CA
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L 1056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. IA RO CU Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TI Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1056/2024 rgl avverso la sentenza n. 233 del 2024 emessa dal
Tribunale di Pavia (Ferrari) deciso il 21 Gennaio 2025 promosso da:
(c.f Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati IA Grazia Demaestri (c.f.
) e Roberto Maio (c.f. ) elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1 presso gli uffici dell'Avvocatura – CP_1
Appellante; contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato CP_2 C.F._3
Rodolfo Serianni (c.f. ) elettivamente domiciliato in Pavia, Viale C.F._4
Libertà n. 25 presso lo studio del difensore - Appellato-
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 04 ottobre 2024:" Voglia la
Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in pagina 1 di 8 funzione di giudice del lavoro n. 233/24 respingere in quanto infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande proposte dall'appellato
contro
Vinte le spese”; CP_1
Per la parte appellata come da memoria difensiva datata 09 Gennaio 2025:” Voglia la
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, in via principale: rigettare la proposta impugnazione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
233/2024 emessa dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro l'11 aprile 2024; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del proposto appello: accertare e dichiarare a quanto ammonta l'indebito assistenziale che il Sig. CP_2
sarebbe tenuto a ripetere in favore di nonché accertare e dichiarare a quanto CP_1
ammonta l'importo che l'Ente può legittimamente trattenere mensilmente sulle pensioni
n. 20068962 Cat. SO e n. 20075538 Cat. SO di spettanza dell'appellato. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. lo scrivente dichiara, come da apposita dichiarazione sostitutiva da lui stesso sottoscritta e depositata unitamente al presente ricorso: a) di aver percepito, per l'anno 2024, un reddito famigliare imponibile
EF (derivante da pensione) pari ad € 21.534,24, con l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente;
b) che le prestazioni dedotte in giudizio ammontano ad €
4.517,76”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 233 dell'11 aprile 2024, ha dichiarato l'irripetibilità dell'indebito assistenziale comunicato al ricorrente dall'
[...]
con nota del 5 gennaio 2023. Controparte_1
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
pagina 2 di 8 In motivazione il primo giudice – dato atto che l'indebito, contestato con atto del 5 gennaio 2023 sulla pensione numero 07049722 categoria INVCIV di cui è titolare dal febbraio 2008 trae origine dalla percezione nell'anno 2022, da parte dello CP_2
stesso della pensione di reversibilità della madre – richiamando la CP_2
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso l'addebitabilità dell'indebito al ricorrente.
Il primo giudice ha, inoltre, precisato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica e che, dunque, l'obbligo dei titolari di prestazioni CP_1
collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' Controparte_1
.
[...]
Avverso detta decisione l' ha Controparte_1
interposto appello affidato ad un unico, articolato, motivo intestato:” Violazione dell'art.
2033 c.c. ed errata valutazione dei fatti” dolendosi della omessa valutazione, da parte del primo giudice, dei fatti in discussione deducendo che la verifica dei redditi avviene al termine dell'anno e che, nella fattispecie in esame, la comunicazione di rideterminazione della pensione è avvenuta il 5 gennaio ovvero in un lasso di tempo inidoneo a fare sorgere un qualunque affidamento da parte dell'appellato titolare, oltre all'assegno di invalidità, anche di altre due pensioni di reversibilità non risultando, quindi, di per sé risolutivo il richiamo alla giurisprudenza effettuato dal primo giudice.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_2
conferma della sentenza impugnata eccependo la corretta applicazione, da parte del primo giudice, della giurisprudenza formatasi in materia evidenziando, in particolare, il breve lasso di tempo intercorso tra il superamento del limite reddituale – avvenuto con la pagina 3 di 8 liquidazione della pensione di reversibilità nel mese di dicembre 2022 - e la riliquidazione della pensione, e conseguente contestazione dell'indebito assistenziale, avvenuta con la nota del 5 gennaio 2023.
L'appellato, in subordine ha eccepito la illegittimità del quantum della trattenuta mensile operata dall'Istituto previdenziale.
All'udienza del 21 Gennaio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione devono considerarsi prestazioni assistenziali:” quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita” (cfr. Corte di Cassazione n. 13915 del 20 maggio 2021).
Nell'interpretare la disciplina dell'indebito assistenziale la giurisprudenza di legittimità - evidenziata la differenza tra indebito previdenziale e indebito assistenziale – ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale (Ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto operante:” in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" evidenziando, inoltre, che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale pagina 4 di 8 in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)" (cfr. Corte di
Cassazione n. 13915 del 2022).
Su questa premessa la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'articolo 38 comma 1 della
Costituzione, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale:” impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla
(...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio” precisando che:” occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva” (cfr. Corte di Cassazione n. 12406 del 2003).
Nella ricostruzione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità deve, da ultimo, ricordarsi che, sussunta la fattispecie all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato:” una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” .
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità si sono, quindi, consolidati - da un lato - il principio secondo il quale:” trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune pagina 5 di 8 denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (cfr. Corte di Cassazione n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008) e – dall'altro – il principio secondo il quale:” l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Corte di
Cassazione n. 13915 del 2022).
In applicazione dei principi sopra richiamati l'appello deve essere respinto.
Invero – come sopra evidenziato - in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 della Costituzione, la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Nella fattispecie in esame in cui il superamento del limite reddituale – peraltro alla fine dell'anno oggetto di verifica – è avvenuto a causa dell'erogazione della pensione di reversibilità della madre dell'appellato, non è ravvisabile alcuna addebitabilità al percipiente.
Come, in maniera condivisibile, richiamato dal primo giudice la Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 12608 del 25.6.2020 ha escluso - in fattispecie analoga alla presente - il dolo dell'accipiens evidenziando: “che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
pagina 6 di 8 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”.
D'altra parte risulta documentalmente (cfr. docc. da 4 a 6 fascicolo di primo grado di parte appellata) che, nella fattispecie versata in atti, la pretesa restitutoria - comunicata con atto del 5 gennaio 2023 – si riferisce alla percezione di somme erogate nel 2022, quindi antecedenti a detta comunicazione, in contrasto con il principio di legittimità sopra richiamato secondo cui:” l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali”.
Per questi motivi
, assorbita ogni altra questione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia nonché dell'attività processuale effettivamente svolta - sono liquidate in favore della parte appellata in euro
1.900,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Rodolfo
Serianni dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Controparte_1
avverso la Sentenza n. 233 del 2024 emessa dal Tribunale di Pavia.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro
1.900,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Rodolfo
Serianni dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. pagina 7 di 8 Milano, 21 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TI IA RO CU
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. IA RO CU Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TI Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 1056/2024 rgl avverso la sentenza n. 233 del 2024 emessa dal
Tribunale di Pavia (Ferrari) deciso il 21 Gennaio 2025 promosso da:
(c.f Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati IA Grazia Demaestri (c.f.
) e Roberto Maio (c.f. ) elettivamente C.F._1 C.F._2
domiciliato in Milano, Via Savarè n. 1 presso gli uffici dell'Avvocatura – CP_1
Appellante; contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato CP_2 C.F._3
Rodolfo Serianni (c.f. ) elettivamente domiciliato in Pavia, Viale C.F._4
Libertà n. 25 presso lo studio del difensore - Appellato-
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 04 ottobre 2024:" Voglia la
Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in pagina 1 di 8 funzione di giudice del lavoro n. 233/24 respingere in quanto infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande proposte dall'appellato
contro
Vinte le spese”; CP_1
Per la parte appellata come da memoria difensiva datata 09 Gennaio 2025:” Voglia la
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, in via principale: rigettare la proposta impugnazione e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
233/2024 emessa dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro l'11 aprile 2024; in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del proposto appello: accertare e dichiarare a quanto ammonta l'indebito assistenziale che il Sig. CP_2
sarebbe tenuto a ripetere in favore di nonché accertare e dichiarare a quanto CP_1
ammonta l'importo che l'Ente può legittimamente trattenere mensilmente sulle pensioni
n. 20068962 Cat. SO e n. 20075538 Cat. SO di spettanza dell'appellato. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. lo scrivente dichiara, come da apposita dichiarazione sostitutiva da lui stesso sottoscritta e depositata unitamente al presente ricorso: a) di aver percepito, per l'anno 2024, un reddito famigliare imponibile
EF (derivante da pensione) pari ad € 21.534,24, con l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente;
b) che le prestazioni dedotte in giudizio ammontano ad €
4.517,76”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 233 dell'11 aprile 2024, ha dichiarato l'irripetibilità dell'indebito assistenziale comunicato al ricorrente dall'
[...]
con nota del 5 gennaio 2023. Controparte_1
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
pagina 2 di 8 In motivazione il primo giudice – dato atto che l'indebito, contestato con atto del 5 gennaio 2023 sulla pensione numero 07049722 categoria INVCIV di cui è titolare dal febbraio 2008 trae origine dalla percezione nell'anno 2022, da parte dello CP_2
stesso della pensione di reversibilità della madre – richiamando la CP_2
giurisprudenza della Corte di Cassazione ha escluso l'addebitabilità dell'indebito al ricorrente.
Il primo giudice ha, inoltre, precisato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica e che, dunque, l'obbligo dei titolari di prestazioni CP_1
collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di
Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' Controparte_1
.
[...]
Avverso detta decisione l' ha Controparte_1
interposto appello affidato ad un unico, articolato, motivo intestato:” Violazione dell'art.
2033 c.c. ed errata valutazione dei fatti” dolendosi della omessa valutazione, da parte del primo giudice, dei fatti in discussione deducendo che la verifica dei redditi avviene al termine dell'anno e che, nella fattispecie in esame, la comunicazione di rideterminazione della pensione è avvenuta il 5 gennaio ovvero in un lasso di tempo inidoneo a fare sorgere un qualunque affidamento da parte dell'appellato titolare, oltre all'assegno di invalidità, anche di altre due pensioni di reversibilità non risultando, quindi, di per sé risolutivo il richiamo alla giurisprudenza effettuato dal primo giudice.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_2
conferma della sentenza impugnata eccependo la corretta applicazione, da parte del primo giudice, della giurisprudenza formatasi in materia evidenziando, in particolare, il breve lasso di tempo intercorso tra il superamento del limite reddituale – avvenuto con la pagina 3 di 8 liquidazione della pensione di reversibilità nel mese di dicembre 2022 - e la riliquidazione della pensione, e conseguente contestazione dell'indebito assistenziale, avvenuta con la nota del 5 gennaio 2023.
L'appellato, in subordine ha eccepito la illegittimità del quantum della trattenuta mensile operata dall'Istituto previdenziale.
All'udienza del 21 Gennaio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione devono considerarsi prestazioni assistenziali:” quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita” (cfr. Corte di Cassazione n. 13915 del 20 maggio 2021).
Nell'interpretare la disciplina dell'indebito assistenziale la giurisprudenza di legittimità - evidenziata la differenza tra indebito previdenziale e indebito assistenziale – ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale (Ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto operante:” in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" evidenziando, inoltre, che "il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale pagina 4 di 8 in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)" (cfr. Corte di
Cassazione n. 13915 del 2022).
Su questa premessa la Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'articolo 38 comma 1 della
Costituzione, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale:” impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla
(...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio” precisando che:” occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva” (cfr. Corte di Cassazione n. 12406 del 2003).
Nella ricostruzione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità deve, da ultimo, ricordarsi che, sussunta la fattispecie all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato:” una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)” .
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità si sono, quindi, consolidati - da un lato - il principio secondo il quale:” trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune pagina 5 di 8 denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (cfr. Corte di Cassazione n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008) e – dall'altro – il principio secondo il quale:” l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Corte di
Cassazione n. 13915 del 2022).
In applicazione dei principi sopra richiamati l'appello deve essere respinto.
Invero – come sopra evidenziato - in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 della Costituzione, la regola propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Nella fattispecie in esame in cui il superamento del limite reddituale – peraltro alla fine dell'anno oggetto di verifica – è avvenuto a causa dell'erogazione della pensione di reversibilità della madre dell'appellato, non è ravvisabile alcuna addebitabilità al percipiente.
Come, in maniera condivisibile, richiamato dal primo giudice la Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 12608 del 25.6.2020 ha escluso - in fattispecie analoga alla presente - il dolo dell'accipiens evidenziando: “che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1
pagina 6 di 8 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali”.
D'altra parte risulta documentalmente (cfr. docc. da 4 a 6 fascicolo di primo grado di parte appellata) che, nella fattispecie versata in atti, la pretesa restitutoria - comunicata con atto del 5 gennaio 2023 – si riferisce alla percezione di somme erogate nel 2022, quindi antecedenti a detta comunicazione, in contrasto con il principio di legittimità sopra richiamato secondo cui:” l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali”.
Per questi motivi
, assorbita ogni altra questione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia nonché dell'attività processuale effettivamente svolta - sono liquidate in favore della parte appellata in euro
1.900,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Rodolfo
Serianni dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Controparte_1
avverso la Sentenza n. 233 del 2024 emessa dal Tribunale di Pavia.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro
1.900,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Rodolfo
Serianni dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello. pagina 7 di 8 Milano, 21 Gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TI IA RO CU
pagina 8 di 8