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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6096/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6096/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giordano e domiciliata presso lo Parte_1
studio dello stesso sito in Partinico in via Siracusa n. 45, giusta procura in atti
Parte appellante
Contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Cantiello e Controparte_1
Simona Vitale, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente siti in , via Maqueda n. 100, giusta procura in atti CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale conducente e proprietaria del veicolo tg. DS154WN, ha impugnato la Parte_1
sentenza nr. 4183/2019 resa in data 13 dicembre 2019 dal Giudice di Pace di con CP_1
la quale è stata rigettata la domanda dalla stessa spiegata volta ad ottenere, ex artt. 2051 e
2043 c.c., alternativamente o in combinato disposto tra loro, nei confronti della
[...]
, il risarcimento dei danni subiti alla propria vettura a causa del Controparte_1
sinistro avvenuto in data 30.11.2018 alle ore 08:00 nella cittadina via Berlinguer
pagina 1 di 5 allorquando la sua autovettura aveva agganciato le transenne presenti sulla strada riportando i danni lamentati.
A sostegno dei motivi di gravame parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure per avere il Giudice ritenuto il comportamento dell'attrice talmente imprudente da integrare l'ipotesi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra obbligo di custodia ed evento dannoso lamentato. L'appellante ha, quindi, concluso domandando, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e disporsi C.T.U. per la valutazione del nesso di causalità, dell'ammontare del danno, del danno da fermo effettivo, del danno da fermo tecnico, della svalutazione tecnico- commerciale del veicolo interessato dal sinistro. Nel merito, ha chiesto l'accoglimento delle doglienze avanzate in virtù degli artt. 2051 e 2043 c.c., da applicare alternativamente o in combinato disposto tra loro e, per l'effetto, la riforma della sentenza gravata con condanna nei confronti della al risarcimento dei danni nella misura di Parte_2
€ 1.033,00, ivi inclusi il danno da fermo effettivo, il danno da fermo tecnico, la svalutazione tecnico-commerciale ovvero, in via equitativa, la rivalutazione monetaria e gli interessi di qualsivoglia natura, maturati e maturandi dall'occorso al soddisfo. Sempre per l'effetto, ha chiesto la condanna di parte appellata al pagamento delle competenze legali e delle spese non imponibili, stragiudiziali e di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa da distratte in favore del procuratore antistatario ex art. 93, comma
1, c.p.c.
La si è costituita deducendo l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Occorre, innanzitutto, procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intrapresa dall'appellante atteso che la stessa ha fatto espresso riferimento agli artt. 2051 e 2043 c.c.; entrambe disposizioni normative che, ai fini della loro operatività, presuppongono la sussistenza di una cd. insidia stradale intesa come qualsiasi stato di fatto presente su un bene, tale da renderlo pericoloso o inadatto all'uso ordinario e che si contraddistingue per la sua oggettiva scarsa visibilità ed imprevedibilità.
pagina 2 di 5 L'attrice ha descritto, da un lato, una condotta colposa di parte appellata che sarebbe consistita nel non avere adottato le misure necessarie a segnalare l'insidia stradale non prevedibile né visibile, invocando i presupposti dell'art. 2043 c.c. e, dall'altro, ha fatto riferimento all'omessa manutenzione, controllo e pulizia del manto stradale dell'ente convenuto, evocando i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. nonché la violazione dell'art. 14 D.lgs. n. 285/1992.
Orbene, va osservato come il sinistro in esame non è stato determinato dalla presenza di alcuna insidia stradale o trabocchetto poiché parte appellante ha, invero, urtato un elemento
(i.e. le transenne) idoneo, per sua propria funzione, ad essere utilizzato nel contesto urbano, per delimitare e/o proteggere determinate aree e/o contesti e, nel caso di specie, appositamente apposto dall'ente al fine di segnalare la presenza di una frana e, conseguentemente, adempiere positivamente al proprio obbligo di manutenzione e controllo del bene in custodia.
Ciò posto, anche a voler ricondurre la dinamica nel sinistro alla fattispecie dell'insidia stradale, in nessun caso si rinviene la responsabilità dell'ente convenuto né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ex art. 2043 c.c.
Le due differenti forme di responsabilità invocate da parte appellante si distinguono quanto ai presupposti e all'onere della prova e, di conseguenza, richiedono accertamenti diversi.
Ed infatti, il danneggiato che agisce invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. deve provare non soltanto il danno occorso e il nesso di causalità tra comportamento ed evento ma anche la colpa;
diversamente, l'art. 2051 c.c. - presupponendo la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo - individua un criterio di imputazione della responsabilità di natura oggettiva, ponendo a carico del danneggiato un onere probatorio più attenuato, “sicché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (Cass., n. 18518/2024; Cass., n. 26142/2023; Cass. S.U., ord. n.
20943/2022).
pagina 3 di 5 Residua, invece, a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria della ricorrenza del fortuito quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento ossia quale elemento esterno alla sua sfera di controllo che valga ad elidere il nesso causale e che può rintracciarsi nel fatto naturale e di un terzo o della stessa vittima (Cass. S.U., ord. n. 20943/2022; Cass., n.
39965/2021).
Nella fattispecie per cui è causa parte appellante ha allegato che il sinistro in esame sarebbe stato causato da ferri usati per transenne (non visibili e non segnalati e, perciò, costituenti insidia), i quali si sarebbero agganciati al paraurti della propria autovettura alla ripartenza della stessa, dopo essersi accostata sul lato destro della strada per consentire il passaggio di un autocarro proveniente da senso opposto.
Ebbene, la presenza dei segnali stradali di limite di velocità pari a 10 km/h e di pericolo per presenza di frana, unitamente alla segnaletica di dare precedenza nei sensi unici alternati in prossimità di una strettoia (nel senso di marcia del danneggiato) e diritto di precedenza (nel senso di marcia dell'autocarro), come comprovato dal appellato e convenuto in CP_2
primo grado (cfr. riproduzioni fotografiche dei luoghi e relazione di servizio depositate in atti), esclude la responsabilità del CP_2
Le risultanze processuali conducono, infatti, a ritenere che la condotta della danneggiata abbia assunto un'efficacia causale esclusiva rispetto al verificarsi del fatto, a fronte dell'adozione da parte dell'ente territoriale delle misure necessarie per allertare all'osservanza di una determinata condotta di guida ed alla circostanza che la presenza delle transenne era necessari per segnalare e circoscrivere la frana del margine della strada.
L'appellante, poi, ai fini della sussunzione del caso in esame nell'alveo dell'art. 2043 c.c., non ha fornito prova della ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie;
di talché anche la domanda ex art. 2043 c.c. va rigettata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “non ogni situazione di pericolo stradale integra
l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza” (Cass. n.
10096/2013).
pagina 4 di 5 Anche in questo caso parte appellante non ha fornito prova della non visibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo occulto lamentata. L'ente convenuto, invece, ha dimostrato di aver assolto agli obblighi di manutenzione, cura e controllo del bene che gli derivano in ragione del rapporto di custodia.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 232,00 (considerato lo scaglione di valore ed applicati i minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello proposto dalla signora;
Parte_1
condanna la signora al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite liquidate in €
[...]
462,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
Palermo, 13 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela
Galazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 6096/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Giordano e domiciliata presso lo Parte_1
studio dello stesso sito in Partinico in via Siracusa n. 45, giusta procura in atti
Parte appellante
Contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina Cantiello e Controparte_1
Simona Vitale, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente siti in , via Maqueda n. 100, giusta procura in atti CP_1
Parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale conducente e proprietaria del veicolo tg. DS154WN, ha impugnato la Parte_1
sentenza nr. 4183/2019 resa in data 13 dicembre 2019 dal Giudice di Pace di con CP_1
la quale è stata rigettata la domanda dalla stessa spiegata volta ad ottenere, ex artt. 2051 e
2043 c.c., alternativamente o in combinato disposto tra loro, nei confronti della
[...]
, il risarcimento dei danni subiti alla propria vettura a causa del Controparte_1
sinistro avvenuto in data 30.11.2018 alle ore 08:00 nella cittadina via Berlinguer
pagina 1 di 5 allorquando la sua autovettura aveva agganciato le transenne presenti sulla strada riportando i danni lamentati.
A sostegno dei motivi di gravame parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di prime cure per avere il Giudice ritenuto il comportamento dell'attrice talmente imprudente da integrare l'ipotesi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra obbligo di custodia ed evento dannoso lamentato. L'appellante ha, quindi, concluso domandando, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e disporsi C.T.U. per la valutazione del nesso di causalità, dell'ammontare del danno, del danno da fermo effettivo, del danno da fermo tecnico, della svalutazione tecnico- commerciale del veicolo interessato dal sinistro. Nel merito, ha chiesto l'accoglimento delle doglienze avanzate in virtù degli artt. 2051 e 2043 c.c., da applicare alternativamente o in combinato disposto tra loro e, per l'effetto, la riforma della sentenza gravata con condanna nei confronti della al risarcimento dei danni nella misura di Parte_2
€ 1.033,00, ivi inclusi il danno da fermo effettivo, il danno da fermo tecnico, la svalutazione tecnico-commerciale ovvero, in via equitativa, la rivalutazione monetaria e gli interessi di qualsivoglia natura, maturati e maturandi dall'occorso al soddisfo. Sempre per l'effetto, ha chiesto la condanna di parte appellata al pagamento delle competenze legali e delle spese non imponibili, stragiudiziali e di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa da distratte in favore del procuratore antistatario ex art. 93, comma
1, c.p.c.
La si è costituita deducendo l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Occorre, innanzitutto, procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intrapresa dall'appellante atteso che la stessa ha fatto espresso riferimento agli artt. 2051 e 2043 c.c.; entrambe disposizioni normative che, ai fini della loro operatività, presuppongono la sussistenza di una cd. insidia stradale intesa come qualsiasi stato di fatto presente su un bene, tale da renderlo pericoloso o inadatto all'uso ordinario e che si contraddistingue per la sua oggettiva scarsa visibilità ed imprevedibilità.
pagina 2 di 5 L'attrice ha descritto, da un lato, una condotta colposa di parte appellata che sarebbe consistita nel non avere adottato le misure necessarie a segnalare l'insidia stradale non prevedibile né visibile, invocando i presupposti dell'art. 2043 c.c. e, dall'altro, ha fatto riferimento all'omessa manutenzione, controllo e pulizia del manto stradale dell'ente convenuto, evocando i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. nonché la violazione dell'art. 14 D.lgs. n. 285/1992.
Orbene, va osservato come il sinistro in esame non è stato determinato dalla presenza di alcuna insidia stradale o trabocchetto poiché parte appellante ha, invero, urtato un elemento
(i.e. le transenne) idoneo, per sua propria funzione, ad essere utilizzato nel contesto urbano, per delimitare e/o proteggere determinate aree e/o contesti e, nel caso di specie, appositamente apposto dall'ente al fine di segnalare la presenza di una frana e, conseguentemente, adempiere positivamente al proprio obbligo di manutenzione e controllo del bene in custodia.
Ciò posto, anche a voler ricondurre la dinamica nel sinistro alla fattispecie dell'insidia stradale, in nessun caso si rinviene la responsabilità dell'ente convenuto né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ex art. 2043 c.c.
Le due differenti forme di responsabilità invocate da parte appellante si distinguono quanto ai presupposti e all'onere della prova e, di conseguenza, richiedono accertamenti diversi.
Ed infatti, il danneggiato che agisce invocando la responsabilità ex art. 2043 c.c. deve provare non soltanto il danno occorso e il nesso di causalità tra comportamento ed evento ma anche la colpa;
diversamente, l'art. 2051 c.c. - presupponendo la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo - individua un criterio di imputazione della responsabilità di natura oggettiva, ponendo a carico del danneggiato un onere probatorio più attenuato, “sicché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile” (Cass., n. 18518/2024; Cass., n. 26142/2023; Cass. S.U., ord. n.
20943/2022).
pagina 3 di 5 Residua, invece, a carico del custode l'onere di fornire la prova liberatoria della ricorrenza del fortuito quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento ossia quale elemento esterno alla sua sfera di controllo che valga ad elidere il nesso causale e che può rintracciarsi nel fatto naturale e di un terzo o della stessa vittima (Cass. S.U., ord. n. 20943/2022; Cass., n.
39965/2021).
Nella fattispecie per cui è causa parte appellante ha allegato che il sinistro in esame sarebbe stato causato da ferri usati per transenne (non visibili e non segnalati e, perciò, costituenti insidia), i quali si sarebbero agganciati al paraurti della propria autovettura alla ripartenza della stessa, dopo essersi accostata sul lato destro della strada per consentire il passaggio di un autocarro proveniente da senso opposto.
Ebbene, la presenza dei segnali stradali di limite di velocità pari a 10 km/h e di pericolo per presenza di frana, unitamente alla segnaletica di dare precedenza nei sensi unici alternati in prossimità di una strettoia (nel senso di marcia del danneggiato) e diritto di precedenza (nel senso di marcia dell'autocarro), come comprovato dal appellato e convenuto in CP_2
primo grado (cfr. riproduzioni fotografiche dei luoghi e relazione di servizio depositate in atti), esclude la responsabilità del CP_2
Le risultanze processuali conducono, infatti, a ritenere che la condotta della danneggiata abbia assunto un'efficacia causale esclusiva rispetto al verificarsi del fatto, a fronte dell'adozione da parte dell'ente territoriale delle misure necessarie per allertare all'osservanza di una determinata condotta di guida ed alla circostanza che la presenza delle transenne era necessari per segnalare e circoscrivere la frana del margine della strada.
L'appellante, poi, ai fini della sussunzione del caso in esame nell'alveo dell'art. 2043 c.c., non ha fornito prova della ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie;
di talché anche la domanda ex art. 2043 c.c. va rigettata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “non ogni situazione di pericolo stradale integra
l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza” (Cass. n.
10096/2013).
pagina 4 di 5 Anche in questo caso parte appellante non ha fornito prova della non visibilità ed imprevedibilità della situazione di pericolo occulto lamentata. L'ente convenuto, invece, ha dimostrato di aver assolto agli obblighi di manutenzione, cura e controllo del bene che gli derivano in ragione del rapporto di custodia.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 232,00 (considerato lo scaglione di valore ed applicati i minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello proposto dalla signora;
Parte_1
condanna la signora al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite liquidate in €
[...]
462,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
Palermo, 13 marzo 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
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