CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 354/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2204/2023 del
Tribunale di Taranto, pubblicata in data 28/09/2023, pendente tra
(subentrata ex lege allo Parte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Controparte_1
presso l'Avv. Daniela Cagnazzo dalla quale è rappresentata e difesa;
CP_1
appellante e
domiciliato in l'Avv. Paolo Nicola Tarantini dal quale è Controparte_2 CP_1
rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza ex art.352 cpc del 02.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note depositate alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.09.2019 conveniva in giudizio l' Controparte_2 [...]
(subentrata ex lege allo Controparte_3 CP_1 Controparte_1 deducendo che il padre, era assegnatario in locazione con patto di futura vendita di Persona_1
un alloggio sito in Laterza alla Via Diaz n. 36, facente parte di un complesso realizzato dall' CP_4
, costituito da n. 3 palazzine comprendenti 24 alloggi, con relativa area pertinenziale;
che,
[...] giusta autorizzazione ottenuta dallo di , subentrato all' , nello CP_1 CP_1 CP_4 Persona_1
anno 1980, aveva realizzato sulla predetta area un box esteso di mq 21, con ingresso su via B. Croce
n. 40/a, successivamente accatastato al fg. 85 p.lla 526 sub 3 p. t. cat. C/6; che in data 26.06.1998 era deceduto e il figlio era subentrato nel possesso del detto box Persona_1 Controparte_2 realizzato sul suolo di proprietà L'RC ; che il possesso del box si era protratto Pt_1
ininterrottamente e pacificamente uti dominus per oltre venti anni, con conseguente usucapione L'area di sedime di proprietà L' ; che la procedura di mediazione non aveva dato esito Parte_1
per mancato accordo. , pertanto, concludeva chiedendo di dichiararsi l'acquisto per Controparte_2
usucapione del suolo censito al fg. 85 p.lla 526 ex p.lla 11 su cui insiste il menzionato garage, con ordine al Conservatore di trascrivere l'acquisto nei registri immobiliari.
Costituitasi tempestivamente, l' eccepiva preliminarmente il difetto di integrità del Parte_1
contraddittorio, in ragione del litisconsorzio necessario con gli altri condomini (non citati in giudizio) delle palazzine costituenti il complesso edilizio sulla cui area pertinenziale era stato realizzato il box oggetto di causa. L'ente deduceva che l'autorizzazione riportava precise prescrizioni secondo le quali doveva trattarsi di costruzione a titolo precario con l'obbligo da parte dei condomini concessionari, dietro richiesta degli enti competenti, di demolirli in qualsiasi momento;
che con atto per notar del luglio 1983 e registrato in data 10.02.1984 era stato alienato in favore L'avente Persona_2
diritto il primo dei 24 alloggi con relativa cantinola, con i diritti sugli spazi condominiali, nello specifico anche sull'area comune pertinenziale a tutte le palazzine ove sorgevano anche i box, con conseguente formazione di un condominio e la necessità del di citare in giudizio tutti i CP_2
condomini.
Nel merito, l'ente deduceva l'infondatezza della domanda, date la piena consapevolezza della altruità della res, essendo stato il box realizzato sulla base di un'autorizzazione provvisoria, e la mancanza di prova della interversio possessionis.
Istruita la causa, il Tribunale, con sentenza n. 2204/2023, accoglieva la domanda, dichiarando lo acquisto per usucapione in favore L'area di sedime su cui sorge il garage su Controparte_2
descritto, ordinandone la trascrizione dei registri immobiliari.
Avverso tale sentenza, con citazione notificata il 27.10.2023 l' ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa e/o errata valutazione della documentazione in atti da parte del Giudice di prime cure, avendo il tribunale considerato l'Ente quale proprietario esclusivo del suolo ove sorge il box, attribuendo valenza probatoria esclusiva alla certificazione notarile prodotta ex adverso (da cui si trarrebbe la proprietà L'area in capo alla sola ) e Pt_1 ignorando la documentazione prodotta dall'ente (primo atto di cessione del luglio 1983 e visure catastali) attestanti la cessione agli assegnatari degli alloggi anche dei diritti indivisi sull'area dove insiste il garage, avendo di conseguenza ignorato l'esistenza del ed escluso erroneamente CP_5
la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1141 e 1164 c.c. e la carenza di motivazione della decisione impugnata, avendo il Tribunale ritenuto fondata la domanda attorea sulla base delle sole dichiarazioni rese dai testimoni escussi, a cui era stata attribuita efficacia probatoria superiore a quella effettiva, essendosi in realtà detti testi limitati a confermare la mera utilizzazione negli anni dei due box, senza che potesse da tale circostanza in alcun modo presumersi l'esistenza di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà dei suoli (sui quali sorgono i garage di cui si chiede l'accertamento L'acquisto per usucapione) e senza che l'attore avesse fornito in alcun modo prova L'interversio possessionis.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante allega in ordine alle statuizioni sulle spese di lite la illegittimità della liquidazione operata dal giudice di prime cure, avendo il tribunale posto a carico L'Ente anche la somma corrisposta dall'attore per la redazione della certificazione notarile ipo - catastale prodotta in corso di giudizio e risultata priva di rilevanza al fine del decidere, non avendo in nessun caso contestato l'intestazione catastale del suolo a proprio nome. Parte_1
Si costituiva contestando la fondatezza L'appello. Controparte_2
Fondato e assorbente è il primo motivo di appello con il quale l'Ente appellante lamenta l'omessa e/o errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione versata in atti dalla conventa del giudizio di primo grado (visure storiche catastali e atto di trasferimento datato luglio
1983 per OT ) dalle quali risulta la vendita, tra gli anni 1983-1985, di n. 18 alloggi Persona_2
del complesso edilizio, in uno con i diritti indivisi ex art. 1117 c.c. sull'area comune alle tre palazzine, contraddistinta dalla ex p.lla 11, sulla quale insiste il condominio in oggetto e che il Tribunale ha del tutto trascurato, a vantaggio delle risultanze emergenti dalla certificazione notarile ventennale ex adverso prodotta, attestante, al contrario, l'appartenenza esclusiva L'area ad . Parte_1
Va premesso, invero, che alcun valore dirimente può assumere, ai fini della decisione, la richiamata certificazione notarile posto che, trattandosi di annessa area pertinenziale ex art. 1117 c.c., l'indagine ipo - catastale compiuta non poteva evidenziare nessun tipo di trascrizione a favore degli acquirenti delle singole unità immobiliari cedute nel corso degli anni essendo stati infatti ceduti, unitamente alla proprietà di ciascuno alloggio, anche i diritti ex art. 1117 c.c. sulla comune area, la cui proprietà risulta solo formalmente in capo all'originaria titolare L'intera superficie , oggi , CP_1 Parte_1
ma sostanzialmente appartenente ai condomini. Di tanto vi è prova nelle visure storiche catastali attestanti le vendite tra gli anni 1983-1985 nonché nel primo atto di trasferimento allegato dalla odierna appellante, documentazione questa che attesta l'esistenza di un condominio (formatosi già con la vendita della prima unità immobiliare nel luglio 1983) e l'identità dei condomini.
Ne consegue che il motivo di gravame deve ritenersi fondato, a mente del costante orientamento del
Supremo Collegio secondo cui “qualora un condomino agisca per ottenere l'accertamento L'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni ai sensi L'art. 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo L'edificio condominiale), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull'estensione dei diritti dei singoli” (Cass. civ. sez. VI 15.01.201 n.848; nello stesso senso Cass. civ. sez. VI 15.03.2017 n. 6649, Cass. civ. sez. II 11.10.2016 n. 20453).
Costituendosi nel presente giudizio, parte appellata ha insistito nell'inammissibilità L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, ritenendo che la doglianza fosse generica, non avendo l'Ente specificato i nominativi delle parti pretermesse, ovvero di coloro che avrebbero dovuto prendere parte al giudizio (sull'onere della parte che deduce l'esistenza del litisconsorzio di indicare i litisconsorti necessari cfr. Cass. civ. sez. II 7.10.2020 n.21572). Il rilievo è infondato poiché, nel caso di specie,
l'esistenza dei soggetti pretermessi e i presupposti di fatto e di diritto che avrebbero giustificato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti è provata per tabulas, sulla base delle visure catastali storiche (all. 9) attestanti i proprietari delle unità immobiliari del complesso condominiale, visure allegate dall'ente e richiamate nella sua comparsa di risposta di primo grado (v. alla pag. 4).
Alla luce di quanto innanzi, poiché non resa nei confronti di tutte le parti legittimate passivamente rispetto alla domanda di usucapione proposta dall'attore, l'appello va accolto, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza appellata e la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, costituendo l'omessa integrazione del contraddittorio una delle ipotesi tassative di rimessione, prevista dall'art. 354 c. I c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio di primo grado, statuirà il giudice di prime cure cui sarà rimessa la causa, stante la natura restitutoria del rinvio e l'accertamento in quella sede della soccombenza sostanziale sulla domanda attorea di riconoscimento L'usucapione.
L'accoglimento del gravame giustifica la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite del presente grado in favore L' , ex art. 91 c.p.c. Tenuto conto L'attività Parte_1
processuale svolta e della non particolare complessità della causa, i compensi professionali da rimborsare possono quantificarsi nella misura vicina ai parametri minimi di cui al d.m. 10.03.2014 n.
55.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2204/2023 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 27.10.2023, così provvede: Controparte_2
1) dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al Tribunale di Taranto, ai sensi L'art 354
c.p.c.;
2) condanna al rimborso in favore L' delle spese di lite del Controparte_2 Parte_1 presente giudizio di appello, che si liquidano in € 2.000,00 per compenso di avvocato ed € 176,50 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge;
3) demanda al Tribunale la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 354/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 2204/2023 del
Tribunale di Taranto, pubblicata in data 28/09/2023, pendente tra
(subentrata ex lege allo Parte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Controparte_1
presso l'Avv. Daniela Cagnazzo dalla quale è rappresentata e difesa;
CP_1
appellante e
domiciliato in l'Avv. Paolo Nicola Tarantini dal quale è Controparte_2 CP_1
rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza ex art.352 cpc del 02.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note depositate alle quali si rinvia e qui da intendersi richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.09.2019 conveniva in giudizio l' Controparte_2 [...]
(subentrata ex lege allo Controparte_3 CP_1 Controparte_1 deducendo che il padre, era assegnatario in locazione con patto di futura vendita di Persona_1
un alloggio sito in Laterza alla Via Diaz n. 36, facente parte di un complesso realizzato dall' CP_4
, costituito da n. 3 palazzine comprendenti 24 alloggi, con relativa area pertinenziale;
che,
[...] giusta autorizzazione ottenuta dallo di , subentrato all' , nello CP_1 CP_1 CP_4 Persona_1
anno 1980, aveva realizzato sulla predetta area un box esteso di mq 21, con ingresso su via B. Croce
n. 40/a, successivamente accatastato al fg. 85 p.lla 526 sub 3 p. t. cat. C/6; che in data 26.06.1998 era deceduto e il figlio era subentrato nel possesso del detto box Persona_1 Controparte_2 realizzato sul suolo di proprietà L'RC ; che il possesso del box si era protratto Pt_1
ininterrottamente e pacificamente uti dominus per oltre venti anni, con conseguente usucapione L'area di sedime di proprietà L' ; che la procedura di mediazione non aveva dato esito Parte_1
per mancato accordo. , pertanto, concludeva chiedendo di dichiararsi l'acquisto per Controparte_2
usucapione del suolo censito al fg. 85 p.lla 526 ex p.lla 11 su cui insiste il menzionato garage, con ordine al Conservatore di trascrivere l'acquisto nei registri immobiliari.
Costituitasi tempestivamente, l' eccepiva preliminarmente il difetto di integrità del Parte_1
contraddittorio, in ragione del litisconsorzio necessario con gli altri condomini (non citati in giudizio) delle palazzine costituenti il complesso edilizio sulla cui area pertinenziale era stato realizzato il box oggetto di causa. L'ente deduceva che l'autorizzazione riportava precise prescrizioni secondo le quali doveva trattarsi di costruzione a titolo precario con l'obbligo da parte dei condomini concessionari, dietro richiesta degli enti competenti, di demolirli in qualsiasi momento;
che con atto per notar del luglio 1983 e registrato in data 10.02.1984 era stato alienato in favore L'avente Persona_2
diritto il primo dei 24 alloggi con relativa cantinola, con i diritti sugli spazi condominiali, nello specifico anche sull'area comune pertinenziale a tutte le palazzine ove sorgevano anche i box, con conseguente formazione di un condominio e la necessità del di citare in giudizio tutti i CP_2
condomini.
Nel merito, l'ente deduceva l'infondatezza della domanda, date la piena consapevolezza della altruità della res, essendo stato il box realizzato sulla base di un'autorizzazione provvisoria, e la mancanza di prova della interversio possessionis.
Istruita la causa, il Tribunale, con sentenza n. 2204/2023, accoglieva la domanda, dichiarando lo acquisto per usucapione in favore L'area di sedime su cui sorge il garage su Controparte_2
descritto, ordinandone la trascrizione dei registri immobiliari.
Avverso tale sentenza, con citazione notificata il 27.10.2023 l' ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa e/o errata valutazione della documentazione in atti da parte del Giudice di prime cure, avendo il tribunale considerato l'Ente quale proprietario esclusivo del suolo ove sorge il box, attribuendo valenza probatoria esclusiva alla certificazione notarile prodotta ex adverso (da cui si trarrebbe la proprietà L'area in capo alla sola ) e Pt_1 ignorando la documentazione prodotta dall'ente (primo atto di cessione del luglio 1983 e visure catastali) attestanti la cessione agli assegnatari degli alloggi anche dei diritti indivisi sull'area dove insiste il garage, avendo di conseguenza ignorato l'esistenza del ed escluso erroneamente CP_5
la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1141 e 1164 c.c. e la carenza di motivazione della decisione impugnata, avendo il Tribunale ritenuto fondata la domanda attorea sulla base delle sole dichiarazioni rese dai testimoni escussi, a cui era stata attribuita efficacia probatoria superiore a quella effettiva, essendosi in realtà detti testi limitati a confermare la mera utilizzazione negli anni dei due box, senza che potesse da tale circostanza in alcun modo presumersi l'esistenza di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà dei suoli (sui quali sorgono i garage di cui si chiede l'accertamento L'acquisto per usucapione) e senza che l'attore avesse fornito in alcun modo prova L'interversio possessionis.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante allega in ordine alle statuizioni sulle spese di lite la illegittimità della liquidazione operata dal giudice di prime cure, avendo il tribunale posto a carico L'Ente anche la somma corrisposta dall'attore per la redazione della certificazione notarile ipo - catastale prodotta in corso di giudizio e risultata priva di rilevanza al fine del decidere, non avendo in nessun caso contestato l'intestazione catastale del suolo a proprio nome. Parte_1
Si costituiva contestando la fondatezza L'appello. Controparte_2
Fondato e assorbente è il primo motivo di appello con il quale l'Ente appellante lamenta l'omessa e/o errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione versata in atti dalla conventa del giudizio di primo grado (visure storiche catastali e atto di trasferimento datato luglio
1983 per OT ) dalle quali risulta la vendita, tra gli anni 1983-1985, di n. 18 alloggi Persona_2
del complesso edilizio, in uno con i diritti indivisi ex art. 1117 c.c. sull'area comune alle tre palazzine, contraddistinta dalla ex p.lla 11, sulla quale insiste il condominio in oggetto e che il Tribunale ha del tutto trascurato, a vantaggio delle risultanze emergenti dalla certificazione notarile ventennale ex adverso prodotta, attestante, al contrario, l'appartenenza esclusiva L'area ad . Parte_1
Va premesso, invero, che alcun valore dirimente può assumere, ai fini della decisione, la richiamata certificazione notarile posto che, trattandosi di annessa area pertinenziale ex art. 1117 c.c., l'indagine ipo - catastale compiuta non poteva evidenziare nessun tipo di trascrizione a favore degli acquirenti delle singole unità immobiliari cedute nel corso degli anni essendo stati infatti ceduti, unitamente alla proprietà di ciascuno alloggio, anche i diritti ex art. 1117 c.c. sulla comune area, la cui proprietà risulta solo formalmente in capo all'originaria titolare L'intera superficie , oggi , CP_1 Parte_1
ma sostanzialmente appartenente ai condomini. Di tanto vi è prova nelle visure storiche catastali attestanti le vendite tra gli anni 1983-1985 nonché nel primo atto di trasferimento allegato dalla odierna appellante, documentazione questa che attesta l'esistenza di un condominio (formatosi già con la vendita della prima unità immobiliare nel luglio 1983) e l'identità dei condomini.
Ne consegue che il motivo di gravame deve ritenersi fondato, a mente del costante orientamento del
Supremo Collegio secondo cui “qualora un condomino agisca per ottenere l'accertamento L'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni ai sensi L'art. 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo L'edificio condominiale), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull'estensione dei diritti dei singoli” (Cass. civ. sez. VI 15.01.201 n.848; nello stesso senso Cass. civ. sez. VI 15.03.2017 n. 6649, Cass. civ. sez. II 11.10.2016 n. 20453).
Costituendosi nel presente giudizio, parte appellata ha insistito nell'inammissibilità L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, ritenendo che la doglianza fosse generica, non avendo l'Ente specificato i nominativi delle parti pretermesse, ovvero di coloro che avrebbero dovuto prendere parte al giudizio (sull'onere della parte che deduce l'esistenza del litisconsorzio di indicare i litisconsorti necessari cfr. Cass. civ. sez. II 7.10.2020 n.21572). Il rilievo è infondato poiché, nel caso di specie,
l'esistenza dei soggetti pretermessi e i presupposti di fatto e di diritto che avrebbero giustificato l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti è provata per tabulas, sulla base delle visure catastali storiche (all. 9) attestanti i proprietari delle unità immobiliari del complesso condominiale, visure allegate dall'ente e richiamate nella sua comparsa di risposta di primo grado (v. alla pag. 4).
Alla luce di quanto innanzi, poiché non resa nei confronti di tutte le parti legittimate passivamente rispetto alla domanda di usucapione proposta dall'attore, l'appello va accolto, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza appellata e la rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, costituendo l'omessa integrazione del contraddittorio una delle ipotesi tassative di rimessione, prevista dall'art. 354 c. I c.p.c.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio di primo grado, statuirà il giudice di prime cure cui sarà rimessa la causa, stante la natura restitutoria del rinvio e l'accertamento in quella sede della soccombenza sostanziale sulla domanda attorea di riconoscimento L'usucapione.
L'accoglimento del gravame giustifica la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite del presente grado in favore L' , ex art. 91 c.p.c. Tenuto conto L'attività Parte_1
processuale svolta e della non particolare complessità della causa, i compensi professionali da rimborsare possono quantificarsi nella misura vicina ai parametri minimi di cui al d.m. 10.03.2014 n.
55.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 2204/2023 del Tribunale di Taranto proposto dalla nei Parte_1
confronti di con atto di citazione notificato il 27.10.2023, così provvede: Controparte_2
1) dichiara la nullità della sentenza e rimette la causa al Tribunale di Taranto, ai sensi L'art 354
c.p.c.;
2) condanna al rimborso in favore L' delle spese di lite del Controparte_2 Parte_1 presente giudizio di appello, che si liquidano in € 2.000,00 per compenso di avvocato ed € 176,50 per spese non imponibili, oltre rimborso spese forfettarie (15%) ed accessori di legge;
3) demanda al Tribunale la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Michele Campanale) (dott.ssa Anna Maria Marra)