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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/09/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5489/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 27.05.2025
da
, con l'avv. BOLOGNESI MARZIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. CAPUZZO MARA, come da mandato in atti;
Parte_2
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
*** ***
Con ricorso congiunto depositato in data 27.05.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento della figlia nato a [...]_1
in data 14.02.2018: 2
“CONCLUSIONI
1. la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori i Persona_2
quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. manterrà la residenza presso il padre in quella che era la casa familiare in Per_1
AR TA (PD) Via Valmarana n. 3 int. 2;
3. La casa familiare sita in AR TA (PD), Via Valmarana n. 3 – int. 2, di proprietà dei nonni paterni Sigg.ri e è assegnata Parte_3 Persona_3
al Sig. con tutti gli arredi e continuerà ad essere da Lui abitata Parte_1
insieme alla figlia minore . Per_1
4. starà con ciascun genitore in modo da garantire per quanto più possibile una Per_1
uguale permanenza con entrambi e comunque con il seguente calendario:
- resta dal sabato mattina alla domenica mattina fino alle 10:00, quando la Per_1
mamma non lavora, con il padre;
nelle domeniche in cui la madre lavora, resta con il padre fino alle 12:30 quando la sig.ra la va a prendere;
Pt_2
- al lunedì mattina sarà accompagnata a scuola dalla sig.ra che la Per_1 Pt_2
riprenderà alle 13:00 finita la scuola pranzando con lei e restando poi al pomeriggio con la nonna materna fino al rientro della madre con cui passerà sera e notte,
riaccompagnandola poi a scuola;
- al martedì alla fine della scuola alle 16:00 sarà ripresa dal padre che la terrà Per_1
fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
3
- al mercoledì alle 13:00 alla fine della scuola sarà ripresa dalla madre con la Per_1
quale pranzerà e resterà fino alle 14:30, dopo di che starà con il padre fino alle 18:30
– 19:00 circa quando la madre di ritorno dal lavoro la prenderà nuovamente con sé
oppure cena col padre che l'accompagna poi dalla madre;
- al giovedì starà tutto il giorno con la madre che ha la giornata di riposo fino Per_1
al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
- al venerdì alle 13:00 sarà ripresa a scuola dalla madre con la quale pranzerà Per_1
e rimarrà fino alle 14:30 quando passerà il padre a prenderla e col quale rimarrà fino alle 18:30 – 19:00 circa quando la madre al ritorno dal lavoro la prenderà nuovamente con sé, fino al sabato mattina oppure cena col padre che l'accompagna poi dalla madre;
In ogni caso la gestione della cena di viene concordata dai genitori in Per_1
base alle esigenze della figlia. Durante le vacanze estive: sia la madre che il padre terranno la figlia minore per due/tre settimane anche non consecutive da Per_1
comunicarsi in tempo utile ed in base alle esigenze lavorative/personali previo accordo verbale tra gli stessi. Durante le festività natalizie: starà metà con l'uno e metà Per_1
con l'altro genitore. Qualora nessuno dei genitori dovesse avere ferie starà con Per_1
i genitori secondo il succitato calendario. Se trascorrerà il giorno di Natale con Per_1
il padre trascorrerà quello di S. Stefano con la madre e viceversa. I genitori terranno con sé il Capodanno ad anni alterni. Il periodo di ferie verrà comunicato in Per_1
anticipo ogni anno. Durante le vacanze pasquali: 3 giorni da concordarsi precisando che se trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre trascorrerà quello di Per_1
Pasquetta con la madre e viceversa, così di anno in anno;
il periodo di ferie per le vacanze pasquali (compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i genitori)
verrà comunicato in anticipo ogni anno. Le parti faranno in modo che la figlia possa 4
festeggiare il proprio compleanno con entrambi i genitori (insieme o separatamente);
Ponti ed altre festività (a titolo esemplificativo: 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre, ecc) da alternarsi di anno in anno;
Nel caso di cambiamento di orario di lavoro i genitori avranno cura di garantire paritari tempi di permanenza di con l'uno e con Pt_4
l'altro genitore.
5. Ciascun genitore contribuirà al mantenimento ordinario della figlia Per_1
direttamente durante la permanenza della stessa con sé attesi i tempi sostanzialmente paritetici di permanenza presso ciascuno.
6. L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dal padre che lo destinerà a coprire le spese straordinarie della figlia . La figlia sarà a carico del Per_1
padre al 100% e le detrazioni saranno effettuate dal padre.
7. Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche) da sostenere nell'interesse della figlia così come previste nel protocollo del Tribunale di Per_1
Padova non coperte dall'assegno unico saranno ripartite al 50% tra i genitori e verranno rimborsate dall'uno o dall'altro genitore a chi le anticipa di volta in volta.
8. Le parti si rilasciano reciproco consenso al rinnovo o alla richiesta di passaporto valido anche per l'espatrio anche per la figlia minore . Per_1
9. Spese legali compensate.”
Conclusioni del P.M. “Il P.M. visti gli atti conclude per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ritenute di giustizia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori, con riferimento ai punti dall'1)
al 5) e dei punti 7) e 8) delle rassegnate conclusioni congiunte, riguardanti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ritenuto che lo stesso 5
appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto dello stesso.
Con riferimento, poi, al punto 6) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che l'accordo delle parti in merito all'attribuzione degli emolumenti statali a beneficio del minore, pur essendo volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni, di cui ai punti dall'1) al 5) e dei punti 7) e 8), contenuti nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.25
Il giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari