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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 3192/2021, con ordinanza del 07.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
Con successivo provvedimento dell'11.7.2025, veniva disposta la sostituzione dell'originario Consigliere relatore, dott. Antonio
Quaranta, e l'assegnazione della causa alla relazione del Consigliere dott. Massimiliano Sacchi.
La Corte, scaduto il termine concesso alle parti, lette le note scritte depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3192/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4015/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.04.2021, non notificata, pendente:
TRA
- (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dall'avv.
RI LI (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ); (C.F. C.F._3 Controparte_3
); (C.F. C.F._4 Controparte_4
); (C.F. C.F._5 Parte_2
); (C.F. ); C.F._6 Parte_3 C.F._7
(C.F. ); Parte_4 C.F._8 Parte_5
pag. 2/16 (C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._9
Antonio MM (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._10
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: opposizione ad esecuzione di rilascio.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) Accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto: 2) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile /o illegittima e/o inefficace l'azione esecutiva ovvero l'atto di precetto notificato il 04.04.2018 ovvero accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei germani a procedere ad esecuzione forzata in CP_1
danno della odierna appellante per essere già intervenuta pronuncia di rilascio dell'immobile de quo con decorrenza dal 31.08.2012, avente efficacia di giudicato tra le parti e per l'effetto condannare gli odierni appellati, in solido o come per legge, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa;
3) Accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione, sebbene realizzata in corso di causa con verbale dell'Ufficiale Giudiziario del 26/02/2020, per inesistenza e/o infondatezza della pretesa di rilascio e per violazione del divieto di abuso del diritto, oltre che dello strumento processuale, per i motivi innanzi indicati;
4) Condannare gli appellati in solido o come per legge, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'istante società, nella misura di almeno € 5.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le
pag. 3/16 molestie di diritto perpetrate dagli stessi in danno della
[...]
in persona del l.r.p.t. oltre che per lite temeraria ex Controparte_5
art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, per essere stata costretta ancora una volta ad esercitare il proprio diritto di difesa, mediante l'instaurazione del giudizio di primo grado (e poi del presente giudizio di gravame), contro le ingiuste avverse pretese;
5) Con condanna a spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”;
per gli appellati: “1) Rigettare l'atto di appello proposto dalla
[...]
2) Accogliere il sopra svolto appello Parte_1
incidentale e, per l'effetto, dichiarare che la suddetta conduttrice per tutte le rappresentate ragioni deve corrispondere ai locatori a titolo di indennità l'importo di € 24.000,00 a titolo di indennità per il periodo (di
“giustificata” ritenzione dell'immobile) corrente tra il settembre 2012 e
l'ottobre 2016, nonché l'ulteriore importo, questo composto della voce di indennità da mancata restituzione e dalla voce di danno, dovuto all'ingiustificato rifiuto di restituire l'immobile per aver essa percepito
l'indennità di avviamento alla suddetta data dell'ottobre 2016, €
40.000,00 ( € 20.000,00 + € 20.000,00); 3) In via del tutto gradata e per la ipotesi, denegata e non creduta, di diniego di quantificazione delle somme dovute dalla suddetta conduttrice agli odierni comparenti, condannare genericamente ai pagamenti dovuti ai tioli di cui al precedente punto 2) da parte della ed in favore dei germani Parte_1
demandandone la quantificazione a separato giudizio;
4) CP_1
Far governo delle spese come da soccombenza, con condanna della
pag. 4/16 al pagamento delle spese e competenze Parte_1
del doppio grado di giudizio, una a rimborso forfettario ed oneri fiscali dovuti per legge in favore dei comparenti e con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di precetto notificato il 04.04.2018, i germani , CP_1
come in epigrafe identificati, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Bacoli alla Via G. De Rosa n. 12, intimavano alla (in Parte_1
qualità di conduttrice ad uso diverso) il rilascio del predetto immobile, in forza dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 16-19/12/2011, confermata dalla sentenza n. 9834/14 del 30/06/2014 resa all'esito del giudizio di sfratto per finita locazione recante R.G. n. 72497/11, con cui il Tribunale di Napoli fissava per l'esecuzione di rilascio la data del
30/08/2012.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ovvero dell'efficacia esecutiva del titolo, la si opponeva all'esecuzione, Parte_1
eccependo l'inammissibilità dell'azione e dell'atto di precetto sul rilievo che l'immobile doveva già ritenersi nella disponibilità dei proprietari, come accertato nei giudizi definiti con sent. n. 1747/2016 della Corte di Appello di Napoli e sent. n. 577/2018 di questo
Tribunale.
pag. 5/16 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i germani , CP_1
nella predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “1) rigetta l'opposizione, 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.430,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, con attribuzione all'avv. Antonio MM dichiaratosi antistatario.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, la interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 14.07.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata l'11.11.2021, i germani
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitavano CP_1
l'integrale rigetto e proponevano appello incidentale al fine di sentir condannare l'appellante principale al pagamento “a titolo di indennità
l'importo di € 24.000,00 a titolo di indennità per il periodo (di
“giustificata” ritenzione dell'immobile) corrente tra il settembre 2012 e
l'ottobre 2016, nonché l'ulteriore importo, questo composto della voce di indennità da mancata restituzione e dalla voce di danno, dovuto all'ingiustificato rifiuto di restituire l'immobile per aver essa percepito
l'indennità di avviamento alla suddetta data dell'ottobre 2016, €
40.000,00 ( € 20.000,00 + € 20.000,00)”. pag. 6/16 § 3.
Il Giudice di primo grado respingeva l'opposizione in quanto rilevava che non vi era mai stato un effettivo accertamento in ordine alla materiale restituzione dell'immobile. Secondo il Giudice, infatti, non erano idonee a tale scopo le sentenze citate dall'opponente, in quanto queste facevano riferimento a dei meri tentativi di rilascio e di offerte non formali, ma giammai di avvenuta riconsegna.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante censurava la sentenza, sostenendo che il primo Giudice era incorso nel vizio di violazione di legge, per avere, respingendo l'opposizione, emesso una pronuncia in contrasto con il giudicato nascente dalle sentenze n. 1747/16 della Corte di
Appello di Napoli e n. 577/18 del Tribunale di Napoli, con le quali era stato accertato l'avvenuto rilascio (a seguito di offerta non formale) dell'immobile de quo sin dal lontano 2012.
Invero, secondo l'appellante, con la sentenza n. 1747/16, la Corte di
Appello aveva riconosciuto l'intervenuto rilascio dell'immobile da parte della conduttrice. Analogamente, la sentenza n. 577/18 del
Tribunale di Napoli, valorizzando la sentenza n. 1747/16 di questa
Corte, riteneva essere coperta da giudicato la questione dell'avvenuto rilascio del cespite.
Pertanto, aveva errato il primo Giudice nel non considerare che l'immobile in questione era stato da essa rilasciato a seguito dell'offerta non formale. Sussisteva, quindi, il contrasto tra i giudicati,
pag. 7/16 nascenti dalle citate sentenze nn. 1747/16 e 577/18, atteso che, in tutti i giudizi, il presupposto era il medesimo, ossia l'accertamento del già avvenuto rilascio dell'immobile in questione.
Peraltro, la stessa sentenza di questa Corte n. 5031/19, valorizzata dal primo Giudice, aveva accertato l'avvenuto rilascio dell'immobile de quo da settembre 2012, in base ad offerta non formale, nonché il passaggio in giudicato della sentenza n. 1747/16 della Corte di Appello di Napoli che aveva accertato la predetta circostanza.
Infine, erroneo era stato l'apprezzamento che il primo Giudice aveva fatto della persistente sussistenza di un suo interesse ad opporsi all'esecuzione, qualora effettivamente il rilascio fosse già avvenuto.
Al riguardo, obiettava l'appellante, il Giudice non aveva considerato che tale interesse nasceva dalla necessità di difendersi rispetto all'avversa pretesa di precostituirsi un titolo per esigere, ingiustificatamente, il pagamento dei canoni di locazione maturati dal settembre 2012 sino al verbale di rilascio del 26/02/2020.
Né, invero, dal verbale di rilascio redatto dall'U.G. in data 26/02/2020, pure valorizzato dal Giudice, poteva trarsi la prova di una perdurante detenzione del cespite in capo alla conduttrice, in quanto, nello stesso verbale, l'avv. Michela Franzese, “.. nell'interesse della esecutata,
(riportandosi alle precedenti sentenze passate in giudicato intervenute tra le medesime parti) dichiarava “la presente esecutata non occupa più
l'immobile dal settembre 2012 avendolo spontaneamente rilasciato giusta ordinanza provvisoria di rilascio del 30/08/12 ed avendo
pag. 8/16 trasferito la sua attività in Bacoli in via Roma 45 come da contratto che si allega in copia. Circostanza confermata dalla Corte di Napoli sent.
1747/16 e 5031/19 che si allegano in copia. Si fa presente che le chiavi dell'immobile sono in possesso dell'avv. MM essendo state spedite con racc.ta A.R. del 31.01.17 che si allega e si contesta l'esecuzione in essere” ..”.
Infine, secondo l'appellante, la sentenza era affetta da un'evidente contraddizione, poiché, nel valutare la portata della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 1747/16, prima sosteneva che tale pronuncia non aveva mai accertato l'avvenuto rilascio, poi, però, ammetteva che quella sentenza aveva condannato i proprietari al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, il cui presupposto è, appunto, l'avvenuto rilascio.
§ 5.
L'appello è infondato, poiché non è dato ravvisare alcun contrasto tra la sentenza di primo grado ed il giudicato nascente dalla sentenza n.
1747/16 di questa Corte, stante la chiara diversità dell'oggetto dei due giudizi.
Infatti, in questa sede si controverte del diritto dei proprietari del cespite, sito in Bacoli alla Via G. De Rosa n.12, un tempo detenuto in locazione dalla società appellante, ad agire esecutivamente per ottenere il rilascio dell'immobile, in forza dell'ordinanza del 16-
19/12/2011 emessa dal Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., confermata dalla sent. n. 9830/2014 dello stesso Ufficio.
pag. 9/16 Nel giudizio definito dalla sentenza n. 1747/16 di questa Corte, che aveva ad oggetto l'appello proposto avverso la sent. n. 9830/2014 del
Tribunale di Napoli, si controverteva in merito alla domanda, proposta dalla di ottenere la condanna dei Parte_6
proprietari al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale.
Diversi essendo, quindi, i petita dei due giudizi, non è configurabile un contrasto di giudicati, come del resto chiarito anche dalla S.C. nell'ordinanza n. 9420/2022, che si è pronunciata sul ricorso proposto dagli odierni appellati, avverso la sentenza n. 5031/2019 di questa
Corte, la quale ha definito altro giudizio vertente tra le medesime parti.
Per quanto rileva ai fini in esame, in tale ordinanza la Cassazione, confermando la sentenza n. 5031/2019 di questa Corte, ha escluso che potesse ravvisarsi contrasto tra la sentenza n. 1747/16 di questa Corte
e la sentenza n. 543/2017 del Tribunale di Napoli, stante la radicale diversità dei due giudizi.
Analogamente, nella presente sede, deve, a confutazione del motivo di appello, dirsi che la sentenza n. 1747/16 di questa Corte ha esaminato la questione dell'avvenuto rilascio dell'immobile, da parte della
[...]
, quale passaggio logico obbligato per statuire sulla Parte_6
domanda della ex conduttrice di pagamento dell'indennità di avviamento commerciale (domanda che, come noto, presuppone, ai fini del suo accoglimento, che vi sia stato da parte del conduttore il rilascio o almeno l'offerta di rilascio del cespite).
pag. 10/16 Orbene, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la sentenza n.
1747/16 di questa Corte, nello statuire sulla domanda dell'appellante, ha ritenuto che sussistesse il presupposto per condannare i proprietari al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale. A tal fine, invero, la Corte ha valorizzato il fatto che, a fronte della più volte manifestata volontà della società conduttrice di rilasciare il cespite, previo pagamento da parte dei locatori dell'indennità di avviamento, questi ultimi, pur essendosi mostrati disponibili a tanto, di fatto non avevano mai dato materiale esecuzione al versamento dell'importo in questione.
E', quindi, assolutamente chiaro come la Corte non abbia affatto ritenuto che il rilascio vi fosse stato, avendo operato un inequivoco riferimento a meri tentativi della conduttrice di dare spontanea esecuzione all'ordinanza di rilascio, tentativi che, tuttavia, non erano andati a buon fine, stante il mancato avverarsi della condizione, imposta dalla medesima società, di ottenere dalla controparte il pagamento dell'indennità di avviamento.
Quindi, laddove la sentenza n. 1747/16, al capoverso immediatamente successivo, riconosceva la necessità di condannare i proprietari al pagamento dell'indennità, non potendo più procrastinare l'adempimento di siffatta obbligazione al rilascio dell'immobile,
“oramai già avvenuto”, deve ritenersi che, con tale espressione, avesse inteso sostanzialmente equiparare, ai limitati effetti del pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, l'effettivo rilascio al mero tentativo.
pag. 11/16 Ne segue che, dalla predetta sentenza, nella quale non si dibatteva tra le parti del rilascio del cespite, ma, come visto, solo del pagamento dell'indennità, non possa trarsi argomento per sostenere che fosse precluso al Giudice, investito dalla società intimata dell'opposizione all'esecuzione di rilascio, di riesaminare la questione e deciderla diversamente.
Ciò, invero, sia per una ragione di rito, diversi essendo gli oggetti dei due giudizi, (l'uno, quello definito dalla sentenza n. 1747/16, di cognizione, l'altro, portato al vaglio del Giudice di primo grado, di opposizione ad un'esecuzione di rilascio), sia per una questione di merito (atteso che, come detto, nella sentenza n. 1747/16, si è in sostanza equiparato, ai fini dell'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennità di avviamento, l'effettivo rilascio dell'immobile, al tentativo attuato dalla conduttrice di rilasciarlo).
Del resto, ad ulteriore conforto di quanto osservato, milita, pure, il rilievo secondo il quale, in effetti, l'appellante, per dimostrare l'assunto della già avvenuta restituzione dell'immobile, invocava sue precedenti offerte di restituzione effettuate in via stragiudiziale e mai esitate nella materiale consegna del bene.
Analogamente, deve evidenziarsi come la circostanza del mancato rilascio sia comprovata anche dalla sentenza n. 543/2017 del
Tribunale di Napoli, che rigettava la domanda di convalida dell'offerta reale proposta dalla , rilevando che l'odierna Parte_6
appellante non aveva interamente osservato il procedimento delineato dall'art. 1216 c.c., avendo formulato l'intimazione al creditore, ma non pag. 12/16 avendo provveduto a chiedere al Giudice la nomina di un sequestratario, nè a consegnare allo stesso il bene.
Né, invero, è fondato il rilievo secondo cui il Giudice avrebbe male interpretato il verbale di rilascio del 26/02/2020.
Infatti, premesso che l'appellante non ha smentito l'affermazione del
Tribunale, secondo cui da tale verbale emerge che i beni erano nel possesso dell'opponente, la stessa si è limitata ad invocare il contenuto della dichiarazione, fatta riportare nel verbale dal suo difensore, in cui si dava atto che le chiavi del cespite erano state restituite al difensore dei proprietari con raccomandata del 31.1.2017.
A ben vedere, tuttavia, il contenuto della riportata dichiarazione non dimostra affatto che il bene fosse giuridicamente rientrato nella disponibilità dei proprietari, trattandosi di circostanza, non solo negata da questi ultimi, ma avversata dall'esito dell'esecuzione operata dall'Ufficiale Giudiziario.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
§ 6.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, gli appellati, oltre a difendersi rispetto all'avverso gravame, proponevano appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui la stessa non riconosceva ad essi istanti il pagamento, da parte della conduttrice inadempiente, tanto dell'indennità sostitutiva del canone, quanto del danno derivante dall'ingiustificato rifiuto di consegnare l'immobile a seguito del percepimento della indennità di pag. 13/16 avviamento. Quindi, secondo gli appellati, il primo Giudice avrebbe dovuto “dichiarare che in conseguenza del ritardo nella riconsegna, ai locatori spetta la corresponsione, quantomeno e salvo il riconoscimento del danno, dell'indennità equiparata in termini di importo al canone di locazione a far tempo dal settembre 2012, epoca di cessazione del rapporto di locazione”.
§ 7.
L'appello incidentale è inammissibile, in quanto, mediante lo stesso, gli appellati hanno proposto per la prima volta domande che, in primo grado, non avevano formulato.
Infatti, nel costituirsi dinanzi al Tribunale di Napoli nel giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato dalla controparte, gli odierni appellati si erano limitati a sollecitare il rigetto dell'avversa opposizione (cfr. conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione depositata il 10.12.2018, ove testualmente si legge:
“Rigettare l'avverso atto di opposizione in quanto, per le ragioni tutte superiormente illustrate, inammissibile ed improponibile in rito e del tutto infondato nel merito;
in ragione, quindi, della evidente pretestuosità e della manifesta malafede che anima la opponente ..
Condannare essa soccombente, oltreché al pagamento delle spese e delle competenze di causa, in uno al rimborso delle spese forfettarie ed agli oneri di legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, anche al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi da codesto On.le giudicante in via equitativa”).
pag. 14/16 Ne segue che la formulazione, solo in grado di appello, delle domande sottese al proposto appello incidentale sia preclusa dall'art. 345 c.p.c., che vieta, appunto, la proposizione di domande nuove.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale esonera, ovviamente, da qualsivoglia statuizione nel merito.
§ 8.
Venendo a disciplinare le spese processuali, rileva la Corte che, considerata la condizione di soccombenza reciproca, derivante dal mancato accoglimento di entrambe le proposte impugnazioni, ne vada disposta, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., l'integrale compensazione.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo, pari a quello previsto, rispettivamente, per l'impugnazione principale ed incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
pag. 15/16 c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di appello;
d) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 16/16
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 3192/2021, con ordinanza del 07.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
Con successivo provvedimento dell'11.7.2025, veniva disposta la sostituzione dell'originario Consigliere relatore, dott. Antonio
Quaranta, e l'assegnazione della causa alla relazione del Consigliere dott. Massimiliano Sacchi.
La Corte, scaduto il termine concesso alle parti, lette le note scritte depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente - - dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3192/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4015/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.04.2021, non notificata, pendente:
TRA
- (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dall'avv.
RI LI (C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ); (C.F. C.F._3 Controparte_3
); (C.F. C.F._4 Controparte_4
); (C.F. C.F._5 Parte_2
); (C.F. ); C.F._6 Parte_3 C.F._7
(C.F. ); Parte_4 C.F._8 Parte_5
pag. 2/16 (C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._9
Antonio MM (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._10
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: opposizione ad esecuzione di rilascio.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) Accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto: 2) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile /o illegittima e/o inefficace l'azione esecutiva ovvero l'atto di precetto notificato il 04.04.2018 ovvero accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei germani a procedere ad esecuzione forzata in CP_1
danno della odierna appellante per essere già intervenuta pronuncia di rilascio dell'immobile de quo con decorrenza dal 31.08.2012, avente efficacia di giudicato tra le parti e per l'effetto condannare gli odierni appellati, in solido o come per legge, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa;
3) Accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione, sebbene realizzata in corso di causa con verbale dell'Ufficiale Giudiziario del 26/02/2020, per inesistenza e/o infondatezza della pretesa di rilascio e per violazione del divieto di abuso del diritto, oltre che dello strumento processuale, per i motivi innanzi indicati;
4) Condannare gli appellati in solido o come per legge, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'istante società, nella misura di almeno € 5.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, per le
pag. 3/16 molestie di diritto perpetrate dagli stessi in danno della
[...]
in persona del l.r.p.t. oltre che per lite temeraria ex Controparte_5
art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa, per essere stata costretta ancora una volta ad esercitare il proprio diritto di difesa, mediante l'instaurazione del giudizio di primo grado (e poi del presente giudizio di gravame), contro le ingiuste avverse pretese;
5) Con condanna a spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”;
per gli appellati: “1) Rigettare l'atto di appello proposto dalla
[...]
2) Accogliere il sopra svolto appello Parte_1
incidentale e, per l'effetto, dichiarare che la suddetta conduttrice per tutte le rappresentate ragioni deve corrispondere ai locatori a titolo di indennità l'importo di € 24.000,00 a titolo di indennità per il periodo (di
“giustificata” ritenzione dell'immobile) corrente tra il settembre 2012 e
l'ottobre 2016, nonché l'ulteriore importo, questo composto della voce di indennità da mancata restituzione e dalla voce di danno, dovuto all'ingiustificato rifiuto di restituire l'immobile per aver essa percepito
l'indennità di avviamento alla suddetta data dell'ottobre 2016, €
40.000,00 ( € 20.000,00 + € 20.000,00); 3) In via del tutto gradata e per la ipotesi, denegata e non creduta, di diniego di quantificazione delle somme dovute dalla suddetta conduttrice agli odierni comparenti, condannare genericamente ai pagamenti dovuti ai tioli di cui al precedente punto 2) da parte della ed in favore dei germani Parte_1
demandandone la quantificazione a separato giudizio;
4) CP_1
Far governo delle spese come da soccombenza, con condanna della
pag. 4/16 al pagamento delle spese e competenze Parte_1
del doppio grado di giudizio, una a rimborso forfettario ed oneri fiscali dovuti per legge in favore dei comparenti e con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di precetto notificato il 04.04.2018, i germani , CP_1
come in epigrafe identificati, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Bacoli alla Via G. De Rosa n. 12, intimavano alla (in Parte_1
qualità di conduttrice ad uso diverso) il rilascio del predetto immobile, in forza dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. del 16-19/12/2011, confermata dalla sentenza n. 9834/14 del 30/06/2014 resa all'esito del giudizio di sfratto per finita locazione recante R.G. n. 72497/11, con cui il Tribunale di Napoli fissava per l'esecuzione di rilascio la data del
30/08/2012.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ovvero dell'efficacia esecutiva del titolo, la si opponeva all'esecuzione, Parte_1
eccependo l'inammissibilità dell'azione e dell'atto di precetto sul rilievo che l'immobile doveva già ritenersi nella disponibilità dei proprietari, come accertato nei giudizi definiti con sent. n. 1747/2016 della Corte di Appello di Napoli e sent. n. 577/2018 di questo
Tribunale.
pag. 5/16 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i germani , CP_1
nella predetta qualità, contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “1) rigetta l'opposizione, 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.430,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, se dovute, con attribuzione all'avv. Antonio MM dichiaratosi antistatario.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, la interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 14.07.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., chiedendone la riforma nei termini dinanzi riportati.
Costituendosi con comparsa depositata l'11.11.2021, i germani
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitavano CP_1
l'integrale rigetto e proponevano appello incidentale al fine di sentir condannare l'appellante principale al pagamento “a titolo di indennità
l'importo di € 24.000,00 a titolo di indennità per il periodo (di
“giustificata” ritenzione dell'immobile) corrente tra il settembre 2012 e
l'ottobre 2016, nonché l'ulteriore importo, questo composto della voce di indennità da mancata restituzione e dalla voce di danno, dovuto all'ingiustificato rifiuto di restituire l'immobile per aver essa percepito
l'indennità di avviamento alla suddetta data dell'ottobre 2016, €
40.000,00 ( € 20.000,00 + € 20.000,00)”. pag. 6/16 § 3.
Il Giudice di primo grado respingeva l'opposizione in quanto rilevava che non vi era mai stato un effettivo accertamento in ordine alla materiale restituzione dell'immobile. Secondo il Giudice, infatti, non erano idonee a tale scopo le sentenze citate dall'opponente, in quanto queste facevano riferimento a dei meri tentativi di rilascio e di offerte non formali, ma giammai di avvenuta riconsegna.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante censurava la sentenza, sostenendo che il primo Giudice era incorso nel vizio di violazione di legge, per avere, respingendo l'opposizione, emesso una pronuncia in contrasto con il giudicato nascente dalle sentenze n. 1747/16 della Corte di
Appello di Napoli e n. 577/18 del Tribunale di Napoli, con le quali era stato accertato l'avvenuto rilascio (a seguito di offerta non formale) dell'immobile de quo sin dal lontano 2012.
Invero, secondo l'appellante, con la sentenza n. 1747/16, la Corte di
Appello aveva riconosciuto l'intervenuto rilascio dell'immobile da parte della conduttrice. Analogamente, la sentenza n. 577/18 del
Tribunale di Napoli, valorizzando la sentenza n. 1747/16 di questa
Corte, riteneva essere coperta da giudicato la questione dell'avvenuto rilascio del cespite.
Pertanto, aveva errato il primo Giudice nel non considerare che l'immobile in questione era stato da essa rilasciato a seguito dell'offerta non formale. Sussisteva, quindi, il contrasto tra i giudicati,
pag. 7/16 nascenti dalle citate sentenze nn. 1747/16 e 577/18, atteso che, in tutti i giudizi, il presupposto era il medesimo, ossia l'accertamento del già avvenuto rilascio dell'immobile in questione.
Peraltro, la stessa sentenza di questa Corte n. 5031/19, valorizzata dal primo Giudice, aveva accertato l'avvenuto rilascio dell'immobile de quo da settembre 2012, in base ad offerta non formale, nonché il passaggio in giudicato della sentenza n. 1747/16 della Corte di Appello di Napoli che aveva accertato la predetta circostanza.
Infine, erroneo era stato l'apprezzamento che il primo Giudice aveva fatto della persistente sussistenza di un suo interesse ad opporsi all'esecuzione, qualora effettivamente il rilascio fosse già avvenuto.
Al riguardo, obiettava l'appellante, il Giudice non aveva considerato che tale interesse nasceva dalla necessità di difendersi rispetto all'avversa pretesa di precostituirsi un titolo per esigere, ingiustificatamente, il pagamento dei canoni di locazione maturati dal settembre 2012 sino al verbale di rilascio del 26/02/2020.
Né, invero, dal verbale di rilascio redatto dall'U.G. in data 26/02/2020, pure valorizzato dal Giudice, poteva trarsi la prova di una perdurante detenzione del cespite in capo alla conduttrice, in quanto, nello stesso verbale, l'avv. Michela Franzese, “.. nell'interesse della esecutata,
(riportandosi alle precedenti sentenze passate in giudicato intervenute tra le medesime parti) dichiarava “la presente esecutata non occupa più
l'immobile dal settembre 2012 avendolo spontaneamente rilasciato giusta ordinanza provvisoria di rilascio del 30/08/12 ed avendo
pag. 8/16 trasferito la sua attività in Bacoli in via Roma 45 come da contratto che si allega in copia. Circostanza confermata dalla Corte di Napoli sent.
1747/16 e 5031/19 che si allegano in copia. Si fa presente che le chiavi dell'immobile sono in possesso dell'avv. MM essendo state spedite con racc.ta A.R. del 31.01.17 che si allega e si contesta l'esecuzione in essere” ..”.
Infine, secondo l'appellante, la sentenza era affetta da un'evidente contraddizione, poiché, nel valutare la portata della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 1747/16, prima sosteneva che tale pronuncia non aveva mai accertato l'avvenuto rilascio, poi, però, ammetteva che quella sentenza aveva condannato i proprietari al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, il cui presupposto è, appunto, l'avvenuto rilascio.
§ 5.
L'appello è infondato, poiché non è dato ravvisare alcun contrasto tra la sentenza di primo grado ed il giudicato nascente dalla sentenza n.
1747/16 di questa Corte, stante la chiara diversità dell'oggetto dei due giudizi.
Infatti, in questa sede si controverte del diritto dei proprietari del cespite, sito in Bacoli alla Via G. De Rosa n.12, un tempo detenuto in locazione dalla società appellante, ad agire esecutivamente per ottenere il rilascio dell'immobile, in forza dell'ordinanza del 16-
19/12/2011 emessa dal Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., confermata dalla sent. n. 9830/2014 dello stesso Ufficio.
pag. 9/16 Nel giudizio definito dalla sentenza n. 1747/16 di questa Corte, che aveva ad oggetto l'appello proposto avverso la sent. n. 9830/2014 del
Tribunale di Napoli, si controverteva in merito alla domanda, proposta dalla di ottenere la condanna dei Parte_6
proprietari al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale.
Diversi essendo, quindi, i petita dei due giudizi, non è configurabile un contrasto di giudicati, come del resto chiarito anche dalla S.C. nell'ordinanza n. 9420/2022, che si è pronunciata sul ricorso proposto dagli odierni appellati, avverso la sentenza n. 5031/2019 di questa
Corte, la quale ha definito altro giudizio vertente tra le medesime parti.
Per quanto rileva ai fini in esame, in tale ordinanza la Cassazione, confermando la sentenza n. 5031/2019 di questa Corte, ha escluso che potesse ravvisarsi contrasto tra la sentenza n. 1747/16 di questa Corte
e la sentenza n. 543/2017 del Tribunale di Napoli, stante la radicale diversità dei due giudizi.
Analogamente, nella presente sede, deve, a confutazione del motivo di appello, dirsi che la sentenza n. 1747/16 di questa Corte ha esaminato la questione dell'avvenuto rilascio dell'immobile, da parte della
[...]
, quale passaggio logico obbligato per statuire sulla Parte_6
domanda della ex conduttrice di pagamento dell'indennità di avviamento commerciale (domanda che, come noto, presuppone, ai fini del suo accoglimento, che vi sia stato da parte del conduttore il rilascio o almeno l'offerta di rilascio del cespite).
pag. 10/16 Orbene, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la sentenza n.
1747/16 di questa Corte, nello statuire sulla domanda dell'appellante, ha ritenuto che sussistesse il presupposto per condannare i proprietari al pagamento dell'indennità di avviamento commerciale. A tal fine, invero, la Corte ha valorizzato il fatto che, a fronte della più volte manifestata volontà della società conduttrice di rilasciare il cespite, previo pagamento da parte dei locatori dell'indennità di avviamento, questi ultimi, pur essendosi mostrati disponibili a tanto, di fatto non avevano mai dato materiale esecuzione al versamento dell'importo in questione.
E', quindi, assolutamente chiaro come la Corte non abbia affatto ritenuto che il rilascio vi fosse stato, avendo operato un inequivoco riferimento a meri tentativi della conduttrice di dare spontanea esecuzione all'ordinanza di rilascio, tentativi che, tuttavia, non erano andati a buon fine, stante il mancato avverarsi della condizione, imposta dalla medesima società, di ottenere dalla controparte il pagamento dell'indennità di avviamento.
Quindi, laddove la sentenza n. 1747/16, al capoverso immediatamente successivo, riconosceva la necessità di condannare i proprietari al pagamento dell'indennità, non potendo più procrastinare l'adempimento di siffatta obbligazione al rilascio dell'immobile,
“oramai già avvenuto”, deve ritenersi che, con tale espressione, avesse inteso sostanzialmente equiparare, ai limitati effetti del pagamento dell'indennità di avviamento commerciale, l'effettivo rilascio al mero tentativo.
pag. 11/16 Ne segue che, dalla predetta sentenza, nella quale non si dibatteva tra le parti del rilascio del cespite, ma, come visto, solo del pagamento dell'indennità, non possa trarsi argomento per sostenere che fosse precluso al Giudice, investito dalla società intimata dell'opposizione all'esecuzione di rilascio, di riesaminare la questione e deciderla diversamente.
Ciò, invero, sia per una ragione di rito, diversi essendo gli oggetti dei due giudizi, (l'uno, quello definito dalla sentenza n. 1747/16, di cognizione, l'altro, portato al vaglio del Giudice di primo grado, di opposizione ad un'esecuzione di rilascio), sia per una questione di merito (atteso che, come detto, nella sentenza n. 1747/16, si è in sostanza equiparato, ai fini dell'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennità di avviamento, l'effettivo rilascio dell'immobile, al tentativo attuato dalla conduttrice di rilasciarlo).
Del resto, ad ulteriore conforto di quanto osservato, milita, pure, il rilievo secondo il quale, in effetti, l'appellante, per dimostrare l'assunto della già avvenuta restituzione dell'immobile, invocava sue precedenti offerte di restituzione effettuate in via stragiudiziale e mai esitate nella materiale consegna del bene.
Analogamente, deve evidenziarsi come la circostanza del mancato rilascio sia comprovata anche dalla sentenza n. 543/2017 del
Tribunale di Napoli, che rigettava la domanda di convalida dell'offerta reale proposta dalla , rilevando che l'odierna Parte_6
appellante non aveva interamente osservato il procedimento delineato dall'art. 1216 c.c., avendo formulato l'intimazione al creditore, ma non pag. 12/16 avendo provveduto a chiedere al Giudice la nomina di un sequestratario, nè a consegnare allo stesso il bene.
Né, invero, è fondato il rilievo secondo cui il Giudice avrebbe male interpretato il verbale di rilascio del 26/02/2020.
Infatti, premesso che l'appellante non ha smentito l'affermazione del
Tribunale, secondo cui da tale verbale emerge che i beni erano nel possesso dell'opponente, la stessa si è limitata ad invocare il contenuto della dichiarazione, fatta riportare nel verbale dal suo difensore, in cui si dava atto che le chiavi del cespite erano state restituite al difensore dei proprietari con raccomandata del 31.1.2017.
A ben vedere, tuttavia, il contenuto della riportata dichiarazione non dimostra affatto che il bene fosse giuridicamente rientrato nella disponibilità dei proprietari, trattandosi di circostanza, non solo negata da questi ultimi, ma avversata dall'esito dell'esecuzione operata dall'Ufficiale Giudiziario.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
§ 6.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, gli appellati, oltre a difendersi rispetto all'avverso gravame, proponevano appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado, nella parte in cui la stessa non riconosceva ad essi istanti il pagamento, da parte della conduttrice inadempiente, tanto dell'indennità sostitutiva del canone, quanto del danno derivante dall'ingiustificato rifiuto di consegnare l'immobile a seguito del percepimento della indennità di pag. 13/16 avviamento. Quindi, secondo gli appellati, il primo Giudice avrebbe dovuto “dichiarare che in conseguenza del ritardo nella riconsegna, ai locatori spetta la corresponsione, quantomeno e salvo il riconoscimento del danno, dell'indennità equiparata in termini di importo al canone di locazione a far tempo dal settembre 2012, epoca di cessazione del rapporto di locazione”.
§ 7.
L'appello incidentale è inammissibile, in quanto, mediante lo stesso, gli appellati hanno proposto per la prima volta domande che, in primo grado, non avevano formulato.
Infatti, nel costituirsi dinanzi al Tribunale di Napoli nel giudizio di opposizione all'esecuzione instaurato dalla controparte, gli odierni appellati si erano limitati a sollecitare il rigetto dell'avversa opposizione (cfr. conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione depositata il 10.12.2018, ove testualmente si legge:
“Rigettare l'avverso atto di opposizione in quanto, per le ragioni tutte superiormente illustrate, inammissibile ed improponibile in rito e del tutto infondato nel merito;
in ragione, quindi, della evidente pretestuosità e della manifesta malafede che anima la opponente ..
Condannare essa soccombente, oltreché al pagamento delle spese e delle competenze di causa, in uno al rimborso delle spese forfettarie ed agli oneri di legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, anche al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi da codesto On.le giudicante in via equitativa”).
pag. 14/16 Ne segue che la formulazione, solo in grado di appello, delle domande sottese al proposto appello incidentale sia preclusa dall'art. 345 c.p.c., che vieta, appunto, la proposizione di domande nuove.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale esonera, ovviamente, da qualsivoglia statuizione nel merito.
§ 8.
Venendo a disciplinare le spese processuali, rileva la Corte che, considerata la condizione di soccombenza reciproca, derivante dal mancato accoglimento di entrambe le proposte impugnazioni, ne vada disposta, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., l'integrale compensazione.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo, pari a quello previsto, rispettivamente, per l'impugnazione principale ed incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
pag. 15/16 c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di appello;
d) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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