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 916/2024, pubblicata in data 30/7/2024 e passata in giudicato il 4.3.2025 (come da certificato del 5.3.2025), preso atto del parere favorevole del PM, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, regolamentando i loro rapporti con i tre figli ( , nato a [...] in data [...], , nato a [...]_3
Torino in data 05.02.2010 e , nata a [...] in data [...]), anche Persona_4
sotto il profilo della contribuzione al loro mantenimento;
- nelle more sono insorte nuove esigenze e mutamenti nella situazione patrimoniale dei genitori, tali da riflettersi parzialmente sulla modalità di visita del padre e su altre questioni di natura patrimoniale;
E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto con conclusioni trasmesse il 29.4.2025.
Le condizioni concordate dalle parti, riguardanti i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la conferma dell'entità del contributo al mantenimento dei figli, nonché le condizioni di natura patrimoniale in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (tali da garantire il pari accesso della prole ad entrambe le figure genitoriali in ossequio al principio cd. della “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni della sentenza del
Tribunale di Ivrea n. 916/2024, pubblicata in data 30/7/2024, e passata in giudicato il
4.3.2025, così provvede: 1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di modificare parzialmente l'indicata sentenza, come da conclusioni congiunte sopra riportate;
fermo nel resto la citata sentenza;
2) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 3 giugno 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 e in Pietra Ligure (SV), viale Europa n. 323, costituiti in fondo patrimoniale con atto ricevuto dal notaio di Torino in data 27 luglio 2018, repertorio 82505, quanto agli Persona_1