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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 736/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO IN, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 389/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10395/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112300081486 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 599/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la società Resistente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di pagamento TARI n. 112300081486, relativo al primo semestre dell'anno 2023, per l'importo complessivo di euro 20.009, riferito a più utenze non domestiche site nel territorio di Roma
Capitale.
La società deduceva, in sintesi, l'illegittimità dell'atto per omessa applicazione delle riduzioni o esenzioni previste in caso di conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico, nonché per violazione dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 116/2020, oltre che per difetto di motivazione e violazione della normativa regolamentare comunale. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento di una riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa.
Roma Capitale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.
Con la sentenza n. 10395/2024 la Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che, in assenza di variazioni nella situazione di fatto rispetto all'annualità precedente, alla contribuente dovesse essere riconosciuta per l'anno 2023 la medesima riduzione della quota variabile applicata per l'anno 2022, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello Roma Capitale, deducendo, in sintesi, l'erroneità della sentenza impugnata per avere riconosciuto la riduzione tariffaria in difetto dei presupposti normativi e regolamentari, nonché per non avere considerato la carenza e incompletezza della documentazione prodotta dalla contribuente in sede di rendicontazione.
Si costituiva la società appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante, la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, la Corte ritiene il gravame ammissibile sotto il profilo temporale, risultando proposto nel termine lungo di cui agli artt. 38, comma 3, e 51 del d.lgs. n. 546/1992, in assenza di notifica della sentenza di primo grado.
Nel merito, le censure sollevate da Roma Capitale non colgono nel segno.
La sentenza impugnata ha correttamente individuato il thema decidendum nella verifica della spettanza, o meno, della riduzione della quota variabile della TARI per l'anno 2023, alla luce della documentazione prodotta dalla contribuente e del comportamento tenuto dall'Amministrazione nelle annualità precedenti.
Dalla ricostruzione in fatto, puntualmente svolta dal giudice di prime cure, emerge che la società appellata aveva tempestivamente comunicato la scelta di conferire i rifiuti prodotti al di fuori del servizio pubblico e aveva presentato, anche per l'anno 2023, istanza di riconoscimento delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale. È altresì pacifico che per l'anno 2022 Roma Capitale aveva riconosciuto alla medesima contribuente una riduzione della quota variabile, sulla base di analoga documentazione. In tale contesto, correttamente il Giudice di primo grado ha valorizzato l'assenza di qualsivoglia mutamento rilevante della situazione fattuale e normativa, nonché il mancato riscontro motivato da parte dell'Amministrazione alle istanze presentate dalla contribuente. Il mero richiamo, in sede di appello, alla presunta incompletezza della documentazione non è sufficiente a scalfire la decisione impugnata, in difetto di una puntuale dimostrazione dell'inidoneità degli atti prodotti e, soprattutto, a fronte del diverso comportamento tenuto dallo stesso ente impositore in relazione all'annualità immediatamente precedente.
Deve inoltre escludersi che la sentenza di primo grado abbia operato una indebita sovrapposizione tra la disciplina dei rifiuti speciali e quella relativa alla fuoriuscita dal servizio pubblico dei rifiuti urbani. La pronuncia impugnata si è limitata a riconoscere, in via subordinata e nei limiti del petitum, una riduzione della quota variabile della tariffa, parametrata a quella già applicata per l'anno 2022, senza affermare un'esenzione automatica o generalizzata in assenza dei presupposti normativi.
Ne consegue che l'appello si risolve, in larga parte, in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in questa sede, e non evidenzia specifici errori di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione tali da giustificare la riforma della decisione impugnata.
In considerazione della soccombenza dell'appellante e avuto riguardo alla natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Roma Capitale e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Resistente_1 S.r.l., che liquida in euro 2.000, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi al difensore che si è dichiarato antistatario Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Cons. estensore Il Presidente dott. Vincenzo Laudiero dott. Paola Cappelli
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO IN, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 389/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10395/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 02/08/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112300081486 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 599/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, la società Resistente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di pagamento TARI n. 112300081486, relativo al primo semestre dell'anno 2023, per l'importo complessivo di euro 20.009, riferito a più utenze non domestiche site nel territorio di Roma
Capitale.
La società deduceva, in sintesi, l'illegittimità dell'atto per omessa applicazione delle riduzioni o esenzioni previste in caso di conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico, nonché per violazione dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 116/2020, oltre che per difetto di motivazione e violazione della normativa regolamentare comunale. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento di una riduzione proporzionale della quota variabile della tariffa.
Roma Capitale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso.
Con la sentenza n. 10395/2024 la Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che, in assenza di variazioni nella situazione di fatto rispetto all'annualità precedente, alla contribuente dovesse essere riconosciuta per l'anno 2023 la medesima riduzione della quota variabile applicata per l'anno 2022, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello Roma Capitale, deducendo, in sintesi, l'erroneità della sentenza impugnata per avere riconosciuto la riduzione tariffaria in difetto dei presupposti normativi e regolamentari, nonché per non avere considerato la carenza e incompletezza della documentazione prodotta dalla contribuente in sede di rendicontazione.
Si costituiva la società appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante, la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, la Corte ritiene il gravame ammissibile sotto il profilo temporale, risultando proposto nel termine lungo di cui agli artt. 38, comma 3, e 51 del d.lgs. n. 546/1992, in assenza di notifica della sentenza di primo grado.
Nel merito, le censure sollevate da Roma Capitale non colgono nel segno.
La sentenza impugnata ha correttamente individuato il thema decidendum nella verifica della spettanza, o meno, della riduzione della quota variabile della TARI per l'anno 2023, alla luce della documentazione prodotta dalla contribuente e del comportamento tenuto dall'Amministrazione nelle annualità precedenti.
Dalla ricostruzione in fatto, puntualmente svolta dal giudice di prime cure, emerge che la società appellata aveva tempestivamente comunicato la scelta di conferire i rifiuti prodotti al di fuori del servizio pubblico e aveva presentato, anche per l'anno 2023, istanza di riconoscimento delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale. È altresì pacifico che per l'anno 2022 Roma Capitale aveva riconosciuto alla medesima contribuente una riduzione della quota variabile, sulla base di analoga documentazione. In tale contesto, correttamente il Giudice di primo grado ha valorizzato l'assenza di qualsivoglia mutamento rilevante della situazione fattuale e normativa, nonché il mancato riscontro motivato da parte dell'Amministrazione alle istanze presentate dalla contribuente. Il mero richiamo, in sede di appello, alla presunta incompletezza della documentazione non è sufficiente a scalfire la decisione impugnata, in difetto di una puntuale dimostrazione dell'inidoneità degli atti prodotti e, soprattutto, a fronte del diverso comportamento tenuto dallo stesso ente impositore in relazione all'annualità immediatamente precedente.
Deve inoltre escludersi che la sentenza di primo grado abbia operato una indebita sovrapposizione tra la disciplina dei rifiuti speciali e quella relativa alla fuoriuscita dal servizio pubblico dei rifiuti urbani. La pronuncia impugnata si è limitata a riconoscere, in via subordinata e nei limiti del petitum, una riduzione della quota variabile della tariffa, parametrata a quella già applicata per l'anno 2022, senza affermare un'esenzione automatica o generalizzata in assenza dei presupposti normativi.
Ne consegue che l'appello si risolve, in larga parte, in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in questa sede, e non evidenzia specifici errori di diritto o vizi logico-giuridici della motivazione tali da giustificare la riforma della decisione impugnata.
In considerazione della soccombenza dell'appellante e avuto riguardo alla natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Roma Capitale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio rigetta l'appello proposto da Roma Capitale e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Resistente_1 S.r.l., che liquida in euro 2.000, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi al difensore che si è dichiarato antistatario Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il Cons. estensore Il Presidente dott. Vincenzo Laudiero dott. Paola Cappelli