Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 486 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.SA Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fiSAta per il 12/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promoSA da nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. TIRNETTA MAURO C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Parte ricorrente Parte_1
si riporta integralmente al ricorso e al suo accoglimento, e stante le risultanze alle quali è pervenuto il CTU che ha riconosciuto le prestazioni richieste, si chiede che il beneficio dell'assegno mensile di assistenza sia riconosciuto, come valutato dalla D.SA , Parte_2 dal mese di settembre 2024, con condanna dell' al pagamento delle spese e dei compensi CP_1
professionali del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso onorari.
Inoltre, si chiede che siano rimborsate e poste quindi a carico dell' le spese di CTU CP_1
corrisposte dalla ricorrente nella fase ATP al Dott. e pari ad € 353,80, pagate Persona_1
in due soluzioni, come da fatture che si allegano unitamente al decreto di liquidazione sempre della fase atp. vista la nota depositata dal procuratore dell' “l'Istituto richiama le conclusioni CP_1
precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della D.SA Persona_2
oggetto Assegno - pensione.
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
09/04/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
FiSAta udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Obesità di classe III (BMI 45.7) con complicanze artrosiche al rachide lombare e al ginocchio bilaterale in soggetto con valgismo alle ginocchia ed esiti di meniscectomia a destra (2002);
Ipertensione arteriosa e Tachiaritmia in soggetto con F.E. del 30%; Diabete mellito di tipo II insulino-dipendente complicato da retinopatia diabetica;
Sindrome ansioso-depressiva di grado moderato con associato disturbo di somatizzazione. Da quanto precedentemente esposto, e cioè dall'anamnesi, dall'esame obiettivo, dall'esame della certificazione presente agli atti si sono riscontrate le seguenti infermità: Obesità di classe III (BMI 45.7) con complicanze artrosiche al rachide lombare e al ginocchio bilaterale in soggetto con valgismo alle ginocchia ed esiti di meniscectomia a destra (2002); Ipertensione arteriosa e Tachiaritmia in soggetto con F.E. del
30%; Diabete mellito di tipo II insulino-dipendente complicato da retinopatia diabetica;
Sindrome ansioso-depressiva di grado moderato con associato disturbo di somatizzazione.
Nella propria valutazione, facendo riferimento alle Tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al DM 05-02-1992, si ritiene che:
- alla diagnosi di “Obesità di classe III (BMI 45.7) con complicanze artrosiche al rachide lombare e al ginocchio bilaterale in soggetto con valgismo alle ginocchia ed esiti di meniscectomia a destra
(2002)”, tabellata al cod. 7105, che prevede un range di percentuale che va dal 31 al 40%, appare equo riconoscere una percentuale invalidante del 40%;
- la diagnosi di “Ipertensione arteriosa e Tachiaritmia in soggetto con F.E. del 30%” vada analogicamente assimilata a quella tabellata al codice 6442, che prevede un range di percentuale che va dal 41 al 50%, a cui appare equo riconoscere una percentuale invalidante del 41%;
- alla diagnosi di “Diabete mellito di tipo II insulino-dipendente complicato da retinopatia diabetica”, tabellata al cod. 9309 che prevede un range di percentuale che va dal 41 al
50%, a cui appare equo riconoscere una percentuale invalidante del 41%;
- la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva di grado moderato con associato disturbo di somatizzazione”, vada assimilata alla patologia tabellata al cod. 2205, che prevede una percentuale fiSA del 25%.
Valutata separatamente ogni singola menomazione, in base al D.M. 05-02-1992 secondo il quale la valutazione complessiva non deve consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato, trattandosi di multiple menomazioni in coesistenza in quanto intereSAno organi ed apparati distinti tra loro, è stato eseguito il calcolo riduzionistico applicando la formula “a scalare” di ZA -IT = IP1+IP2 – (IP1 x IP2)- ed è stata ottenuta una percentuale complessiva di invalidità dell'84%.
Pertanto, si ritiene che la sig.ra sia invalida con riduzione permanente Parte_1 della capacità lavorativa con una percentuale dell'84%, con diritto all'assegno mensile di assistenza.
Riguardo alla decorrenza di tale beneficio, si ritiene che eSA debba risalire al mese di settembre
2024, epoca in cui è documentato, attraverso il verbale del Pronto Soccorso del P.O. di Sciacca del
17/09/2024 (vd) contenente la consulenza cardiologica effettuata in occasione del suddetto ricovero, il fatto che da un quadro si ipertensione arteriosa in discreto compenso clinico ed emodinamico, come riferito dalla ricorrente e appurato dalle precedenti certificazioni presenti agli atti, il quadro cardiologico si sia complicato, associandosi ad una condizione di tachiaritmia, da allora in terapia farmacologica, con riscontro all'ecocardiogramma di un valore di F.E. del 30%
(precedente valore riscontrato, in data 06/06/2023 F.E. 55% -vd referto di visita cardiologica a firma del dr. , e pertanto, in considerazione della clinica che ne deriva, esso nella Per_3
ricorrente può essere ad oggi inquadrato sul piano funzionale, facendo riferimento alla
Classificazione NYHA, nella II classe. Dunque, la sig.ra è da ritenersi invalida con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa all'84%, con diritto all'assegno mensile di assistenza, dal mese di settembre
2024.
CONCLUSIONI
Da quanto precedentemente esposto, e cioè dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dall'esame della certificazione presente agli atti, la sig.ra , nata a [...] il Parte_1
29/09/1975 e ivi residente in [...], risulta essere affetta da: Obesità di classe III (BMI
45.7) con complicanze artrosiche al rachide lombare e al ginocchio bilaterale in soggetto con valgismo alle ginocchia ed esiti di meniscectomia a destra (2002); Ipertensione arteriosa e
Tachiaritmia in soggetto con F.E. del 30%; Diabete mellito di tipo II insulino-dipendente complicato da retinopatia diabetica;
Sindrome ansioso-depressiva di grado moderato con associato disturbo di somatizzazione.
La ricorrente è da considerarsi invalida all' 84%, con diritto all'assegno mensile di assistenza, dal mese di settembre 2024. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, dal mese di settembre 2024.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, dal mese di settembre 2024;
- compensa le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato (con CP_2
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 13/03/2025 Il Giudice Onorario
dott.SA Anna Sandra Bandini