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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/07/2024, n. 5004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5004 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Gemma Carlomusto Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 634 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Di Giovanni Annalisa e Di
[...]
Giovanni Pietro Maria, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Cristiani Valerio, come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15586/2020 del Tribunale di r.g. n. 1 Roma, pubblicata il 9 novembre 2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno premesso che, con deliberazione del 20 febbraio 2014, l'assemblea del
aveva deliberato di dotare il proprio impianto di riscaldamento di una CP_1 caldaia a condensazione ed aveva altresì stabilito che i distaccati dall'impianto centralizzato non dovessero corrispondere quote per l'acquisto del carburante e partecipare alle sole spese di manutenzione per quanto previsto dal Codice Civile, precisando altresì che il termine ultimo per dichiarare la volontà al distacco era fissato alla data dell'assemblea che avrebbe deliberato l'acquisto della nuova caldaia e che il termine 'distaccati' avrebbe dovuto riferirsi “alla condizione di distaccati dalla nuova caldaia”. In quella sede era stato anche stabilito che la nuova caldaia sarebbe stata dimensionata rispetto al numero effettivo degli appartamenti che la stessa caldaia avrebbe dovuto servire - “la nuova caldaia sarà dimensionata rispetto al numero effettivo degli appartamenti che tale caldaia servirà”. Hanno quindi riferito che
l'amministratore del tempo, alla ricezione delle comunicazioni di distacco, aveva fatto seguire la richiesta della perizia tecnica affinché fosse provato, come previsto dall'art.
1118, co. 4, c.c., che dal distacco non sarebbero derivati notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini e che ad essa non era seguita la trasmissione delle perizie tecniche. Gli attori hanno poi rilevato che i condomini avrebbero dovuto dichiarare la loro volontà ad essere distaccati dall'impianto di riscaldamento entro la successiva assemblea dell'11 giugno 2014, che nel verbale non era stato dato menzione dei condomini che avevano espresso la volontà di distaccarsi e che solo alla assemblea tenutasi il 17 novembre 2014 era stato dato l'elenco dei condomini che si erano distaccati dall'impianto di riscaldamento senza che essi avessero mai presentato la perizia delle conseguenze derivanti dal loro distacco o
l'assemblea li avesse mai autorizzati in tal senso. Le parti instanti al riguardo hanno anche riferito di aver proposto istanza di mediazione impugnando per nullità ed annullabilità le assemblee del 20 febbraio 2014, del 18 giugno 2014 e del 17 novembre
2014 e che alla mediazione, conclusasi negativamente per la mancata comparizione del condominio, non è poi seguita l'azione giudiziale. Con riguardo alle successive vicende che avevano riguardato l'impianto gli attori hanno riferito che: - all'assemblea del 19
r.g. n. 2 ottobre 2015 era stato dato atto che l'impianto era funzionante. A tale riguardo hanno sostenuto che la caldaia installata avrebbe potuto servire tutti gli appartamenti ricompresi nel condominio e non era stata quindi limitata all'utilizzo dei condomini effettivamente attaccati, diversamente da quanto espresso dall'assemblea del 20 febbraio 2014; - all'assemblea del 22 giugno 2017 era stata proposta l'approvazione del piano di riparto per la gestione del riscaldamento per l'anno 2015/2016, effettuato sulla base della perizia energetica fornita dall'Ing della ditta Per_1 Pt_5
incaricato dalla precedente assemblea del 18 gennaio 2016; - l'Amministratore
aveva predisposto un piano di riparto che aveva previsto l'attribuzione ai CP_2
distaccati del pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e di una quota di consumi fissi denominata consumo “involontario; - all'assemblea del 6 dicembre 2017 era stata proposta una ripartizione dei consumi che non aveva tenuto conto della quota di consumo involontaria rispetto ai distaccati, proposta questa poi approvata dall'assemblea, ad eccezione degli attori, sia con riferimento all'anno 2015/2016 e 2016/2017 che con riferimento al preventivo di spesa per il 2017/2018. Gli attori quindi, non ritenendo corretta l'applicazione dei criteri di riparto, hanno impugnato la delibera assembleare del 6 dicembre 2017 e del 20 febbraio 2014 per violazione della normativa in materia di equa ripartizione delle spese
e di contenimento del consumo energetico non avendo l'assemblea tenuto conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/2014 che, con specifico riguardo al consumo derivanti dall'impianto centralizzato, individua l'esistenza del consumo “involontario” come tale indipendente dall'azione dell'utente e, cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione che avrebbero dovuto essere ripartiti in base ai millesimi calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile (UNI 11300). Hanno al riguardo sostenuto l'errata interpretazione della deliberazione dell'assemblea del
20/02/2014 assumendo che l'esclusione dal pagamento del carburante dei condomini
“distaccati” dall'impianto centralizzato del convenuto, come contemplato CP_1
dall'assemblea del 20/02/2014, sarebbe da intendersi riferito al consumo c.d.
“volontario”, quale consumo normalmente conoscibile e determinabile dal sistema di contabilizzazione dell'impianto che avrebbe potuto pertanto essere oggetto di cosciente delibera assembleare. Gli attori hanno altresì sostenuto la nullità della delibera assembleare del 20 febbraio 2014 rilevando che, in merito alla trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti unifamiliari, il comma IX dell'art. 4 del DPR
n. 59/09 impone la dichiarazione delle cause in una relazione tecnica che attesti la
r.g. n. 3 rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia da depositare all'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 28 della L 10/91 (modificato dal D.Lgs
n. 192/05). Hanno altresì rilevato che la stessa relazione, nel caso di distacco individuale da un impianto centralizzato, prevede ai sensi dell'art. 3, co. II del D.Lgs. n.
192/05 e dell'art. 5, co. V, del successivo D.P.R. n. 59/09, l'obbligo di verifica del rendimento globale medio stagionale del nuovo impianto termico. Hanno pertanto concluso chiedendo che venga dichiarata l'annullabilità dell'assemblea del 6 dicembre
2017 nelle parti in cui approva il riparto consuntivo di spesa per il riscaldamento relativo all'anno 2015/2016 (n. 1 ordine del giorno), il consuntivo 2016/2017 (n. 2 ordine del giorno) e il preventivo 2017/2018 ( n. 3 ordine del giorno). Hanno altresì chiesto che venga dichiarata la nullità della delibera del 20 febbraio 2014 e che, per
l'effetto venga, ordinato ai condomini “distaccati” dalla caldaia del condominio di via della Magnetite n. 30 il loro “riallaccio” all'impianto centralizzato condominiale a proprie spese, con la ripartizione degli oneri ordinari e straordinari di gestione previsti dalla legge. (domanda rinunciata nel corso del giudizio di primo grado).
Si è costituito il condominio eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'Amministratore del Condominio con riguardo alla richiesta di riallaccio proposta nei confronti dei condomini distaccati. Ha inoltre eccepito la decadenza dall'impugnazione della deliberazione del 20/2/2014 ed ha infine ritenuto nel merito infondate le contestazioni”.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, ha rigettato le domande proposte dagli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite, in favore del CP_1
di cui in epigrafe.
A fondamento della decisione, ha osservato: “(…) In ossequio al principio della c.d. ragione liquida - per il quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c.: Cass. 26242/2015 - è da premettere che come statuisce la giurisprudenza, “sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le
r.g. n. 4 delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2
e n. 3, cod. civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 cod. civ.” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6714 del
19/03/2010; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8732 del 27/04/2005, la quale ha confermato che le delibere con cui vengono ripartite le spese, “ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili”).
E' poi da considerare che i criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'art. 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale"), ovvero in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, o col consenso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 641 del 17/01/2003). La natura delle disposizioni contenute nell'art. 1118 c.c., comma 1 e art. 1123 c.c. non preclude, infatti, l'adozione di discipline convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei partecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprietà. In assenza di limiti posti dall'art. 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali può arrivare
a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e finanche a prevedere l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
5975 del 25/03/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/12/1988) (Cass., Sez. II, 4 agosto 2016 n. 16321; Id., 17 gennaio 2003 n. 641).
E' quindi da rilevare che le deliberazioni dell'assemblea del 20 febbraio 2014 sono state adottate dalla “totalità dei proprietari per 1000 millesimi” ed approvate all'unanimità. Con esse in particolare sono state deliberate: - la sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione;
- che alle spese necessarie alla sostituzione dovessero partecipare nella misura del 100% delle rispettive quote millesimali di proprietà i condomini che si sarebbero ancora serviti dal nuovo impianto centralizzato
e nella misura del 50% delle rispettive quote millesimali di proprietà coloro i quali si fossero distaccati al momento dell'installazione della nuova caldaia;
- che i distaccati dall'impianto centralizzato non dovessero corrispondere quote per l'acquisto del carburante (metano) e che gli stessi distaccati dovessero partecipare alle sole spese di manutenzione per quanto previsto dal codice civile fino a nuova delibera contraria
r.g. n. 5 unanime.
Ne deriva che con tale volontà - espressa all'unanimità - i condomini non più serviti dal nuovo impianto centralizzato non sono tenuti a partecipare ad alcuna spesa per
l'acquisto del carburante (metano) sia essa relativa al consumo volontario del carburante o a quella relativa al consumo involontario che - così come dispone la norma UNI 10200/2013 - è quello riferito alle perdite energetiche che, pur non desiderate, costituiscono una quota parte del processo necessario per ottenere il funzionamento del servizio richiesto.
Valutando poi le questioni concernenti l'eccepita illegittimità del distacco dall'impianto centralizzato è da considerare che - con specifico riferimento agli argomenti all'ordine del giorno che avevano riguardato la dismissione o sostituzione della caldaia centralizzata all'epoca esistente - i condomini avevano all'unanimità deciso di sostituire la vecchia caldaia con una nuova che sarebbe stata dimensionata
“rispetto al numero effettivo degli appartamenti che tale caldaia servirà” e che “…… il termine ultimo per dichiarare la volontà al distacco è fissato alla data dell'assemblea che delibererà l'acquisto della nuova caldaia……”.
Ne deriva pertanto la volontà unanime espressa da tutti i condomini di autorizzare qualunque distacco dall'impianto centralizzato con la sola condizione che la volontà al distacco fosse dichiarata entro la data dell'assemblea che avesse deliberato l'acquisto della nuova caldaia. È quindi da rilevare che l'assemblea dell'11 giugno 2014 aveva deliberato l'acquisto della nuova caldaia che era stata tarata per servire i soli condomini allacciati (in quella sede era stato altresì evidenziato che erano in via di distacco ulteriori 3 condomini). È anche da evidenziare e che prima di tale data
l'Amministratore aveva fissato al 10/4/2014 il termine ultimo per dichiarare la volontà di distaccarsi dal riscaldamento centralizzato, significando che, in mancanza di comunicazione, si sarebbe intesa la volontà di rimanere serviti dall'impianto centralizzato (vedi comunicazione del 20 marzo 2014). Considerato in definitiva che non risulta che in epoca successiva al deliberato assembleare di acquisto della nuova caldaia si fossero distaccati altri condomini (gli attori al riguardo si sono limitati a sostenere che solo alla assemblea tenutasi il 17 novembre 2014 era stato dato l'elenco dei condomini che si erano distaccati dall'impianto di riscaldamento) deve essere ritenuto che tutti i distacchi fossero stati formalizzati prima della delibera di acquisto della nuova caldaia. Inoltre per completezza della motivazione sul punto è da considerare che ogni questione circa l'adeguatezza o meno dell'impianto è da ritenersi
r.g. n. 6 tardiva non risultando mai essere stata oggetto di impugnativa le determinazioni con le quali l'assemblea aveva approvato l'acquisto del nuovo impianto di riscaldamento centralizzato. Ne deriva la validità della prima delibera, datata 20 febbraio 2014, con cui l'assemblea aveva autorizzato il distacco di alcuni condomini esonerandoli dal pagamento delle spese per il consumo della caldaia centralizzata nonché della delibera del 6 dicembre 2017 che ha posto ad esclusivo carico degli appartamenti serviti dal detto impianto e non anche a carico di quelli distaccati l'intero costo del consumo della caldaia (volontario e involontario) dovendo al riguardo essere considerato che la previsione che tale nuova caldaia avrebbe dovuto essere dimensionata per essere idonea a servire i soli condomini che avessero deciso di servirsi dell'impianto centralizzato esclude ogni rilievo alla eccepita mancanza della relazione tecnica che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il conseguimento del consumo di energia in caso di trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti unifamiliari trattandosi in questo caso di trasformazione dell'impianto termico centralizzato in un altro impianto termico centralizzato realizzato per le sole esigenze di coloro che non avevano realizzato impianti unifamiliari.”
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello Parte_1 Pt_2
e rassegnando le seguenti
[...] Parte_3 Parte_4
conclusioni: “A) -Nel merito: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
15586/2020 Sent. emessa e pubblicata in data 09.11.2020 dal Tribunale di
Roma in seno al procedimento civile n. 15069/2018 R.G., ed in accoglimento delle domande ivi spiegate, dichiarare nulle e/o inefficaci e/o annullabili le deliberazioni assembleari assunte in data 20.02.2014 e
6.12.2017 dal sito in per tutti i CP_1 CP_1 Controparte_1
motivi indicati in narrativa;
B) - Condannare il sito in CP_1 CP_1
, in persona dell'Amministratore p.t. a rivalere agli Controparte_1
istanti spese e competenze del doppio grado di giudizio.”.
Il di cui in epigrafe ha contestato le avverse doglianze, CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, all'udienza del 4 aprile 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
r.g. n. 7 Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza per violazione degli artt. 1118, comma IV c.c. e 4, comma IX,
DPR 59/2009 e per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Hanno dedotto: - che in forza dell'art. 18 del regolamento condominiale, secondo cui “la rinuncia ai servizi comuni non é ammessa. La rinuncia al servizio di riscaldamento è ammessa purché per una intera stagione e con le opportune garanzie, ed importa l'obbligo di pagare la metà del contributo che il rinunziante avrebbe dovuto pagare se non avesse rinunciato”, non era consentito il distacco dall'impianto centralizzato se non a determinate condizioni;
- che la trasformazione degli impianti centralizzati in impianti singoli è disciplinata dall'art. 4 comma IX DPR 59/2009, secondo cui è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti e che, in ogni caso, le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25”; - che la disciplina di riferimento (norma generale rappresentata dal DPR 59/2009 e norma particolare dettata dal regolamento di condominio) è stata modificata dalla legge 220/2012, che ha novellato l'art. 1118 c.c. aggiungendovi il quarto comma che così dispone: “il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”; - che, pertanto, il non CP_1
avrebbe potuto, con la delibera del 20.02.2014, autorizzare il distacco in assenza delle condizioni previste dalle norme vigenti, e, segnatamente, in difetto dell'accertamento dell'insussistenza di notevoli squilibri di r.g. n. 8 funzionamento o aggravi di spesa, come richiesto dall'art. 1118 comma IV
c.c.; - che il Tribunale ha ritenuto legittima la mancata presentazione delle perizie ritenendo che la decisione dell'assemblea totalitaria potesse superare il dettato normativo, all'uopo estendendo gli effetti della giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 1123 c.c.; - che, tuttavia, anche volendo ritenere che l'assemblea abbia validamente deciso in ordine al riparto delle spese (atteso che l'art. 1118 comma primo, al pari dell'art. 1123 c.c. è norma comunque derogabile con decisione unanime), certamente la decisione non sarebbe valida in ordine alla legittimazione del distacco, in quanto l'art.1118 comma IV c.c. non vieta il distacco, ma “sanziona” i condomini che lo hanno fatto in violazione delle condizioni previste dalla norma obbligandoli al pagamento di tutte le spese (e non delle sole spese di manutenzione straordinaria così come previsto se si verificano le condizioni che legittimano il distacco); - che, in sostanza, l'accertamento delle condizioni per effettuare il distacco è sempre necessario, residuando all'autonomia privata la sola possibilità di decidere quale parte sia onerata dal fornire detto accertamento.
Secondo gli appellanti, in forza delle suddette argomentazioni, non può che ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (in quanto contraria a norma di legge) la deliberazione del 20/02/2014, sebbene assunta all'unanimità, nella parte in cui ha autorizzato il distacco dal riscaldamento, ponendo a carico dei condomini distaccati solo le spese di manutenzione straordinaria, senza avere tali condomini preventivamente fornito la prova della sussistenza dei presupposti che lo legittimassero.
Ed infine, gli appellanti hanno osservato che, come ammesso dallo stesso amministratore, non era stato deliberato il rifacimento dell'impianto, ma solo la sostituzione della caldaia con altra dimensionata rispetto al numero dei condomini risultanti successivamente al distacco, ciò, a loro avviso, avrebbe potuto consentire di superare le problematiche relative allo r.g. n. 9 squilibrio termico, ma non anche quelle relative al maggior aggravio di costi, in relazione alle quali sarebbe stata necessaria la perizia.
Gli appellanti, su tale motivo di appello, hanno concluso sostenendo che la delibera del 2014, nella parte in cui ha posto a carico dei condomini distaccati, le sole spese di manutenzione straordinaria, è nulla per illiceità dell'oggetto e contrarietà a norme imperative, posto che laddove il distacco dei condomini dall'impianto centralizzato non sia accompagnato dalla prova della soddisfazione dei presupposti previsti dall'art. 1118 comma IV
c.c. (mancanza di squilibrio termico e di aggravio di spese per gli altri condomini) non opera la limitazione del pagamento delle spese per l'impianto di riscaldamento alle sole spese relative alla manutenzione straordinaria.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza per violazione del decreto legislativo n. 102/2014.
Gli appellanti hanno sostenuto che la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 102/2014 non produce effetti diretti in merito alla sindacabilità della delibera del 20.02.2014, ma impone di valutare la delibera del 6.12.2017 non solo alla luce delle precedenti decisioni dell'assemblea condominiale, ma anche delle nuove disposizioni normative medio tempore entrate in vigore.
Tanto detto, hanno osservato che il legislatore europeo con la direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE ha imposto l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in ambito condominiale che ha comportato l'introduzione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese considerato non più come un mezzo per disciplinare i rapporti tra condomini, ma anche (e soprattutto) per arrivare alla riduzione del consumo energetico e all'emissione di gas responsabili dell'effetto serra;
lo
Stato Italiano ha recepito la direttiva 2012/27/UE con il d. lgs. 102/2014 che ha imposto la contabilizzazione e termoregolazione del calore nei r.g. n. 10 condomini con impianto di riscaldamento centralizzato e la ripartizione delle spese a consumo, che si compone dei consumi volontari, cioè quelli dovuti all'azione volontaria dell'utente mediante la valvola termostatica, che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (sotto-contatori, ripartitori) e consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall'azione dell'utente costituti principalmente dalle dispersioni di calore della rete di distribuzione.
Secondo gli appellanti, la disciplina introdotta dal D. lgs. 102/2014 riveste una finalità pubblicistica ed assurge quindi a norma imperativa vincolante e inderogabile, in quanto posta a tutela di un interesse generale e non meramente privatistico, donde non può essere derogata né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio.
In conclusione, ad avviso, degli appellanti, la delibera assunta in data
6.12.2017, la quale ha approvato il bilancio consuntivo di riparto delle spese di riscaldamento senza addebitare i consumi involontari ai condomini distaccati, è lesiva delle norme imperative e deve, pertanto, essere disapplicata poiché divenuta illegittima.
Osserva la Corte che le censure, che verranno esaminate congiuntamente, sono infondate.
Gli odierni appellanti nel corso del giudizio di primo grado hanno rinunciato alla domanda tesa ad ottenere, in ragione degli squilibri termici e degli aggravi di spesa che si erano verificati a seguito del distacco, il riallaccio al riscaldamento centralizzato da parte dei condomini che si erano distaccati, donde in questa sede bisogna solo valutare se, in difetto di perizia, sia lecita l'autorizzazione al distacco, o meglio sia possibile esonerare dalle spese di gestione i condomini distaccati.
Premette la Corte che, come evidenziato dal Tribunale, il riparto delle r.g. n. 11 spese condominiali come previsto normativamente può essere superato dalla diversa convenzione ex art. 1123 c.c.
In tema della natura della convenzione con cui la compagine condominiale adotti un criterio di riparto delle spese svincolato dal principio proporzionale su cui il legislatore fonda (agli articoli 1118 e 1123
c.c. e 68 e 69 disp .att. c.c.) la misura della partecipazione dei condòmini agli oneri, si osserva che in base all'art. 1123, primo comma, c.c. «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione».
In sostanza, il legislatore ha inteso dettare un criterio di riparto delle spese “naturalmente fondato” sulla proporzionalità e costantemente teso ad essa, derogabile solo attraverso una delibera adottata dall'intera compagine condominiale che pertanto perde gli stessi connotati della collegialità, assumendo piuttosto i tratti di una volontà contrattuale.
Si ritiene, dunque, che qualora i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli articoli 1118 Codice civile e 68 disposizioni attuative Codice civile, dando vita alla “diversa convenzione” di cui all'articolo 1123, comma 1, ultima parte c.c., la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.
La volontà contrattuale in cui si sostanzia la “diversa convenzione”,
r.g. n. 12 nel discostarsi dal criterio proporzionale di ripartizione delle spese, non incontra limiti: la Suprema corte ribadisce ormai da tempo e con costanza il principio per cui deve ritenersi perfettamente legittima la convenzione con cui taluno dei condòmini venga escluso dalle spese inerenti a una determinata parte comune .
Per quanto detto, non può che confermarsi la validità della delibera del
20 febbraio 2014, la quale, proprio in forza dell'unanimità dei consensi di tutta la compagine condominiale, ha assunto il valore di un contratto.
Né tantomeno, può inficiare la validità di tale delibera (contratto) il mancato deposito da parte dei condomini che si sono distaccati dal riscaldamento di una perizia che attestasse che dal distacco non derivassero notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, in quanto l'intera compagine condominiale non ha richiesto ciò al fine di autorizzare il distacco, né tantomeno ha disposto l'espletamento di una perizia, evidentemente ritendendo, in forza di una propria autonoma valutazione, che ci fossero le condizioni per il distacco.
Né infine, si profilano profili di illiceità delle delibere impugnate, per violazione di norme imperative.
Si premette, che le norme imperative o cogenti sono quelle alle cui disposizioni bisogna obbligatoriamente conformarsi (le norme di diritto penale, ma anche tante norme di diritto civile, come quelle contenute negli artt. 85, 108, 979, 1418 e altre).
Per la loro ritenuta importanza, non possono essere derogate dalle parti e vanno, dunque, a limitare l'autonomia negoziale.
La contrarietà a norme imperative determina l'illiceità del negozio giuridico.
Sono, invece, norme derogabili quelle le cui disposizioni divengono obbligatorie solo se le parti non decidono di regolare in modo diverso i loro rapporti.
r.g. n. 13 Tanto detto, è evidente, che in materia condominiale, e, segnatamente per quanto attiene l'aspetto relativo al riparto delle spese condominiali, non sono individuabili norme imperative, sol se si consideri che la norma di cui all'art. 1123 c.c., consente espressamente (si legge in tale norma
“salvo diversa convenzione”) che i condomini possano accordarsi per derogare la disciplina di cui agli artt. 1123 e ss.
Né a diversa soluzione si può giungere in forza della normativa europea recepita dal nostro ordinamento e richiamata dagli appellanti - contabilizzazione e termoregolazione del calore nei condomini con impianto di riscaldamento centralizzato e a ripartizione delle spese a consumo, che si compone dei consumi volontari, cioè quelli dovuti all'azione volontaria dell'utente mediante la valvola termostatica, che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (sotto-contatori, ripartitori) e consumi involontari (quota fissa), ovvero quelli indipendenti dall'azione dell'utente costituti principalmente dalle dispersioni di calore della rete di distribuzione -, sul presupposto della sua finalità pubblicistica, in quanto a tale normativa (alla quale peraltro il condominio di cui in epigrafe si è conformato, installando i contabilizzatori), tesa al risparmio energetico, non può attribuirsi una finalità pubblicistica relativamente al riparto delle spese ivi previsto, ben potendo i condomini, pur in presenza di contabilizzatori, stabilire un diverso criterio di spesa, purché all'unanimità (ad esempio escludendo la quota fissa), in forza del principio dell'autonomia negoziale, costituente principio cardine del nostro ordinamento.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
r.g. n. 14
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, in favore del condominio di cui in epigrafe, che liquida in complessivi € 5130,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento, da parte dell'appellante, della somma pari al contributo unificato. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 luglio 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 15